Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1
1 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3670).
1 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3670).
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 65b capoverso 3, 65f capoverso 5, 65g capoverso 3, 70a, 75, 77 capoverso 4 e 104a dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal),3
ordina:
3 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
Titolo 1: Prestazioni
Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche 44 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
4 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria
Art. 15
1 Lʼallegato 1 indica le prestazioni di cui allʼarticolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali e di cui lʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione):
- a.
- assume i costi;
- b.
- assume i costi solo a determinate condizioni;
- c.
- non assume i costi.
2 Lʼallegato 1 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le modifiche e le versioni consolidate dellʼallegato 1 sono pubblicate sul sito Internet dellʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP)6.
5 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529).
6 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche
Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico
Art. 2 Principio 7
1 L’assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi la cui efficacia è dimostrata scientificamente.
2 La psicoterapia è una forma di terapia che:
- a.
- concerne malattie psichiche e psicosomatiche;
- b.
- persegue un obiettivo terapeutico definito;
- c.
- si basa prevalentemente sulla comunicazione verbale ma non esclude una terapia medicamentosa;
- d.
- poggia su una teoria dell’esperienza e del comportamento normali o patologici, nonché su una diagnostica orientata all’eziologia;
- e.
- comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il mantenimento della relazione terapeutica;
- f.
- è caratterizzata dall’alleanza terapeutica e da sedute terapeutiche regolari pianificate in anticipo; e
- g.
- può essere praticata quale terapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo.
7 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Art. 3 Assunzione dei costi 8
L’assicurazione assume al massimo i costi di 40 sedute d’accertamento e di terapia. È fatto salvo l’articolo 3b.
8 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Art. 3a9
9 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Art. 3b Procedura per l’assunzione dei costi per una terapia che duri più di 40 sedute 10
1 Affinché dopo 40 sedute la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve tempestivamente trasmettere un rapporto al medico di fiducia dell’assicuratore. Il rapporto deve indicare:
- a.
- il genere di malattia;
- b.
- il genere, le modalità, lo svolgimento e i risultati del trattamento precedente;
- c.
- una proposta concernente il proseguimento della terapia con l’indicazione dell’obiettivo, dello scopo, delle modalità e della durata prevista.
2 Il rapporto può contenere soltanto le indicazioni necessarie per stabilire la rimunerazione obbligatoria dell’assicuratore.
3 Il medico di fiducia esamina la proposta sottopostagli e a sua volta propone se e per quale durata la terapia può continuare a carico dell’assicurazione fino al prossimo rapporto.
4 Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto, l’assicuratore comunica all’assicurato, con copia al medico curante, se e per quanto tempo saranno ulteriormente rimunerati i costi della psicoterapia.
10 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Sezione 2a: Limitazione dell’assunzione dei costi per determinati interventi elettivi 1111 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 7 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2361).
11 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 7 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2361).
Art. 3c12
1 Se un intervento elettivo di cui all’allegato 1a numero I viene eseguito in ambito ospedaliero, l’assicurazione assume i costi per l’esecuzione dell’intervento soltanto se un’esecuzione ambulatoriale non è appropriata o non è economica a causa di circostanze particolari.
2 Un’esecuzione ambulatoriale non è appropriata o non è economica a causa di circostanze particolari se è soddisfatto uno dei criteri di cui all’allegato 1a numero II.
3 In circostanze diverse da quelle secondo i criteri di cui all’allegato 1a numero II va precedentemente richiesta la garanzia speciale dell’assicuratore. Quest’ultimo tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.
4 Lʼallegato 1a non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼallegato 1a sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP13.14
12 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 23612837).
13 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazione mediche > Allegato 1a dell’OPre
14 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529).
Art. 3d15
15 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici
Art. 4
L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni prescritte dai chiropratici autorizzati ai sensi dell’articolo 44 OAMal o dalle organizzazioni di chiropratica autorizzate ai sensi dell’articolo 44a OAMal:16
- a.17
- analisi:
le analisi sono designate separatamente nell’elenco delle analisi giusta l’articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal; - b.18
- medicamenti:
specialità farmaceutiche dei seguenti gruppi terapeutici dell’elenco delle specialità:19- 1.
- 01.01.10 (Analgesici antipiretici), 01.12 (Miotonolitici: somministrati solo per via orale),
- 2.20
- 04.99 (Gastroenterologica, Varia: solo i medicamenti che servono a inibire la secrezione di acidi gastrici o a proteggere la mucosa gastrica),
- 3.
- 07.02.10 (Minerali), 07.02.20 (Minerali combinati), 07.02.30 (Vitamine sole), 7.02.40 (Vitamine combinate), 07.02.50 (Altre combinazioni),
- 4.21
- 07.10.10 (Antiinfiammatori soli), 07.10.21 (Antiinfiammatori combinati senza corticosteroidi: solo combinazioni di antiinfiammatori, medicamenti che servono a inibire la secrezione di acidi gastrici o a proteggere la mucosa gastrica), 07.10.40 (Medicamenti per uso topico: solo quelli con principi attivi22 antiinfiammatori),
- 5.
- 57.10.10 (Medicina complementare: antiinfiammatori soli);
- c.23
- mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici:
- 1.
- i prodotti del gruppo 05. Bendaggi,
- 2.24
- i prodotti del gruppo 09.02Apparecchi per la modulazione elettrica neuromuscolare transcutanea e percutanea,
- 3.
- i prodotti del gruppo 16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia,
- 4.
- i prodotti del gruppo 22. Ortesi prefabbricate,
- 5.
- i prodotti del gruppo 23. Ortesi su misura,
- 6.
- i prodotti del gruppo 35. Materiale per medicazione;
- d.25
- diagnostica per immagini:
- 1.
- radiografia dello scheletro,
- 2.
- tomografia computerizzata (TC) della colonna vertebrale e delle estremità,
- 3.
- risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale e delle articolazioni periferiche,
- 4.
- ecografia diagnostica,
- 5.
- scintigrafia dello scheletro trifasica;
- e.26
- prestazioni di fisioterapia di cui all’articolo 5.
16 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
17 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
18 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
19 Nuovo testo giusta lʼall. 6 cifra II 5 dellʼO del 21 set. 2018 sui medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3577).
20 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 6 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1931).
21 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 6 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1931).
22 Nuova espr. giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
23 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022840).
24 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807).
25 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).
26 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
Sezione 4: Prestazioni farmaceutiche2727 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
27 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
Art. 4a
1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti:
- a.
- consulenza in relazione all’esecuzione di una ricetta medica che comprende almeno un medicamento dell’elenco delle specialità;
- b.
- esecuzione di una ricetta medica all’infuori delle ore d’apertura usuali locali, in caso d’urgenza;
- c.28
- sostituzione di un medicamento prescritto dal medico con un medicamento meno caro con il medesimo principio attivo;
- d.
- assistenza prescritta dal medico per l’assunzione di un medicamento.
2 L’assicurazione può assumere, nell’ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.
28 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807).
Sezione 5: Prestazioni di medicina complementare forniteda un medico2929 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3689).
29 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3689).
Art. 4b
L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle discipline seguenti se sono soddisfatte le condizioni esposte qui di seguito:
- a.30
- agopuntura, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM), riveduto il 23 giugno 201731;
- b.
- medicina antroposofica, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Medicina antroposofica ampliata (ASMOA)» dell’ISFM, riveduto il 16 giugno 201632;
- c.33
- terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC), se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell’ISFM, riveduto il 23 giugno 201734;
- d.35
- omeopatia unicista (classica), se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Omeopatia (SSMO)» dell’ISFM, riveduto il 10 dicembre 202036;
- e.
- fitoterapia, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2011 «Fitoterapia (SSFM)» dell’ISFM, riveduto il 5 novembre 201537.
30 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327).
31 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese).
32 Il doc. può essere consultato allʼindirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (in tedesco e francese).
33 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327).
34 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese).
35 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392).
36 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese)
37 Il doc. può essere consultato allʼindirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (in tedesco e francese).
Capitolo 2: Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa prescrizione o mandato medico
Sezione 1: Fisioterapia
Art. 5
1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 47 OAMal o delle organizzazioni di fisioterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell’ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:38
- a.
- misure di esame e valutazione fisioterapici;
- b.
- misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione:
- 1.
- chinesiterapia attiva e passiva,
- 2.
- terapia manuale,
- 3.
- fisioterapia per alleviare la tensione,
- 4.
- fisioterapia respiratoria (comprese le inalazioni di aerosol),
- 5.
- terapia medica di allenamento,
- 6.
- fisioterapia linfologica,
- 7.
- chinesiterapia in acqua,
- 8.39
- ippoterapia in caso di sclerosi multipla, paresi cerebrale e trisomia 21,
- 9.
- fisioterapia cardio-circolatoria,
- 10.
- fisioterapia uroginecologica e urologica;
- c.
- misure fisiche:
- 1.
- terapia del caldo e terapia del freddo,
- 2.
- elettroterapia,
- 3.
- terapia della luce (ultravioletta, infrarossa, luce rossa),
- 4.
- ultrasuoni,
- 5.
- idroterapia,
- 6.
- massaggio muscolare e massaggio del tessuto connettivo.40
1bis Le misure terapeutiche di cui all’articolo 5 capoverso 1 numeri 1, 3–5, 7 e 9 possono essere eseguite individualmente o in gruppi.41
1ter La terapia medica di allenamento inizia con un’introduzione all’allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. È preceduta da un trattamento fisioterapico individuale.42
2 L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione medica.43
3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
4 Se la fisioterapia dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell’assicurazione.44
5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195945 su l’assicurazione per l’invalidità, i costi per la continuazione di una fisioterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.46
38 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
39 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 885).
40 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
41 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
42 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202539).
43 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
44 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
46 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Sezione 2: Ergoterapia
Art. 6
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 48 OAMal o dalle organizzazioni di ergoterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52a OAMal, sempreché:47
- a.
- in caso d’affezioni somatiche procurino all’assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l’autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure
- b.48
- siano effettuate nell’ambito di una cura psichiatrica.
2 L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.49
3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
4 Se l’ergoterapia dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell’assicurazione.50
5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195951 su l’assicurazione per l’invalidità, i costi per la continuazione di una ergoterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.52
47 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
48Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1997 564).
49 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
50 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
52 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Sezione 3: Cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura 5353 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
53 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
Art. 7 Definizione delle cure
1 Sono considerate prestazioni ai sensi dell’articolo 33 lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8:54
- a.
- da infermieri (art. 49 OAMal);
- b.
- da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 OAMal);
- c.
- in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 199455 sull’assicurazione malattie; LAMal).56
2 Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1:
- a.57
- valutazione, consigli e coordinamento:58
- 1.59
- valutazione dei bisogni del paziente e dell’ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari,
- 2.
- consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l’effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l’impiego d’apparecchi medici come pure i controlli necessari,
- 3.60
- coordinamento dei provvedimenti nonché interventi di infermieri specializzati in caso di complicazioni in situazioni di cura complesse e instabili;
- b.
- esami e cure:
- 1.
- controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso),
- 2.
- test semplice dello zucchero nel sangue e nell’urina,
- 3.
- prelievo di materiale per esame di laboratorio,
- 4.
- provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione),
- 5.
- posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive,
- 6.
- cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale,
- 7.61
- preparazione e somministrazione di medicamenti nonché documentazione delle attività associate,
- 8.
- somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive,
- 9.
- sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d’apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico,
- 10.
- lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici,
- 11.
- cure in caso di turbe dell’evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d’incontinenza,
- 12.
- assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d’impacchi, cataplasmi e fango,
- 13.62
- assistenza per l’applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali l’esercizio di strategie d’intervento e le istruzioni comportamentali per i casi di aggressione, paura e psicosi deliranti,
- 14.63
- sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli altri;
- c.
- cure di base:
- 1.
- cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d’igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo,
- 2.64
- provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali: l’elaborazione e l’attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all’incoraggiamento di contatti sociali e l’assistenza nell’ambito dell’aiuto all’orientamento e dell’applicazione di misure di sicurezza.
2bis Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’attività pratica di due anni in collaborazione interdisciplinare e reti di gestione dei pazienti;
- b.
- la valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b numeri 13 e 14 e c numero 2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria.65
2ter Le prestazioni possono essere fornite ambulatoriamente o in una casa di cura. Possono altresì essere fornite esclusivamente durante il giorno o durante la notte.66
3 Sono considerate prestazioni delle cure acute e transitorie ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 LAMal le prestazioni previste al capoverso 2, effettuate da persone e istituti di cui al capoverso 1 lettere a–c secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8 dopo un soggiorno ospedaliero e previa prescrizione di un medico dell’ospedale.67
4 Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8. Quelle di cui al capoverso 2 lettera b possono essere fornite soltanto su prescrizione o mandato medico secondo detta valutazione.68
54 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221).
