Ordinanza
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio (LFLP);
visto l’articolo 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)2;
visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA),4
ordina:
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
Sezione 1: Caso di libero passaggio
Art. 1 Obblighi d’informazione
1 I datori di lavoro devono comunicare senza indugio all’istituto di previdenza l’indirizzo o, se questo non è noto, il numero AVS5 il cui rapporto di lavoro è stato sciolto o il cui grado d’occupazione è stato ridotto. Essi sono tenuti ad indicare se lo scioglimento del rapporto di lavoro o la modificazione del grado d’occupazione sono conseguenti a ragioni di salute.
2 Prima dell’uscita dall’istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d’uscita.
3 I datori di lavoro devono annunciare all’istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio o un’unione domestica registrata.6
5 Nuova espr. giusta l’all. n. II 35 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
6 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
Art. 2 Determinazione e comunicazione della prestazione d’uscita 7
1 Per gli assicurati che compiono il 50° anno di età o contraggono matrimonio o un’unione domestica registrata, l’istituto di previdenza o di libero passaggio determina la prestazione d’uscita acquisita fino a quel momento.
2 Per gli assicurati che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995, esso determina la prima prestazione d’uscita comunicata conformemente all’articolo 24 LFLP o divenuta esigibile a partire dal 1° gennaio 1995 e la data della comunicazione o dell’esigibilità.
3 Al momento del trasferimento della prestazione d’uscita a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto comunica a quello nuovo i dati di cui ai capoversi 1 e 2. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.
7 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
Art. 3 Trasmissione di dati medici
I dati medici possono essere trasmessi solo dal servizio medico di fiducia dell’istituto di previdenza finora competente al servizio del nuovo istituto di previdenza. A tale scopo è richiesto il consenso dell’assicurato.
Art. 4 Restituzione della prestazione d’uscita
Se il nuovo istituto di previdenza deve restituire al precedente istituto prestazioni d’uscita secondo l’articolo 3 capoverso 2 LFLP, le eventuali riduzioni delle prestazioni a causa di sovraindennizzo possono non essere tenute in considerazione nel calcolo del valore attuale. Il valore attuale si calcola sulla base dei dati attuariali dell’istituto di previdenza soggetto a prestazione.
Art. 5 Calcolo della prestazione d’uscita
L’istituto di previdenza deve stabilire nel suo regolamento se calcola la prestazione d’uscita secondo l’articolo 15 LFLP (primato dei contributi) o l’articolo 16 LFLP (primato delle prestazioni).
Art. 6 Calcolo dell’importo minimo
1 I contributi e le prestazioni d’entrata degli assicurati fungono da base per il calcolo dell’importo minimo giusta l’articolo 17 LFLP. Se in un dato lasso di tempo sono stati pagati solo contributi di rischio, questi non entrano in linea di conto.
2 Il tasso d’interesse giusta l’articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Sempre che il regolamento lo preveda, finché la copertura è insufficiente il tasso d’interesse può essere ridotto al massimo:
- a.
- nel caso dei fondi di risparmio: al tasso d’interesse applicato all’avere a risparmio;
- b.
- nel caso degli istituti d’assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi e degli istituti di previdenza gestiti secondo il primato delle prestazioni: ad un tasso inferiore di 0.5 punti percentuali rispetto al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP.9
3 Le quote delle prestazioni d’entrata apportate, impiegate per finanziamenti di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere a-c LFLP, non devono essere considerate nel calcolo della prestazione minima.
4 I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l’articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere esteso al massimo a dieci anni.10
5 L’aumento di cui all’articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per cento nel 21° anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4 per cento.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
10 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
Art. 6a Ammissione alle prestazioni regolamentari 11
L’articolo 60a dell’ordinanza del 18 aprile 198412 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell’acquisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).
11 Introdotto dal n. II dell’O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).
Art. 7 Tasso d’interesse di mora 13
Il tasso d’interesse di mora equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell’uno per cento. L’articolo 65d capoverso 4 LPP14 non è applicabile.
13 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
Art. 8 Tasso d’interesse tecnico 15
Il tasso d’interesse tecnico è fissato in un intervallo tra l’1,0 e il 3,5 per cento.
15 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
Art. 8a Tasso d’interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o a scioglimento dell’unione domestica registrata 1617
1 In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l’articolo 22 LFLP, il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici dovuti all’atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l’articolo 12 OPP 218. L’articolo 65d capoverso 4 LPP19 non è applicabile.20
1bis Il capoverso 1 si applica per analogia in caso di spartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento di un’unione domestica registrata conformemente all’articolo 22d LFLP.21
2 Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1985, si applica il tasso del 4 per cento.
