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Art. 109 Controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione 282
(art. 83 e 92 LADI) 1 Il controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comprende: - a.
- il controllo della tenuta dei conti e dell’inventario (art. 109a);
- b.
- il controllo delle applicazioni informatiche (art. 109b);
- c.
- la revisione dei pagamenti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110);
- d.283
- il controllo del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge.
2 L’ufficio di compensazione può incaricare un ufficio fiduciario del controllo. 3 ...284 282Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 283Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097). 284Abrogato dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).
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Art. 109a Controllo della tenuta dei conti e dell’inventario 285
(art. 83 cpv. 1 lett. c LADI) 1 L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l’inventario dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. 2 Se il responsabile di una cassa ha già incaricato un ufficio fiduciario della revisione di altre istituzioni di cui è titolare o della sua propria cassa, l’ufficio di compensazione può, a sua domanda, incaricare lo stesso ufficio anche del controllo contabile della cassa di disoccupazione. La domanda è accolta se l’ufficio fiduciario adempie le condizioni di cui all’articolo 109 capoverso 3 e se comunque la scelta di siffatto ufficio non comporta inconvenienti. Mandante nei confronti dell’ufficio fiduciario è in ogni caso l’ufficio di compensazione. L’ufficio fiduciario incaricato è vincolato alle istruzioni dell’ufficio di compensazione. 285Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295).
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Art. 109b Controllo delle applicazioni informatiche 286
(art. 83 cpv. 1bis LADI)287 L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche e di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie. 286Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 287 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).
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Art. 110 Revisione dei pagamenti e controlli presso i datori di lavoro 288
(art. 28, 46 LPGA, 83 cpv. 1 lett. d e 83a cpv. 3 LADI)289 1 L’ufficio di compensazione verifica ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse.290 2 Le casse conservano, integralmente e in buon ordine, gli atti sui casi assicurativi. L’ufficio di compensazione può consultarli in ogni momento. 3 La revisione delle casse si estende ai fatti accaduti dall’ultima revisione. Se dall’ultima revisione è trascorso meno di un anno, il controllo può concernere tutti i fatti degli ultimi 12 mesi. Se un pagamento è stato ottenuto mediante un reato, è determinante il termine della prescrizione penale.291 4 L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie.292 288Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 289Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 290Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). 291Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 292Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295).
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Art. 111 Rapporto e decisione di revisione 293
(art. 83 cpv. 1 lett. d, 83a cpv. 3 e 95 cpv. 2 e 3 LADI)294 1 L’ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa e al titolare, di regola entro 60 giorni. 2 Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest’ultimo. La cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell’ufficio di compensazione.295 293Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 294Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 295Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
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Art. 111a Spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni 296
(art. 88 cpv. 2bis LADI) 1 Sono considerate spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni le spese che superano il costo medio di un controllo ordinario del datore di lavoro. 2 L’ufficio di compensazione fissa le spese computabili nella decisione di restituzione. 296Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
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Art. 111b Sanzione inflitta al datore di lavoro che riscuote indebitamente l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie 297
(art. 88 cpv. 2ter LADI) Il datore di lavoro che riscuote indebitamente l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie deve pagare una penalità equivalente all’importo dell’indennità percepita abusivamente moltiplicato per il doppio del rapporto tra le ore dichiarate indebitamente e il numero totale di ore annunciate alla cassa. 297Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
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Art. 112 Obiezioni e completamento degli atti
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 La cassa, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare i documenti giustificativi mancanti o incompleti. 2 L’ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa presenta per scritto, prima della scadenza, una domanda motivata. 3 Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.
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Art. 113 Istruzioni e decisioni dell’ufficio di compensazione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 L’ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa le istruzioni necessarie. 2 Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev’essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa gli importi corrispondenti. 3 Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l’ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.
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Art. 114 Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare della cassa o del Cantone 298
(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85g LADI) 1 Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare della cassa o il Cantone responsabile deve risarcire i danni. 2 Il titolare della cassa o il Cantone responsabile si assume per ogni caso al massimo 10 000 franchi, salvo se il danno è stato causato intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati. 3 L’ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento era legale o non era indubitabilmente errato. 298Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 ad eccezione del cpv. 2 che entra in vigore il 1° apr. 2011 (RU 2010 5529).
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Art. 114a Indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni 299
(art. 82 cpv. 5, 83 e 85g cpv. 5 LADI) Il DEFR determina la base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni applicata dall’ufficio di compensazione, nonché l’ammontare della stessa e le modalità del versamento. 299Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5529).
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Art. 115 Liberazione dall’obbligo di risarcimento 300
(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)301 1 L’ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso, dall’obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è dovuto soltanto a colpa lieve della cassa. 2 Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall’obbligo di risarcimento entro 90 giorni dopo che la cassa ha avuto conoscenza dell’inesigibilità del rimborso. 3 La liberazione dall’obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle istruzioni dell’ufficio di compensazione, la cassa non ha richiesto al destinatario il rimborso delle prestazioni indebite. 4 L’articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia se la cassa reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato. 300Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097). 301 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
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Art. 115a302
Gli articoli 109–115 si applicano per analogia anche ai Cantoni per quanto concerne i loro servizi competenti. 302Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).
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Art. 116 Delega della revisione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 L’ufficio di compensazione, se delega la revisione dei pagamenti al Cantone o a un altro ente, partecipa equamente alle spese. 2 L’ufficio di revisione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa, al titolare e all’ufficio di compensazione, di regola entro un termine di 60 giorni. La procedura successiva è disciplinata secondo gli articoli 113 a 115.
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Art. 117 Assegnazione dei mezzi alle casse
(art. 83 cpv. 1 lett. g LADI) L’ufficio di compensazione, assegnando i mezzi alle casse, tiene conto dello stato del capitale d’esercizio e del probabile fabbisogno.
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Art. 117a Impiego di personale a carico del fondo di compensazione 303
(art. 92 cpv. 3 LADI) L’ufficio di compensazione decide definitivamente circa l’impegno del proprio personale a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione. 303Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).
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