Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr);
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane;
visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del
9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane,4
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Permesso generale d’importazione
1 L’allegato 1 stabilisce per quali prodotti agricoli è necessario un permesso d’importazione. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d’importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all’obbligo di PGI sono disciplinate nel capitolo 5, nell’allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
2 Il PGI è rilasciato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
3 Per persone si intendono le persone fisiche e giuridiche come pure le comunità di persone.
4 Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.
Art. 2 Indicazione del PGI nella dichiarazione doganale
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di PGI dell’importatore, del destinatario o dell’intermediario.
Art. 3 Invii di domande, notifiche e offerte 5
1 Le domande, le notifiche e le offerte vanno trasmesse tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG.6
2 Se le domande, le notifiche e le offerte non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l’UFAG riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521).
Capitolo 2: Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale e prezzi soglia
Art. 4 Aliquote di dazio 7
Le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulle dogane sono stabilite negli allegati 1 e 2.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).
Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero
1 Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 (allegato 1 n. 18) sono stabilite dall’UFAG.8
2 L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che:
- a.
- i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 20169 sull’approvvigionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea; e
- b.
- unitamente ai contributi al fondo di garanzia ammontino almeno a 7 franchi per 100 kg lordi.10
3 Se i prezzi, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, variano all’interno di una determinata fascia di fluttuazione, non è necessario adeguare le aliquote di dazio. La fascia di fluttuazione è superata se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea di oltre 3 franchi il quintale verso l’alto o verso il basso.
4 I prezzi sul mercato mondiale e dell’Unione europea sono determinati in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prezzi pubblicati dalla Commissione europea e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 al 31 dic. 2026 (RU 2021 513, 679; 2022 87).
Art. 6 Aliquote di dazio sui cereali destinati all’alimentazione umana
1 L’aliquota di dazio sui cereali del contingente doganale n. 27 delle voci di tariffa 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 e 1008.9023 è stabilita dall’UFAG.11
2 L’UFAG stabilisce l’aliquota di dazio al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre in modo che il prezzo dei cereali importati destinati all’alimentazione umana, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 1612 LAP13), corrisponda al prezzo di riferimento di 53 franchi il quintale.14
3 L’aliquota di dazio è adeguata soltanto se i prezzi del frumento importato, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia, superano una determinata fascia di fluttuazione. Quest’ultima è superata se i prezzi si scostano dal prezzo di riferimento di oltre 3 franchi il quintale verso l’alto o verso il basso. Il tributo rappresentato dall’aliquota di dazio e dal contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) non può tuttavia essere superiore a 23 franchi il quintale.
4 L’aliquota di dazio è stabilita a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è determinato in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.
5 Le aliquote di dazio sui cereali grezzi destinati all’alimentazione umana del contingente doganale n. 28 delle voci di tariffa 1003.9041, 1004.9021 e 1005.9021 sono stabilite dall’UFAG. Quest’ultimo verifica mensilmente le aliquote di dazio e le adegua in base alla formula secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera b, non appena le aliquote di dazio sui rispettivi alimenti per animali con prezzo soglia sono adeguate.15
6 Le aliquote di dazio sui cereali trasformati destinati all’alimentazione umana delle voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 sono stabilite dall’UFAG. Sono calcolate con valori di resa in base all’imposizione doganale sulle rispettive materie prime dei contingenti doganali n. 27 e 28 e maggiorate di un supplemento massimo di 20 franchi al quintale. Le aliquote di dazio sulle materie prime e quelle sui prodotti trasformati sono adeguate contemporaneamente.16
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).
12 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2017.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2013 3931).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).
Art. 7 Sistema dei prezzi soglia 17
I prezzi soglia, i valori indicativi d’importazione e la fascia di fluttuazione secondo l’articolo 20 LAgr nonché le voci di tariffa delle merci, le cui aliquote di dazio sono stabilite nel sistema dei prezzi soglia, sono elencati nell’allegato 1 numero 14.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).
Art. 8 Prezzo franco dogana svizzera, non tassato
1 Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi:
- a.
- il prezzo del prodotto importato; e
- b.
- i costi di trasporto e d’assicurazione del prodotto agricolo franco dogana svizzera.
2 L’UFAG stabilisce i prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prodotti agricoli. Essi sono determinati in particolare sulla base di informazioni borsistiche e di informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.
