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Titolo 5: Finanziamento

Capitolo 1: ...

Art. 78346  

346 Abro­ga­to dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 78a a 78c347  

347 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 3 dic. 2010 (RU 20106155). Abro­ga­ti dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 79348  

348 Abro­ga­to dal n. II dell’O del 22 giu. 2011, con ef­fet­to dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3449).

Art. 80349  

349 Abro­ga­to dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 80aa80i350  

350 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 dic. 2010 (RU 2010 6155). Abro­ga­ti dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 81a85351  

351 Abro­ga­ti dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 85a352  

352 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 6 giu. 2003 (RU 20033249). Abro­ga­to dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 86 a 88353  

353 Abro­ga­ti dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Capitolo 2: Premi degli assicurati

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 89 Indicazione dei premi  

L’as­si­cu­ra­to­re de­ve in­di­ca­re se­pa­ra­ta­men­te per ogni as­si­cu­ra­to i pre­mi:

a.354
dell’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie, scin­den­do la par­te di pre­mio per il ri­schio in­for­tu­ni ivi in­clu­so;
b.
dell’as­si­cu­ra­zio­ne d’in­den­ni­tà gior­na­lie­ra;
c.
del­le as­si­cu­ra­zio­ni com­ple­men­ta­ri;
d.
de­gli al­tri ra­mi d’as­si­cu­ra­zio­ne.

354 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vi­go­re dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

Art. 90 Pagamento dei premi 355  

I pre­mi de­vo­no es­se­re pa­ga­ti in an­ti­ci­po e di re­go­la men­sil­men­te.

355 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vi­go­re dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).

Art. 90a Interessi compensativi 356  

1 Gli in­te­res­si com­pen­sa­ti­vi ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 26 ca­po­ver­so 1 LP­GA so­no ver­sa­ti per pre­mi non do­vu­ti che ven­go­no re­sti­tui­ti o com­pen­sa­ti dall’as­si­cu­ra­to­re e per dif­fe­ren­ze di pre­mi che l’as­si­cu­ra­to­re de­ve ri­sar­ci­re ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 7 e 8 LA­Mal, pur­ché la pre­te­sa sia su­pe­rio­re a 3000 fran­chi e non ven­ga sal­da­ta dall’as­si­cu­ra­to­re en­tro sei me­si.

2 Il tas­so sull’in­te­res­se com­pen­sa­ti­vo am­mon­ta al 5 per cen­to all’an­no. Per il cal­co­lo so­no ap­pli­ca­bi­li per ana­lo­gia le di­spo­si­zio­ni dell’ar­ti­co­lo 7 dell’or­di­nan­za dell’11 set­tem­bre 2002357 con­cer­nen­te la leg­ge sul­la par­te ge­ne­ra­le del di­rit­to del­le as­si­cu­ra­zio­ni so­cia­li.

356 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

357 RS 830.11

Art. 90b358  

358 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 24 giu. 2009, con ef­fet­to dal 1° ago. 2009 (RU 2009 3525).

Art. 90c Premi minimi 359  

1 Il pre­mio del­le for­me par­ti­co­la­ri di as­si­cu­ra­zio­ne se­con­do gli ar­ti­co­li 93–101 am­mon­ta al­me­no al 50 per cen­to del pre­mio dell’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria con co­per­tu­ra de­gli in­for­tu­ni del­la re­gio­ne di pre­mio e del grup­po di età dell’as­si­cu­ra­to.

2 Le ri­du­zio­ni di pre­mi per le for­me par­ti­co­la­ri d’as­si­cu­ra­zio­ne se­con­do gli ar­ti­co­li 93–101 de­vo­no es­se­re fis­sa­te in mo­do che la ri­du­zio­ne per la so­spen­sio­ne del­la co­per­tu­ra de­gli in­for­tu­ni pos­sa es­se­re con­ces­sa sen­za che il pre­mio rag­giun­ga un li­vel­lo in­fe­rio­re al pre­mio mi­ni­mo se­con­do il ca­po­ver­so 1.

359 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vi­go­re dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

Art. 91 Graduazione dei premi  

1 Un ef­fet­ti­vo è con­si­de­ra­to mol­to pic­co­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 61 ca­po­ver­so 2 del­la leg­ge, quan­do i co­sti di un sin­go­lo as­si­cu­ra­to han­no un in­flus­so no­te­vo­le sui pre­mi de­gli as­si­cu­ra­ti dell’ef­fet­ti­vo, se­gna­ta­men­te quan­do que­st’ul­ti­mo con­ta me­no di 300 as­si­cu­ra­ti.360

1bis Un as­si­cu­ra­to­re che ini­zia la sua at­ti­vi­tà o che esten­de il suo rag­gio d’at­ti­vi­tà ter­ri­to­ria­le fis­sa per gli ef­fet­ti­vi mol­to pic­co­li il suo pre­mio in mo­do che non sia in­fe­rio­re a un de­ter­mi­na­to im­por­to mi­ni­mo.361

1ter L’im­por­to mi­ni­mo di cui al ca­po­ver­so 1bis cor­ri­spon­de al­la me­dia di tut­ti i pre­mi dell’an­no in cor­so per la re­gio­ne di pre­mio e il grup­po di età in­te­res­sa­ti. L’UF­SP co­mu­ni­ca que­sto im­por­to agli as­si­cu­ra­ti ogni an­no.362

2 Per le per­so­ne di cui agli ar­ti­co­li 4 e 5 che non ri­sie­do­no né in uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea, né in Islan­da, in Nor­ve­gia o nel Re­gno Uni­to e che so­no as­si­cu­ra­te in Sviz­ze­ra, l’as­si­cu­ra­to­re fis­sa un pre­mio in ba­se ai co­sti com­pro­va­ti. Qua­lo­ra, in con­si­de­ra­zio­ne del nu­me­ro del­le per­so­ne in­te­res­sa­te, ciò ri­sul­ti spro­por­zio­na­to, l’as­si­cu­ra­to­re può ap­pli­ca­re i pre­mi sviz­ze­ri dell’ul­ti­mo do­mi­ci­lio del­la per­so­na in Sviz­ze­ra o del­la se­de dell’as­si­cu­ra­to­re.363

3 Per gli as­si­cu­ra­ti di cui all’ar­ti­co­lo 61 ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge, la gra­dua­zio­ne dei pre­mi se­con­do i grup­pi d’età è ef­fet­tua­ta in ba­se all’an­no di na­sci­ta.

360 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

361 In­tro­dot­to dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

362 In­tro­dot­to dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

363 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 1 dell’O del 26 ott. 2022 sul­la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in ma­te­ria di as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie in at­tua­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne sul coor­di­na­men­to del­la si­cu­rez­za so­cia­le tra il Re­gno Uni­to di Gran Bre­ta­gna e Ir­lan­da del Nord e la Con­fe­de­ra­zio­ne Sviz­ze­ra, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

Art. 91a Riduzione dei premi per assoggettamento a un’altra assicurazione 364  

1 ...365

2 Gli as­si­cu­ra­to­ri ri­du­co­no, per la du­ra­ta del­la co­per­tu­ra de­gli in­for­tu­ni, i pre­mi dell’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie del­le per­so­ne che han­no con­clu­so un’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria se­con­do la LAINF366.367

3 Gli as­si­cu­ra­to­ri pos­so­no ri­dur­re, per la du­ra­ta del­la co­per­tu­ra de­gli in­for­tu­ni, i pre­mi dell’as­si­cu­ra­zio­ne del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie del­le per­so­ne che han­no sti­pu­la­to un’as­si­cu­ra­zio­ne fa­col­ta­ti­va o per ac­cor­do ai sen­si del­la LAINF.368

4 Il pre­mio può es­se­re ri­dot­to sol­tan­to del­la par­te che cor­ri­spon­de al­la co­per­tu­ra de­gli in­for­tu­ni, ma al mas­si­mo del 7 per cen­to.369

364In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vi­go­re dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

365 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000, con ef­fet­to dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).

366 RS 832.20

367 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vi­go­re dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

368 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vi­go­re dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

369 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vi­go­re dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

Art. 91b Procedura per la definizione delle regioni di premio 370  

1Il DFI verifica periodicamente se le regioni di premio sono ancora appropriate. I Cantoni possono proporre una modifica o una riduzione delle regioni di premio per il rispettivo territorio.

2Il DFI consulta i Cantoni prima di modificare le regioni di premio.

3 In ca­so di ag­gre­ga­zio­ni di co­mu­ni, il Can­to­ne pre­sen­ta al DFI una pro­po­sta in me­ri­to al­la re­gio­ne di pre­mio al­la qua­le at­tri­bui­re il nuo­vo co­mu­ne.

370 In­tro­dot­to dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 92371  

371 Abro­ga­to dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Sezione 1a: Premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito 372373

372 Introdotta dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915).

373 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).

Art. 92a Riscossione dei premi  

Se l’as­si­cu­ra­to ri­sie­de all’este­ro, l’as­si­cu­ra­to­re ri­scuo­te i pre­mi in fran­chi sviz­ze­ri op­pu­re in eu­ro. L’as­si­cu­ra­to­re può ri­scuo­te­re que­sti pre­mi tri­me­stral­men­te, sen­za il con­sen­so dell’as­si­cu­ra­to.

Art. 92b e92c374  

374 Abro­ga­ti dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Sezione 1b: Premi dei beneficiari del soccorso d’emergenza ai sensi dell’art. 82 LAsi 375376

375 Introdotta dal n. I dell’O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3535). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

376 RS 142.31

Art. 92d  

1 Ai be­ne­fi­cia­ri del soc­cor­so d’emer­gen­za ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 82 LA­si377 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 82a LA­si e 105a LA­Mal.

2 La sca­den­za dei pre­mi di un be­ne­fi­cia­rio del soc­cor­so d’emer­gen­za è so­spe­sa su ri­chie­sta del Can­to­ne al mo­men­to da es­so in­di­ca­to.

3 Se all’as­si­cu­ra­to­re vie­ne pre­sen­ta­ta una do­man­da di rim­bor­so e il Can­to­ne non as­su­me es­so stes­so i co­sti del­le pre­sta­zio­ni co­per­te dall’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie, i pre­mi la cui sca­den­za è sta­ta so­spe­sa so­no do­vu­ti con ef­fet­to re­troat­ti­vo fi­no al mo­men­to del­la so­spen­sio­ne. Ai pre­mi si ag­giun­ge un sup­ple­men­to del 25 per cen­to, che tut­ta­via è do­vu­to per un mas­si­mo di 12 pre­mi men­si­li.

4 Non ap­pe­na i pre­mi e il sup­ple­men­to so­no ver­sa­ti, l’as­si­cu­ra­to­re as­su­me i co­sti di tut­te le pre­sta­zio­ni for­ni­te du­ran­te il pe­rio­do del­la so­spen­sio­ne.

5 Su ri­chie­sta del Can­to­ne, do­po il ver­sa­men­to dei pre­mi, del­la par­te­ci­pa­zio­ne ai co­sti e del sup­ple­men­to, la sca­den­za dei pre­mi suc­ces­si­vi è nuo­va­men­te so­spe­sa.

6 L’as­si­cu­ra­to non può cam­bia­re as­si­cu­ra­to­re pri­ma che sia­no sta­ti ver­sa­ti i pre­mi, la par­te­ci­pa­zio­ne ai co­sti e il sup­ple­men­to. È fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 4 LA­Mal.

7 La so­spen­sio­ne del­la sca­den­za dei pre­mi è abro­ga­ta sen­za ver­sa­men­to re­troat­ti­vo dei pre­mi pre­ce­den­ti a par­ti­re dal pri­mo gior­no del me­se in cui un as­si­cu­ra­to:

a.
è am­mes­so prov­vi­so­ria­men­te ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 83 LStrI378;
b.
è ri­co­no­sciu­to co­me per­so­na bi­so­gno­sa di soc­cor­so d’emer­gen­za ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 66 segg. LA­si o co­me ri­fu­gia­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 3 LA­si;
c.
ot­tie­ne un per­mes­so di di­mo­ra.

8 Se la so­spen­sio­ne del­la sca­den­za dei pre­mi è abro­ga­ta con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 7, i pre­mi de­vo­no es­se­re ver­sa­ti qua­lo­ra sia­no sta­te do­man­da­te pre­sta­zio­ni du­ran­te il pe­rio­do di so­spen­sio­ne. Se que­sti pre­mi so­no sta­ti pa­ga­ti, l’as­si­cu­ra­to può cam­bia­re as­si­cu­ra­to­re al­le con­di­zio­ni dell’ar­ti­co­lo 7 LA­Mal.

