Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a ed e nonché 34novies della Costituzione
federale 2 (Cost.);3
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 19804,
decreta:
2[CS 1 3; RU 1976 2001]. Alle disp. menzionate corrispondono ora gli art. 110 cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).
Titolo primo: Applicabilità della LPGA55 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
5 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 L’articolo 21 LPGA non è applicabile. L’articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7
3 Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.8
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475; FF 2002715).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Titolo 1a: Scopo99 Originario tit. 1.
9 Originario tit. 1.
Art. 1a10
1 Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di:
- a.
- disoccupazione
- b.
- lavoro ridotto;
- c.
- intemperie;
- d.
- insolvenza del datore di lavoro.
2 La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.11
10 Originario art. 1.
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Titolo secondo: Contributi
Art. 2 Obbligo di pagare i contributi
1 È tenuto a pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione):
- a.12
- il salariato (art. 10 LPGA13) che è assicurato e tenuto a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b.
- il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta l’articolo 12 LAVS.15
2 Sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi:
- a.16
- ...
- b.17
- i membri della famiglia occupati nell’azienda, giusta l’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 195218 sugli assegni familiari nell’agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.
- c.19
- i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS;
- d.20
- i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere b e c;
- e.
- i disoccupati per le indennità secondo l’articolo 22a capoverso 1 e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro;
- f.21
- le persone assicurate secondo l’articolo 2 LAVS.
12 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
15 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
16 Abrogata dall’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
17 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
20 Nuovo testo giusta l’all. n.7 2 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
21 Introdotta dall’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
Art. 2a Contributi volontari 22
I membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del del 22 giugno 200723 sullo Stato ospite che non sono assicurati obbligatoriamente all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario possono pagare contributi.
22 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076637; FF 20067359).
Art. 3 Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione 24
1 I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.
2 2 L’aliquota di contribuzione ammonta al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.25
3 I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS26) pagano il contributo intero.
4 Qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.
24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 427
27 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 4a28
28Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 5 Pagamento dei contributi
1 Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.
2 I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell’AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.
Art. 6 Prescrizioni applicabili della legislazione AVS 29
Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi e di supplementi sui contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS, incluse le sue deroghe alla LPGA30.
29 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007359; FF 20023243).
Titolo terzo: Prestazioni
Capitolo 1: Generi di prestazioni
Art. 731
1 Per prevenire e combattere la disoccupazione, l’assicurazione versa contributi finanziari in favore di:
- a.
- una consulenza e un collocamento efficienti;
- b.
- provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati;
- c.
- altri provvedimenti nel quadro della presente legge.32
2 Essa versa le seguenti prestazioni:
- a.
- indennità di disoccupazione;
- b.33
- ...
- c.
- indennità per lavoro ridotto;
- d.
- indennità per intemperie;
- e.
- indennità nel caso d’insolvenza del datore di lavoro (indennità per insolvenza).
31Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
33 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Capitolo 2: Indennità di disoccupazione
Sezione 1: Diritto
Art. 8 Presupposti del diritto
1 L’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:
- a.
- è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
- b.
- ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);
- c.
- risiede in Svizzera (art. 12);
- d.34
- ha terminato la scuola dell’obbligo e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS35;
- e.
- ha compiuto o è liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
- f.
- è idoneo al collocamento (art. 15) e
- g.
- soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).
2 Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.
34Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
Art. 9 Termini quadro
1 Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.36
2 Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
3 Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
4 Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.37
36Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 9a Termini quadro dopo l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione 38
1 Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a–71dè prolungato di due anni se:
- a.
- l’assicurato intraprende l’attività lucrativa indipendente durante un termine quadro; e
- b.
- al momento in cui cessa l’attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l’assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.
2 Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della durata dell’attività indipendente, ma al massimo di due anni.
3 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
38 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 9b Termini quadro in caso di periodo educativo 39
1 Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni se:
- a.
- un termine quadro correva all’inizio del periodo in cui l’assicurato si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni; e
- b.
- al momento del riannuncio, l’assicurato non ha adempiuto i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.
2 Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di quattro anni.
3 La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2.
4 I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.
5 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
6 Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione.
39 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 10 Disoccupazione
1 È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
2 È considerato parzialmente disoccupato chi:
- a.
- non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale oppure;
- b.
- ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale.
2bis Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).40
3 La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.41
4 La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo.
40Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 11 Perdita di lavoro computabile
1 La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
2 ...42
3 Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
4 L’indennità che l’assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l’indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.43
5 Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).
42 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
43Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 11a Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro 44
1 La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro.
2 Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2.
3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.
44 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 12 Stranieri residenti in Svizzera 45
In deroga all’articolo 13 LPGA46, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.
45 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 13 Periodo di contribuzione
1 Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.47
2 Sono parimente computati:
- a.
- i periodi in cui l’assicurato esercita un’attività dipendente prima di aver raggiunto l’età dalla quale deve pagare contributi AVS;
- b.48
- i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno due settimane consecutive a giornata intera;
- c.49
- i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA50) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi;
- d.51
- le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.
2bis e 2ter...52
3 ...53
4 Il Consiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione tenendo conto delle condizioni particolari degli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata.54
5 I particolari sono disciplinati mediante ordinanza.55
47Nuovo testo del cpv. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
48Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
49 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
51 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
52 Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
53 Abrogato dall’all. n. 9 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
54 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
55 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 14 Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione
1 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
- a.56
- formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
- b.
- malattia (art. 3 LPGA57), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
- c.
- soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.58
2 Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente.59 Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.60
3 Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero ed abbiano svolto in Svizzera durante almeno sei mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.61 Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno.62
4 ...63
5 e 5bis ...64
56 Nuovo testo giusta l’all. n. 40 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472; FF 2002 715).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472; FF 2002 715).
60 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).
61 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
62 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
63Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
64Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 15 Idoneità al collocamento
1 Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.65
2 Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.