Art. 9 Adeguamento delle aliquote di dazio 18
L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio sui prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d’importazione e le adegua in base all’evoluzione dei prezzi franco dogana svizzera.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).
Capitolo 3: Contingenti doganali
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantità indicative
I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e le quantità indicative sono stabiliti nell’allegato 3. L’allegato 1 indica in quale contingente doganale o contingente doganale parziale rientra una voce di tariffa.
Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzo delle quote di contingente
1 Il periodo di contingentamento è l’anno civile.
2 Una quota di contingente può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione.
3 Le deroghe alla norma del capoverso 2 sono disciplinate nell’articolo 16a dell’ordinanza del 26 novembre 200319 sul bestiame da macello.
Art. 12 Definizioni
1 Per avente diritto a una quota di contingente doganale intero o parziale (avente diritto a una quota di contingente) si intende una persona che adempie le condizioni generali e particolari per l’attribuzione di una quota di contingente.
2 Per titolare di una quota di contingente doganale intero o parziale (titolare della quota di contingente) si intende una persona alla quale è stata attribuita una quota di contingente.
Art. 13 Condizione generale per l’attribuzione di quote di contingente
1 Le quote di contingente possono essere attribuite a persone:
- a.
- con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero; e
- b.
- titolari di un PGI.
2 I casi nei quali per l’attribuzione di una quota di contingente non è necessario un PGI sono disciplinati nel capitolo 4, nell’allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
Art. 14 Accordo sull’utilizzo di quote di contingente
1 Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente.
2 I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell’attribuzione delle quote di contingente doganale.20
3 Gli accordi sull’utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all’UFAG come segue:
- a.
- accordi conclusi dopo l’attribuzione: mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG, entro il termine da esso impartito; l’UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito;
- b.
- accordi conclusi prima dell’attribuzione: per scritto all’UFAG entro il termine da esso impartito.21
4 Gli accordi sull’utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale.
5 Per gli accordi sull’utilizzo di determinate quantità l’UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l’applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell’attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all’UFAG entro il termine da esso impartito.
6Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell’avente diritto a una quota di contingente.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).
Art. 15 Pubblicazione
1 Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti sono pubblicate nel rapporto concernente le misure tariffali.
2 Sono pubblicati:
- a.
- il contingente doganale intero o parziale;
- b.
- il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l’utilizzo;
- c.
- il nome nonché la sede o il domicilio dell’importatore;
- d.
- le quote di contingente;
- e.
- il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.
Sezione 2: Vendita all’asta
Art. 16 Bando 22
L’UFAG pubblica il bando della vendita all’asta sul suo sito Internet.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).
Art. 17 Offerte 23
1 Le offerte devono pervenire all’UFAG entro il termine fissato nel bando mediante l’apposito modulo o essere presentate mediante l’applicazione Internet resa disponibile dall’UFAG.
2 Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può presentare al massimo cinque offerte.
3 Non è consentito modificare o ritirare le offerte dopo la scadenza del termine di presentazione.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).
Art. 18 Attribuzione
1 L’attribuzione delle quote di contingente avviene secondo l’ordine dei prezzi offerti partendo da quello più alto. Le deroghe in base alle quote di contingente massime per attribuzione sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
2 Se al livello più basso di prezzo che può essere preso in considerazione la quantità offerta è superiore a quella da attribuire, le rispettive quote di contingente sono ridotte proporzionalmente. Se ne risulta una quota di contingente inferiore alla quantità minima consentita per offerta, l’offerente può ritirare la sua offerta.
3 Se la quantità di contingente oggetto del bando non è utilizzata totalmente, la quantità restante può:
- a.
- essere di nuovo annunciata agli offerenti mediante circolare; oppure
- b.24
- essere di nuovo annunciata sul sito Internet dell’UFAG.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).
Art. 19 Prezzo d’aggiudicazione e termine di pagamento
1 Il prezzo d’aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.
2 Il termine di pagamento è di 90 giorni a contare dalla data della decisione.
3 e 4 ...25
5 Le deroghe sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
25 Abrogati dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).
Art. 20 Pubblicazione dell’attribuzione
L’UFAG pubblica l’attribuzione delle quote di contingente sul suo sito Internet.