9 Il rap­por­to as­si­cu­ra­ti­vo ter­mi­na cin­que an­ni do­po il pas­sag­gio in giu­di­ca­to del­la de­ci­sio­ne di al­lon­ta­na­men­to, sem­pre­ché le per­so­ne og­get­to di ta­le de­ci­sio­ne ab­bia­no ve­ro­si­mil­men­te la­scia­to la Sviz­ze­ra.

Sezione 2: Forme particolari d’assicurazione

Art. 93 Assicurazione con franchigie opzionali
a. Franchigie opzionali
 

1 Ol­tre all’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie, gli as­si­cu­ra­to­ri pos­so­no eser­ci­ta­re un’as­si­cu­ra­zio­ne per la qua­le gli as­si­cu­ra­ti pos­so­no sce­glie­re una fran­chi­gia su­pe­rio­re a quel­la pre­vi­sta nell’ar­ti­co­lo 103 ca­po­ver­so 1 (fran­chi­gie op­zio­na­li). Le fran­chi­gie op­zio­na­li am­mon­ta­no a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 fran­chi per gli adul­ti e i gio­va­ni adul­ti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 fran­chi per gli as­si­cu­ra­ti che non han­no an­co­ra com­piu­to 18 an­ni. Un as­si­cu­ra­to­re può of­fri­re fran­chi­gie di­ver­se per gli adul­ti e i gio­va­ni adul­ti. Le of­fer­te dell’as­si­cu­ra­to­re de­vo­no es­se­re va­li­de in tut­to il Can­to­ne.379

2 L’im­por­to an­nuo mas­si­mo dell’ali­quo­ta per­cen­tua­le cor­ri­spon­de a quel­lo di cui all’ar­ti­co­lo 103 ca­po­ver­so 2.

3 Se più fi­gli di una stes­sa fa­mi­glia che non han­no an­co­ra com­piu­to 18 an­ni so­no as­si­cu­ra­ti pres­so lo stes­so as­si­cu­ra­to­re, la lo­ro par­te­ci­pa­zio­ne ai co­sti non de­ve su­pe­ra­re il dop­pio dell’im­por­to mas­si­mo per fi­glio (fran­chi­gia op­zio­na­le e ali­quo­ta per­cen­tua­le se­con­do l’art. 103 cpv. 2). Se per que­sti fi­gli so­no sta­te scel­te dif­fe­ren­ti fran­chi­gie, l’as­si­cu­ra­to­re sta­bi­li­sce la par­te­ci­pa­zio­ne mas­si­ma.

379 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 mag. 2004, in vi­go­re dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3437).

Art. 94 b. Adesione e uscita, cambiamento di franchigia  

1 Tut­ti gli as­si­cu­ra­ti pos­so­no ade­ri­re all’as­si­cu­ra­zio­ne con fran­chi­gie op­zio­na­li. L’as­si­cu­ra­to può sce­glie­re una fran­chi­gia su­pe­rio­re so­lo per l’ini­zio di un an­no ci­vi­le.

2 Il pas­sag­gio a una fran­chi­gia in­fe­rio­re o a un’al­tra for­ma di as­si­cu­ra­zio­ne, co­me pu­re il cam­bia­men­to dell’as­si­cu­ra­to­re, è pos­si­bi­le per la fi­ne di un an­no ci­vi­le e con pre­av­vi­so se­con­do i ter­mi­ni sta­bi­li­ti nell’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 1 e 2 del­la leg­ge.380

3 L’as­si­cu­ra­to che cam­bia as­si­cu­ra­to­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 2, 3 e 4 del­la leg­ge nel cor­so dell’an­no ci­vi­le man­tie­ne la fran­chi­gia scel­ta pres­so il pre­ce­den­te as­si­cu­ra­to­re sem­pre­ché il nuo­vo as­si­cu­ra­to­re eser­ci­ti ta­le for­ma di as­si­cu­ra­zio­ne. L’ar­ti­co­lo 103 ca­po­ver­so 4 si ap­pli­ca per ana­lo­gia.381

380Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vi­go­re dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).

381 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vi­go­re dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).

Art. 95 c. Premi  

1 I pre­mi dell’as­si­cu­ra­zio­ne con fran­chi­gie op­zio­na­li de­vo­no fon­dar­si su quel­li dell’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria. Gli as­si­cu­ra­to­ri prov­ve­do­no af­fin­ché gli as­si­cu­ra­ti di am­be­due que­ste for­me d’as­si­cu­ra­zio­ne con­tri­bui­sca­no al­la co­sti­tu­zio­ne del­le ri­ser­ve e al­la com­pen­sa­zio­ne dei ri­schi nel­la mi­su­ra esat­ta se­con­do i prin­ci­pi at­tua­ria­li d’as­si­cu­ra­zio­ne.

1bis Gli as­si­cu­ra­to­ri sta­bi­li­sco­no l’am­mon­ta­re del­la ri­du­zio­ne del pre­mio in ba­se al­le esi­gen­ze at­tua­ria­li. Si at­ten­go­no al­le ri­du­zio­ni mas­si­me dei pre­mi sta­bi­li­te nel ca­po­ver­so 2bis e nell’ar­ti­co­lo 90c.382

2 ...383

2bis La ri­du­zio­ne dei pre­mi per an­no ci­vi­le non de­ve su­pe­ra­re il 70 per cen­to del ri­schio di par­te­ci­pa­re ai co­sti as­sun­to da­gli as­si­cu­ra­ti che han­no scel­to una fran­chi­gia più ele­va­ta.384

3 ...385

382 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 23 feb. 2000 (RU 2000 889). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vi­go­re dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

383 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, con ef­fet­to dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

384 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 6 giu. 2003 (RU 20033249). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vi­go­re dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4245).

385 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 23 feb. 2000, con ef­fet­to dal 1° gen. 2001 (RU 2000 889).

Art. 96 Assicurazione con bonus
a. Principio
 

1 Ol­tre all’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie, gli as­si­cu­ra­to­ri pos­so­no eser­ci­ta­re un’as­si­cu­ra­zio­ne per la qua­le è ac­cor­da­ta una ri­du­zio­ne di pre­mio se l’as­si­cu­ra­to non ha ot­te­nu­to al­cu­na pre­sta­zio­ne du­ran­te un an­no (as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus). So­no fat­te sal­ve le pre­sta­zio­ni di ma­ter­ni­tà e le mi­su­re me­di­che di pre­ven­zio­ne.

2 L’an­no ci­vi­le è con­si­de­ra­to pe­rio­do di ri­fe­ri­men­to, in­te­so a sta­bi­li­re se l’as­si­cu­ra­to ha ot­te­nu­to pre­sta­zio­ni. Gli as­si­cu­ra­to­ri pos­so­no tut­ta­via pre­ve­de­re un pe­rio­do di ri­fe­ri­men­to an­ti­ci­pa­to di tre me­si al mas­si­mo. In que­sto ca­so, il pe­rio­do di ri­fe­ri­men­to per il pri­mo an­no d’af­fi­lia­zio­ne all’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus è ri­dot­to in pro­por­zio­ne.

3 La da­ta del­la cu­ra va con­si­de­ra­ta da­ta dell’ot­te­ni­men­to di pre­sta­zio­ne. Gli as­si­cu­ra­to­ri sta­bi­li­sco­no il ter­mi­ne en­tro il qua­le gli as­si­cu­ra­ti de­vo­no tra­smet­te­re lo­ro le fat­tu­re.

4 L’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus non può es­se­re of­fer­ta in com­bi­na­zio­ne con fran­chi­gie op­zio­na­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 93.

Art. 97 b. Adesione e uscita  

1 Tut­ti gli as­si­cu­ra­ti pos­so­no ade­ri­re all’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus. Il pas­sag­gio dall’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria all’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus è so­lo pos­si­bi­le per l’ini­zio di un an­no ci­vi­le.

2 Il pas­sag­gio a un’al­tra for­ma di as­si­cu­ra­zio­ne o il cam­bia­men­to di as­si­cu­ra­to­re è pos­si­bi­le per la fi­ne di un an­no ci­vi­le e con pre­av­vi­so se­con­do i ter­mi­ni sta­bi­li­ti nell’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 1 e 2 del­la leg­ge.386

3 Se l’as­si­cu­ra­to cam­bia as­si­cu­ra­to­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 2, 3 o 4 del­la leg­ge nel cor­so dell’an­no ci­vi­le, il nuo­vo as­si­cu­ra­to­re de­ve, se eser­ci­ta l’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus e se l’as­si­cu­ra­to vi ade­ri­sce, com­pu­ta­re il pe­rio­do du­ran­te il qua­le que­st’ul­ti­mo non ha ri­scos­so al­cu­na pre­sta­zio­ne dall’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus del pre­ce­den­te as­si­cu­ra­to­re.387

386 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vi­go­re dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).

387 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vi­go­re dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).

Art. 98 c. Premi  

1 Gli as­si­cu­ra­to­ri de­vo­no sta­bi­li­re i pre­mi dell’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus co­sic­ché gli af­fi­lia­ti all’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria e all’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus con­tri­bui­sca­no al­la co­sti­tu­zio­ne del­le ri­ser­ve e al­la com­pen­sa­zio­ne dei ri­schi nel­la mi­su­ra esat­ta se­con­do i prin­ci­pi at­tua­ria­li d’as­si­cu­ra­zio­ne.

2 I pre­mi ini­zia­li dell’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus de­vo­no su­pe­ra­re del 10 per cen­to quel­li dell’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria.

3 Nell’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus van­no ap­pli­ca­ti i gra­di di pre­mi se­guen­ti:

Gra­di di pre­mi

Bo­nus in %
del pre­mio ini­zia­le

4

0

3

15

2

25

1

35

0

45

4 Se du­ran­te l’an­no ci­vi­le l’as­si­cu­ra­to non ot­tie­ne al­cu­na pre­sta­zio­ne, nell’an­no ci­vi­le suc­ces­si­vo gli è ap­pli­ca­to il gra­do di pre­mio im­me­dia­ta­men­te in­fe­rio­re. Per la ri­du­zio­ne dei pre­mi so­no de­ter­mi­nan­ti uni­ca­men­te gli an­ni d’af­fi­lia­zio­ne all’as­si­cu­ra­zio­ne con bo­nus du­ran­te i qua­li l’as­si­cu­ra­to non ha ot­te­nu­to al­cu­na pre­sta­zio­ne.

5 Se du­ran­te l’an­no ci­vi­le l’as­si­cu­ra­to ot­tie­ne pre­sta­zio­ni, nell’an­no ci­vi­le suc­ces­si­vo gli è ap­pli­ca­to il gra­do di pre­mio im­me­dia­ta­men­te su­pe­rio­re.

Art. 99 Assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni
a. Principio
 

1 Ol­tre all’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie, gli as­si­cu­ra­to­ri pos­so­no eser­ci­ta­re as­si­cu­ra­zio­ni con scel­ta li­mi­ta­ta dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni.

1bis Le as­si­cu­ra­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 non pos­so­no pre­ve­de­re l’ob­bli­go di par­te­ci­pa­zio­ne a pro­gram­mi di coo­pe­ra­zio­ne tran­sfron­ta­lie­ra.388

2 Per le as­si­cu­ra­zio­ni con scel­ta li­mi­ta­ta dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni l’as­si­cu­ra­to­re può ri­nun­cia­re in tut­to o in par­te al­la ri­scos­sio­ne dell’ali­quo­ta per­cen­tua­le e del­la fran­chi­gia.389

388 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

389 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vi­go­re dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2272).

Art. 100 b. Adesione e uscita  

1 Tut­ti gli as­si­cu­ra­ti re­si­den­ti nel­la re­gio­ne in cui l’as­si­cu­ra­to­re eser­ci­ta as­si­cu­ra­zio­ni con scel­ta li­mi­ta­ta dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni pos­so­no ade­ri­re a que­ste as­si­cu­ra­zio­ni.

2 È sem­pre pos­si­bi­le pas­sa­re dall’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria a un’as­si­cu­ra­zio­ne con scel­ta li­mi­ta­ta dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni.