3 Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
4 L’assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un’attività nell’ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.66
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
66Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 16 Occupazione adeguata 67
1 Al fine di ridurre il pregiudizio, l’assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.
2 Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che:
- a.
- non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
- b.
- non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato;
- c.
- non è conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato;
- d.
- compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
- e.
- è svolta in un’azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
- f.
- necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l’adempimento dell’obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell’assicurato;
- g.
- implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l’ambito dell’occupazione garantita;
- h.
- è svolta in un’azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
- i.
- procura all’assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l’assicurato riceva prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.
3 Se l’assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un’attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall’obbligo di accettazione.
3bis Il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.68
67Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
68 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 17 Obblighi dell’assicurato e prescrizioni di controllo 69
1 L’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
2 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.70
2bis L’annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b.71
3 L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
- a.72
- partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
- b.73
- partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
- c.
- fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
4 Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
5 L’ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l’assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un’indennità stabilita dall’ufficio di compensazione.74
69Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
71 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
74 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471).
Sezione 2: Indennità
Art. 18 Periodi di attesa 75
1 Il diritto all’indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è differenziato ed è di:
- a.
- 10 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi;
- b.
- 15 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 90 001 e 125 000 franchi;
- c.
- 20 giorni per un guadagno assicurato superiore a 125 000 franchi.76
1bis Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.77
2 Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.78
3 Se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività stagionale o alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.79
4 ...80
5 ...81
75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
76Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
77Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (RU 1994 3098; FF 1994 V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
78Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
80Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
81 Introdotto dal n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 18a Periodo di controllo 82
Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.
82 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 18b Lavoratori a domicilio 83
Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.
83 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 18c Prestazioni di vecchiaia 84
1 Le prestazioni di vecchiaia dell’AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.85
2 Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un’assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.
84 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
85 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
Art. 1986
86 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 20 Esercizio del diritto all’indennità
1 Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
2 Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.
3 Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.
4 ...87
87 Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 21 Forma dell’indennità di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.
Art. 22 Importo dell’indennità giornaliera
1 L’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:
- a.
- gli assegni per i figli non sono versati all’assicurato durante la disoccupazione; e
- b.
- per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.88
2 Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:89
- a.90
- non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
- b.91
- beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
- c.92
- non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
3 Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS.93
4 e 5 ...94
88Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008131; FF 19992759, 20004167, 200461036159).
89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
94Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 22a Contributi alle assicurazioni sociali 95
1 L’indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS96.97
2 La cassa deduce dall’indennità la quota dei contributi del lavoratore all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità e all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro.98 Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.
3 La cassa deduce inoltre dall’indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell’assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all’istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.99
4 Inoltre, la cassa deduce dall’indennità due terzi al massimo del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.100 Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.
95Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
98 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
99Entrata in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60II 1).
100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 23 Guadagno assicurato
1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA101) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.102 Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.103
2 Per gli assicurati che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell’età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).104
2bis Se persone che sono state esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un’attività soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e all’importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.105
3 Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.
3bis Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall’ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.106
4 ...107
5 ...108
102 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
103Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
104Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
105 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
106 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
107Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
108 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 24 Computo del guadagno intermedio 109
1 È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.110
2 ...111
3 È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
3bis Per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla computabilità del guadagno intermedio.112
4 Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un’attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno più di 45 anni.113
5 Se, per evitare la disoccupazione, l’assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di cui al capoverso 4.114
109Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
111Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
112 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
114Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 25115
115Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 26 Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile 116
Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l’articolo 27.
116Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 19961445; FF 1994III 1445).
Art. 27 Numero massimo di indennità giornaliere 117
1 Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2 L’assicurato ha diritto a:
- a.
- 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
- b.
- 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
- c.
- 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:118
- 1.
- ha compiuto 55 anni, o
- 2.
- riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.119
3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS120 e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.121
4 Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.122
5 Le persone costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d’invalidità secondo l’articolo 14 capoverso 2 hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo.123
5bis Le persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.124
117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2012 495; FF 2011 64696477).
119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
121 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).
122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
123 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
124 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 28 Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
1 Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA125), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.126
1bis ...127
2 Le indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.128
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per l’esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.
4 I disoccupati che hanno esaurito il loro diritto secondo il capoverso 1, la cui capacità lavorativa continua a essere temporaneamente ridotta e che percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti:
- a.
- all’intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento;
- b.
- a un’indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.129
5 Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
126Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
127 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 10142529).
128Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 29 Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro
1 Se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione.130
2 Con il pagamento, le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata.131 La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell’11 apr. 1889132 sulla esecuzione e sul fallimento,LEF). L’ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.133
3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all’estero.
130Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
131Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
133Nuovo testo dei per. 2 e 3giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125: FF 1989 III 325).
Sezione 3: Sanzioni 134134Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
134Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 30 Sospensione del diritto all’indennità 135
1 L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se:
- a.
- è disoccupato per propria colpa;
- b.
- ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro;
- c.
- non fa il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata;
- d.136
- non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo;
- e.
- ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l’obbligo di informare o di annunciare, oppure
- f.
- ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di disoccupazione.
- g.137
- durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente.
2 Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l’obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all’ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.138
3 La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.139 L’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione.140
3bis Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.141
4 Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all’indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.
135Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
136Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
137Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
138Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
139Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
140 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
141Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 30a142
142Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273, 1997 60II 1; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Capitolo 3: Indennità per lavoro ridotto
Art. 31 Presupposti del diritto
1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se:
- a.143
- sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS;
- b.
- la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
- c.
- il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
- d.
- la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
1bis Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un’analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144
2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull’indennità per lavoro ridotto:
- a.
- per i lavoratori a domicilio;
- b.
- per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145
3 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
- a.
- i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
- b.
- il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
- c.
- le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
143Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
144 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
145Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 32 Perdita di lavoro computabile
1 Una perdita di lavoro è computabile se:
- a.
- è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
- b.
- per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.
2 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d’attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.146
3 Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.147
4 Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.
5 È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.
146Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
147Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 33 Perdita di lavoro non computabile
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
- a.
- se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
- b.
- se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
- c.