56 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 RU 2009 35276849n. I).
57 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).
58 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
59 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145).
60 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
61 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
62 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).
63 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).
64 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).
65 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
66 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
67Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
68 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221).
Art. 7a Contributi 69
1 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l’assicurazione versa, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti:
- a.
- per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a: 76.90 franchi all’ora;
- b.
- per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b: 63.00 franchi all’ora;
- c.
- per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c: 52.60 franchi all’ora.70
2 Il rimborso dei contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di 5 minuti. Il rimborso minimo è di 10 minuti.
3 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c, l’assicurazione versa, al giorno e per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti:
- a.
- per bisogni di cure fino a 20 minuti: 9.60 franchi;
- b.
- per bisogni di cure da 21 a 40 minuti: 19.20 franchi;
- c.
- per bisogni di cure da 41 a 60 minuti: 28.80 franchi;
- d.
- per bisogni di cure da 61 a 80 minuti: 38.40 franchi;
- e.
- per bisogni di cure da 81 a 100 minuti: 48.00 franchi;
- f.
- per bisogni di cure da 101 a 120 minuti: 57.60 franchi;
- g.
- per bisogni di cure da 121 a 140 minuti: 67.20 franchi;
- h.
- per bisogni di cure da 141 a 160 minuti: 76.80 franchi;
- i.
- per bisogni di cure da 161 a 180 minuti: 86.40 franchi;
- j.
- per bisogni di cure da 181 a 200 minuti: 96.00 franchi;
- k.
- per bisogni di cure da 201 a 220 minuti: 105.60 franchi;
- l.
- per bisogni di cure superiori a 220 minuti: 115.20 franchi.71
4 Nel caso delle strutture diurne o notturne di cui all’articolo 7 capoverso 2ter, l’assicurazione versa per ogni giorno o per ogni notte, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi previsti al capoverso 3.
69 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
70 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145).
71 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145).
Art. 7b Assunzione dei costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie 72
1 Il Cantone di domicilio e gli assicuratori assumono i costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie in funzione della loro quotaparte rispettiva. Il Cantone di domicilio fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell’inizio dello stesso, la quotaparte cantonale per gli abitanti del Cantone. La quotaparte cantonale ammonta almeno al 55 per cento.
2 Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente al fornitore di prestazioni. Le modalità vengono concordate tra il fornitore di prestazioni e il Cantone di domicilio. L’assicuratore e il Cantone di domicilio possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all’assicuratore e che quest’ultimo versi entrambe le quoteparti al fornitore di prestazioni. La fatturazione tra il fornitore di prestazioni e l’assicuratore è disciplinata dall’articolo 42 LAMal73.
72 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849).
Art. 8 Prescrizione o mandato medico 74
1 Il medico determina nella prescrizione o nel mandato medico se il paziente necessita di prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b o di cure acute e transitorie secondo l’articolo 25a capoverso 2 LAMal75. Può dichiararvi la necessità di determinate prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2.76
2 La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare:
- a.77
- nove mesi per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b;
- b.
- due settimane per le cure acute e transitorie di cui all’articolo 25a capoverso 2 LAMal.
3 Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L’assicurato deve comunicare all’assicuratore l’esito della revisione dell’assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.
4 Le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso 2 lettera a possono essere prorogati.
74Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145).
76 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221).
77 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221).
Art. 8a Valutazione dei bisogni 78
1 I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2, necessarie per attuare la prescrizione o il mandato medico di cui all’articolo 8 (valutazione dei bisogni), sono valutati da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico che ha emesso la prescrizione o il mandato.
1bis I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e c che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal sono valutati da quest’ultimo in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico curante.79
2 Per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b, che sono necessarie secondo la valutazione dei bisogni, occorre l’esplicito consenso del medico. Se quest’ultimo non accorda esplicitamente il consenso, occorre effettuare una nuova valutazione dei bisogni. La nuova valutazione dei bisogni avviene con il coinvolgimento del medico qualora quest’ultimo lo ritenga necessario.
3 La valutazione dei bisogni comprende anche l’analisi dello stato generale del paziente e dell’ambiente in cui vive.
4 Essa si basa su criteri uniformi. Il risultato è registrato in un formulario uniforme elaborato congiuntamente dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori. Nel formulario deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto.
5 Lo strumento utilizzato per la valutazione dei bisogni deve consentire la registrazione di dati sugli indicatori medici della qualità di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera f LAMal80 per mezzo di dati di routine rilevati durante la valutazione dei bisogni.
6 L’assicuratore può esigere che gli siano comunicati gli elementi della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2.
7 Dopo una proroga o un rinnovo di un mandato medico o di una prescrizione medica, è necessaria una nuova valutazione dei bisogni.
8 Nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi nove mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione due volte senza il consenso del medico curante. Oltre i 27 mesi, l’infermiere deve inviare senza indugio al medico curante un rapporto che descriva il genere, le modalità, lo svolgimento e i risultati delle cure prestate.81
78Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145). Vedi anche la disp. fin. mod. 2 lug. 2019 alla fine del presente testo.
79 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221).
81 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 221).
Art. 8b Valutazione dei bisogni nelle case di cura 82
1 La valutazione dei bisogni nelle case di cura deve basarsi su uno strumento che:
- a.
- distingue tra le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 e le altre prestazioni;
- b.
- si basa sulle prestazioni effettivamente fornite, determinate in studi dei tempi; garantisce che la media delle prestazioni effettivamente fornite in tutti i casi esaminati negli studi dei tempi ai quali attribuisce un livello dei bisogni rientri nell’intervallo in minuti di questo livello dei bisogni di cui all’articolo 7a capoverso 3;
- c.
- comprova, per ogni livello dei bisogni, la varianza delle cure effettivamente dispensate rispetto ai bisogni di cure comprovati, determinata negli studi dei tempi.
2 Gli studi dei tempi di cui al capoverso 1 lettera b devono:
- a.
- basarsi su una metodologia uniforme per tutta la Svizzera concordata tra assicuratori, fornitori di prestazioni e Cantoni, che:
- 1.
- sia scientificamente riconosciuta,
- 2.
- permetta di distinguere le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 da altre prestazioni;
- b.
- essere stati effettuati in Svizzera;
- c.
- essere sufficientemente rappresentativi della totalità dei pazienti delle case di cura ai quali è applicato lo strumento.
82 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145).
Art. 8c Procedura di controllo 83
La procedura di controllo serve a verificare la valutazione dei bisogni e a controllare il valore terapeutico e l’economicità delle prestazioni dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b. Se la valutazione dei bisogni prevede oltre 60 ore di cure per trimestre, il medico di fiducia (art. 57 LAMal84) può verificarla. Se prevede meno di 60 ore per trimestre, il medico di fiducia effettua sistematiche verifiche per campionatura. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori possono concordare ulteriori disciplinamenti della procedura di controllo.
83 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145).
Art. 9 Fatturazione 85
1 Le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 effettuate da infermieri o da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono essere fatturate secondo il tipo di prestazione fornita.
2 Le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 effettuate nelle case di cura devono essere fatturate secondo il bisogno di cure.
85 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
Art. 9a86
86Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 18 set. lug. 1997 (RU 1997 2436). Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
Sezione 3a: Consulenza nutrizionale8787Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 564).
87Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 564).
Art. 9b88
1 I dietisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50a OAMal e le organizzazioni di dietetica autorizzate ai sensi dell’articolo 52c OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:89
- a.90
- turbe del metabolismo;
- b.91
- obesità (indice di massa corporea ≥ 30 kg/m2) e sovrappeso (indice di massa corporea ≥ 25 kg/m2) associato ad una malattia secondaria che la perdita di peso può influenzare favorevolmente;
- bbis.92
- obesità e sovrappeso nel quadro di una «terapia individuale multiprofessionale ambulatoriale strutturata per bambini e adolescenti affetti da sovrappeso o obesità » di cui all’allegato 1 numero 4;
- c.
- malattie cardiovascolari;
- d.
- malattie del sistema digestivo;
- e.
- malattie dei reni;
- f.
- stato di malnutrizione o di denutrizione;
- g.
- allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all’alimentazione.
2 Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni.
3 Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all’assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell’assicurazione.
88 Originario art. 9a.
89 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
90 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
91 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807). Correzione del 24. gen. 2024 (RU 2024 36).
92 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 5329).
Sezione 3b: Consulenza ai diabetici9393 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
93 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
Art. 9c
1 L’assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:
- a.
- infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI),
- b.
- un centro di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all’articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).
2 La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l’istruzione attinenti all’ambito delle cure (Diabetes mellitus).
3 L’assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica. Se la consulenza dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli une proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la consulenza può essere continuata a carico dell’assicurazione.94
4 I dietisti (art. 50aOAMal) che operano in centri di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all’articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.
94 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4253).
Sezione 4: Logopedia
Art. 10 Principio 95
I logopedisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50 OAMal e le organizzazioni di logopedia autorizzate ai sensi dell’articolo 52bOAMal curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell’articolazione, della voce, della dizione e della deglutizione conseguenti a:96
- a.
- affezioni neurologiche di origine infettiva, traumatica, postoperatoria, tossica, tumorale, vascolare, ipossica o degenerativa;
- b.
- affezioni foniatriche (in particolare malformazione parziale o totale delle labbra, della lingua, del palato, della mascella o della laringe; disturbi della muscolatura orofacciale o della funzione laringea di origine infettiva, traumatica, postoperatoria, tumorale o funzionale).
95 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 519).
96 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
Art. 11 Condizioni
1 L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.97
2 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
3 Se una terapia logopedica dev’essere continuata a carico dell’assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un’ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell’assicurazione.
4 Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all’anno in merito al decorso e all’ulteriore indicazione della terapia.
5 I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell’assicuratore.
97 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 20 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2537).
Sezione 5: Neuropsicologia9898 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 4933).
98 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 4933).
Art. 11a
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni diagnostiche effettuate, previa prescrizione medica, da neuropsicologi autorizzati ai sensi dell’articolo 50bOAMal o da organizzazioni di neuropsicologia autorizzate ai sensi dell’articolo 52d OAMal.99
2 Assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di sei sedute. Per anno e paziente sono possibili solo due prescrizioni mediche.
99 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
Sezione 6: Psicoterapia praticata da psicologi100100 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 19 mar. 2021 (RU 2021 189). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 440). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.
100 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 19 mar. 2021 (RU 2021 189). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 440). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.
Art. 11b
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni della psicoterapia praticata da psicologi e delle relative prestazioni di coordinamento fornite dagli psicologi psicoterapeuti secondo gli articoli 46 e 50c OAMal o dalle organizzazioni di psicologi psicoterapeuti secondo l’articolo 52d OAMal se sono rispettati i principi di cui all’articolo 2 e le prestazioni sono fornite come segue:
- a.
- su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto in medicina interna generale, in psichiatria e psicoterapia, in psichiatria e psicoterapia infantile o in pediatria o di un medico con formazione interdisciplinare approfondita in medicina psicosomatica e psicosociale dell’Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale (ASMPP);
- b.
- nel quadro di interventi in caso di crisi o per terapie brevi su pazienti con gravi malattie al momento della diagnosi o in una situazione di pericolo di morte: su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento di cui alla lettera a o con un altro titolo di perfezionamento.
2 Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a l’assicurazione assume al massimo i costi di 15 sedute d’accertamento e di terapia per ogni prescrizione medica. Prima del termine delle sedute prescritte, lo psicologo psicoterapeuta redige un rapporto all’attenzione del medico prescrivente.
3 Se la psicoterapia per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a deve proseguire dopo 30 sedute, si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 3b. Il rapporto con la proposta di proseguire la psicoterapia è presentato dal medico prescrivente.101
3bis In caso di psicoterapia praticata da psicologi su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto in medicina interna generale o in pediatria, è necessario allegare al rapporto di cui al capoverso 3 una valutazione del caso da parte di uno specialista in possesso di un titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale.102
4 Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b l’assicurazione assume al massimo i costi di 10 sedute d’accertamento e di terapia.
101 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022840).
102 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022840).
Sezione 7: Podologia103103 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 25 mag. 2021 (RU 2021 324). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
103 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 25 mag. 2021 (RU 2021 324). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
Art. 11c
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni fornite, previa prescrizione medica, dai podologi autorizzati ai sensi dell’articolo 50d OAMal o dalle organizzazioni di podologia autorizzate ai sensi dell’articolo 52f OAMal, sempreché:
- a.
- le prestazioni siano dispensate a persone affette da diabete mellito con un rischio elevato di sindrome del piede diabetico determinato da uno dei seguenti fattori di rischio:
- 1.