3 Il pas­sag­gio a un’al­tra for­ma di as­si­cu­ra­zio­ne o il cam­bia­men­to di as­si­cu­ra­to­re è pos­si­bi­le per la fi­ne di un an­no ci­vi­le e con pre­av­vi­so se­con­do i ter­mi­ni sta­bi­li­ti nell’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 1 e 2 del­la leg­ge.390

4 È fat­to sal­vo il cam­bia­men­to di as­si­cu­ra­to­re nel cor­so dell’an­no se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 2, 3 e 4 del­la leg­ge.391

390 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vi­go­re dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).

391 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vi­go­re dal 1° ott. 2003 (RU 20033249).

Art. 101 c. Premi  

1 Le as­si­cu­ra­zio­ni con scel­ta li­mi­ta­ta dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni non co­sti­tui­sco­no co­mu­ni­tà di ri­schio par­ti­co­la­ri per uno stes­so as­si­cu­ra­to­re. Per la de­ter­mi­na­zio­ne dei pre­mi, l’as­si­cu­ra­to­re de­ve te­ner con­to dei co­sti am­mi­ni­stra­ti­vi e de­gli even­tua­li pre­mi di rias­si­cu­ra­zio­ne e prov­ve­de­re af­fin­ché gli as­si­cu­ra­ti con scel­ta li­mi­ta­ta dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni con­tri­bui­sca­no al­la co­sti­tu­zio­ne del­le ri­ser­ve e al­la com­pen­sa­zio­ne dei ri­schi nel­la mi­su­ra esat­ta se­con­do i prin­ci­pi at­tua­ria­li d’as­si­cu­ra­zio­ne.

2 Ri­du­zio­ni di pre­mi so­no so­lo am­mes­se per le dif­fe­ren­ze di co­sti ri­sul­tan­ti dal­la scel­ta li­mi­ta­ta dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni co­me pu­re dal mo­do e dall’en­ti­tà del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni. Dif­fe­ren­ze di co­sti do­vu­te a strut­tu­re di ri­schio fa­vo­re­vo­li non dan­no di­rit­to a ri­du­zio­ne di pre­mio. Le dif­fe­ren­ze di co­sti de­vo­no es­se­re com­pro­va­te me­dian­te ci­fre em­pi­ri­che, sta­bi­li­te du­ran­te al­me­no cin­que eser­ci­zi con­ta­bi­li.

3 Se non esi­sto­no an­co­ra ci­fre em­pi­ri­che sta­bi­li­te du­ran­te al­me­no cin­que eser­ci­zi con­ta­bi­li, i pre­mi pos­so­no es­se­re al mas­si­mo del 20 per cen­to in­fe­rio­ri a quel­li dell’as­si­cu­ra­zio­ne or­di­na­ria dell’as­si­cu­ra­to­re con­si­de­ra­to.

4 Se un’isti­tu­zio­ne che ser­ve all’eser­ci­zio di un’as­si­cu­ra­zio­ne con scel­ta li­mi­ta­ta dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni for­ni­sce le sue pre­sta­zio­ni ad as­si­cu­ra­ti pres­so più as­si­cu­ra­to­ri, per gli as­si­cu­ra­ti può es­se­re sta­bi­li­to un pre­mio uni­for­me.

Art. 101a Forme particolari d’assicurazione per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito 392  

Gli as­si­cu­ra­ti re­si­den­ti in uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea, in Islan­da, in Nor­ve­gia o nel Re­gno Uni­to non pos­so­no ade­ri­re al­le for­me par­ti­co­la­ri d’as­si­cu­ra­zio­ne di cui agli ar­ti­co­li 93–101.

392 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).

Sezione 3: Indennizzo di terzi

Art. 102  

1 L’in­den­niz­zo di ter­zi ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 63 del­la leg­ge non può su­pe­ra­re le spe­se che sa­reb­be­ro sta­te a ca­ri­co dell’as­si­cu­ra­to­re se aves­se as­sun­to lui stes­so i com­pi­ti de­le­ga­ti a ter­zi.

2 Que­sto in­den­niz­zo fa par­te dei co­sti d’am­mi­ni­stra­zio­ne dell’as­si­cu­ra­to­re. Es­so non può es­se­re im­pie­ga­to per ri­dur­re i pre­mi de­gli as­si­cu­ra­ti.

Capitolo 3: Partecipazione ai costi

Art. 103 Franchigia e aliquota percentuale  

1 La fran­chi­gia pre­vi­sta nell’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a del­la leg­ge am­mon­ta a 300 fran­chi per an­no ci­vi­le.393

2 L’im­por­to an­nuo mas­si­mo dell’ali­quo­ta per­cen­tua­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 2 let­te­ra b del­la leg­ge am­mon­ta a 700394 fran­chi per gli as­si­cu­ra­ti adul­ti e a 350 fran­chi per gli as­si­cu­ra­ti che non han­no an­co­ra com­piu­to 18 an­ni.395

3 Per la ri­scos­sio­ne del­la fran­chi­gia e dell’ali­quo­ta per­cen­tua­le è de­ter­mi­nan­te la da­ta del­la cu­ra.

4 In ca­so di cam­bia­men­to dell’as­si­cu­ra­to­re nel cor­so di un an­no ci­vi­le, il nuo­vo as­si­cu­ra­to­re com­pu­ta la fran­chi­gia e l’ali­quo­ta per­cen­tua­le già fat­tu­ra­te in que­sto stes­so an­no. Se nes­su­na fran­chi­gia e nes­su­na ali­quo­ta per­cen­tua­le so­no sta­te fat­tu­ra­te, il com­pu­to sa­rà ef­fet­tua­to a pro­va ad­dot­ta dall’as­si­cu­ra­to.

5 Per gli adul­ti la cui pro­te­zio­ne as­si­cu­ra­ti­va è pre­vi­sta per me­no di un an­no ci­vi­le, gli as­si­cu­ra­to­ri pos­so­no ri­scuo­te­re un im­por­to for­fe­ta­rio per la fran­chi­gia e l’ali­quo­ta per­cen­tua­le in ca­so di ri­cor­so a pre­sta­zio­ni. Que­sto im­por­to for­fe­ta­rio am­mon­ta a fran­chi 250 per un pe­rio­do di 90 gior­ni. Es­so non può es­se­re of­fer­to in com­bi­na­zio­ne con for­me spe­cia­li di as­si­cu­ra­zio­ne di cui agli ar­ti­co­li 93–101a.396

6 Per gli as­si­cu­ra­ti re­si­den­ti in uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea, in Islan­da, nel Lie­ch­ten­stein, in Nor­ve­gia o nel Re­gno Uni­to e che in ca­so di sog­gior­no in Sviz­ze­ra han­no di­rit­to all’as­si­sten­za re­ci­pro­ca in­ter­na­zio­na­le in ma­te­ria di pre­sta­zio­ni in ba­se all’ar­ti­co­lo 95a del­la leg­ge o a con­ven­zio­ni in­ter­na­zio­na­li, vie­ne ri­scos­so un im­por­to glo­ba­le per la fran­chi­gia e per l’ali­quo­ta per­cen­tua­le. L’im­por­to am­mon­ta, per un pe­rio­do di 30 gior­ni, a 92 fran­chi per gli adul­ti e a 33 fran­chi per gli as­si­cu­ra­ti che non han­no an­co­ra com­piu­to 18 an­ni.397

7 I ca­po­ver­si 1–4 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia agli as­si­cu­ra­ti che ri­sie­do­no in uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea, in Islan­da, in Nor­ve­gia o nel Re­gno Uni­to e che so­no as­si­cu­ra­ti in Sviz­ze­ra.398

393 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vi­go­re dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).

394 RU 2003 3991

395 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vi­go­re dal 1° gen. 2004 (RU 20033249).

396 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vi­go­re dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). Ve­di an­che le di­sp. fin. di det­ta mod. al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

397 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 1 dell’O del 26 ott. 2022 sul­la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in ma­te­ria di as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie in at­tua­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne sul coor­di­na­men­to del­la si­cu­rez­za so­cia­le tra il Re­gno Uni­to di Gran Bre­ta­gna e Ir­lan­da del Nord e la Con­fe­de­ra­zio­ne Sviz­ze­ra, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

398 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° apr. 2012 (RU 2012 955).

Art. 104 Contributo ai costi di degenza ospedaliera 399  

1 Il con­tri­bu­to gior­na­lie­ro ai co­sti di de­gen­za ospe­da­lie­ra pre­vi­sto nell’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 5 del­la leg­ge am­mon­ta a 15 fran­chi.1bis Non è do­vu­to:

a.
per il gior­no di di­mis­sio­ne;
b.
per i gior­ni di con­ge­do cal­co­la­ti se­con­do le re­go­le del­la strut­tu­ra ta­rif­fa­le ap­pli­ca­bi­le di cui all’ar­ti­co­lo 49 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge, nel lo­ro te­no­re ap­pro­va­to o fis­sa­to dal Con­si­glio fe­de­ra­le.400

2 So­no esen­ta­ti dal pa­ga­men­to di que­sto con­tri­bu­to:

a.
i mi­no­ren­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 61 ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge;
b.
i gio­va­ni adul­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 61 ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge che so­no in for­ma­zio­ne;
c.401
le don­ne esen­ta­te dal­la par­te­ci­pa­zio­ne ai co­sti se­con­do l’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 7 del­la leg­ge.

399 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20106161).

400 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 323).

401 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vi­go­re dal 1° mar. 2014 (RU 2013 4523). Ve­di an­che le di­sp. trans. di det­ta mod. al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

Art. 104a Aumento, riduzione e soppressione della partecipazione ai costi 402  

1 Il DFI de­si­gna le pre­sta­zio­ni per le qua­li va ri­scos­sa una par­te­ci­pa­zio­ne ai co­sti più al­ta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 6 let­te­ra a del­la leg­ge e ne sta­bi­li­sce l’am­mon­ta­re. Può inol­tre pre­ve­de­re una par­te­ci­pa­zio­ne ai co­sti più al­ta se le pre­sta­zio­ni:

a.
so­no sta­te for­ni­te per un de­ter­mi­na­to pe­rio­do;
b.
han­no rag­giun­to un de­ter­mi­na­to vo­lu­me.

1bis Il DFI de­si­gna i me­di­ca­men­ti per i qua­li de­ve es­se­re pa­ga­ta un’ali­quo­ta per­cen­tua­le più ele­va­ta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 6 let­te­ra a e ne sta­bi­li­sce l’en­ti­tà.403

2 Se l’ali­quo­ta per­cen­tua­le è au­men­ta­ta ri­spet­to a quel­la pre­vi­sta nell’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 2 let­te­ra b del­la leg­ge, l’am­mon­ta­re che su­pe­ra il tas­so sta­bi­li­to nel­la leg­ge con­ta so­lo per me­tà nel cal­co­lo dell’im­por­to mas­si­mo di cui all’ar­ti­co­lo 103 ca­po­ver­so 2.

3 Il DFI de­si­gna le pre­sta­zio­ni per le qua­li la par­te­ci­pa­zio­ne ai co­sti è ri­dot­ta o sop­pres­sa ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 6 let­te­ra b del­la leg­ge. Es­so sta­bi­li­sce l’am­mon­ta­re del­la par­te­ci­pa­zio­ne ai co­sti ri­dot­ta.

3bis Il DFI de­si­gna le pre­sta­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 6 let­te­ra d del­la leg­ge, per le qua­li la fran­chi­gia non è do­vu­ta.404

4 Pri­ma di ema­na­re le di­spo­si­zio­ni di cui ai ca­po­ver­si 1, 3 e 3bis, il DFI sen­te la com­mis­sio­ne com­pe­ten­te.405

402 Ori­gi­na­rio art. 105.

403 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 9 nov. 2005, in vi­go­re dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639).

404 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vi­go­re dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).

405 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vi­go­re dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).

Art. 105 Partecipazione ai costi in caso di maternità 406  

1 Il me­di­co che ac­com­pa­gna la gra­vi­dan­za ac­cer­ta l’ini­zio pre­sun­to del­la tre­di­ce­si­ma set­ti­ma­na di gra­vi­dan­za e lo in­di­ca sul­la fat­tu­ra.

2 La na­sci­ta di fe­to mor­to do­po la ven­ti­tree­si­ma set­ti­ma­na di gra­vi­dan­za è con­si­de­ra­ta al­la stre­gua di un par­to.

3 Il ter­mi­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 7 let­te­ra b del­la leg­ge sca­de il cin­quan­ta­seie­si­mo gior­no do­po il par­to, a mez­za­not­te.

