Disposizioni generali (1 - 4)
Prelievo anticipato (5 - 7)
Costituzione in pegno (8 - 9)
Prova e informazione (10 - 12)
Disposizioni fiscali (13 - 14)
Disposizioni particolari (15 - 17)
Disposizioni finali (18 - 21)
Capitolo 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Impieghi ammessi
1 I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:
2 La persona assicurata può utilizzare i fondi della previdenza professionale contemporaneamente per un solo oggetto. |
Art. 2 Proprietà di abitazioni
1 Sono ammessi quali oggetti della proprietà d’abitazioni:
2 Le forme autorizzate della proprietà d’abitazioni sono:
3 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). |
Art. 3 Partecipazioni
Sono autorizzate quali partecipazioni:
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Art. 4 Uso proprio
1 È considerato uso proprio l’utilizzazione da parte dell’assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. 2 Se l’assicurato prova che la predetta utilizzazione non è temporaneamente possibile, la locazione è autorizzata in questo periodo. |
Capitolo 2: Modalità |
Sezione 1: Prelievo anticipato |
Art. 5 Importo minimo e limitazione
1 L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. 2 Tale importo minimo non riguarda l’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili né i diritti nei confronti di istituti di libero passaggio. 3 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. 4 L’assicurato che ha compiuto i 50 anni può ricevere al massimo l’importo più elevato fra gli importi seguenti:
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Art. 6 Pagamento
1 L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l’assicurato ha fatto valere la sua pretesa.4 2 L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato, dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d’intesa con l’assicurato, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b. 63 Il capoverso 2 è applicabile per analogia al pagamento a seguito della realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio. 4 Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, l’istituto di previdenza stabilisce un ordine di priorità che dev’essere reso noto all’autorità di vigilanza. 5 e 6 ...5 4 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). 5 Introdotti dal n. III dell’O del 21 mag. 2003 (RU 2003 1725). Abrogati dal n. 2 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). |
Art. 6a Limitazione del versamento in caso di copertura insufficiente 6
1 Sempre che il regolamento lo preveda, in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza può limitare nel tempo e nell’importo il versamento del prelievo anticipato oppure rifiutarlo del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. 2 La limitazione o il rifiuto del versamento sono possibili solo finché la copertura è insufficiente. L’istituto di previdenza deve informare in merito alla durata e all’entità della misura la persona assicurata il cui prelievo anticipato è stato limitato o rifiutato. 6 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). |
Art. 7 Rimborso
1 L’importo minimo di un rimborso ammonta a 10 000 franchi.7 2 Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all’importo minimo, il rimborso dev’essere effettuato in una rata unica. 3 L’istituto di previdenza deve attestare all’assicurato il rimborso del prelievo anticipato sull’apposito modulo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5017). |
Sezione 2: Costituzione in pegno |
Art. 8 Limitazione
1 Per l’assicurato che non ha ancora compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio si limita alla prestazione di libero passaggio al momento della realizzazione del pegno. 2 Per l’assicurato che ha compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno la prestazione di libero passaggio è disciplinato per analogia dall’articolo 5 capoverso 4. |
Art. 9 Consenso del creditore pignoratizio
1 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:
2 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, l’istituto di previdenza deve garantire l’importo corrispondente. 3 Se l’assicurato cambia istituto di previdenza, il precedente istituto deve comunicare al creditore pignoratizio a chi ed in quale misura è stata trasferita la prestazione di libero passaggio. 8 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). |
Sezione 3: Prova e informazione |
Art. 11 Informazione dell’assicurato
In caso di prelievo anticipato, di costituzione in pegno o su richiesta scritta dell’assicurato, l’istituto di previdenza informa l’assicurato:
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Art. 11a Prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato 10
L’istituto di previdenza determina il momento del prelievo anticipato e l’importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento. 10 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347). |
Art. 12 Obbligo di comunicazione del precedente istituto di previdenza 11
1 Il precedente istituto di previdenza comunica spontaneamente al nuovo istituto in quale misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza è gravata da pegno o sono stati effettuati prelievi anticipati. 2 Comunica inoltre al nuovo istituto di previdenza il momento del prelievo anticipato e l’importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento. 11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347). |
Capitolo 3: Disposizioni fiscali |
Art. 13 Obblighi di notifica
1 L’istituto di previdenza deve notificare all’Amministrazione federale delle contribuzioni, entro 30 giorni mediante l’apposito modulo, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio come pure il rimborso all’istituto di previdenza. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni tiene la contabilità dei prelievi anticipati e delle realizzazioni dei pegni notificati nonché della restituzione dei prelievi anticipati. 3 Essa conferma all’assicurato, su richiesta scritta di quest’ultimo, il saldo dei prelievi anticipati non ancora restituiti e gli indica l’autorità competente per il rimborso delle imposte pagate. |
Art. 14 Trattamento fiscale
1 ...12 2 In caso di restituzione del prelievo anticipato, le imposte pagate vengono rimborsate senza interessi. Se vi sono stati diversi prelievi anticipati, in caso di restituzione di questi ultimi le imposte pagate vengono rimborsate secondo l’ordine dei prelievi anticipati. Se più Cantoni sono coinvolti si procede nello stesso modo. 3 Per la restituzione delle imposte dev’essere inoltrata una richiesta scritta all’autorità che le ha riscosse. Il richiedente deve inviare un attestato indicante:
12 Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279). |
Capitolo 5: Disposizioni finali |
Art. 1813
13 Abrogato dal n. IV 47 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). |
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 maggio 198614 che promuove la proprietà di abitazioni per mezzo della previdenza professionale per la vecchiaia è abrogata. 14[RU 1986864] |
Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016 16
Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 e non è più possibile accertare la quota dell’avere di vecchiaia (art. 15 LPP) rispetto all’importo prelevato, l’importo rimborsato è assegnato all’avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto esistente tra questi due averi immediatamente prima del rimborso. 16 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347). |
Disposizione finale della modifica del 27 ottobre 2004 17
17 RU 2004 4643all. 2 |
Per quel che riguarda la limitazione o il rifiuto del versamento in caso di copertura insufficiente, le richieste di prelievo anticipato inoltrate prima del 1° gennaio 2005 sottostanno alle disposizioni del diritto vigente. |