- in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
- d.
- se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
- e.
- in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
- f.
- se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.148
148Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 34 Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto
1 L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2 Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.149 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
149Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 35 Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto
1 L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto.150
1bis La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.151
2 Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo sei periodi di conteggio se:
- a.
- il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello di sei mesi prima; e
- b.
- le previsioni della Confederazione sull’evoluzione del mercato del lavoro non lasciano intravedere alcun miglioramento nei dodici mesi successivi.152
3 Un nuovo prolungamento temporaneo della durata massima delle prestazioni è subordinato alla sola condizione di cui al capoverso 2 lettera b.153
150Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
151Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273294; FF 1994 I 312).
152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
153 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 36 Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti
1 Il datore di lavoro che intende pretendere l’indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve preannunciarlo almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto.154 Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.155
2 Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio:
- a.
- il numero dei lavoratori occupati nell’azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto;
- b.
- l’estensione e la durata probabile del lavoro ridotto;
- c.
- la cassa presso la quale intende far valere il diritto.
3 Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono adempiuti i presupposti del diritto all’indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari all’esame.
4 Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennità. Informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
5 Il Consiglio federale disciplina la procedura di preannuncio.156
154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
156 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 37 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto:
- a.
- ad anticipare l’indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga;
- b.157
- ad assumere a suo carico l’indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);
- c.158
- a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.
157Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
158Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 38 Esercizio del diritto all’indennità
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
2 Tutti i diritti all’indennità per un’azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell’articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
3 Il datore di lavoro presenta alla cassa:
- a.
- i documenti necessari per l’ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell’indennità;
- b.
- un conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori;
- c.
- una conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c).
- La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.
Art. 39 Rifusione dell’indennità per lavoro ridotto
1 La cassa verifica l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.
2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.159
3 Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rifuse.
159Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 40160
160Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 41 Occupazione provvisoria
1 e 2 ...161
3 Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all’occupazione provvisoria o a un’attività indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.
4 Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito ottenuto con l’occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile.
5 ...162
161Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
162Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Capitolo 4: Indennità per intemperie
Art. 42 Diritto all’indennità
1 I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie se:163
- a.164
- sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e
- b.
- subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).
2 Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l’indennità.
3 Non vi hanno diritto le persone secondo l’articolo 31 capoverso 3.
163Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
164Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 43 Perdita di lavoro computabile
1 La perdita di lavoro è computabile se:
- a.
- è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;
- b.165
- la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
- c.
- è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.166
2 È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.
3 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.167
4 È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.
5 ...168
165Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
166Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
167Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
168Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 43a Perdita di lavoro non computabile 169
La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:
- a.
- è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
- b.
- si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;
- c.
- il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
- d.
- concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo.
169Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 44 Calcolo dell’indennità 170
Il calcolo dell’indennità si conforma all’articolo 34.
170Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 44a Durata del versamento 171
1 L’indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull’arco di due anni.
2 Per la determinazione della durata massima dell’indennità di cui all’articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto e dell’indennità per intemperie.
171Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 45 Annuncio e verifica della perdita di lavoro
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.172
2 e 3 ...173
4 Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l’annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
172Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
173Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 46 Obblighi del datore di lavoro
L’articolo 37 si applica per analogia.
Art. 47 Esercizio del diritto all’indennità
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
2 Se per l’azienda decorre un termine di due anni secondo l’articolo 35 capoverso 1, il diritto all’indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l’indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
3 Il datore di lavoro presenta alla cassa:
- a.
- i documenti necessari per l’esame del diritto all’indennità e per il calcolo della medesima;
- b.
- un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.
Art. 48 Rifusione dell’indennità per intemperie
1 La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell’indennità per intemperie (art. 42 e 43).
2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d’attesa (art. 43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.174
3 Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rifuse.
174Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 49175
175Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 50 Occupazione provvisoria
L’articolo 41 è applicabile per analogia.
Capitolo 5: Indennità per insolvenza
Art. 51 Presupposti del diritto
1 I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:
- a.
- il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
- b.176
- il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
- c.177
- hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
2 Non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.178
176Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
177Originaria lett. b.
178Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 52 Estensione dell’indennità
1 L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.179
1bis L’indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L’indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.180
2 I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.
179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
180 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 53 Esercizio del diritto all’indennità
1 Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.
2 Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo l’esecuzione del pignoramento.
3 Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura relativa all’esercizio del diritto all’indennità.181
181 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 54 Trasferimento del credito alla cassa
1 Con il pagamento dell’indennità, le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell’indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF182).
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all’estero.
3 L’assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.
Art. 55 Obblighi dell’assicurato
1 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
2 Il lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA183, l’indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.184
184 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 56 Obbligo di informare
Il datore di lavoro e l’ufficio d’esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire l’indennità per insolvenza.
Art. 57 Finanziamento
L’indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 58 Moratoria concordataria 185
In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.
185Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Capitolo 6: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 186186Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
186Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Sezione 1: Disposizioni generali 187187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 59 Principi 188
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).189
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.190
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.191
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
- a.
- migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
- b.
- promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
- c.
- diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
- d.
- offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
- a.
- i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
- b.
- le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.192
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio.193
188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
189 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
190 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
191 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
192 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
193 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471).
Art. 59a Valutazione dei bisogni e delle esperienze 194195
L’ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:196
- a.197
- la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente in particolare riguardo alle loro ripercussioni per ciascun sesso e per l’integrazione degli stranieri;
- b.
- l’esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell’esecuzione di ulteriori provvedimenti;
- c.198
- le esperienze fatte in Svizzera e all’estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorità a provvedimenti in favore di:
- 1.
- giovani e donne disoccupati,
- 2.
- assicurati che, a causa del contesto migratorio da cui provengono, della loro formazione professionale, della loro età o di altre caratteristiche, sono esposti a un rischio elevato di disoccupazione di lunga durata,
- 3.
- assicurati disoccupati di lungo periodo.
194Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
197 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471).
198 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471).