16 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3604).
17 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
20 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
21 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
Art. 922
22 Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
Sezione 2: Mantenimento della previdenza
Art. 10 Forme
1 La previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.
2 Per polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di rendite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate:
- a.
- presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria o presso un gruppo formato da istituti di questo genere; o
- b.
- presso un istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l’articolo 67 capoverso 1 LPP23.
3 Per conti di libero passaggio si intendono i contratti speciali destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulati con una fondazione che adempie le condizioni stabilite dall’articolo 1924. Questi contratti possono essere completati con un’assicurazione invalidità o morte.
Art. 11 Riserve per ragioni di salute
Art. 12 Trasferimento 26
1 La prestazione d’uscita può essere trasferita dall’istituto di previdenza finora competente al massimo a due istituti di libero passaggio.
2 Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l’istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza.
26 Nuovo testo gisuta il n. II dell’O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).
Art. 13 Entità e tipo di prestazioni
1 L’entità delle prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità risulta dal contratto o dal regolamento.
2 Le prestazioni sono versate conformemente al contratto o al regolamento in forma di rendita o di liquidazione in capitale. Per prestazioni si intendono pure il pagamento in contanti (art. 5 LFLP) e il prelievo anticipato (art. 30cLPP27 e art. 331eCO28).
3 Le rendite per superstiti e d’invalidità devono essere adeguate all’evoluzione dei prezzi in conformità con l’articolo 36 capoverso 1 LPP nei limiti della previdenza minima legale. Quest’ultima è calcolata in base all’avere di vecchiaia acquisito giusta la LPP in caso di libero passaggio.
4 Per la polizza di libero passaggio, l’ammontare del capitale di previdenza equivale alla riserva matematica.29
5 Per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, l’ammontare del capitale di previdenza equivale alla prestazione d’uscita apportata, unitamente agli interessi; per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli) equivale al valore corrente dell’investimento. Se convenuto per scritto, possono essere dedotte le spese amministrative e le spese per le assicurazioni complementari di cui all’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.30
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
30 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
Art. 14 Pagamento in contanti
Per il pagamento in contanti si applica per analogia l’articolo 5 LFLP.
Art. 15 Beneficiari
1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
- a.
- in caso di sopravvivenza, gli assicurati;
- b.31
- in caso di decesso, nel seguente ordine:
- 1.32
- i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP33;
- 2.
- le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decessoo deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- 3.
- i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
- 4.
- gli altri eredi legali, ad esclusione dell’ente pubblico.
2 Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.34
31 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
32 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
34 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
Art. 15a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell’assicurato 35
1 Nel proprio regolamento l’istituto di libero passaggio può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’assicurato.
2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 15.
35 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
Art. 16 Pagamento delle prestazioni di vecchiaia 36
1 Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’assicurato dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.37
2 Se gli assicurati percepiscono una rendita completa d’invalidità dell’assicurazione federale invalidità e il rischio d’invalidità non è coperto a titolo complementare secondo l’articolo 10 capoversi 2 e 3 secondo periodo, la prestazione di vecchiaia è versata anticipatamente su domanda dell’assicurato.
3 Se l’assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se l’assicurato non può procurarsi il consenso o quest’ultimo gli è negato, egli può rivolgersi al giudice civile.38
36Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3450).
37 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
38 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
Art. 17 Cessione, costituzione in pegno 39
Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi gli articoli 22 e 22d LFLP, l’articoli 30b LPP40 e l’articolo 331d CO41.
39 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
Art. 18 Finanziamento
1 Le prestazioni sono finanziate mediante la prestazione d’uscita apportata.
2 Le spese di copertura supplementare dei rischi morte e invalidità possono essere prelevate dal capitale di previdenza o finanziate con premi supplementari.
Art. 19 Norme in materia di investimenti 42
1 I fondi dei conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro devono essere investiti come depositi a risparmio presso una banca sottoposta alla vigilanza della Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L’ammontare del capitale di previdenza deve sempre rispettare le norme di cui all’articolo 13 capoverso 5.
2 I fondi investiti da una fondazione di libero passaggio a nome proprio presso una banca sono considerati, ai sensi della legge dell’8 novembre 193443 sulle banche, come depositi a risparmio di ogni singolo assicurato.