- polineuropatia, con o senza arteriopatia obliterante periferica (AOP),
- 2.
- ulcera diabetica preesistente,
- 3.
- amputazione effettuata a causa dia diabete mellito, indipendentemente dalla presenza di una neuropatia o di unʼangiopatia; e
- b.
- si tratti delle prestazioni seguenti:
- 1.
- controllo di piedi, pelle e unghie,
- 2.
- cure protettive, segnatamente eliminazione incruenta di duroni e cura incruenta delle unghie,
- 3.
- istruzioni e consulenza ai pazienti in merito alla cura dei piedi, delle unghie e della pelle e alla scelta delle scarpe e dei mezzi ortopedici ausiliari,
- 4.
- verifica della calzata delle scarpe.
2 L’assicurazione assume, per anno civile, i costi per il numero massimo di sedute seguente:
- a.
- per persone con diabete mellito e polineuropatia:
- 1.
- senza AOP: quattro sedute,
- 2.
- con AOP: sei sedute;
- b.
- per persone con diabete mellito dopo un’ulcera diabetica o dopo un’amputazione causata da diabete: sei sedute.
3 Una nuova prescrizione medica è necessaria per il proseguimento della pedicure medica a carico dell’assicurazione dopo la fine di un anno civile.
Capitolo 3: Misure di prevenzione
Art. 12 Principio 104
L’assicurazione assume i costi delle misure di medicina preventiva seguenti (art. 26 LAMal105):
- a.
- vaccinazioni profilattiche (art. 12a);
- b.
- misure di profilassi di malattie (art. 12b);
- c.
- esami sullo stato di salute generale (art. 12c);
- d.
- misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio (art. 12d);
- e.
- misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale, incluse le misure destinate a tutte le persone di una determinata classe d’età oppure a tutti gli uomini o donne (art. 12e).
104 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076839).
Art. 12a Vaccinazioni profilattiche 106
1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:
Misura | Condizione | |
---|---|---|
| Secondo il «Calendario vaccinale svizzero 2024»107 108 (Calendario vaccinale 2024) curato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). | |
| Secondo il Calendario vaccinale 2024, per i bambini fino al compimento dei 5 anni. | |
| Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni e per le persone a partire dai 65 anni secondo il Calendario vaccinale 2024. | |
| Secondo il Calendario vaccinale 2024. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. | |
| ||
| Come vaccinazione di base secondo il Calendario vaccinale 2024. Come vaccinazione per le persone con maggiore rischio d’infezione invasiva secondo il Calendario vaccinale 2024, ma solo fino al compimento dei 5 anni, nonché per le persone a partire dai 65 anni. Come vaccinazione complementare per le persone a partire dai 65 anni secondo il Calendario vaccinale 2024. | |
| Come vaccinazione complementare secondo il Calendario vaccinale 2024. Come vaccinazione per le persone con maggiore rischio di malattia e per la profilassi post-esposizione secondo il Calendario vaccinale 2024. Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. | |
| Con il vaccino BCG secondo il Calendario vaccinale 2024. | |
| Secondo le Raccomandazioni di vaccinazione dell’UFSP e della CFV del 26 aprile 2024114 per le persone a partire dai 3 anni (in singoli casi a partire da 1 anno) che soggiornano almeno temporaneamente in regioni a rischio. Se effettuata per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. | |
| Vaccinazioni di base e di recupero secondo il Calendario vaccinale 2024. Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età. | |
|
| |
| Secondo il Calendario vaccinale 2024. Per le seguenti persone:
Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall’esposizione. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. | |
| Vaccinazione in seguito a esposizione a un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia secondo il Calendario vaccinale 2024. Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. | |
| Secondo il Calendario vaccinale 2024 e secondo la raccomandazione di vaccinazione dell’UFSP e della CFV anti-COVID‑19 del 2 ottobre 2023119:
Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età e la relativa indicazione. | |
| Con il vaccino a subunità adiuvato. Per gruppi d’età e gruppi a rischio secondo il Calendario vaccinale 2024. | |
| Per persone con un elevato rischio di esposizione secondo il documento «Quadro analitico e raccomandazioni per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie» dell’UFSP e della CFV del 1° settembre 2022122. Se effettuata per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario. L’assunzione dei costi è in fase di valutazione fino al 31 dicembre 2025. | |
| Secondo il Calendario vaccinale 2024. |
2 Per le vaccinazioni di cui al capoverso 1 l’assicurazione assume i costi della consulenza vaccinale seguenti:
- a.
- anamnesi vaccinale con verifica dello stato vaccinale;
- b.
- valutazione delle indicazioni e controindicazioni;
- c.
- informazione e ottenimento del consenso informato.124
3 Se la vaccinazione è effettuata per motivi professionali e di viaggio, i costi della consulenza vaccinale non sono assunti dall’assicurazione.125
106 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 nov. 2007 (RU 20076839). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 202025392829).
107 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
108 Nuova espr. giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024303). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
109 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024303).
110 Abrogata dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392).
111 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024303).
112 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024303).
113 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024303).
114 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
115 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023313).
116 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023313).
117 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022840).
118 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024303).
119 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
120 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° dic. 2021 (RU 2021 885). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022840).
121 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 24 apr. 2023 (RU 2023244). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
122 Il documento (disponibile soltanto in tedesco e francese) può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
123 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023 (RU 2023807). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024303).
124 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023313).
125 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023313).
Art. 12b Misure di profilassi di malattie 126
L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate:
Misura | Condizione |
---|---|
| Per i neonati (3 dosi). |
| Durante il primo anno. |
| Secondo le raccomandazioni dell’UFSP del 24 novembre 2014 (Bollettino dell’UFSP n. 48, 2014)128. Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. |
| Secondo le raccomandazioni dell’UFSP e della CFV (direttive e raccomandazioni «immunizzazione passiva post-esposizione» dell’ottobre 2004)130. Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. |
| Per le portatrici di mutazioni o delezioni del gene con un rischio di cancro al seno e/o di cancro dell’ovaia molto elevato, o per le donne con rischio individuale comparabile. La condizione per l’assunzione dei costi è una consulenza genetica secondo l’articolo 12d lettera f. Oltre alla predisposizione genetica, occorre prendere in considerazione l’età della persona oggetto della consulenza nonché eventuali malattie tumorali già insorte in essa o nei suoi familiari di primo o di secondo grado. Indicazione adattata al rischio e all’età secondo il «Documento di riferimento rischio familiare molto elevato di cancro al seno e dell’ovaia dell’UFSP del 2 novembre 2023»132. |
| Per i neonati di madri HBsAg-positive. |
| Con un anticorpo monoclonale umanizzato.
o
|
| Per le persone immunodeficienti con la massima priorità per la terapia di immunizzazione passiva secondo il «Position paper on the use of monoclonal antibodies against SARS-CoV-2 as passive immunisation treatments in severely immunocompromised persons in Switzerland», versione del 26 aprile 2022141, e per le persone con malattia falciforme. Sono assunti unicamente i costi per i preparati di anticorpi che hanno l’autorizzazione richiesta per le indicazioni in questione. |
|
|
126 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076839).
127 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 20 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4393).
128 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
129 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 20112669).
130 I doc. possono essere consultati allʼindirizzo www.bag.admin.ch > Assicurazione malattie > Basi giuridiche e dʼesecuzione> Diritto applicabile > Documenti di riferimento.
131 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807).
132 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif
133 Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392).
134 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 369). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 il n. 1 con effetto fino al 31 dic. 2025 (RU 2024303).
135 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
136 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
137 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
138 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
139 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
140 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 369).
141 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif
142 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023 (RU 2023807). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024303).
143 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
Art. 12c Esami sullo stato di salute generale 144
L’assicurazione assume i costi dei seguenti esami sullo stato di salute generale:
Misura | Condizione |
---|---|
| Secondo le liste di controllo «Esami preventivi» della Società svizzera di pediatria (4a edizione, Berna 2011146). L’assunzione dei costi è prevista per al massimo otto esami. |
144 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076839).
145 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 25 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4639).
146 Le liste possono essere consultate allʼindirizzo: www.bag.admin.ch/ref (solo in versione tedesca o francese).
Art. 12d Misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio 147
1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate:
Misura | Condizione |
---|---|
| Per i neonati di madri sieropositive. Per le altre persone, secondo la direttiva dell’UFSP del 18 maggio 2015149 «Test dell’HIV e consulenza su iniziativa del medico» (non disponibile in italiano). |
| In caso di cancro del colon in famiglia (ne sono stati affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno prima dell’età di 30 anni). |
| In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato in un parente di primo grado). |
|
|
| Per persone che, durante un’anestesia, hanno presentato un episodio sospetto d’ipertermia maligna e per i consanguinei di primo grado di persone per le quali un’ipertermia maligna sotto anestesia è conosciuta ed è documentata una predisposizione all’ipertermia maligna. In un centro riconosciuto dall’European Malignant Hyperthermia Group. |
| A pazienti e familiari di primo grado di pazienti affetti da:
Da parte di medici specializzati in medicina genetica o di membri del «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» del Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAAK) in grado di dimostrare di aver svolto una collaborazione scientifica con un medico specializzato in medicina genetica. |
| I familiari delle persone affette da una malattia sintomatica e comprovata che presentano un rischio quantomeno del 12,5 per cento di ereditare questa malattia genetica.
|
2 Se per l’attribuzione a un gruppo a rischio è presupposto un determinato grado di parentela con una o più persone malate, questo grado di parentela deve essere accertato in base a dati anamnestici in senso medico-biologico.158
147 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076839).
148 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 16 gen. 2019, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 439).
149 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
150 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197).
151 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327).
152 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif
153 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
154 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
155 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
156 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
157 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 20 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2537).
158 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197).
Art. 12e Misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale 159
L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:
Misura | Condizione |
---|---|
| Per i neonati. Analisi di laboratorio secondo l’Elenco delle analisi. |
| I primi due esami, compreso lo striscio (in particolare test di Papanicolau per l’individuazione precoce del carcinoma della cervice, citologia in strato sottile per l’individuazione precoce del carcinoma della cervice con metodi ThinPrep oppure Autocyte Prep/SurePath), con frequenza annuale, successivamente ogni tre anni. Questa frequenza è valevole se i risultati sono normali, altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica. Il test per il virus del papilloma umano nello screening della cervice è escluso dall’assunzione dei costi. |
| Dal compimento dei 50 anni, ogni due anni. Nell’ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l’ordinanza del 23 giugno 1999163 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia. Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia. |
| Persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Metodi d’esame:
Se l’esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, dei Grigioni, del Giura, di Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Soletta, del Ticino, di Uri, Vaud o del Vallese, per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia. |
159 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076839).
160 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 17 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024303).
161 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327).
162 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5125).
164 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 10 giu. 2013 (RU 2013 1925). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità
Art. 13 Esami di controllo
In caso di maternità, l’assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal165):
Misura | Condizione |
---|---|
| |
|
|
| Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica |
| |
| Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev’essere documentato. Effettuazione, secondo le «Raccomandazioni relative agli esami con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SSUM), Sezione ginecologia e ostetricia, 4a edizione (2019)167. Solo da parte di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza (SSUM)», riveduto il 15 marzo 2012168. |
| Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica. Solo da parte di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza (SSUM)», riveduto il 15 marzo 2012. |
| Esame prenatale volto a valutare il rischio di trisomie 21, 18 e 13: in base alla misurazione della translucenza nucale nell’ecografia (tra la 12a e la 14a settimana), alla determinazione della PAPP-A e della ß-hCG libera nel sangue della madre, nonché ad altri fattori materni e fetali. Previa informazione secondo l’articolo 23 della legge federale del 15 giugno 2018170 concernente gli esami genetici sull’essere umano (LEGU), previo consenso secondo l’articolo 5 LEGU e previa concessione degli altri diritti di autodeterminazione secondo gli articoli 7 e 8 LEGU. Prescrizione e misurazione della translucenza nucale solo da parte di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 Ultrasuoni in gravidanza (SSUM), riveduto il 15 marzo 2012171. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA). |
| Per Per l’identificazione di una trisomia 21, 18 o 13. A partire dalla 12a settimana di gravidanza. Per le donne incinte presso le quali sussiste un rischio pari o superiore a 1:1000 che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13. Determinazione del rischio e indicazione in caso di malformazioni visibili con l’ecografia secondo la comunicazione degli esperti n. 52 del 14 marzo 2018173 della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO), redatta dal Gruppo di lavoro dell’Accademia di medicina feto-materna e della Società svizzera di genetica medica. Nelle gravidanze gemellari i TPNI mediante microarray o polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) sono esclusi dall’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione. Dopo colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza secondo gli articoli 6, 21 e 22 LEGU, nonché previo consenso scritto della donna incinta secondo gli articoli 5 e 25 LEGU e previa concessione degli altri diritti di autodeterminazione secondo gli articoli 7 e 8 LEGU. Prescrizione solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medicina feto-materna (programma di perfezionamento del 15 marzo 2012, riveduto il 16 febbraio 2017174), di medici specializzati in medicina genetica e di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza SSUM», riveduto il 15 marzo 2012. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA). Se per motivi tecnici è stabilito il sesso del feto, questa informazione non può essere comunicata prima del termine di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione. |
| In caso di gravidanza a rischio. |
| Dopo approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che dev’essere documentato, nei casi seguenti:
Prescrizione di esami genetici solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medicina feto-materna (programma di perfezionamento del 15 marzo 2012, riveduto il 16 febbraio 2017), di medici specializzati in medicina genetica e di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza SSUM», riveduto il 15 marzo 2012. Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA). |
| Tra la sesta e la decima settimana post-partum: anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza compresa. |
| Dopo un aborto spontaneo o un’interruzione di gravidanza indicata dal profilo medico a partire dalla 13a settimana di gravidanza fino alla 23a settimana di gravidanza compresa. Anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza; analisi di laboratorio ed ecografia secondo la valutazione clinica. L’ecografia può essere effettuata solo da medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza (SSUM)», riveduto il 15 marzo 2012.175 |
166 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 885).