Art. 59b Prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 199
1 L’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.
2 Il Consiglio federale fissa un’indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.
3 L’assicurazione accorda inoltre:
- a.
- assegni per il periodo di introduzione (art. 65);
- b.
- assegni di formazione (art. 66a);
- c.
- sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art.68).
199Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 59c Competenza e procedura 200
1 Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.
2 Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71de alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.
3 Trasmette all’ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L’Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.
4 Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all’ufficio di compensazione.
5 Il Consiglio federale può autorizzare l’ufficio di compensazione a delegare ai servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato. A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualità dei provvedimenti di formazione.
200 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 59cbis Sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 201
1 L’assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private, sussidi per le spese di organizzazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
2 L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate e necessarie per l’esecuzione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
3 L’assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
4 La cassa esige la restituzione dei sussidi indebitamente versati per l’organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.
5 L’assicurazione rimborsa ai Cantoni le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino a un determinato importo massimo. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)202 fissa gli importi massimi.
201 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
202 Nuova espr. giusta il n. I 23 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 59d Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate 203
1 Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 59cbis capoverso 3 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente.
2 I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali dall’assicurazione e dai Cantoni.
203 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Sezione 2: Provvedimenti di formazione 204204 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
204 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 60 ... 205206
1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.207
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
- a.
- gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
- b.208
- le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002209 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente.
205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
206 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
207 Nuovo testo giusta l’all. n. 40 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 61e62210
210 Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 63 e 64211
211Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Sezione 3: Provvedimenti di occupazione212212 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
212 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 64a Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione
1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell’ambito di:
- a.
- programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l’economia privata;
- b.213
- pratiche professionali in imprese o nell’amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;
- c.214
- semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell’obbligo sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.
2 L’articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L’articolo 16 capoverso 2 lettere c, e–h è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.
5 Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa.215
213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
215 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 64b Estensione delle prestazioni
1 ...216
2 Il Consiglio federale può emanare, per un’occupazione temporanea nell’ambito di periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria del datore di lavoro.
216 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Sezione 4: Provvedimenti speciali 217217 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
217 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione 218
Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:219
- a.220
- ...
- b.
- il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
- c.
- l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta.
218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
219Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
220 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 65a221
221Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273, 1997 60II 1; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 66 Ammontare e durata degli assegni d’introduzione 222
1 Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l’assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale.
2 Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.223
2bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.224
3 Gli assegni per il periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi. Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla prima metà della durata prevista.225 226
4 Gli assegni per il periodo d’introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.227
222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
223Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
224 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
225 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
226Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
227Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Art. 66a Assegni di formazione 228229
1 L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
- a.230
- ...
- b.
- hanno almeno 30 anni e
- c.231
- non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2 L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.232
3 Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:
- a.
- hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o
- b.
- hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore.233
4 Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.234
228Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
230 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
231 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471).
232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
233 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471).
234 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 66b235
235Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 66c Ammontare e durata degli assegni di formazione 236
1 Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.237
2 Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3 La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.238
4 Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata.239
236Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
237 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 67240
240 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto 241
1 L’assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
- a.
- non è stato possibile procurare loro un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
- b.
- hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo 13.
2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.
3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.
241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 69 Sussidio per gli assicurati pendolari 242
Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.
242 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 70 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali 243
Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.
243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 71244
244 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 71a Sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente 245246
1 L’assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.247
2 Per questa categoria di assicurati l’assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006248 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l’indennità giornaliera versata all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di compensazione.249
245 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
249 Nuovo testo giusta l’art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007693; FF 200627712799).
Art. 71b Presupposti del diritto 250
1 Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell’articolo 71acapoverso 1 se:
- a.251
- senza colpa propria, sono disoccupati;
- b.252
- ...
- c.
- hanno almeno 20 anni e
- d.
- presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.
2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006253 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall’articolo 71acapoverso 2.254
3 Durante la fase di progettazione l’assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l’articolo 17.255
250 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
252 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
254 Nuovo testo giusta l’art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007693; FF 200627712799).
255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 71c256
256 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 71d Conclusione della fase di progettazione 257
1 Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente. L’obbligo di comunicazione incombe all’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006258 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.259
2 Se l’assicurato intraprende un’attività lucrativa indipendente, per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni.260 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
257 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
259 Nuovo testo giusta l’art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007693; FF 200627712799).
260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 72261
261Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 72a a 72c262
262Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Capitolo 7: Altri provvedimenti 263263 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
263 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 73 Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro
1 L’assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all’equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del lavoro.
2 La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi coprono dal 20 al 50 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computabili.264
3 L’ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.265
264 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
265 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 73a Valutazione 266
Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione provvede affinché sia verificata l’efficacia dei provvedimenti dell’assicurazione. I risultati principali di queste valutazioni sono comunicati al Consiglio federale e pubblicati.
266 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 74 e 75267
267Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 75a Progetti pilota 268
1 Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:
- a.
- sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- b.
- mantenere posti di lavoro esistenti; o
- c.
- reintegrare disoccupati.
2 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli articoli 1a–6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1bis, 18a, 18b, 18c, 22–27, 30, 51–58 e 90–121.
3 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a–6, 16, 51–58 e 90–121.
4 I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.
268 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 75b Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 269
Il Consiglio federale può introdurre, per un periodo di quattro anni al massimo, i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell’ambito di progetti pilota conformemente all’articolo 75a e dimostratisi efficaci.
269 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Titolo quarto: Organizzazione
Capitolo 1: Organi di esecuzione 270270 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
270 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 76
1 Sono incaricati dell’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione:
- a.
- le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77–82);
- b.
- l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);
- c.
- gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio LPML, art. 85c);
- d.
- le commissioni tripartite (art. 85d);
- e.
- le casse di compensazione AVS (art. 86);
- f.
- l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 87);
- g.
- i datori di lavoro (art. 88);
- h.
