Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza del DEFR
sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon)

del 16 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visti gli articoli 4 capoverso 1, 7 capoverso 3, 14 capoverso 3, 19 capoverso 2,
21a capoverso 3, 23 capoverso 6 e 32 dell’ordinanza del 10 gennaio 20012
sui concimi,

ordina:

1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS 916.171

Sezione 1: Lista dei concimi e obbligo di notifica

Art. 1 Lista dei concimi  

I ti­pi di con­ci­me omo­lo­ga­ti per la mes­sa in com­mer­cio giu­sta l’ar­ti­co­lo 7 dell’or­di­nan­za del 10 gen­na­io 2001 sui con­ci­mi, con le ri­spet­ti­ve de­no­mi­na­zio­ni del ti­po e le esi­gen­ze spe­ci­fi­che del ti­po, so­no men­zio­na­ti nell’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Deroghe all’obbligo di notifica  

1 Non sog­giac­cio­no all’ob­bli­go di no­ti­fi­ca se­con­do l’ar­ti­co­lo 19 dell’or­di­nan­za del 10 gen­na­io 2001 sui con­ci­mi i con­ci­mi mi­ne­ra­li e gli am­men­dan­ti del suo­lo che cor­ri­spon­do­no a uno dei ti­pi di con­ci­me men­zio­na­ti nell’al­le­ga­to 1 par­ti 1, 2 e 5 nu­me­ri 1–6, non­ché i con­ci­mi CE con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1.3

2 I pro­dot­ti pro­ve­nien­ti da im­pian­ti di fer­men­ta­zio­ne e com­po­stag­gio so­no con­si­de­ra­ti no­ti­fi­ca­ti se l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra ha ri­ce­vu­to una co­pia dell’au­to­riz­za­zio­ne d’eser­ci­zio can­to­na­le.

3 I con­ci­mi azien­da­li for­ni­ti di­ret­ta­men­te o me­dian­te un in­ter­me­dia­rio al con­su­ma­to­re fi­na­le da un’azien­da con al­le­va­men­to di ani­ma­li da red­di­to non sog­giac­cio­no all’ob­bli­go di no­ti­fi­ca se so­no re­gi­stra­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 165f del­la leg­ge del 29 apri­le 19984 sull’agri­col­tu­ra.5

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

4 RS 910.1

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Sezione 2: Esigenze generali

Art. 3 Esigenze generali  

Ol­tre al­le esi­gen­ze de­fi­ni­te dall’al­le­ga­to 1, i sin­go­li ti­pi di con­ci­me de­vo­no adem­pie­re le se­guen­ti esi­gen­ze:

a.
ai con­ci­mi mi­ne­ra­li sem­pli­ci e com­po­sti non de­vo­no es­se­re ag­giun­ti ele­men­ti nu­tri­ti­vi di ori­gi­ne ani­ma­le, ve­ge­ta­le o mi­cro­bi­ca;
b.
nei con­ci­mi or­ga­ni­ci e or­ga­no-mi­ne­ra­li non­ché ne­gli am­men­dan­ti del suo­lo il ma­te­ria­le del­la so­stan­za or­ga­ni­ca con­te­nen­te car­bo­nio de­ve pro­ve­ni­re dal­la pre­pa­ra­zio­ne di ma­te­ria­le ani­ma­le, ve­ge­ta­le o mi­cro­bi­co. Ai con­ci­mi or­ga­no-mi­ne­ra­li pos­so­no es­se­re ag­giun­ti an­che mi­croe­le­men­ti, cal­cio, ma­gne­sio, so­dio e zol­fo.
c.6

6 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, con ef­fet­to dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 4 Definizioni  

Ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:

a.
con­ci­me ot­te­nu­to da mi­sce­la­zio­ne: un con­ci­me ot­te­nu­to mi­sce­lan­do a sec­co più con­ci­mi, sen­za che si pro­du­ca­no rea­zio­ni chi­mi­che;
b.
con­ci­me in so­lu­zio­ne:un con­ci­me flui­do esen­te da par­ti­cel­le so­li­de;
c.
con­ci­me in so­spen­sio­ne: un con­ci­me bi­fa­se nel qua­le le par­ti­cel­le so­li­de so­no man­te­nu­te in so­spen­sio­ne nel­la fa­se li­qui­da;
d.
con­ci­me fo­glia­re: un con­ci­me adat­to per l’ap­pli­ca­zio­ne sul­le fo­glie e per l’as­sun­zio­ne di ele­men­ti nu­tri­ti­vi at­tra­ver­so le fo­glie.
Art. 5 Indicazioni su peso e volume  

Ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni pre­scrit­te dall’or­di­nan­za del 10 gen­na­io 2001 sui con­ci­mi, su tut­ti gli im­bal­lag­gi o sul­le eti­chet­te ad es­si ap­pli­ca­te o, in ca­so di for­ni­tu­ra sfu­sa, sui do­cu­men­ti di ac­com­pa­gna­men­to, de­vo­no fi­gu­ra­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni su pe­so e vo­lu­me:

a.
per i con­ci­mi so­li­di, il pe­so net­to in chi­lo­gram­mi; per i con­ci­mi im­bal­la­ti e i con­ci­mi in con­te­ni­to­ri chiu­si di pe­so su­pe­rio­re a 100 chi­lo­gram­mi, an­zi­ché il pe­so net­to pos­so­no es­se­re in­di­ca­ti il pe­so lor­do e la ta­ra in chi­lo­gram­mi;
b.
per i con­ci­mi flui­di, il pe­so net­to in chi­lo­gram­mi; può inol­tre es­se­re in­di­ca­to il vo­lu­me in li­tri o in me­tri cu­bi;
c.
per i con­ci­mi in for­ma gas­so­sa, il pe­so net­to in chi­lo­gram­mi;
d.
per i con­ci­mi azien­da­li e ot­te­nu­ti dal ri­ci­clag­gio, il pe­so net­to o il pe­so lor­do e la ta­ra in chi­lo­gram­mi op­pu­re il vo­lu­me in li­tri o in me­tri cu­bi;
e.
per i con­ci­mi mi­sce­la­ti a ba­se di tor­ba, il vo­lu­me in li­tri o in me­tri cu­bi.
Art. 6 Indicazioni dei tenori 7  

1 I te­no­ri di com­po­nen­ti e ad­di­ti­vi dei con­ci­mi van­no in­di­ca­ti in per­cen­tua­le in mas­sa; so­no am­mes­si nu­me­ri con una ci­fra de­ci­ma­le, per i mi­croe­le­men­ti fi­no a quat­tro ci­fre de­ci­ma­li. È am­mes­sa:

a.
per i con­ci­mi flui­di l’in­di­ca­zio­ne del te­no­re in gram­mi per li­tro o in chi­lo­gram­mi per et­to­li­tro;
b.
per i con­ci­mi azien­da­li e ot­te­nu­ti dal ri­ci­clag­gio l’in­di­ca­zio­ne del te­no­re in chi­lo­gram­mi per me­tro cu­bo o in chi­lo­gram­mi per ton­nel­la­ta.

2 Qua­lo­ra non sia ri­chie­sto al­tri­men­ti, i te­no­ri di­chia­ra­ti si ri­fe­ri­sco­no al­la mer­ce usua­le e non al­la so­stan­za sec­ca.

3 I te­no­ri re­la­ti­vi agli ele­men­ti nu­tri­ti­vi dei con­ci­mi de­vo­no es­se­re in­di­ca­ti sia per este­so sia sot­to for­ma di sim­bo­li con­for­me­men­te al­la ta­bel­la e all’or­di­ne se­guen­ti:

So­stan­ze

Sim­bo­lo

Azo­to

N

Fo­sfo­ro

P

Fo­sfa­to o ani­dri­de fo­sfo­ri­ca

P2O5

Po­tas­sio

K

Os­si­do di po­tas­sio

K2O

Cal­cio

Ca

Os­si­do di cal­cio

CaO

Car­bo­na­to di cal­cio

Ca­CO3

Ma­gne­sio

Mg

Os­si­do di ma­gne­sio

MgO

Car­bo­na­to di ma­gne­sio

Mg­CO3

So­dio

Na

Os­si­do di so­dio

Na2O

Zol­fo

S

Trios­si­do di zol­fo

SO3

Clo­ro

Cl

Bo­ro

B

Co­bal­to

Co

Ra­me

Cu

Fer­ro

Fe

Man­ga­ne­se

Mn

Mo­lib­de­no

Mo

Zin­co

Zn

Si­li­cio

Si

So­stan­za or­ga­ni­ca

SO

So­stan­za sec­ca

SS

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

Art. 7 Indicazioni relative agli ossidi  

I ma­croe­le­men­ti van­no in­di­ca­ti nel­le for­me se­guen­ti:

a.
Il te­no­re di azo­to to­ta­le può es­se­re di­chia­ra­to e in­di­ca­to sol­tan­to in for­ma ele­men­ta­re (N).
b.
Il te­no­re di fo­sfo­ro e po­tas­sio può es­se­re di­chia­ra­to e in­di­ca­to:
1.
in for­ma ele­men­ta­re (P, K),
2.
in for­ma os­si­da­ta (P2O5, K2O) o
3.
in en­tram­be le for­me.
c.
Il te­no­re di cal­cio, ma­gne­sio, so­dio e zol­fo può es­se­re di­chia­ra­to e in­di­ca­to:
1.
in for­ma ele­men­ta­re (Ca, Mg, Na, S),
2.
in for­ma os­si­da­ta (CaO, MgO, Na2O, SO3) o
3.
in en­tram­be le for­me.
d.8
Nel cal­co­la­re il te­no­re in for­ma ele­men­ta­re o os­si­da­ta, la ci­fra di­chia­ra­ta vie­ne ar­ro­ton­da­ta al de­ci­ma­le più vi­ci­no. So­no ap­pli­ca­bi­li i se­guen­ti fat­to­ri di con­ver­sio­ne:

So­stan­ze

Sim­bo­lo

Fat­to­re

Ri­sul­ta­to

Fo­sfo­ro

P

× 2,291

P2O5

Fo­sfa­to o ani­dri­de fo­sfo­ri­ca

P2O5

× 0,436

P

Po­tas­sio

K

× 1,205

K2O

Os­si­do di po­tas­sio

K2O

× 0,830

K

Cal­cio

Ca

× 1,399

CaO

Cal­cio

Ca

× 2,479

Ca­CO3

Os­si­do di cal­cio (cal­ce vi­va)

CaO

× 0,715

Ca

Os­si­do di cal­cio (cal­ce vi­va)

CaO

× 1,785

Ca­CO3

Car­bo­na­to di cal­cio

Ca­CO3

× 0,400

Ca

Car­bo­na­to di cal­cio

Ca­CO3

× 0,561

CaO

Ma­gne­sio

Mg

× 1,658

MgO

Ma­gne­sio

Mg

× 3,472

Mg­CO3

Ma­gne­sio

Mg

× 4,951

Mg­SO4

Os­si­do di ma­gne­sio

MgO

× 0,603

Mg

Os­si­do di ma­gne­sio

MgO

× 2,092

Mg­CO3

Os­si­do di ma­gne­sio

MgO

× 2,985

Mg­SO4

Car­bo­na­to di ma­gne­sio

Mg­CO3

× 0,288

Mg

Car­bo­na­to di ma­gne­sio

Mg­CO3

× 0,478

MgO

Car­bo­na­to di ma­gne­sio

Mg­CO3

× 1,427

Mg­SO4

Sol­fa­to di ma­gne­sio

Mg­SO4

× 0,202

Mg

Sol­fa­to di ma­gne­sio

Mg­SO4

× 0,335

MgO

Sol­fa­to di ma­gne­sio

Mg­SO4

× 0,701

Mg­CO3

So­dio

Na

× 1,348

Na2O

Os­si­do di so­dio

Na2O

× 0,742

Na

Zol­fo

S

× 2,995

SO42-

Zol­fo

S

× 2,498

SO3

Trios­si­do di zol­fo

SO3

× 0,400

S

Sol­fa­to

SO42-

× 0,334

S

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

Art. 8 Indicazioni relative all’azoto 9  

1 Le for­me di azo­to van­no in­di­ca­te nel­le for­me e con le ab­bre­via­zio­ni se­guen­ti:

1.
Azo­to to­ta­le

N

2.
Azo­to ni­tri­co

NS

3.
Azo­to am­mo­nia­ca­le

NA

4.
Azo­to urei­co

NU

5.
Azo­to cia­na­mi­di­co

NC

6.
Cro­to­ni­li­den­diu­rea

NRc

7.
Urea-for­mal­dei­de

NRf

8.
Iso­bu­ti­li­den­diu­rea

Nri

9.
Azo­to le­ga­to or­ga­ni­ca­men­te

NO o Norg

10.
Azo­to am­mi­ni­co

Nam

2 Se rag­giun­go­no al­me­no l’1 per cen­to in mas­sa, le for­me di azo­to se­con­do i nu­me­ri 1–5 per i con­ci­mi mi­ne­ra­li com­po­sti de­si­gna­ti co­me con­ci­mi CE de­vo­no es­se­re di­chia­ra­te.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Art. 9 Indicazioni relative al fosforo  

Per i con­ci­mi mi­ne­ra­li e or­ga­no-mi­ne­ra­li con­te­nen­ti fo­sfo­ro o fo­sfa­to, ai fi­ni del­le in­di­ca­zio­ni con­cer­nen­ti so­lu­bi­li­tà, pas­sag­gio al se­tac­cio e esi­gen­ze re­la­ti­ve ai con­ci­mi CE va os­ser­va­to quan­to se­gue:

a.
le so­lu­bi­li­tà dell’ani­dri­de fo­sfo­ri­ca (in­di­ca­ta co­me P2O5 o P) e le lo­ro ab­bre­via­zio­ni van­no in­di­ca­te nel mo­do se­guen­te:

1.

P2O5 e P so­lu­bi­li in ac­qua

PS

2.

P2O5 e P so­lu­bi­li in ci­tra­to am­mo­ni­co neu­tro

PA

3.

P2O5 e P so­lu­bi­li in ci­tra­to am­mo­ni­co neu­tro e in ac­qua

PS/PA

4.

P2O5 e P so­lu­bi­li uni­ca­men­te in aci­di mi­ne­ra­li

P

5.

P2O5 e P so­lu­bi­li in ci­tra­to am­mo­ni­co al­ca­li­no (Pe­ter­mann)

PAp

6a.

P2O5 e P so­lu­bi­li in aci­di mi­ne­ra­li, di cui al­me­no il 75 % del te­no­re di­chia­ra­to di P2O5 e P so­lu­bi­li in aci­do ci­tri­co al 2 %

PCj

6b.

P2O5 e P so­lu­bi­li in aci­do ci­tri­co al 2 %

PC

7.

P2O5 e P so­lu­bi­li in aci­di mi­ne­ra­li, di cui al­me­no il 75 % del te­no­re di­chia­ra­to di P2O5 e P so­lu­bi­le in ci­tra­to am­mo­ni­co al­ca­li­no (Jou­lie)

PAj

8.

P2O5 e P so­lu­bi­li in aci­di mi­ne­ra­li, di cui al­me­no il 55 % del te­no­re di­chia­ra­to di P2O5 e P so­lu­bi­le in aci­do for­mi­co al 2 %

PF

9.

P2O5 e P so­lu­bi­li in aci­di mi­ne­ra­li, di cui al­me­no il 45 % del te­no­re di­chia­ra­to di P2O5 e P so­lu­bi­le in aci­do for­mi­co al 2 %, al­me­no il 20 % del te­no­re di­chia­ra­to di P2O5 e P so­lu­bi­le in ac­qua

PF/PS

10.