167 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese).
168 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese).
169 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807).
171 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
172 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807).
173 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif.
174 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif
175 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327).
Art. 14 Preparazione al parto 176
L’assicurazione assume un contributo di 150 franchi:
- a
- per un corso di preparazione al parto, eseguito individualmente o in gruppo dalla levatrice o dall’organizzazione delle levatrici; o
- b.
- per un colloquio di consulenza con la levatrice o con l’organizzazione delle levatrici in vista del parto, della pianificazione e dell’organizzazione del puerperio a domicilio e della preparazione all’allattamento.
176 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).
Art. 15 Consulenza per l’allattamento
1 La consulenza per l’allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal177) è assunta dall’assicurazione se dispensata da una levatrice, un’organizzazione delle levatrici o un infermiere con relativa formazione speciale.178
2 La rimunerazione è limitata a tre sedute.
178 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).
Art. 16 Prestazioni delle levatrici 179
1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni delle levatrici autorizzate ai sensi dell’articolo 45 OAMal o delle organizzazioni di levatrici autorizzate ai sensi dell’articolo 45a OAMal:180
- a.
- le prestazioni di cui all’articolo 13 lettera a:
- 1.
- in caso di gravidanza normale, la levatrice o l’organizzazione delle levatrici può effettuare sette esami di controllo; deve segnalare all’assicurata che una consultazione medica è indicata nel primo trimestre di gravidanza,
- 2.
- in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice o l’organizzazione delle levatrici collabora con il medico; in caso di gravidanza patologica, effettua le prestazioni previa prescrizione medica;
- abis.181
- assistenza nel quadro di visite a domicilio per curare l’assicurata e sorvegliare il suo stato di salute dopo un aborto spontaneo o un’interruzione di gravidanza indicata dal profilo medico a partire dalla 13a settimana di gravidanza fino alla 23a settimana di gravidanza compresa, come segue:
- 1.
- dopo l’aborto spontaneo o l’interruzione di gravidanza, la levatrice o l’organizzazione delle levatrici possono effettuare al massimo dieci visite a domicilio,
- 2.
- per visite a domicilio supplementari è necessaria una prescrizione medica.
- b.
- le prestazioni di cui all’articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15;
- c.
- l’assistenza durante il puerperio nel quadro di visite a domicilio per curare madre e bambino e sorvegliare il loro stato di salute, nonché per sostenere, guidare e consigliare la madre nelle cure e nell’alimentazione del bambino come segue:
- 1.
- nei 56 giorni successivi al parto la levatrice o l’organizzazione delle levatrici può effettuare al massimo 16 visite a domicilio dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, alle primipare e dopo un taglio cesareo; in tutti gli altri casi la levatrice può effettuare al massimo dieci visite a domicilio,
- 2.
- nei primi dieci giorni successivi al parto, oltre alle visite a domicilio menzionate nel numero 1, la levatrice o l’organizzazione delle levatrici può effettuare una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte,
- 3.
- il limite massimo di visite a domicilio nei 56 giorni successivi al parto secondo i numeri 1 e 2 può essere superato e visite a domicilio dopo il 56° giorno successivo al parto sono consentite soltanto previa prescrizione medica.
2 Le levatrici o le organizzazioni delle levatrici possono prescrivere le necessarie analisi di laboratorio per le prestazioni di cui all’articolo 13 lettere a ed e secondo una designazione separata nell’elenco delle analisi.
3 Nell’ambito degli esami di controllo possono prescrivere controlli agli ultrasuoni secondo l’articolo 13 lettera b.
179 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).
180 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
181 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 6 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1931).
Capitolo 5: Cure dentarie
Art. 17 Malattie dell’apparato masticatorio
L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell’apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal182). La condizione è che l’affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall’assicurazione solo in quanto la malattia la esiga:
- a.
- malattie dentarie:
- 1.
- granuloma dentario interno idiopatico,
- 2.
- dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste);
- b.
- malattie del parodonto (parodontopatie):
- 1.
- parodontite prepuberale,
- 2.
- parodontite giovanile progressiva,
- 3.
- effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti;
- c.
- malattie dei mascellari e dei tessuti molli:
- 1.
- tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali,
- 2.
- tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo,
- 3.
- osteopatie dei mascellari,
- 4.
- cisti (senza legami con elementi dentari),
- 5.
- osteomieliti dei mascellari;
- d.
- malattie dell’articolazione temporo-mandibolare e dell’apparato motorio:
- 1.
- artrosi dell’articolazione temporo-mandibolare,
- 2.
- anchilosi,
- 3.
- lussazione del condilo e del disco articolare;
- e.
- malattie del seno mascellare:
- 1.
- rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare,
- 2.
- fistola oro-antrale;
- f.
- disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali:
- 1.
- sindrome dell’apnea del sonno,
- 2.
- turbe gravi di deglutizione,
- 3.
- asimmetrie cranio-facciali gravi.
Art. 18 Malattie sistemiche 183
1 L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell’affezione: (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal184):
- a.185
- malattie del sistema sanguigno:
- 1.
- neutropenia, agranulocitosi,
- 2.
- anemia aplastica grave,
- 3.
- leucemie,
- 4.
- sindromi mielodisplastiche (SMD),
- 5.
- diatesi emorragiche.
- b.
- malattie del metabolismo:
- 1.
- acromegalia,
- 2.
- iperparatiroidismo,
- 3.
- ipoparatiroidismo idiopatico,
- 4.
- ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina D);
- c.
- altre malattie:
- 1.
- poliartrite cronica con lesione ai mascellari,
- 2.
- morbo di Bechterew con lesione ai mascellari,
- 3.
- artrite psoriatica con lesione ai mascellari,
- 4.
- sindrome di Papillon-Lefèvre,
- 5.
- sclerodermia,
- 6.
- AIDS,
- 7.
- psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria;
- d.
- malattie delle ghiandole salivari;
- e.186
- ...
2 L’assicurazione assume i costi di cui al capoverso 1 soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.187
183 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
185 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
186 Abrogata dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
187Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002 (RU 20023013). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7151).
Art. 19 Cure dentarie 188189
L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal190) in caso di:
- a.
- sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shunt del cranio;
- b.
- interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita;
- c.
- radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna;
- d.
- endocardite;
- e.191
- sindrome dell’apnea da sonno.
188 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
189 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
191 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
Art. 19a Infermità congenite 192
1 L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso 2, se:193
- a.
- le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età;
- b.
- le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal194 ma non all’assicurazione federale per l’invalidità (AI).
2 Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1:
- 1.
- displasia ectodermale;
- 2.
- malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare);
- 3.
- condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria multipla);
- 4.
- disostosi congenite;
- 5.
- esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un’operazione;
- 6.
- emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un’operazione;
- 7.
- difetti ossei del cranio;
- 8.
- sinostosi del cranio;
- 9.
- malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra);
- 10.
- artromiodisplasia congenita (artrogriposi);
- 11.
- distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite;
- 12.
- miosite ossificante progressiva congenita;
- 13.
- cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina);
- 14.
- fessure facciali mediane, oblique e trasversali;
- 15.
- fistole congenite del naso e delle labbra;
- 16.195
- proboscide laterale;
- 17.196
- displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile trattarli definitivamente mediante una posa di corone;
- 18.
- anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni mascella ad esclusione dei denti del giudizio;
- 19.
- iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una cura a mezzo di apparecchi;
- 20.
- micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una cura o se:
- –
- l’esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°);
- –
- i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella;
- 21.
- mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l’esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più).
- Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l’esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con un angolo ANB di 7° e più);
- 22.
- prognatismo inferiore congenito, quando l’esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di almeno –1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda dentizione si trovano in posizione d’occlusione incrociata o a martello, o quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno;
- 23.
- epulis dei neonati;
- 24.
- atresia delle coane (uni o bilaterale);
- 25.
- glossoschisi;
- 26.
- macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un’operazione della lingua;
- 27.
- cisti e tumori congeniti della lingua;
- 28.197
- affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipo- o aplasie di tutte le grandi ghiandole salivari importanti);
- 28a.198
- ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione (esclusi i denti del giudizio); l’assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all’anchilosi dei denti;
- 29.
- cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert);
- 30.
- emangioma cavernoso o tuberoso;
- 31.
- linfangioma congenito, se è necessaria un’operazione;
- 32.
- coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione);
- 33.
- istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe);
- 34.
- malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia);
- 35.
- affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia congenita);
- 36.
- epilessia congenita;
- 37.
- paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche);
- 38.
- paralisi e paresi congenite;
- 39.
- ptosi congenita della palpebra;
- 40.
- aplasia dei canali lacrimali;
- 41.
- anoftalmia;
- 42.
- tumori congeniti della cavità orbitale;
- 43.
- atresia congenita dell’orecchio, compresa l’anotia e la microtia;
- 44.
- malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare;
- 45.
- turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio);
- 46.
- turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di Jaffé-Lichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D);
- 47.
- turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo);
- 48.
- turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann);
- 49.
- turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);
- 50.
- neurofibromatosi;
- 51.
- angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe);
- 52.
- distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);
- 53.
- teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).
192Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1997 564).
193 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2697).
195 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).
196 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).
197 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).
198 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).
Art. 19b Anestesia generale in caso di cure dentarie 199
L’assicurazione assume i costi dell’anestesia generale per l’esecuzione di:
- a.
- cure dentarie di cui agli articoli 17–19a, nel caso in cui non siano possibili senza anestesia generale;
- b.
- trattamenti di medicina dentaria non contemplati dagli articoli 17–19a, nel caso in cui non siano possibili senza anestesia generale a causa di gravi disabilità mentali o fisiche dell’assicurato.
199 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202539).
Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici
Art. 20 Principio 200
1 L’assicurazione assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di una malattia e che:
- a.
- sono consegnati da un centro di consegna secondo l’articolo 55 OAMal su prescrizione medica o, qualora si tratti di mezzi e apparecchi di cui all’articolo 4 lettera c, su prescrizione di un chiropratico e sono utilizzati dalla persona assicurata da sola o con lʼaiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o alla cura; oppure che
- b.
- sono utilizzati nell’ambito delle cure conformemente all’articolo 25a LAMal201 previa prescrizione medica.
2 La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal, nel quadro della loro attività, non utilizzano ai sensi del capoverso 1 lettera b è fissata nelle convenzioni tariffali con la relativa diagnosi o cura.
200 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021347).
Art. 20a Elenco dei mezzi e degli apparecchi 202
1 I mezzi e gli apparecchi rimunerati secondo l’articolo 20 capoverso 1 figurano nell’elenco di cui all’allegato 2 secondo i gruppi di prodotti.203
2 ...204
3 Lʼelenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼelenco sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP205.206
202 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3581).
203 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021347).
204 Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, con effetto dal 1° ott. 2021 (RU 2021347).
205 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi analisi (EMAp)
206 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529).
Art. 21 Domanda 207
La domanda d’ammissione nell’elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all’UFSP. L’UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi.
207 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3581).
Art. 22 Limitazioni
L’ammissione nell’elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell’utilizzo, le indicazioni mediche o l’età degli assicurati.
Art. 23 Requisiti
Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell’elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.