- la commissione di sorveglianza (art. 89).271
2 I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all’esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.
271 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Capitolo 2: Casse di disoccupazione
Art. 77 Casse pubbliche
1 Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell’indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).
2 Il Cantone è il titolare della cassa.
3 ...272
4 Più Cantoni possono, con il consenso della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 273, gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.
272 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
273 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 78 Casse private 274
1 Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d’importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse private separatamente o in comune. Devono chiederne il riconoscimento all’ufficio di compensazione. Le casse sono riconosciute se i titolari offrono la garanzia di una gestione corretta e razionale.
2 Le casse private possono limitare il loro campo d’attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.
274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 79 Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse
1 I titolari stabiliscono in un regolamento l’organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d’attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all’ufficio di compensazione, per approvazione.275
2 Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l’esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.
3 Le operazioni di pagamento delle casse private devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo.276 In caso di fallimento del titolare, gli averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L’articolo 242 LEF277 s’applica per analogia.
275 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 80 Soppressione del riconoscimento
1 Le casse private possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all’ufficio di compensazione.278 La rinuncia diventa effettiva, con riserva di circostanze particolari, alla fine dell’anno civile, il più presto però dopo sei mesi.
2 L’ufficio di compensazione può revocare il riconoscimento alle casse private se:279
- a.
- la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento dell’ufficio di compensazione, non è stato ovviato alle carenze in tempo utile;
- b.
- la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell’ufficio di compensazione, oppure
- c.
- il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.
3 La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della cassa.
278 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
279 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 81 Compiti delle casse
1 Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:
- a.
- appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;
- b.
- sospendono l’assicurato dal diritto all’indennità nei casi previsti dall’articolo 30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al servizio cantonale;
- c.
- versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;
- d.
- amministrano il capitale d’esercizio secondo le disposizioni dell’ordinanza;
- e.280
- rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.
2 La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:281
- a.
- se l’assicurato abbia diritto alle prestazioni;
- b.
- se, per quanti giorni o da qual momento l’assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni.
280 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
281 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 82 Responsabilità dei titolari delle casse verso la Confederazione 282
1 Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti.283
2 Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.
3 L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.284
4 I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.
5 Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare della cassa per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il titolare della cassa risponde per ogni caso di danno.285
6 La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.286
282 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
283Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
284Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
285Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011(RU 2011 1167; FF 20086761).
286 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
Art. 82a Responsabilità verso gli assicurati e i terzi 287
1 Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all’articolo 78 LPGA288 vanno presentate alla cassa competente; quest’ultima statuisce mediante decisione.
2 La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.
287 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Capitolo 3: Altri organi esecutivi
Art. 83 Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
1 L’ufficio di compensazione:
- a.
- contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- b.
- tiene i conti del fondo di compensazione;
- c.289
- controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
- cbis.290 verifica l’adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;
- d.
- verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;
- e.291
- impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;
- f.292
- decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell’AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a);
- g.
- assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza;
- h.293
- prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari;
- i.294
- ...
- k.295
- prende le decisioni giusta l’articolo 59ccapoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;
- l.
- sorveglia le decisioni del servizio cantonale;
- m.296 decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- n.
- provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali;
- nbis.297 garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’allegato I articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999298 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
- o.299
- ...
- p.300
- coordina l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;
- q.301
- prende disposizioni per l’applicazione dell’articolo 59a;
- r.302
- decide in deroga all’articolo 35LPGA303 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali;
- s.304
- statuisce sui casi di cui all’articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.
1bis Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l’ufficio di compensazione gestisce sistemi d’informazione per:
- a.
- il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- b.
- il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989305 sul collocamento [LC]);
- c.
- l’analisi dei dati del mercato del lavoro;
- d.
- la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all’articolo 96c capoverso 1quater;
- e.
- la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).306
2 Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:
- a.
- il conto d’esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale;
- b.
- altri conteggi periodici;
- c.307
- rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- d.308
- le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);
- e.309
- i rendiconti previsti nell’articolo 59c capoverso 3;
- f.310
- il bilancio preventivo e il conto del centro d’informatica.
3 La Seco dirige l’ufficio di compensazione.
289Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
290Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
291Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
292 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
293Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
294 Abrogata dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
295 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
296 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
297Introdotto dall’art. 2 n. 15 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali) (RU 2006 979; FF 2004 52035863). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).
299Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogata
300Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
301Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
302 Introdotta dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
304 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
306 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
307 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
308Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
309 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
310Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 83a Revisione e controllo dei datori di lavoro 311
1 L’ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.
2 Sono fatte salve le decisioni secondo l’articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2.
3 In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso.
311 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 84 Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
1 Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.
2 I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.
3 Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.
4 Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.312
5 Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.
312 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 85 Servizi cantonali
1 I servizi cantonali:
- a.313 consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell’assicurato;
- b.
- appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;
- c.
- decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 capoverso 3;
- d.
- verificano l’idoneità al collocamento dei disoccupati;
- e.314
- decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;
- f.
- eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;
- g.
- sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all’indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);
- h.315
- esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59ccpv. 3) e si adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;
- i.316
- esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59ccapoverso 2;
- j.317
- fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- k.318
- rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
2 ...319
313Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
314 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
317 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
318 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
319Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Art. 85a320
320Introdotto dall’art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RU 1991392; FF 1985III 503). Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 85b Uffici di collocamento regionali 321
1 I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2.322
2 Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.
3 I Cantoni comunicano all’ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.323
321Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
322 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
323 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 85c Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 324
Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Può affidargli compiti del servizio cantonale.
324Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 85d Commissioni tripartite 325
1 Le commissioni tripartite prestano consulenza agli uffici regionali di collocamento nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera i.
2 I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell’autorità del mercato del lavoro. Ne fanno parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica e un rappresentante dell’autorità cantonale incaricata della formazione professionale.
3 Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte dagli uffici regionali di collocamento.