P2O5 e P so­lu­bi­li in aci­do ci­tri­co al 2 % e in ci­tra­to am­mo­ni­co al­ca­li­no (Pe­ter­mann)

PC/PAp

b.
Dal pas­sag­gio al se­tac­cio de­ve ri­sul­ta­re al­me­no la se­guen­te fi­nez­za di ma­ci­na­zio­ne:

Pas­sag­gio al
se­tac­cio in %

Ma­glie
di … mm

Fo­sfa­to al­lu­mi­no­cal­ci­co

90

0,16

Fo­sfa­to ter­mi­co

75

0,16

Fo­sfa­to na­tu­ra­le par­zial­men­te so­lu­bi­le

90

0,16

Sco­rie Tho­mas

75

0,16

Fo­sfa­to na­tu­ra­le te­ne­ro

90

0,063

c.
Un con­ci­me mi­ne­ra­le com­po­sto con­te­nen­te fo­sfa­ti de­si­gna­to co­me con­ci­me CE de­ve adem­pie­re le in­di­ca­zio­ni sui te­no­ri e le esi­gen­ze men­zio­na­te di se­gui­to:

Con­ci­me mi­ne­ra­le com­po­sto con:

Al­la de­no­mi­na­zio­ne del ti­po de­ve es­se­re ag­giun­ta l’in­di­ca­zio­ne:

In­di­ca­zio­ne
del­la so­lu­bi­li­tà (se­con­do lett. a)

Te­no­re mi­ni­mo del­la so­lu­bi­li­tà
(in per­cen­tua­le
in mas­sa)

Non può con­te­ne­re:

a.
me­no del 2 % di P2O5I so­lu­bi­le in ac­qua
b.
2 % e più di P2O5II so­lu­bi­le in ac­qua

2


1, 3

Sco­rie Tho­mas, fo­sfa­to ter­mi­co, fo­sfa­to al­lu­mi­no­cal­ci­co, fo­sfa­to na­tu­ra­le par­zial­men­te so­lu­bi­le, fo­sfa­to na­tu­ra­le

Fo­sfa­to na­tu­ra­le o fo­sfa­to na­tu­ra­le par­zial­men­te so­lu­bi­le

«con fo­sfa­to na­tu­ra­le» o «con fo­sfa­to na­tu­ra­le par­zial­men­te so­lu­bi­le»

1
3
4

2,5
5
2

Sco­rie Tho­mas, fo­sfa­to ter­mi­co, fo­sfa­to al­lu­mi­no­cal­ci­co

Fo­sfa­to
al­lu­mi­no­cal­ci­co

«con fo­sfa­to al­lu­mi­no­cal­ci­co»

1II

2
5III

Sco­rie Tho­mas, fo­sfa­to ter­mi­co, fo­sfa­to na­tu­ra­le par­zial­men­te so­lu­bi­le, fo­sfa­to na­tu­ra­le

Fo­sfa­to ter­mi­co

«con fo­sfa­to ter­mi­co»

5

Al­tri ti­pi
di fo­sfa­to

Sco­rie Tho­mas

«con sco­rie Tho­mas»

6a o 6b

Al­tri ti­pi
di fo­sfa­to

Fo­sfa­to na­tu­ra­le te­ne­ro

«con fo­sfa­to na­tu­ra­le te­ne­ro»

8

Al­tri ti­pi di fo­sfa­to

Fo­sfa­to na­tu­ra­le con una par­te so­lu­bi­le in ac­qua

«con fo­sfa­to na­tu­ra­le con una par­te so­lu­bi­le in ac­qua»

9

So­lu­bi­li­tà 1:2 %

Al­tri ti­pi di fo­sfa­to

I
La par­te di P2O5 so­lu­bi­le esclu­si­va­men­te in aci­di mi­ne­ra­li non de­ve su­pe­ra­re il 2 %.
II
Se il con­ci­me con­tie­ne esclu­si­va­men­te fo­sfa­to al­lu­mi­no­cal­ci­co, può es­se­re in­di­ca­ta sol­tan­to la so­lu­bi­li­tà 7.
III
Do­po la de­du­zio­ne del­la so­lu­bi­li­tà in ac­qua.
Art. 10 Indicazioni relative agli elementi nutritivi secondari e ad altri componenti determinanti per il valore  

1 Il te­no­re di cal­cio, ma­gne­sio, so­dio e zol­fo può es­se­re in­di­ca­to, fat­te sal­ve di­spo­si­zio­ni di­ver­se al­le sin­go­le vo­ci dell’al­le­ga­to 1, so­lo se rag­giun­ge i se­guen­ti te­no­ri mi­ni­mi:

a.
nei con­ci­mi mi­ne­ra­li: 2 per cen­to di os­si­do di cal­cio o 1,4 per cen­to di cal­cio; 2 per cen­to di os­si­do di ma­gne­sio o 1,2 per cen­to di ma­gne­sio; 3 per cen­to di os­si­do di so­dio o 2,2 per cen­to di so­dio; 5 per cen­to di trios­si­do di zol­fo o 2 per cen­to di zol­fo;
b.
nei con­ci­mi or­ga­ni­ci o or­ga­no-mi­ne­ra­li: 2 per cen­to di os­si­do di cal­cio o 1,4 per cen­to di cal­cio; 1 per cen­to di os­si­do di ma­gne­sio o 0,6 per cen­to di ma­gne­sio; 1,5 per cen­to di os­si­do di so­dio o 1,1 per cen­to di so­dio; 2,5 per cen­to di trios­si­do di zol­fo o 1 per cen­to di zol­fo.

2 Per tut­ti gli am­men­dan­ti del suo­lo con­te­nen­ti cal­cio e ma­gne­sio de­vo­no es­se­re di­chia­ra­ti il va­lo­re neu­tra­liz­zan­te e il te­no­re di cal­cio, non­ché il te­no­re di os­si­do di ma­gne­sio se que­sto è su­pe­rio­re al 3 per cen­to. Pos­so­no es­se­re al­tre­sì in­di­ca­ti i te­no­ri cor­ri­spon­den­ti di ma­gne­sio, os­si­do di cal­cio e car­bo­na­ti.10

311

4 La so­stan­za or­ga­ni­ca (SO) è de­fi­ni­ta co­me so­li­do vo­la­ti­le. De­vo­no es­se­re in­di­ca­te le ma­te­rie pri­me del­la so­stan­za or­ga­ni­ca, per i con­ci­mi azien­da­li il ti­po, l’ori­gi­ne (spe­cie ani­ma­le) e il trat­ta­men­to, per la tor­ba il gra­do di de­com­po­si­zio­ne e la quo­ta ap­pros­si­ma­ti­va di so­stan­za or­ga­ni­ca.

5 Per i ti­pi di con­ci­me men­zio­na­ti nell’al­le­ga­to 1 de­vo­no es­se­re for­ni­te le in­di­ca­zio­ni pre­scrit­te nel­la co­lon­na 7.

6 Per i mi­cror­ga­ni­smi de­vo­no es­se­re in­di­ca­ti il ge­ne­re e il te­no­re del­le uni­tà for­man­ti co­lo­nie (UFC). Per i fun­ghi è am­mes­sa la di­chia­ra­zio­ne del te­no­re in spo­re.12

7 Le de­no­mi­na­zio­ni ge­ne­ri­che co­me «con­tie­ne en­zi­mi» o «con­tie­ne mi­croe­le­men­ti» non so­no am­mes­se.

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

11 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, con ef­fet­to dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

Art. 11 Prescrizioni per determinati concimi  

1 Nei con­ci­mi mi­ne­ra­li com­po­sti, la de­no­mi­na­zio­ne del ti­po è se­gui­ta dal­le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
i sim­bo­li chi­mi­ci de­gli ele­men­ti nu­tri­ti­vi se­con­da­ri di­chia­ra­ti, ri­por­ta­ti fra pa­ren­te­si, su­bi­to do­po i sim­bo­li chi­mi­ci de­gli ele­men­ti nu­tri­ti­vi prin­ci­pa­li;
b.
i nu­me­ri che in­di­ca­no il te­no­re de­gli ele­men­ti nu­tri­ti­vi prin­ci­pa­li. Il te­no­re de­gli ele­men­ti nu­tri­ti­vi se­con­da­ri di­chia­ra­to si in­di­ca tra pa­ren­te­si, su­bi­to do­po il te­no­re de­gli ele­men­ti nu­tri­ti­vi prin­ci­pa­li.

2 I con­ci­mi mi­ne­ra­li ot­te­nu­ti da mi­sce­la­zio­ne de­vo­no es­se­re ca­rat­te­riz­za­ti in fun­zio­ne del­la de­no­mi­na­zio­ne del ti­po co­me «con­ci­mi ot­te­nu­ti da mi­sce­la­zio­ne».

3 Nei con­ci­mi mi­ne­ra­li può es­se­re in­di­ca­to il te­no­re di clo­ro di­chia­ra­to.

4 I con­ci­mi azo­ta­ti flui­di e i con­ci­mi com­po­sti de­vo­no es­se­re prov­vi­sti di un’in­di­ca­zio­ne con­cer­nen­te il cor­ret­to im­ma­gaz­zi­na­men­to ed in par­ti­co­la­re la tem­pe­ra­tu­ra di stoc­cag­gio e le mi­su­re per pre­ve­ni­re in­ci­den­ti, com­pre­se le in­di­ca­zio­ni di pe­ri­co­lo­si­tà per le ac­que.

5 Se ven­go­no di­chia­ra­ti mi­croe­le­men­ti, de­ve es­se­re ap­po­sta la di­ci­tu­ra «con mi­cro­ele­men­ti» o la pre­po­si­zio­ne «con», se­gui­ta dai no­mi dei mi­croe­le­men­ti pre­sen­ti o dal lo­ro sim­bo­lo chi­mi­co.13

6 Per i con­ci­mi con mi­croe­le­men­ti con­te­nen­ti più di un mi­croe­le­men­to de­ve es­se­re in­di­ca­ta la de­no­mi­na­zio­ne del ti­po «mi­sce­la di mi­croe­le­men­ti», se­gui­ta dai no­mi dei mi­croe­le­men­ti pre­sen­ti o dal lo­ro sim­bo­lo chi­mi­co.14

7 Per i con­ci­mi con mi­croe­le­men­ti de­vo­no es­se­re for­ni­te le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
se un mi­croe­le­men­to è pre­sen­te in­te­ra­men­te o par­zial­men­te in for­ma le­ga­ta or­ga­ni­ca­men­te, il suo te­no­re nel con­ci­me de­ve es­se­re di­chia­ra­to in per­cen­tua­le in mas­sa, im­me­dia­ta­men­te do­po l’in­di­ca­zio­ne del te­no­re so­lu­bi­le in ac­qua, usan­do la di­ci­tu­ra «che­la­to con …» o «… com­ples­sa­to con …». Nell’in­di­ca­zio­ne de­gli agen­ti che­lan­ti o com­ples­san­ti pos­so­no es­se­re usa­te sol­tan­to le de­no­mi­na­zio­ni pre­vi­ste dall’al­le­ga­to 1 par­te 4;
b.
se un mi­croe­le­men­to è pre­sen­te in for­ma che­la­ta, de­ve es­se­re in­di­ca­to l’in­ter­val­lo di pH che ga­ran­ti­sce una buo­na sta­bi­li­tà del­la fra­zio­ne che­la­ta. Ciò non si ap­pli­ca per i con­ci­mi mi­ne­ra­li com­po­sti e per i con­ci­mi or­ga­ni­ci e or­ga­no-mi­ne­ra­li con­te­nen­ti com­ples­si­va­men­te me­no del 2 per cen­to di uno o più mi­croe­le­men­ti;
c.
il pro­dot­to, se non la­scia re­si­duo so­li­do do­po la sua dis­so­lu­zio­ne in ac­qua, può es­se­re qua­li­fi­ca­to «so­lu­bi­le»;
d.
de­vo­no es­se­re in­di­ca­te l’epo­ca di ap­pli­ca­zio­ne (sta­dio del­la ve­ge­ta­zio­ne; ap­pli­ca­zio­ni ri­pe­tu­te; tec­ni­ca d’ap­pli­ca­zio­ne) e la do­se per uni­tà di su­per­fi­cie. I con­ci­mi de­vo­no por­ta­re la di­ci­tu­ra «Da uti­liz­za­re so­lo in ca­so di bi­so­gno ri­co­no­sciu­to. Non su­pe­ra­re le do­si rac­co­man­da­te, in par­ti­co­lar mo­do per quan­to ri­guar­da la pro­te­zio­ne del suo­lo». Ciò non si ap­pli­ca per i con­ci­mi mi­ne­ra­li com­po­sti e per i con­ci­mi or­ga­ni­ci e or­ga­no-mi­ne­ra­li con­te­nen­ti com­ples­si­va­men­te me­no del 2 per cen­to di uno o più mi­croe­le­men­ti.

8 In ca­so di ad­di­ti­vi per con­ci­mi, agen­ti com­po­stan­ti, col­tu­re di mi­cror­ga­ni­smi e pro­dot­ti che in­flui­sco­no sui pro­ces­si bio­lo­gi­ci del ter­re­no, non pos­so­no es­se­re for­ni­te in­di­ca­zio­ni sui te­no­ri di mi­croe­le­men­ti.

9 Per i con­ci­mi che cor­ri­spon­do­no a un ti­po di con­ci­me e ven­go­no pub­bli­ciz­za­ti co­me ad­di­ti­vi per con­ci­mi o agen­ti com­po­stan­ti, de­ve es­se­re in­di­ca­to il ti­po di con­ci­me.

10 ...15

11 Per i con­ci­mi mi­ne­ra­li ot­te­nu­ti dal ri­ci­clag­gio con fo­sfo­ro se­con­da­rio de­ve es­se­re in­di­ca­ta la so­lu­bi­li­tà del fo­sfo­ro o del fo­sfa­to in ci­tra­to am­mo­ni­co neu­tro (PA) e in aci­do ci­tri­co al 2 per cen­to (PC) e la de­no­mi­na­zio­ne de­ve es­se­re com­ple­ta­ta in­di­can­do «con P se­con­da­rio».16

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

15 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, con ef­fet­to dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

Art. 12 Indicazioni supplementari  

1 Ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni pre­scrit­te, sull’im­bal­lag­gio o sull’eti­chet­ta ad es­so ap­pli­ca­ta o, in ca­so di for­ni­tu­ra sfu­sa, sui do­cu­men­ti di ac­com­pa­gna­men­to, pos­so­no fi­gu­ra­re le in­di­ca­zio­ni se­guen­ti:

a.
la de­no­mi­na­zio­ne com­mer­cia­le usua­le;
b.
un mar­chio;
c.
per i con­ci­mi men­zio­na­ti nell’al­le­ga­to 1, le in­di­ca­zio­ni con­sen­ti­te nel­la co­lon­na 7;
d.
«con­ci­me CE» per i ti­pi di con­ci­me men­zio­na­ti nell’al­le­ga­to 1 e con­tras­se­gna­ti da un aste­ri­sco;
e.
la ca­te­go­ria se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 dell’or­di­nan­za del 10 gen­na­io 2001 sui con­ci­mi, a me­no che es­sa sia ob­bli­ga­to­ria.