406 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vi­go­re dal 1° mar. 2014 (RU 2013 4523).

Capitolo 3a: Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi407

407 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).

Art. 105a Interessi di mora  

Il tas­so de­gli in­te­res­si di mo­ra sui pre­mi sca­du­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 26 ca­po­ver­so 1 LP­GA è del 5 per cen­to all’an­no.

Art. 105b Procedura di diffida 408  

1 In ca­so di man­ca­to pa­ga­men­to dei pre­mi e del­le par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti, l’as­si­cu­ra­to­re in­via la dif­fi­da al più tar­di en­tro tre me­si dall’esi­gi­bi­li­tà de­gli stes­si. Egli la pre­sen­ta se­pa­ra­ta­men­te da even­tua­li al­tri pa­ga­men­ti in ar­re­tra­to.

2 Se l’as­si­cu­ra­to cau­sa per pro­pria col­pa spe­se che avreb­be­ro po­tu­to es­se­re evi­ta­te con un pa­ga­men­to tem­pe­sti­vo, l’as­si­cu­ra­to­re può ri­scuo­te­re ade­gua­te spe­se am­mi­ni­stra­ti­ve, se una mi­su­ra sif­fat­ta è pre­vi­sta dal­le di­spo­si­zio­ni ge­ne­ra­li sui di­rit­ti e su­gli ob­bli­ghi dell’as­si­cu­ra­to.

408 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 105c Esclusione della compensazione 409  

Gli as­si­cu­ra­to­ri non pos­so­no com­pen­sa­re le pre­sta­zio­ni as­si­cu­ra­ti­ve con pre­mi o par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti lo­ro do­vu­ti.

409 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 105d Notifica dell’autorità cantonale competente 410  

Il Can­to­ne no­ti­fi­ca all’as­si­cu­ra­to­re l’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te.

410 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 105e Notifiche relative alle esecuzioni 411  

1 Al mo­men­to del­la no­ti­fi­ca di ese­cu­zio­ni, l’as­si­cu­ra­to­re co­mu­ni­ca all’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te i da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 105g re­la­ti­vi ai de­bi­to­ri. Se non li an­no­ve­ra tra i suoi as­si­cu­ra­ti, de­ve co­mu­ni­car­ne i da­ti so­lo se ne è a co­no­scen­za. Se l’ese­cu­zio­ne ri­guar­da an­che al­tre per­so­ne, l’as­si­cu­ra­to­re co­mu­ni­ca pu­re i da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 105g che le ri­guar­da­no.412

1bis Se un as­si­cu­ra­to co­mu­ni­ca al pro­prio as­si­cu­ra­to­re che i suoi pre­mi so­no pa­ga­ti da una per­so­na giu­ri­di­ca, l’as­si­cu­ra­to­re no­ti­fi­ca all’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te la de­no­mi­na­zio­ne di ta­le per­so­na giu­ri­di­ca e, se ne è a co­no­scen­za, il re­la­ti­vo nu­me­ro fe­de­ra­le d’iden­ti­fi­ca­zio­ne del­le im­pre­se.413

2 Il Can­to­ne può sol­le­ci­ta­re l’as­si­cu­ra­to­re a non pro­se­gui­re la pro­ce­du­ra d’ese­cu­zio­ne fi­no a quan­do es­so non ab­bia de­ci­so se as­su­me­re i cre­di­ti de­ri­van­ti dall’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie.

411 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

412 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

413 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Art. 105f Notifiche relative ai certificati di carenza di beni 414  

1 L’as­si­cu­ra­to­re in­for­ma l’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te, en­tro due set­ti­ma­ne dal­la fi­ne di ogni tri­me­stre, sull’evo­lu­zio­ne dei cer­ti­fi­ca­ti di ca­ren­za di be­ni ri­la­scia­ti dall’ini­zio dell’an­no.415

2 L’as­si­cu­ra­to­re tra­smet­te all’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te en­tro il 31 mar­zo il con­teg­gio fi­na­le dei cer­ti­fi­ca­ti di ca­ren­za di be­ni ri­la­scia­ti du­ran­te l’an­no pre­ce­den­te, non­ché il cor­ri­spon­den­te rap­por­to di re­vi­sio­ne. Il con­teg­gio con­tie­ne una ri­ca­pi­to­la­zio­ne del­le do­man­de di as­sun­zio­ne dei cre­di­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge e una ri­ca­pi­to­la­zio­ne del­le re­sti­tu­zio­ni ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­so 5 del­la leg­ge.

414 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

415 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Art. 105g Dati personali 416  

Al mo­men­to del­la co­mu­ni­ca­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge l’as­si­cu­ra­to­re no­ti­fi­ca i se­guen­ti da­ti af­fin­ché as­si­cu­ra­ti e de­bi­to­ri pos­sa­no es­se­re iden­ti­fi­ca­ti:

a.
il co­gno­me e il no­me;
b.
il ses­so;
c.
la da­ta di na­sci­ta;
d.
il do­mi­ci­lio;
e.
il nu­me­ro AVS.

416 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 105h Scambio di dati 417  

Il DFI sta­bi­li­sce le mo­da­li­tà tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve per lo scam­bio di da­ti fra Can­to­ni e as­si­cu­ra­ti.

417 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 105i Titoli considerati equivalenti a un certificato di carenza di beni 418  

So­no equi­pa­ra­ti a cer­ti­fi­ca­ti di ca­ren­za di be­ni ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge le de­ci­sio­ni sul­la con­ces­sio­ne di pre­sta­zio­ni com­ple­men­ta­ri o ti­to­li equi­va­len­ti che cer­ti­fi­ca­no la man­can­za di mez­zi fi­nan­zia­ri pro­pri dell’as­si­cu­ra­to. Il Can­to­ne de­si­gna le de­ci­sio­ni e i ti­to­li in­te­res­sa­ti.

418 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 105j Organo di revisione 419  

1 L’or­ga­no di re­vi­sio­ne ve­ri­fi­ca l’esat­tez­za del­le in­for­ma­zio­ni for­ni­te da­gli as­si­cu­ra­to­ri sui cre­di­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge. Es­so con­trol­la se:

a.
le in­di­ca­zio­ni con­cer­nen­ti i de­bi­to­ri e gli as­si­cu­ra­ti so­no cor­ret­te;
b.
la pro­ce­du­ra di dif­fi­da se­con­do l’ar­ti­co­lo 105b è sta­ta ri­spet­ta­ta;
c.
esi­ste un cer­ti­fi­ca­to di ca­ren­za di be­ni;
d.
la da­ta di ri­la­scio del cer­ti­fi­ca­to di ca­ren­za di be­ni ri­sa­le all’an­no pre­ce­den­te;
e.
l’im­por­to com­ples­si­vo dei cre­di­ti è esat­to;
f.
il cre­di­to è sta­to no­ti­fi­ca­to al Can­to­ne nel qua­le è sta­to ri­la­scia­to il cer­ti­fi­ca­to di ca­ren­za di be­ni.

2 Ve­ri­fi­ca l’esat­tez­za e la com­ple­tez­za del­le in­for­ma­zio­ni for­ni­te da­gli as­si­cu­ra­to­ri su:

a.
il pa­ga­men­to dei cre­di­ti in ar­re­tra­to do­po il ri­la­scio di un cer­ti­fi­ca­to di ca­ren­za di be­ni;
b.
le re­sti­tu­zio­ni al Can­to­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­so 5 LA­Mal.420

3 Il Can­to­ne as­su­me i co­sti dell’or­ga­no di re­vi­sio­ne qua­lo­ra ne de­si­gni uno di­ver­so da quel­lo di cui all’ar­ti­co­lo 25 LVA­Mal421.422

419 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

420 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

421 RS 832.12

422 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Art. 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori 423  

1 Al mo­men­to del­la ri­ce­zio­nedei da­ti per­so­na­li e del­le no­ti­fi­che con­cer­nen­ti i cer­ti­fi­ca­ti di ca­ren­za di be­ni, l’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te può tra­smet­te­re all’as­si­cu­ra­to­re i da­ti per­so­na­li di cui all’ar­ti­co­lo 105g re­la­ti­vi agli as­si­cu­ra­ti per i qua­li si as­su­me gli im­por­ti in ar­re­tra­to.

2 Il Can­to­ne nel qua­le è sta­to ri­la­scia­to il cer­ti­fi­ca­to di ca­ren­za di be­ni ver­sa en­tro il 30 giu­gno all’as­si­cu­ra­to­re i cre­di­ti di cui all’ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­so 4 del­la leg­ge do­po de­du­zio­ne del­le re­sti­tu­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­so 5 del­la leg­ge. Se le re­sti­tu­zio­ni su­pe­ra­no i cre­di­ti, l’as­si­cu­ra­to­re re­sti­tui­sce la dif­fe­ren­za all’at­tua­le Can­to­ne di do­mi­ci­lio en­tro il 30 giu­gno.

3 Se un Can­to­ne ac­cor­da una ri­du­zio­ne del pre­mio per un pe­rio­do per il qua­le l’as­si­cu­ra­to­re gli ha già no­ti­fi­ca­to nel suo con­teg­gio fi­na­le un cre­di­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 64aca­po­ver­so 3 LA­Mal, l’as­si­cu­ra­to­re re­sti­tui­sce al Can­to­ne l’85 per cen­to di ta­le ri­du­zio­ne del pre­mio. Sul cer­ti­fi­ca­to di ca­ren­za di be­ni o sul ti­to­lo equi­va­len­te i cre­di­ti nei con­fron­ti del­la per­so­na as­si­cu­ra­ta so­no ri­dot­ti dell’am­mon­ta­re dell’in­te­ra ri­du­zio­ne del pre­mio.424

423 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

424 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

Art. 105l Cambiamento di assicuratore in caso di mora 425  

1 L’as­si­cu­ra­to è in mo­ra ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­so 6 del­la leg­ge a de­cor­re­re dal re­ca­pi­to del­la dif­fi­da di cui all’ar­ti­co­lo 105b ca­po­ver­so 1.

2 Se l’as­si­cu­ra­to in mo­ra di­sdi­ce il rap­por­to as­si­cu­ra­ti­vo, l’as­si­cu­ra­to­re de­ve in­for­mar­lo che la di­sdet­ta non ha al­cun ef­fet­to se i pre­mi, le par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti e gli in­te­res­si di mo­ra og­get­to del­la dif­fi­da o le spe­se d’ese­cu­zio­ne ac­cu­mu­la­te fi­no a ta­le mo­men­to non so­no in­te­gral­men­te pa­ga­te en­tro un me­se dal­la sca­den­za del ter­mi­ne di di­sdet­ta.

3 Se gli im­por­ti in ar­re­tra­to con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2 non so­no per­ve­nu­ti all’as­si­cu­ra­to­re tem­pe­sti­va­men­te, que­st’ul­ti­mo de­ve in­for­ma­re l’in­te­res­sa­to che egli con­ti­nua ad es­se­re as­si­cu­ra­to pres­so di lui e che può cam­bia­re as­si­cu­ra­to­re sol­tan­to al suc­ces­si­vo ter­mi­ne pre­vi­sto dall’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 1 e 2 del­la leg­ge. L’as­si­cu­ra­to­re in­for­ma il nuo­vo as­si­cu­ra­to­re en­tro 60 gior­ni che l’as­si­cu­ra­to con­ti­nua ad es­se­re as­si­cu­ra­to pres­so di lui.

425 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 105m Assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito 426  

1 Se il di­rit­to di uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea, dell’Islan­da, del­la Nor­ve­gia o del Re­gno Uni­to per­met­te all’as­si­cu­ra­to­re sviz­ze­ro di re­cu­pe­ra­re i pre­mi e le par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti non pa­ga­ti, le se­guen­ti di­spo­si­zio­ni si ap­pli­ca­no agli as­si­cu­ra­ti che vi­vo­no in uno di que­sti Sta­ti e non pa­ga­no i pre­mi e le par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti sca­du­ti:427

a.
ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­si 1–7 del­la leg­ge e ar­ti­co­li 105b–105l ai:
1.
fron­ta­lie­ri e ai lo­ro fa­mi­lia­ri,
2.
fa­mi­lia­ri di do­mi­ci­lia­ti, di­mo­ran­ti an­nua­li e di­mo­ran­ti tem­po­ra­nei,
3.
be­ne­fi­cia­ri di una pre­sta­zio­ne dell’as­si­cu­ra­zio­ne sviz­ze­ra con­tro la di­soc­cu­pa­zio­ne e ai lo­ro fa­mi­lia­ri;
b.
ar­ti­co­lo 64a ca­po­ver­si 1, 2 e 6 del­la leg­ge e ar­ti­co­li 105b e 105lai be­ne­fi­cia­ri di ren­di­te e ai lo­ro fa­mi­lia­ri; l’as­si­cu­ra­to­re ri­le­va i cer­ti­fi­ca­ti di ca­ren­za di be­ni.