4 D’intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all’articolo 85.
5 I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un’offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
325 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 85e Promovimento della collaborazione intercantonale 326
1 Diversi Cantoni possono, con l’approvazione dell’ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
2 Il Consiglio federale e l’ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale.
326 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 85f Promovimento della collaborazione interistituzionale 327
1 I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:
- a.
- gli uffici di orientamento professionale;
- b.
- i servizi sociali;
- c.
- gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
- d.
- gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro le malattie;
- e.328
- gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
- f.
- le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;
- g.
- l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- h.
- altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.
2 In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA329, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera a della presente legge e all’articolo 35a capoverso 1 LC330 se:331
- a.
- la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
- b.
- gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
3 Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:
- a.
- non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
- b.
- le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento:
- 1.
- per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e
- 2.
- per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.
4 Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.
327 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
328 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471).
331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 85g Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione 332
1 Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.
2 L’ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve.
3 I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione.
4 La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
5 Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il Cantone risponde per ogni caso di danno.333
332 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
333 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 85h Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi 334
1 Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA335 all’autorità cantonale competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione.
2 La responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
334 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 86 Casse di compensazione AVS
Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS.
Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell’AVS
1 L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS:
- a.
- controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS;
- b.
- versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- c.
- presenta annualmente i conti all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2 Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS e l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 88 Datori di lavoro
1 I datori di lavoro:
- a.
- regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6);
- b.
- compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;
- c.
- osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all’indennità per lavoro ridotto, all’indennità per intemperie e a quella per insolvenza;
- d.336
- soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d’informazione e annuncio; in deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGA337, l’autorizzazione della persona che richiede le prestazioni assicurative non è necessaria.
2 I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo 82 capoversi 3 e 4.338
2bis Se la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, dette spese sono a carico di questi ultimi.339
2ter Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l’ufficio di compensazione può decidere, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA340, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell’incasso.341
3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni342 sugli atti illeciti.343
4 ...344
5 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.345
336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
339 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
341 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
343 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). Nuovo testo giusta l’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
344 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). Abrogato dall’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
345 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 89 Commissione di sorveglianza
1 La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l’evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell’assicurazione, a destinazione del Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione.
2 Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.346
3 Assiste il Consiglio federale nell’elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.347
4 Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2).348 Può dare all’ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.349
5 È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell’ufficio di compensazione (art. 92).350
6 È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.
7 Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.
346 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
348 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
349Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
350Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
Art. 89a Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione 351
1 Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all’articolo 78 LPGA352contro l’ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell’AVS, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
2 Per la responsabilità delle casse di compensazione dell’AVS verso la Confederazione si applica per analogia l’articolo 70 LAVS353. L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento.
351Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Titolo quinto: Finanziamento
Art. 90 Fonti di finanziamento 354
L’assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con:
- a.
- i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 3);
- b.
- una partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- c.
- i redditi del patrimonio del fondo di compensazione.
354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 90a Partecipazione della Confederazione 355
1 La partecipazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
2 La partecipazione della Confederazione è aumentata di 69,5 milioni di franchi all’anno per il periodo 2020–2022, al fine di promuovere il reinserimento dei lavoratori indigeni.356
3 ...357
4 ...358
355 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
356 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 set. 2011 sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività (RU 2011 4497; FF 2011 6005). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 373; FF 2019 6861).
357 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Finanziamento supplementare dell’assicurazione contro la disoccupazione) (RU 2020 3847; FF 2020 5879). Nuovo testo giusta il n. III 4 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 878; FF 2021 2515).
358 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Finanziamento supplementare dell’assicurazione contro la disoccupazione), in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 3847; FF 2020 5879).
Art. 90b Equilibrio annuale dei conti 359
Se i mezzi previsti ai sensi dell’articolo 90 non bastano a coprire le spese dell’assicurazione, la Confederazione concede mutui di tesoreria a condizioni di mercato conformemente all’articolo 36 della legge federale del 6 ottobre 1989360 sulle finanze della Confederazione.
359 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
360 [RU 1990 985; 1995 836n. II; 1996 3042; 1997 2022all. n. 2, 2465all. n. 11; 1998 1202art. 7 n. 3, 2847all. n. 5; 1999 3131; 2000 273all. n. 7; 2001 707art. 31 n. 2; 2002 2471; 2003 535, 4265, 5191; 2004 1633n. I 6, 1985all. n. II 3, 2143. RU 2006 1275art. 64]. Vedi ora: la LF del 7 ott. 2005 (RS 611.0).
Art. 90c Rischio congiunturale 361
1 Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 di 0,3 punti percentuali al massimo e sottopone all’obbligo di contribuzione la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. Il contributo riscosso su tale parte di salario non può eccedere l’1 per cento.362
2 Se, alla fine dell’anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoversi 2 e 3. Riduce inoltre contemporaneamente e nella stessa proporzione la partecipazione della Confederazione fissata nell’articolo 90 lettera b e la partecipazione dei Cantoni fissata nell’articolo 92 capoverso 7bis. Può rinunciare a ridurre l’aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota di contribuzione sino agli importi massimi fissati nell’articolo 3 capoversi 2 e 3.
361 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3519; FF 2013 1645).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Art. 91 Capitale d’esercizio delle casse
1 L’ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d’esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d’esercizio a titolo fiduciario.
2 In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all’ufficio di compensazione.
Art. 92 Spese amministrative
1 Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2 Le spese amministrative, cagionate all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS dall’assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest’ultima.
3 Le spese amministrative dell’ufficio di compensazione per l’esecuzione dell’assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.363
4 Le ulteriori spese amministrative dell’ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.364
5 Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.365
6 Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall’adempimento dei compiti di cui all’articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DEFR può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.366
7 Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall’adempimento dei compiti secondo gli articoli 83 capoverso 1 lettera nbis e 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g–k, dall’esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b e dall’esercizio dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all’articolo 85c.367 Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, le spese computabili. Tiene debitamente conto delle spese per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale (art. 85f). Le spese computabili sono rimborsate in funzione dell’effetto delle prestazioni fornite. Il DEFR può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.368
7bis ICantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,053 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.369 Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata.370 La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall’importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso 7.371
8 Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.372
9 Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all’istituto collettore i costi per l’esecuzione della previdenza professionale secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera e della legge federale del 25 giugno 1982373 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.374
363Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
364Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
365Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
366Introdotto dall’art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RU 1991392; FF 1985III 503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
367Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 15 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali) (RU 2006 979; FF 2004 52035863), in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 52035863).
368Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
369 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
370 Nuovo testo del per. giusta il n. II 28 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
371 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
372Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
374Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 273, 1997 60II 1; FF 1994 I 312).
Art. 93 Spese processuali e ripetibili
Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in connessione con l’esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un Cantone in una procedura contro l’ufficio di compensazione o la Confederazione.
Titolo sesto: Disposizioni diverse
Art. 94 Compensazione, versamento a terzi, esecuzione forzata 375376
1 Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952377 sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell’AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.378
2 Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale, quest’ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all’assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso.
3 Gli organismi d’assistenza pubblici o privati che hanno effettuato anticipi a scopo di sostentamento per un periodo in cui vengono versate retroattivamente indennità giornaliere possono esigere l’arretrato di queste indennità fino a concorrenza dei loro anticipi. Fino a tale importo, il diritto all’indennità giornaliera non è soggetto a esecuzione forzata.379
375 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
376 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
378 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
379 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 94a Assunzione delle spese delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione invalidità 380
1 A partire dalla 91a indennità giornaliera l’assicurazione invalidità assume le spese per le indennità giornaliere di cui all’articolo 27 capoverso 5, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio.
380 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 95 Restituzione di prestazioni 381
1 La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA382 ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.383
1bis L’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952384 sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione.385 In deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.386
1ter La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un’altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest’ultima.387
2 La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
3 La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.
381 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
383 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
385 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
386 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
387 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta l’all. n. 40 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
Art. 96 Utilizzazione del numero d’assicurato dell’AVS 388
Per adempiere i loro compiti legali, i servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS389.
388 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della lla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Art. 96a390
390 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
Art. 96b Trattamento di dati personali 391
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:392
- a.
- registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;
- b.
- stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c.
- stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
- d.
- riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;
- e.
- riscuotere l’imposta alla fonte;
- f.
- applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
- g.
- far valere le pretese dell’assicurazione;
- h.
- sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
- i.
- allestire statistiche;
- j.393
- assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
2 Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la situazione personale ed economica del beneficiario di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.394
391 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).
392 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 85 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
393 Introdotta dall’all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
394 Introdotto dall’all. 1 n. II 85 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 96c Accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione 395396
1 Per provvedere al pagamento, al conteggio e alla contabilizzazione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis lett. a).397
1bis Gli uffici che hanno accesso al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. b) e le persone e gli uffici che hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e) sono elencati all’articolo 35 capoversi 3 e 3ter LC398.399
1ter Per ottenere i necessari indicatori di prestazione e di gestione, hanno accesso al sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1bis lett. c):
- a.
- i servizi cantonali (art. 85);
- b.
- gli URC (art. 85b);
- c.
- i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c);
- d.
- le casse di disoccupazione (art. 77 e 78).400
1quater Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d):
- a.
- gli assicurati, per annunciarsi, richiedere prestazioni e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 17;
- b.
- le persone in cerca d’impiego, per annunciarsi e far capo alla consulenza dell’URC;
- c.
- i datori di lavoro, per richiedere prestazioni secondo gli articoli 31 e 42 e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 88 capoverso 1.401
2...402
2bis Se necessario all’esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d’informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).403
2ter ... 404
3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, l’organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.
395 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).
396 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
397 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
399 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
400 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
401 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
402 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
403 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2011 1167; FF 20086761). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
404 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2011 1167; FF 20086761). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 96d Accesso al registro degli abitanti 405
Sempre che vi siano autorizzati dal diritto cantonale, gli organi di esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c possono accedere mediante procedura di richiamo al registro degli abitanti per verificare il domicilio degli assicurati.
405 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 97406
406 Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 97a Comunicazione di dati 407
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA408:409
- a.
- ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
- abis.410
- agli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
- b.
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- bbis.411 agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;
- bter.412
- alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all’articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005413 sugli stranieri e la loro integrazione414;
- c.
- alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990415 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- cbis.416
- alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il conteggio delle prestazioni sia trasmesso loro direttamente;
- d.
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992417 sulla statistica federale;
- e.
- alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- ebis.418
- al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015419 sulle attività informative;
- f.
- in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
- 1.
- alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
- 2.
- ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
- 3.
- ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
- 4.
- agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 LEF420,
- 5.
- alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale,
- 6.421
- alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile svizzero422;
- 7.423
- alle autorità competenti in materia di stranieri, qualora ne necessitino per l’applicazione della legge federale del 16 dicembre 2005424 sugli stranieri e la loro integrazione e dell’accordo del 21 giugno 1999425 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, protocolli e atto finale, nonché la relativa legislazione svizzera d’esecuzione,
- 8.426
- ...427
2 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005428 contro il lavoro nero.429
2bis Le casse di disoccupazione pubbliche e private possono comunicare agli organi di cui all’articolo 7 della legge federale dell’8 ottobre 1999430 sui lavoratori distaccati in Svizzera i dati necessari per controllare l’osservanza delle condizioni lavorative e salariali minime.431
3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.432
4 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:433
- a.
- per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b.
- per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
8 I dati possono essere comunicati per via elettronica.434
407 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).
409 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
410 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
411 Introdotta dall’all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
412 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375; FF 2010 3889, 2011 6503).
414 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
416 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
418 Introdotta dall’all. n. 14 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 20 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
421 Introdotto dall’all. n. 32 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
423 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
426 Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 20 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
427 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
429 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007359; FF 20023243).
431 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
432 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
433 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
434 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
Art. 98 Obbligo di comunicare i dati 435
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione mette a disposizione dell’INSAI, contro indennità, i dati personali anonimizzati necessari per analizzare il rischio d’infortuni dei disoccupati.
