Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(LPP)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 112 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 19753,
decreta:
2 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
Parte prima: Scopo e campo d’applicazione
Art. 1 Scopo 4
1 La previdenza professionale comprende l’insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).
2 Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.
3 Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d’assicurazione. Può stabilire un’età minima per il pensionamento anticipato.
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati 5
1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi6 (art. 7) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.
2 Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione.
3 I beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.
4 Il Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione obbligatoria.
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
6 Nuovo importo giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022609).
Art. 3 Assicurazione obbligatoria degli indipendenti
Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all’assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale.
Art. 4 Assicurazione facoltativa
1 I salariati e gli indipendenti non sottoposti all’assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.
2 Le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell’articolo 8, sono applicabili per analogia all’assicurazione facoltativa.
3 Gli indipendenti hanno inoltre la possibilità di assicurarsi unicamente presso un istituto di previdenza attivo nell’ambito della previdenza più estesa, in particolare anche presso un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale. In tal caso, i capoversi 1 e 2 non si applicano.7
4 I contributi e i conferimenti degli indipendenti all’istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale.8
7 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
8 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 5 Disposizioni comuni
1 La presente legge s’applica soltanto alle persone assicurate presso l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).9
2 Essa s’applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell’articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c, d e i e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 199310 sul libero passaggio (LFLP).11
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
11Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
Art. 6 Esigenze minime
La parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.
Parte seconda: Assicurazione
Titolo primo: Assicurazione obbligatoria dei salariati
Capitolo 1: Presupposti dell’assicurazione obbligatoria
Art. 7 Salario minimo ed età
1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 050 franchi12 sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.13
2 È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.
12 Nuovo importo giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022609).
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 8 Salario coordinato
1 Dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 25 725 sino a 88 200 franchi15. Tale parte è detta salario coordinato.16
2 Se ammonta a meno di 3675 franchi17 all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo.18
3 Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)19 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l’articolo 329f CO, del congedo per l’altro genitore giusta gli articoli 329g e 329gbis CO, del congedo di assistenza giusta l’articolo 329iCO o del congedo di adozione giusta l’articolo 329j CO.20 L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.21
15 Nuovi importi giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022609).
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
17 Nuovo importo giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022609).
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
20 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742).
21 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 10142529).
Art. 9 Adattamento all’AVS
Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell’AVS. Il limite superiore del salario coordinato può essere adattato tenendo conto anche dell’evoluzione generale dei salari.
Art. 10 Inizio e fine dell’assicurazione obbligatoria
1 L’assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un’indennità di disoccupazione.22
2 Fatto salvo l’articolo 8 capoverso 3, l’obbligo assicurativo finisce quando:
- a.
- è raggiunta l’età di riferimento23 (art. 13);
- b.
- è sciolto il rapporto di lavoro;
- c.
- non è più raggiunto il salario minimo;
- d.24
- termina il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione.25
3 Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.26 Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.27
22Nuovo testo giusta l’art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 19822184; FF 1980III 469).
23 Nuova espressione giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
26Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 19942386; FF 1992III 477).
27Nuovo testo del per. giusta l’art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 19822184; FF 1980III 469).
Capitolo 2: Obbligo previdenziale del datore di lavoro
Art. 11 Affiliazione a un istituto di previdenza
1 Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.
2 Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori.28
3 L’affiliazione ha effetto retroattivo.
3bis Lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. L’istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all’istituto collettore (art. 60).29 30
3ter In mancanza di un’intesa nei casi di cui ai capoversi 2 e 3bis, la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l’accordo, dall’autorità di vigilanza.31
4 La cassa di compensazione dell’AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato.32
5 La cassa di compensazione dell’AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all’obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato.33
6 Se il datore di lavoro non si conforma all’ingiunzione entro il termine impartito, la cassa di compensazione dell’AVS lo annuncia all’istituto collettore (art. 60) per l’affiliazione con effetto retroattivo.34
7 L’istituto collettore e la cassa di compensazione dell’AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. Le spese amministrative non recuperabili sono assunte dal fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. d, h).35
28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
29 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 52835295).
30 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
31 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
34 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
35 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 12 Situazione prima dell’affiliazione
1 I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall’istituto collettore.
2 In questo caso, il datore di lavoro deve all’istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento.
Capitolo 3: Prestazioni dell’assicurazione
Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia
Art. 13 Età di riferimento e limiti d’età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia 36
1 L’età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS37.
2 L’assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.
3 Entro i limiti previsti conformemente all’articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un’età di riscossione inferiore.
36 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
Art. 13a Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia 38
1 L’assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. L’istituto di previdenza ne può autorizzare più di tre.
2 Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Questo vale anche nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.
3 La prima riscossione parziale deve ammontare almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L’istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore.
4 L’istituto di previdenza può stabilire nel regolamento che, se il salario annuo residuo scende al di sotto dell’importo regolamentare necessario per l’assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia.
38 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
Art. 13b Condizioni per la riscossione anticipata e per la riscossione differita della prestazione di vecchiaia 39
1 La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.
2 L’assicurato può differire la riscossione della prestazione di vecchiaia soltanto fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni.
39 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
Art. 14 Ammontare della rendita di vecchiaia 40
1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età di riferimento41 (aliquota di conversione).
2 L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l’età di riferimento di 65 anni per le donne42 e per gli uomini.
3 Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi.
40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
41 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
42 Dal 1° gen. 2005: 64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. a dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 42794653).
Art. 15 Avere di vecchiaia 43
1 L’avere di vecchiaia consta:
- a.
- degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l’età di riferimento;
- b.
- dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato;
- c.44
- dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30dcapoverso 6;
- d.45
- degli importi versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP46;
- e.47
- degli importi accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d capoverso 1 LFLP.
2 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili.48
3 Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.
4 Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.49
43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
44 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
45 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
47 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
48 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.
49 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 16 Accrediti di vecchiaia 50
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:
Età | Aliquota in per cento del salario coordinato |
25–34 | 7 |
35–44 | 10 |
45–54 | 15 |
55–6551 | 18 |
50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
51 Dal 1° gen. 2005: entro l’età di 55–64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. b dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 42794653).
Art. 17 Rendita per i figli
1Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.52
2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a del Codice civile (CC)53.54
52 Per. introdotto dall’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
54 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Sezione 2: Prestazioni per i superstiti
Art. 18 Condizioni 55
Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:
- a.
- era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure
- b.
- in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
- c.
- è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 200056 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
- d.
- riceveva una rendita di vecchiaia o d’invalidità dall’istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 19 Coniuge superstite 57
1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
- a.
- deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
- b.
- ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annuali.
3 Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 19a Partner registrato superstite 58
L’articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.
58 Introdotto dall’all. n. 29 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata (RU 20055685; FF 20031165). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793).
Art. 20 Orfani
I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta agli affiliati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.
Art. 20a Altri beneficiari 59
1 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 2060, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:
- a.
- le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall’assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- b.
- in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;
- c.
- in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione
- 1.
- dei contributi pagati dall’assicurato, o
- 2.
- del 50 per cento del capitale di previdenza.
2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.
59 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
60 Ora: art. 19, 19a e 20
Art. 21 Ammontare della rendita 61
1 Alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d’invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l’assicurato avrebbe avuto diritto.62
2 Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.
3 Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a CC63 non entrano nell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata secondo il capoverso 2.64
4 Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.65
61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
62 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
64 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
65 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni
1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell’assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.
2 Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.66
3 Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:
- a.
- è a tirocinio o agli studi;
- b.67
- è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.
4 Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.68
66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
68 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Sezione 3: Prestazioni d’invalidità
Art. 23 Diritto alle prestazioni 69
Hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:
- a.
- nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;
- b.
- in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
- c.
- diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA70), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.
69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 24 Calcolo della rendita intera d’invalidità 7172
1 ...73
2 La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all’età di 65 anni74. Agli assicurati della generazione di transizione si applica l’aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale secondo la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003.
3 L’avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:
- a.
- dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità;
- b.
- della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.
4 Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza.
5 La rendita d’invalidità è adeguata se nell’ambito del conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo secondo l’articolo 124 capoverso 1 CC75. Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tale adeguamento.76
71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
72 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).
73 Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).
74 Dal 1° gen. 2005: 64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. c dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 42794653).