2 Per i con­ci­mi so­no inol­tre am­mes­se le se­guen­ti de­no­mi­na­zio­ni:

a.
«or­ga­ni­co», qua­lo­ra con­ten­ga­no al­me­no il 10 per cen­to di so­stan­za or­ga­ni­ca;
b.17
«com­ple­ta­men­te or­ga­ni­co», qua­lo­ra con­ten­ga­no al­me­no il 50 per cen­to di so­stan­za or­ga­ni­ca, sen­za ag­giun­ta di mi­ne­ra­li estra­nei;
c.
«a bas­so te­no­re di clo­ro» qua­lo­ra il te­no­re di clo­ro non sia su­pe­rio­re al 2,0 per cen­to;
d.
«esen­te da clo­ro» (sen­za clo­ro) qua­lo­ra il te­no­re di clo­ro non sia su­pe­rio­re al­lo 0,1 per cen­to;
e.
«esen­te da cal­ce» (sen­za cal­ce) qua­lo­ra con­ten­ga­no al mas­si­mo 2,0 per cen­to di cal­cio o di ma­gne­sio sot­to for­ma di car­bo­na­to o di os­si­do di cal­cio, ri­spet­ti­va­men­te di os­si­do di ma­gne­sio;
f.
«fi­sio­lo­gi­ca­men­te neu­tro» qua­lo­ra con­ten­ga­no al mas­si­mo 2,0 per cen­to di so­stan­ze ad azio­ne ba­si­ca;
g.
«com­ple­ta­men­te idro­so­lu­bi­le» qua­lo­ra non con­ten­ga­no, nel­la più for­te con­cen­tra­zio­ne rac­co­man­da­ta, al­cun re­si­duo non so­lu­bi­le in ac­qua fred­da;
h.
«a bas­so te­no­re di biu­re­to» qua­lo­ra il te­no­re di biu­re­to in un con­ci­me con­te­nen­te azo­to mi­ne­ra­le non sia su­pe­rio­re al­lo 0,2 per cen­to;
i.18
«a bas­so te­no­re di cad­mio» qua­lo­ra il te­no­re di cad­mio non sia su­pe­rio­re a 25 mg per chi­lo­gram­mo di fo­sfo­ro.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

18 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del DE­FR del 31 ott. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

Sezione 4: …

Art. 1319  

19 Abro­ga­to dal n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, con ef­fet­to dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Sezione 5: Prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi, limiti di tolleranza

Art. 14 Prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi  

1 Per i con­ci­mi mi­ne­ra­li e i con­ci­mi con mi­croe­le­men­ti, le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve al­la cam­pio­na­tu­ra e all’ana­li­si so­no ret­te dal re­go­la­men­to (CE) n. 2003/200320. Pos­so­no es­se­re ap­pli­ca­te an­che al­tre pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve al­la cam­pio­na­tu­ra e all’ana­li­si che dia­no ri­sul­ta­ti equi­va­len­ti. Per tut­ti gli al­tri con­ci­mi pos­so­no es­se­re ap­pli­ca­ti me­to­di che dan­no gli stes­si ri­sul­ta­ti ot­te­nu­ti con l’ap­pli­ca­zio­ne dei me­to­di di ri­fe­ri­men­to del­la Sta­zio­ne fe­de­ra­le di ri­cer­ca Agro­sco­pe Rec­ke­n­holz-Tä­ni­kon.21

2 Per i con­ci­mi mes­si in com­mer­cio sot­to for­ma di gra­nu­la­ti, per le cui ma­te­rie pri­me so­no sta­te fis­sa­te fi­nez­ze di ma­ci­na­zio­ne, la fi­nez­za di ma­ci­na­zio­ne è de­ter­mi­na­ta in ba­se al­la de­com­po­si­zio­ne dei gra­nel­li sot­to l’in­flus­so dell’umi­di­tà.

20 Re­go­la­men­to (CE) n. 2003/2003 del Par­la­men­to Eu­ro­peo e del Con­si­glio del 13 ott. 2003 re­la­ti­vo ai con­ci­mi, GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1; mo­di­fi­ca­to da re­go­la­men­to (CE) n. 162/2007 del­la Com­mis­sio­ne del 19 feb. 2007, GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7; re­go­la­men­to (CE) n. 1107/2008 del­la Com­mis­sio­ne del 7 nov. 2008, GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 13; re­go­la­men­to (CE) n. 1020/2009 del­la Com­mis­sio­ne del 28 ott. 2009, GU L 282 del 29.10.2009, pag. 7; re­go­la­men­to (UE) n. 137/2011 del­la Com­mis­sio­ne del 16 feb. 2011, GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1; re­go­la­men­to (UE) n. 223/2012 del­la Com­mis­sio­ne del 14 mar­zo 2012, GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12; re­go­la­men­to (UE) n. 463/2013 del­la Com­mis­sio­ne del 17 mag­gio 2013, GU L 134 del 18.5.2013, pag. 1.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Art. 15 Limiti di tolleranza  

1 Ad ec­ce­zio­ne dei con­ci­mi azien­da­li, del com­po­st e del di­ge­sta­to, in ca­so di dif­fe­ren­ze ri­spet­to ai te­no­ri e al­le so­lu­bi­li­tà di­chia­ra­ti so­no ap­pli­ca­bi­li i li­mi­ti di tol­le­ran­za men­zio­na­ti nell’al­le­ga­to 2.22

2 Non è am­mes­so abu­sa­re si­ste­ma­ti­ca­men­te dei li­mi­ti di tol­le­ran­za.

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione  

So­no abro­ga­te le se­guen­ti or­di­nan­ze:

1 L’or­di­nan­za del DFE del 28 feb­bra­io 200123 sul­la mes­sa in com­mer­cio di con­ci­mi (Or­di­nan­za DFE sul li­bro dei con­ci­mi, OL­Con).

2 L’or­di­nan­za dell’UFAG e dell’UF­SP del 1° mar­zo 200124 con­cer­nen­te la li­sta dei ti­pi di con­ci­me di cui è au­to­riz­za­ta l’im­por­ta­zio­ne (Li­sta dei con­ci­mi co­mu­ne di UFAG e UF­SP).

Art. 17 Modifica del diritto vigente  

La mo­di­fi­ca del di­rit­to vi­gen­te è di­sci­pli­na­ta dall’al­le­ga­to 3.

Art. 18 Disposizione transitoria 25  

I con­ci­mi ca­rat­te­riz­za­ti ed eti­chet­ta­ti in ba­se al di­rit­to pre­vi­gen­te pos­so­no es­se­re mes­si in com­mer­cio fi­no al 31 di­cem­bre 2015.

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DE­FR del 23 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267).

Art. 19 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2008.

Allegato 1 26

26 Aggiornato dal n. I dell’O del DEFR del 12 nov. 2008 (RU 2008 5847), dal n. II dell’O del DEFR del 23 ott. 2013 (RU 2013 4267), dal n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU 2014 3701) e dal n. II dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).

(art. 1, 2 cpv. 1, 3, 10 cpv. 5, 11 cpv. 7 lett. a, 12 cpv. 1 lett. c e d)

Lista dei concimi

Parte 1: Disposizioni generali

I tipi di concime contrassegnati con l’asterisco (*) possono essere designati come concimi CE

Concimi senza obbligo di notifica

Concimi minerali semplici

Esigenze per i singoli tipi di concime

Concimi minerali semplici Allegato 1, parte 1

N.

Denominazione del tipo

Tenori minimi (percentuale in massa)

Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi

Valutazione;
altre prescrizioni

Composizione;
modo di preparazione

Disposizioni particolari

1

2

3

4

5

6

7

1.

Concimi azotati

110

Nitrato di calcio (nitrato di calce)
*

15 % N

Azoto totale

Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Tenore massimo di azoto ammoniacale: 1,5 %

Calcio, anche nitrato ammonico

I tenori di azoto nitrico e azoto ammoniacale possono essere dichiarati.

111

Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato di calce e di magnesio)
*

13 % N
5 % MgO

Azoto nitrico,
ossido di magnesio solubile in acqua

Azoto valutato come azoto nitrico. Tenore di magnesio
in forma di sali solubili in
acqua espresso come ossido
di magnesio

Nitrato di calcio,
nitrato di magnesio

112

Nitrato di magnesio
*

10 % N
14 % MgO

Azoto nitrico,
ossido di magnesio solubile in
acqua

Azoto valutato come azoto nitrico. Tenore di magnesio
in forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di
magnesio

Nitrato di calcio,
nitrato di magnesio

Qualora il nitrato di magnesio sia commercializzato in forma di cristalli può venir aggiunta la menzione «in forma cristallizzata».

113

Nitrato di sodio
(di soda)
*

15 % N

Azoto nitrico

Azoto valutato come azoto nitrico

Nitrato di sodio

114

Nitrato del Cile
*

15 % N

Azoto nitrico

Azoto valutato come azoto nitrico

Nitrato di sodio;
preparato a partire dal caliche

120

Calciocianamide
*

18 % N

Azoto totale

Azoto valutato come azoto totale, di cui almeno il 75 % di azoto cianamidico

Calciocianamide, ossido di calcio, nitrato, sali d’ammonio e urea

121

Calciocianamide
nitrata
*

18 % N

Azoto totale,
azoto nitrico

Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 75 %
dell’azoto non nitrico dichiarato in forma d’azoto cianamidico. Tenore di azoto nitrico: da 1 a 3 % N

Calciocianamide, ossido di calcio, nitrato ed eventualmente sali d’ammonio e urea

122

Sospensione
di nitrato di calcio
*

8 % N


14 % CaO

Azoto totale o azoto nitrico e azoto
ammoniacale,
ossido di calcio

Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed
ammoniacale.
Tenore massimo di azoto
ammoniacale: 1,0 %.
Calcio valutato come CaO solubile in acqua

Azoto totale, azoto nitrico, ossido di calcio solubile in acqua

130

Solfato ammonico
*

20 % N

Azoto ammoniacale

Azoto valutato come azoto ammoniacale, massimo 2,2 % N come nitrato

Principalmente solfato ammonico, con
l’aggiunta di al
massimo 15% di nitrati di calcio

Il concime può essere designato come «solfato di ammoniaca». Indicazione dell’azoto totale se è stato aggiunto nitrato di calcio.

140

Nitrato ammonico
(nitrato ammonico calcareo)
*

20 % N

Azoto totale,
azoto ammoniacale,
azoto nitrico

Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico; ciascuna forma d’azoto deve rappresentare circa la metà dell’azoto presente

Nitrato ammonico, anche carbonati e solfati di calcio e di magnesio



>28 % N

La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può venir impiegata soltanto per concimi che oltre al nitrato ammonico contengono esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) o roccia dolomitica. Il tenore minimo di questi carbonati deve essere del 20 % ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90 %.

Qualora il concime contenga più del 28 % di azoto, l’imballaggio deve indicare l’esistenza del pericolo d’incendio e di esplosione. La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può venir impiegata soltanto per concimi che oltre al nitrato ammonico contengono esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) o roccia dolomitica. Il tenore minimo di questi carbonati deve essere del 20 % ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90 %.

>28 % N

Per i concimi a base di nitrato ammonico ad elevato tenore di azoto (>28 % N) vanno tenute in considerazione le seguenti esigenze:

a.
porosità (ritenzione d’olio): la ritenzione d’olio del concime sottoposto a due cicli termici a temperatura compresa tra i 25 e i 50 °C non deve superare il 4 % in massa;
b.
materiale combustibile: la percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio (C) non deve superare lo 0,2 % nei concimi con un tenore di azoto pari ad almeno il 31,5 % in massa e non deve superare lo 0,4 % nei concimi il cui tenore di azoto è pari ad almeno il 28 %, ma inferiore al 31,5 % in massa;
c.
pH: una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d’acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5;

d.
dimensioni dei granuli: non più del 5 % in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 millimetro e non più del 3 % in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm;
e.
cloro: il tenore massimo di cloro del concime non deve superare lo 0,02 % in massa;
f.
metalli pesanti: va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti;
g.
Il tenore di rame non deve superare i 10 mg/kg.

141

Solfonitrato
ammonico
*

19.7 % N

Azoto totale,
azoto ammoniacale,
azoto nitrico

Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico.
Tenore minimo di azoto nitrico:
5 % N.

Nitrato ammonico,
solfato ammonico

142

Solfonitrato d’ammonio,
ricoperto o parzial­mente ricoperto

20 % N

Azoto totale,
azoto ammoniacale,
azoto nitrico

Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico.
Tenore minimo di azoto nitrico: 5 %N

Nitrato ammonico,
solfato ammonico. Rivestimento con sostanze di ricopertura non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al 50 %, rispettivamente al 25 % del solfonitrato d’ammonio.

143

Nitrato ammonico,
ricoperto o parzialmente ricoperto

18 % N

Azoto totale,
azoto ammoniacale,
azoto nitrico

Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico; ciascuna forma d’azoto deve rappresentare circa la metà dell’azoto presente

Nitrato ammonico,
anche carbonati e solfati di calcio e di magnesio. Rivestimento con sostanze di ricopertura non
dannose per la salute. La percentuale rico­perta non deve essere inferiore al 50 % rispettivamente al 25 % del nitrato ammonico

150

Solfonitrato di
magnesio
*

19 % N
5 % MgO

Azoto totale,
azoto ammoniacale,
azoto nitrico,
ossido di magnesio solubile in acqua

Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico.
Tenore minimo di azoto nitrico: 6 % N. Magnesio in forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio

Nitrato ammonico,
solfato ammonico,
solfato di magnesio

151

Nitrato ammonico di magnesio
*

19 % N
5 % MgO

Azoto totale,
azoto ammoniacale,
azoto nitrico

Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico.
Tenore minimo di azoto nitrico: 6 % N. Magnesio valutato come ossido di magnesio totale

Nitrati, composti di ammonio e di magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio o solfato di magnesio)

Il tenore di ossido di magnesio solubile in acqua deve essere dichiarato.

152

Solfonitrato di
magnesio con sodio

14 % N
5 % MgO
6 % Na

Azoto totale,
azoto ammoniacale,
azoto nitrico, ossido di magnesio solubile in acqua, sodio solubile in acqua

Azoto valutato come azoto totale, azoto ammoniacale e azoto nitrico. Magnesio in forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio. Sodio in forma di sali solubili in acqua espresso come sodio

Solfato ammonico,
nitrato ammonico,
solfato di magnesio,
sali di sodio

160

Urea
*

44 % N

Azoto totale,
azoto ureico
(carbamidico)

Azoto valutato come azoto totale espresso come azoto ureico. Tenore massimo di biureto: 1,2 %

Carbamide

161

Urea-ammonio
solfato
*

30 % N


12 % SO3

Azoto totale, azoto ureico, azoto ammoniacale,
anidride solforica solubile in acqua

Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo di azoto ureico: 4 % N. Tenore minimo
di azoto ammoniacale: 4 % N. Tenore massimo di biureto: 0,9 %. Zolfo valutato come S (5 %) o SO3

Carbamide,
solfato d’ammonio

162

Urea-ammonio solfato con carbonato di calcio di alghe marine

20 % N


8 % CaCO3
12 % SO3

Azoto totale,
azoto ureico, azoto ammoniacale,
carbonato di calcio, anidride solforica solubile in acqua

Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo di azoto ammoniacale: 4 % N. Tenore massimo di biureto: 0,9 %. Calce valutata come CaCO3. Zolfo valutato come S (5 %) o SO3

Carbamide,
solfato d’ammonio, carbonato di calcio di alghe marine

165

Urea
ricoperta o parzial­mente ricoperta

30 % N

Azoto totale,
azoto ureico
(carbamidico)

Azoto valutato come azoto totale espresso come azoto ureico. Tenore massimo di biureto:
1,2 %

Carbamide,
Rivestimento con sostanze di ricopertura non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al
50 %, rispettivamente al 25 % dell’urea

170

Crotonilidendiurea
*

28 % N

Azoto totale,
crotonilidendiurea

Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 25 % deve provenire dalla crotonilidendiurea.
Tenore massimo di azoto
ureico: 3 % N

Crotonilidendiurea, anche nitrato

L’azoto ureico deve essere dichiarato, se il suo tenore raggiunge l’1 %.