435 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 20146835).
Art. 98a Rapporto con l’assicurazione militare 436
Di regola, le prestazioni giusta la legge federale del 19 giugno 1992437 sull’assicurazione militare, che concorrono con quelle secondo la presente legge, sono poziori.
436Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 19 giu. 1992 sull’assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 19933043; FF 1990III 185).
Art. 99438
438 Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Titolo settimo: Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici439439 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
439 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 100 Principi
1 Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione.440 Per il resto si applica, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA441, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.
2 In deroga all’articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b.442
3 Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.443
4 Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.444
440 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
442 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
443 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475; FF 2002715).
444 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
Art. 101 Autorità speciale di ricorso 445
In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA446, le decisioni e le decisioni su ricorso della SECO, nonché le decisioni dell’ufficio di compensazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
445 Nuovo testo giusta l’all. n. 115 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 102 Legittimazione speciale di ricorso 447
1 Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche la SECO ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.
2 Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche la SECO, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.
447 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475; FF 2002715).
Art. 103e104
Abrogati
Titolo ottavo: Disposizioni penali
Art. 105 Delitti
Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,
chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest’ultimo,
chiunque viola l’obbligo del segreto,
chiunque, nell’esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come impiegato di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone,448
è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale449 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.450
448 Nuovo testo del comma giusta n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
450 Nuovo testo del comma giusta n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 106 Contravvenzioni
Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,
chiunque viola il suo obbligo d’annunciare,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti,
chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,
chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure451
chiunque, come titolare della cassa di un’organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo,
è punito con la multa, purché non si tratti di una fattispecie di cui all’articolo 105.452
451 Nuovo testo del comma giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
452 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).
Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell’azienda
Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell’azienda di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale oppure nell’azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974453 sul diritto penale amministrativo.
Art. 108454
454 Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Titolo nono: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
Sezione 1: Confederazione
Art. 109 Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.
Art. 110 Vigilanza 455
Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA456) provvedono segnatamente all’applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.
455 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
Art. 110a e110b457
457Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Art. 111e112458
458Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
Sezione 2: Cantoni
Art. 113
1 I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all’approvazione della Confederazione459.
2 I Cantoni:
- a.
- gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge;
- b.
- designano i servizi competenti e le autorità di ricorso;
- c.460
- istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b;
- d.461
- istituiscono commissioni tripartite secondo l’articolo 85c462;
- e.463
- emanano le prescrizioni procedurali;
- f.464
- provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l’assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento;
- g.465
- designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’articolo 19466.
3 ...467
459Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
460Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
461Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
462 Ora: secondo l’art. 85d.
463Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
464Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
465Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
466 Questo art. è ora abrogato.
467Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Capitolo 2: Modificazioni, abrogazioni e proroga
Sezione 1: Modificazioni
Art. 114468
468 Abrogato dal n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
Art. 115 Legge federale sul contratto d’assicurazione
Art. 116470
470 Abrogato dal n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
Art. 117 Codice delle obbligazioni
Art. 117a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 472
...473
472Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 273, 1997 60II 1806; FF 1994 I 312).
473 La mod. può essere consultata alla RU 1996 273.
Sezione 2: Abrogazioni
Art. 118
1 Sono abrogati:
- a.
- Il decreto federale dell’8 ottobre 1976474 sull’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio);
- b.
- La legge federale del 22 giugno 1951475 sull’assicurazione contro la disoccupazione;
- c.
- I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975476 che istituisce nel campo dell’assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d’impiego e dei redditi.
- d.477
- il decreto federale del 19 marzo 1993478 su provvedimenti nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2 Le disposizioni abrogate s’applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
474[RU 1977 208; 1982 166, 1894]
475[RU 1951 1197, 1959 535, 1965 321art. 61, 1967 26, 1968 93, 1973 1535, 1975 1078n. I II VI, 1977 208 art. 38 cpv. 1 lett. a, 1981 224, 1982 1209]
476[RU 1975 1078, 1977 208art. 37]
477Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
Sezione 3: ...
Art. 119479
479 Abrogato dal n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
Capitolo 3: Disposizioni transitorie 480480 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
480 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
Art. 120 Casse riconosciute 481
Le seguenti casse, fra quelle esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento;
- a.
- le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d’attività si estende a tutto il Cantone;
- b.
- le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.
481 Introdotta dal n. I 5 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
Art. 120a Partecipazione della Confederazione negli anni 2006–2008 482
1 In deroga all’articolo 90a, negli anni 2006–2008 la partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
2 Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa.
482 Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
Capitolo 4: Relazione con il diritto europeo483483 Introdotto dal n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).
483 Introdotto dal n. I 12 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).
Art. 121484
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999485 sulla libera circolazione delle persone:
- a.
- regolamento (CE) n. 883/2004486;
- b.
- regolamento (CE) n. 987/2009487;
- c.
- regolamento (CEE) n. 1408/71488;
- d.
- regolamento (CEE) n. 574/72489.
2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960490 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
- a.
- regolamento (CE) n. 883/2004;
- b.
- regolamento (CE) n. 987/2009;
- c.
- regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d.
- regolamento (CEE) n. 574/72.
3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
484Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).
486 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).
487 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).
488 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.
489 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) e della Convenzione AELS riveduta.
Capitolo 5: Referendum ed entrata in vigore491491 Originario cap. 4.
491 Originario cap. 4.
Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2002 495495 RU 2003 1728. Abrogata dal n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
495 RU 2003 1728. Abrogata dal n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione 496496 RU 2011 1167. Abrogata dal n. II della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3519; FF 2013 1645).
496 RU 2011 1167. Abrogata dal n. II della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3519; FF 2013 1645).
Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2013 497
Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2021 498498 RU 2021 153; FF 2021 285. In vigore fino al 30 giu. 2021
498 RU 2021 153; FF 2021 285. In vigore fino al 30 giu. 2021