76 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 24a Graduazione della rendita d’invalidità in base al grado d’invalidità 77
1 L’ammontare della rendita d’invalidità è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.
2 Se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
3 Se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
4 Se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:
Grado d’invalidità | Quota percentuale |
49 % | 47,5 % |
48 % | 45 % |
47 % | 42,5 % |
46 % | 40 % |
45 % | 37,5 % |
44 % | 35 % |
43 % | 32,5 % |
42 % | 30 % |
41 % | 27,5 % |
40 % | 25 % |
77 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
Art. 24b Revisione della rendita d’invalidità 78
Una volta stabilita, la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado d’invalidità subisce una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA79.
78 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).
Art. 25 Rendita per i figli
1 Gli assicurati cui spetta una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d’invalidità.
2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124aCC80.81
81 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni
1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI).83
2 L’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.
3 Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell’avente diritto o, fatto salvo l’articolo 26a, con la cessazione dell’invalidità.84 Per gli assicurati che sottostanno all’assicurazione obbligatoria giusta l’articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell’articolo 47 capoverso 2, la rendita d’invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).85
4 Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.86
82RS 831.20. Ora: art. 28 cpv. 1 e 29cpv. 1−3 LAI.
83Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).
84 Nuovo testo giusta dall’all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
85Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 mar. 2011 alla fine del presente testo.
86 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’AI 87
1 Se la rendita dell’AI è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del grado d’invalidità, l’assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all’istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d’invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8a LAI88 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o dell’aumento del grado di occupazione.
2 La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l’assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l’articolo 32 LAI.
3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l’istituto di previdenza può ridurre la rendita d’invalidità fino a concorrenza dell’importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell’assicurato.
87 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
Art. 26b Sospensione cautelare del versamento della rendita 89
L’istituto di previdenza sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d’invalidità dal momento in cui prende atto della decisione dell’ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d’invalidità conformemente all’articolo 52a LPGA90.
89 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Capitolo 4: Prestazione di libero passaggio e promozione della proprietà d’abitazioni 9191Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209)
91Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209)
Sezione 1: Prestazione di libero passaggio 9292Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).
92Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).
Art. 2793
La LFLP94 si applica alle prestazioni di libero passaggio.
93Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 19942386; FF 1992III 477).
Art. 28 a 3095
95Abrogati dall’all. n. 3 della L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 19942386; FF 1992III 477).
Sezione 2: Promozione della proprietà d’abitazioni9696Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 23722378; FF 1992 VI 209).
96Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 23722378; FF 1992 VI 209).
Art. 30a Definizione
Per istituto di previdenza ai sensi della presente sezione s’intende l’istituto che è iscritto nel registro della previdenza professionale o che assicura sotto un’altra forma la protezione previdenziale giusta l’articolo 1 della LFLP97 nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Art. 30b Costituzione in pegno
L’assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all’articolo 331dCO98 99.
99 Nuova espr. giusta il n. I 6 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 30c Prelievo anticipato
1 Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, l’assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.
2 Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.
3 L’assicurato può impiegare questo importo anche per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.
4 Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un’assicurazione di tal genere.
5 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile.100
6 Se i coniugi divorziano o vi è scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l’articolo 123 CC101, gli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile102 e gli articoli 22−22bLFLP103.104
7 Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell’istituto di previdenza, quest’ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L’istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
100 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
104 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 30d Rimborso
1 L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza, qualora:
- a.
- la proprietà dell’abitazione sia alienata;
- b.
- diritti economicamente equivalenti ad un’alienazione siano concessi sulla proprietà dell’abitazione;
- c.
- nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell’assicurato.
2 L’assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l’importo prelevato, rispettando le condizioni del capoverso 3.
3 Il rimborso è autorizzato:
- a.105
- fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;
- b.
- fino al verificarsi di un altro caso di previdenza;
- c.
- fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
4 Se, entro un termine di due anni, l’assicurato intende reinvestire il ricavato dell’alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.
5 In caso d’alienazione della proprietà dell’abitazione, l’obbligo di rimborso si limita all’ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore.
6 Gli importi rimborsati sono ripartiti tra l’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 e gli altri averi, nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo anticipato.106
105 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705).
106 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 30e Garanzia dello scopo di previdenza
1 L’assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà dell’abitazione soltanto alle condizioni previste dall’articolo 30d.È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un’alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell’abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest’ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d’alienazione dell’assicurato.
2 La restrizione del diritto d’alienazione di cui al capoverso 1 dev’essere menzionata nel registro fondiario. L’istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l’avere di previdenza.
3 La menzione può essere cancellata:
- a.107
- alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;
- b.
- in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
- c.
- in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
- d.
- se è dimostrato che l’importo investito nella proprietà dell’abitazione è stato trasferito secondo l’articolo 30dall’istituto di previdenza dell’assicurato o ad un istituto di libero passaggio.
4 Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d’abitazioni o partecipazioni analoghe, l’assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.
5 L’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell’avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.
6 L’obbligo e il diritto di rimborso sussistono fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.108
107 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705).
108 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705).
Art. 30f Restrizioni durante un periodo di copertura insufficiente 109
1 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l’importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l’entità.
109 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
Art. 30g Disposizioni d’esecuzione 110
Il Consiglio federale determina:
- a.
- gli scopi d’impiego ammessi e il concetto di «proprietà di un’abitazione ad uso proprio» (art. 30ccpv. 1);
- b.
- le condizioni che devono essere soddisfatte per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe (art. 30ccpv. 3);
- c.
- l’importo minimo del prelievo (art. 30ccpv. 1);
- d.
- le modalità della costituzione in pegno, del prelievo anticipato, del rimborso e della garanzia dello scopo di previdenza (art. 30b–30e);
- e.
- l’obbligo degli istituti di previdenza, in caso di costituzione in pegno o di prelievo anticipato, d’informare gli assicurati circa le conseguenze sulle loro prestazioni di previdenza, la possibilità di un’assicurazione complementare per i rischi di decesso o d’invalidità e le conseguenze fiscali.
110 Originario art. 30f.
Capitolo 5: Generazione d’entrata
Art. 31 Principio
Fanno parte della generazione d’entrata le persone che, al momento in cui entra in vigore la presente legge, hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento.
Art. 32 Disposizioni speciali degli istituti di previdenza
1 Ogni istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni speciali in favore della generazione d’entrata e, in particolare, favorire così gli assicurati in età avanzata, segnatamente quelli con redditi modesti.
2 Per le prestazioni, l’istituto di previdenza può tenere conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all’entrata in vigore della legge.
Art. 33111
111 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Capitolo 5a: Agevolazione della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani112112 Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).
112 Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).
Art. 33a Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato
1 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la metà, di chiedere il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.
2 La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare113.
3 La parità dei contributi di cui all’articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all’articolo 331 capoverso 3 CO114 non è applicabile ai contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Il regolamento può prevedere contributi del datore di lavoro destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato soltanto con il consenso del datore di lavoro.
113 Nuova espressione giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
Art. 33b Esercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l’assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.
Capitolo 6: Disposizioni comuni per le prestazioni
Art. 34 Ammontare delle prestazioni in casi speciali
1 Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:
- a.115
- l’anno d’assicurazione determinante secondo l’articolo 24 capoverso 4 è incompleto o, durante questo periodo, l’assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;
- b.
- l’assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d’invalidità o ha già ricevuto una prestazione d’invalidità in virtù della presente legge.
2 ...116
115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
116Abrogato dall’all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 1999 3896).
Art. 34a Coordinamento e prestazione anticipata 117
1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.118
2 Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992119 sull’assicurazione militare.
3 La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.
4 La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell’età di riferimento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell’assicurato non devono essere compensati.120
5 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
- b.
- il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
- c.
- il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.121
117 Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 1999 3896).
118 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 20146835).
120 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 20146835).
121 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 20146835).
Art. 34b Surrogazione 122
Al momento dell’insorgere dell’evento, l’istituto di previdenza è surrogato, sino all’importo delle prestazioni legali, nei diritti che l’assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari di cui all’articolo 20a hanno contro un terzo responsabile dell’evento assicurato.
122 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 35 Riduzione delle prestazioni per colpa grave
Se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l’avente diritto ha cagionato la morte o l’invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d’integrazione dell’AI, l’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.
Art. 35a Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente 123
1 Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave.
2 Il diritto di chiedere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione.124 Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
123 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
124 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Art. 36 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi 125
1 Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d’invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi fino al compimento dell’età di riferimento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.
2 Le rendite per i superstiti e d’invalidità che non devono essere adeguate all’evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all’evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo paritetico o l’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.
3 L’istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al capoverso 2.
4 L’articolo 65d capoverso 3 lettera b è applicabile agli adattamenti all’evoluzione dei prezzi che l’organo paritetico dell’istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell’istituto medesimo.126
125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
126 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
Art. 37 Forma delle prestazioni 127
1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono di regola assegnate come rendite.