171

Isobutilidendiurea
*

28 % N

Azoto totale,
isobutilidendiurea

Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 25 % deve provenire dall’isobutilidendiurea.
Tenore massimo di azoto
ureico: 3 % N

Isobutilidendiurea

L’azoto ureico deve essere dichiarato, se il suo tenore raggiunge l’1 %.

172

Urea-isobutilidendiurea

32 % N

Azoto totale,
azoto ureico

Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 70 % dell’azoto totale dichiarato deve provenire dall’isobutilidendiurea

Isobutilidendiurea, carbamide

173

Ureaformaldeide
*

36 % N

Azoto totale,
ureaformaldeide

Azoto valutato come azoto totale, di cui almeno il 60 % solubile in acqua calda.
Tenore minimo di ureaformaldeide: 31 % N. Tenore massimo di azoto ureico: 5 % N

Ureaformaldeide

L’azoto ureico deve essere dichiarato, se il suo tenore raggiunge l’1 %.

174

Ureaformaldeide-urea

38 % N

Azoto totale,
azoto ureico

Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 60 % dell’azoto totale dichiarato deve provenire dall’ureaformaldeide, di cui almeno il 60 % solubile in acqua calda

Ureaformaldeide, carbamide

175

Concime azotato contenente
crotonilidendiurea
*

18 % N

Azoto totale,
azoto ammoniacale, azoto nitrico,
azoto ureico,
crotonilidendiurea

Azoto valutato come azoto totale. Almeno ⅓ dell’azoto totale dichiarato deve provenire dalla crotonilidendiurea.
Almeno 3 % N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto:
(N ureico + N della crotonilidendiurea) × 0,026

Crotonilidendiurea, anche nitrato

Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l’1 %
– azoto nitrico
– azoto ammoniacale
– azoto ureico
azoto della clotonilidendiurea.

176

Concime azotato contenente
isobutilidendiurea
*

18 % N

Azoto totale,
azoto ammoniacale, azoto nitrico,
azoto ureico,
isobutilidendiurea

Azoto valutato come azoto totale. Almeno ⅓ dell’azoto totale dichiarato deve provenire dall’isobutilidendiurea.
Almeno 3 % N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto:
(N ureico + N dell’isobutiliden­diurea) × 0,026

Isobutilidendiurea, anche nitrato

Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l’1 %
– azoto nitrico
– azoto ammoniacale
– azoto ureico
azoto dell’isobutilidendiurea.

177

Concime azotato contenente
ureaformaldeide
*

18 % N

Azoto totale,
azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, ureaformaldeide

Azoto valutato come azoto totale. Almeno ⅓ dell’azoto totale dichiarato deve provenire dall’ureaformaldeide. Almeno 3 % N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell’ureaformal­deide) × 0,026

Ureaformaldeide, anche nitrato

Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l’1 %
– azoto nitrico
– azoto ammoniacale
– azoto ureico
azoto dell’ureaformaldeide.

178

Soluzione di concime azotato con ureaformaldeide
*

18 % N

Azoto totale,
azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, ureaformaldeide

Azoto valutato come azoto totale. Almeno ⅓ dell’azoto totale dichiarato deve provenire dall’ureaformaldeide. Almeno 3 % N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell’ureaformal­deide) × 0,026

Ureaformaldeide, anche nitrato

Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l’1 %
– azoto nitrico
– azoto ammoniacale
– azoto ureico
azoto dell’ureaformaldeide.

179

Sospensione di
concime azotato
con ureaformaldeide
*

18 % N

Azoto totale,
azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, ureaformaldeide

Azoto valutato come azoto totale. Almeno ⅓ dell’azoto totale dichiarato deve provenire dall’ureaformaldeide. Almeno 3 % N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell’ureaformal­deide) × 0,026

Ureaformaldeide, anche nitrato

Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l’1 %
– azoto nitrico
– azoto ammoniacale
– azoto ureico
azoto dell’ureaformaldeide, azoto dell’ureaformaldeide solubile in acqua fredda, azoto dell’ureaformaldeide solubile unicamente in acqua calda.

180

Abrogato

181

Soluzione di nitrato
di calcio
*

8 % N

Azoto totale

Azoto totale valutato come azoto nitrico, tenore massimo di azoto ammoniacale: 1 % N, tenore massimo di calcio valutato come CaO solubile in acqua

Dissoluzione di nitrato di calcio in acqua

I tenori di azoto nitrico e ammoniacale possono essere dichiarati. Può essere indicato il campo d’applicazione.

La denominazione del tipo può esser seguita, secondo i casi, da una delle seguenti indicazioni:

per applicazione fogliare
per la preparazione di soluzioni nutritive
per irrigazione fertiliz­zante

Ossido di calcio solubile in acqua solo per gli impieghi di cui sopra.

182

Soluzione di nitrato
di calcio-urea

10 % N

Azoto totale,
azoto ureico,
azoto nitrico

Azoto valutato come azoto totale o come azoto ureico e nitrico

Carbamide, nitrato di calcio, anche cloruro di calcio

L’indicazione concernente i tenori può fare accenno al tenore di calcio, valutato come Ca, qualora questo sia almeno del 10 %.

183

Sospensione di nitrato
di calcio-urea

10 % N

Azoto totale,
azoto ureico,
azoto nitrico

Azoto valutato come azoto totale o come azoto ureico e nitrico. Almeno l’80 % dell’azoto totale dichiarato in forma d’azoto nitrico

Carbamide, nitrato

L’indicazione concernente i tenori può fare accenno al tenore di calcio, valutato come Ca, qualora questo sia almeno del 10 %.

184

Soluzione di concime azotato
*

15 % N

Azoto totale e azoto ureico, azoto ammoniacale o nitrico, se i tenori raggiungono l’1 %

Azoto valutato come azoto totale o come azoto ureico, ammoniacale o nitrico. Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026

Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica

185

Soluzione di nitrato ammonico-urea
*

26 % N

Azoto totale, azoto ureico, azoto ammoniacale, azoto nitrico

Azoto valutato come azoto totale, costituito per circa la metà da azoto ureico. Tenore massimo di biureto: 0,5 %

Carbamide, nitrato ammonico. Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua

186

Soluzione di nitrato potassico

9 % N
4 % K2O

Azoto nitrico, ossido di potassio solubile in acqua

Azoto valutato come azoto nitrico. Potassio valutato come K2O solubile in acqua

Prodotto ottenuto mediante miscelazione con nitrato potassico e acido nitrico

Il concime deve essere messo in commercio unicamente in contenitori chiusi provvisti di indicazioni inerenti ai settori d’applicazione.

187

Soluzione di nitrato di magnesio
*

6 % N
9 % MgO

Azoto nitrico, ossido di magnesio totale

Azoto valutato come azoto nitrico. Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua. pH minimo: 4

Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione di nitrato di magnesio in acqua

188

Acqua ammoniacale

10 % N

Azoto ammoniacale

Azoto valutato come azoto ammoniacale

Acqua contenente ammoniaca

Il concime deve portare l’indicazione che in forma non diluita non è idoneo per una concimazione in superficie.

189

Gas ammoniacale

80 % N

Azoto ammoniacale

Azoto valutato come azoto ammoniacale

Ammoniaca

Il concime deve portare l’indicazione che in forma non diluita non è idoneo per una concimazione in superficie.

2.

Concimi fosfatici

Disposizioni generali

Se nella colonna 5 è indicata una finezza di macinazione, i granelli di un concime granulato devono decomporsi sotto l’influsso dell’umidità.

210

Scorie di
defosfora­zione
(fosfati Thomas,
scorie Thomas)
*

12 % P2O5

Fosfato solubile in acido citrico al 2 %

Fosfato valutato come P2O5solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del tenore dichiarato di P2O5 solubile nell’acido citrico al 2 %; oppure 10 % P2O5
valutato come P2O5solubile nell’acido citrico al 2 %
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,63 mm,
passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,16 mm

Silicofosfati di calcio. Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa

220

Perfosfato semplice
*

16 % P2O5

Fosfato solubile in citrato ammonico neutro, fosfato solubile in acqua

Fosfato valutato come P2O5solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acqua

Pesata: 1 g

Fosfato monocalcico e solfato di calcio. Prodotto ottenuto per reazione del fosfato naturale macinato con acido solforico

221

Perfosfato concentrato
*

25 % P2O5

Fosfato solubile in citrato ammonico neutro, fosfato in acqua

Fosfato valutato come P2O5solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acqua

Pesata: 1 g

Fosfato monocalcico e solfato di calcio. Prodotto ottenuto per reazione del fosfato naturale macinato con acido solforico ed acido fosforico

222

Perfosfato triplo
*

38 % P2O5

Fosfato solubile in citrato ammonico neutro, fosfato solubile in acqua

Fosfato valutato come P2O5solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno l’85 % del tenore dichiarato di P2O5
solubile in acqua
Pesata: 3 g

Fosfato monocalcico. Prodotto ottenuto per reazione del fosfato naturale macinato con acido fosforico

230

Fosfato naturale parzialmente solubile
*

20 % P2O5

Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in acqua

Fosfato valutato come P2O5solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40 % del tenore dichiarato di P2O5 solubile in acqua.
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,63 mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,16 mm

Fosfato monocalcico, fosfato tricalcico, solfato di calcio. Prodotto ottenuto per soluzione parziale del fosfato naturale
macinato con acido solforico e con acido fosforico

231

Fosfato naturale parzialmente solubile
con magnesio
*

16 % P2O5


6 % MgO

Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in acqua,
ossido di magnesio totale

Fosfato valutato come P2O5solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acqua
Magnesio valutato come ossido di magnesio totale

Fosfato monocalcico, fosfato tricalcico, solfato di calcio. Prodotto ottenuto per soluzione parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico e con acido fosforico, con aggiunta di solfato di magnesio

240

Fosfato bicalcico
*

38 % P2O5

Fosfato solubile in citrato ammonico alcalino

Fosfato valutato come P2O5solubile in citrato ammonico alcalino.
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,63 mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,16 mm

Fosfato bicalcico diidrato. Precipitazione dei fosfati minerali o dell’acido fosforico solubile delle ossa

241

Fosfato bicalcico con magnesio

20 % P2O5


6 % MgO

Fosfato solubile in citrato ammonico alcalino,
ossido di magnesio totale

Fosfato valutato come P2O5solubile in citrato ammonico alcalino.
Magnesio valutato come ossido di magnesio totale
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,63 mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,16 mm

Fosfato bicalcico, fosfato di magnesio, carbonato di magnesio

Il tenore di ossido di magnesio solubile in acqua può essere dichiarato.

250

Fosfato termico
*

25 % P2O5

Fosfato solubile in citrato ammonico alcalino

Fosfato valutato come P2O5solubile in citrato ammonico alcalino
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,63 mm,
passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,16 mm

Fosfato calcico alcalino, silicato di calcio. Disgregazione termica del fosfato naturale mediante azione di composti alcalini e dell’acido silicico

251

Fosfato naturale con parti solubili in acqua

23 % P2O5

Fosfato solubile
in acidi minerali,
fosfato solubile in acido
formico al 2 %, fosfato solubile in acqua

Fosfato valutato come P2O5solubile in acidi minerali, almeno il 45 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acido formico al 2 %. Almeno il 20 % del tenore dichiarato di P2O5 solubile in acqua.

Fosfato monocalcico, fosfato tricalcico, solfato di calcio. Disgregazione parziale del fosfato naturale macinato mediante reazione con acido solforico

260

Fosfato
alluminocalcico
*

30 % P2O5

Fosfato solubile
in acidi minerali,
fosfato solubile in
citrato ammonico alcalino

Fosfato valutato come P2O5solubile in acidi minerali, almeno il 75 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in citrato ammonico alcalino
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,63 mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,16 mm

Fosfati di alluminio e di calcio. Disgregazione termica del fosfato naturale

270

Fosfato naturale macinato

23 % P2O5

Fosfato solubile
in acidi minerali,
fosfato solubile in acido formico al 2 %

Fosfato valutato come P2O5solu­bile in acidi minerali, almeno il 40 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acido formico al 2 %
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,315 mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,16 mm

Fosfato tricalcico, carbonato di calcio, Prodotto ottenuto della macinazione di fosfato naturale tenero

Deve essere dichiarata la percentuale in massa del prodotto che passa attraverso un setaccio a maglie di
0,16 mm.

271

Fosfato naturale
tenero
*

25 % P2O5

Fosfato solubile
in acidi minerali,
fosfato solubile in acido formico al 2 %

Fosfato valutato come P2O5solu­bile in acidi minerali, almeno il
55 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acido formico al 2 %
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 0,125 mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm

Fosfato tricalcico, carbonato di calcio, Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfato naturale tenero

Deve essere dichiarata la percentuale in massa del prodotto che passa attraverso un setaccio a maglie di
0,063 mm.

272

Fosfato naturale
tenero con magnesio

16 % P2O5



6 % MgO

Fosfato solubile
in acidi minerali,
fosfato solubile in acido formico al 2 %,
ossido di magnesio totale

Fosfato valutato come P2O5solu­bile in acidi minerali, almeno il
55 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acido formico al 2 %. Magnesio valutato come ossido di magnesio totale
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 0,125 mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm

Fosfato tricalcico, carbonato di calcio,
solfato di magnesio. Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfato naturale tenero, con aggiunta di solfato di magnesio

280

Fosfato naturale con carbonato di calcio

14 % P2O5



40 % CaCO3

Fosfato solubile
in acidi minerali,
fosfato solubile in acido formico al 2 %,
carbonato di calcio

Fosfato valutato come P2O5solubile in acidi minerali, almeno il 40 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acido formico al 2 %.
Calce valutata come CaCO3

Fosfato tricalcico, carbonato di calcio.
Miscela di

a)
fosfato naturale tenero con finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglia di 0,315mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglia di 0,16 mm con
b)
carbonato di calcio con finezza di macinazione:

Il concime deve essere provvisto di un’indicazione inerente al settore d’applicazione.

passaggio di almeno il 97 % al setaccio a maglia di 1,0 mm

passaggio di almeno il 70 % al setaccio a maglia di 0,315 mm

281

Fosfato naturale con carbonato di calcio di alghe marine

14 % P2O5



40 % CaCO3

Fosfato solubile
in acidi minerali, fosfato solubile in acido formico al 2 %,
carbonato di calcio

Fosfato valutato come P2O5solubile in acidi minerali, almeno il 40 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acido formico
al 2 %.
Calce valutata come CaCO3

Fosfato tricalcico, carbonato di calcio.
Miscela di

a)
fosfato naturale tenero con finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglia di 0,315mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglia di 0,16 mm con
b)
carbonato di calcio di alghe marine con finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 97 % al setaccio a maglia di 2,0 mm,
passaggio di almeno il 70 % al setaccio a maglia di 0,8 mm

Il concime deve essere provvisto di un’indicazione inerente al settore d’applicazione.