Sezione 3: Prestazione all’interno del Paese
Art. 21
1 Per prestazione all’interno del Paese si intende il ritiro di prodotti agricoli svizzeri, di qualità commerciale, durante un periodo prestabilito (periodo di calcolo). I prodotti sono stabiliti nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
2 Una prestazione all’interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti agricoli sono ritirati e pagati direttamente al produttore. Le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
3 Le esigenze qualitative sono rispettate se i prodotti agricoli adempiono i criteri qualitativi formulati dalle ditte e dalle organizzazioni che l’UFAG ha incaricato della vigilanza.
4 Un prodotto agricolo indigeno può essere oggetto una sola volta di una prestazione all’interno del Paese.
Sezione 4: Attribuzione in funzione dell’ordine di entrata delle domande di permesso
Art. 22 Presentazione delle domande 26
1 Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell’ordine di entrata delle domande presso l’UFAG, quest’ultime possono essere presentate secondo le seguenti modalità:
- a.
- a partire dal primo giorno feriale di ottobre precedente l’inizio del periodo di contingentamento;
- b.
- per contingenti doganali interi o parziali suddivisi in più parti e in caso di aumenti temporanei del contingente: a partire dal primo giorno feriale del terzo mese precedente l’inizio della liberazione.
2 Le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4, nell’allegato 3 o nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
3 Le domande presentate lo stesso giorno sono considerate presentate contemporaneamente.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).
Art. 22a Esigenze relative ai richiedenti e alle domande 27
Le esigenze relative ai richiedenti e alle domande sono disciplinate nel capitolo 4 e nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
27 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).
Art. 23 Attribuzione nel giorno di esaurimento del contingente doganale 28
Il giorno in cui il contingente doganale si esaurisce, la quantità rimanente è attribuita proporzionalmente alle domande presentate in quello stesso giorno.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).
Art. 2429
29 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).
Sezione 5: Attribuzione in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali
Art. 25
Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali, la dichiarazione doganale funge da domanda di una quota di contingente.
Sezione 6: Rinuncia alla ripartizione di contingenti doganali interi o parziali
Art. 2630
Se la ripartizione di un determinato contingente doganale intero o parziale non è disciplinata, gli aventi diritto a una quota di contingente possono effettuare ogni importazione all’aliquota di dazio del contingente (ADC).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4083).
Capitolo 4: Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato
Sezione 1: Importazione di animali della specie equina
Art. 27
1 Le disposizioni del presente articolo si applicano agli animali della specie equina delle voci di tariffa riportate nell’allegato 1 numero 1. Esse non si applicano agli animali da macello, ai cavalli selvatici e agli asini selvatici.
2 Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
2bis Il contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) è scaglionato in due parti e liberato secondo scadenze. Le parti sono liberate come segue:
- a.31
- 1° gennaio–31 dicembre (1a parte): 3000 animali più il numero di animali stabilito in base a un eventuale aumento del contingente doganale conformemente all’allegato 3 numero 1;
- b.
- 1° ottobre–31 dicembre (2a parte): 822 animali.32
3 I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere importati all’ADC, senza che l’importazione sia computata sul contingente doganale, se:
- a.
- la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea; o
- b.
- il passaporto per equide di cui all’articolo 15cdell’ordinanza del 27 giugno 199533 sulle epizoozie attesta che il puledro accompagna la madre.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4191).
32 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).
Sezione 2: Importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali
Art. 28 Determinazione delle aliquote di dazio
1 L’UFAG calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all’allegato 2 come segue:
- a.
- per le merci con prezzo soglia è determinante la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d’importazione da un lato e la somma tra il prezzo della merce franco dogana svizzera, non tassato, e il contributo al fondo di garanzia (art. 1634 LAP35) dall’altro;
- b.
- per le merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali, l’aliquota di dazio di cui alla lettera a deve essere moltiplicata per la quota, in percentuale, di alimenti per animali prodotta.
2 Contemporaneamente all’adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua le aliquote di dazio di cui all’articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 200536 sulle dogane.
3 Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)37 può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.
4 Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089, il DEFR può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard.
5 L’UFAG stabilisce le aliquote di dazio sui miscugli di cereali per l’alimentazione di animali in modo che corrispondano all’aliquota di dazio più elevata sui cereali per l’alimentazione di animali.
34 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2017.