2 L’assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13–13b) gli sia versato come liquidazione in capitale.128
3 L’istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest’ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell’AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.
4 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:
- a.
- possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità;
- b.
- devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.
5 ...129
127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
128 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
129 Abrogato dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 37a Consenso alla liquidazione in capitale 130
1 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale secondo l’articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile.
2 Finché l’assicurato non presenta il consenso secondo il capoverso 1, l’istituto di previdenza non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale.
130 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 38 Pagamento delle rendite
Di regola, le rendite sono pagate mese per mese. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente.
Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione
1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell’esigibilità. È fatto salvo l’articolo 30b.131
2 Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.
3 I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.
131Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209)
Art. 40 Misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento 132
1 Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 del Codice civile133 lo può notificare all’istituto di previdenza.
2 Le notifiche hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.
3 L’istituto di previdenza annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:
- a.
- il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
- b.
- il pagamento in contanti, secondo l’articolo 5 LFLP134, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
- c.
- il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo l’articolo 30c della presente legge e l’articolo 331e CO135.
4 L’istituto di previdenza annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30b delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.
5 Gli annunci e le notifiche di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
6 L’istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 3 al più presto 30 giorni dopo la notifica all’ufficio specializzato.
132Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 489).
134 RS 831.42
Art. 41 Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti 136
1 I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l’istituto di previdenza all’insorgere dell’evento assicurato.
2 I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129–142 CO137 sono applicabili.
3 Dopo dieci anni dall’età di riferimento (art. 13), gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all’articolo 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994138 sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l’Ufficio centrale del 2° pilastro.
4 Se non è possibile determinare la data di nascita esatta dell’assicurato, gli averi di libero passaggio per i quali gli istituti che li amministrano non hanno, per dieci anni, ricevuto alcuna notizia dell’assicurato o dei suoi eredi continuano a essere amministrati da tali istituti fino al 2010. Dopo di che sono trasferiti al fondo di garanzia; il fondo ne dispone conformemente al capoverso 3.
5 Il fondo di garanzia LPP soddisfa le pretese relative agli averi trasferiti secondo i capoversi 3 e 4 nella misura in cui l’assicurato o i suoi eredi ne provino l’esistenza.
6 Le pretese che non sono state fatte valere secondo il capoverso 5 si prescrivono quando l’assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto i 100 anni.
7 I capoversi 1–6 si applicano anche agli impegni derivanti da contratti tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione che soggiacciono alla sorveglianza in materia di assicurazioni.
8 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla conservazione dei documenti concernenti la previdenza in vista dell’esercizio dei diritti da parte degli assicurati.
136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria degli indipendenti
Art. 42 Assicurazione vecchiaia, morte e invalidità
Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati per i rischi vecchiaia, morte e invalidità, sono applicabili per analogia le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria dei salariati.
Art. 43 Assicurazione per singoli rischi
1 Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell’assicurazione obbligatoria dei salariati.
2 Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.
Titolo terzo: Assicurazione facoltativa
Capitolo 1: Indipendenti
Art. 44 Diritto all’assicurazione
1 Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l’istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.
2 Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l’istituto collettore.
Art. 45 Riserva
1 Per i rischi morte e invalidità può essere fatta una riserva per motivi di salute per un massimo di tre anni.
2 Questa riserva non è ammessa se l’indipendente era assoggettato all’assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.
Capitolo 2: Salariati
Art. 46 Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro
1 Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 22 050 franchi139 può farsi assicurare facoltativamente presso l’istituto collettore o presso l’istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.140
2 Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l’istituto collettore.
3 Se il lavoratore paga direttamente i contributi all’istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L’importo del contributo del datore di lavoro risulta da un’attestazione dell’istituto di previdenza.
4 Ad istanza del lavoratore, l’istituto di previdenza provvede all’incasso nei confronti dei datori di lavoro.
139 Nuovo importo giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022609).
140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 47 Cessazione dell’assicurazione obbligatoria 141
1 L’assicurato che cessa d’essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria può continuare l’intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l’istituto collettore.
2 L’assicurato che cessa di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria secondo l’articolo 2 capoverso 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l’istituto collettore.142
141Nuovo testo giusta l’art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 19822184; FF 1980III 469).
142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 47a Cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni 143
1 L’assicurato che cessa d’essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può continuare la sua assicurazione conformemente all’articolo 47 o chiederne la continuazione nella stessa estensione e presso il medesimo istituto di previdenza conformemente ai capoversi 2–7.
2 Durante il periodo di continuazione dell’assicurazione l’assicurato può aumentare la sua previdenza per la vecchiaia versando contributi. La prestazione d’uscita rimane nell’istituto di previdenza anche se l’assicurato non aumenta la sua previdenza. Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l’istituto precedente versa la prestazione d’uscita al nuovo istituto nell’estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete.
3 L’assicurato versa contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità nonché delle spese amministrative. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia, versa anche i contributi corrispondenti.
4L’assicurazione termina quando si verifica il rischio morte o invalidità o quando l’assicurato raggiunge l’età di riferimento regolamentare.144 Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l’assicurazione termina se per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza sono necessari oltre due terzi della prestazione d’uscita. L’assicurazione può essere disdetta dall’assicurato in qualsiasi momento e dall’istituto di previdenza in caso di mancato pagamento dei contributi.
5 Gli assicurati che continuano l’assicurazione in virtù del presente articolo hanno i medesimi diritti delle persone che sono assicurate nello stesso collettivo sulla scorta di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quanto concerne l’interesse, il tasso di conversione e i versamenti effettuati dal datore di lavoro precedente o da un terzo.
6 Se la continuazione dell’assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative sono versate sotto forma di rendita; il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione d’uscita per acquistare un alloggio per uso proprio non sono più possibili. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni soltanto sotto forma di capitale.
7 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento la continuazione dell’assicurazione secondo il presente articolo già dai 55 anni. Può prevedervi anche che, su richiesta dell’assicurato, per l’intera previdenza o soltanto per la previdenza per la vecchiaia sia assicurato un salario inferiore all’ultimo salario assicurato.
143 Introdotto dal n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705).
144 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
Parte terza: Organizzazione
Titolo primo: Istituti di previdenza
Art. 48 Principi 145
1 Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l’autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).
2 Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica.146 Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull’assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.
3 Un istituto di previdenza è radiato dal registro se:
- a.
- non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall’autorità di vigilanza;
- b.
- rinuncia alla registrazione.147
4 Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS148.149
145 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).
147 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
149 Introdotto dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Art. 49 Libertà operativa 150
1 Nell’ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all’età di riferimento151.
2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:152
- 1.153
- la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b);
- 2.154
- la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13ae 13b);
- 3.
- i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a);
- 3a.155
- l’adeguamento della rendita d’invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5);
- 3b.156
- la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’AI (art. 26a);
- 4.
- la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a);
- 5.157
- l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4);
- 5a.158
- il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a);
- 5b.159
- le misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento (art. 40);
- 6.
- la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41);
- 6a.160
- la cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47a);
- 6b.161
- l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato dell’AVS (art. 48 cpv. 4);
- 7.162
- l’amministrazione paritetica e i compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza (art. 51 e 51a);
- 8.
- la responsabilità (art. 52);
- 9.163
- l’abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a–52e);
- 10.164
- l’integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a)165;
- 11.
- la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d);
- 12.166
- lo scioglimento dei contratti (art. 53e–53f);
- 13.167
- il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56a, 57 e 59);
- 14.168
- la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c);
- 15.169
- ...
- 16.170
- la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a–72g);
- 17.
- la trasparenza (art. 65a);
- 18.171
- gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b);
- 19.
- i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4);
- 20.
- la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione (art. 68a);
- 21.172
- l’amministrazione del patrimonio (art. 71) e l’obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a e 71b);
- 22.
- il contenzioso (art. 73 e 74);
- 23.
- le disposizioni penali (art. 75–79);
- 24.
- il riscatto (art. 79b);
- 25.
- il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c);
- 25a.173
- il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS (art. 85a lett. f);
- 25b.174
- la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis);
- 26.
- l’informazione degli assicurati (art. 86b).
150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 n. 7 a 9, 12a 14, 16(ad accezione dell’art. 66, cpv. 4), 17, 19a 23 e 26, dal 1° gen. 2005 per i cpv. 1 e 2n. 3 a 6, 10, 11, 15, 16(art. 66 cpv. 4), 18, dal 1° gen. 2006 per il cpv. 2 n. 1, 24e 25(RU 2004 1677; FF 2000 2341).