282

Fosfato naturale con carbonato di magnesio

14 % P2O5



30 % CaCO3
15 % MgCO3

Fosfato solubile
in acidi minerali,
fosfato solubile in acido formico al 2 %,
carbonato di calcio,
carbonato di magnesio

Fosfato valutato come P2O5solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40 % del tenore dichiarato di P2O5solubile in acido formico al 2 %.
Calce valutata come CaCO3.
Magnesio valutato come MgCO3

Fosfato tricalcico, carbonato di calcio, carbonato di magnesio.
Miscela di

a)
fosfato naturale tenero con finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglia di 0,315mm,
passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglia di 0,16 mm con
b)
carbonato di magnesio con finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 97 % al setaccio a maglia di 1,0 mm
passaggio di almeno il 70 % al setaccio a maglia di 0,315 mm

Il concime deve essere provvisto di un’indicazione inerente al campo d’applicazione.

3.

Concimi potassici

310

Sale grezzo di potassio *

9 % K2O

2 % MgO

Ossido di potassio solubile in acqua

ossido di magnesio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua.

Magnesio in forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio

Sale grezzo di potassio

311

Sale grezzo di potassio
arricchito
*

18 % K2O

Ossido di potassio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua

Sali grezzi di potassio,
cloruro di potassio

Il tenore di ossido di magnesio solubile in acqua può essere dichiarato se superiore a 5 % MgO.

320

Cloruro di potassio
*

37 % K2O

Ossido di potassio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua

Cloruro di potassio. Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio

321

Cloruro di potassio
con magnesio
*

37 % K2O;

5 % MgO

Ossido di potassio solubile in acqua,
ossido di magnesio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua
Magnesio in forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio

Cloruro di potassio, sali di magnesio. Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio, con aggiunta di sali di magnesio

330

Solfato di potassio
*

47 % K2O

Ossido di potassio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl

Solfato di potassio

331

Solfato di potassio con magnesio
*

22 % K2O

8 % MgO

Ossido di potassio solubile in acqua,
ossido di magnesio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua
Magnesio in forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio.
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl

Solfato di potassio,
solfato di magnesio

332

Kieserite con solfato
di potassio
*

8 % MgO

6 % K2O;
totale 20 %

Ossido di magnesio solubile in acqua,
ossido di potassio solubile in acqua

Magnesio in forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio. Potassio valutato come K2O solubile in acqua.
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl

Solfato di magnesio monoidrato, solfato di potassio. Prodotto ottenuto a partire da kieserite, con aggiunta di solfato di potassio

333

Soluzione di solfato
di potassio

6 % K2O

15 % SO3

Ossido di potassio solubile in acqua,
anidride solforica solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua.
Zolfo valutato come S (6 %) o SO3

Prodotto ottenuto mediante miscelazione di solfato di potassio con acido solforico

Il concime può essere messo in commercio unicamente in contenitori chiusi provvisti di indicazioni inerenti ai settori d’applicazione.

335

Solfato di potassio
ricoperto o parzial­mente ricoperto

35 % K2O

Ossido di potassio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua.
Tenore massimo di cloro: 3 %

Solfato di potassio. Rivestimento con sostanze di ricopertura non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al 50 % rispettivamente al 25 % del solfato di potassio

340

Scorie potassiche

20 % K2O

Ossido di potassio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua.
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl

Sali di potassio. Scorie della produzione industriale contenenti potassio

Il tipo di scorie potassiche va dichiarato.
Il concime deve essere provvisto di un’indicazione inerente alla dose d’applicazione per unità di superficie.

341

Soluzione di idrossido di potassio

27 % K2O

Ossido di potassio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua

Il concime può essere messo in commercio unicamente in contenitori chiusi provvisti di indicazioni inerenti ai settori d’applicazione.

342

Sospensione di scorie potassiche

20 % K2O

Ossido di potassio solubile in acqua

Potassio valutato come K2O solubile in acqua.
Tenore massimo di cloro: 3 %

Sali di potassio, borlanda. Prodotto ottenuto dai resti della produzione di alcool e lieviti dalla melassa

4.

Concimi a base di calcio, magnesio e zolfo

405

Solfato di calcio
*

25 % CaO
35 % SO3

Ossido di calcio
Anidride solforica

Calcio valutato come CaO.
Zolfo valutato come S (14 %)
o SO3.
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglia di 10 mm,
passaggio di almeno l’80 % al setaccio a maglia di 2 mm

Prodotto d’origine naturale od industriale contenente solfato di calcio a vari gradi d’idratazione

410

Cloruro di calcio

15 % Ca

Calcio

Calcio valutato come Ca
solubile in acqua

Cloruro di calcio

411

Soluzione di cloruro
di calcio
*

12 % CaO

Ossido di calcio solubile in acqua

Calcio valutato come CaO solubile in acqua

Cloruro di calcio

Può essere aggiunta un’indicazione concernente la polverizzazione su piante.

412

Formiato di calcio
*

33.6 % CaO

56 % formiato

Ossido di calcio solubile in acqua
formiato

Calcio valutato come CaO solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica contenente essenziale formiato di calcio

413

Formiato di calcio fluido
*

21 % CaO

35 % formiato

Ossido di calcio solubile in acqua
formiato

Calcio valutato come CaO solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica contenente essenziale formiato di calcio

420

Solfato di magnesio
*

15 % MgO

28 % SO3

Ossido di magnesio solubile in acqua,
anidride solforica solubile in acqua

Magnesio valutato come MgO solubile in acqua.
Zolfo valutato come S (11 %)
o SO3solubile in acqua

Solfato di magnesio
(× 7 H2O)

Il tenore di zolfo o di anidride solforica può essere dichiarato.

421

Soluzione di solfato
di magnesio
*

5 % MgO

10 % SO3

Ossido di magnesio solubile in acqua,
anidride solforica solubile in acqua

Magnesio valutato come MgO solubile in acqua.
Zolfo valutato come S (4 %)
o SO3solubile in acqua

Solfato di magnesio
(× 7 H2O)
Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di solfato di magnesio

Il tenore di zolfo o di anidride solforica può essere dichiarato.

422

Idrossido di magnesio
*

60 % MgO

Ossido di magnesio totale

Magnesio valutato come ossido di magnesio totale.
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglia di 0,063 mm

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale idrossido di magnesio

423

Sospensione di idrossido di magnesio
*

24 % MgO

Ossido di magnesio totale

Magnesio valutato come ossido di magnesio totale;
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglia di 0,063 mm

Idrossido di magnesio

424

Polvere di roccia di magnesio

20 % MgO

Ossido di magnesio

Magnesio valutato come ossido di magnesio totale;
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 97 % al setaccio a maglia di 0,2 mm,
passaggio di almeno il 65 % al setaccio a maglia di 0,032 mm.

Silicati di magnesio. Lavorazione meccanica di rocce contenenti magnesio, anche granulazione del prodotto macinato secondo quanto specificato nella colonna 5

425

Kieserite
*

24 % MgO

45 % SO3

Ossido di magnesio solubile in acqua,
anidride solforica solubile in acqua

Magnesio valutato come MgO
solubile in acqua. Zolfo valutato come S (18 %) o SO3 solubile in acqua

Solfato di magnesio monoidrato

Il tenore di zolfo può essere dichiarato.

426

Kieserite con potassio e carbonato di magnesio

8 % MgO

6 % K2O

totale 20 %

Ossido di magnesio totale,
ossido di potassio solubile in acqua

Magnesio valutato come ossido di magnesio totale, almeno il 60 % del tenore di MgO dichiarato solubile in acqua;
Potassio valutato come K2O solubile in acqua;
Tenore massimo di cloro: 3 % Cl

Solfato di magnesio monoidrato, carbonato di magnesio ottenuto dal carbonato di calcio e magnesio, solfato di potassio

427

Kieserite con carbonato di magnesio

20 % MgO

Ossido di magnesio totale

Magnesio valutato come ossido di magnesio totale, almeno il 60 % del tenore dichiarato di MgO solubile in acqua

Solfato di magnesio monoidrato, carbonato di magnesio ottenuto da carbonato di calcio e magnesio

430

Soluzione di cloruro di magnesio
*

13 % MgO

Ossido di magnesio solubile in acqua

Magnesio valutato come MgO solubile in acqua.
Tenore massimo di calcio: 3 %

Cloruro di magnesio, anche cloruro di calcio

431

Sospensione di concimi magnesiaci

15 % MgO

Ossido di magnesio solubile in acqua

Magnesio valutato come magnesio totale

Ossido di magnesio, idrossido di magnesio o sali di magnesio

432

Concimi magnesiaci concentrati

70 % MgO

Magnesio totale

Magnesio valutato come magnesio totale.
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 97 % al setaccio a maglia di 4,0 mm

Ossido di magnesio

440

Zolfo elementare
*

98 % S

Zolfo

Zolfo valutato come S o SO3totale (245 %)

Prodotto di origine naturale o industriale

441

Zolfo elementare

80 % S

Zolfo

Zolfo valutato come S o SO3totale (200 %)

Prodotto di origine naturale o industriale, anche con aggiunta di additivi di formulazione non dannosa per la salute

442

Concimi a base di zolfo e magnesio

15 % SO3
6 % MgO

Anidride solforica,
ossido di magnesio totale

Zolfo valutato come S (6 %) o SO3.
Magnesio valutato come ossido di magnesio totale.
Finezza di macinazione:
passaggio di almeno il 97 % al setaccio a maglia di 4 mm.

Solfati, idrossidi, carbonati o ossidi di calcio o magnesio di origine naturale o industriale, anche granulazione del prodotto macinato secondo quanto specificato nella colonna 5

L’indicazione può riportare il tenore di ossido di calcio, valutato come CaO, se questo raggiunge almeno il 2 %.

445

Sospensione di zolfo

55 % S

Zolfo

Zolfo valutato come S o SO3 (137 %)

Zolfo macinato finemente di origine naturale o industriale, anche con aggiunta di additivi di formulazione non dannosa per la salute. Prodotto ottenuto per sospensione in acqua.

Parte 2: Disposizioni generali

I tipi di concime contrassegnati con l’asterisco (*) possono essere designati come concimi CE

Concimi senza obbligo di notifica

Concimi minerali composti

Esigenze per i singoli tipi di concime

Concimi minerali composti Allegato 1, parte 2

N.

Denominazione del tipo

Tenori minimi
(percentuale in massa)

Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi

Valutazione;
altre prescrizioni

Composizione;
modo di preparazione

Disposizioni particolari

1

2

3

4

5

6

7

610

Concime NPK*

3 % N

5 % P2O5

5 % K2O

totale 20 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 5 (art. 8)
Fosfato con solubilità
da 1 a 8 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Finezza di macinazione secondo l’articolo 9 lettera b

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela

611

Concime NPK

3 % N


5 % P2O5

5 % K2O

totale 20 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 e da 6 a 8 (art. 8)
Fosfato con solubilità
da 1 a 3, 8 e 9 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela

612

Concime NPK con crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o ureaformaldeide*

5 % N


5 % P2O5

5 % K2O

totale 20 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 e da 6 a 8 (art. 8)
Fosfato con solubilità
da 1 a 3, 8 e 9 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Almeno il 25 % dell’azoto deve essere presente nelle forme d’azoto da 6 a 8. Almeno il 60 % del tenore della forma d’azoto 7 deve risultare solubile in acqua calda

Prodotto ottenuto per via chimica

Per la forma d’azoto 7 devono essere dichiarati il tenore di azoto solubile in acqua fredda e il tenore di azoto solubile in acqua calda.

620

Concime NPK,
ricoperto o parzialmente ricoperto

3 % N

5 % P2O5

5 % K2O

totale 20 %

Azoto nelle forme d’azoto da 2 a 5 (art. 8) Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dei granelli con sostanze di ricopertura non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al 50 % rispettivamente al 25 % del prodotto

621

Abrogato

622

Concime NPK,
con azoto ricoperto o parzialmente ricoperto

3 % N

5 % P2O5

5 % K2O

totale 20 %

Azoto nelle forme d’azoto da 2 a 5 (art. 8)
Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dell’azoto con sostanze non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al 50 % rispettivamente al 25 % dell’azoto

Per l’azoto ricoperto devono essere dichiarati i tenori delle forme d’azoto da 2 a 5.

630

Concime NPK,
incapsulato o parzialmente incapsulato

3 % N

5 % P2O5

5 % K2O

totale 20 %

Azoto nelle forme d’azoto da 2 a 5 (art. 8)
Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Dissoluzione in acqua dei rispettivi sali, incapsulamento con sostanze non dannose per la salute. La percentuale incapsulata non deve essere inferiore al 50 % rispettivamente al 25 % del prodotto

Il concime deve essere messo in commercio unicamente in contenitori chiusi provvisti di indicazioni inerenti al campo d’applicazione.

640

Soluzione di concime NPK*

2 % N


3 % P2O5

3 % K2O

totale 15 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 (art. 8)
Fosfato con solubilità 1
(art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Tenore massimo di biureto:
N ureico × 0,026

Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica

641

Soluzione di concime NPK con ureaformaldeide

*

5 % N

3 % P2O5

3 % K2O

totale 15 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. 8)

Fosfato con solubilità 1 (art. 9)

Ossido di potassio solubile in acqua

Almeno il 25 % dell’azoto deve provenire dalla forma d’azoto 7

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell’ureaformal­deide) × 0,026

Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica

650

Sospensione di concime NPK

*

3 % N

4 % P2O5

4 % K2O

totale 20 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 (art. 8)

Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)

Ossido di potassio solubile in acqua

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Se il P2O5solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2

Se il P2O5solubile in acqua è superiore al 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il tenore di P2O5solubile in acqua

Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026

Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua

I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali

651

Sospensione di concime NPK con ureaformaldeide

*

5 % N

4 % P2O5

4 % K2O

totale 20 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. 8)

Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)

Ossido di potassio solubile in acqua

Almeno il 25 % dell’azoto deve provenire dalla forma d’azoto 7. Almeno 3/5 della forma d’azoto 7 devono essere solubili in acqua calda

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Se il P2O5solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2

Se il P2O5solubile in acqua è superiore al 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il tenore di P2O5solubile in acqua

Tenore massimo di biureto (N ureico + N dell’ureaformal­deide) × 0,026

Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica e contenente urea formaldeide

I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali

660

Sospensione di
concime NPK con carbonato di
magnesio

3 % N

4 % P2O5

4 % K2O

2 % MgO

10 % CaCO3

totale 35 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 (art. 8)
Fosfato con solubilità 1
(art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua
Ossido di magnesio totale
Carbonato di calcio

Tenore massimo di biureto:
N ureico × 0,026.
Indicazioni relative al tenore e altri requisiti all’articolo 9

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua, con aggiunta di carbonato di magnesio, sotto forma stabile a pressione atmosferica

710

Concime NP
*

3 % N

5 % P2O5

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 5 (art. 8)
Fosfato con solubilità
da 1 a 8 (art. 9)

Finezza di macinazione secondo l’articolo 9 lettera b

Prodotto ottenuto per via chimica e per miscela

711

Concime NP con crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o ureaformaldeide
*

5 % N


5 % P2O5

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 e da 6
a 8 (art. 8)
Fosfato con solubilità
da 1 a 3 (art. 9)

Almeno il 25 % dell’azoto deve essere presente nelle forme d’azoto da 6 a 8. Almeno il 60 % del tenore della forma d’azoto 7 deve risultare solubile in acqua calda

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela

Per la forma d’azoto 7 devono essere dichiarati il tenore di azoto solubile in acqua fredda e il tenore di azoto solubile in acqua calda.