3 Per l’investimento dei fondi nel settore del libero passaggio, l’istituto collettore è soggetto alle norme in materia di investimenti di cui all’articolo 71 LPP44 e agli articoli 49–58 OPP 245. L’istituto deve in particolare assicurarsi che il patrimonio sia impiegato conformemente agli scopi previsti e che la sicurezza delle prestazioni sia sufficientemente garantita.
4 L’autorità preposta alla vigilanza sull’istituto collettore può in particolare ordinare l’esecuzione di perizie e simulazioni di crisi (stress test). Se la sicurezza delle prestazioni risulta essere non sufficientemente garantita, prende misure appropriate; può anche esigere modifiche all’investimento del patrimonio.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
Art. 19a Norme in materia di investimenti per il risparmio in titoli 46
1 I rischi legati al risparmio in titoli devono sempre essere segnalati esplicitamente all’assicurato.
2 Per l’investimento del patrimonio sono applicabili per analogia gli articoli 49–58 OPP 247. Per la valutazione della capacità di rischio e della diversificazione in diverse categorie di investimenti si può tenere conto dell’ammontare del capitale di previdenza su conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro.
3 I titoli devono essere depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare soggette alla vigilanza della FINMA. Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di un’autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. In deroga all’articolo 53 OPP 2, sono ammessi esclusivamente i seguenti investimenti:48
- a.
- obbligazioni con garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, lettere di pegno svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine di banche soggette alla vigilanza della FINMA; i crediti devono essere in franchi svizzeri; si può rinunciare ad applicare le limitazioni per i singoli debitori;
- b.49
- investimenti collettivi soggetti alla vigilanza della FINMA o approvati dalla stessa per essere offerti in Svizzera oppure emessi da fondazioni d’investimento svizzere;
- c.50
- investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche,società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi o gestori di patrimoni collettivi secondo l’articolo 24 della legge del 15 giugno 201851 sugli istituti finanziari soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l’acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49–58 OPP 2.
46 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
48 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
49 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
50 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 6 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Sezione 2a: Ufficio centrale del 2° pilastro5252 Introdotta dal n. I dell’O del 19 apr. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1773).
52 Introdotta dal n. I dell’O del 19 apr. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1773).
Art. 19abis Registro delle persone iscritte con averi di previdenza 5354
1 L’Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale (registro) nel quale sono iscritte le persone con averi di previdenza, annunciate conformemente all’articolo 24a LFLP.55
2 Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell’amministrazione del registro. Provvede segnatamente all’osservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.
3 Nel registro sono iscritti i seguenti dati:
- a.
- cognome e nome, data di nascita e numero AVS, nonché
- b.
- il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.
4 Nel registro è menzionato se l’istituto di previdenza o di libero passaggio sia ancora in grado o meno di stabilire un contatto con la persona annunciata.56
53 Originario art. 19a.
54 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
55 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
56 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
Art. 19b Consultazione del registro
Il registro può essere consultato:
- a.
- dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
- b.
- dalle autorità cantonali di sorveglianza;
- c.57
- dalla Commissione di alta vigilanza.
57 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
Art. 19c Averi di previdenza dimenticati e averi di previdenza di persone irreperibili 58
1 Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all’articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l’età di riferimento e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia né hanno dimostrato di continuare a esercitare un’attività lucrativa.59
2 Sono considerati averi di previdenza di persone irreperibili gli averi di persone con cui l’istituto di previdenza o di libero passaggio non è più in grado di stabilire un contatto.
3 Quando effettuano l’annuncio di cui all’articolo 24a LFLP, gli istituti di previdenza o di libero passaggio comunicano all’Ufficio centrale del 2° pilastro per quali persone fra quelle annunciate essi gestiscono un avere di previdenza di persone irreperibili.
58 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
59 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
Art. 19d Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari 60
1 L’Ufficio centrale del 2° pilastro comunica alle persone assicurate che ne fanno richiesta quali istituti hanno annunciato di gestire nel dicembre dell’anno precedente un avere di previdenza a loro nome.
2 Lo stesso obbligo di informazione esiste nei confronti del giudice in una procedura di divorzio in corso e dei beneficiari dopo il decesso dell’assicurato.
60 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
Art. 19e Rapporti
Nel suo rapporto annuale il Fondo di garanzia riferisce in merito all’attività dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, segnatamente in merito alle richieste ricevute e al numero dei casi trattati o liquidati.
Art. 19f Finanziamento
1 Il Fondo di garanzia copre i costi dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, con i mezzi di cui all’articolo 12a dell’ordinanza del 22 giugno 199861 sul Fondo di garanzia LPP.62
2 Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.