151 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
153 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).
154 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
155 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
156 Originaria lett. 3a. Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
158 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
159 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 489).
160 Introdotto dal n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705).
161 Originario 6a. Introdotto dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
165 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
166 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
167 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
169 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
171 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
172 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
173 Introdotto dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
174 Introdotto dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Art. 50 Disposizioni regolamentari
1 Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su:
- a.
- le prestazioni;
- b.
- l’organizzazione;
- c.
- l’amministrazione e il finanziamento;
- d.
- il controllo;
- e.
- il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.
2 Tali disposizioni possono essere contenute nell’atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall’ente di diritto pubblico interessato.175
3 Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall’istituto di previdenza. Tuttavia, se l’istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest’ultima non è applicabile retroattivamente.
175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).
Art. 51 Amministrazione paritetica
1 I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell’organo supremo dell’istituto di previdenza.176
2 L’istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell’amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate:
- a.
- la designazione dei rappresentanti degli assicurati;
- b.
- l’adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori;
- c.
- l’amministrazione paritetica del patrimonio;
- d.
- la procedura in caso di parità di voti.
3 Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. Se la struttura dell’istituto di previdenza, in particolare in caso di fondazioni collettive, non lo consente, l’autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza. La presidenza dell’organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l’attribuzione della presidenza.177
4 Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l’intesa, l’arbitro è designato dall’autorità di vigilanza.
5 ...178
6 e 7 ...179
176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
178 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).
179 Introdotti dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP) (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 51a Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza 180
1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:
- a.
- definisce il sistema di finanziamento;
- b.
- definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;
- c.
- emana e modifica i regolamenti;
- d.
- allestisce e approva il conto annuale;
- e.
- fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f.
- definisce l’organizzazione;
- g.
- organizza la contabilità;
- h.
- definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
- i.
- garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- j.
- nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- k.
- nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;
- l.
- decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore;
- m.
- definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n.
- verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni;
- o.
- definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
- p.
- negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro.
3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.
4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.
5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 CO181.
6 È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 2, secondo periodo.
180 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012, con eccezione del cpv. 6 che entra in vigore il 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).
Art. 51b Integrità e lealtà dei responsabili 182
1 Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell’amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un’attività irreprensibile.
2 Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell’interesse degli assicurati dell’istituto di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d’interesse a causa della loro situazione personale e professionale183.
182 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
183 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 51c Negozi giuridici con persone vicine 184
1 I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato.
2 I negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o dell’amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.
3 L’ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell’istituto di previdenza sono garantiti.
4 Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l’istituto di previdenza.
184 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 52 Responsabilità 185
1 Le persone incaricate dell’amministrazione o della gestione dell’istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.186
2 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.187
3 Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui il danno è risarcito.
4 Per la responsabilità dell’ufficio di revisione si applica per analogia l’articolo 755 CO188.189
185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
187 Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
189 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 52a Verifica 190
1 Per la verifica l’istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale.
2 L’organo supremo dell’istituto di previdenza trasmette il rapporto dell’ufficio di revisione all’autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.
190 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 52b Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale 191
Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005192 sui revisori.
191 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 52c Compiti dell’ufficio di revisione 193
1 L’ufficio di revisione verifica se:
- a.
- il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b.
- l’organizzazione, la gestione e l’investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c.
- sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall’organo supremo194;
- d.
- i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e.
- in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f.
- le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all’autorità di vigilanza;
- g.
- le disposizioni dell’articolo 51c sono state rispettate.
2 L’ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l’approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.
3 Se necessario, l’ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza.
193 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
194 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 52d Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale 195
1 I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.
2 Per ottenere l’abilitazione i periti devono:
- a.
- disporre della formazione e dell’esperienza professionale necessarie;
- b.
- conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
- c.
- avere una buona reputazione ed essere affidabili.
3 La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione.
195 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 52e Compiti del perito in materia di previdenza professionale 196197
1 Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine:
- a.
- calcola annualmente i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell’istituto di previdenza;
- b.
- redige periodicamente, ma almeno ogni tre anni, una perizia attuariale.198
1bis Verifica inoltre periodicamente se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.199
2 Il perito sottopone all’organo supremo dell’istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare:
- a.
- il tasso d’interesse tecnico e le altri basi tecniche;
- b.
- le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.
2bis L’organo supremo fornisce al perito in materia di previdenza professionale i dati necessari per la verifica e mette a sua disposizione la documentazione di cui ha bisogno.200
3 Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l’autorità di vigilanza.
4 In relazione con il rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite (art. 53ebis), il perito in materia di previdenza professionale fornisce, di moto proprio, all’autorità di vigilanza la conferma necessaria (art. 53ebis cpv. 1) e, su sua richiesta, il rapporto (art. 53ebis cpv. 3).201
196 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
197 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
198 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
199 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
200 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
201 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
Art. 53202
202 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 53a Disposizioni d’esecuzione 203
Il Consiglio federale emana disposizioni:
- a.
- sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone incaricate dell’amministrazione del patrimonio204;
- b.
- sulla liceità e l’obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell’attività svolta per l’istituto di previdenza.
203 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
204 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 53b Liquidazione parziale 205
1 Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:
- a.
- l’effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
- b.
- un’impresa è ristrutturata;
- c.
- il contratto d’affiliazione è sciolto.
2 Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall’autorità di vigilanza.
205 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 53c Liquidazione totale 206
In caso di scioglimento dell’istituto di previdenza (liquidazione totale), l’autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.
206 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 53d Procedura in caso di liquidazione parziale o totale 207
1 La liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.
2 I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.
3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15).208
4 L’organo paritetico designato o l’organo competente stabilisce nell’ambito delle disposizioni legali e del regolamento:
- a.
- il momento esatto della liquidazione parziale;
- b.
- i fondi liberi e la quota da ripartire;
- c.
- l’importo del disavanzo e la sua ripartizione;
- d.
- il piano di ripartizione.
5 L’istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.
6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell’istruzione, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell’effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.209
207 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
209 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Art. 53e Scioglimento dei contratti 210
1 In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP211 vi è il diritto alla riserva matematica.
2 Il diritto di cui all’articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L’istituto di assicurazione deve presentare all’istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile.
3 Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.
4 Se il datore di lavoro scioglie il contratto d’affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d’affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.
4bis Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l’attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni.212
5 Se l’istituto di previdenza scioglie il contratto d’affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.
6 Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale, il contratto d’affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l’invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d’affiliazione ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d’affiliazione.
7 Il Consiglio federale disciplina l’appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d’affiliazione è sciolto in seguito all’insolvenza del datore di lavoro.
8 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.
210 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
212 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 52835295).
Art. 53ebis Rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite 213
1 Gli istituti di previdenza possono rilevare effettivi di soli beneficiari di rendite o con una netta preponderanza di beneficiari di rendite per continuarne la gestione soltanto se il perito in materia di previdenza professionale conferma che i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente e, in particolare, che sono disponibili gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione di valore necessari.
2 L’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza che rileva un effettivo di beneficiari di rendite verifica se le condizioni per il rilevamento sono adempiute e lo approva mediante decisione. Comunica la decisione all’autorità di vigilanza precedentemente competente. Il rilevamento può avvenire dal momento in cui la decisione di approvazione dell’autorità di vigilanza è passata in giudicato.
3 Dopo il rilevamento, l’autorità di vigilanza bada in particolare affinché i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici costituiti per l’effettivo di beneficiari di rendite rilevato vengano adeguati soltanto in casi motivati. A tal fine può esigere annualmente un rapporto del perito in materia di previdenza professionale e ordinare le misure necessarie.
4 È possibile rinunciare alla costituzione di accantonamenti tecnici ai sensi del capoverso 3, se le rendite dell’effettivo di beneficiari di rendite rilevato sono assicurate integralmente e irrevocabilmente presso un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 17 dicembre 2004214 sulla sorveglianza degli assicuratori.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite e può emanare disposizioni relative all’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. Disciplina in particolare:
- a.
- cosa si intende per effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendite;
- b.
- i requisiti per il finanziamento degli impegni relativi alle rendite.
213 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
Art. 53f Diritto legale di disdetta 215
1 Le modifiche sostanziali apportate dall’istituto di previdenza o dall’impresa di assicurazione a un contratto di affiliazione o di assicurazione devono essere annunciate per scritto all’altra parte contraente almeno sei mesi prima che entrano in vigore.
2 L’altra parte può, con preavviso scritto di 30 giorni, disdire il contratto per il giorno in cui le modifiche entreranno in vigore.