2 Se il di­rit­to di uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea, dell’Islan­da, del­la Nor­ve­gia o del Re­gno Uni­to non per­met­te all’as­si­cu­ra­to­re sviz­ze­ro di re­cu­pe­ra­re i pre­mi e le par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti non pa­ga­ti, l’as­si­cu­ra­to­re in­via all’as­si­cu­ra­to che non pa­ga i pre­mi o le par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti esi­gi­bi­li una dif­fi­da di pa­ga­men­to pre­ce­du­ta al­me­no da un sol­le­ci­to scrit­to, gli as­se­gna un ter­mi­ne sup­ple­men­ta­re di 30 gior­ni e gli in­di­ca le con­se­guen­ze del­la mo­ra. Se, no­no­stan­te la dif­fi­da, l’as­si­cu­ra­to non pa­ga i pre­mi, le par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti e gli in­te­res­si di mo­ra en­tro il ter­mi­ne sta­bi­li­to, l’as­si­cu­ra­to­re può so­spen­de­re l’as­sun­zio­ne dei co­sti del­le pre­sta­zio­ni. Es­so de­ve nel con­tem­po in­for­ma­re l’as­si­cu­ra­to e l’isti­tu­zio­ne di as­si­sten­za com­pe­ten­te nel luo­go di re­si­den­za del me­de­si­mo in me­ri­to al­la so­spen­sio­ne. La so­spen­sio­ne ter­mi­na non ap­pe­na so­no sta­ti pa­ga­ti i pre­mi e le par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti og­get­to del­la dif­fi­da, non­ché gli in­te­res­si di mo­ra ac­cu­mu­la­ti. Du­ran­te la so­spen­sio­ne dell’as­sun­zio­ne del­le pre­sta­zio­ni, gli as­si­cu­ra­to­ri pos­so­no com­pen­sa­re le pre­sta­zio­ni con i pre­mi o le par­te­ci­pa­zio­ni ai co­sti do­vu­ti.428

426 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

427 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 1 dell’O del 26 ott. 2022 sul­la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in ma­te­ria di as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie in at­tua­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne sul coor­di­na­men­to del­la si­cu­rez­za so­cia­le tra il Re­gno Uni­to di Gran Bre­ta­gna e Ir­lan­da del Nord e la Con­fe­de­ra­zio­ne Sviz­ze­ra, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

428 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 1 dell’O del 26 ott. 2022 sul­la mo­di­fi­ca di or­di­nan­ze in ma­te­ria di as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie in at­tua­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne sul coor­di­na­men­to del­la si­cu­rez­za so­cia­le tra il Re­gno Uni­to di Gran Bre­ta­gna e Ir­lan­da del Nord e la Con­fe­de­ra­zio­ne Sviz­ze­ra, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

Capitolo 4: Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

Sezione 1: Aventi diritto 429

429 Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 106 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati con un permesso di dimora valido per almeno tre mesi 430  

Han­no di­rit­to al­la ri­du­zio­ne dei pre­mi an­che le per­so­ne te­nu­te ad as­si­cu­rar­si ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 let­te­re a ed f, pur­ché sod­di­sfi­no le con­di­zio­ni di di­rit­to del Can­to­ne.

430 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 mag. 2002, in vi­go­re il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633).

Art. 106a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito 431  

1 Per le se­guen­ti per­so­ne la ri­du­zio­ne dei pre­mi è pra­ti­ca­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 65a del­la leg­ge:

a.
gli as­si­cu­ra­ti che per­ce­pi­sco­no una ren­di­ta sviz­ze­ra, fin­tan­to che eser­ci­ta­no un’at­ti­vi­tà lu­cra­ti­va in Sviz­ze­ra o be­ne­fi­cia­no di una pre­sta­zio­ne dell’as­si­cu­ra­zio­ne sviz­ze­ra con­tro la di­soc­cu­pa­zio­ne;
b.
i fa­mi­lia­ri as­si­cu­ra­ti di una per­so­na as­si­cu­ra­ta ai sen­si del­la let­te­ra a, an­che se un al­tro fa­mi­lia­re as­si­cu­ra­to per­ce­pi­sce so­lo una ren­di­ta sviz­ze­ra;
c.
i fa­mi­lia­ri as­si­cu­ra­ti di una per­so­na as­si­cu­ra­ta che eser­ci­ta un’at­ti­vi­tà lu­cra­ti­va in Sviz­ze­ra o che be­ne­fi­cia di una pre­sta­zio­ne dell’as­si­cu­ra­zio­ne sviz­ze­ra con­tro la di­soc­cu­pa­zio­ne, an­che se un al­tro fa­mi­lia­re as­si­cu­ra­to per­ce­pi­sce so­lo una ren­di­ta sviz­ze­ra.

2 All’at­to di ve­ri­fi­ca­re le mo­de­ste con­di­zio­ni eco­no­mi­che de­gli as­si­cu­ra­ti re­si­den­ti in uno Sta­to mem­bro dell’Unio­ne eu­ro­pea, in Islan­da, in Nor­ve­gia o nel Re­gno Uni­to, i Can­to­ni non pos­so­no pren­de­re in con­si­de­ra­zio­ne il red­di­to e la so­stan­za net­ta dei fa­mi­lia­ri as­sog­get­ta­ti al­la pro­ce­du­ra ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 66a del­la leg­ge.432

431 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).

432 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° apr. 2012 (RU 2012955).

Sezione 2: Esecuzione della riduzione dei premi433

433 Introdotta dal n. I dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 106b Notifiche del Cantone  

1 Il Can­to­ne de­si­gna un ser­vi­zio per lo scam­bio dei da­ti con gli as­si­cu­ra­to­ri con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 65 ca­po­ver­so 2 del­la leg­ge.

2 No­ti­fi­ca all’as­si­cu­ra­to­re:

a.
gli as­si­cu­ra­ti che han­no di­rit­to a una ri­du­zio­ne dei pre­mi;
b.
l’am­mon­ta­re del­la ri­du­zio­ne dei pre­mi per aven­te di­rit­to e per me­se ar­ro­ton­da­to ai cin­que cen­te­si­mi;
c.
il pe­rio­do in me­si, per il qua­le è ac­cor­da­ta la ri­du­zio­ne dei pre­mi.

3 Sta­bi­li­sce le sca­den­ze per le sue no­ti­fi­che, per le no­ti­fi­che ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 106c ca­po­ver­si 1 e 2 e per la con­se­gna del con­to an­nua­le con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 106c ca­po­ver­so 3.

Art. 106c Compiti dell’assicuratore  

1 L’as­si­cu­ra­to­re co­mu­ni­ca al Can­to­ne se può at­tri­bui­re la no­ti­fi­ca a un pro­prio as­si­cu­ra­to.

2 No­ti­fi­ca al Can­to­ne im­por­tan­ti cam­bia­men­ti nei rap­por­ti con l’as­si­cu­ra­to. Il DFI può de­fi­ni­re qua­li cam­bia­men­ti so­no con­si­de­ra­ti im­por­tan­ti.

3 L’as­si­cu­ra­to­re pre­sen­ta al Can­to­ne un con­to an­nua­le. Que­st’ul­ti­mo com­pren­de, per ogni aven­te di­rit­to, i da­ti per­so­na­li di cui all’ar­ti­co­lo 105g, il pe­rio­do in­te­res­sa­to, i pre­mi men­si­li dell’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie e gli im­por­ti ver­sa­ti.

4 L’as­si­cu­ra­to­re in­di­ca la ri­du­zio­ne del pre­mio per as­si­cu­ra­to e per me­se nel con­teg­gio dei pre­mi. Non può in­di­car­la sul cer­ti­fi­ca­to di as­si­cu­ra­zio­ne.

5 Ver­sa all’as­si­cu­ra­to la dif­fe­ren­za en­tro 60 gior­ni, se i suoi cre­di­ti re­si­dui re­la­ti­vi ai pre­mi per l’an­no ci­vi­le in cor­so e al­tri cre­di­ti sca­du­ti re­la­ti­vi all’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie, per i qua­li non esi­ste un cer­ti­fi­ca­to di ca­ren­za di be­ni, so­no in­fe­rio­ri:

a.
al­la ri­du­zio­ne dei pre­mi ac­cor­da­ta dal Can­to­ne; so­no fat­ti sal­vi i di­sci­pli­na­men­ti can­to­na­li se­con­do cui il pre­mio può es­se­re ri­dot­to al mas­si­mo del suo stes­so im­por­to men­tre i pic­co­li im­por­ti non so­no ver­sa­ti;
b.
al con­tri­bu­to for­fet­ta­rio ac­cor­da­to dal Can­to­ne per l’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 3 let­te­ra d del­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 2006434 sul­le pre­sta­zio­ni com­ple­men­ta­ri all’as­si­cu­ra­zio­ne per la vec­chia­ia, i su­per­sti­ti e l’in­va­li­di­tà.

6 Il Can­to­ne può pre­ve­de­re che l’as­si­cu­ra­to­re gli co­mu­ni­chi i da­ti per­so­na­li di cui all’ar­ti­co­lo 105g e al­tri da­ti per i suoi as­si­cu­ra­ti nel Can­to­ne in­te­res­sa­to.

Art. 106d Scambio di dati  

1 Le no­ti­fi­che ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 106b e 106c con­ten­go­no i da­ti per­so­na­li di cui all’ar­ti­co­lo 105g. Il Can­to­ne può pre­ve­de­re la no­ti­fi­ca di ul­te­rio­ri da­ti.

2 Do­po aver sen­ti­to i Can­to­ni e gli as­si­cu­ra­to­ri, il DFI può sta­bi­li­re mo­da­li­tà tec­ni­che e or­ga­niz­za­ti­ve per lo scam­bio e il for­ma­to dei da­ti.

Art. 106e Costi  

I Can­to­ni e gli as­si­cu­ra­to­ri as­su­mo­no i co­sti de­ri­van­ti dall’ap­pli­ca­zio­ne del­la ri­du­zio­ne dei pre­mi.

Parte seconda: Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera

Art. 107e108435  

435 Abro­ga­ti dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sul­la vi­gi­lan­za sull’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 108a Pagamento dei premi, interessi di mora e interessi rimunerativi 436  

Gli ar­ti­co­li 90, 90a e 105a so­no ap­pli­ca­bi­li per ana­lo­gia.

436 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3908). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vi­go­re dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).

Art. 109 Adesione  

Ogni per­so­na che adem­pie le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 67 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge può ade­ri­re all’as­si­cu­ra­zio­ne d’in­den­ni­tà gior­na­lie­ra al­le stes­se con­di­zio­ni va­le­vo­li per gli al­tri as­si­cu­ra­ti, se­gna­ta­men­te ri­guar­do la du­ra­ta e l’am­mon­ta­re dell’in­den­ni­tà gior­na­lie­ra e per quan­to, pre­su­mi­bil­men­te, non ne ri­sul­ti un so­vrin­den­niz­zo.

Parte terza: Regole di coordinamento

Titolo 1: Coordinamento delle prestazioni

Capitolo 1: Relazioni con altre assicurazioni sociali

Sezione 1: Limiti dell’obbligo di fornire prestazioni

Art. 110 Principio 437  

Ove, in un ca­so d’as­si­cu­ra­zio­ne, pre­sta­zio­ni dell’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie con­cor­ra­no con pre­sta­zio­ni di ugua­le na­tu­ra dell’as­si­cu­ra­zio­ne in­for­tu­ni se­con­do la LAINF438, dell’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re, dell’as­si­cu­ra­zio­ne per la vec­chia­ia e per i su­per­sti­ti, dell’as­si­cu­ra­zio­ne per l’in­va­li­di­tà o del­la leg­ge fe­de­ra­le del 25 set­tem­bre 1952439 sull’in­den­ni­tà di per­di­ta di gua­da­gno per chi pre­sta ser­vi­zio o in ca­so di ma­ter­ni­tà, le pre­sta­zio­ni di que­ste al­tre as­si­cu­ra­zio­ni so­no po­zio­ri. È fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 128 dell’or­di­nan­za del 20 di­cem­bre 1982440 sull’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni.

