(art. 16bcpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)40
1 La madre che, al momento del parto, è disoccupata, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui all’articolo 16b capoverso 1 lettera b LIPG, ha diritto all’indennità se:
- a.
- fino al parto ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione; oppure
- b.
- il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera ai sensi della legge federale del 25 giugno 198241 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
1bis Una madre secondo il capoverso 1 lettera a ha diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata (art. 16c cpv. 3 LIPG), se:
- a.
- non ha esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione prima del parto e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità; e
- b.
- è disponibile un attestato medico secondo l’articolo 24.42
2 L’altro genitore che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all’articolo 16i capoverso 1 lettera c LIPG, ha diritto all’indennità se:43
- a.
- fino alla nascita del figlio ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione; o
- b.
- il giorno della nascita del figlio presta servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG e quel giorno adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione.44
3 L’altro genitore secondo il capoverso 2 lettera a ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre (art. 16kbis cpv. 2 LIPG), se:
- a.
- non ha esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione prima della nascita del figlio e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo per l’altro genitore in caso di decesso della madre; e
- b.
- è disponibile un attestato medico secondo l’articolo 24.45
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
41 RS 837.0
42 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
44 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
45 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).