3 Essa può esigere per scritto che l’istituto di previdenza o l’impresa di assicurazione le metta a disposizione le indicazioni necessarie per le offerte. Se tali indicazioni non le vengono fornite entro 30 giorni, la decorrenza del termine di preavviso di 30 giorni e il momento in cui le modifiche sostanziali entrano in vigore sono posticipati di conseguenza. Se il diritto legale di disdetta non è utilizzato, le modifiche sostanziali entrano in vigore a partire dal giorno annunciato.
4 Sono modifiche sostanziali di un contratto di affiliazione o di assicurazione ai sensi del capoverso 1 le seguenti modifiche:
- a.
- un aumento del 10 per cento almeno, sull’arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull’avere degli assicurati;
- b.
- una riduzione dell’aliquota di conversione che comporti per gli assicurati una riduzione della presumibile prestazione di vecchiaia del 5 per cento almeno;
- c.
- altri provvedimenti che hanno conseguenze almeno equivalenti a quelle dei provvedimenti di cui alle lettere a e b;
- d.
- la soppressione della riassicurazione integrale.
5 Le modifiche di cui al capoverso 4 non sono considerate essenziali se sono conseguenti alla modifica di una base giuridica.
215 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 52835295).
Titolo secondo: Fondazioni d’investimento216216 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
216 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 53g Scopo e diritto applicabile
1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80–89a CC217.218
2 Le fondazioni d’investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d’esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d’investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
218 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 53h Organizzazione
1 L’organo supremo della fondazione d’investimento è l’assemblea degli investitori.
2 Il consiglio di fondazione è l’organo preposto alla gestione. Può delegare la gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d’investimento.
3 L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’organizzazione, l’amministrazione e il controllo della fondazione d’investimento.
Art. 53i Patrimonio
1 Il patrimonio complessivo della fondazione d’investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d’investimento. L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2 Il patrimonio d’investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d’investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d’investimento o è strutturato in più gruppi d’investimento. I gruppi d’investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219.
3 Un gruppo d’investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4 In caso di fallimento della fondazione d’investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d’investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell’attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d’investimento:
- a.
- le rimunerazioni previste dal contratto;
- b.
- la liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d’investimento;
- c.
- il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5 La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all’interno del medesimo gruppo d’investimento o all’interno del patrimonio di base.
219 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 53j Responsabilità
1 La responsabilità della fondazione d’investimento per gli impegni assunti da un gruppo d’investimento è limitata al patrimonio di tale gruppo d’investimento.
2 Ogni gruppo d’investimento risponde soltanto dei propri impegni.
3 È esclusa qualsiasi responsabilità degli investitori.
Art. 53k Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
- a.
- alla cerchia degli investitori;
- b.
- all’alimentazione e all’impiego del patrimonio di base;
- c.
- alla costituzione, all’organizzazione e allo scioglimento220;
- d.
- agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
- e.
- ai diritti degli investitori.
220 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Titolo terzo: Fondo di garanzia e istituto collettore221221 Originario Tit. secondo.
221 Originario Tit. secondo.
Capitolo 1: Titolari
Art. 54 Costituzione
1 Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.
2 Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:
- a.
- l’una di gestire il fondo di garanzia;
- b.
- l’altra di assumere gli impegni dell’istituto collettore.
3 Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.
4 Le fondazioni sono autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1968222 sulla procedura amministrativa.
Art. 55 Consigli di fondazione
1 I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.
2 I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.
3 I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull’organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.
4 Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.
Capitolo 2: Fondo di garanzia
Art. 56 Compiti 223
1 Il fondo di garanzia:
- a.
- versa sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d’età sia sfavorevole;
- b.224
- garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati trattandosi di averi dimenticati;
- c.
- garantisce le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali per le quali è applicabile la LFLP225;
- d.226
- indennizza l’istituto collettore per le spese della sua attività giusta gli articoli 11 capoverso 3bis e 60 capoverso 2 della presente legge, nonché 4 capoverso 2 LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate;
- e.
- copre, in caso di liquidazione totale o parziale durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della LFLP, l’ammanco di capitale di copertura risultante dall’applicazione di tale legge;
- f.227
- funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24a–24f LFLP;
- fbis.228
- funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento e la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite conformemente all’articolo 58a;
- g.229
- assume, per l’applicazione dell’articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea230 o dell’Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione;
- h.231
- indennizza la cassa di compensazione dell’AVS per le spese che le derivano dal suo operato secondo l’articolo 11 e che non possono essere riversate su chi le ha causate;
- i.232
- riscuote presso gli istituti di previdenza la tassa di vigilanza annuale per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a e la trasferisce, previa deduzione di un importo a copertura delle proprie spese, alla Commissione di alta vigilanza.
2 Le garanzie di cui al capoverso 1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni calcolate sulla base di un salario determinante secondo la LAVS233, pari a una volta e mezza l’importo limite superiore giusta l’articolo 8 capoverso 1 della presente legge.234
3 Se più datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie o più associazioni sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, la cassa pensioni insolvibile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è in linea di massima parificata agli istituti di previdenza insolvibili. L’insolvibilità delle casse pensioni affiliate è valutata singolarmente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.235
4 Il Consiglio federale disciplina i presupposti per le prestazioni.
5 Il fondo di garanzia non garantisce le prestazioni se si ricorre abusivamente al suo obbligo di prestazione.
6 Il fondo di garanzia tiene una contabilità separata per ciascun compito.
223Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493509).
224 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 4409).
226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 52835295).
227 Introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 4409).
228 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
229 Introdotta dal n. I 7 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
230 Ora: Unione europea
231 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
232 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
234 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
Art. 56a Regresso e rimborso 236
1 Nei confronti delle persone a cui è imputabile l’insolvibilità dell’istituto di previdenza o della cassa pensioni affiliata, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell’istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.237
2 Le prestazioni ottenute illecitamente devono essere rimborsate al fondo di garanzia.
3 Il diritto al rimborso di cui al capoverso 2 si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il fondo di garanzia ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi nel termine di cinque anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima.
236Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493509).
237 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
Art. 57 Affiliazione al fondo di garanzia 238
Gli istituti di previdenza che sottostanno alla LFLP239 sono affiliati al fondo di garanzia.
238Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493509).
Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età
1 L’istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell’anno civile trascorso.
2 Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento.
3 Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l’intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all’assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro.
4 Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente.
5 Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo:
- a.
- nell’anno successivo all’entrata in vigore della legge o all’assunzione dell’attività lucrativa indipendente;
- b.
- immediatamente dopo essere stati sottoposti per almeno sei mesi all’assicurazione obbligatoria.
Art. 58a Scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS 240
1 Per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendite e per calcolare le riserve, gli istituti di previdenza possono presentare richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS tramite l’Ufficio centrale del 2° pilastro. L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra le richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS.
2 L’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS fornisce all’Ufficio centrale del 2° pilastro i dati seguenti, per quanto siano contenuti nei registri centrali o in una propria banca dati:
- a.
- il nome della cassa di compensazione dell’AVS che versa la rendita;
- b.
- la data del decesso del beneficiario della rendita;
- c.
- lo stato civile del beneficiario della rendita;
- d.
- la data di nascita e il numero AVS del coniuge o del partner registrato del beneficiario della rendita;
- e.
- lo stato civile del coniuge superstite o del partner registrato superstite;
- f.
- l’indirizzo del beneficiario della rendita;
- g.
- l’indirizzo di eventuali superstiti;
- h.
- la data dell’ultimo certificato di vita;
- i.
- le rendite per figli e per orfani versate.
3 L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra la risposta dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS agli istituti di previdenza richiedenti.
240 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
Art. 59 Finanziamento 241
1 Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.
2 IL Consiglio federale disciplina i dettagli.
3 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettere f e fbis.242
4 In caso di mancanza di liquidità per finanziare le prestazioni d’insolvibilità ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 lettere b, c e d, la Confederazione può concedere al fondo di garanzia prestiti alle condizioni di mercato. La concessione di tali prestiti può essere vincolata a condizioni.243
241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1996 3067 1998 1573; FF 1996 I 493509).
242 Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1384; FF 1998 4409). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
243 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 59a Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS 244
Il fondo di garanzia versa all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS un contributo a copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti secondo l’articolo 58a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
244 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
Capitolo 3: Istituto collettore
Art. 60 Compiti 245
1 L’istituto collettore è un istituto di previdenza.
2 Esso è obbligato:
- a.
- ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono l’obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;
- b.
- ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;
- c.
- ad ammettere assicurati facoltativi;
- d.