437 Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 45 n. 1 dell’O del 24 nov. 2004 sul­le in­den­ni­tà di per­di­ta di gua­da­gno, in vi­go­re dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1251).

438 RS 832.20

439 RS 834.1

440 RS 832.202

Art. 111 Notifica dell’infortunio  

Gli as­si­cu­ra­ti de­vo­no no­ti­fi­ca­re al lo­ro as­si­cu­ra­to­re-ma­lat­tie gli in­for­tu­ni non no­ti­fi­ca­ti a un as­si­cu­ra­to­re-in­for­tu­ni o all’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re.441 Es­si de­vo­no for­ni­re le in­for­ma­zio­ni ri­guar­dan­ti:

a.
l’ora, il luo­go, le cir­co­stan­ze e le con­se­guen­ze dell’in­for­tu­nio;
b.
il me­di­co cu­ran­te o l’ospe­da­le;
c.
even­tua­li re­spon­sa­bi­li e as­si­cu­ra­zio­ni in­te­res­sa­te.

441 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).

Sezione 2: Obbligo di anticipare le prestazioni

Art. 112 In relazione con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare  

1 Ove, in ca­so di ma­lat­tia o d’in­for­tu­nio, non è cer­to se l’ob­bli­go di for­ni­re pre­sta­zio­ni spet­ti all’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro gli in­for­tu­ni se­con­do la LAINF442 o all’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re, l’as­si­cu­ra­to­re-ma­lat­tie può an­ti­ci­pa­re spon­ta­nea­men­te le pre­sta­zio­ni che as­si­cu­ra, a con­di­zio­ne che sia ga­ran­ti­to il suo pie­no di­rit­to al­la ri­pe­ti­zio­ne.443

2 Se una per­so­na è as­si­cu­ra­ta per l’in­den­ni­tà gior­na­lie­ra pres­so più as­si­cu­ra­to­ri-ma­lat­tie, l’ob­bli­go di an­ti­ci­pa­re le pre­sta­zio­ni in­com­be ad ognu­no di que­sti as­si­cu­ra­to­ri.

442 RS 832.20

443 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).

Art. 113 In relazione con l’assicurazione per l’invalidità  

Se l’as­si­cu­ra­to ha chie­sto pre­sta­zio­ni sia all’as­si­cu­ra­to­re-ma­lat­tie sia all’as­si­cu­ra­zio­ne per l’in­va­li­di­tà, l’as­si­cu­ra­to­re-ma­lat­tie de­ve for­ni­re a ti­to­lo prov­vi­so­rio una ga­ran­zia di pa­ga­men­to per i co­sti del­la cu­ra me­di­co-sa­ni­ta­ria fin­ché sia sta­bi­li­ta l’as­si­cu­ra­zio­ne che as­su­me il ca­so.

Art. 114 Obbligo d’informare 444  

L’as­si­cu­ra­to­re-ma­lat­tie che an­ti­ci­pa le pre­sta­zio­ni de­ve av­ver­ti­re l’as­si­cu­ra­to cir­ca il di­rit­to di ri­cor­so re­ci­pro­co di cui all’ar­ti­co­lo 71 LP­GA.

444 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).

Art. 115445  

445 Abro­ga­to dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fet­to 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Art. 116 Tariffe differenti  

1 Se l’as­si­cu­ra­to­re-ma­lat­tie ha an­ti­ci­pa­to pre­sta­zio­ni, gli al­tri as­si­cu­ra­to­ri so­cia­li de­vo­no ver­sa­re ai for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni l’even­tua­le dif­fe­ren­za tra la lo­ro pro­pria ta­rif­fa e quel­la ap­pli­ca­ta dall’as­si­cu­ra­to­re-ma­lat­tie.

2 Se, ap­pli­can­do le pro­prie ta­rif­fe, l’as­si­cu­ra­to­re-ma­lat­tie ha pa­ga­to ai for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni più di quan­to avreb­be do­vu­to se aves­se ap­pli­ca­to le ta­rif­fe va­le­vo­li per le al­tre as­si­cu­ra­zio­ni, i for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni de­vo­no re­sti­tuir­gli la dif­fe­ren­za.

Sezione 3: Rimborso di prestazioni di altri assicuratori sociali

Art. 117 Principio  

1 Se l’as­si­cu­ra­to­re-ma­lat­tie ha in­de­bi­ta­men­te pa­ga­to pre­sta­zio­ni sgra­van­do a tor­to un al­tro as­si­cu­ra­to­re so­cia­le o vi­ce­ver­sa, l’as­si­cu­ra­to­re sgra­va­to a tor­to de­ve rim­bor­sa­re all’al­tro as­si­cu­ra­to­re l’im­por­to di cui è sta­to sgra­va­to, ma al mas­si­mo si­no a con­cor­ren­za del suo ob­bli­go le­ga­le.

2 Se più as­si­cu­ra­to­ri-ma­lat­tie han­no di­rit­to op­pu­re so­no te­nu­ti al rim­bor­so, le lo­ro ri­spet­ti­ve ali­quo­te so­no cal­co­la­te se­con­do le pre­sta­zio­ni che han­no o avreb­be­ro do­vu­to ef­fet­tua­re.

3 Il di­rit­to al rim­bor­so si pre­scri­ve in cin­que an­ni dall’ef­fet­tua­zio­ne del­la pre­sta­zio­ne.

Art. 118 Conseguenze per gli assicurati  

1 Nei ca­si d’as­si­cu­ra­zio­ne cor­ren­ti, l’as­si­cu­ra­to­re te­nu­to de­fi­ni­ti­va­men­te a pre­sta­re prov­ve­de af­fin­ché le pre­sta­zio­ni sia­no ef­fet­tua­te se­con­do le pre­scri­zio­ni che gli so­no ap­pli­ca­bi­li. Egli in­for­ma in me­ri­to l’as­si­cu­ra­to.

2 Se l’as­si­cu­ra­to aves­se di nor­ma do­vu­to ot­te­ne­re pre­sta­zio­ni in con­tan­ti su­pe­rio­ri a quel­le ef­fet­ti­va­men­te ot­te­nu­te, l’as­si­cu­ra­to­re te­nu­to al rim­bor­so gli ver­sa la dif­fe­ren­za. Ciò va­le an­che se il rap­por­to as­si­cu­ra­ti­vo si è frat­tan­to sciol­to.

Art. 119 Differenti tariffe  

1 L’as­si­cu­ra­to­re te­nu­to al rim­bor­so ver­sa ai for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni l’even­tua­le dif­fe­ren­za tra la ta­rif­fa ap­pli­ca­ta dall’as­si­cu­ra­to­re aven­te di­rit­to al rim­bor­so e la ta­rif­fa va­le­vo­le per lui.

2 Se l’as­si­cu­ra­to­re aven­te di­rit­to al rim­bor­so ha pa­ga­to più di quan­to avreb­be do­vu­to ap­pli­can­do le ta­rif­fe va­le­vo­li per l’as­si­cu­ra­to­re te­nu­to al rim­bor­so, i for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni de­vo­no ver­sar­gli la dif­fe­ren­za.

Sezione 4: Obbligo dell’assicuratore d’informare446

446 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).

Art. 120  

L’as­si­cu­ra­to de­ve es­se­re in­for­ma­to sul­la co­mu­ni­ca­zio­ne di da­ti (art. 84a LA­Mal) e sull’as­si­sten­za am­mi­ni­stra­ti­va (art. 32 cpv. 2 LP­GA e art. 82 LA­Mal).

Art. 121  

Abro­ga­to

Capitolo 2: Sovrindennizzo

Art. 122447  

1 Trat­tan­do­si di pre­sta­zio­ni in na­tu­ra, vi è so­vrin­den­niz­zo nel­la mi­su­ra in cui, per lo stes­so dan­no al­la sa­lu­te, le cor­ri­spet­ti­ve pre­sta­zio­ni del­le as­si­cu­ra­zio­ni so­cia­li su­pe­ra­no se­gna­ta­men­te i li­mi­ti se­guen­ti:

a.
i co­sti dia­gno­sti­ci e te­ra­peu­ti­ci che ne de­ri­va­no per l’as­si­cu­ra­to;
b.
i co­sti del­le cu­re e al­tri co­sti di ma­lat­tia non co­per­ti che ne de­ri­va­no per l’as­si­cu­ra­to.

2 Se una per­so­na è as­si­cu­ra­ta pres­so più as­si­cu­ra­to­ri-ma­lat­tie per l’in­den­ni­tà gior­na­lie­ra ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 67 a 77 del­la leg­ge, il so­vrin­de­niz­zo è sta­bi­li­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 69 ca­po­ver­so 2 LP­GA. Se le pre­sta­zio­ni de­vo­no es­se­re ri­dot­te, cia­scun as­si­cu­ra­to­re è te­nu­to a ver­sa­re le pre­sta­zio­ni nel­la pro­por­zio­ne esi­sten­te tra l’in­den­ni­tà gior­na­lie­ra che as­si­cu­ra e l’im­por­to to­ta­le del­le in­den­ni­tà gior­na­lie­re as­si­cu­ra­te.

447 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).

Titolo 2: ...

Art. 123 a 126448  

448 Abro­ga­ti dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fet­to 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Parte quarta: Decisione, spese di comunicazione e pubblicazione di dati 449

449 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).

Art. 127 Decisione 450  

L’as­si­cu­ra­to­re è te­nu­to a ema­na­re en­tro 30 gior­ni le de­ci­sio­ni ri­chie­ste se­con­do l’ar­ti­co­lo 51 ca­po­ver­so 2 LP­GA.

450 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).

Art. 128e129451  

451 Abro­ga­ti dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fet­to 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

Art. 130 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati 452453  

1 Nei ca­si di cui all’ar­ti­co­lo 84a ca­po­ver­so 5 del­la leg­ge, è ri­scos­so un emo­lu­men­to se la co­mu­ni­ca­zio­ne dei da­ti ri­chie­de nu­me­ro­se co­pie o al­tre ri­pro­du­zio­ni o ri­cer­che par­ti­co­la­ri. L’am­mon­ta­re dell’emo­lu­men­to cor­ri­spon­de agli im­por­ti fis­sa­ti ne­gli ar­ti­co­li 14 e 16 dell’or­di­nan­za del 10 set­tem­bre 1969454 sul­le tas­se e spe­se nel­la pro­ce­du­ra am­mi­ni­stra­ti­va.

2 Per le pub­bli­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 84a ca­po­ver­so 3 del­la leg­ge è ri­scos­so un emo­lu­men­to a co­per­tu­ra del­le spe­se.

3 L’emo­lu­men­to può es­se­re ri­dot­to o con­do­na­to in ca­so di in­di­gen­za dell’as­sog­get­ta­to o per al­tri gra­vi mo­ti­vi.

452 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vi­go­re dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2911)

453 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2003 (RU 20023908).

454 RS 172.041.0

Parte quinta: Disposizioni finali

Titolo 1: Disposizioni transitorie

Art. 131455  

455 Abro­ga­to dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 132 Rapporti d’assicurazione esistenti  

1 Al più tar­di si­no al 31 di­cem­bre 1996, le cas­se ma­la­ti pos­so­no con­ti­nua­re i rap­por­ti d’as­si­cu­ra­zio­ne, esi­sten­ti all’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge, con per­so­ne che non so­no sog­get­te all’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie e che nem­me­no pos­so­no es­ser­vi sog­get­te a do­man­da. Que­sti rap­por­ti d’as­si­cu­ra­zio­ne so­no ret­ti dal di­rit­to pre­vi­gen­te.

2 Un nuo­vo rap­por­to d’as­si­cu­ra­zio­ne ai sen­si del ca­po­ver­so 1 può es­se­re crea­to sol­tan­to se es­so per­met­te una cor­ri­spon­den­te con­ti­nua­zio­ne del­la co­per­tu­ra as­si­cu­ra­ti­va si­no al 31 di­cem­bre 1996, al­lo­ra ga­ran­ti­ta da un as­si­cu­ra­to­re che ha ri­nun­cia­to a eser­ci­ta­re l’as­si­cu­ra­zio­ne so­cia­le ma­lat­tie (art. 99 LA­Mal).