720

Concime NP

3 % N

5 % P2O5

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 8 (art. 8)
Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela

725

Concime NP
ricoperto o parzialmente ricoperto

3 % N

5 % P2O5

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 2 a 5 (art. 8)
Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dei granelli con sostanze non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al
50 %, rispettivamente al 25 % del prodotto

726

Concime NP
con azoto ricoperto o parzialmente ricoperto

3 % N

5 % P2O5

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 2 a 5 (art. 8)
Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dell’azoto con sostanze non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al
50 %, rispettivamente al 25 % dell’azoto

730

Soluzione di concime NP

*

3 % N

5 % P2O5

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 (art. 8)

Fosfato con solubilità 1 (art. 9)

Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica

731

Soluzione di concime NP con ureaformal­deide

*

5 % N

5 % P2O5

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. 8)

Fosfato con solubilità 1 (art. 9)

Almeno il 25 % dell’azoto deve provenire dalla forma d’azoto 7

Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell’ureaformal­deide) × 0,026

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica e contenente urea formaldeide

740

Sospensione di concime NP

*

3 % N

5 % P2O5

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 (art. 8)

Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)

Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Se il P2O5 solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2

Se il P2O5 solubile in acqua è superiore al 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il tenore di P2O5solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per sospensione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica

I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali

741

Sospensione di concime NP con urea formaldeide

*

5 % N

5 % P2O5

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. 8)

Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)

Almeno il 25 % dell’azoto deve provenire dalla forma d’azoto 7. Almeno 3/5 della forma d’azoto 7 devono essere solubili in acqua calda

Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell’ureaformal­deide) × 0,026

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Se il P2O5solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2

Se il P2O5solubile in acqua è superiore al 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il tenore di P2O5solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica e contenente urea formaldeide

I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali

750

Concime NK
*

3 % N


5 % K2O

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 5 (art. 8)
Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica e per miscela

751

Concime NK
ricoperto o parzial­mente ricoperto

3 % N

5 % K2O

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 2 a 5 (art. 8)
Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dei granelli con sostanze non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al
50 %, rispettivamente al 25 % del prodotto

752

Concime NK
con azoto ricoperto o parzialmente ricoperto

3 % N

5 % K2O

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 2 a 5 (art. 8)
Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dell’azoto con sostanze non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al
50 %, rispettivamente al 25 % dell’azoto

Per l’azoto ricoperto devono essere dichiarati i tenori delle forme d’azoto da 2 a 5.

755

Soluzione di concime NK con crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o ureaformaldeide
*

5 % N


5 % K2O

totale18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 (art. 8), ossido di potassio solubile in acqua

Almeno il 60 % del tenore della forma d’azoto 7 deve risultare solubile in acqua calda

Prodotto ottenuto per via chimica

Per la forma d’azoto 7 devono essere dichiarati il tenore di azoto solubile in acqua fredda e il tenore di azoto solubile in acqua calda.

760

Concime NK conte­nente magnesio

3 % N

5 % K2O

2 % MgO

totale 20 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 8 (art. 8)
Ossido di potassio solubile in acqua
Ossido di magnesio totale

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela

L’indicazione può riportare il tenore di calcio, valutato come CaO, se questo raggiunge almeno il 10 %.

770

Soluzione di concime NK

*

3 % N

5 % K2O

totale 15 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 (art. 8)

Ossido di potassio solubile in acqua

Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica

780

Soluzione di concime NK con ureaformal­deide

*

5 % N

5 % K2O

totale 15 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. 8)

Ossido di potassio solubile in acqua

Almeno il 25 % dell’azoto deve provenire dalla forma d’azoto 7

Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell’ureaformal­deide) × 0,026

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica e contenente urea formaldeide

790

Sospensione di concime NK

*

3 % N

5 % K2O

totale 18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 (art. 8)

Ossido di potassio solubile in acqua

Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua

791

Sospensione di concime NK con ureaformaldeide

*

5 % N

5 % K2O

totale18 %

Azoto nelle forme d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. 8)

Ossido di potassio solubile in acqua

Almeno il 25 % dell’azoto deve provenire dalla forma d’azoto 7. Almeno 3/5 della forma d’azoto 7 devono essere solubili in acqua calda

Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell’ureaformaldeide) × 0,026

Se una delle forme d’azoto 2, 3 e 4 raggiunge almeno l’1 %, essa deve essere dichiarata

Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica e contenente urea formaldeide

810

Concime PK
*

5 % P2O5

5 % K2O

totale 18 %

Fosfato con solubilità da 1 a 8 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Finezza di macinazione secondo l’articolo 9 lettera b

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela

820

Concime PK

5 % P2O5

5 % K2O

totale 18 %

Fosfato con solubilità
da 1 a 10 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela

825

Concime PK,
ricoperto o parzial­mente ricoperto

5% P2O5

5% K2O

totale 18%

Fosfato con solubilità da 1 a 10 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dei granelli con sostanze non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al
50 %, rispettivamente al 25 % del prodotto

830

Concime PK con
carbonato di calcio

10 % P2O5

10 % K2O

40 % CaCO3

Fosfato con solubilità 8 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua
Carbonato di calcio

Calce valutata come CaCO3

Prodotto ottenuto per miscela, con aggiunta di carbonato di calcio, anche di alghe marine

831

Concime PK con calce di convertitore o metallurgica

5 % P2O5

5 % K2O

10 % CaO
P2O5e K2O
totale 18 %

Fosfato con solubilità
5, 6 o 10 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua
Ossido di calcio

Calce valutata come CaO

Prodotto ottenuto per miscela, con aggiunta di calce di convertitore o metallurgica, anche aggiunta di calce di convertitore con fosfato o metallurgica contenente fosfato

840

Soluzione di concime PK

*

5 % P2O5

5 % K2O

totale 18 %

Fosfato con solubilità 1 (art. 9)

Ossido di potassio solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua

850

Sospensione di concime PK

*

5 % P2O5

5 % K2O

totale 18 %

Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 9)

Ossido di potassio solubile in acqua

Se il P2O5solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2

Se il P2O5solubile in acqua è superiore al 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il tenore di P2O5solubile in acqua

Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua

I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali

851

Sospensione di
concime PK con carbonato di
magnesio

5 % P2O5

5 % K2O

2 % MgO

10 % CaCO3

totale 18 %

Fosfato con solubilità
da 1 a 3 (art. 9)
Ossido di potassio solubile in acqua
Ossido di magnesio totale
Carbonato di calcio

Finezza di macinazione secondo l’articolo 9 lettera b

Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua

Parte 3

Concimi con obbligo di notifica

Concimi organici e organo-minerali

Esigenze per i singoli tipi di concime

Concimi organici e organo-minerali Allegato 1, parte 3

N.

Denominazione del tipo

Tenori minimi
(percentuale in massa)

Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi

Valutazione;
altre prescrizioni

Composizione;
modo di preparazione

Disposizioni particolari

1

2

3

4

5

6

7

1.

Concimi organici e organo-minerali semplici

910

Concime organico azotato, fosfatico o potassico

10 % SO
3 % N o
3 % P2O5 o
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

911

Concime organo-minerale azotato, fosfatico o potassico

10 % SO
3 % N o
3 % P2O5 o
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno il 25 % dell’azoto totale

Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno osservate le indicazioni di cui all’articolo 9.

915

Concime organico azotato con peptidi e amminoacidi

10 % SO
14 % Nam

Sostanza organica
Azoto legato organicamente

Azoto valutato come azoto
amino

Peptidi e amminoacidi. Idrolisi delle proteine animali o vegetali, essiccazione

920

Soluzione di concime organico azotato, fosfatico o potassico

10 % SO
3 % N o
3 % P2O5 o
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato solubile in acqua
Ossido di potassio solubile in acqua

921

Soluzione di concime organo-minerale azotato, fosfatico o potassico

10 % SO
3 % N o
3 % P2O5 o

3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato solubile in acqua
Ossido di potassio solubile in acqua

Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno osservate le indicazioni di cui all’articolo 9.

922

Sospensione di
concime organico azotato, fosfatico
o potassico

10 % SO
3 % N o
3 % P2O5 o
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

923

Sospensione di concime organo-minerale azotato, fosfatico o potassico

10 % SO
3 % N o
3 % P2O5 o
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno osservate le indicazioni di cui all’articolo 9.

924

Soluzione di concime organico azotato con peptidi e amminoacidi

10 % SO
8 % Nam

Sostanza organica
Azoto legato organicamente

Azoto valutato come azoto
amino

Peptidi e amminoacidi. Idrolisi delle proteine animali o vegetali

925

Soluzione di concime organo-minerale azotato con peptidi e amminoacidi

10 % SO
8 % N

Sostanza organica
Azoto totale

Azoto valutato come azoto
totale. Tenore minimo di azoto amminico: 5 % Nam

Peptidi e amminoacidi. Idrolisi delle proteine animali o vegetali, con aggiunta di cloruro d’ammonio o solfato d’ammonio

2.

Concimi organici e organo-minerali composti

940

Concime organico

10 % SO
1 % N
1 % P2O5
1 % K2O
totale 3 %

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

941

Concime
organo-minerale

10 % SO
2 % N
2 % P2O5
2 % K2O

totale 6 %

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno il 25 % dell’azoto totale

Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno osservate le indicazioni di cui all’articolo 9.

942

Concime organico composto

10 % SO
3 % per ogni elemento nutritivo principale indicato;
totale 5 %

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

Possibile denominazione del tipo: nome degli(dell’) elementi(o) nutrivi(o) preceduto da «concime organico composto a prevalenza di».

943

Concime
organo-minerale
composto

10 % SO
6 % per ogni elemento nutri­tivo principale indicato;
totale 10 %

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno il 25 % dell’azoto totale

Possibile denominazione del tipo: nome degli(dell’) elementi(o) nutrivi(o) preceduto da «concime organo-minerale composto a prevalenza di».

944

Soluzione di concime organico

10 % SO
1 % N
1 % P2O5

1 % K2O

totale 3 %

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato solubile in acqua
Ossido di potassio solubile in acqua

945

Sospensione di concime organico

10 % SO
1 % N
1 % P2O5
1 % K2O

totale 3 %

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

946

Soluzione di concime organo-minerale

10 % SO
2 % N
2 % P2O5

2 % K2O

totale 6 %

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato solubile in acqua
Ossido di potassio solubile in acqua

Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno il 25 % dell’azoto totale

Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno osservate le indicazioni di cui all’articolo 9.

947

Sospensione di concime organo-minerale

10 % SO
2 % N
2 % P2O5
2 % K2O

totale 6 %

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno il 25 % dell’azoto totale

Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno osservate le indicazioni di cui all’articolo 9.

951

Concime organico
NPK, NP, NK o PK

10 % SO
3 % N
3 % P2O5
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

952

Concime organo-minerale
NPK, NP, NK o PK

10 % SO
3 % N
3 % P2O5
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno il 25 % dell’azoto totale

953

Soluzione di concime organico
NPK, NP, NK o PK

10 % SO
3 % N
3 % P2O5
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

954

Soluzione di concime organo-minerale
NPK, NP, NK o PK

10 % SO
3 % N
3 % P2O5
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato solubile in acqua
Ossido di potassio solubile in acqua

955

Sospensione di
concime organico
NPK, NP, NK o PK

10 % SO
3 % N
3 % P2O5
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato solubile in acqua
Ossido di potassio solubile in acqua

956

Sospensione di concime organo-minerale
NPK, NP, NK o PK

10 % SO
3 % N
3 % P2O5
3 % K2O

Sostanza organica
Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

970

Concime ottenuto dalla miscela di torba con uno o più elementi nutritivi principali: azoto, fosforo o
potassio

30 % SO
1 % per ogni elemento nutritivo principale miscelato

Sostanza organica;

Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio solubile in acqua

Sostanza organica valutata come perdita di calcinazione. Azoto valutato come azoto totale senza prendere in considerazione l’azoto della torba. Fosfato valutato come fosfato totale.
Potassio valutato come K2O solubile in acqua

Lavorazione della torba con aggiunta di concimi minerali

980

Guano d’uccelli
(vero guano)

6 % N
12 % P2O5
2 % K2O

Azoto totale
Fosfato totale
Potassio totale

Prodotto ottenuto dalla macinazione di escrementi, essiccati naturalmente, di uccelli che si cibano di pesci, come pure eventualmente di singole carcasse di uccelli

Deve essere indicata la provenienza (p.es. guano del Perù).

981

Guano disgregato

7 % N
9 % P2O5

Azoto totale
Fosfato solubile in acqua

Disgregazione del guano naturale con acidi

Devono essere indicate la specie animale e la provenienza.

Parte 4: Concimi con obbligo di notifica

I tipi di concime contrassegnati con l’asterisco (*) possono essere designati come concimi CE

Concimi con microelementi

Per microelementi in forma complessa si intende il legame di un metallo in una delle seguenti forme di chelati o complessi:

1. Agenti chelanti:

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

EDTA

Acido etilendiamminotetraacetico

C10H16O8N2

HEEDTA

Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico

C10H18O7N2

DTPA

Acido dietilentriammoniopentaacetico

C14H23O10N3

EDDHA [o,o]

Acido etilendiammino-di (o-idrossifenilacetico)

C18H20O6N2

EDDHA [o,p]

Acido etilendiammino-N-(o-idrossifenilacetico)

C18H20O6N2

EDDCHA

Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2-idrossifenil acetico)

C20H20O10N2

EDDHMA[o,o]

Acido etilendiammino-di (o-idrossi-o-metilfenilacetico)

C20H24O6N2

EDDHMA [o,p]

Acido etilendiammino-di (o-idrossi-p-metilfenilacetico)

C20H24O6N2

EDDHSA

Acido etilendiammino-di (2-idrossi-5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione

C18H20O12S2 + n* (C12H14O8N2S)

IDHA

Acido iminodisuccinico

C8H11O8N

HBED

Acido N,N’-di(2- idrossibenzil)etilendiammina-N,N’- diacetico

C20H24N2O6

TMHBED1

Acido trimetilendiammino-N, N-bis-(O-idrossibenzil)-N, N-diacetico

C21H26O6N2

NTA1

Acido nitrilotriacetico

C6H9O6N

[S, S] EDDS

[S,S]-acido etilendiammino succinico

C10H16O8N2

1
Non per i concimi CE

2. Agenti complessanti:

Gli agenti complessanti seguenti sono autorizzati unicamente nei prodotti destinati all’irrigazione fertilizzante e/o all’applicazione fogliare, fatti salvi il lignosulfonato di zinco, il lignosulfonato di ferro, il lignosulfonato di rame e il lignosulfonato di manganese, che possono essere applicati direttamente al suolo.

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

LS

Acido lignosolfonico

HEDPA2

Acido organofosforico (1-idrossietilden)difosforico

C2H8O7P2

Acido citrico2

C6H8O7

HGA

Acido eptagluconico

C7H14O8

2
Non per i concimi CE


Esigenze per i singoli concimi

Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4

N.

Denominazione del tipo

Tenori minimi
(percentuale in massa)

Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi

Valutazione;
altre prescrizioni

Composizione;
modo di preparazione

Disposizioni particolari

1

2

3

4

5

6

7

1.