- a effettuare le prestazioni previste nell’articolo 12;
- e.246
- ad affiliare l’assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l’assicurazione obbligatoria per i beneficiari d’indennità giornaliere annunciati dall’assicurazione;
- f.247
- ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60a).
2bis L’istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al capoverso 2 lettere a e b e all’articolo 12 capoverso 2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889248 sulla esecuzione e sul fallimento.249
3 All’istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.
4 L’istituto collettore istituisce agenzie regionali.
5 L’istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP250. Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.251
6 L’istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.252
245 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
246Introdotta dall’art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 19822184; FF 1980III 469).
247 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
249 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
251Introdotto dall’all. n. 3 della L sul libero passaggio del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 19942386; FF 1992III 477).
252 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 52835295).
Art. 60a Prestazione d’uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio 253
1 Chi non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d’uscita o la rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio, può chiederne il versamento all’istituto collettore.
2 Su richiesta del beneficiario, l’istituto collettore converte l’avere così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell’età minima di pensionamento stabilita dal regolamento dell’istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell’età di riferimento254 secondo l’articolo 13 capoverso 1. La percezione della rendita può essere differita di cinque anni al massimo in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti.
3 L’istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento.
4 L’articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia.
253 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
254 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale 255
1 Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l’istituto collettore può investire presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.
2 L’AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell’ambito della sua tesoreria centrale.
3 L’AFF e l’istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
255 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (RU 2020 3845; FF 2020 5631). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 26 set. 2023 al 25 set. 2027 (RU 2023 323; FF 2023 391).
Titolo quarto:Vigilanza e alta vigilanza 256256 Originario Tit. terzo. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
256 Originario Tit. terzo. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Capitolo 1: Vigilanza 257257 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
257 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 61 Autorità di vigilanza 258259
1 I Cantoni designano l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.260
2 I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l’autorità di vigilanza competente.
3 L’autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell’esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.261 262
258 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
259 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
261 Terzo per. introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
Art. 62 Compiti dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263
- a.264
- verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;
- b.265
- esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;
- c.
- prende visione dei rapporti dell’organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
- d.
- prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati;
- e.266
- giudica le controversie relative al diritto dell’assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.
2 Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85−86bCC267.268
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull’approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull’esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.269
263 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
264 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
266 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
268 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
269 Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20042617; FF 20003765).
Art. 62a Strumenti di vigilanza 270
1 Nell’adempimento dei suoi compiti l’autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.
2 Se necessario, l’autorità di vigilanza può:
- a.
- esigere in qualsiasi momento che l’organo supremo dell’istituto di previdenza, il perito in materia di previdenza professionale o l’ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili alla sua attività;
- b.
- nel singolo caso, impartire istruzioni all’organo supremo, all’ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale271;
- c.
- ordinare perizie;
- d.
- annullare decisioni dell’organo supremo dell’istituto di previdenza;
- e.
- ordinare esecuzioni d’ufficio;
- f.
- avvertire, ammonire o revocare l’organo supremo dell’istituto di previdenza o singoli suoi membri;
- g.
- ordinare l’amministrazione d’ufficio dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale;
- h.
- nominare o revocare un ufficio di revisione o un perito in materia di previdenza professionale;
- i.
- perseguire le inosservanze di prescrizioni d’ordine conformemente all’articolo 79.
3 Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all’origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell’ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione.
270 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
271 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 63272
272Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 63a273
273 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP) (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Capitolo 2:Alta vigilanza 274274 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
274 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 64 Alta vigilanza 275
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna. La durata del mandato è di quattro anni.
2 Nel prendere le sue decisioni la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell’interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.
3 La Confederazione risponde del comportamento della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria soltanto se sono stati violati doveri d’ufficio essenziali e i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un’autorità o di un istituto sottoposti a vigilanza secondo l’articolo 64a.
4 Per il resto si applica la legge del 14 marzo 1958276 sulla responsabilità.
275Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012, il cpv. 1 entra in vigore il 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 64a Compiti 277278
1 La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:
- a.
- garantisce un’esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;
- b.
- esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispezioni presso le medesime;
- c.
- in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, emana le norme necessarie per l’attività di vigilanza;
- d.
- decide in merito alla concessione e al ritiro dell’abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;
- e.
- tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet;
- f.
- può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;
- g.
- emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
2 La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull’istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento.
3 Presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell’interno.
277Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
278 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 64b Segreteria 279
1 La Commissione dispone di una segreteria permanente aggregata amministrativamente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
2 La segreteria svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione.
279Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 64c Spese 280
1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:281
- a.
- una tassa di vigilanza annuale;
- b.
- emolumenti per decisioni e servizi.
2 La tassa di vigilanza annuale è riscossa:
- a.282
- per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell’importo delle prestazioni d’uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP283, secondo quanto risulta dai loro conti d’esercizio;
- b.
- presso il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati284.
3 Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.
4 ...285
280Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
281 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
282 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
284 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
285 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017 (RU 2017 6337; FF 2016 61497331). Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza
Titolo primo: Disposizioni generali 286286 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
286 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
Art. 65 Principio
1 Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti.
2 Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell’ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili. A tal proposito possono tenere conto soltanto dell’effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite esistente (principio del bilancio in cassa chiusa). Sono fatti salvi gli articoli 72a–72g.287
2bis Tutti gli impegni dell’istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli articoli 65c e 72a–72g.288
3 Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d’esercizio. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle spese di amministrazione e alle modalità di scritturazione.289
4 Il Consiglio federale stabilisce il patrimonio iniziale di cui devono disporre e le garanzie che devono offrire le fondazioni collettive e comuni nuovamente costituite soggette alla LFLP290, indipendentemente dalla loro forma giuridica o amministrativa. Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.291
287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
288 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
289 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
291 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Art. 65a Trasparenza 292
1 Gli istituti di previdenza devono rispettare il principio della trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità.
2 La trasparenza implica che:
- a.
- sia evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell’istituto di previdenza;
- b.
- possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;
- c.
- l’organo paritetico dell’istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione;
- d.
- possano essere adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.
3 Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sull’obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a).293
4 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui queste informazioni devono essere fornite, senza spese sproporzionate, anche per quanto riguarda la cassa pensioni affiliata.
5 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui la trasparenza deve essere garantita. Emana a tal fine disposizioni contabili e definisce le esigenze per la trasparenza a livello di costi e di rendimento.
292 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
293 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
Art. 65b Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale 294
Il Consiglio federale emana disposizioni minime concernenti la costituzione:
- a.295
- degli accantonamenti per coprire i rischi attuariali;
- b296
- di altri accantonamenti volti a garantire la sicurezza del finanziamento;
- c.297
- delle riserve di fluttuazione di valore.
294 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
295 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
296 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
297 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
Art. 65c Copertura insufficiente temporanea 298
1 È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l’articolo 65 capoverso 1, se:
- a.
- è garantito che le prestazioni nell’ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e
- b.
- l’istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.
2 In caso di copertura insufficiente, l’istituto di previdenza deve informare l’autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all’entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.
298 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
Art. 65d Misure in caso di copertura insufficiente 299
1 L’istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l’istituto di previdenza è insolvente.
2 Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell’istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all’entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.
3 Qualora altre misure non consentano di raggiungere l’obiettivo,l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:
- a.
- riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori;
- b.
- riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell’introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l’importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.
4 Sempre che le misure di cui al capoverso 3 si rivelino insufficienti, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto nell’articolo 15 capoverso 2. La riduzione del tasso d’interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.
299 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
Art. 65e Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente 300
1 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.
2 I versamenti non devono superare l’importo scoperto e non maturano interessi. Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:
- a.
- lo scioglimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione e il suo trasferimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti;
- b.
- l’importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale.
4 Il datore di lavoro e l’istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive.
300 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
Art. 66 Ripartizione dei contributi
1 L’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può essere stabilita solo con il suo consenso.
2 Il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza, l’istituto di previdenza può pretendere interessi di mora.
3 Il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza.
4 Il datore di lavoro versa all’istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l’anno civile o l’anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti.301
301 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 67 Copertura dei rischi
1 Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l’affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d’assicurazione di diritto pubblico.
2 Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.
Art. 68 Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione
1 Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
2 ...302
3 Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall’articolo 65a.303
4 Rientrano in particolare in queste indicazioni anche:
- a.
- un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa;
- b.
- una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione.304
302 Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 20055269; FF 20033233).