3 Le cas­se ma­la­ti pos­so­no of­fri­re al­le per­so­ne di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2 la con­ti­nua­zio­ne dei rap­por­ti d’as­si­cu­ra­zio­ne su ba­se con­trat­tua­le ol­tre il 31 di­cem­bre 1996. Il con­trat­to può es­se­re sti­pu­la­to con la stes­sa cas­sa ma­la­ti o con un al­tro as­si­cu­ra­to­re ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 11 del­la leg­ge. Il fi­nan­zia­men­to del­le pre­sta­zio­ni cor­ri­spon­den­ti a quel­le dell’as­si­cu­ra­zio­ne ob­bli­ga­to­ria del­le cu­re me­di­co-sa­ni­ta­rie è ret­to dai prin­ci­pi dell’as­si­cu­ra­zio­ne so­cia­le ma­lat­tie. I rap­por­ti d’as­si­cu­ra­zio­ne sog­giac­cio­no al­la leg­ge del 2 apri­le 1908456 sul con­trat­to d’as­si­cu­ra­zio­ne.457

4 Se una cu­ra ini­zia­ta pri­ma del 1° gen­na­io 1997 con­ti­nua do­po que­sta da­ta, la cas­sa ma­la­ti de­ve man­te­ne­re il rap­por­to d’as­si­cu­ra­zio­ne si­no al­la fi­ne del­la cu­ra con­for­me­men­te al di­rit­to pre­vi­gen­te.458

456RS 221.229.1

457In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vi­go­re dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

458In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vi­go­re dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

Art. 133459  

459Abro­ga­to dal n. I dell’O del 25 giu. 1997, con ef­fet­to dal 1° gen. 1998 (RU 1997 1639).

Art. 134 Fornitori di prestazioni  

1 I for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 44 a 54, che all’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge eser­ci­ta­no a ca­ri­co dell’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie in vir­tù di un per­mes­so se­con­do il pre­vi­gen­te di­rit­to, con­ti­nua­no ad es­se­re au­to­riz­za­ti se lo so­no, giu­sta il di­rit­to can­to­na­le, en­tro un an­no a con­ta­re dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge.

2 I lo­go­pe­di­sti e i die­ti­sti che, pur adem­pien­do so­lo in par­te le con­di­zio­ni d’au­to­riz­za­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za, han­no con­se­gui­to la lo­ro for­ma­zio­ne ed eser­ci­ta­to a ti­to­lo in­di­pen­den­te pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge, pos­so­no eser­ci­ta­re a ca­ri­co dell’as­si­cu­ra­zio­ne ma­lat­tie se­con­do il nuo­vo di­rit­to se au­to­riz­za­ti, giu­sta il di­rit­to can­to­na­le, en­tro quat­tro an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la leg­ge.460

3 I la­bo­ra­to­ri già am­mes­si in vir­tù de­gli ar­ti­co­li 53 e 54 co­me for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni per l’ese­cu­zio­ne di esa­mi ge­ne­ti­ci pos­so­no con­ti­nua­re a ef­fet­tua­re ta­li esa­mi fi­no al­la de­ci­sio­ne d’au­to­riz­za­zio­ne dell’UF­SP se:

a.
sod­di­sfa­no le con­di­zio­ni d’am­mis­sio­ne di cui agli ar­ti­co­li 53 e 54; e
b.
pre­sen­ta­no la do­man­da d’au­to­riz­za­zio­ne en­tro tre me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re dell’or­di­nan­za del 14 feb­bra­io 2007461 su­gli esa­mi ge­ne­ti­ci sull’es­se­re uma­no.462

460Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vi­go­re dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

461 RS 810.122.1

462 In­tro­dot­to dall’art. 37 n. 2 dell’O del 14 feb. 2007 su­gli esa­mi ge­ne­ti­ci sull’es­se­re uma­no, in vi­go­re dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651).

Art. 135463  

463 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con ef­fet­to dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)

Art. 136464  

464 Abro­ga­to dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). Il te­sto del 1° gen. ha ef­fet­to si­no al 31 dic. 2018 (RU 2017 6723).

Titolo 2: Entrata in vigore

Art. 137  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 1996.

Disposizione finale della modifica del 17 settembre 1997 465

465 Abrogata dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 23 febbraio 2000 466

466 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizione finale della modifica del 2 ottobre 2000 467

Per determinati gruppi di medicamenti, l’UFSP può rinunciare durante cinque anni al massimo all’adeguamento dei prezzi alla struttura dei prezzi di cui all’articolo 67 oppure prevedere un adeguamento scaglionato.

Disposizioni finali della modifica del 22 maggio 2002 468

468 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 2002 469

Le procedure pendenti all’entrata in vigore della presente modifica sono rette dal nuovo diritto.

Disposizione finale della modifica del 6 giugno 2003 470

470 Abrogata dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 26 maggio 2004 471

1 Gli assicuratori devono informare per scritto ogni assicurato entro il 31 ottobre 2004 al più tardi sulle nuove franchigie opzionali e sulle riduzioni dei premi accordate in relazione ad esse.

2 Per gli assicurati che hanno scelto una franchigia opzionale, a partire dal 1° gennaio 2005 si applica la franchigia opzionale offerta dal loro assicuratore che corrisponde alla loro franchigia attuale o che vi si avvicina maggiormente. Se la franchigia appena superiore o appena inferiore differiscono dello stesso ammontare dalla loro franchigia attuale, si applica la franchigia superiore. Gli assicurati con franchigia opzionale possono tuttavia scegliere un’altra franchigia o passare all’assicurazione ordinaria se lo comunicano per scritto all’assicuratore al più tardi entro il 30 novembre 2004.

Disposizioni finali della modifica del 3 dicembre 2004 472

1 Per diplomi ai sensi degli articoli 45, 47–49 e 50a si intendono anche i diplomi rilasciati o ritenuti equipollenti, prima dell’entrata in vigore della presente modifica, da un organismo designato in comune dai Cantoni o dal DFI.

2 Per quanto concerne i rapporti assicurativi conclusi prima dell’entrata in vigore della presente modifica dell’articolo 103 capoverso 5, la normativa previgente si applica alla durata contrattuale convenuta, ma al massimo sino al 31 dicembre 2005.

Disposizioni finali della modifica del 9 novembre 2005 473

473 Abrogate dal n. IV 51 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 26 aprile 2006 474

1 Gli assicuratori devono applicare le prescrizioni di cui all’articolo 6a entro il 1° agosto 2006.

2 Per gli assicurati il cui obbligo di assicurazione è stato sospeso prima del 1° luglio 2006 a causa del servizio militare, l’articolo 10a si applica nel suo tenore precedente475.

3 Gli articoli 65–65c nonché 66a si applicano ai medicamenti che sono stati ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

4 ...476

5 ...477

475 RU 2001 138

476 Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573).

477 Abrogato dal n. II dell’O del 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3449).

Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2007 478

1 Per i preparati originali ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della presente modifica si applica l’articolo 65a nella versione del 26 aprile 2006479.

2 I preparati originali e i generici ammessi nell’elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 sono oggetto di un riesame entro il 30 giugno 2008 al fine di controllare se adempiono ancora le condizioni di ammissione. Il DFI definisce la procedura applicabile per il riesame.

3 L’articolo 66 si applica anche ai medicamenti ammessi nell’elenco delle specialità prima del 10 maggio 2006.

4 L’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica ai premi scaduti prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle prestazioni fornite prima del 1° agosto 2007.

5 L’articolo 105c capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle prestazioni esistenti il 1° agosto 2007.

6 I premi e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un cambiamento di assicuratore.

Disposizione transitoria della modifica del 22 agosto 2007 480

Le disposizioni della presente ordinanza relative all’ufficio di revisione valgono a partire dal primo esercizio annuale che inizia con l’entrata in vigore della presente modifica o in seguito.

Disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008 481

1 L’organizzazione menzionata nell’articolo 49 capoverso 2 della legge inizia la sua attività al più tardi il 31 gennaio 2009. I partner tariffali e i Cantoni comunicano al Consiglio federale la data d’inizio dell’attività dell’organizzazione e gli inviano gli statuti della medesima.

2 La prima richiesta di approvazione della convenzione tariffale di cui all’articolo 59d è sottoposta al Consiglio federale al più tardi il 30 giugno 2009. Oltre alla struttura tariffale uniforme e alle modalità di applicazione della tariffa, la convenzione include anche una proposta congiunta dei partner tariffali concernente le misure d’accompagnamento necessarie al momento dell’introduzione degli importi forfettari riferiti alle prestazioni. I partner tariffali concordano in particolare gli strumenti per la sorveglianza dell’evoluzione dei costi e del volume delle prestazioni (monitoraggio) e le misure correttive.

2bis Il monitoraggio di cui al capoverso 2 comprende in particolare, per ciascun fornitore di prestazioni, l’evoluzione del numero di casi, dei costi fatturati e, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo Diagnosis Related Groups (DRG), l’evoluzione del Case Mix Index (CMI). Il monitoraggio di tutti i settori di cui all’articolo 49 capoverso 1 della legge, inclusi i settori interessati prima e dopo il ricovero, deve garantire in particolare che, oltre al meccanismo di correzione previsto dal capoverso 2ter, ulteriori misure correttive possano essere applicate dai partner tariffali. Se i partner tariffali non riescono a concordare un monitoraggio corrispondente, i fornitori di prestazioni trasmettono trimestralmente agli assicuratori le informazioni necessarie a tal fine, a partire dalla data d’introduzione di cui al capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 della legge e fino alla conclusione delle misure correttive. Gli assicuratori svolgono un monitoraggio congiuntamente e pubblicano ogni sei mesi una valutazione come base per le misure correttive dei partner tariffali.482

2ter Se, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, i partner tariffali non riescono a concordare misure correttive uniformi a livello nazionale conformemente al capoverso 2, nei primi due anni successivi all’introduzione del modello di rimunerazione, sia in caso di aumento ingiustificato superiore al 2 per cento del CMI effettivo durante l’anno di fatturazione rispetto al CMI concordato, sia del numero di casi effettivo durante l’anno di fatturazione rispetto al numero di casi considerato per concordare il CMI, il fornitore di prestazioni deve rimborsare i ricavi supplementari nel corso dell’anno successivo secondo la ripartizione ai sensi dell’articolo 49a della legge. Le modalità di attuazione sono concordate tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.483

3 I partner tariffali sottopongono al Consiglio federale l’importo del contributo per ogni caso ai sensi dell’articolo 59e al più tardi al momento della presentazione della prima richiesta di approvazione secondo il capoverso 2.

4 In deroga alle disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008484 dell’ordinanza del 3 luglio 2002485 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie, nel 2012 la rimunerazione dei costi di utilizzazione delle immobilizzazioni, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG, si effettua per mezzo di un supplemento sui prezzi di base negoziati nelle convenzioni tariffali. Il supplemento ammonta al 10 per cento.486

482 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5037).

483 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5037).

484 RU 2008 5105

485 RS 832.104

486 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5037).

Disposizione finale della modifica del 13 marzo 2009 487

In collaborazione con l’UFSP, con gli uffici preposti al versamento delle rendite e con le competenti rappresentanze svizzere all’estero, l’istituzione comune informa i redditieri residenti in uno dei nuovi Stati membri della Comunità europea dell’obbligo di assicurarsi, al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008488 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania, considerata la partecipazione della Bulgaria e della Romania, in qualità di parti contraenti, a seguito alla loro adesione all’Unione europea. Queste informazioni valgono d’ufficio per tutti i familiari residenti in uno dei nuovi Stati membri della Comunità europea. La Confederazione prende a suo carico le spese d’informazione dell’istituzione comune.

Disposizione transitoria della modifica del 24 giugno 2009 489

Per i progetti pilota di cui all’articolo 36a approvati prima dell’entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2009 la durata di quattro anni è ridotta del tempo già trascorso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2009 490

1 L’UFSP esamina se i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell’elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2006 adempiono ancora le condizioni di ammissione.

2 L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Austria degli imballaggi maggiormente venduti in Svizzera. L’azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante nel rispettivo Paese. Il numero di imballaggi del preparato originale venduti in Svizzera negli ultimi 12 mesi comprende tutte le forme di commercio e deve essere confermato da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante in Svizzera.

3 L’azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comunicare all’UFSP, entro il 30 novembre 2009, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2009. L’UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la consegna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Austria e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2009.

