1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA174:175
- a.
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- abis.176 agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;
- b.
- alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959177 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge;
- c.
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992178 sulla statistica federale;
- d.
- al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria;
- e.
- ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto umanitario, qualora ne necessitino per valutare l’idoneità al servizio;
- f.
- al Servizio medico dell’amministrazione generale della Confederazione e all’Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1a cpv. 1 lett. b) o piloti militari;
- g.
- alle organizzazioni d’assistenza ai militari e alle loro famiglie, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto;
- h.
- alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- hbis.179al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015180 sulle attività informative;
- i.
- in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
- 1.
- alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
- 2.
- ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
- 3.
- ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
- 4.
- ai tribunali militari, conformemente all’articolo 18 della procedura penale militare del 23 marzo 1979181,
- 5.
- agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889182 sulla esecuzione e sul fallimento,
- 6.
- alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale,
- 7.183
- alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile184,
- 8.185
- ...186
2...187
3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965188 sull’imposta preventiva.189
4 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.190
5 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.191
6 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:192
- a.
- per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b.
- per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
8 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
173 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2765; FF 2000205).
174 RS 830.1
175 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
176 Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
177 RS 661
178 RS 431.01
179 Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
180 RS 121
181 RS 322.1
182 RS 281.1
183 Introdotto dall’all. n. 30 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
184 RS 210
185 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
187 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
188 RS 642.21
189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).