1 Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:
- a.
- il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
- b.
- che prestano servizio militare a titolo volontario; o
- c.
- che prestano servizio nell’amministrazione militare.11
1bis In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un’indennità tra due servizi d’istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un’attività lucrativa non hanno diritto a un’indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.12
2 Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 199513 sul servizio civile sostitutivo.
2bis Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.14
3 Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l’articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 201915 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell’ambito di interventi di pubblica utilità giusta l’articolo 53 capoverso 3 LPPC.16
4 Le persone che partecipano ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri di Gioventù e Sport giusta l’articolo 9 della legge del 17 giugno 201117 sulla promozione dello sport e quelle che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l’articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199518 sono equiparate alle persone di cui al capoverso 1.19
4bis Il diritto a un’indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194620 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).21
5 Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».
9 Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
10 Abrogata dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 10142529).
11 Nuovo testo giusta la cifra II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).
12 Introdotto dall’all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939).
13 RS 824.0
14 Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 10142529).
15 RS 520.1
16 Nuovo testo giusta l’all. n. II n. 3 della LF del 20 dic. 2019 protezione della popolazione e sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4995; FF 2019 477).
17 RS 415.0
18 RS 510.10
19 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024681; FF 20232245).
20 RS 831.10
21 Introdotto dalla cifra II n. 2 della LF del 27 set. 2013 (RU 2015 187; FF 2013 1801). Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).