37 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 29 Importazione di cereali grezzi per l’alimentazione umana
1 La ripartizione del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l’alimentazione umana) non è disciplinata.
2 Nella media di un anno civile, i cereali grezzi importati all’ADC devono essere utilizzati per l’alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento nel caso dell’avena commestibile e dell’orzo commestibile e di almeno il 45 per cento nel caso del granoturco commestibile.38
3 Chi importa cereali grezzi secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni sull’impegno d’impiego di cui agli articoli 51–54 dell’ordinanza del 1° novembre 200639sulle dogane.40
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).
Art. 30 Contingente doganale di grano duro
1 La ripartizione del contingente doganale n. 26 (Grano duro) non è disciplinata.
2 Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all’ADC deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l’alimentazione umana oppure come friscello per produrre paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.
3 Chi importa grano duro secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni sull’impegno d’impiego di cui agli articoli 51–54 dell’ordinanza del 1° novembre 200641 sulle dogane.42
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).
Art.31 Contingente doganale di cereali panificabili
1 Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
2 Il contingente doganale è scaglionato in più parti secondo l’allegato 4 e liberato secondo scadenze. L’UFAG può modificare nell’allegato 4 le quantità parziali e i periodi. Può inoltre modificare l’inizio del periodo di contingentamento affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.
Art.32 Versamento posticipato del dazio
1 Se al momento dell’importazione le merci di cui all’allegato 1 numero 14 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, su 100 chilogrammi lordi di merce importata possono esserne utilizzati quali foraggi al massimo 10; sono esclusi da tale disciplinamento i prodotti trasformati per i quali il DEFR ha stabilito valori di resa. Se la quantità massima è superata, sulla differenza va versata posticipatamente l’aliquota di dazio determinante.
2 Se un’azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui agli articoli 29 capoverso 2 e 30 capoverso 2 o non utilizza i prodotti della macinazione conformemente all’articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l’aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l’aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.43
3 Se un’azienda di trasformazione non rispetta, per motivi qualitativi, i valori minimi di resa di cui all’articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l’aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l’aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.
4 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)44 decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).
44 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art.33 Riduzione del versamento posticipato
Se la trasformazione genera un minor valore, il versamento posticipato è ridotto in funzione del minor valore dell’alimento per animali.
Sezione 3: Importazione di latte e latticini, nonché di caseine e caseinati
Art. 34 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano:
- a.
- al latte e ai latticini delle voci di tariffa di cui all’allegato 1 numero 4;
- b.
- alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa di cui all’allegato 1 numero 4.
Art. 35 Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale
1 Le quote del contingente doganale parziale n. 07.1 sono attribuite agli aventi diritto a una quota di contingente conformemente al regolamento del 22 dicembre 193345 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.
2 Il contingente doganale parziale n. 07.2 è messo all’asta.46
3 Le quote del contingente doganale parziale n. 07.3 sono attribuite in funzione dell’ordine di entrata delle domande.47
4 Il contingente doganale parziale n. 07.4, pari a 100 tonnellate, è messo all’asta. Nell’ambito del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 chilogrammi.
5 Le quote del contingente doganale parziale n. 07.5 sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
6 La ripartizione del contingente doganale parziale n. 07.6 non è disciplinata.
7 La ripartizione del contingente doganale n. 08 non è disciplinata.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).
Art. 35a Importazione di merci del contingente doganale parziale
n. 07.3 48
1 Sono attribuite quote del contingente soltanto a persone munite di numero d’identificazione delle imprese (IDI).
2 200 tonnellate del contingente doganale parziale sono attribuite a richiedenti i quali possono comprovare che nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda hanno importato per proprio conto merci del contingente doganale parziale n. 07.3 con un peso lordo di almeno 100 chilogrammi all’ADFC o all’ADC. Sono considerate prove le copie delle dichiarazioni doganali nelle quali il richiedente è indicato quale importatore.
3 10 tonnellate del contingente doganale parziale sono riservate a richiedenti ai quali negli ultimi tre periodi di contingentamento non è stata attribuita alcuna quota e che non hanno inoltrato alcuna domanda di cui al capoverso 2. Questi richiedenti ricevono una quota massima pari a 1000 chilogrammi lordi all’anno. Essi non possono cedere le loro quote con accordi sull’utilizzo giusta l’articolo 14.
4 I prodotti importati nell’ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l’alimentazione umana.
48 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).