303 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
304 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 68a Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione 305
1 Dopo che è stata presa la decisione di adeguare le rendite all’evoluzione dei prezzi conformemente all’articolo 36 capoversi 2 e 3, le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione sono accreditate all’avere di risparmio degli assicurati.
2 Deroghe al capoverso 1 sono ammesse soltanto se:
- a.
- nelle casse pensioni affiliate a fondazioni collettive, la commissione di previdenza della cassa pensioni decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione alla fondazione collettiva;
- b.
- negli istituti di previdenza che non sono gestiti in forma di fondazione collettiva, l’organo paritetico decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione all’istituto d’assicurazione.
305 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 69306
306 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
Art. 70307
307Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 71 Amministrazione del patrimonio
1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un’adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
2 L’istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.308
308 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 71a Obbligo di voto in quanto azionista 309
1 Gli istituti di previdenza sono tenuti a esercitare, in merito alle proposte iscritte all’ordine del giorno concernenti i seguenti aspetti, il diritto di voto legato alle azioni che detengono nelle società anonime secondo gli articoli 620–762 del Codice delle obbligazioni310 le cui azioni sono quotate in borsa:
- a.
- l’elezione dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione nonché del rappresentante indipendente;
- b.
- le disposizioni statutarie di cui all’articolo 626 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni;
- c.
- le disposizioni statutarie e le votazioni di cui agli articoli 732–735d del Codice delle obbligazioni.
2 Gli istituti di previdenza votano nell’interesse dei propri assicurati. L’interesse degli assicurati è reputato salvaguardato se il voto serve alla durevole prosperità dell’istituto di previdenza.
3 Possono astenersi dal voto se ciò corrisponde all’interesse degli assicurati.
4 L’organo superiore dell’istituto di previdenza deve stabilire in un regolamento i principi che definiscono in modo dettagliato l’interesse degli assicurati nell’esercizio del diritto di voto.
309 Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
Art. 71b Relazione e trasparenza sul diritto di voto 311
1 Gli istituti di previdenza riferiscono ai propri assicurati almeno una volta all’anno in una relazione riassuntiva sul modo in cui hanno esercitato il loro obbligo di voto in quanto azionisti.
2 Se non seguono le proposte del consiglio d’amministrazione della società anonima o si astengono dal voto, gli istituti di previdenza devono riferirne in modo dettagliato nella relazione.
311 Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
Art. 72 Finanziamento dell’istituto collettore
1 Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l’istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.
2 Le spese che insorgono per l’istituto collettore secondo l’articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l’articolo 56 capoverso 1 lettera b.
3 Le spese che insorgono all’istituto collettore in seguito alla sua attività giusta l’articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP312 e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia.313
313Introdotto dall’all. n. 3 della L sul libero passaggio del 17 dic. 1993 (RU 19942386; FF 1992III 477). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493509).
Titolo secondo: Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale314314 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
314 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
Art. 72a Sistema della capitalizzazione parziale
1 Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale e beneficiano della garanzia dello Stato secondo l’articolo 72c possono, con il consenso dell’autorità di vigilanza, derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce segnatamente che:
- a.
- gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
- b.315
- fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, il grado di copertura dell’insieme degli impegni dell’istituto di previdenza e quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi siano mantenuti almeno al loro valore iniziale;
- c.316
- il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all’80 per cento;
- d.
- qualsiasi aumento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.
2 L’autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva la prosecuzione della gestione dell’istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale. Provvede affinché il piano di finanziamento preveda il mantenimento dei gradi di copertura esistenti.
3 Gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di fluttuazione nella ripartizione qualora sia prevedibile un cambiamento nella struttura dell’effettivo degli assicurati.
4 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto a una quota proporzionale della riserva di fluttuazione nella ripartizione.
315 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.
316 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.
Art. 72b Gradi di copertura iniziali
1 Per gradi di copertura iniziali s’intendono i gradi di copertura esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010.
2 Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali va tenuto integralmente conto della riserva matematica necessaria al pagamento delle rendite esigibili.
3 Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione possono essere dedotte dal patrimonio di previdenza.
Art. 72c Garanzia dello Stato
1 Vi è garanzia dello Stato se l’ente di diritto pubblico garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell’istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell’articolo 72acapoverso 1 lettera b:
- a.
- prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;
- b.
- prestazioni di uscita dovute all’effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
- c.
- disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all’effettivo di assicurati rimanente.
2 La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all’istituto successivamente.
Art. 72d Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale
L’istituto di previdenza fa verificare periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale se con il sistema della capitalizzazione parziale il suo equilibrio finanziario è garantito a lungo termine e se il piano di finanziamento di cui all’articolo 72a capoverso 1 è rispettato.
Art. 72e Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali
Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell’articolo 72a capoverso 1 lettera b non è più raggiunto, l’istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65c–65e.
Art. 72f Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale
1 Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze.
2 L’ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l’istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.
Art. 72g Rapporto del Consiglio federale
Ogni dieci anni il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, segnatamente sul rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza.
Parte quinta: Contenzioso e disposizioni penali
Titolo primo: Contenzioso
Art. 73 Controversie e pretese in materia di responsabilità 317
1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
- a.
- le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318;
- b.
- le controversie, con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2;
- c.
- le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52;
- d.
- il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1.319
2 I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d’ufficio i fatti.
3 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
4 ...320
317Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
319Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
320 Abrogato dall’all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).
Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici 321
1 Le decisioni dell’autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato.
3 Un ricorso contro una decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte322.323
4 La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.324
321 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
322 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
323 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
324 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Titolo secondo: Disposizioni penali
Art. 75 Contravvenzioni 325
Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale326 commina una pena più grave, è punito con la multa chiunque:
- a.
- viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;
- b.
- si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente, o lo impedisce altrimenti;
- c.
- non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.
325 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
Art. 76 Delitti 327
1 Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale328 commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
- mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall’istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;
- b.
- mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all’obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;
- c.
- nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;
- d.
- viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;
- e.
- nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave gli obblighi secondo gli articoli 52c e 52e;
- f.
- tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l’obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell’istituto di previdenza;
- g.
- non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l’amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale; o
- h.
- in qualità di membro dell’organo superiore o di persona incaricata della gestione di uno degli istituti di previdenza assoggettati agli articoli 71a e 71b viola l’obbligo di trasparenza secondo detti articoli.
2 Non è punibile secondo il capoverso 1 lettera h chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alla predetta disposizione e se ne accolli il rischio.
327 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
Art. 77 Infrazioni commesse nell’azienda
1 Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
2 Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
3 Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
4 Se la multa applicabile non supera i 4000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1–3 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.329
329 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 78 Perseguimento e giudizio 330
Il perseguimento e il giudizio incombono ai Cantoni.
330 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 29 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 79 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorità di vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi.331 Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.
2 Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.332
331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
332 Nuovo testo giusta l’all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).
Parte sesta: Entità delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari 333333 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
333 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
Titolo primo: Entità delle prestazioni 334334 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
334 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
Art. 79a Campo d’applicazione 335
Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l’istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale.
335 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 79b Riscatto 336
1 L’istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all’ammontare delle prestazioni regolamentari.
2Il Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che:
- a.
- fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;
- b.
- ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.337
3 Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.
4 La limitazione di cui al capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata secondo l’articolo 22c LFLP338.339
336 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
337 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
338 RS 831.42. Ora: art. 22d LFLP.
339 Nuovo testo giusta l’all. n. 29 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 79c Salario assicurabile e reddito assicurabile 340
Il salario assicurabile del lavoratore o il reddito assicurabile dell’indipendente secondo il regolamento dell’istituto di previdenza è limitato al decuplo dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1.
340 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Titolo secondo: Trattamento fiscale della previdenza 341341 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
341 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
Art. 80 Istituti di previdenza
1 Le disposizioni del presente titolo vigono anche per gli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.
2 Gli istituti di previdenza di diritto privato o pubblico provvisti di personalità giuridica sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni, nella misura in cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale.
3 I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiarie, segnatamente con imposte immobiliari sul valore lordo del bene immobile e con tasse di mutazione.
4 I plusvalori derivanti dall’alienazione di beni immobili possono essere gravati con l’imposta generale sugli utili o con una imposta speciale sugli utili fondiari. Nessuna imposta sugli utili può essere riscossa in caso di fusione o di divisione degli istituti di previdenza.
Art. 81 Deduzione dei contributi
1I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all’articolo 65e, sono considerati oneri dell’azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.342
2 I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
3 I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall’istituto di previdenza.
342 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
Art. 81a Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite 343
Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare la copertura insufficiente di cui all’articolo 65d capoverso 3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
343 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
Art. 82 Equiparazione di altre forme di previdenza 344
1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme riconosciute di previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme sono:
- a.