62 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
Sezione 2b: Divorzio e scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata6363 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
63 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
Art. 19g Calcolo della prestazione d’uscita in caso di raggiungimento dell’età di pensionamento durante la procedura di divorzio
(art. 22a cpv. 4 LFLP)
1 Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge debitore il caso di previdenza vecchiaia, l’istituto di previdenza può ridurre la parte della prestazione d’uscita da trasferire secondo l’articolo 123 CC e la rendita di vecchiaia. La riduzione corrisponde al massimo all’importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d’uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.
2 Se il coniuge debitore percepisce una rendita d’invalidità e raggiunge l’età di riferimento regolamentare durante la procedura di divorzio, l’istituto di previdenza può ridurre la prestazione d’uscita di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all’importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d’uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.64
64 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
Art. 19h Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia
(art. 124a cpv. 3 n. 1 CC)
1 L’istituto di previdenza del coniuge debitore converte la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell’allegato. L’UFAS mette a disposizione gratuitamente un programma di conversione elettronico65.
2 Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
65 Il programma di conversione elettronico è disponibile a partire dal 1° gennaio 2017 all’indirizzo www.ufas.admin.ch/olp19h-conversione.
Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia 66
(art. 124a cpv. 3 n. 2 CC)
Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l’età di riferimento regolamentare e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l’avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d’uscita.
66 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
Art. 19j Modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata a un istituto di previdenza o di libero passaggio
(art. 22c cpv. 3 LFLP)
1 L’istituto di previdenza del coniuge debitore trasferisce la rendita vitalizia di cui all’articolo 124a capoverso 2 CC all’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L’importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell’anno in questione.
2 Se nell’anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (art. 22e LFLP) o il coniuge creditore decede, l’importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall’inizio dell’anno fino a quel momento.
3 Il coniuge creditore informa il suo istituto di previdenza o di libero passaggio del suo diritto a una rendita vitalizia e gli comunica il nome dell’istituto di previdenza del coniuge debitore. Se cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, ne informa l’istituto di previdenza del coniuge debitore entro il 15 novembre dell’anno in questione.
4 Se il nome dell’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore non è comunicato all’istituto di previdenza del coniuge debitore, quest’ultimo istituto versa l’importo all’istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per il trasferimento. Esso effettua annualmente i trasferimenti successivi all’istituto collettore finché non riceve l’informazione ai sensi del capoverso 3.
5 L’istituto di previdenza del coniuge debitore deve sull’importo del trasferimento annuale un interesse, che corrisponde alla metà del saggio d’interesse stabilito dal regolamento per l’anno in questione.
Art. 19k Informazioni
(art. 24 cpv. 4 LFLP)
In caso di divorzio, oltre ai dati di cui all’articolo 24 capoverso 3 LFLP, l’istituto di previdenza o di libero passaggio comunica all’assicurato o al giudice, su richiesta, anche le informazioni seguenti:
- a.
- se e in che misura la prestazione di libero passaggio sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- b.
- l’importo della prestazione d’uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
- c.
- se e in che misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza sia stata costituita in pegno;
- d.
- l’importo presumibile della rendita di vecchiaia;
- e.
- se siano state versate liquidazioni in capitale;
- f.
- l’importo della rendita d’invalidità o di vecchiaia;
- g.
- se e in che misura una rendita d’invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
- h.
- l’importo della prestazione d’uscita che spetterebbe al beneficiario di una rendita d’invalidità in caso di soppressione della rendita d’invalidità;
- i.
- la riduzione della rendita d’invalidità secondo l’articolo 24 capoverso 5 LPP67;
- j.
- altre informazioni necessarie per l’esecuzione del conguaglio della previdenza professionale.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 2068
68 Abrogato dal n. IV 48 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 21 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 12 novembre 198669 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio è abrogata.
Art. 22 Modifica del diritto vigente
Art. 2371
71 Abrogato dal n. IV 48 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 23a72
72 Introdotto dal n. I dell’O del 19 apr. 1999 (RU 1999 1773). Abrogato dal n. IV 48 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008 7373 RU 2008 4651. Abrogata dal n. I dell’O del 17 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
73 RU 2008 4651. Abrogata dal n. I dell’O del 17 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
Disposizione finale della modifica del 17 settembre 2010 74
Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016 76
Disposizione transitoria della modifica del 26 agosto 2020 77
Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2023 78
Allegato 7979 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2347). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
79 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2347). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).