Art. 24 Entità della rimunerazione 208
1 Gli importi massimi della rimunerazione sono fissati nell’allegato 2 in funzione della denominazione dei prodotti.
2 Se per prodotti che possono essere utilizzati sia secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera a sia secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera b è stato fissato nell’elenco, oltre all’importo massimo della rimunerazione secondo il capoverso 1, un importo massimo della rimunerazione ridotto, quest’ultimo si applica per la rimunerazione dei prodotti che:
- a.
- sono impiegati durante la degenza dell’assicurato in una casa di cura; oppure che
- b.
- sono fatturati dal personale infermieristico o da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio.
3 L’assicurazione assume i costi solo fino all’importo massimo della rimunerazione applicabile secondo il capoverso 1 o 2. Se il prezzo di un prodotto supera tale importo massimo della rimunerazione, la differenza è a carico dell’assicurato.
4 L’ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.
5 L’assicurazione assume i costi, nei limiti dell’importo massimo della rimunerazione applicabile conformemente al capoverso 1 o 2, soltanto per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, l’assicurazione assume i costi d’adeguamento e di manutenzione necessari, se ciò è previsto nell’elenco. I costi d’adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.
6 Gli assicuratori possono convenire tariffe secondo l’articolo 46 LAMal209 con il personale infermieristico, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e le case di cura per i mezzi e gli apparecchi che figurano nell’elenco. In questo caso, la rimunerazione per i fornitori di prestazioni che hanno aderito alla convenzione tariffale è stabilita in funzione di tale convenzione.
208 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021347).
Capitolo 7: Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio
Art. 25 Contributo alle spese di cure balneari
L’assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.
Art. 26 Contributo alle spese di trasporto
1 L’assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile.
2 Il trasporto dev’essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.
Art. 27 Contributo alle spese di salvataggio
Per salvataggi in Svizzera, l’assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese. Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.
Capitolo 8: Analisi e medicamenti
Sezione 1: Elenco delle analisi
Art. 28210
1 L’elenco previsto nell’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal211 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l’allegato 3 sotto il titolo Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).212
2 Lʼelenco delle analisi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼelenco sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP213.214
3 Per la rimunerazione delle analisi che secondo l’allegato 3 possono essere eseguite nei laboratori degli studi medici è possibile fissare tariffe secondo gli articoli 46 e 48 LAMal.215
210Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2430).
212 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).
213 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA)
214 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529).
215 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021347).
Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa
Art. 29216
1 L’elenco previsto nell’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal217 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l’allegato 4 sotto il titolo di Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).
2 Lʼelenco dei medicamenti con tariffa non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼelenco sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP218.219
216Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
218 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Medicamenti > Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT)
219 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529).
Sezione 3: Elenco delle specialità
Art. 30 Principio
1 Un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità se:220
- a.221
- ne sono dimostrati l’efficacia, il valore terapeutico e l’economicità;
- b.222
- è stato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
2 ...223
220 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
221 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
222 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 20023013).
223 Abrogato dalla cifra II n. 2 dellʼO del DFI del 26 ott. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3397).
Art. 30a Domanda di ammissione 224
1 Una domanda di ammissione nell’elenco delle specialità deve contenere in particolare:
- a.225
- per le domande di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettere a e c, fatta eccezione per le domande di cui all’articolo 69a capoverso 2 OAMal, il preavviso di Swissmedic in cui si comunicano la prevista omologazione e i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare nonché, se già disponibili, anche la decisione di omologazione e il relativo attestato di Swissmedic nonché l’informazione professionale definitiva;
- abis.226
- per le domande di cui all’articolo 31 capoverso 2, la decisione di omologazione e il relativo attestato di Swissmedic nonché l’informazione professionale227 definitiva e l’attestato di omologazione di Swissmedic presentato in tempo utile prima dell’adeguamento dell’elenco delle specialità;
- b.
- l’informazione professionale fornita a Swissmedic;
- bbis.228
- in caso di preparati originali protetti da un brevetto: i numeri dei brevetti e i certificati protettivi complementari con la data di scadenza;
- c.229
- se il medicamento è già omologato all’estero, le informazioni approvate all’estero;
- d.
- il riassunto della documentazione clinica inoltrato a Swissmedic;
- e.
- gli studi clinici più importanti;
- f.230
- i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento secondo l’articolo 34abis capoverso 1;
- g.231
- ...
2 Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito l’informazione professionale definitiva con l’indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d’obiettivo definitivo per la Comunità europea.
224 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 20023013).
225 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
226 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017 (RU 2017633). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 369).
227 Nuova espressione giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
228 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).
229 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
230 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
231 Abrogata dalla cifra I dellʼO del DFI dellʼ8 mag. 2013, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU 20131357).
Art. 31 Procedura di ammissione 232
1 Previa consultazione della Commissione federale dei medicamenti (CFM), l’UFSP decide in merito alle:
- a.233
- domande di ammissione di preparati originali nell’elenco delle specialità;
- b.234
- domande di aumento del prezzo secondo l’articolo 67 capoverso 5 OAMal;
- c.
- domande e conseguenze delle comunicazioni secondo l’articolo 65f OAMal.
2 Senza consultare la CFM, l’UFSP decide in merito alle:
- a.235
- domande di ammissione di nuove forme galeniche di medicamenti che figurano già nell’elenco delle specialità, all’interno delle indicazioni esistenti;
- abis.236
- domande di ammissione di nuove dimensioni della confezione237 o di nuovi dosaggi di medicamenti che figurano già nell’elenco delle specialità, all’interno delle indicazioni esistenti;
- b.238
- domande di ammissione dei medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic secondo l’articolo 12 della legge del 15 dicembre 2000239 sugli agenti terapeutici(LATer) e il cui preparato originale figura già nell’elenco delle specialità;
- c.
- domande di ammissione di medicamenti in co-marketing il cui preparato di base figura già nell’elenco delle specialità.
3 L’UFSP può sottoporre alla CFM per consultazione le domande di ammissione di cui al capoverso 2, qualora il parere della CFM sia di particolare interesse.
4 La CFM trasmette all’UFSP una raccomandazione in merito alle domande su cui viene consultata.
232 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
233 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
234 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
235 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
236 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
237 Nuova espr. giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
238 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
Art. 31a Procedura di ammissione accelerata 240
1 Se Swissmedic ha approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 21 settembre 2018241 sui medicamenti, l’UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata.
2 Nella procedura di ammissione accelerata il titolare dell’omologazione può presentare una domanda fino a 30 giorni prima della seduta della CFM durante la quale tale domanda sarà trattata.
240 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002 (RU 20023013). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
241 RS 812.212.21. Il rimando è stato adeguato in applicazione dellʼart. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019.
Art. 31b Durata della procedura di ammissione nell’elenco delle specialità 242
Se le condizioni per l’entrata nel merito della domanda secondo l’articolo 69 capoverso 4 OAMal sono soddisfatte prima dell’omologazione definitiva da parte di Swissmedic, l’UFSP decide sull’ammissione nell’elenco delle specialità di norma entro 60 giorni dall’omologazione definitiva.
242 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
Art. 31c Comunicazione della presentazione della domanda presso Swissmedic 243
Il titolare dell’omologazione deve informare l’UFSP al più tardi 30 giorni dopo aver presentato presso Swissmedic una domanda di omologazione per un preparato originale o un’indicazione che verranno successivamente presentati per l’ammissione nell’elenco delle specialità.
243 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
Art. 31d Accertamento preliminare e presentazione anticipata della domanda 244
1 Una richiesta di accertamento preliminare può essere presentata segnatamente in vista delle seguenti domande:
- a.
- domande di ammissione di un medicamento in procedura di ammissione accelerata;
- b.
- domande per medicamenti importanti per malattie rare (art. 4 cpv. 1 lett. adecies LATer245);
- c.
- domande per un medicamento per terapie avanzate;
- d.
- domande per un preparato originale già rimunerato per almeno due indicazioni;
- e.
- domande concernenti la combinazione di più medicamenti;
- f.
- domande per un preparato originale o un’indicazione omologati temporaneamente da Swissmedic;
- g.
- domande per un preparato originale o un’indicazione la cui omologazione si fonda sulla perizia congiunta delle omologazioni di Paesi diversi e per cui il titolare dell’omologazione può dimostrare che soddisferebbe le condizioni per un’omologazione accelerata;
- h.
- domande per una vaccinazione non contemplata dall’articolo 12a.
2 L’UFSP approva la richiesta di accertamento preliminare solo se:
- a.
- vista la complessità della domanda considera che un colloquio sia necessario; e
- b.
- l’UFSP ed eventualmente Swissmedic dispongono delle risorse necessarie.
3 Definisce le modalità dell’accertamento preliminare.
4 Nel quadro dell’accertamento preliminare non effettua alcun riesame delle condizioni di ammissione.
5 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alla presentazione anticipata della domanda.
6 La domanda presentata anticipatamente dopo l’accertamento preliminare deve contenere tutti i documenti necessari per un riesame delle condizioni di ammissione.
244 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
Art. 32 Efficacia 246
Per la valutazione dell’efficacia, l’UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all’omologazione. L’UFSP può esigere ulteriori documenti.
246 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 20023013).
Art. 33 Valore terapeutico 247
1 Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua composizione è valutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.
2 Per la valutazione del valore terapeutico, l’UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all’omologazione. L’UFSP può esigere ulteriori documenti.248
247 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
248 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
Art. 34249
249 Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
Art. 34a Ammissione di nuove dimensioni della confezione o di nuovi dosaggi 250
Per una domanda secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera abis l’economicità è valutata esclusivamente in base a un confronto terapeutico trasversale con le dimensioni della confezione o i dosaggi del medicamento che già figurano nell’elenco delle specialità.
250 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 ott. 2015 (RU 2015 4189). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
Art. 34abis Confronto con i prezzi praticati all’estero: Stati di riferimento e oggetto del confronto 251
1 L’economicità è valutata in base al confronto con i prezzi praticati in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Svezia. Il confronto può essere eseguito anche con altri Stati con strutture economiche paragonabili nel settore farmaceutico purché il prezzo di fabbrica per la consegna, il prezzo di costo per le farmacie o il prezzo di vendita al pubblico siano pubblicamente accessibili.
2 È preso a paragone il medicamento identico negli Stati di riferimento, indipendentemente dalla denominazione del medicamento nello Stato di riferimento, dal titolare dell’omologazione nello Stato di riferimento e dalla rimunerazione nello Stato di riferimento e dal fatto che il titolare svizzero dell’omologazione possa influenzare il prezzo di fabbrica per la consegna nello Stato di riferimento. Sono considerati medicamenti identici i preparati originali con lo stesso principio attivo e la stessa forma galenica. I medicamenti che nel Paese di riferimento sono omologati per l’importazione parallela non sono presi in considerazione.
3 Eventuali indicazioni differenti in Svizzera e negli Stati di riferimento non sono prese in considerazione.
251 Originario art. 34a. Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015 (RU 2015 1359). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
Art. 34b Confronto con i prezzi praticati all’estero: detrazioni e sconto dei fabbricanti 252
1 Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, al prezzo di costo per le farmacie o al prezzo di vendita al pubblico sono applicate le seguenti detrazioni secondo l’articolo 65bquater capoverso 1 OAMal:
- a.
- Danimarca:
- 1.
- per preparati originali protetti da brevetto: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie, tuttavia al massimo 224 corone danesi,
- 2.
- per preparati originali la cui protezione del brevetto è scaduta: 5 per cento del prezzo di costo per le farmacie, tuttavia al massimo 224 corone danesi;
- b.
- Gran Bretagna: 12,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
- c.
- Paesi Bassi: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie, tuttavia al massimo 30 euro;
- d.
- Finlandia: 3 per cento del prezzo di costo per le farmacie, tuttavia al massimo 30 euro;
- e.
- Svezia: 2,7 per cento del prezzo di costo per le farmacie, tuttavia al massimo 167 corone svedesi.
2 Se il titolare dell’omologazione è in grado di dimostrare che in Danimarca o in Gran Bretagna la detrazione effettiva diverge dalla detrazione di cui al capoverso 1, si applica la detrazione effettiva. La detrazione dal prezzo di costo per le farmacie o dal prezzo di vendita al pubblico non può tuttavia essere inferiore ai seguenti valori:
- a.253
- Danimarca: 3 per cento del prezzo di costo per le farmacie per preparati originali protetti da brevetto;
- b.
- Gran Bretagna: 2 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
3 Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, dal prezzo di fabbrica per la consegna praticato in Germania sono detratti i seguenti sconti dei fabbricanti secondo l’articolo 65bquater capoverso 2 OAMal:
- a.
- sui preparati originali protetti da un brevetto in Germania: il 7 per cento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto;
- b.
- sui generici e sui preparati originali non più protetti da un brevetto in Germania: il 16 per cento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto.254
4 Se il titolare dell’omologazione o l’UFSP è in grado di dimostrare che lo sconto effettivo dei fabbricanti diverge dallo sconto dei fabbricanti di cui al capoverso 3, si detrae lo sconto effettivo dei fabbricanti.255
252 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015 (RU 2015 1359). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
253 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 29 nov. 2023 alla fine del testo.