- la previdenza individuale vincolata presso un istituto assicurativo;
- b.
- la previdenza individuale vincolata presso una fondazione bancaria.
2 Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina in quale misura sono ammesse le deduzioni di cui al capoverso 1.
3 Disciplina i dettagli delle forme riconosciute di previdenza, in particolare stabilisce la cerchia e l’ordine dei beneficiari. Determina in quale misura l’intestatario della previdenza può modificare l’ordine dei beneficiari e precisare i loro diritti; le disposizioni dell’intestatario richiedono la forma scritta.
4 I beneficiari di una forma riconosciuta di previdenza dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro da tale forma di previdenza. L’istituto assicurativo o la fondazione bancaria versa la prestazione ai beneficiari.
344 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).
Art. 83 Imposizione delle prestazioni
Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
Art. 83a Trattamento fiscale della promozione della proprietà d’abitazioni 345
1 Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull’avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.
2 In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l’importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.
3 Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.
4 L’istituto di previdenza interessato deve annunciare all’amministrazione federale delle contribuzioni, senza esserne richiesto, tutte le circostanze connesse con i capoversi 1, 2 e 3.
5 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
345Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).
Art. 84 Pretese derivanti dalla previdenza
Prima di essere esigibili, le pretese verso istituti di previdenza e forme previdenziali giusta gli articoli 80 e 82 sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
Titolo terzo: Disposizioni particolari 346346 Originario Tit. secondo.
346 Originario Tit. secondo.
Art. 85 Commissione federale della previdenza professionale
1 Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.
2 La commissione dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’attuazione e all’ulteriore sviluppo della previdenza professionale.
Art. 85a Trattamento di dati personali 347
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:348
- a.
- calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
- b.
- stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c.
- far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- d.
- sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
- e.
- allestire statistiche;
- f.349
- assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
2 Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato.350
347 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
348 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
349 Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
350 Introdotto dall’all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 85b Consultazione degli atti 351
1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:
- a.
- la persona assicurata, per i dati che la concernono;
- b.
- le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo;
- c.
- le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto;
- d.
- le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito;
- e.
- il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.
2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.
351 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
Art. 86 Obbligo del segreto 352
Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
Art. 86a Comunicazione di dati 353
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:
- a.
- alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
- abis.354
- all’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale (art. 40), qualora ne necessiti per riscuotere alimenti non pagati o garantire il versamento di alimenti futuri;
- b.
- ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c.
- ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- d.
- agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889355 sulla esecuzione e sul fallimento;
- e.
- alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
- f.356
- alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile357;
- g.358
- ...
2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:
- a.
- ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
- b.
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- bbis.359
- agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;
- c.
- alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990360 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d.
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992361 sulla statistica federale;
- e.
- alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- f.362
- all’ufficio AI competente per il rilevamento tempestivo conformemente all’articolo 3b LAI363 o nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI e agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;
- g.364
- al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015365 sulle attività informative.
3 I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965366 sull’imposta preventiva.
4 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito.
5 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
- a.
- per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b.
- per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
6 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
7 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
8 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
353 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
354 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 489).
356 Introdotto dall’all. n. 27 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
358 Introdotta dall’all. n. 10 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). Abrogata dall’all. n. II 16 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
359 Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
362 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
364 Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 86b Informazione degli assicurati 367
1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
- a.
- i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
- b.
- l’organizzazione e il finanziamento;
- c.
- i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51;
- d.368
- l’esercizio del diritto di voto in quanto azionista secondo l’articolo 71b.
2 Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sui principi dell’esercizio del diritto di voto in quanto azionista (art. 71a).369
3 Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.370
4 L’articolo 75 è applicabile.371
367 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 e dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
368 Introdotta dall’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
369 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
370 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
371 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Art. 87 Assistenza amministrativa 372
1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:
- a.
- controllare l’assoggettamento dei datori di lavoro;
- b.
- determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
- c.
- prevenire versamenti indebiti;
- d.
- fissare e riscuotere i contributi;
- e.
- intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
2 L’istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, apprende che un assicurato percepisce prestazioni indebite, può informarne gli organi dell’assicurazione sociale interessata.373
372 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
373 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).
Art. 88 Notifica di prestazioni percepite indebitamente 374
L’istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, constata che una persona ha percepito prestazioni indebitamente, è legittimato a notificarlo agli organi dell’assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati.
374 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).
Art. 89375
375Abrogato dall’all. n. 10 della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, con effetto dal 1° ago. 1993 (RU 19932080; FF 1992I 321).
Parte settima: Coordinamento internazionale 376377376 Introdotta dal n. I 7 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
377 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
376 Introdotta dal n. I 7 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
377 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Art. 89a Campo d’applicazione 378
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999379 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
- a.
- regolamento (CE) n. 883/2004380;
- b.
- regolamento (CE) n. 987/2009381;
- c.
- regolamento (CEE) n. 1408/71382;
- d.
- regolamento (CEE) n. 574/72383.
2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960384 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
- a.
- regolamento (CE) n. 883/2004;
- b.
- regolamento (CE) n. 987/2009;
- c.
- regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d.
- regolamento (CEE) n. 574/72.
3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
378 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).
380 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).
381 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).
382 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.
383 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali-tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) e della Convenzione AELS riveduta.
Art. 89b Parità di trattamento
1 Le persone alle quali si applica l’articolo 89a capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione385 non disponga altrimenti.
2 Le persone alle quali si applica l’articolo 89a capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo AELS emendato386 non disponga altrimenti.
Art. 89c Divieto di clausole di residenza
Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:
- a.
- nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione387 non disponga altrimenti;
- b.
- nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l’Accordo AELS emendato388 non disponga altrimenti.
Art. 89d Calcolo delle prestazioni
Le prestazioni comprese nel campo d’applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.
Art. 89e Applicabilità della LPGA 389
Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a–75c LPGA390 sono applicabili alla previdenza professionale.
389 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Parte ottava: Disposizioni finali391391 Originaria Parte settima.
391 Originaria Parte settima.
Titolo primo: Modificazione di leggi federali
Art. 90
Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell’allegato, parte integrante della presente legge.
Titolo secondo: Disposizioni transitorie
Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti
La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore.
Art. 92 a 94392
392 Abrogati dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
Art. 95 Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia
Durante i primi due anni dopo l’entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:
Età | Aliquota in per centodel salario coordinato | |
---|---|---|
Uomini | Donne | |
25–34 | 25–31 | 7 |
35–44 | 32–41 | 10 |
45–54 | 42–51 | 11 |
55–65 | 52–62 | 13 |
Art. 96393
393 Abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
Art. 96a394
394 Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
Titolo terzo: Attuazione ed entrata in vigore
Art. 97 Attuazione
1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione della legge e prende misure per l’attuazione della previdenza professionale.
1bis Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’esecuzione di indagini e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell’applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. In particolare vanno analizzati l’organizzazione e il finanziamento degli istituti di previdenza, le prestazioni e i rispettivi beneficiari nonché il contributo della previdenza professionale al mantenimento del tenore di vita usuale.395
2 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. ...396
3 I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell’interno.397
395 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
396 Per. abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
397Nuovo testo giusta il n. II 411 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Art. 98 Entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni.
3 Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
4 L’articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che:
- a.
- decorrono o divengono esigibili prima dell’entrata in vigore dell’articolo 83, o
- b.
- decorrono o divengono esigibili entro 15 anni dall’entrata in vigore dell’articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al momento dell’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:398 1° gennaio 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983
Art. 48, 93: 1° gennaio 1984
Art. 60: 1° luglio 1984
Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987
398Art. 1 dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 827).
Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 1996 399399RU 1996 3067. Abrogate dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
399RU 1996 3067. Abrogate dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1 revisione della LPP) a400
a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso
b. Disposizioni transitorie per l’aliquota minima di conversione
c. Accrediti di vecchiaia
d. Lacune nella copertura
e. Coordinamento con l’11a revisione dell’AVS
f. Rendite d’invalidità
Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009 405
Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 (Riforma strutturale) 408
Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico) 409
a. Determinazione dei gradi di copertura iniziali
b. Forma giuridica degli istituti di previdenza410
c. Grado di copertura insufficiente
Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 (6 revisione AI, primo pacchetto di misure) a412
Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2019 (art. 47a) 415415 RU 20205853835; FF 2020 5797(in vigore fino al 31 dic. 2021).
415 RU 20205853835; FF 2020 5797(in vigore fino al 31 dic. 2021).