Art. 36 Aumento del contingente doganale parziale
n. 07.4 49
In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale parziale n. 07.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521).
Sezione 4: Importazione di patate e prodotti a base di patate5050 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, gli art. 40 cpv. 3, 4, 5e 41cpv. 1 lett. c entrano in vigore il 1° gen. 2018 (RU 2016 4083).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, gli art. 40 cpv. 3, 4, 5e 41cpv. 1 lett. c entrano in vigore il 1° gen. 2018 (RU 2016 4083).
Art. 36a Contingenti doganali parziali del contingente doganale
n. 14 51
1 Il contingente doganale n. 14 per patate e prodotti a base di patate è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali:
- a.
- contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina);
- b.
- contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione);
- c.
- contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola);
- d
- contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate).
2 L’assegnazione delle voci di tariffa ai singoli contingenti doganali parziali è disciplinata nell’allegato 1 numero 9.
51 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521).
Art. 37 Categorie di merce del contingente doganale parziale
n.
14.4 (Prodotti a base di patate)
1 Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l’UFAG suddivide la quantità totale del contingente doganale parziale n. 14.4 fra le singole categorie di merce.
2 Suddivide il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) nelle seguenti categorie di merce:
- a.
- prodotti semilavorati;
- b.
- prodotti finiti.52
3 L’assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 è disciplinata nell’allegato 1 numero 9.
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521).
Art. 38 Liberazione dei contingenti doganali parziali
L’UFAG stabilisce i periodi nei quali le quote dei contingenti doganali parziali n.14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) possono essere utilizzate.
Art. 39 Aumento dei contingenti doganali parziali
In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 a 14.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.
Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali
1 Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all’interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.
2 L’UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all’interno del Paese supera 100 tonnellate.
3 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo:
- a.
- 3250 tonnellate sono messe all’asta;
- b.
- 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.
4 Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.
5 La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all’ADC e all’ADFC e delle prestazioni all’interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l’articolo 41 capoverso 2.53
6 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 sono ripartite nel seguente modo:
- a.
- per i prodotti semilavorati (art. 37 cpv. 2 lett. a): in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali;
- b.
- per i prodotti finiti (art. 37 cpv. 2 lett. b): secondo la procedura d’asta.54
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521).
Art. 41 Prestazione all’interno del Paese
1 Per prestazione all’interno del Paese si intende:
- a.
- per il contingente doganale parziale n.14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo;
- b.
- per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione;
- c.
- per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni.
2 Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.
Art. 42 Domande 55
Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) devono pervenire entro l’ultimo giorno feriale di settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).
Art. 43
Abrogato
Capitolo 5: Deroghe all’obbligo del permesso d’importazione, margini di tolleranza
Sezione 1: Prodotti agricoli senza contingente doganale
Art. 44 Deroghe nel traffico commerciale 56
I prodotti agricoli per i quali non esiste un contingente doganale secondo l’allegato 3 possono essere importati senza PGI fino a 20 chilogrammi lordi.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).
Art. 45 Deroghe nel traffico turistico 57
Le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200558 sulle dogane possono essere importate senza PGI.
57 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
Sezione 2: Prodotti agricoli con contingente doganale
Art. 46 Deroghe nel traffico commerciale
1 I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale secondo l’allegato 3 possono essere importati senza PGI al di fuori del contingente doganale fino a 20 chilogrammi lordi.
2 Per importazioni uniche in quantità esigue e in condizioni particolari, segnatamente in occasione di fiere o manifestazioni simili, nonché importazioni per l’ammissione temporanea a scopi sperimentali, su domanda l’UFAG può:
- a.
- esentare dall’obbligo di PGI senza limitazioni quantitative;
- b.
- autorizzare l’importazione all’ADC.
3 Le importazioni di cui al capoverso 2 non sono computate sul contingente doganale da ripartire.
4 D’intesa con l’UDSC, l’UFAG può delegare agli uffici doganali, interamente o parzialmente, la competenza di concedere permessi secondo il capoverso 2.
Art. 47 Deroghe nel traffico turistico 59
1 I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale di cui all’allegato 3 possono essere importati senza PGI se si tratta di merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200560 sulle dogane.