254 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807).
255 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807).
Art. 34c Confronto con i prezzi praticati all’estero: calcolo e comunicazione dei prezzi di fabbrica per la consegna negli Stati di riferimento 256
1 Il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP i prezzi di fabbrica per la consegna praticati negli Stati di riferimento. Allega una conferma del prezzo da parte del titolare dell’omologazione nello Stato di riferimento, da parte di un’autorità o di una federazione. L’UFSP definisce in istruzioni le fonti di informazione determinanti nel caso in cui il prezzo di fabbrica per la consegna, il prezzo di costo per le farmacie o il prezzo di vendita al pubblico non possano essere stabiliti inequivocabilmente oppure il titolare dell’omologazione si rifiuti di comunicare i prezzi all’UFSP.257
2 I prezzi di fabbrica per la consegna praticati negli Stati di riferimento sono convertiti in franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio calcolato dall’UFSP sull’arco di dodici mesi.
256 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
257 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
Art. 34d Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: suddivisione dei medicamenti 258259
1 L’UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei medicamenti di cui all’articolo 65d capoverso 1 OAMal una volta ogni anno civile. Riesamina contemporaneamente i medicamenti che figurano nello stesso gruppo terapeutico (gruppo IT) dell’elenco delle specialità.
1bis I gruppi IT sono suddivisi nelle seguenti unità conformemente all’articolo 65d capoverso 1 OAMal:
- a.
- unità A:
- 1.
- gastroenterologici (04),
- 2.
- metabolismo (07),
- 3.
- antidoti (15),
- 4.
- scambiatori di cationi (16),
- 5.260
- ...
- 6.
- gastroenterologici medicina complementare (54),
- 7.
- metabolismo medicina complementare (57).
- b.
- Unità B:
- 1.
- sistema nervoso (01),
- 2.
- reni e bilancio idrico (05),
- 3.
- sangue (06),
- 4.
- dermatologici (10),
- 5.
- odontostomatologici (13),
- 6.
- diagnostici (14),
- 7.
- sistema nervoso medicina complementare (51),
- 8.
- reni e metabolismo dell’acqua medicina complementare (55),
- 9.
- sangue medicina complementare (56),
- 10.
- dermatologici medicina complementare (60).
- c.
- Unità C:
- 1.
- sistema cardiovascolare (02),
- 2.
- sistema respiratorio (03),
- 3.
- malattie infettive (08),
- 4.
- ginecologici (09),
- 5.
- oftalmologici (11),
- 6.
- otorinolaringologici (12),
- [tab]
- 6a.261 ulteriori medicamenti della medicina complementare (20),
- 7.
- sistema cardiovascolare medicina complementare (52),
- 8.
- sistema respiratorio medicina complementare (53),
- 9.
- malattie infettive medicina complementare (58),
- 10.
- ginecologici medicina complementare (59),
- 11.
- oftalmologici medicina complementare (61),
- 12.
- otorinolaringologici medicina complementare (62).262
2 Sono esclusi dal riesame secondo il capoverso 1 i preparati originali che:
- a.263
- dall’ultimo riesame dell’economicità sono stati sottoposti a un riesame del prezzo in base a un’estensione dell’indicazione oppure a una modificazione o soppressione di una limitazione secondo l’articolo 65f capoverso 4 OAMal; l’UFSP procede al riesame di questi preparati originali al più presto nel secondo anno dopo l’ultimo riesame del prezzo;
- b.
- il 1° gennaio dell’anno del riesame figurano nell’elenco delle specialità da meno di 13 mesi;
- c.264
- sono stati ammessi temporaneamente nell’elenco delle specialità oppure sono rimunerati temporaneamente per almeno un’indicazione.
258 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 29.04.2015, del 01.02.2017 e del 22.09.2023 alla fine del presente testo.
259 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
260 Abrogata dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
261 Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392).
262 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 21 ott. 2015, in vigore dal 15 nov. 2015 (RU 2015 4189).
263 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
264 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
Art. 34e Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: confronto con i prezzi praticati all’estero 265
1 Il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP, entro il 15 febbraio dell’anno del riesame, i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° gennaio dell’anno del riesame in tutti gli Stati di riferimento nonché i dati aggiornati, con indicazione delle informazioni relative al medicamento modificate rispetto al precedente riesame.
2 Su richiesta dell’UFSP il titolare dell’omologazione deve presentare all’UFSP i seguenti documenti:
- a.
- i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° gennaio dell’anno del riesame in tutti gli Stati di riferimento, confermati da una persona con diritto di firma all’estero, da un’autorità o da una federazione;
- b.
- al momento del primo riesame, il numero di confezioni del preparato originale venduti dopo l’ammissione nell’elenco delle specialità in Svizzera, indicato singolarmente per tutte le forme di commercio.
3 Per la determinazione dei prezzi secondo il capoverso 1, il titolare dell’omologazione responsabile della distribuzione del preparato originale deve comunicare all’UFSP, per tutte le forme di commercio del medesimo principio attivo, la confezione che ha generato la maggiore cifra d’affari nel corso dei precedenti 12 mesi in Svizzera. L’UFSP può esigere le cifre in questione.
4 ...266
265 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
266 Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
Art. 34f Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: confronto terapeutico trasversale 267
1 Nel confronto terapeutico trasversale secondo l’articolo 65b capoverso 2 lettera a OAMal si tiene conto dei preparati originali e dei preparati con principio attivo noto che non figurano come generici nell’elenco delle specialità che al momento del riesame figurano nell’elenco delle specialità e che sono utilizzati per il trattamento della stessa malattia.268
2 Il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP, entro il 15 febbraio dell’anno del riesame, il risultato del confronto terapeutico trasversale con i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° gennaio dell’anno del riesame e tutti i dati utilizzati per questo confronto.
3 L’UFSP tiene in considerazione fino al 1° luglio dell’anno del riesame le modifiche dei dati necessari per il confronto terapeutico trasversale e dei prezzi di fabbrica per la consegna in vigore per i preparati confrontati.
267 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015 (RU 2015 1359). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
268 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
Art. 34g269
269 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015 (RU 2015 1359). Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, con ffetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
Art. 34h Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: portata e momento della riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna 270
1 Se dal riesame triennale delle condizioni di ammissione risulta una riduzione di prezzo, il tasso di riduzione calcolato è applicato ai prezzi di fabbrica per la consegna di tutte le forme di commercio del medesimo principio attivo.
2 L’UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei medicamenti con effetto dal 1° dicembre dell’anno del riesame.271
270 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
271 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
Art. 35 Misura straordinaria per contenere l’aumento dei costi 272
Aumenti dei prezzi secondo l’articolo 67 capoverso 5 OAMal sono esclusi. In via eccezionale l’UFSP può concedere aumenti dei prezzi se occorre garantire il fabbisogno in cure per la popolazione svizzera e non esistono alternative terapeutiche.
272 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2024, prorogata sino al 31 dic. 2025 (RU 2023 571, 807cifra IV cpv. 5; 2024 788cifra III cpv. 2).
Art. 35a273
273 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088). Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
Art. 35b274
274 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002 (RU 20023013). Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
Art. 35c275
275 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 30 giu. 2010 (RU 20103249). Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
Art. 36 Riesame dell’economicità durante i primi 15 anni 276
1 L’UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda di aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di ammissione di cui all’articolo 67 capoverso 5 OAMal.277
2 Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l’UFSP rifiuta la domanda.
3 La CFM può proporre all’UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio all’innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte.278
276 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).
277 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
278 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dellʼ8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 20131357).
Art. 37 Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto 279
Per il riesame di un preparato originale secondo l’articolo 65e OAMal, il titolare dell’omologazione deve comunicare spontaneamente all’UFSP, al più tardi sei mesi prima della scadenza della protezione del brevetto, i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento e la cifra d’affari realizzata nei tre anni precedenti la scadenza del brevetto secondo l’articolo 65c capoversi 2–4 OAMal.
279 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
Art. 37a Estensione dell’indicazione e modificazione della limitazione: documenti da presentare 280
Se il titolare dell’omologazione richiede una modificazione della limitazione o comunica una modifica dell’indicazione di un preparato originale secondo l’articolo 65f OAMal, deve presentare all’UFSP per il riesame i documenti di cui all’articolo 30a.
280 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
Art. 37b Limitazione dell’indicazione 281
1 Per il riesame di un preparato originale a seguito di una limitazione dell’indicazione secondo l’articolo 65g OAMal, il titolare dell’omologazione deve presentare all’UFSP:
- a.
- la decisione di omologazione;
- b.
- l’attestato di omologazione;
- c.
- l’informazione professionale definitiva;
- d.
- i documenti contenenti informazioni e dati clinici in base ai quali Swissmedic ha deciso una modifica dell’omologazione.
2 L’UFSP può informare la CFM in merito alle limitazioni di un’indicazione ed esigere ulteriori documenti dal titolare dell’omologazione.282
281 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
282 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
Art. 37c283
283 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 24 set. 2007, con effetto dal 1° ott. 2007 (RU 2007 44434633).
Art. 37d Portata e momento del riesame 284
1 I riesami giusta gli articoli 37–37c comprendono tutte le dimensioni della confezione, i dosaggi e le forme galeniche del preparato originale.
2 ...285
284 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).
285 Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
Art. 37e Restituzione delle eccedenze 286
1 L’UFSP esamina se sono state conseguite eccedenze ai sensi dell’articolo 67a OAMal:
- a.
- al momento del primo riesame delle condizioni di ammissione secondo gli articoli 34d–34fe 34h;
- b.
- al termine di una procedura di ricorso;
- c.
- due anni dopo un’estensione dell’indicazione o una modificazione della limitazione, a seguito della quale il prezzo di fabbrica per la consegna è stato ridotto conformemente all’articolo 65f capoverso 2 primo periodo OAMal.
2 Per la determinazione delle eccedenze sono considerate tutte le forme di commercio di un medicamento.
3 Per i riesami di cui al capoverso 1 lettere a e b, le eccedenze sono calcolate come segue:
- a.
- dapprima è rilevata la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna al momento dell’ammissione o durante la procedura di ricorso e quello dopo la riduzione;
- b.
- in seguito, tale differenza è moltiplicata per il numero delle confezioni vendute nel periodo intercorso tra l’ammissione e la riduzione del prezzo oppure durante la procedura di ricorso.
4 Per il riesame di cui al capoverso 1 lettera c, le eccedenze sono calcolate in base al numero delle confezioni vendute del medicamento. Se il numero delle confezioni vendute supera l’estensione della quantità prevista dal titolare dell’omologazione secondo l’articolo 65f capoverso 2 OAMal primo periodo, le eccedenze corrispondono al 35 per cento del risultato del seguente calcolo:
- a.
- dapprima è rilevata, per ogni confezione, la differenza tra il numero effettivo di confezioni e quello stimato;
- b.
- in seguito, per ogni confezione, tale differenza è moltiplicata per il prezzo di fabbrica per la consegna della confezione, praticato prima della riduzione del prezzo di cui all’articolo 65f capoverso 2 primo periodo OAMal;
- c.
- infine, gli importi risultanti sono sommati.
5 Per il calcolo delle eccedenze nell’ambito del riesame di cui al capoverso 1 lettera a sono determinanti i tassi di cambio al momento dell’ammissione del preparato.
6 Se nutre sospetti fondati sulla correttezza delle indicazioni fornite dal titolare dell’omologazione, l’UFSP può richiedere che l’ufficio di revisione esterno del titolare dell’omologazione confermi tali indicazioni per il medicamento in questione.
7 Se riduce volontariamente il prezzo di fabbrica per la consegna del suo preparato originale prima del 1° dicembre dell’anno del riesame al prezzo di fabbrica per la consegna determinato secondo l’articolo 65b OAMal, il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP i prezzi di fabbrica per la consegna degli Stati di riferimento al momento in cui presenta la domanda di riduzione volontaria del prezzo. Se tale riduzione avviene entro i primi 18 mesi successivi all’ammissione del preparato originale nell’elenco delle specialità, il titolare dell’omologazione non è tenuto a restituire le eccedenze secondo l’articolo 67a capoverso 1 OAMal.287
8 L’UFSP stabilisce nella decisione di restituzione l’ammontare delle eccedenze e il termine entro cui queste vanno restituite all’istituzione comune.
286 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).
287 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).
Art. 38 Parte propria alla distribuzione 288
1 Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al:
- a.
- 6 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 4720.99 franchi;
- b.
- 0 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 4721 franchi.
2 Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a:
- a.
- 9 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 7.99 franchi;
- b.
- 16 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 8 franchi e 4720.99 franchi;
- c.