Concimi minerali semplici e composti

Aggiunta di microelementi ai tipi di concime elencati nelle parti 1 e 2

1010

La denominazione del tipo di concime va completata con la dicitura «con micro­elementi» o con la preposizione «con», seguita dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico secondo l’ordine stabilito nella colonna 3
*

a.
Per colture o
pascoli
0,01 % B
0,002 %Co
0,01 %Cu
0,5 %Fe
0,1 %Mn
0,001 %Mo, o
0,01 %Zn
b.
Per uso orticolo o nebulizzazione sul fogliame
0,01 % B
0,002 % Co
0,002 % Cu
0,02 % Fe
0,01 % Mn
0,001 % Mo
0,002 % Zn



Boro
Cobalto
Rame
Ferro
Manganese
Molibdeno
Zinco

Microelementi valutati come tenore totale o come tenore solubile in acqua

Come dagli articoli corrispondenti: aggiunta di microelementi

Va indicato il campo d’applicazione secondo quanto specificato nella colonna 3. I microelementi che costituiscono gli ingredienti normali del concime possono essere dichiarati purché siano presenti nelle quantità minime precisate nella colonna 3. Il tenore va dichiarato come segue:

a) per gli elementi nutritivi non completamente solubili in acqua, il tenore totale e, qualora almeno la metà del tenore totale sia

solubile in acqua, il tenore
solubile in acqua;
b) per gli elementi nutritivi completamente solubili in acqua,

soltanto il tenore solubile in
acqua.

2.

Concimi organici e organo-minerali

Aggiunta di microelementi ai tipi di concime elencati nella parte 3

1011

La denominazione del tipo di concime, ad eccezione del concime miscelato a base di torba, va completata con la dicitura «con microelementi» o con la preposizione «con», seguita dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico secondo l’ordine stabilito nella colonna 3

0,01 % B

0,01 % Cu

0,5 % Fe

0,1 % Mn

0,001 % Mo, o

0,01 % Zn

Microelementi valutati come tenore totale

Come dagli articoli corrispondenti: aggiunta di microelementi

1012

La denominazione del tipo di concime a base di torba va completata con la dicitura «con microelementi» o con la preposizione «con», seguita dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chi­mico secondo l’ordine stabilito nella colonna 3

0,01 % B

0,01 % Fe, o

0,003 % Cu

Microelementi valutati come tenore totale

Come dagli articoli corrispondenti: aggiunta di microelementi

Concimi con microelementi

1.

Concime borato

1020

Borato di calcio
*

7 % B

Boro

Boro valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglia di 0,063 mm

Borato di calcio. Prodotto ottenuto a partire da colemanite o pandermite

1030

Boro etanolammina
*

8 % B

Boro solubile in acqua

Boro valutato come
B solubile in acqua

Prodotto ottenuto per reazione di acido borico con etanolammina

1040

Borato di sodio
*

10 % B

Boro solubile in acqua

Boro valutato come
B solubile in acqua

Borato di sodio

1050

Acido borico
*

14 % B

Boro solubile in acqua

Boro valutato come
B solubile in acqua

Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato

1060

Soluzione di concime borato
*

2 % B

Boro solubile in acqua

Boro valutato come
B solubile in acqua

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di boro etanolammina, di borato di sodio o di acido borico

1070

Concime borato in sospensione
*

2 % B

Boro totale
Boro solubile in acqua se presente

Boro valutato come
B totale

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di boro etanolammina, di borato di sodio, di borato di calcio e/o di acido borico

La denominazione deve contenere i nomi dei componenti presenti.

2.

Concime al cobalto

1110

Chelato di cobalto
*

5 % Co

Cobalto solubile in acqua

Cobalto valutato come Co solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma chelata

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del cobalto con uno o più agenti chelanti autorizzati

1115

Complesso di cobalto
*

5 % Co

Cobalto solubile in acqua
Cobalto totale complessato

Cobalto valutato come Co solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma complessata

Prodotto solubile in acqua contenente cobalto combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

1120

Sale di cobalto
*

19 % Co

Cobalto solubile in acqua

Cobalto valutato come Co solubile in acqua

Sale di cobalto

L’anione del sale deve essere dichiarato.

1130

Soluzione di concime al cobalto
*

2 % Co

Cobalto solubile in acqua

Cobalto valutato come Co solubile in acqua; se un sale di Co è mescolato con un complesso di Co, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Co solubile in acqua

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale, di chelato o di complesso di cobalto

L’anione del sale deve essere dichiarato.

3.

Concime a base di rame

1210

Concime a base
di rame
*

5 % Cu

Rame

Rame valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglia di 0,063 mm

Prodotto ottenuto miscelando sale di rame, ossido di rame, idrossido di rame o un chelato di rame, anche con
l’aggiunta di un supporto non nocivo

Il tenore di rame solubile in acqua può essere dichiarato se risulta pari ad almeno ¼ del rame totale. La composizione deve essere dichiarata secondo quanto specificato nella colonna 6.

1220

Chelato di rame
*

5 % Cu

Rame solubile in acqua

Rame valutato come Cu solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma chelata

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del rame con uno o più agenti chelanti autorizzati

1225

Complesso di rame
*

5 % Cu

Rame solubile in acqua
Rame totale complessato

Rame valutato come Cu solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma complessata

Prodotto solubile in acqua contenente rame combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

1230

Sale di rame
*

20 % Cu

Rame solubile in acqua

Rame valutato come Cu solubile in acqua

Sale di rame

L’anione del sale deve essere dichiarato.

1240

Idrossido di rame
*

45 % Cu

Rame

Rame valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglia di 0,063 mm

Idrossido di rame

1250

Ossido di rame
*

70 % Cu

Rame

Rame valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglia di 0,063 mm

Ossido di rame

1251

Ossicloruro di rame

*

50 % Cu

Rame

Rame valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglia di 0,063 mm

Ossicloruro di rame

1252

Concime al rame in sospensione
*

17 % Cu

Rame
Rame solubile in acqua se presente

Rame valutato come tenore totale

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di sale, d’ossido, d’idrossido, di chelato e/o di ossicloruro di rame

L’anione del sale deve essere dichiarato.

1260

Soluzione di concime a base di rame
*

2 % Cu

Rame solubile in acqua

Rame valutato come Cu solubile in acqua; se un sale di Cu è mescolato con un complesso di Cu, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Co solubile in acqua

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale, di chelato o di complesso di rame

L’anione del sale deve essere dichiarato.

4.

Concime a base di ferro

1310

Chelato di ferro
*

5 % Fe

Ferro solubile in acqua

Ferro valutato come Fe solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma chelata

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del ferro con uno o più agenti chelanti autorizzati

1315

Complesso di ferro
*

5 % Cu

Ferro solubile in acqua
Ferro totale complessato

Ferro valutato come Cu solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma complessata

Prodotto solubile in acqua contenente ferro combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

1320

Sale di ferro
*

12 % Fe

Ferro solubile in acqua

Ferro valutato come Fe solubile in acqua

Sale di ferro (Fe II)

L’anione del sale deve essere
dichiarato.

1330

Soluzione di concime
a base di ferro
*

2 % Fe

Ferro solubile in acqua

Ferro valutato come Fe solubile in acqua; se un sale di Fe è mescolato con un complesso di Fe, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Fe solubile in acqua

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale e/o di chelato o di complesso di ferro

L’anione del sale deve essere dichiarato.

1340

Sospensione di
concime a base
di ferro

5 % Fe

Ferro

Ferro valutato come tenore totale, almeno il 2 % Fe solubile in acqua

Prodotto ottenuto per reazione dei sali di ferro con acido fosforico

5.

Concime a base di manganese

1410

Chelato di manganese
*

5 % Mn

Manganese solubile in acqua

Manganese valutato come Mn solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma chelata

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del manganese con uno o più agenti chelanti autorizzati

1415

Complesso di manganese
*

5 % Mn

Manganese solubile in acqua
Manganese totale complessato

Manganese valutato come Mn solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma complessata

Prodotto solubile in acqua contenente manganese combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

1420

Concime a base di manganese
*

17 % Mn

Manganese

Manganese valutato come tenore totale

Prodotto ottenuto miscelando sale di manganese e ossido di manganese

Il tenore di manganese solubile in acqua può essere dichiarato se risulta pari ad almeno ¼ del manganese totale.

1430

Sale di manganese
*

17 % Mn

Manganese solubile in acqua

Manganese valutato come Mn solubile in acqua

L’anione del sale deve essere dichiarato.

1440

Ossido di manganese
*

40 % Mn

Manganese

Manganese valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno l’80 % al setaccio a maglia di 0,063 mm

Ossido di manganese

1450

Soluzione di concime
a base di manganese
*

2 % Mn

Manganese solubile in acqua

Manganese valutato come Mn solubile in acqua

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale e/o di chelato o di complesso di manganese

L’anione del sale deve essere dichiarato.

1460

Concime al manganese in sospensione
*

17 % Mn

Manganese
Manganese solubile in acqua se presente

Manganese valutato come tenore totale

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di sale, di chelato e/o d’ossido di manganese

L’anione del sale deve essere dichiarato.

6.

Concime a base di molibdeno

1510

Concime a base di molibdeno
*

35 % Mo

Molibdeno solubile in acqua

Molibdeno valutato come Mo solubile in acqua

Prodotto ottenuto miscelando molibdato di sodio e molibdato d’ammonio

1520

Molibdato di sodio
*

35 % Mo

Molibdeno solubile in acqua

Molibdeno valutato come Mo solubile in acqua

Molibdato di sodio

1530

Molibdato d’ammonio
*

50 % Mo

Molibdeno solubile in acqua

Molibdeno valutato come Mo solubile in acqua

Molibdato d’ammonio

1540

Soluzione di concime a base di molibdeno
*

3 % Mo

Molibdeno solubile in acqua

Molibdeno valutato come Mo solubile in acqua

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di molibdato di sodio o molibdato d’ammonio

7.

Concime a base di zinco

1610

Chelato di zinco
*

5 % Zn

Zinco solubile in acqua

Zinco valutato come Zn solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma chelata

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica dello zinco con uno o più agenti chelanti autorizzati

1615

Complesso di zinco
*

5 % Zn

Zinco solubile in acqua
Zinco totale complessato

Zinco valutato come Zn solubile in acqua, almeno l’80 % del tenore dichiarato in forma complessata

Prodotto solubile in acqua contenente zinco combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

1620

Sale di zinco
*

15 % Zn

Zinco solubile in acqua

Zinco valutato come tenore totale

Sale di zinco

L’anione del sale deve essere dichiarato.

1630

Ossido di zinco
*

70 % Zn

Zinco totale

Zinco valutato come tenore totale

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di zinco

Il tenore di zinco solubile in acqua può essere dichiarato se risulta pari ad almeno ¼ del tenore totale.

1640

Concime a base di zinco
*

30 % Zn

Zinco totale

Zinco valutato come tenore totale

Prodotto ottenuto miscelando sale di zinco e ossido di zinco

Il tenore di zinco solubile in acqua può essere dichiarato se risulta pari ad almeno ¼ del tenore totale.

1650

Soluzione di concime a base di zinco
*

2 % Zn

Zinco solubile in acqua

Zinco valutato come Zn solubile in acqua; se un sale di Zn è mescolato con un complesso di Zn, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % dello Zn solubile in acqua

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale e/o di chelato o di complesso di zinco

L’anione del sale deve essere dichiarato.

1655

Concime al zinco in sospensione
*

20 % Zn

Zinco totale
Zinco solubile in acqua se presente

Zinco valutato come tenore totale

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di sale, di chelato e/o d’ossido di zinco

8.

Concime con microelementi ottenuto da miscelazione

1660

La denominazione del tipo di «miscela di microelementi» (soluzione di miscela di microelementi) va completata con la dicitura «con micro­elementi» o con la preposizione «con», seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico secondo l’ordine stabilito nella colonna 3
*

Microelementi
a.
esclusivamente in forma minerale
0,2 % B
0,02 %Co
0,5 %Cu
2 %Fe
0,5 %Mn
0,02 %Mo, o
0,5 %Zn
b.
in forma chelata o complessa
0,2 %B
0,02 %Co
0,1 %Cu
0,3 %Fe
0,1 %Mn
0,1 %Mo
0,1 %Zn

totale minimo: in forma solida 5 %,
in soluzione 2 %




Boro
Cobalto
Rame
Ferro
Manganese
Molibdeno
Zinco

Microelemento valutato come tenore totale o come tenore solubile in acqua

Miscelazione o dissoluzione e/o sospensione di concimi della parte 4 dell’allegato 1

In base alla qualità il tipo di concime va designato come «miscela di microelementi » o «soluzione di miscela di microelementi». Il concime deve contenere almeno due dei microelementi elencati nella colonna 3. Vanno indicati i tenori in forma chelata e gli agenti chelanti. Il tenore va dichiarato come segue:

a)
per gli elementi nutritivi non completamente solubili in acqua, il tenore totale e, qualora almeno la metà del tenore totale sia
solubile in acqua, il tenore solubile in acqua;
b)
per gli elementi nutritivi completamente solubili in acqua,
soltanto il tenore solubile in
acqua.

Parte 5

Ammendanti minerali senza obbligo di notifica e ammendanti organici nonché organo-minerali con obbligo di notifica

Ammendanti minerali e organici

Esigenze per i singoli tipi di concime

Ammendanti Allegato 1, parte 5

N.

Denominazione del tipo

Tenori minimi
(percentuale in massa)

Componenti che determinano tipo, forma e solubi­lità degli elementi nutri­tivi

Valutazione;
altre prescrizioni

Composizione;
modo di preparazione

Disposizioni particolari

1

2

3

4

5

6

7

1.

Calce naturale

1710

Calcare, qualità di base
*

Calcio totale

Valore neutralizzante minimo: 42
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
3,15 mm;
80 % setaccio a maglia di
1 mm;
50 % setaccio a maglia di
0,5 mm

Carbonato di calcio essenzialmente; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1711

Calcare di prima qualità
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 50
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
2 mm;
80 % setaccio a maglia di
1 mm;
50 % setaccio a maglia di
0,315 mm;
30 % setaccio a maglia di
0,1 mm

Carbonato di calcio essenzialmente; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1712

Calcare magnesifero, qualità di base
*


3 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 45
calcio valutato come Ca, magnesio valutato come MgO; finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
3,15 mm;
80 % setaccio a maglia di
1 mm;
50 % setaccio a maglia di
0,5 mm

Carbonato di calcio e carbonato di magnesio; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare magnesifero

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1713

Calcare magnesifero
di prima qualità
*


3 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 52
calcio valutato come Ca, magnesio valutato come MgO; finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
2 mm;
80 % setaccio a maglia di
1 mm;
50 % setaccio a maglia di
0,315 mm;
30 % setaccio a maglia di
0,1 mm

Carbonato di calcio e carbonato di magnesio; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare magnesifero

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1714

Calcare dolomitico, qualità di base
*


12 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 48
calcio valutato come Ca, magnesio valutato come MgO; finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
3,15 mm;
80 % setaccio a maglia di
1 mm;
50 % setaccio a maglia di
0,5 mm

Carbonato di calcio e carbonato di magnesio; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di dolomite

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1715

Calcare dolomitico
di prima qualità
*


12 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 54
calcio valutato come Ca, magnesio valutato come MgO; finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
2 mm;
80 % setaccio a maglia di
1 mm;
50 % setaccio a maglia di
0,315 mm;
30 % setaccio a maglia di
0,1 mm

Carbonato di calcio e carbonato di magnesio; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di dolomite

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1716

Calcare marino,
qualità di base
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 30
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
3,15 mm;
80 % setaccio a maglia di
1 mm

Carbonato di calcio essenzialmente; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare di origine marina

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1717

Calcare marino
di prima qualità
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 40
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
2 mm;
80 % setaccio a maglia di
1 mm

Carbonato di calcio essenzialmente; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare di origine marina

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1718

Calcare fine, qualità
di base
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 42
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione dopo disintegrazione in acqua:
90 % setaccio a maglia di
3,15 mm;
70 % setaccio a maglia di
2 mm
40 % setaccio a maglia di
0,315 mm
reattività della frazione setaccio a maglia di 1-2 mm (mediante setacciatura allo stato secco) pari almeno al 40 % in acido citrico;
finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
25 mm;
30 % setaccio a maglia di
2 mm

Carbonato di calcio essenzialmente; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare fine

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1719

Calcare fine di prima qualità
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 42
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione dopo disintegrazione in acqua:
97 % setaccio a maglia di
3,15 mm;
70 % setaccio a maglia di
2 mm
50 % setaccio a maglia di
0,315 mm
reattività della frazione setaccio a maglia di 1-2 mm (mediante stacciatura allo stato secco) pari almeno 65 % in acido citrico;
finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
25 mm;
30 % setaccio a maglia di
2 mm

Carbonato di calcio essenzialmente; prodotto ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare fine

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1720

Sospensione di
carbonati
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 35
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione allo stato umido:
97 % setaccio a maglia di
2 mm;
80 % setaccio a maglia di
1 mm
0,315 % setaccio a maglia di
1 mm
30 % setaccio a maglia di
0,1 mm

Carbonato di calcio e/o carbonato di magnesio essenzialmente; prodotto ottenuto mediante triturazione e sospensione in acqua di depositi naturali di calcare, calcare magnesifero, calcare dolomitico o calcare fine

Il tenore di ossido di magnesio deve essere dichiarata quando è ≥ 3 %.
La reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo possono essere dichiarati.