2 Le importazioni secondo il capoverso 1 non sono computate sul contingente doganale da ripartire.
59 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
Art. 4861
61 Abrogato dall’all. dell’O del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
Capitolo 6: Rilevazione dei dati, tasse e provvedimenti di salvaguardia
Art. 49 Rilevazione dei dati necessari
1 Nella misura in cui l’applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.
2 I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell’esecuzione dei provvedimenti.
Art. 5062
62 Abrogato dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 696).
Art. 51 Provvedimenti di salvaguardia
1 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (UDSC), il DEFR adotta i provvedimenti organizzativi necessari per un’applicazione tempestiva ed efficace delle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo.
2 Se l’applicazione è urgente ed è impossibile attendere la decisione del Consiglio federale, il DEFR decide dell’applicazione.
3 Se si deve supporre che tutte le relative condizioni siano soddisfatte, è possibile ricorrere alle clausole di salvaguardia in via eccezionale anche se tutte le informazioni relative all’accesso al mercato effettivamente accordato e i dati statistici necessari non sono ancora disponibili o valutati integralmente. Se mancano le basi statistiche riguardanti una voce di tariffa si possono utilizzare dati relativi a prodotti agricoli analoghi.
4 Per i prodotti agricoli deperibili e di stagione possono essere applicati periodi di calcolo più brevi.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 52 Esecuzione
1 L’UFAG esegue la presente ordinanza, sempre che altre autorità non ne siano incaricate.
2 L’UDSC esegue la presente ordinanza alla frontiera e mette a disposizione dell’UFAG i dati concernenti le quantità di prodotti agricoli importate.
Art. 53 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’ordinanza del 7 dicembre 199863 sulle importazioni agricole è abrogata.
2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 7.
63 [RU 1998 3125, 1999 3628, 20003842838, 2001 2992091all. n. 14 2583, 2002 1482178925063486, 2003529all. n. 6 5397, 2004 3055, 2005 503all. n. 5, 2006 867all. n. 5 889 2507 2995 all. 4 n. II 11 4845, 20071469all. 4 n. 49 2327 3417 n. III 2 4477 n. IV 62 4631 4971 6225, 2008 35593817, 2009 126525855871, 2010 727232335655539, 2011239543894463477353135317].
Art. 5464
64 Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).
Art. 54a65
65 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083). Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).
Art. 54b66
66 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6107). Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).
Art. 54c67
67 Introdotto dal n. I 1 dell’O COVID-19 agricoltura del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 al 1° ott. 2020 (RU 2020 1141).
Art. 55 Entrata in vigore e scadenza
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 L’articolo 3668 ha effetto sino al 31 dicembre 2018.69
68 Questo art. ha un nuovo testo (RU 2020 5521).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4083).
Allegato 1 7070 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3931), dall’all. dell’O del 2 apr. 2014 (RU 2014 9791201), dal n. II dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 4001), dall’all. 3 n. 11 dell’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2016 2445), dal n. I dell’O del DEFR del 16 set. 2016 (RU 2016 3319), dal n. II dell’O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083), dal n. I dell’O del DEFR del 9 giu. 2017 (RU 2017 3499), dal n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4191), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3617), dall’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ago. 2020 (RU 2020 3749), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020 (RU 2020 5521), dall’all. 3 n. 14 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2021 445), dal n. II cpv. 1 dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 696), dal n. I delle O dell’UFAG del 19 set. 2022 (RU 2022 535), del 21 mar. 2023 (RU 2023 160), del 20 giu. 2023 (RU 2023 334) e del 20 ott. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 611).
70 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3931), dall’all. dell’O del 2 apr. 2014 (RU 2014 9791201), dal n. II dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 4001), dall’all. 3 n. 11 dell’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2016 2445), dal n. I dell’O del DEFR del 16 set. 2016 (RU 2016 3319), dal n. II dell’O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083), dal n. I dell’O del DEFR del 9 giu. 2017 (RU 2017 3499), dal n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4191), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3617), dall’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ago. 2020 (RU 2020 3749), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020 (RU 2020 5521), dall’all. 3 n. 14 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2021 445), dal n. II cpv. 1 dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 696), dal n. I delle O dell’UFAG del 19 set. 2022 (RU 2022 535), del 21 mar. 2023 (RU 2023 160), del 20 giu. 2023 (RU 2023 334) e del 20 ott. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 611).
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini
3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame
4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova
6. Piante vive
7. Disciplinamento del mercato: piantimi di alberi da frutta
8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi
9. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate
10. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi freschi
11. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi congelati
12. Disciplinamento del mercato: frutta fresca
13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta
14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali, semi oleosi e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali
14a. Merci per la fabbricazione di malto da birra o birra
15. Disciplinamento del mercato: Cereali e diversi semi e frutta per l’alimentazione umana
16. Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari
17. Disciplinamento del mercato: sementi
18. Disciplinamento del mercato: zucchero
19. Disciplinamento del mercato: vino, succo d’uva e mosto
20. Altri prodotti agricoli soggetti all’obbligo del permesso generale d’importazione
Allegato 2 7171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 20 nov. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 689).
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 20 nov. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 689).
Aliquote di dazio dei disciplinamenti di mercato: cereali da semina, alimenti per animali, semi oleosi, merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali nonché aliquote di dazio sui cereali grezzi per l’alimentazione umana
Allegato 3 7272 Aggiornato dal n. II dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6107), dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6113), dal n. II dell’O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4191), dall’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ago. 2020 (RU 2020 3749), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020 (RU 2020 5521), dall’all. 3 n. 14 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2021 445), dal n. I dell’O del 17 set. 2021 (RU 2021 571), dalla correzione del 18 ott. 2021 (RU 2021 617), dal n. I dell’O dell’UFAG del 3 feb. 2022 (RU 2022 70), dal n. I cpv. 1 dell’O del 30 mar. 2022 (RU 2022 215), dal n. I dell’O dell’UFAG del 14 giu. 2022 (RU 2022 365), dal n. I cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2022 (RU 2022 372), dal n. I delle O dell’UFAG del 9 ago. 2022 (RU 2022 447), del 26 set. 2022 (RU 2022 557), dal n. II dell’O dell’UFAG del 23 set. 2022 (RU 2022558), dal n. I delle O del 5 dic. 2022 (RU 2022 851), del 9 gen. 2023 (RU 2023 14), del 9 feb. 2023 (RU 2023 80), dell’11 apr. 2023 (RU 2023 187), del 13 lug. 2023 (RU 2023 407), del 15 set. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023, n. 11/20.1 fino al 31 dic. 2023 (RU 2023 525, 526), del 21 set. 2023 (RU 2023 558), del 28 set. 2023 (RU 2023 574) e del 16 ott. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 600).
72 Aggiornato dal n. II dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6107), dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6113), dal n. II dell’O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4191), dall’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ago. 2020 (RU 2020 3749), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020 (RU 2020 5521), dall’all. 3 n. 14 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2021 445), dal n. I dell’O del 17 set. 2021 (RU 2021 571), dalla correzione del 18 ott. 2021 (RU 2021 617), dal n. I dell’O dell’UFAG del 3 feb. 2022 (RU 2022 70), dal n. I cpv. 1 dell’O del 30 mar. 2022 (RU 2022 215), dal n. I dell’O dell’UFAG del 14 giu. 2022 (RU 2022 365), dal n. I cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2022 (RU 2022 372), dal n. I delle O dell’UFAG del 9 ago. 2022 (RU 2022 447), del 26 set. 2022 (RU 2022 557), dal n. II dell’O dell’UFAG del 23 set. 2022 (RU 2022558), dal n. I delle O del 5 dic. 2022 (RU 2022 851), del 9 gen. 2023 (RU 2023 14), del 9 feb. 2023 (RU 2023 80), dell’11 apr. 2023 (RU 2023 187), del 13 lug. 2023 (RU 2023 407), del 15 set. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023, n. 11/20.1 fino al 31 dic. 2023 (RU 2023 525, 526), del 21 set. 2023 (RU 2023 558), del 28 set. 2023 (RU 2023 574) e del 16 ott. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 600).
Contingenti doganali interi e parziali
1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini
3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame
4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova
6. Disciplinamento del mercato: fiori recisi
7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate
8. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi freschi
9. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi congelati
10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca
11. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta
12. Disciplinamenti del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi
13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d’uva e mosto
Allegato 4 7373 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 763).
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 763).
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili
Allegato 5 7474 Abrogato dall’all. dell’O del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
74 Abrogato dall’all. dell’O del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
Allegato 6 7575 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 696).
75 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 696).