- 300 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 4721 franchi.
3 Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammonta all’80 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna.
4 La parte propria alla distribuzione per i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi è fissata tenendo conto dei dosaggi e delle dimensioni dell’imballaggio a partire dal prezzo di fabbrica per la consegna medio dei generici o dal livello medio di prezzo dei medicamenti biosimilari. La determinazione della parte propria alla distribuzione è disciplinata dai capoversi 1–3.
5 La determinazione della parte propria alla distribuzione di cui al capoverso 4 avviene nell’ambito del riesame triennale delle condizioni di ammissione o dopo l’ammissione del primo generico o del primo medicamento biosimilare nell’elenco delle specialità.
6 La parte propria alla distribuzione è fissata in modo uniforme per tutti i fornitori. L’UFSP può tenere conto di condizioni di distribuzione particolari.
288 Originario art. 35a. Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023773). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.
Sezione 4: Aliquota percentuale dei medicamenti289289 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).
289 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).
Art. 38a290
1 Per i medicamenti il cui prezzo di fabbrica per la consegna supera almeno del 10 per cento la media dei prezzi di fabbrica per la consegna dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi figuranti nell’elenco delle specialità, l’aliquota percentuale ammonta al 40 per cento dei costi eccedenti la franchigia.
2 Il capoverso 1 si applica ai preparati originali, ai generici, ai medicamenti in co-marketing, ai preparati di riferimento e ai medicamenti biosimilari.291
3 Per il calcolo della media del terzo meno caro è determinante il prezzo di fabbrica per la consegna della confezione che raggiunge la cifra d’affari più elevata per dosaggio di una forma di commercio di tutti i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi figuranti nell’elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d’affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determinazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con la stessa composizione di principi attivi.
4 La media del terzo meno caro è determinata il 1° dicembre oppure dopo l’ammissione del primo generico o del primo medicamento biosimilare nell’elenco delle specialità.
5 Se il titolare dell’omologazione di un medicamento riduce il prezzo di fabbrica per la consegna sotto la media dei prezzi di fabbrica per la consegna del terzo meno caro di tutti i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi tanto da rendere applicabile un’aliquota percentuale del 10 per cento, lo stesso tasso di riduzione deve essere applicato a tutte le confezioni per dosaggio di una forma di commercio.
6 Se, dopo la scadenza del brevetto, il titolare dell’omologazione per un preparato originale, un preparato di riferimento o un medicamento in co-marketing riduce in un’unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna di tutte le confezioni adeguandolo al livello di prezzo di cui all’articolo 65c capoverso 2 o all’articolo 65cbis capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si applica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un’aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia.
7 Se, per motivi d’ordine medico dimostrabili, il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente un preparato originale o un preparato di riferimento o il farmacista rifiuta una sostituzione, il capoverso 1 non è applicabile.
8 Il medico o il chiropratico e il farmacista informano il paziente se:
- a.
- l’elenco delle specialità contiene, oltre al preparato originale o al preparato di riferimento, almeno un generico o un medicamento biosimilare con la stessa composizione di principi attivi;
- b.
- l’aliquota percentuale per il medicamento consegnato è superiore al 10 per cento.
9 Il presente articolo si applica anche ai medicamenti rimunerati secondo le disposizioni di cui all’articolo 71a OAMal.
290 Introdotto dalla cifra I dellʼO del DFI del 1° feb. 2017 (RU 2017633). Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
291 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023773).
Sezione 5: Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso292292 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
292 Introdotta dalla cifra I dellʼO del DFI del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023571).
Art. 38b Valutazione del beneficio terapeutico
1 Il medico di fiducia valuta il beneficio terapeutico di un medicamento:
- a.
- in un primo tempo sulla base dell’evidenza esistente per la relativa indicazione; e
- b.
- in un secondo tempo nel singolo caso sulla base delle circostanze cliniche.
2 La valutazione del beneficio terapeutico deve essere svolta mediante un modello standardizzato di valutazione del beneficio idoneo alla malattia in questione. Per lo sviluppo e il perfezionamento dei modelli standardizzati di valutazione del beneficio, i medici di fiducia consultano esperti clinici. Questi ultimi forniscono una raccomandazione.
3 Gli assicuratori devono presentare periodicamente e in caso di modifiche all’UFSP i modelli standardizzati di valutazione del beneficio. L’UFSP consulta la CFM e verifica se i criteri definiti nei modelli standardizzati di valutazione del beneficio sono idonei per la valutazione del beneficio terapeutico di un medicamento. Può chiedere che i modelli siano adeguati.
4 Nel caso di un medicamento rimunerato di frequente in un’indicazione particolare, gli assicuratori possono svolgere congiuntamente la valutazione del beneficio terapeutico sulla base dell’evidenza esistente. Rendono accessibile la valutazione congiunta a tutti gli assicuratori e le società mediche specialistiche.
5 Il beneficio terapeutico è elevato se, rispetto alla terapia standard o a un placebo, sulla base di endpoint clinicamente rilevanti è dimostrato o atteso un progresso terapeutico significativo.
6 Il beneficio terapeutico è classificato, in base all’importanza del progresso terapeutico, nelle categorie seguenti:
- a.
- categoria di beneficio A: beneficio terapeutico molto elevato;
- b.
- categoria di beneficio B: elevato beneficio terapeutico;
- c.
- categoria di beneficio C: elevato beneficio terapeutico atteso;
- d.
- categoria di beneficio D: beneficio terapeutico moderato, scarso o inesistente.
Art. 38c Assunzione dei costi in base al beneficio terapeutico del medicamento
Sono rimunerati soltanto i medicamenti delle categorie di beneficio A, B e C. Per i medicamenti della categoria di beneficio C la rimunerazione avviene solo se nel quadro di una sperimentazione terapeutica è dimostrata una risposta clinicamente rilevante alla terapia. Una risposta alla terapia è segnatamente da presumersi quando quest’ultima è somministrata per più di due mesi.
Art. 38d Sconto di prezzo su medicamenti ammessi nell’elenco delle specialità il cui impiego non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione nell’ambito dell’articolo 71 a capoverso 1 lettera b OAMal
1 Nel caso di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera b OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle specialità deve essere applicato il seguente sconto di prezzo:
- a.
- se il medicamento è classificato nella categoria di beneficio A: 30 per cento;
- b.
- se il medicamento è classificato nella categoria di beneficio B: 35 per cento;
- c.
- se il medicamento è classificato nella categoria di beneficio C: 40 per cento.
2 Nel caso di un preparato originale o un preparato di riferimento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione, la cui protezione del brevetto è scaduta e i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera b
OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle specialità deve essere applicato il seguente sconto di prezzo:
- a.
- se il medicamento è classificato nella categoria di beneficio A: 10 per cento;
- b.
- se il medicamento è classificato nella categoria di beneficio B: 15 per cento;
- c.
- se il medicamento è classificato nella categoria di beneficio C: 20 per cento.
3 Se il livello medio di prezzo del generico o del medicamento biosimilare è inferiore al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente dopo gli sconti previsti al capoverso 2, tale livello medio di prezzo è determinante anche per il preparato originale o il preparato di riferimento.
4 Sono esclusi dagli sconti di prezzo di cui ai capoversi 1 e 2 i generici e i medicamenti biosimilari i cui prezzi, al netto degli sconti, sarebbero inferiori al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente.
5 12 mesi dopo l’omologazione definitiva da parte di Swissmedic, al prezzo rimunerato si applica un ulteriore sconto del 10 per cento.
6 Sono considerati costi terapeutici molto bassi secondo l’articolo 71a capoverso 5 OAMal:
- a.
- i costi terapeutici annuali fino a 730 franchi;
- b.
- i costi terapeutici giornalieri fino a 2 franchi.
Art. 38e Sconto di prezzo su medicamenti omologati da Swissmedic non ammessi nell’elenco delle specialità nell’ambito dell’articolo 71 a capoverso 1 lettera b OAMal
1Nel caso di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera b OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna determinato sulla base del confronto con i prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65bquater OAMal deve essere applicato il seguente sconto di prezzo:
- a.
- se il medicamento è classificato nella categoria di beneficio A: 30 per cento;
- b.
- se il medicamento è classificato nella categoria di beneficio B: 35 per cento;
- c.
- se il medicamento è classificato nella categoria di beneficio C: 40 per cento.
2 Sono esclusi dagli sconti di prezzo di cui al capoverso 1 i generici e i medicamenti biosimilari i cui prezzi, al netto degli sconti, sarebbero inferiori al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente.
3 12 mesi dopo l’omologazione definitiva da parte di Swissmedic, al prezzo rimunerato si applica un ulteriore sconto del 10 per cento.
4 Sono considerati costi terapeutici molto bassi secondo l’articolo 71b capoverso 3 OAMal:
- a.
- i costi terapeutici annuali fino a 730 franchi;
- b.
- i costi terapeutici giornalieri fino a 2 franchi.
Art. 38f Sconto di prezzo su medicamenti ammessi nell’elenco delle specialità che non rientrano nell’informazione professionale approvata o nella limitazione nell’ambito dell’articolo 71a capoverso 1 lettere a e c OAMal 293
Nel caso di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna figurante nell’elenco delle specialità deve essere applicato uno sconto di prezzo del 30 per cento.
293 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023773).
Art. 38g Sconto di prezzo su medicamenti omologati da Swissmedic non ammessi nell’elenco delle specialità nell’ambito dell’articolo 71 a capoverso 1 lettere a e c OAMal
Nel caso di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna determinato sulla base del confronto con i prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65bquater OAMal deve essere applicato uno sconto di prezzo del 30 per cento.
Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioni
Capitolo 1: ...
Art. 39294
294 Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 lug. 2002, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU 20023013).
Capitolo 2: ...
Art. 40295
295 Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440).
Capitolo 3: ...
Art. 41296
296Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 9 giu. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2517).
Capitolo 4: Laboratori
Art. 42 Formazione e perfezionamento
1 È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell’articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.
2 È ritenuto formazione superiore ai sensi dell’articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di:
- a.
- un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un’istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera;
- b.
- un diploma rilasciato da un’istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»;
- c.
- un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera;
- d.
- un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente.297
3 È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica.298
4 ...299
297 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
298 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).
299 Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367).
Art. 43 Esigenze supplementari in materia di genetica medica 300
1 Le analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori:
- a.
- il cui direttore attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) secondo l’articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal;
- b.301
- i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un’autorizzazione secondo l’articolo 28 LEGU302.
2 Singole analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori:
- a.
- il cui direttore attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l’articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal nei settori ematologia, chimica clinica o immunologia clinica;
- b.303
- i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un’autorizzazione secondo l’articolo 28 LEGU.
300 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).
301 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807).
303 Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023807).
Titolo 3: Disposizioni finali
Art. 44 Abrogazione del diritto previgente
Sono abrogate:
- a.
- l’ordinanza 2 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 16 febbraio 1965304 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di trattamento della tubercolosi;
- b.
- l’ordinanza 3 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 5 maggio 1965305 concernente l’esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi;
- c.
- l’ordinanza 4 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 30 luglio 1965306 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni;
- d.
- l’ordinanza 6 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 10 dicembre 1965307 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti;
- e.
- l’ordinanza 7 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1965308 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute;
- f.
- l’ordinanza 8 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 20 dicembre 1985309 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati riconosciute;
- g.
- l’ordinanza 9 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 18 dicembre 1990310 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute;
- h.
- l’ordinanza 10 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 19 novembre 1968311 concernente l’ammissione di medicamenti nell’elenco delle specialità;
- i.
- l’ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989312 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute;
- k.
- l’ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988313 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.
304[RU 1965131, 1970949, 19711719, 19861487n. II]
305[RU 1965423, 1968968, 1974688, 1986891]
306[RU 1965612, 19861487n. II]
307[RU 19651201, 19861487n. II, 1988973]
308[RU 19651202, 1968754, 1971 1258, 1986 1487n. II, 19882012, 1993 349, 1995 890]
310[RU 1991519; 1994743, 1078; 1995891]
312[RU 1990127, 1991959, 1994765]
313[RU 1989374; 1995750, 3688]
Art. 45314
314 Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 27 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
Art. 46 Entrata in vigore 315
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
2 ...316
3 ...317
315Nuovo testo giusta la cifra I dellʼO del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
316Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 15 gen. 1996, con effetto dal 1° mag. 1996 (RU 1996 909).
317Abrogato dalla cifra I dellʼO del DFI del 26 feb. 1996, con effetto dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
Disposizione finale della modifica del 17 novembre 2003 318
Disposizione finale della modifica del 12 dicembre 2005 320
Disposizioni finali della modifica del 3 luglio 2006 321
Disposizioni finali della modifica del 4 aprile 2007 325
Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2007 327
Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010 328
Disposizioni transitorie della modifica del 2 febbraio 2011 329
Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2012 330330 Applicabili dal 1° mag. 2012 al 31 dic. 2014 (RU 2012 1769n. III cpv. 2).
330 Applicabili dal 1° mag. 2012 al 31 dic. 2014 (RU 2012 1769n. III cpv. 2).
Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015 331
Disposizioni transitorie della modifica del 21 ottobre 2015 333
Disposizioni transitorie della modifica del 1° febbraio 2017 336
Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2019 337
Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2021 340
Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2021 341
Disposizione transitoria della modifica del 19 aprile 2023 342
Disposizioni transitorie della modifica del 22 settembre 2023 343
Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 2023 344
Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023 346
Allegato 1 347347 Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del DFI del 7 feb. 2020 (RU 2020529). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 delle O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2539), del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), del 8 giu. 2021 (RU 2021 392), del 1° dic. 2021 (RU 2021 885), del 2 giu. 2022 (RU 2022 369), dalle cifre II delle O del DFI del 28 nov. 2022 (RU 2022840), del 16 giu. 2023 (RU 2023313), del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
347 Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del DFI del 7 feb. 2020 (RU 2020529). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 delle O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2539), del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), del 8 giu. 2021 (RU 2021 392), del 1° dic. 2021 (RU 2021 885), del 2 giu. 2022 (RU 2022 369), dalle cifre II delle O del DFI del 28 nov. 2022 (RU 2022840), del 16 giu. 2023 (RU 2023313), del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
Rimunerazione da parte dellʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche 348348 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
348 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
Allegato 1a 349349 Introdotto dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 7 giu. 2018 (RU 2018 2361). Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del DFI del 7 feb. 2020 (RU 2020529). Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 delle O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), del 1° dic. 2021 (RU 2021 885), dalla cifra II delle O del DFI del 28 nov. 2022 (RU 2022840), del 16 giu. 2023 (RU 2023313), del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
349 Introdotto dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 7 giu. 2018 (RU 2018 2361). Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del DFI del 7 feb. 2020 (RU 2020529). Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 delle O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), del 1° dic. 2021 (RU 2021 885), dalla cifra II delle O del DFI del 28 nov. 2022 (RU 2022840), del 16 giu. 2023 (RU 2023313), del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
Limitazione dellʼassunzione dei costi per determinati interventi elettivi 350350 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
350 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
Allegato 2 351351 Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 delle O del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821), del 27 ott. 2009 (RU 2009 6083), del 14 giu. 2010 (RU 2010 2755), del 2 dic. 2010 (RU 2010 5837), del 31 mag. 2011 (RU 2011 2669), del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487), del 12 giu. 2012 (RU 20123553), del 15 nov. 2012 (RU 20126587), del 6 dic. 2013 (RU 2013 5329), del 16 mag. 2014 (RU 2014 1251), del 20 nov. 2014 (RU 2014 4393), del 17 giu. 2015 (RU 2015 2197), del 27 nov. 2015 (RU 2015 5125), del 20 giu. 2016 (RU 2016 2537), del 25 nov. 2016 (RU 2016 4639), del 2 giu. 2017 (RU 2017 3487), del 28 nov. 2017 (RU 2017 7151), del 7 giu. 2018 (RU 2018 2361), dalla cifra I dell’O del DFI del 7 giu. 2018 (RU 2018 2375), dalla cifra II cpv. 3 dell’O del DFI del 30 nov. 2018 (RU 2018 5085), dalla cifra II cpv. 2 delle O del DFI del 16 gen. 2019 (RU 2019439), del 6 giu. 2019 (RU 2019 1931), del 6 dic. 2019 (RU 2019 4387), del 7 feb. 2020 (RU 2020 519), del 27 mag. 2020 (RU 2020 2539), dalla cifra II cpv. 3 dell’O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), dalla cifra I dell’O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6337), dalla cifra II cpv. 2 dell’O del DFI del 8 giu. 2021 (RU 2021 392), dalla cifra I delle O del DFI del 8 giu. 2021 (RU 2021 393, 394, 395), dalla cifra II cpv. 3 dell’O del DFI del 1° dic. 2021 (RU 2021 885), dalla cifra I dell’O del DFI del 1° dic. 2021 (RU 2021 887), dalla cifra II cpv. 2 dellʼO del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 369), dalla cifra I delle O del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 370), del 1° set. 2022 (RU 2022 527), dalla cifra II delle O del DFI del 28 nov. 2022 (RU 2022840), del 16 giu. 2023 (RU 2023313), del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
351 Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 delle O del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821), del 27 ott. 2009 (RU 2009 6083), del 14 giu. 2010 (RU 2010 2755), del 2 dic. 2010 (RU 2010 5837), del 31 mag. 2011 (RU 2011 2669), del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487), del 12 giu. 2012 (RU 20123553), del 15 nov. 2012 (RU 20126587), del 6 dic. 2013 (RU 2013 5329), del 16 mag. 2014 (RU 2014 1251), del 20 nov. 2014 (RU 2014 4393), del 17 giu. 2015 (RU 2015 2197), del 27 nov. 2015 (RU 2015 5125), del 20 giu. 2016 (RU 2016 2537), del 25 nov. 2016 (RU 2016 4639), del 2 giu. 2017 (RU 2017 3487), del 28 nov. 2017 (RU 2017 7151), del 7 giu. 2018 (RU 2018 2361), dalla cifra I dell’O del DFI del 7 giu. 2018 (RU 2018 2375), dalla cifra II cpv. 3 dell’O del DFI del 30 nov. 2018 (RU 2018 5085), dalla cifra II cpv. 2 delle O del DFI del 16 gen. 2019 (RU 2019439), del 6 giu. 2019 (RU 2019 1931), del 6 dic. 2019 (RU 2019 4387), del 7 feb. 2020 (RU 2020 519), del 27 mag. 2020 (RU 2020 2539), dalla cifra II cpv. 3 dell’O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), dalla cifra I dell’O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6337), dalla cifra II cpv. 2 dell’O del DFI del 8 giu. 2021 (RU 2021 392), dalla cifra I delle O del DFI del 8 giu. 2021 (RU 2021 393, 394, 395), dalla cifra II cpv. 3 dell’O del DFI del 1° dic. 2021 (RU 2021 885), dalla cifra I dell’O del DFI del 1° dic. 2021 (RU 2021 887), dalla cifra II cpv. 2 dellʼO del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 369), dalla cifra I delle O del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 370), del 1° set. 2022 (RU 2022 527), dalla cifra II delle O del DFI del 28 nov. 2022 (RU 2022840), del 16 giu. 2023 (RU 2023313), del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
Elenco dei mezzi e degli apparecchi 352352 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
352 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
Allegato 3 353353 Aggiornato dalla cifra I delle O del DFI del 28 gen. 2009 (RU 2009 1669), del 26 giu. 2009 (RU 2009 3173), dalla cifra II cpv. 3 delle O del DFI del 27 ott. 2009 (RU 2009 6083), del 14 giu. 2010 (RU 2010 2755), del 2 dic. 2010 (RU 2010 5837), del 31 mag. 2011 (RU 2011 2669), del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487), del 12 giu. 2012 (RU 20123553), dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ago. 2012 (RU 2012 4347), dalla cifra II cpv. 3 delle O del DFI del 15 nov. 2012 (RU 20126587), del 6 dic. 2013 (RU 2013 5329), del 16 mag. 2014 (RU 2014 1251), dalla cifra I dell’O del DFI del 21 ott. 2014 (RU 2014 3487), dalla cifra II cpv. 3 delle O del DFI del 20 nov. 2014 (RU 2014 4393), del 17 giu. 2015 (RU 2015 2197), del 27 nov. 2015 (RU 2015 5125), del 20 giu. 2016 (RU 2016 2537), del 25 nov. 2016 (RU 2016 4639), del 2 giu. 2017 (RU 2017 3487), del 28 nov. 2017 (RU 2017 7151), del 7 giu. 2018 (RU 2018 2361), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 30 nov. 2018 (RU 2018 5085), dalla cifra II cpv. 3 delle O del DFI del 16 gen. 2019 (RU 2019439), del 6 giu. 2019 (RU 2019 1931), del 7 feb. 2020 (RU 2020 519), dalla cifra I delle O del DFI del 28 feb. 2020 (RU 2020 629), del 27 apr. 2020 (RU 2020 1409), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2539), dalla cifra I dell’O del DFI del 25 set. 2020 (RU 2020 4139), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), dalla cifra I delle O del DFI del 5 gen. 2021 (RU 2021 44), del 26 feb. 2021 (RU 2021 148), dalla cifra II cpv. 3 dell’O del DFI del 8 giu. 2021 (RU 2021 392), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 1° dic. 2021 (RU 2021 885), dalla cifra I dell’O del DFI del 1° dic. 2021 (RU 2021 886), dalla cifra II cpv. 3 dellʼO del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 369), dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 371), dalla cifra II dellʼO del DFI del 28 nov. 2022 (RU 2022840), dalla cifra I delle O del DFI del 21 dic. 2022 (RU 2022858), del 27 gen. 2023 (RU 202375), dalla cifra II dell’O del DFI del 16 giu. 2023 (RU 2023313), dalla cifra I dell’O del DFI del 17 ott. 2023 (RU 2023603), dalla cifra II delle O del DFI del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
353 Aggiornato dalla cifra I delle O del DFI del 28 gen. 2009 (RU 2009 1669), del 26 giu. 2009 (RU 2009 3173), dalla cifra II cpv. 3 delle O del DFI del 27 ott. 2009 (RU 2009 6083), del 14 giu. 2010 (RU 2010 2755), del 2 dic. 2010 (RU 2010 5837), del 31 mag. 2011 (RU 2011 2669), del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487), del 12 giu. 2012 (RU 20123553), dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ago. 2012 (RU 2012 4347), dalla cifra II cpv. 3 delle O del DFI del 15 nov. 2012 (RU 20126587), del 6 dic. 2013 (RU 2013 5329), del 16 mag. 2014 (RU 2014 1251), dalla cifra I dell’O del DFI del 21 ott. 2014 (RU 2014 3487), dalla cifra II cpv. 3 delle O del DFI del 20 nov. 2014 (RU 2014 4393), del 17 giu. 2015 (RU 2015 2197), del 27 nov. 2015 (RU 2015 5125), del 20 giu. 2016 (RU 2016 2537), del 25 nov. 2016 (RU 2016 4639), del 2 giu. 2017 (RU 2017 3487), del 28 nov. 2017 (RU 2017 7151), del 7 giu. 2018 (RU 2018 2361), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 30 nov. 2018 (RU 2018 5085), dalla cifra II cpv. 3 delle O del DFI del 16 gen. 2019 (RU 2019439), del 6 giu. 2019 (RU 2019 1931), del 7 feb. 2020 (RU 2020 519), dalla cifra I delle O del DFI del 28 feb. 2020 (RU 2020 629), del 27 apr. 2020 (RU 2020 1409), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2539), dalla cifra I dell’O del DFI del 25 set. 2020 (RU 2020 4139), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), dalla cifra I delle O del DFI del 5 gen. 2021 (RU 2021 44), del 26 feb. 2021 (RU 2021 148), dalla cifra II cpv. 3 dell’O del DFI del 8 giu. 2021 (RU 2021 392), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 1° dic. 2021 (RU 2021 885), dalla cifra I dell’O del DFI del 1° dic. 2021 (RU 2021 886), dalla cifra II cpv. 3 dellʼO del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 369), dalla cifra I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022 (RU 2022 371), dalla cifra II dellʼO del DFI del 28 nov. 2022 (RU 2022840), dalla cifra I delle O del DFI del 21 dic. 2022 (RU 2022858), del 27 gen. 2023 (RU 202375), dalla cifra II dell’O del DFI del 16 giu. 2023 (RU 2023313), dalla cifra I dell’O del DFI del 17 ott. 2023 (RU 2023603), dalla cifra II delle O del DFI del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
Elenco delle analisi 354354 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
354 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
Allegato 4 355355 Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell’O del DFI del 2 giu. 2005 (RU 2005 2875), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 7 feb. 2020 (RU 2020 519), dalla cifra II cpv. 5 dell’O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), dalla cifra II delle O del DFI del 19 apr. 2023 (RU 2023 195), del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
355 Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell’O del DFI del 2 giu. 2005 (RU 2005 2875), dalla cifra II cpv. 4 dell’O del DFI del 7 feb. 2020 (RU 2020 519), dalla cifra II cpv. 5 dell’O del DFI del 30 nov. 2020 (RU 2020 6327), dalla cifra II delle O del DFI del 19 apr. 2023 (RU 2023 195), del 29 nov. 2023 (RU 2023 807), del 17 giu. 2024 (RU 2024 303) e del 29 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024788).
Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) 356356 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
356 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/788 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.