4 L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto dal 1° marzo 2010 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se:

a.
il 1° ottobre 2009 il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale (valore originario) è superiore di oltre il 4 per cento al prezzo calcolato secondo il capoverso 3;
b.
fino al 30 novembre 2009 l’azienda non ha presentato domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna con effetto dal 1° marzo 2010 fino a un importo che superi del 4 per cento al massimo il prezzo di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.

5 La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo è superiore al 15 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2010 con una riduzione di prezzo all’85 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2011, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.

6 I prezzi dei generici ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009 sono riesaminati fino al 1° gennaio 2010 e adeguati dal 1° marzo 2010. Nel quadro di questo riesame straordinario dei prezzi, sono considerati economici i generici il cui prezzo di fabbrica per la consegna sia inferiore di almeno il 10 per cento rispetto al prezzo medio di fabbrica per la consegna vigente il 1° ottobre 2009 del corrispettivo preparato originale all’estero. Il prezzo medio di fabbrica per la consegna è calcolato in base ai prezzi vigenti in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.491

7 Il supplemento attinente al prezzo e il supplemento per imballaggio di cui all’articolo 67 capoverso 1quater di tutti i preparati ammessi nella lista delle specialità fino all’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009 sono riesaminati fino al 1° gennaio 2010 e adeguati dal 1° marzo 2010.

491 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4759).

Disposizioni transitorie della modifica del 3 dicembre 2010 492

1 Gli assicuratori devono trasmettere all’UFSP, per informazione, il regolamento di collocamento entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010.

2 Essi devono collocare il loro patrimonio conformemente agli articoli 80–80i entro la chiusura dei conti annuali del 31 dicembre 2011. I collocamenti giusta l’articolo 80d capoverso 1 lettera d devono essere effettuati conformemente agli articoli 80–80i entro il 31 dicembre 2015.

3 Gli assicuratori devono sottoporre entro un anno all’UFSP, per approvazione, i collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso 1 lettera e esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010.

Disposizioni transitorie relativa alla modifica del 22 giugno 2011 493

1 Gli assicuratori devono provvedere affinché, entro cinque anni dall’entrata in vigore, le loro riserve raggiungano l’ammontare minimo di cui all’articolo 78a.

2 Prima di tale data, gli assicuratori le cui riserve non raggiungono l’ammontare minimo devono disporre:

a.
delle riserve di sicurezza di cui all’articolo 78 capoverso 4 del diritto vigente; e
b.
di una riassicurazione, sempre che abbiano meno di 50 000 persone nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

Disposizione transitoria della modifica del 6 luglio 2011 494

Se un beneficiario del soccorso d’emergenza oggetto di una decisione in materia di asilo passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica presenta a un assicuratore una domanda di assunzione dei costi, i premi e i supplementi secondo la presente modifica sono dovuti con effetto retroattivo dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultima.

Disposizione transitoria della modifica del 2 novembre 2011 495

Il diritto previgente si applica a Islanda, Liechtenstein e Norvegia fino all’entrata in vigore della modifica del ...496 dell’allegato K dell’Accordo AELS497.

496 RU 2012

497 RS 0.632.31

Disposizione transitoria della modifica del 4 luglio 2012 498

1 Entro il 31 dicembre 2013, ogni assicuratore deve disporre di un servizio di ricezione dei dati certificato ai sensi dell’articolo 59a capoverso 6. Fino a quando l’assicuratore non dispone di un servizio di ricezione dei dati certificato, una trasmissione sistematica secondo l’articolo 59a capoverso 3 di indicazioni mediche è unicamente possibile se queste indicazioni sono trasmesse direttamente al medico di fiducia ai sensi dell’articolo 57 della legge.

2 I fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale e nei settori della riabilitazione e della psichiatria trasmettono le diagnosi e le procedure secondo le modalità e le codifiche convenute nelle convenzioni tariffali applicabili fino a quando il DFI non ha fissato le classificazioni ad essi applicabili (art. 59abis).499

499 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4391, 2015 1177).

Disposizione transitoria della modifica dell’8 maggio 2013 500

L’articolo 65f si applica parimenti alle domande di estensione dell’indicazione e di modificazione o soppressione di una limitazione ancora pendenti presso l’UFSP al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 29 novembre 2013 501

1 Le esenzioni decise dai Cantoni in virtù dell’articolo 2 capoverso 4bis rimangono valide fino alla loro scadenza.

2 Alle prestazioni fornite prima del 1° marzo 2014 è applicabile l’articolo 104 capoverso 2 lettera c nella versione della modifica del 3 dicembre 2010502. Determinante è la data del trattamento.

Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015 503

1 Nel 2016 non si svolge alcun riesame delle condizioni di ammissione secondo l’articolo 65d.504

2 Le disposizioni della modifica del 29 aprile 2015si applicano anche alle domande che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono pendenti presso l’UFSP.

3 Alle decisioni dell’USFP emanate prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 aprile 2015 non si applica l’articolo 71 capoversi 2–4.

4 L’articolo 65d capoverso 3 lettera c non si applica alla verifica dell’economicità dei preparati originali che sono stati ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 aprile 2015.

5 La restituzione delle eccedenze per i medicamenti che sono stati ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 aprile 2015e che fino ad allora non sono stati riesaminati conformemente all’articolo 65d è valutata in occasione del successivo riesame triennale delle condizioni di ammissione secondo l’articolo 67 capoverso 2ter nel suo tenore previgente.

504 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1175).

Disposizione transitoria della modifica del 9 dicembre 2016 505

Le domande di riconoscimento dell’equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l’articolo 54a, presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 9 dicembre 2016, sono rette dal diritto vigente.

Disposizioni transitorie della modifica del 1° febbraio 2017 506

1 Le disposizioni della modifica del 1° febbraio 2017 si applicano anche alle domande che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono pendenti presso l’UFSP.

2 Il primo riesame delle condizioni di ammissione secondo l’articolo 65d è effettuato nel 2017.

Disposizione transitoria della modifica del 5 aprile 2017 507

1 I farmacisti che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017, stanno svolgendo il perfezionamento pratico di due anni in una farmacia e dispongono di un’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 65 capoverso 1bis LPMed508 possono essere ammessi a esercitare la professione a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nei due anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, se entro questo periodo hanno terminato il perfezionamento.

2 I farmacisti, già autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al momento dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017, continuano ad esserlo.

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2021 509

509 RU 2021 188. Abrogata dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021439).

Disposizione transitoria della modifica del 26 maggio 2021 510

510 RU 2021 323. Abrogata dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021439).

Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2021 511

1 Gli assicuratori devono fornire ai Cantoni entro un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 i dati relativi ai fornitori di prestazioni autorizzati sul loro territorio prima dell’entrata in vigore della modifica della LAMal del 19 giugno 2020512.

2 Gli elenchi degli ospedali somatici acuti e delle case per partorienti devono essere adeguati ai criteri di pianificazione previsti dalla presente ordinanza entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021.
3 Gli elenchi degli ospedali psichiatrici e riabilitativi devono essere adeguati ai criteri di pianificazione previsti dalla presente ordinanza entro sei anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021.

4 Gli elenchi delle case di cura devono essere adeguati ai criteri di pianificazione previsti dalla presente ordinanza entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021.

5 Gli psicologi psicoterapeuti che all’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 hanno acquisito un’esperienza professionale di almeno tre anni nell’assistenza psichiatrica-psicoterapeutica sotto la supervisione di un professionista qualificato sono autorizzati all’esercizio della professione anche se tale esperienza professionale in psicoterapia non adempie le condizioni di cui all’articolo 50c lettera b. In caso di occupazione a tempo parziale, la durata minima aumenta di conseguenza.

6 I podologi che all’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 dispongono di un’autorizzazione cantonale per trattare pazienti che appartengono a una categoria a rischio sotto la propria responsabilità professionale sono autorizzati se sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

a.
attestato di capacità di podologo rilasciato dall’associazione professionale «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV);
b.
attestato di capacità di podologo rilasciato dall’associazione professionale «Fachverband Schweizerischer Podologen» (FSP);
c.
diploma di podologo rilasciato dal Cantone Ticino, completato con l’attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario (CPS) di Lugano in collaborazione con l’Unione dei podologi della Svizzera italiana (UPSI).

7 Se all’entrata in vigore della modifica del 23 giugno 2021 un podologo dispone di un titolo di cui all’articolo 50d lettera b o capoverso 6 o consegue entro due anni un diploma di cui all’articolo 50d lettera b, ogni attività pratica svolta dopo il conseguimento del diploma di podologo prima dell’entrata in vigore della modifica e durante i quattro anni seguenti viene computata nella valutazione dell’adempimento del requisito dello svolgimento di un’attività pratica di due anni secondo l’articolo 50d lettera c, anche se l’attività non adempie le condizioni di cui all’articolo 50d lettera c.

Disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021 513

1 L’articolo 65 capoverso 1bis si applica anche alle domande di ammissione nell’elenco delle specialità pendenti presso l’UFSP al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 novembre 2021.

2 I medicamenti che adempiono le condizioni per l’ammissione nell’elenco delle specialità per le infermità congenite di cui all’articolo 3sexies OAI514 e figurano nell’elenco delle specialità sono inseriti, nel quadro del riesame di cui all’articolo 65d, in applicazione dell’articolo 65 capoverso 1bis, nell’elenco delle specialità per le infermità congenite.

3 I medicamenti che figurano nell’elenco dei farmaci per infermità congenite dell’elenco delle specialità sono inseriti, nel quadro del riesame di cui all’articolo 65d, nell’elenco delle specialità per le infermità congenite di cui all’articolo 3sexies OAI o nell’elenco delle specialità di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b della legge.

Allegato 1 515

515 Introdotto dal n. II dell’O dell’8 mag. 2013 (RU 2013 1353). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255).

(art. 70b)

Tasse per l’iscrizione nell’elenco delle specialità

Fr.

1.
Tasse per forma galenica per le decisioni in merito alle domande di

a.
ammissione di medicamenti o modificazione delle limitazioni, se la domanda è presentata alla Commissione federale dei medicamenti

7500

b.
ammissione di medicamenti, se la domanda non è presentata alla Commissione federale dei medicamenti

2500

c.
ammissione di medicamenti o modificazione delle limitazioni, se la domanda è trattata in procedura accelerata

9000

d.
aumento di prezzo

2500

e.
modifica delle dimensioni dell’imballaggio

2500

f.
modifica del dosaggio

2500

g.
riesame

2500

2.
tassa annuale per ogni medicamento ammesso e per ogni imballaggio iscritto

40

Allegato 2 516

516 Originario all.

Abrogazione e modifica di ordinanze

1. Sono abrogate:

a.
l’ordinanza I del 22 dicembre 1964517 sull’assicurazione contro le malattie concernente la contabilità e il controllo delle casse malati e delle federazioni di riassicurazione riconosciute dalla Confederazione, come pure il calcolo dei sussidi federali;
b.
l’ordinanza II del 22 dicembre 1964518 sull’assicurazione contro le malattie concernente l’assicurazione collettiva esercitata dalle casse malati riconosciute dalla Confederazione;
c.
l’ordinanza III del 15 gennaio 1965519 sull’assicurazione contro le malattie concernente le prestazioni delle casse malati e delle federazioni di riassicurazione riconosciute dalla Confederazione;
d.
l’ordinanza IV del 15 gennaio 1965520 sull’assicurazione contro le malattie concernente il riconoscimento, per la medesima, dei certificati cantonali d’idoneità rilasciati ai chiropratici;
e.
l’ordinanza V del 2 febbraio 1965521 sull’assicurazione contro le malattie concernente il riconoscimento delle casse malati e delle federazioni di riassicurazione come pure la loro sicurezza finanziaria;
f.
l’ordinanza VI dell’11 marzo 1966522 sull’assicurazione contro le malattie concernente l’autorizzazione data al personale sanitario ausiliario di esercitare a carico dell’assicurazione contro le malattie;
g.
l’ordinanza VII del 29 marzo 1966523 sull’assicurazione contro le malattie concernente l’autorizzazione data ai laboratori di eseguire analisi a carico dell’assicurazione contro le malattie;
h.
l’ordinanza VIII del 30 ottobre 1968524 sull’assicurazione contro le malattie concernente la scelta dei medicamenti e delle analisi;
i.
l’ordinanza del 22 novembre 1989525 concernente l’esercizio di altri generi d’assicurazione da parte delle casse malati riconosciute.

2. a 10.

...526

526 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 3867.

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