2.

Varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi di origine naturale

1721

Calce viva, qualità
di base
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 75
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione allo stato secco:
fine: 97 % setaccio a maglia
di 4 mm;
setacciata: 97 % setaccio a maglia di 8 mm;
5 % setaccio a maglia di
0,4 mm

Ossido di calcio essenzialmente; prodotto ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come i risultati dell’incubazione del suolo.

1722

Calce viva di prima qualità
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 85
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione allo stato secco:
fine: 97 % setaccio a maglia di 4 mm;
setacciata: 97 % setaccio a maglia di 8 mm;
5 % setaccio a maglia di
0,4 mm

Ossido di calcio essenzialmente; prodotto ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come i risultati dell’incubazione del suolo.

1723

Calce viva magnesifera, qualità di base
*


7 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 80
calcio valutato come Ca; magnesio valutato come MgO finezza di macinazione allo stato secco:
fine: 97 % setaccio a maglia di 4 mm;
setacciata: 97 % setaccio a maglia di 8 mm;
5 % setaccio a maglia di
0,4 mm

Ossido di calcio e ossido di magnesio essenzialmente; ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come i risultati dell’incubazione del suolo.

1724

Calce viva magnesifera di prima qualità
*


7 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 85
calcio valutato come Ca, magnesio valutato come MgO; finezza di macinazione allo stato secco:
fine: 97 % setaccio a maglia di 4 mm;
setacciata: 97 % setaccio a maglia di 8 mm;
5 % setaccio a maglia di
0,4 mm

Ossido di calcio e ossido di magnesio essenzialmente; ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come i risultati dell’incubazione del suolo.

1725

Calce viva dolomitica, qualità di base
*


17 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 85
calcio valutato come Ca, magnesio valutato come MgO; finezza di macinazione allo stato secco:
fine: 97 % setaccio a maglia di 4 mm;
setacciata: 97 % setaccio a maglia di 8 mm;
5 % setaccio a maglia di
0,4 mm

Ossido di calcio e ossido di magnesio essenzialmente; ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come i risultati dell’incubazione del suolo.

1726

Calce viva dolomitica di prima qualità
*


17 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 95
calcio valutato come Ca, magnesio valutato come MgO; finezza di macinazione allo stato secco:
fine: 97 % setaccio a maglia di 4 mm;
setacciata: 97 % setaccio a maglia di 8 mm;
5 % setaccio a maglia di
0,4 mm

Ossido di calcio e ossido di magnesio essenzialmente; ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come i risultati dell’incubazione del suolo.

1727

Calce viva idrata (calce spenta)
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 65
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione allo stato umido:
95 % setaccio a maglia di
0,16 mm

Idrossido di calcio essenzialmente; ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare

Il magnesio totale puo essere dichiarato, così come i risultati dell’incubazione del suolo.

1728

Calce viva idrata magnesifera (calce spenta magnesifera)
*


5 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 70
calcio valutato come Ca, magnesio valutato come MgO; finezza di macinazione allo stato umido:
95 % setaccio a maglia di
0,16 mm

Idrossido di calcio e idrossido di magnesio essenzialmente; ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare magnesifero

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come i risultati dell’incubazione del suolo.

1729

Calce viva idrata dolomitica
*


12 % MgO

Calcio totale
Ossido di magnesio

Valore neutralizzante
minimo: 70
calcio valutato come Ca, magnesio valutato come MgO; finezza di macinazione allo stato umido:
95 % setaccio a maglia di
0,16 mm

Idrossido di calcio e idrossido di magnesio essenzialmente; ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare dolomitico

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come i risultati dell’incubazione del suolo.

1730

Sospensione di calce idrata
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 20
calcio valutato come Ca; finezza di macinazione allo stato umido:
95 % setaccio a maglia di
0,16 mm

Idrossido di calcio e/o idrossido di magnesio essenzialmente; ottenuto mediante calcinazione, spegnimento e sospensione in acqua di depositi naturali di calcare, calcare magnesifero o calcare dolomitico

Il tenore di ossido di magnesio deve essere dichiarata quando è ≥ 3 %.
I risultati dell’incubazione del suolo possono essere dichiarati.

3.

Varietà di calce ottenute da processi industriali

1731

Calce da zuccherificio
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 20

Carbonato di calcio molto fine essenzialmente; ottenuto dalla produzione dello zucchero, ottenuto per carbonatazione esclusivamente di calce viva proveniente da fonti naturali

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

1732

Sospensione di calce
di zuccherificio
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 15

Carbonato di calcio molto fine essenzialmente; ottenuto dalla produzione dello zucchero, ottenuto per carbonatazione esclusivamente di calce viva proveniente da fonti naturali

Il magnesio totale può essere dichiarato, così come la reattività con il metodo di determinazione utilizzato e i risultati dell’incubazione del suolo.

4.

Calce mista

1740

Calce mista *

Calcio totale

Valore neutralizzante tenore minimo di carbonato: 15 %, tenore massimo di carbonato: 90 %

Miscelando i tipi di concimi 1710 a 1730

Il tenore di ossido di magnesio deve essere dichiarato se è ≥3 %. Se MgO è ≥5 % si deve aggiungere «magnesifera» alla denominazione del tipo.

I risultati dell’incubazione del suolo possono essere dichiarati.

5.

Miscele di sostanze di calcinazione con altri tipi di concime CE

1750

Miscela di (denominazione del tipo di concime della parte 5 del presente allegato) e (denominazione del tipo di concime CE solido della parte 1 o 2 del presente allegato)
*

Calcio totale

Valore neutralizzante
minimo: 15
3 % N per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di N,
3 % P2O5per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di P2O5,
3 % K2O per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di K2O.
Potassio valutato come K2O solubile in acqua

Miscelazione, compattazione o granulazione dei tipi di concime 1710 a 1740 della parte 5 del presente allegato con tipi di concime CE solido della parte 1 o 2 del presente allegato.
Non sono consentite le miscele seguenti:

solfato ammonico o urea con calci contenenti ossidi o idrossidi,
miscelazione e successiva compattazione o granulazione di superfosfati semplice, concentrato o triplo con qualsiasi tipo della parte 5 del presente allegato

Il tenore di ossido di magnesio deve essere dichiarata quando è ≥ 3 %,
gli altri elementi nutrivi in base alle dichiarazioni di elementi nutritivi dei tipi singoli di concimi.

6.

Altre ammendanti minerali

1760

Polvere di roccia (polvere di pietre, polvere di rocce primitive, polvere di quarzo, polvere di basalto, polvere d’argilla)

Prodotto ottenuto dalla frantumazione e dalla lavorazione di pietre

1770

Perlite

Prodotto ottenuto dalla frantumazione e dalla setacciatura di rocce vulcaniche (riolite), riscaldamento in condizione di depressione

1771

Vermiculite

Prodotto ottenuto dal rigonfiamento del minerale argilloso vermiculite a circa 1100 °C

1772

Leca

Prodotto ottenuto dal rigonfiamento di minerali argillosi a circa 1150 °C

7.

Ammendanti organici

1810

Torba

40 % SO

Sostanza organica

Prodotto formatosi nelle torbiere partendo da residui vegetali ivi accumulati

Tenore di ceneri non superiore al 10 %.

1811

Torba orticola

70 % SO

Sostanza organica

Prodotto ottenuto dall’essiccazione della torba

1820

Ammendanti organici

10 % SO

Sostanza organica

Al massimo il 3 % di una o più delle sostanze seguenti: azoto, fosfato, potassio e zolfo

Trattamento di sostanze di origine vegetale, animale o microbica

8.

Ammendanti organo-minerali

1910

Ammendanti organo-minerali

10 % SO

Sostanza organica

Al massimo il 3 % di una o più delle sostanze seguenti: azoto, fosfato, potassio e zolfo

Trattamento di sostanze di origine vegetale, animale o microbica e aggiunta di componenti minerali

Parte 6

Concimi con obbligo di notifica

Concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio nonché altri prodotti

Esigenze per i singoli tipi di concime

Concime aziendale e concime ottenuto dal riciclaggio Allegato 1, parte 6

N.

Denominazione del tipo

Tenori minimi
(percentuale in massa)

Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi

Valutazione;
altre prescrizioni

Composizione;
modo di preparazione

Disposizioni particolari

1

2

3

4

5

6

7

2010

Concimi aziendali

Azoto totale
Fosfato totale
Potassio totale
Sostanza organica
Sostanza secca

Trattati o no

Va indicata la specie animale da cui provengono i concimi aziendali. Va dichiarato il modo di preparazione.

2011

Letame essiccato





40 % SO

Azoto totale
Fosfato totale
Potassio totale
Sostanza organica
Tenore di sostanza secca

Essiccazione e, all’occasione, condizionamento di letame o escrementi animali in granulati o cubetti

Va indicata la specie animale da cui proviene il letame.

2020

Abrogato

Esigenze ai sensi dell’ORRPChim.(RS 814.81)

2030

Compost

Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio
Calcio
Magnesio
Sostanza organica Sostanza secca
Conduttività elettrica

2040

Digestato, solido o liquido

Azoto totale
Fosfato totale
Ossido di potassio
Calcio
Magnesio
Sostanza organica Sostanza secca
Conduttività elettrica

2060

Abrogato

2070

Additivo per concimi aziendali

Minerali, materiale contenente carbonio di origine animale, vegetale o microbica e loro miscele

Additivo per liquame e letame.

2080

Miscela dei prodotti 2010, 2011 e
2030–2070

Vanno indicate le compo­nenti e le disposizioni speciali applicabili.

Allegato 2

(art. 15)

Limiti di tolleranza

a.
I limiti di tolleranza fissati nel presente allegato rappresentano gli scarti ammessi fra il valore misurato e quello dichiarato del tenore dell’elemento nutritivo.
b.
Essi servono a compensare variazioni nella fabbricazione, nella campionatura e nell’analisi.
c.
Se per un elemento nutritivo non è indicato alcun valore limite, significa che non vi sono limitazioni riguardo al superamento del tenore dichiarato.
d.
I seguenti limiti di tolleranza sono ammessi per i tenori di elementi nutritivi dichiarati nei diversi tipi di concime.

Valori assoluti in percentuale in massa di N, P2O5, K2O, MgO, Cl

1. Concimi minerali semplici

1.1 Concimi azotati

Nitrato di calcio (nitrato di calce)

0,4

Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato di calce e magnesio)

0,4

Nitrato di sodio

0,4

Nitrato del Cile

0,4

Calciocianamide

1,0

Calciocianamide nitrata

1,0

Solfato ammonico

0,3

Nitrato ammonico o nitrato ammonico calcareo

32 % o meno

0,8

più del 32 %

0,6

Solfonitrato ammonico

0,8

Solfonitrato di magnesio

0,8

Nitrato ammonico di magnesio

0,8

Urea

0,4

Sospensione di nitrato di calcio

0,4

Soluzione di concime azotato con ureaformaldeide

0,4

Sospensione di concime azotato con ureaformaldeide

0,4

Urea-ammonio solfato

0,5

Soluzione di concime azotato

0,6

Soluzione di nitrato ammonico ed urea

0,6

1.2 Concimi fosfatici

Scorie Thomas:

– dichiarazione espressa da una forcella del 2 % in massa

0,0

– dichiarazione espressa da un solo numero

1,0

Altri concimi fosfatici

(numero del concime nell’allegato 1
parte 1)

Solubilità del P2O5 in:

acido minerale

(230, 231, 250, 271)

0,8

acido formico

(271)

0,8

citrato ammonico neutro

(220, 221, 222)

0,8

citrato ammonico alcalino

(240, 241, 250, 251, 260)

0,8

acqua

(220, 221, 230)

0,9

(222)

1,3

1.3 Concimi potassici

Sale grezzo di potassio

1,5

Sale grezzo di potassio arricchito

1,0

Cloruro di potassio:

55 % o meno

1,0

più del 55 %

0,5

Cloruro di potassio contenente sali di magnesio

1,5

Solfato di potassio

0,5

Solfato di potassio contenente sali di magnesio

1,5

1.4 Altri elementi

Cloro

0,2

2. Concimi minerali composti

2.1 Elementi nutritivi

N

1,1

P2O5

1,1

K2O

1,1

2.2 Valore massimo dello scarto negativo rispetto al tenore dichiarato

Concimi binari

1,5

Concimi ternari

1,9

3. Elementi nutritivi secondari nei concimi
(calcio, magnesio, sodio e zolfo)

I limiti di tolleranza ammessi in rapporto ai tenori dichiarati di calcio, magnesio, sodio e zolfo corrispondono a ¼ del tenore dichiarato di tali elementi nutritivi fino ad un massimo di:

Ca

0,64

Mg

0,55

Na

0,67

S

0,36

MgO, CaO, Na2O, SO3

0,9

4. Microelementi nei concimi

Tenore di microelementi superiore al 2 %

0,4

Tenore di microelementi inferiore al 2 %

1/5 del tenore dichiarato

5. Concimi organici e organo-minerali nonché concimi miscelati tranne i concimi miscelati a base di torba

5.1 Concimi organici e organo-minerali

I limiti di tolleranza ammessi in rapporto ai tenori dichiarati del singolo elemento nutritivo corrispondono a ¼ del tenore dichiarato di tale elemento nutritivo fino ad un massimo di:

a.
per il singolo elemento nutritivo
N

1,0

P2O5

2,0

K2O

1,0

CaO

3,0

MgO

0,9

b.
Scarto negativo rispetto al tenore dichiarato di N, P2O5 e K2O, complessivamente al massimo:

Concimi composti organici e organo-minerali

2,0

5.2 Concimi miscelati a base di torba

a.
per il singolo elemento nutritivo:
N

0,2

P2O5

0,2

K2O

0,2

b.
Scarto negativo rispetto al tenore dichiarato complessivamente al massimo

0,5

Allegato 3

(art. 17)

Modifica del diritto vigente

27

27 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 6311.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden