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Ordinanza
sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e
180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura;
visti gli articoli 26 capoversi 1 e 2, 46 capoverso 4 e 49 capoverso 3
della legge forestale del 4 ottobre 19912;
visto l’articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente; e
visto l’articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici
al commercio;
in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19516 per
la protezione dei vegetali;
in esecuzione dell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za ha lo sco­po di evi­ta­re dan­ni eco­no­mi­ci, so­cia­li ed eco­lo­gi­ci che pos­so­no es­se­re cau­sa­ti dall’in­tro­du­zio­ne e dal­la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na e di al­tri or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si, se­gna­ta­men­te dall’im­por­ta­zio­ne e dal­la mes­sa in com­mer­cio di mer­ci che pos­so­no es­se­re por­ta­tri­ci di ta­li or­ga­ni­smi no­ci­vi.

2 Per evi­ta­re dan­ni è ne­ces­sa­rio at­tua­re mi­su­re di pre­ven­zio­ne e di lot­ta.

3 La pre­sen­te or­di­nan­za sta­bi­li­sce in par­ti­co­la­re qua­li mi­su­re di pre­ven­zio­ne e di lot­ta adot­ta­re per evi­ta­re l’in­tro­du­zio­ne e la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na e di al­tri or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si.

Art. 2 Definizioni  

Ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za s’in­ten­do­no per:

a.
or­ga­ni­smi no­ci­vi: spe­cie, cep­pi o bio­ti­pi di ve­ge­ta­li, ani­ma­li o agen­ti pa­to­ge­ni che pos­so­no nuo­ce­re ai ve­ge­ta­li o ai pro­dot­ti ve­ge­ta­li;
b.
or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si: or­ga­ni­smi no­ci­vi che in ca­so di in­tro­du­zio­ne e dif­fu­sio­ne pos­so­no cau­sa­re in­gen­ti dan­ni eco­no­mi­ci, so­cia­li o eco­lo­gi­ci;
c.
mer­ci: ve­ge­ta­li, pro­dot­ti ve­ge­ta­li e qual­sia­si ma­te­ria­le che pos­so­no es­se­re por­ta­to­ri di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si o fun­ge­re da mez­zo per la lo­ro dif­fu­sio­ne, in­clu­sa la ter­ra e il ter­re­no di col­tu­ra;
d.
ve­ge­ta­li: pian­te vi­ve e le par­ti vi­ve di pian­te in­di­ca­te qui ap­pres­so:
1.
frut­ti in sen­so bo­ta­ni­co,
2.
or­tag­gi,
3.
tu­be­ri, bul­bi-tu­be­ri, bul­bi, ri­zo­mi, ra­di­ci, por­tin­ne­sti e sto­lo­ni,
4.
par­ti ae­ree, fu­sti e sto­lo­ni epi­gei,
5.
fio­ri re­ci­si,
6.
ra­mi, con o sen­za fo­glie o aghi,
7.
al­be­ri ta­glia­ti, con fo­glie o aghi,
8.
fo­glie, fo­glia­me,
9.
col­tu­re di tes­su­ti ve­ge­ta­li,
10.
pol­li­ne vi­vo e spo­re,
11.
gem­me, ne­sti, ta­lee, mar­ze e in­ne­sti,
12.
se­men­ti in sen­so bo­ta­ni­co, de­sti­na­te al­la se­mi­na;
e.
pro­dot­ti ve­ge­ta­li: pro­dot­ti di ori­gi­ne ve­ge­ta­le non tra­sfor­ma­ti o che han­no su­bi­to un trat­ta­men­to sem­pli­ce, pur­ché non si trat­ti di ve­ge­ta­li; sal­vo di­spo­si­zio­ni con­tra­rie, il le­gno è con­si­de­ra­to pro­dot­to ve­ge­ta­le sol­tan­to se adem­pie al­me­no uno dei cri­te­ri se­guen­ti:
1.
con­ser­va in tut­to o in par­te la sua su­per­fi­cie ro­ton­da na­tu­ra­le, con o sen­za cor­tec­cia,
2.
non ha con­ser­va­to la su­per­fi­cie ro­ton­da na­tu­ra­le poi­ché è sta­to se­ga­to, ta­glia­to o spac­ca­to,
3.
è in for­ma di pic­co­le plac­che, par­ti­cel­le, se­ga­tu­ra, re­si­dui, tru­cio­li o ca­sca­mi e non è sta­to tra­sfor­ma­to me­dian­te l’uti­liz­zo di col­la, ca­lo­re o pres­sio­ne o una com­bi­na­zio­ne di ta­li ele­men­ti per pro­dur­re pel­let, mat­to­nel­le, com­pen­sa­to o pan­nel­li di par­ti­cel­le,
4.
è uti­liz­za­to, o è de­sti­na­to a es­se­re uti­liz­za­to, co­me ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio, a pre­scin­de­re dal fat­to che sia ef­fet­ti­va­men­te im­pie­ga­to per il tra­spor­to di mer­ci;
f.
pian­ta­gio­ne: ogni ope­ra­zio­ne di mes­sa a di­mo­ra o di in­ne­sto di ve­ge­ta­li per as­si­cu­rar­ne la suc­ces­si­va cre­sci­ta, ri­pro­du­zio­ne o mol­ti­pli­ca­zio­ne;
g.
ve­ge­ta­li de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne: ve­ge­ta­li pian­ta­ti, che sa­ran­no pian­ta­ti o ri­pian­ta­ti;
gbis.8
zo­na in­fe­sta­ta: area nel­la qua­le un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na è tal­men­te dif­fu­so da non po­ter più es­se­re era­di­ca­to;
h.
fo­co­la­io d’in­fe­sta­zio­ne: sin­go­li ve­ge­ta­li in­fe­sta­ti da or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si e i lo­ro im­me­dia­ti din­tor­ni al di fuo­ri del­la zo­na in­fe­sta­ta, in­clu­si i ve­ge­ta­li so­spet­ta­ti di es­se­re in­fe­sta­ti;
i.9
zo­na cu­sci­net­to: zo­na in­den­ne da in­fe­sta­zio­ne cir­co­stan­te una zo­na in­fe­sta­ta o un fo­co­la­io d’in­fe­sta­zio­ne;
j.
mes­sa in com­mer­cio: tra­sfe­ri­men­to o ces­sio­ne a ti­to­lo one­ro­so o gra­tui­to di mer­ci;
k.
Sta­ti ter­zi: tut­ti gli Sta­ti al di fuo­ri del­la Sviz­ze­ra, del Prin­ci­pa­to del Lie­ch­ten­stein e de­gli Sta­ti mem­bri dell’Unio­ne eu­ro­pea (UE); le iso­le Ca­na­rie, Ceu­ta, Me­lil­la e i di­par­ti­men­ti e i ter­ri­to­ri fran­ce­si d’ol­tre­ma­re so­no con­si­de­ra­ti Sta­ti ter­zi;
l.
uti­liz­zo: ogni at­ti­vi­tà in re­la­zio­ne a or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si e mer­ci, in par­ti­co­la­re l’im­por­ta­zio­ne, la mes­sa in com­mer­cio, la de­ten­zio­ne, la mol­ti­pli­ca­zio­ne e la dif­fu­sio­ne;
m.
im­por­ta­zio­ne: in­tro­du­zio­ne di mer­ci nel ter­ri­to­rio sviz­ze­ro, in­clu­se le en­cla­vi do­ga­na­li sviz­ze­re (art. 3 cpv. 3 del­la leg­ge del 18 mar­zo 200510 sul­le do­ga­ne) e il Prin­ci­pa­to del Lie­ch­ten­stein;
n.
tran­si­to: tra­spor­to di mer­ci non sdo­ga­na­te at­tra­ver­so la Sviz­ze­ra;
o.
lot­to: l’uni­tà più pic­co­la uti­liz­za­bi­le nel com­mer­cio o al­tri­men­ti sul ri­spet­ti­vo li­vel­lo di com­mer­cia­liz­za­zio­ne di mer­ci che, in ba­se al­la lo­ro omo­ge­nei­tà dal pro­fi­lo del­la com­po­si­zio­ne, dell’ori­gi­ne e di al­tri ele­men­ti ri­le­van­ti, è iden­ti­fi­ca­bi­le;
p.
par­ti­ta: in­sie­me di lot­ti;
q.
in­vio: in­sie­me di par­ti­te, tra­sfe­ri­te con lo stes­so mez­zo di tra­spor­to, pro­ve­nien­ti dal­lo stes­so for­ni­to­re e luo­go di pro­ve­nien­za e de­sti­na­te al­lo stes­so de­sti­na­ta­rio;
r.
pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio: do­cu­men­to uf­fi­cia­le per il com­mer­cio di mer­ci all’in­ter­no del­la Sviz­ze­ra e con l’UE che com­pro­va che le mer­ci adem­pio­no le pre­scri­zio­ni fi­to­sa­ni­ta­rie;
s.
cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio:do­cu­men­to uf­fi­cia­le per il com­mer­cio di mer­ci con Sta­ti ter­zi che com­pro­va che la mer­ce adem­pie le pre­scri­zio­ni fi­to­sa­ni­ta­rie del Pae­se di de­sti­na­zio­ne;
t.
vet­to­re: or­ga­ni­smo vi­ven­te che tra­smet­te or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si da un ve­ge­ta­le in­fet­to a un al­tro.

8 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

10 RS 631.0

Art. 3 Emanazione di disposizioni da parte di uffici federali  

Ove la pre­sen­te or­di­nan­za de­le­ga l’ema­na­zio­ne di di­spo­si­zio­ni all’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te, la com­pe­ten­za è de­man­da­ta a:

a.
Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te (UFAM), per le mi­su­re in vir­tù del­la leg­ge fo­re­sta­le del 4 ot­to­bre 1991;
b.
Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’agri­col­tu­ra (UFAG), per le mi­su­re in vir­tù del­la leg­ge del 29 apri­le 1998 sull’agri­col­tu­ra.

Capitolo 2: Definizione di organismi da quarantena, organismi da quarantena potenziali e organismi regolamentati non da quarantena 11

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 4 Organismi da quarantena  

1 Un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na è un or­ga­ni­smo no­ci­vo par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­so:

a.12
che non è pre­sen­te in Sviz­ze­ra o non è am­pia­men­te dif­fu­so;
b.
che adem­pie i cri­te­ri ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1; e
c.
con­tro il qua­le so­no di­spo­ni­bi­li mi­su­re rea­liz­za­bi­li ed ef­fi­ca­ci at­te a evi­tar­ne l’in­tro­du­zio­ne e la dif­fu­sio­ne non­ché a ri­dur­re i dan­ni che cau­sa.

2 So­no sot­to­po­sti a trat­ta­men­to prio­ri­ta­rio gli or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na:

a.
che adem­pio­no an­che i cri­te­ri ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2; e
b.
con­tro i qua­li la lot­ta è più ur­gen­te.

3 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’eco­no­mia, del­la for­ma­zio­ne e del­la ri­cer­ca (DE­FR) e il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) sta­bi­li­sco­no di co­mu­ne ac­cor­do gli or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na e se­gna­la­no quel­li da sot­to­por­re a trat­ta­men­to prio­ri­ta­rio.

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 5 Organismi da quarantena potenziali  

1 Un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na po­ten­zia­le è un or­ga­ni­smo no­ci­vo par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­so per il qua­le oc­cor­re ve­ri­fi­ca­re se adem­pie i cri­te­ri ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1.

2 L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te sta­bi­li­sce gli or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na po­ten­zia­li.

Art. 5a Organismi regolamentati non da quarantena 13  

Un or­ga­ni­smo re­go­la­men­ta­to non da qua­ran­te­na è un or­ga­ni­smo no­ci­vo par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­so:

a.
che è dif­fu­so in Sviz­ze­ra o nell’UE;
b.
che si tra­smet­te prin­ci­pal­men­te da ve­ge­ta­li spe­ci­fi­ci de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne;
c.
la cui pre­sen­za sui ve­ge­ta­li spe­ci­fi­ci de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne com­por­ta con­se­guen­ze eco­no­mi­che inac­cet­ta­bi­li re­la­ti­va­men­te all’uti­liz­zo pre­vi­sto di ta­li ve­ge­ta­li;
d.
per il qua­le so­no di­spo­ni­bi­li mi­su­re rea­liz­za­bi­li ed ef­fi­ca­ci at­te a evi­tar­ne la com­par­sa sui ve­ge­ta­li spe­ci­fi­ci de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne; e
e.
che adem­pie i cri­te­ri di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 3.

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Capitolo 3: Divieto di utilizzo di organismi da quarantena

Art. 6 Principio  

1 Al di fuo­ri di si­ste­mi chiu­si, l’uti­liz­zo di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na in qual­sia­si for­ma o sta­dio di svi­lup­po è vie­ta­to.

2 Per l’uti­liz­zo di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na e or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na po­ten­zia­li in si­ste­mi chiu­si si ap­pli­ca l’or­di­nan­za del 9 mag­gio 201214 sull’im­pie­go con­fi­na­to.

Art. 7 Autorizzazioni per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi  

1 Su ri­chie­sta, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può au­to­riz­za­re l’uti­liz­zo di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na al di fuo­ri di si­ste­mi chiu­si, se è pos­si­bi­le esclu­der­ne la dif­fu­sio­ne, per i se­guen­ti sco­pi:

a.
ri­cer­ca;
b.
dia­gno­si;
c.
scel­ta va­rie­ta­le e pro­gram­mi di se­le­zio­ne;
d.
for­ma­zio­ne.

2 L’au­to­riz­za­zio­ne di­sci­pli­na in par­ti­co­la­re:

a.
il quan­ti­ta­ti­vo di or­ga­ni­smi che è per­mes­so uti­liz­za­re;
b.
la du­ra­ta dell’au­to­riz­za­zio­ne;
c.
il luo­go e le con­di­zio­ni in cui gli or­ga­ni­smi van­no te­nu­ti;
d.
le com­pe­ten­ze scien­ti­fi­che e tec­ni­che di cui de­ve di­spor­re il per­so­na­le ad­det­to;
e.
l’ob­bli­go di al­le­ga­re l’au­to­riz­za­zio­ne all’in­vio in ca­so di im­por­ta­zio­ne e spo­sta­men­to;
f.
le con­di­zio­ni per ri­dur­re al mi­ni­mo il ri­schio di in­se­dia­men­to e dif­fu­sio­ne dell’or­ga­ni­smo.

Capitolo 4: Misure contro l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena

Sezione 1: Obbligo di notifica

Art. 8  

1 Chi so­spet­ta o con­sta­ta la pre­sen­za di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na ne dà no­ti­fi­ca sen­za in­du­gio al ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te.

2 Se il so­spet­to d’in­fe­sta­zio­ne o la pre­sen­za ri­guar­da un’azien­da omo­lo­ga­ta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 76 o 89 (azien­da omo­lo­ga­ta), il so­spet­to o la pre­sen­za va no­ti­fi­ca­ta al Ser­vi­zio fi­to­sa­ni­ta­rio fe­de­ra­le (SFF).

3 Se il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te ri­le­va la pre­sen­za di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na ne dà no­ti­fi­ca sen­za in­du­gio all’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te.

4 In una zo­na in­fe­sta­ta l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può re­vo­ca­re l’ob­bli­go di no­ti­fi­ca per l’or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na in que­stio­ne. Per le azien­de omo­lo­ga­te l’ob­bli­go di no­ti­fi­ca non può es­se­re re­vo­ca­to.

Sezione 2: Misure di prevenzione

Art. 9 Misure di prevenzione a carico delle aziende  

Se un’azien­da che uti­liz­za mer­ci a sco­po com­mer­cia­le so­spet­ta o con­sta­ta la pre­sen­za di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na, pren­de sen­za in­du­gio mi­su­re di pre­ven­zio­ne per im­pe­dir­ne l’in­se­dia­men­to e la dif­fu­sio­ne.

Art. 10 Misure di prevenzione a carico del servizio cantonale competente  

1 Se al ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te è no­ti­fi­ca­ta la so­spet­ta­ta pre­sen­za o la pre­sen­za di un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na, es­so pren­de sen­za in­du­gio le mi­su­re ne­ces­sa­rie per ve­ri­fi­ca­re se l’or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na è ef­fet­ti­va­men­te pre­sen­te.

2 La ve­ri­fi­ca av­vie­ne sul­la ba­se di una dia­gno­si di un la­bo­ra­to­rio de­si­gna­to dal SFF.

3 Fin­ché la dia­gno­si non è di­spo­ni­bi­le, il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te pren­de mi­su­re ade­gua­te ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 1 let­te­re a–d.

4 Se il so­spet­to ri­guar­da un’azien­da omo­lo­ga­ta, le mi­su­re di cui ai ca­po­ver­si 1 e 3 so­no di com­pe­ten­za del SFF.

Sezione 3: Informazione delle aziende interessate e del pubblico

Art. 11 Informazione delle aziende  

1 Se la pre­sen­za di un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na è sta­ta con­fer­ma­ta da un la­bo­ra­to­rio de­si­gna­to dal SFF, il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te in­for­ma le azien­de le cui mer­ci po­treb­be­ro es­se­re pa­ri­men­ti in­fe­sta­te dall’or­ga­ni­smo.

2 Se l’in­fe­sta­zio­ne ri­guar­da più Can­to­ni, il SFF coor­di­na l’in­for­ma­zio­ne del­le azien­de at­tra­ver­so i ser­vi­zi can­to­na­li com­pe­ten­ti.

3 Se l’in­fe­sta­zio­ne ri­guar­da un’azien­da omo­lo­ga­ta, l’in­for­ma­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1 è di com­pe­ten­za del SFF.

Art. 12 Informazione del pubblico  

Se la pre­sen­za di un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na prio­ri­ta­rio è sta­ta con­fer­ma­ta da un la­bo­ra­to­rio de­si­gna­to dal SFF, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te, d’in­te­sa con il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te, in­for­ma il pub­bli­co ri­guar­do al­le mi­su­re già pre­se e an­co­ra da pren­de­re.

Sezione 4: Misure di eradicazione

Art. 13 Eradicazione di organismi da quarantena  

1 Se è con­sta­ta­ta la pre­sen­za di un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te sta­bi­li­sce qua­li mi­su­re di era­di­ca­zio­ne so­no ade­gua­te. Tra que­ste mi­su­re rien­tra­no, in par­ti­co­la­re:

a.
la mes­sa in qua­ran­te­na di col­tu­re e mer­ci in­fe­sta­te;
b.
la mes­sa in qua­ran­te­na di col­tu­re e mer­ci in­fe­sta­te o per le qua­li si può pre­su­me­re che sia­no in­fe­sta­te; se la ve­ri­fi­ca esclu­de l’in­fe­sta­zio­ne es­se ven­go­no tol­te dal­la qua­ran­te­na;
c.
il se­que­stro del­le mer­ci in­fe­sta­te o per le qua­li si può pre­su­me­re che sia­no in­fe­sta­te, non­ché del ma­te­ria­le con cui so­no en­tra­te in con­tat­to;
d.
la va­lo­riz­za­zio­ne del­le mer­ci in­fe­sta­te o per le qua­li si può pre­su­me­re che sia­no in­fe­sta­te in mo­do da esclu­de­re la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na;
e.
il di­vie­to di col­ti­va­zio­ne o di pian­ta­gio­ne di pian­te ospi­ti in una par­ti­cel­la in­fe­sta­ta da un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na o dal suo vet­to­re fin­ché non vi sa­rà più al­cun ri­schio di in­fe­sta­zio­ne;
f.
il di­vie­to di col­ti­va­zio­ne o di pian­ta­gio­ne di ve­ge­ta­li mol­to sen­si­bi­li a un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na;
g.
l’eli­mi­na­zio­ne di ve­ge­ta­li di cui al­la let­te­ra f nei din­tor­ni di col­tu­re sen­si­bi­li;
h.
le mi­su­re con­tro i vet­to­ri vol­te a im­pe­di­re la dif­fu­sio­ne dell’or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na in que­stio­ne;
i.
la di­stru­zio­ne del­le mer­ci in­fe­sta­te o per le qua­li si può pre­su­me­re che sia­no in­fe­sta­te.

2 Il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te pren­de sen­za in­du­gio le mi­su­re sta­bi­li­te dall’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te.

3 Es­so in­da­ga sen­za in­du­gio, all’oc­cor­ren­za con­giun­ta­men­te al SFF, sull’ori­gi­ne del­la pre­sen­za dell’or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na e, in par­ti­co­la­re, ve­ri­fi­ca se:

a.
ta­le pre­sen­za po­treb­be es­se­re cor­re­la­ta al­la mes­sa in com­mer­cio o al­lo spo­sta­men­to di mer­ci; e
b.
è pos­si­bi­le che l’or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na si sia dif­fu­so ad al­tre mer­ci.

4 Se l’in­fe­sta­zio­ne ri­guar­da un’azien­da omo­lo­ga­ta, le mi­su­re di cui al ca­po­ver­so 1 e le ve­ri­fi­che di cui al ca­po­ver­so 3 so­no di com­pe­ten­za del SFF.

5 Do­po aver sen­ti­to i ser­vi­zi can­to­na­li in­te­res­sa­ti, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può ema­na­re di­ret­ti­ve per as­si­cu­ra­re l’ap­pli­ca­zio­ne uni­for­me e ade­gua­ta del­le mi­su­re di lot­ta con­tro gli or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na.

Art. 14 Definizione di un piano d’azione per organismi da quarantena prioritari  

Se è con­sta­ta­ta la pre­sen­za di un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na da trat­ta­re in via prio­ri­ta­ria, il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te de­fi­ni­sce un ca­len­da­rio per l’at­tua­zio­ne del­le mi­su­re di era­di­ca­zio­ne o di con­te­ni­men­to sta­bi­li­te.

Art. 15 Delimitazione di focolai d’infestazione e delle rispettive zone cuscinetto 15  

1 Il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te, d’in­te­sa con l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te, de­li­mi­ta sen­za in­du­gio l’area in cui van­no ese­gui­te le mi­su­re di era­di­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 13. Ta­le area com­pren­de il fo­co­la­io d’in­fe­sta­zio­ne e una zo­na cu­sci­net­to.

2 L’esten­sio­ne del­la zo­na cu­sci­net­to è sta­bi­li­ta sul­la ba­se del ri­schio di dif­fu­sio­ne dell’or­ga­ni­smo tra­mi­te vie di dif­fu­sio­ne na­tu­ra­li o a cau­sa del­le at­ti­vi­tà uma­ne.

3 Il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te, d’in­te­sa con l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te, ri­nun­cia a de­li­mi­ta­re un’area se:

a.
è sta­to pos­si­bi­le eli­mi­na­re o ri­dur­re suf­fi­cien­te­men­te il ri­schio di dif­fu­sio­ne dell’or­ga­ni­smo me­dian­te osta­co­li na­tu­ra­li o ar­ti­fi­cia­li; e
b.
da un ri­le­va­men­to è emer­so che l’or­ga­ni­smo non si è in­se­dia­to.

4 Se l’area de­li­mi­ta­ta con­fi­na con uno Sta­to li­mi­tro­fo, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te lo in­for­ma al ri­guar­do.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Sezione 5: Misure di contenimento

Art. 16 Delimitazione di zone infestate e delle rispettive zone cuscinetto 16  

1L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te, d’in­te­sa con i ser­vi­zi com­pe­ten­ti dei Can­to­ni in­te­res­sa­ti, de­li­mi­ta le zo­ne in­fe­sta­te e le ri­spet­ti­ve zo­ne cu­sci­net­to.

2 L’esten­sio­ne del­la zo­na cu­sci­net­to è sta­bi­li­ta sul­la ba­se del ri­schio di dif­fu­sio­ne dell’or­ga­ni­smo tra­mi­te vie di dif­fu­sio­ne na­tu­ra­li o a cau­sa del­le at­ti­vi­tà uma­ne.

3 In ca­so di ri­schio par­ti­co­lar­men­te ele­va­to di dif­fu­sio­ne dell’or­ga­ni­smo al di fuo­ri del­la zo­na in­fe­sta­ta, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te, d’in­te­sa con i ser­vi­zi com­pe­ten­ti dei Can­to­ni in­te­res­sa­ti, può or­di­na­re mi­su­re ade­gua­te con­tro il pe­ri­co­lo di dif­fu­sio­ne.

4 L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te pub­bli­ca la de­li­mi­ta­zio­ne di una zo­na in­fe­sta­ta nel Fo­glio uf­fi­cia­le sviz­ze­ro di com­mer­cio o in un al­tro mo­do ade­gua­to.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Art. 17 Oggetti protetti  

1 In una zo­na in­fe­sta­ta, il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te può de­li­mi­ta­re co­me og­get­ti pro­tet­ti po­po­la­men­ti pre­gia­ti di pian­te ospi­ti dell’or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na in que­stio­ne, com­pre­si i lo­ro din­tor­ni en­tro un de­ter­mi­na­to rag­gio.

2 Sta­bi­li­sce il pia­no per gli og­get­ti pro­tet­ti con­giun­ta­men­te all’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te.

3 In re­la­zio­ne agli og­get­ti pro­tet­ti so­no at­tua­te le se­guen­ti mi­su­re:

a.
mi­su­re di era­di­ca­zio­ne ade­gua­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 13;
b.
sor­ve­glian­za del­la si­tua­zio­ne fi­to­sa­ni­ta­ria se­con­do l’ar­ti­co­lo 18;
c.
ri­le­va­men­to del­la pre­sen­za dell’or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na in que­stio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 19.

Sezione 6: Sorveglianza del territorio e piani d’emergenza

Art. 18 Sorveglianza della situazione fitosanitaria  

1 I ser­vi­zi can­to­na­li com­pe­ten­ti at­tua­no a ca­den­za an­nua­le una sor­ve­glian­za del­la si­tua­zio­ne fi­to­sa­ni­ta­ria:

a.
su tut­to il ter­ri­to­rio sviz­ze­ro: re­la­ti­va­men­te al­la pre­sen­za di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na da trat­ta­re in via prio­ri­ta­ria; e
b.
nel­le zo­ne pro­tet­te (art. 24): re­la­ti­va­men­te al­la pre­sen­za di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si dif­fu­si in al­tre zo­ne del­la Sviz­ze­ra ma non an­co­ra ri­scon­tra­ti nel­le zo­ne pro­tet­te (or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na ri­le­van­ti per le zo­ne pro­tet­te).

2 La sor­ve­glian­za del­la si­tua­zio­ne fi­to­sa­ni­ta­ria de­ve av­ve­ni­re in fun­zio­ne del ri­schio.

3 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no ema­na­re di­spo­si­zio­ni di sor­ve­glian­za spe­ci­fi­che.

4 Pos­so­no or­ga­niz­za­re cam­pa­gne di sor­ve­glian­za in col­la­bo­ra­zio­ne con i Can­to­ni al fi­ne di ve­ri­fi­ca­re la si­tua­zio­ne fi­to­sa­ni­ta­ria re­la­ti­va a de­ter­mi­na­ti or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na e or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na po­ten­zia­li.

Art. 19 Rilevamento della presenza di organismi da quarantena in aree delimitate  

1 I ser­vi­zi can­to­na­li com­pe­ten­ti ef­fet­tua­no, al­me­no a ca­den­za an­nua­le e al mo­men­to op­por­tu­no, un ri­le­va­men­to del­la pre­sen­za dell’or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na in que­stio­ne in ogni area de­li­mi­ta­ta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 15.

2 Se con­sta­ta­no che nel­la zo­na cu­sci­net­to di un’area de­li­mi­ta­ta è pre­sen­te l’or­ga­ni­smo in que­stio­ne:

a.
ne dan­no no­ti­fi­ca sen­za in­du­gio all’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te; e
b.
ade­gua­no l’area de­li­mi­ta­ta.

3 Se con­sta­ta­no che per un pe­rio­do suf­fi­cien­te­men­te lun­go l’or­ga­ni­smo in que­stio­ne non è più pre­sen­te in un’area de­li­mi­ta­ta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 15, pos­so­no re­vo­ca­re l’area de­li­mi­ta­ta d’in­te­sa con l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te.

4 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no sta­bi­li­re det­ta­gli ed ec­ce­zio­ni con­cer­nen­ti il ri­le­va­men­to.

Art. 20 Piani d’emergenza  

1 L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te prov­ve­de af­fin­ché sia­no di­spo­ni­bi­li pia­ni d’emer­gen­za per gli or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na, in par­ti­co­la­re per gli or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na prio­ri­ta­ri.

2 Al­le­sti­sce i pia­ni d’emer­gen­za do­po aver sen­ti­to i ser­vi­zi can­to­na­li com­pe­ten­ti.

Art. 21 Esercitazioni di simulazione  

1 Con la col­la­bo­ra­zio­ne de­gli at­to­ri in­te­res­sa­ti, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te ese­gue eser­ci­ta­zio­ni per si­mu­la­re l’at­tua­zio­ne dei pia­ni d’emer­gen­za.

2 Le eser­ci­ta­zio­ni di si­mu­la­zio­ne pos­so­no es­se­re ese­gui­te con­giun­ta­men­te con Sta­ti mem­bri dell’UE.

Sezione 7: Misure in caso di peggioramento della situazione fitosanitaria all’estero

Art. 22  

Se in se­gui­to al peg­gio­ra­men­to del­la si­tua­zio­ne fi­to­sa­ni­ta­ria in uno Sta­to a cau­sa di un de­ter­mi­na­to or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na au­men­ta il ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio per una par­te del­la Sviz­ze­ra o per tut­ta la Sviz­ze­ra, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può sta­bi­li­re me­dian­te or­di­nan­za in par­ti­co­la­re le se­guen­ti mi­su­re:

a.
vie­ta­re l’im­por­ta­zio­ne e il tran­si­to di mer­ci;
b.
sta­bi­li­re de­ter­mi­na­ti re­qui­si­ti per le mer­ci e per il lo­ro uti­liz­zo ed esi­ge­re, all’at­to del­la lo­ro im­por­ta­zio­ne, le per­ti­nen­ti at­te­sta­zio­ni dell’au­to­ri­tà com­pe­ten­te del Pae­se espor­ta­to­re o di un ser­vi­zio ac­cre­di­ta­to;
c.
or­di­na­re mi­su­re di sor­ve­glian­za e di lot­ta sup­ple­men­ta­ri con­tro gli or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na te­nen­do con­to dei prin­ci­pi di ge­stio­ne dei ri­schi fi­to­sa­ni­ta­ri di cui all’al­le­ga­to 2.

Sezione 8: Misure contro organismi da quarantena potenziali

Art. 23  

Se è con­sta­ta­ta la pre­sen­za di un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na po­ten­zia­le, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può, fi­no al de­fi­ni­ti­vo ac­cer­ta­men­to dell’even­tua­le dan­no cau­sa­to da ta­le or­ga­ni­smo, sta­bi­li­re me­dian­te or­di­nan­za le se­guen­ti mi­su­re per ta­le or­ga­ni­smo e per le mer­ci che pos­so­no es­ser­ne por­ta­tri­ci:

a.
di­vie­to di uti­liz­zo se­con­do l’ar­ti­co­lo 6;
b.
di­vie­to di im­por­ta­zio­ne e di tran­si­to del­le mer­ci;
c.
au­to­riz­za­zio­ni se­con­do gli ar­ti­co­li 7, 37 e 42;
d.
ob­bli­go di no­ti­fi­ca se­con­do l’ar­ti­co­lo 8;
e.
mi­su­re di pre­ven­zio­ne se­con­do gli ar­ti­co­li 9 e 10;
f.
mi­su­re d’in­for­ma­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 11;
g.
mi­su­re di era­di­ca­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 13;
h.17
de­li­mi­ta­zio­ne di fo­co­lai d’in­fe­sta­zio­ne e di zo­ne in­fe­sta­te non­ché del­le ri­spet­ti­ve zo­ne cu­sci­net­to se­con­do gli ar­ti­co­li 15 e 16;
i.
sor­ve­glian­za, ri­le­va­men­ti e pia­ni d’emer­gen­za se­con­do gli ar­ti­co­li 18–20.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Sezione 9: Zone protette

Art. 24 Delimitazione di zone protette  

1 Se in un’area non è sta­to an­co­ra ri­scon­tra­to un or­ga­ni­smo no­ci­vo par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­so dif­fu­so in al­tre aree del­la Sviz­ze­ra (or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na ri­le­van­te per le zo­ne pro­tet­te), il DE­FR e il DA­TEC, do­po aver sen­ti­to i Can­to­ni in­te­res­sa­ti, pos­so­no de­li­mi­ta­re ta­le area co­me zo­na pro­tet­ta re­la­ti­va­men­te a ta­le or­ga­ni­smo, qua­lo­ra que­sto:

a.
non sia sta­to pre­sen­te nell’area in­te­res­sa­ta al­me­no nei tre an­ni pre­ce­den­ti la de­li­mi­ta­zio­ne del­la zo­na pro­tet­ta; e
b.
adem­pia i cri­te­ri per l’area in­te­res­sa­ta di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1, ec­cet­to quel­lo con­cer­nen­te la pre­sen­za (n. 1.2).

2 Il DE­FR e il DA­TEC de­si­gna­no le zo­ne pro­tet­te de­li­mi­ta­te non­ché gli or­ga­ni­smi in que­stio­ne in un’or­di­nan­za.

Art. 25 Delimitazione di aree all’interno di una zona protetta  

Se in una zo­na pro­tet­ta è con­sta­ta­ta la pre­sen­za dell’or­ga­ni­smo in que­stio­ne, il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te de­li­mi­ta sen­za in­du­gio, tut­ta­via al più tar­di en­tro tre me­si dal­la con­sta­ta­zio­ne del­la pre­sen­za, un’area ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 15 e pren­de le mi­su­re di era­di­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 13.

Art. 26 Adeguamento e revoca di zone protette  

1 Se è ri­scon­tra­ta una va­ria­zio­ne per quan­to con­cer­ne la dif­fu­sio­ne dell’or­ga­ni­smo in que­stio­ne, il DE­FR e il DA­TEC, do­po aver sen­ti­to il Can­to­ne in­te­res­sa­to, ade­gua­no la zo­na pro­tet­ta.

2 Do­po aver sen­ti­to il Can­to­ne in­te­res­sa­to, re­vo­ca­no una zo­na pro­tet­ta se:

a.
il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te non sor­ve­glia la si­tua­zio­ne fi­to­sa­ni­ta­ria nel­la zo­na pro­tet­ta con­for­me­men­te al­le istru­zio­ni dell’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te;
b.
è con­sta­ta­ta la pre­sen­za dell’or­ga­ni­smo no­ci­vo in que­stio­ne in ta­le zo­na e se dal­la con­fer­ma di ta­le pre­sen­za da par­te di un la­bo­ra­to­rio de­si­gna­to dal SFF:
1.
en­tro tre me­si dal­la con­sta­ta­zio­ne dell’in­fe­sta­zio­ne non è sta­ta de­li­mi­ta­ta un’area ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 15, o
2.
en­tro due an­ni dal­la con­sta­ta­zio­ne dell’in­fe­sta­zio­ne l’or­ga­ni­smo no­ci­vo in que­stio­ne non è sta­to era­di­ca­to.

3 Su ri­chie­sta, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può pro­ro­ga­re la sca­den­za di cui al ca­po­ver­so 2 let­te­ra b nu­me­ro 2 se le ca­rat­te­ri­sti­che bio­lo­gi­che dell’or­ga­ni­smo no­ci­vo in que­stio­ne lo ri­chie­do­no.

Art. 27 Divieto d’utilizzo dell’organismo in questione nelle zone protette  

1 Nel­le zo­ne pro­tet­te l’uti­liz­zo dell’or­ga­ni­smo in que­stio­ne, in qual­sia­si for­ma e sta­dio di svi­lup­po, è vie­ta­to al di fuo­ri di si­ste­mi chiu­si.

2 Su ri­chie­sta, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può au­to­riz­za­re ec­ce­zio­ni ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7, se la dif­fu­sio­ne dell’or­ga­ni­smo in que­stio­ne può es­se­re esclu­sa.

Art. 28 Obblighi nelle zone protette  

Nel­le zo­ne pro­tet­te gli ob­bli­ghi di cui agli ar­ti­co­li 8–11 si ap­pli­ca­no an­che per quan­to con­cer­ne gli or­ga­ni­smi in que­stio­ne.

Capitolo 5: Misure contro organismi regolamentati non da quarantena18

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 29 Utilizzo commerciale di vegetali destinati alla piantagione  

1 I ve­ge­ta­li spe­ci­fi­ci de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne non pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti a sco­po com­mer­cia­le o mes­si in com­mer­cio se so­no in­fe­sta­ti da or­ga­ni­smi re­go­la­men­ta­ti non da qua­ran­te­na.

2 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no i ve­ge­ta­li spe­ci­fi­ci de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne se­con­do il ca­po­ver­so 1 e gli or­ga­ni­smi re­go­la­men­ta­ti non da qua­ran­te­na.

3 Per sin­go­li or­ga­ni­smi re­go­la­men­ta­ti non da qua­ran­te­na il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no sta­bi­li­re un va­lo­re so­glia. I ve­ge­ta­li spe­ci­fi­ci de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne che pre­sen­ta­no un’in­fe­sta­zio­ne in­fe­rio­re al va­lo­re so­glia pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti e mes­si in com­mer­cio.

4 I ve­ge­ta­li spe­ci­fi­ci de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne in­fe­sta­ti da un or­ga­ni­smo re­go­la­men­ta­to non da qua­ran­te­na pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti per i se­guen­ti sco­pi:

a.
ri­cer­ca;
b.
scel­ta va­rie­ta­le e pro­gram­mi di se­le­zio­ne;
c.
espo­si­zio­ni;
d.
for­ma­zio­ne.

5 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no sta­bi­li­re mi­su­re per evi­ta­re la pre­sen­za di or­ga­ni­smi re­go­la­men­ta­ti non da qua­ran­te­na sui ve­ge­ta­li in que­stio­ne.

Art. 29a Misure contro organismi regolamentati non da quarantena che minacciano la foresta  

1 Se vi è un pe­ri­co­lo con­si­de­re­vo­le che la fo­re­sta non pos­sa più svol­ge­re le sue fun­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 1 let­te­ra c del­la leg­ge fo­re­sta­le del 4 ot­to­bre 1991 a cau­sa di un or­ga­ni­smo re­go­la­men­ta­to non da qua­ran­te­na che il DE­FR e il DA­TEC han­no sta­bi­li­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 29 ca­po­ver­so 2 re­la­ti­va­men­te al ma­te­ria­le di mol­ti­pli­ca­zio­ne fo­re­sta­le, per lot­ta­re con­tro ta­le or­ga­ni­smo re­go­la­men­ta­to non da qua­ran­te­na il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te può pren­de­re o or­di­na­re in par­ti­co­la­re le se­guen­ti mi­su­re:

a.19
eli­mi­na­zio­ne e di­stru­zio­ne ade­gua­ta del­le mer­ci in­fe­sta­te;
b.
in­ter­ven­ti che con­tri­bui­sco­no a con­ser­va­re o a ri­pri­sti­na­re la con­ti­nui­tà e la qua­li­tà del po­po­la­men­to;
c.
mi­su­re di sen­si­bi­liz­za­zio­ne.
2Le mi­su­re non pos­so­no pre­giu­di­ca­re l’im­por­ta­zio­ne e la mes­sa in com­mer­cio di mer­ci.

19 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Art. 29b Misure contro organismi regolamentati non da quarantena che mettono in pericolo l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale  

1 Se vi è il pe­ri­co­lo che un or­ga­ni­smo re­go­la­men­ta­to non da qua­ran­te­na ar­re­chi dan­ni con­si­de­re­vo­li all’agri­col­tu­ra o all’or­to­flo­ro­vi­vai­smo eser­ci­ta­to a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le, il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no au­to­riz­za­re i Can­to­ni a pren­de­re o or­di­na­re mi­su­re per lot­ta­re con­tro ta­le l’or­ga­ni­smo re­go­la­men­ta­to non da qua­ran­te­na.

2 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no qua­li mi­su­re il ser­vi­zio can­to­na­le com­pe­ten­te può pren­de­re o or­di­na­re con­tro qua­li or­ga­ni­smi re­go­la­men­ta­ti non da qua­ran­te­na.

Capitolo 6: Importazione, transito, esportazione, spostamento e messa in commercio di merci

Sezione 1: Importazione di merci da Stati terzi

Art. 30 Merci di cui è vietata l’importazione  

Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no le mer­ci di cui è vie­ta­ta l’im­por­ta­zio­ne da Sta­ti ter­zi.

Art. 31 Divieto di importazione preventivo  

1 L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può vie­ta­re a ti­to­lo pre­ven­ti­vo l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci da de­ter­mi­na­ti Sta­ti ter­zi, la cui im­por­ta­zio­ne non è vie­ta­ta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 30 e che com­por­ta­no un ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio ele­va­to, fin­ché sa­rà sta­to ve­ri­fi­ca­to il ri­schio.

2 Per sta­bi­li­re se una mer­ce com­por­ta un ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio ele­va­to tie­ne con­to dei cri­te­ri di cui all’al­le­ga­to 3.

Art. 32 Eccezioni al divieto di importazione  

L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può esen­ta­re tem­po­ra­nea­men­te una mer­ce dal di­vie­to di im­por­ta­zio­ne se è esclu­sa la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si e se:

a.
vi so­no se­rie dif­fi­col­tà nell’ap­prov­vi­gio­na­men­to del­la mer­ce; o
b.
la mer­ce è sta­ta tem­po­ra­nea­men­te esen­ta­ta dal di­vie­to di im­por­ta­zio­ne nell’UE.
Art. 33 Merci la cui importazione è consentita a determinate condizioni  

1 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no le mer­ci la cui im­por­ta­zio­ne da Sta­ti ter­zi è con­sen­ti­ta a con­di­zio­ne che sia­no scor­ta­te da un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di im­por­ta­zio­ne (art. 65–70).

2 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no le con­di­zio­ni spe­ci­fi­che del­le mer­ci.

3 Se le mer­ci so­no sta­te sud­di­vi­se in par­ti­te, im­ma­gaz­zi­na­te o do­ta­te di un nuo­vo im­bal­lag­gio in uno Sta­to ter­zo, de­vo­no es­se­re scor­ta­te da:

a.
un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di rie­spor­ta­zio­ne (art. 66 cpv. 2); e
b.
un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio del Pae­se di ori­gi­ne o una sua co­pia cer­ti­fi­ca­ta con­for­me.

4 Il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio non è ne­ces­sa­rio per:

a.20
l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci per le qua­li è pre­scrit­to un mar­chio se­con­do l’ar­ti­co­lo 35 o un’at­te­sta­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 75a;
b.
il tran­si­to di mer­ci.

5 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no sta­bi­li­re che il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio non è ne­ces­sa­rio per pic­co­le quan­ti­tà di de­ter­mi­na­te mer­ci:

a.
im­por­ta­te nel ba­ga­glio per­so­na­le dei viag­gia­to­ri; e
b.
non uti­liz­za­te per sco­pi pro­fes­sio­na­li o com­mer­cia­li.

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 34 Misure equivalenti 21  

Se le mi­su­re di uno Sta­to ter­zo com­por­ta­no lo stes­so li­vel­lo di pro­te­zio­ne fi­to­sa­ni­ta­ria dell’adem­pi­men­to del­le con­di­zio­ni sta­bi­li­te nell’ar­ti­co­lo 33 ca­po­ver­so 2 e se lo Sta­to ter­zo, nell’am­bi­to del­la sua at­ti­vi­tà di con­trol­lo, ga­ran­ti­sce che le mi­su­re equi­va­len­ti so­no pre­se, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può ri­co­no­sce­re in un’or­di­nan­za l’equi­va­len­za del­le mi­su­re del­lo Sta­to ter­zo.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Art. 35 Materiale da imballaggio in legno la cui importazione è consentita a determinate condizioni  

1 A pre­scin­de­re dal fat­to che sia ef­fet­ti­va­men­te im­pie­ga­to per il tra­spor­to di og­get­ti, il ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno pro­ve­nien­te da Sta­ti ter­zi può es­se­re im­por­ta­to sol­tan­to se:

a.
è sta­to sot­to­po­sto al­me­no a uno dei trat­ta­men­ti in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 1 del­la nor­ma in­ter­na­zio­na­le del 29 giu­gno 201822 per le mi­su­re fi­to­sa­ni­ta­rie nu­me­ro 15 (ISP­M15) dell’Or­ga­niz­za­zio­ne del­le Na­zio­ni Uni­te per l’ali­men­ta­zio­ne e l’agri­col­tu­ra (FAO) e adem­pie le esi­gen­ze ivi sta­bi­li­te; e
b.
su di es­so è ap­po­sto il mar­chio di cui all’al­le­ga­to 2 dell’ISP­M15.

2 Il ca­po­ver­so 1 non si ap­pli­ca al ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno per cui vi­go­no le ec­ce­zio­ni pre­vi­ste dall’ISP­M15.

3 Per l’im­por­ta­zio­ne di ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno da Sta­ti ter­zi che non han­no at­tua­to l’ISP­M15, il SFF può ri­co­no­sce­re uno spe­ci­fi­co cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio in­ve­ce del mar­chio ai sen­si del ca­po­ver­so 1 let­te­ra b.

22 L’ISP­M15 «Ré­gle­men­ta­tion des ma­té­riaux d’em­bal­la­ge en bois uti­li­sés dans le com­mer­ce in­ter­na­tio­nal» può es­se­re con­sul­ta­ta gra­tui­ta­men­te sul si­to In­ter­net: www.ip­pc.int > Co­re Ac­ti­vi­ties > Stan­dards & Im­ple­men­ta­tion > Stan­dard Set­ting > Adop­ted Stan­dards (ISPMs).

Art. 36 Misure di prevenzione  

1 Per l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci da Sta­ti ter­zi l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può sta­bi­li­re mi­su­re di pre­ven­zio­ne se:

a.
ta­li mer­ci com­por­ta­no ve­ro­si­mil­men­te nuo­vi ri­schi fi­to­sa­ni­ta­ri che non so­no co­per­ti in mo­do suf­fi­cien­te dal­le mi­su­re vi­gen­ti;
b.
per il com­mer­cio di ta­li mer­ci vi so­no in­suf­fi­cien­ti espe­rien­ze ri­le­van­ti dal pro­fi­lo sa­ni­ta­rio; o
c.
non è an­co­ra sta­ta ef­fet­tua­ta una va­lu­ta­zio­ne dei nuo­vi ri­schi fi­to­sa­ni­ta­ri che ta­li mer­ci com­por­ta­no.

2 Le mi­su­re di pre­ven­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1 pos­so­no pre­ve­de­re in par­ti­co­la­re:

a.
la con­ser­va­zio­ne del­le mer­ci in que­stio­ne in una sta­zio­ne di qua­ran­te­na o in una strut­tu­ra di con­fi­na­men­to (art. 53) pri­ma dell’espor­ta­zio­ne dal Pae­se di ori­gi­ne;
b.
con­trol­li si­ste­ma­ti­ci e cam­pio­na­tu­ra in­ten­si­va pri­ma o du­ran­te l’im­por­ta­zio­ne del­le mer­ci in que­stio­ne non­ché ana­li­si dei cam­pio­ni;
c.
il di­vie­to di im­por­ta­zio­ne.

3 Per sta­bi­li­re se una mer­ce com­por­ta ve­ro­si­mil­men­te un nuo­vo ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te tie­ne con­to dei cri­te­ri di cui all’al­le­ga­to 4.

Art. 37 Autorizzazione eccezionale  

1 Se può es­se­re esclu­sa la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na, il SFF può, su ri­chie­sta, au­to­riz­za­re l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci se­con­do gli ar­ti­co­li 30 e 31 e di mer­ci che non adem­pio­no le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 33, per i se­guen­ti sco­pi:23

a.
ri­cer­ca;
b.
dia­gno­si;
c.
scel­ta va­rie­ta­le e pro­gram­mi di se­le­zio­ne;
d.24
con­ser­va­zio­ne di ri­sor­se fi­to­ge­ne­ti­che di­ret­ta­men­te mi­nac­cia­te;
e.
for­ma­zio­ne.

2 L’au­to­riz­za­zio­ne di­sci­pli­na in par­ti­co­la­re:

a.
la quan­ti­tà di mer­ci che può es­se­re im­por­ta­ta;
b.
la du­ra­ta dell’au­to­riz­za­zio­ne;
c.
il luo­go e le con­di­zio­ni in cui le mer­ci van­no con­ser­va­te;
d.
la sta­zio­ne di qua­ran­te­na o la strut­tu­ra di con­fi­na­men­to (art. 53) in cui le mer­ci van­no con­ser­va­te;
e.
le com­pe­ten­ze scien­ti­fi­che e tec­ni­che di cui de­ve di­spor­re il per­so­na­le ad­det­to;
f.
l’ob­bli­go di al­le­ga­re l’au­to­riz­za­zio­ne al­le mer­ci in ca­so di im­por­ta­zio­ne e spo­sta­men­to;
g.25
le con­di­zio­ni per ri­dur­re al mi­ni­mo il ri­schio di in­se­dia­men­to e dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na.

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 38 Informazione dei viaggiatori e dei clienti dei servizi postali e del commercio via Internet  

1 Il SFF met­te a di­spo­si­zio­ne di ae­ro­por­ti in­ter­na­zio­na­li, im­pre­se di tra­spor­to che ope­ra­no a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le, ser­vi­zi po­sta­li e im­pre­se che of­fro­no le lo­ro mer­ci tra­mi­te mez­zi di co­mu­ni­ca­zio­ne a di­stan­za, ma­te­ria­le che per quan­to con­cer­ne mer­ci pro­ve­nien­ti da Sta­ti ter­zi con­tie­ne in­for­ma­zio­ni:

a.
sul di­vie­to di im­por­ta­zio­ne ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 30 e 31;
b.
sul­le con­di­zio­ni spe­ci­fi­che del­la mer­ce per l’im­por­ta­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 33 ca­po­ver­so 2;
c.
sul­le ec­ce­zio­ni per l’im­por­ta­zio­ne di pic­co­le quan­ti­tà di mer­ci da par­te di viag­gia­to­ri (art. 33 cpv. 5);
d.
sul­le mi­su­re di pre­ven­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 36.

2 Gli ae­ro­por­ti in­ter­na­zio­na­li, le im­pre­se di tra­spor­to che ope­ra­no a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le, i ser­vi­zi po­sta­li e le im­pre­se che of­fro­no le lo­ro mer­ci tra­mi­te mez­zi di co­mu­ni­ca­zio­ne a di­stan­za de­vo­no met­te­re a di­spo­si­zio­ne le in­for­ma­zio­ni, in par­ti­co­la­re in se­di ade­gua­te e sui pro­pri si­ti In­ter­net.

3 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no sta­bi­li­re le mo­da­li­tà di pre­sen­ta­zio­ne e di uti­liz­zo di ma­ni­fe­sti e opu­sco­li.

Sezione 2: Importazione di merci dall’UE

Art. 38a Merci per la cui importazione si applicano condizioni specifiche delle merci 26  

Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no qua­li mer­ci pos­so­no es­se­re im­por­ta­te dall’UE sol­tan­to se adem­pio­no con­di­zio­ni spe­ci­fi­che del­le mer­ci e qua­li so­no que­ste con­di­zio­ni.

26 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 39 Merci per la cui importazione è necessario un passaporto fitosanitario 27  

1 I ve­ge­ta­li de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne pro­ve­nien­ti dall’UE, ec­cet­to le se­men­ti, pos­so­no es­se­re im­por­ta­ti sol­tan­to con un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

2 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no qua­li se­men­ti e ul­te­rio­ri mer­ci pos­so­no es­se­re im­por­ta­te sol­tan­to con un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

3 Non è ne­ces­sa­rio un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci dall’UE:

a.
im­por­ta­te nel ba­ga­glio per­so­na­le dei viag­gia­to­ri;
b.
non uti­liz­za­te per sco­pi pro­fes­sio­na­li o com­mer­cia­li.

4 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no esen­ta­re dall’ob­bli­go del pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci che per espe­rien­za pre­sen­ta­no un ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio bas­so se ta­li mer­ci:

a.
ven­go­no spe­di­te da pri­va­ti dall’UE per po­sta o con un ser­vi­zio di cor­rie­re; e
b.
in Sviz­ze­ra non so­no uti­liz­za­te per sco­pi pro­fes­sio­na­li o com­mer­cia­li.28

27 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

28 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Art. 39a Autorizzazione eccezionale 29  

1 Se può es­se­re esclu­sa la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na, il SFF può, su ri­chie­sta, au­to­riz­za­re l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci che non adem­pio­no le con­di­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 38a per gli sco­pi di cui all’ar­ti­co­lo 37 ca­po­ver­so 1.

2 L’au­to­riz­za­zio­ne di­sci­pli­na in par­ti­co­la­re:

a.
la quan­ti­tà di mer­ci che può es­se­re im­por­ta­ta;
b.
la du­ra­ta dell’au­to­riz­za­zio­ne;
c.
il luo­go e le con­di­zio­ni in cui le mer­ci van­no con­ser­va­te;
d.
l’ob­bli­go di al­le­ga­re l’au­to­riz­za­zio­ne al­le mer­ci in ca­so di im­por­ta­zio­ne e spo­sta­men­to:
e.
le con­di­zio­ni per ri­dur­re al mi­ni­mo il ri­schio di un in­se­dia­men­to e di dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na.

29 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Sezione 3: Spostamento di merci in zone protette

Art. 40 Principio  

1 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no, per ogni zo­na pro­tet­ta:

a.
le mer­ci che non pos­so­no es­se­re spo­sta­te nel­la zo­na pro­tet­ta e che non pos­so­no es­se­re mes­se in com­mer­cio nel­la zo­na pro­tet­ta;
abis.30
le mer­ci che pos­so­no es­se­re spo­sta­te nel­la zo­na pro­tet­ta o mes­se in com­mer­cio nel­la zo­na pro­tet­ta sol­tan­to se adem­pio­no con­di­zio­ni spe­ci­fi­che del­le mer­ci e le con­di­zio­ni da adem­pie­re;
b.
le mer­ci che pos­so­no es­se­re spo­sta­te nel­la zo­na pro­tet­ta o mes­se in com­mer­cio nel­la zo­na pro­tet­ta sol­tan­to se scor­ta­te da un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per le zo­ne pro­tet­te e le con­di­zio­ni che de­vo­no adem­pie­re af­fin­ché per ta­li mer­ci pos­sa es­se­re ri­la­scia­to un si­mi­le pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

2 Pos­so­no pre­ve­de­re che una mer­ce non deb­ba es­se­re scor­ta­ta da un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per le zo­ne pro­tet­te se es­sa è ce­du­ta a con­su­ma­to­ri fi­na­li non pro­fes­sio­ni­sti nel­la zo­na pro­tet­ta.

30 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 41 Divieto di spostare merci da un’area delimitata di una zona protetta  

1 Le mer­ci se­con­do l’ar­ti­co­lo 40 ca­po­ver­so 1 ori­gi­na­rie di un’area de­li­mi­ta­ta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 25 che si tro­va all’in­ter­no di una zo­na pro­tet­ta non pos­so­no es­se­re spo­sta­te al di fuo­ri dell’area de­li­mi­ta­ta.31

2 È esclu­so dal di­vie­to di cui al ca­po­ver­so 1 lo spo­sta­men­to di una mer­ce dal­la zo­na pro­tet­ta se la mer­ce è scor­ta­ta da un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 75 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a e se è im­bal­la­ta e tra­spor­ta­ta in mo­do da esclu­de­re qual­sia­si ri­schio di dif­fu­sio­ne dell’or­ga­ni­smo in que­stio­ne du­ran­te il tra­spor­to at­tra­ver­so la zo­na pro­tet­ta.

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 42 Autorizzazione eccezionale  

1 Se può es­se­re esclu­sa la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na, il SFF può, su ri­chie­sta, au­to­riz­za­re lo spo­sta­men­to di una mer­ce ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 40 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a in una zo­na pro­tet­ta per gli sco­pi di cui all’ar­ti­co­lo 37 ca­po­ver­so 1.32

2 L’au­to­riz­za­zio­ne di­sci­pli­na in par­ti­co­la­re:

a.
la quan­ti­tà di mer­ci che può es­se­re spo­sta­ta nel­la zo­na pro­tet­ta;
b.
la du­ra­ta dell’au­to­riz­za­zio­ne;
c.
il luo­go e le con­di­zio­ni in cui le mer­ci van­no con­ser­va­te;
d.
la sta­zio­ne di qua­ran­te­na o la strut­tu­ra di con­fi­na­men­to (art. 53) in cui le mer­ci van­no con­ser­va­te;
e.
le com­pe­ten­ze scien­ti­fi­che e tec­ni­che di cui de­ve di­spor­re il per­so­na­le ad­det­to;
f.
l’ob­bli­go di al­le­ga­re l’au­to­riz­za­zio­ne al­la mer­ce in ca­so di im­por­ta­zio­ne e spo­sta­men­to;
g.33
le con­di­zio­ni per ri­dur­re al mi­ni­mo il ri­schio di in­se­dia­men­to e dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na.

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 42a Informazione dei viaggiatori e dei clienti dei servizi postali e del commercio via Internet 34  

1 Il SFF met­te a di­spo­si­zio­ne di ae­ro­por­ti in­ter­na­zio­na­li, im­pre­se di tra­spor­to che ope­ra­no a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le, ser­vi­zi po­sta­li e im­pre­se che of­fro­no le lo­ro mer­ci tra­mi­te mez­zi di co­mu­ni­ca­zio­ne a di­stan­za, ma­te­ria­le che con­tie­ne in­for­ma­zio­ni sul­le mer­ci che non pos­so­no o che pos­so­no sol­tan­to a de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni es­se­re spo­sta­te in una zo­na pro­tet­ta o mes­se in com­mer­cio in una zo­na pro­tet­ta.

2 In ag­giun­ta si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 38 ca­po­ver­si 2 e 3.

34 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Sezione 4: Controllo all’importazione

Art. 43 Principio  

1 Le mer­ci che de­vo­no es­se­re scor­ta­te da un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio so­no sot­to­po­ste a un con­trol­lo fi­to­sa­ni­ta­rio da par­te del SFF pri­ma dell’im­por­ta­zio­ne.

2 A tal fi­ne le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di di­chia­ra­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 26 del­la leg­ge del 18 mar­zo 200535 sul­le do­ga­ne pri­ma di di­chia­ra­re le mer­ci per l’im­po­si­zio­ne do­ga­na­le le no­ti­fi­ca­no al SFF.

3 Le mer­ci pos­so­no es­se­re di­chia­ra­te per l’im­po­si­zio­ne do­ga­na­le e im­por­ta­te sol­tan­to do­po che il SFF ha da­to il via li­be­ra all’im­por­ta­zio­ne.

4 La Po­sta e gli al­tri ser­vi­zi di cor­rie­ri so­no esclu­si dall’ob­bli­go di no­ti­fi­ca di cui al ca­po­ver­so 2. Pri­ma di di­chia­ra­re le mer­ci per l’im­po­si­zio­ne do­ga­na­le es­si le con­se­gna­no al SFF pres­so un ser­vi­zio pre­po­sto al con­trol­lo del­la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li abi­li­ta­to.

Art. 44 Notifica delle merci al SFF  

La no­ti­fi­ca al SFF av­vie­ne in for­ma elet­tro­ni­ca com­pi­lan­do la par­te I del do­cu­men­to sa­ni­ta­rio co­mu­ne di en­tra­ta (DSCE) ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 56 del re­go­la­men­to (UE) 2017/62536.

36 Re­go­la­men­to (UE) 2017/625 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 15 mar­zo 2017, re­la­ti­vo ai con­trol­li uf­fi­cia­li e al­le al­tre at­ti­vi­tà uf­fi­cia­li ef­fet­tua­ti per ga­ran­ti­re l’ap­pli­ca­zio­ne del­la le­gi­sla­zio­ne su­gli ali­men­ti e sui man­gi­mi, del­le nor­me sul­la sa­lu­te e sul be­nes­se­re de­gli ani­ma­li, sul­la sa­ni­tà del­le pian­te non­ché sui pro­dot­ti fi­to­sa­ni­ta­ri, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

Art. 45 Dichiarazione delle merci per l’imposizione doganale  

Nel­la di­chia­ra­zio­ne do­ga­na­le van­no in­di­ca­ti il nu­me­ro del DSCE ri­la­scia­to e l’im­por­to de­gli emo­lu­men­ti sta­bi­li­ti dal SFF per il con­trol­lo fi­to­sa­ni­ta­rio.

Art. 46 Deroga all’obbligo di notifica e di controllo  

1 Non so­no ne­ces­sa­ri un con­trol­lo e un via li­be­ra da par­te del SFF per le mer­ci che nel pun­to di en­tra­ta nel ter­ri­to­rio dell’UE so­no sta­te con­trol­la­te e li­be­ra­te dall’or­ga­niz­za­zio­ne na­zio­na­le del­la pro­te­zio­ne dei ve­ge­ta­li o sot­to la sua vi­gi­lan­za e che so­no scor­ta­te da una pro­va dell’av­ve­nu­to con­trol­lo.

2 Per pro­va dell’av­ve­nu­to con­trol­lo s’in­ten­de:

a.
un do­cu­men­to fi­to­sa­ni­ta­rio di cir­co­la­zio­ne, de­bi­ta­men­te com­pi­la­to, se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 pa­ra­gra­fo 3 let­te­ra c del­la di­ret­ti­va 2004/103/CE37;
b.
un DSCE.

37 Di­ret­ti­va 2004/103/CE del­la Com­mis­sio­ne, del 7 ot­to­bre 2004, con­cer­nen­te i con­trol­li di iden­ti­tà e fi­to­sa­ni­ta­ri su ve­ge­ta­li, pro­dot­ti ve­ge­ta­li e al­tre vo­ci elen­ca­ti nell’al­le­ga­to V, par­te B, del­la di­ret­ti­va 2000/29/CE del Con­si­glio, che pos­so­no es­se­re svol­ti in un luo­go di­ver­so dal pun­to di en­tra­ta nel­la Co­mu­ni­tà o in un luo­go vi­ci­no e che spe­ci­fi­ca le con­di­zio­ni re­la­ti­ve a ta­li con­trol­li, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

Art. 47 Notifica delle merci provenienti da Stati terzi importate per via aerea  

1 Le mer­ci pro­ve­nien­ti da Sta­ti ter­zi im­por­ta­te in Sviz­ze­ra per via ae­rea so­no no­ti­fi­ca­te al SFF ai pun­ti di en­tra­ta dell’ae­ro­por­to di Zu­ri­go o dell’ae­ro­por­to di Gi­ne­vra. L’UFAG sta­bi­li­sce gli ora­ri nei qua­li le mer­ci ven­go­no con­trol­la­te.

2 D’in­te­sa con l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la do­ga­na e del­la si­cu­rez­za dei con­fi­ni38, il SFF può ese­gui­re i con­trol­li in un al­tro luo­go ido­neo.

38 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RS 170.512.1), con ef­fet­to dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 48 Controllo fitosanitario e via libera per le merci provenienti dall’UE  

Se la si­tua­zio­ne fi­to­sa­ni­ta­ria nel Pae­se di ori­gi­ne lo esi­ge, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te sta­bi­li­sce che per l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci dall’UE so­no ne­ces­sa­ri un con­trol­lo fi­to­sa­ni­ta­rio e il via li­be­ra da par­te del SFF.

Art. 49 Esecuzione del controllo  

1 Il SFF ese­gue i se­guen­ti con­trol­li:

a.
con­trol­lo dei do­cu­men­ti;
b.
con­trol­lo dell’iden­ti­tà;
c.
con­trol­lo vi­si­vo.

2 Du­ran­te il con­trol­lo, lo sca­ri­co e il ri­ca­ri­co del­le mer­ci, l’aper­tu­ra e la ri­chiu­su­ra dei col­li non­ché le al­tre ope­ra­zio­ni ne­ces­sa­rie per le ana­li­si spet­ta­no al­la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­le mer­ci.

3 Nel ca­so di mer­ci per le qua­li non so­no ne­ces­sa­ri un con­trol­lo e un via li­be­ra, il SFF può con­trol­la­re per cam­pio­na­tu­ra se le mer­ci adem­pio­no le con­di­zio­ni per l’im­por­ta­zio­ne.

4 Il con­trol­lo può es­se­re este­so all’im­bal­lag­gio del­la mer­ce e al mez­zo di tra­spor­to uti­liz­za­to.

5 Se le con­di­zio­ni per l’im­por­ta­zio­ne so­no adem­piu­te, il SFF lo at­te­sta:

a.
com­ple­tan­do la par­te II del DSCE; o
b.
ap­po­nen­do un «vi­sto» sul cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

6 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no le mo­da­li­tà del­la no­ti­fi­ca e del con­trol­lo.

7 L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può pre­ve­de­re per de­ter­mi­na­ti in­vii di tra­la­scia­re com­ple­ta­men­te o in par­te i con­trol­li, se in ba­se all’espe­rien­za ac­qui­si­ta con im­por­ta­zio­ni pre­ce­den­ti di mer­ci del­la stes­sa ori­gi­ne, si può pre­su­me­re che non sia­no in­fe­sta­ti da or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si. A tal fi­ne pos­so­no es­se­re con­si­de­ra­te an­che le espe­rien­ze ac­qui­si­te dall’UE nel­le im­por­ta­zio­ni da Sta­ti ter­zi.39

39 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 50 Prelievo e analisi di campioni  

1 Il SFF può pre­le­va­re cam­pio­ni per ana­liz­za­re se so­no pre­sen­ti or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si. Può ana­liz­za­re di­ret­ta­men­te i cam­pio­ni o far­li ana­liz­za­re.

2 Se l’ana­li­si si pro­trae più a lun­go e si te­me una dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si, la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mer­ce la im­ma­gaz­zi­na in un luo­go ade­gua­to fin­ché sa­rà no­to l’esi­to dell’ana­li­si. Le spe­se per il tra­spor­to e l’im­ma­gaz­zi­na­men­to so­no fat­tu­ra­te.

Art. 51 Misure in caso di inosservanza delle condizioni o di sospettata infestazione  

1 Se le con­di­zio­ni per l’im­por­ta­zio­ne di una mer­ce non so­no adem­piu­te o se vi è il so­spet­to che la mer­ce sia in­fe­sta­ta da un or­ga­ni­smo no­ci­vo par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­so, il SFF può re­spin­ge­re la mer­ce od or­di­na­re se­gna­ta­men­te le se­guen­ti mi­su­re:

a.
ri­mo­zio­ne del­la mer­ce dall’in­vio;
b.
di­stru­zio­ne del­la mer­ce;
c.
mes­sa in qua­ran­te­na del­la mer­ce;
d.
di­sin­fe­zio­ne del­la mer­ce.

2 Se re­spin­ge la mer­ce od or­di­na una mi­su­ra di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra a o b, il SFF in­va­li­da il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

Art. 52 Liberazione di merci da stazioni di quarantena e da strutture di confinamento  

1 Il SFF li­be­ra le mer­ci im­ma­gaz­zi­na­te in una sta­zio­ne di qua­ran­te­na o in una strut­tu­ra di con­fi­na­men­to se con­sta­ta che so­no in­den­ni da:

a.
or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na e or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na po­ten­zia­li; o
b.
even­tua­li or­ga­ni­smi no­ci­vi per i qua­li so­no sta­te de­li­mi­ta­te zo­ne pro­tet­te.

2 Può au­to­riz­za­re il tra­spor­to di mer­ci in­fe­sta­te da un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na o da un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na po­ten­zia­le da una sta­zio­ne di qua­ran­te­na o da una strut­tu­ra di con­fi­na­men­to a un’al­tra sif­fat­ta sta­zio­ne o strut­tu­ra.

3 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no sta­bi­li­re ul­te­rio­ri pre­scri­zio­ni per la li­be­ra­zio­ne di mer­ci da sta­zio­ni di qua­ran­te­na e strut­tu­re di con­fi­na­men­to.

Art. 53 Stazioni di quarantena e strutture di confinamento  

1 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no le esi­gen­ze re­la­ti­ve al­le sta­zio­ni di qua­ran­te­na e al­le strut­tu­re di con­fi­na­men­to, non­ché al­la lo­ro ge­stio­ne e vi­gi­lan­za.

2 Le sta­zio­ni di qua­ran­te­na e le strut­tu­re di con­fi­na­men­to de­vo­no es­se­re ri­co­no­sciu­te dal SFF.

3 Il SFF può ri­co­no­sce­re tem­po­ra­nea­men­te an­che un’area azien­da­le co­me strut­tu­ra di con­fi­na­men­to.

Art. 54 Merci senza proprietario  

Il SFF ri­ti­ra le mer­ci sen­za pro­prie­ta­rio e le va­lo­riz­za o le di­strug­ge.

Sezione 5: Controllo del transito

Art. 55 Controllo nel transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione nell’UE  

1 Le mer­ci che giun­go­no in Sviz­ze­ra per via ae­rea da uno Sta­to ter­zo e suc­ces­si­va­men­te so­no tra­spor­ta­te non per via ae­rea fi­no al luo­go di de­sti­na­zio­ne nell’UE, pri­ma del tran­si­to, so­no sot­to­po­ste a un con­trol­lo fi­to­sa­ni­ta­rio da par­te del SFF, pur­ché la Sviz­ze­ra non ab­bia con­ve­nu­to al­tri­men­ti con il Pae­se di de­sti­na­zio­ne.

2 A tal fi­ne l’azien­da di ser­vi­zi che ga­ran­ti­sce le re­la­zio­ni tra le com­pa­gnie ae­ree e le im­pre­se di spe­di­zio­ne no­ti­fi­ca le mer­ci al SFF. Es­sa tra­smet­te al SFF i do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri per il con­trol­lo, in par­ti­co­la­re ma­ni­fe­sti di ca­ri­co de­gli ae­ro­mo­bi­li, let­te­re di vet­tu­ra ae­rea e do­cu­men­ti di ac­com­pa­gna­men­to fi­to­sa­ni­ta­ri in for­ma­to car­ta­ceo o elet­tro­ni­co.

3 Le mer­ci pos­so­no es­se­re fat­te tran­si­ta­re sol­tan­to do­po che il SFF ha da­to il via li­be­ra.

4 Il SFF può im­por­re one­ri vol­ti a esclu­de­re la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si se nel tran­si­to di mer­ci non è pos­si­bi­le esclu­de­re la pro­pa­ga­zio­ne di sif­fat­ti or­ga­ni­smi.

5 Il SFF vie­ta il tran­si­to se non è pos­si­bi­le esclu­de­re la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si.

Art. 56 Controllo nel transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione in Stati terzi  

1 Le mer­ci che giun­go­no in Sviz­ze­ra per via ae­rea da uno Sta­to ter­zo e suc­ces­si­va­men­te so­no tra­spor­ta­te non per via ae­rea fi­no al luo­go di de­sti­na­zio­ne in uno Sta­to ter­zo pos­so­no es­se­re tra­sbor­da­te in Sviz­ze­ra sen­za con­trol­lo fi­to­sa­ni­ta­rio e tra­spor­ta­te ul­te­rior­men­te se:

a.
so­no scor­ta­te da una di­chia­ra­zio­ne fir­ma­ta dall’azien­da che ne è re­spon­sa­bi­le che in­di­ca che le mer­ci so­no in tran­si­to; e
b.
so­no im­bal­la­te e tra­spor­ta­te in mo­do da esclu­de­re qual­sia­si ri­schio di dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si du­ran­te il tran­si­to.

2 Il SFF vie­ta il tran­si­to di mer­ci che non adem­pio­no le con­di­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 o se vi so­no mo­ti­vi va­li­di per ri­te­ne­re che non adem­pi­ran­no le con­di­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1.

Sezione 6: Esportazione e riesportazione di merci in Stati terzi

Art. 57 Esportazione di merci in Stati terzi  

1 Su ri­chie­sta, il SFF ri­la­scia un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di espor­ta­zio­ne per le mer­ci espor­ta­te in uno Sta­to ter­zo, il qua­le, per l’im­por­ta­zio­ne esi­ge un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

2 Il ri­chie­den­te:

a.
in­for­ma il SFF in me­ri­to al­le esi­gen­ze fi­to­sa­ni­ta­rie nel Pae­se di de­sti­na­zio­ne; e
b.
per la mer­ce che non è di sua pro­du­zio­ne, for­ni­sce al SFF pro­ve che con­sen­ta­no di sta­bi­lir­ne la pro­ve­nien­za.

3 Il SFF ri­la­scia il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di espor­ta­zio­ne se la mer­ce adem­pie le esi­gen­ze fi­to­sa­ni­ta­rie nel Pae­se di de­sti­na­zio­ne.

4 Può ese­gui­re ispe­zio­ni nel luo­go di pro­du­zio­ne e ne­gli im­me­dia­ti din­tor­ni o pre­le­va­re cam­pio­ni e ana­liz­za­re la mer­ce in que­stio­ne.

Art. 58 Riesportazione di merci in Stati terzi  

1 Su ri­chie­sta, il SFF ri­la­scia un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di rie­spor­ta­zio­ne per le mer­ci pro­ve­nien­ti da uno Sta­to ter­zo, che in Sviz­ze­ra so­no sta­te im­ma­gaz­zi­na­te, sud­di­vi­se in par­ti­te o do­ta­te di un nuo­vo im­bal­lag­gio e che so­no de­sti­na­te a es­se­re nuo­va­men­te espor­ta­te in uno Sta­to ter­zo, il qua­le, per l’im­por­ta­zio­ne esi­ge un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

2 Il ri­chie­den­te:

a.
in­for­ma il SFF in me­ri­to al­le esi­gen­ze fi­to­sa­ni­ta­rie nel Pae­se di de­sti­na­zio­ne;
b.
pro­du­ce il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio del Pae­se di ori­gi­ne o una sua co­pia cer­ti­fi­ca­ta con­for­me; e
c.
di­mo­stra che:
1.
do­po la sua im­por­ta­zio­ne in Sviz­ze­ra, la mer­ce non è sta­ta col­ti­va­ta, mol­ti­pli­ca­ta o tra­sfor­ma­ta al­lo sco­po di mo­di­fi­car­ne le ca­rat­te­ri­sti­che,
2.
du­ran­te l’im­ma­gaz­zi­na­men­to in Sviz­ze­ra, la mer­ce non è sta­ta espo­sta al ri­schio di in­fe­sta­zio­ne o con­ta­mi­na­zio­ne da un or­ga­ni­smo che nel Pae­se di de­sti­na­zio­ne è con­si­de­ra­to un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na o un or­ga­ni­smo re­go­la­men­ta­to non da qua­ran­te­na, e
3.
l’iden­ti­tà del­la mer­ce in­te­res­sa­ta è sta­ta man­te­nu­ta.

3 Il SFF ri­la­scia il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di rie­spor­ta­zio­ne se la mer­ce adem­pie le esi­gen­ze fi­to­sa­ni­ta­rie nel Pae­se di de­sti­na­zio­ne.

Art. 59 Esportazione di merci attraverso uno Stato membro dell’UE in uno Stato terzo  

1 Su ri­chie­sta, il SFF ri­la­scia un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di pre-espor­ta­zio­ne per le mer­ci col­ti­va­te, pro­dot­te, im­ma­gaz­zi­na­te o tra­sfor­ma­te in Sviz­ze­ra che so­no de­sti­na­te a es­se­re espor­ta­te at­tra­ver­so uno Sta­to mem­bro dell’UE in uno Sta­to ter­zo, il qua­le per l’im­por­ta­zio­ne esi­ge un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

2 In tal mo­do il SFF può in par­ti­co­la­re cer­ti­fi­ca­re:

a.
che la mer­ce è in­den­ne da de­ter­mi­na­ti or­ga­ni­smi no­ci­vi o che l’in­fe­sta­zio­ne da or­ga­ni­smi no­ci­vi è in­fe­rio­re a una de­ter­mi­na­ta so­glia;
b.
l’ori­gi­ne del­la mer­ce: il cam­po, l’uni­tà di pro­du­zio­ne, il luo­go di pro­du­zio­ne o il ter­ri­to­rio;
c.
lo sta­to fi­to­sa­ni­ta­rio del cam­po, dell’uni­tà di pro­du­zio­ne, del luo­go di pro­du­zio­ne, del ter­ri­to­rio di ori­gi­ne o del Pae­se di ori­gi­ne del­la mer­ce;
d.
i ri­sul­ta­ti del­le ispe­zio­ni, del­la cam­pio­na­tu­ra e del­le ana­li­si ef­fet­tua­te sul­la mer­ce;
e.
i prov­ve­di­men­ti per la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li ap­pli­ca­ti nel­la pro­du­zio­ne e nel­la tra­sfor­ma­zio­ne del­la mer­ce.

3 Il SFF può ispe­zio­na­re il luo­go di pro­du­zio­ne e gli im­me­dia­ti din­tor­ni o pre­le­va­re cam­pio­ni e ana­liz­za­re la mer­ce.

4 Il cer­ti­fi­ca­to di pre-espor­ta­zio­ne de­ve scor­ta­re la mer­ce du­ran­te il tra­spor­to, a me­no che ven­ga tra­smes­so al­lo Sta­to mem­bro dell’UE in­te­res­sa­to per via elet­tro­ni­ca.

5 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no sta­bi­li­re la pro­ce­du­ra per il ri­la­scio del cer­ti­fi­ca­to di pre-espor­ta­zio­ne.

Sezione 7: Messa in commercio di merci

Art. 59a Merci per la cui messa in commercio si applicano condizioni specifiche delle merci 40  

Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no le mer­ci che pos­so­no es­se­re mes­se in com­mer­cio sol­tan­to se adem­pio­no con­di­zio­ni spe­ci­fi­che del­le mer­ci e le con­di­zio­ni adem­pie­re.

40 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 60 Merci che necessitano di un passaporto fitosanitario per la messa in commercio  

1 I ve­ge­ta­li de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne, ec­cet­to le se­men­ti, pos­so­no es­se­re mes­si in com­mer­cio sol­tan­to con un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

2 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no per qua­li se­men­ti e al­tre mer­ci è ne­ces­sa­rio un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

3 Il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio non è ne­ces­sa­rio:

a.
per la mes­sa in com­mer­cio di ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno per il qua­le è pre­scrit­to un mar­chio se­con­do l’ar­ti­co­lo 35 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b;
b.
per la mes­sa in com­mer­cio di mer­ci de­sti­na­te di­ret­ta­men­te a con­su­ma­to­ri fi­na­li che uti­liz­za­no le mer­ci per sco­pi non pro­fes­sio­na­li o com­mer­cia­li; un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio è in­ve­ce ne­ces­sa­rio se le mer­ci so­no sta­te or­di­na­te tra­mi­te mez­zi di co­mu­ni­ca­zio­ne a di­stan­za.41

41 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 61 Passaporto fitosanitario per merci provenienti da Stati terzi 42  

Il SFF ri­la­scia il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per la mes­sa in com­mer­cio di mer­ci con ob­bli­go di pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio im­por­ta­te da uno Sta­to ter­zo o che es­sen­do in tran­si­to van­no con­trol­la­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 55 se ha con­sta­ta­to che le con­di­zio­ni per il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio so­no adem­piu­te.

42 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 62 Autorizzazione eccezionale 43  

1 Se può es­se­re esclu­sa la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na il SFF può, su ri­chie­sta, au­to­riz­za­re la mes­sa in com­mer­cio di mer­ci che non adem­pio­no le con­di­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 59a per gli sco­pi se­con­do l’ar­ti­co­lo 37ca­po­ver­so 1.

2 L’au­to­riz­za­zio­ne di­sci­pli­na in par­ti­co­la­re:

a.
la quan­ti­tà di mer­ci che può es­se­re mes­sa in com­mer­cio;
b.
la du­ra­ta dell’au­to­riz­za­zio­ne;
c.
il luo­go e le con­di­zio­ni in cui le mer­ci van­no con­ser­va­te;
d.
l’ob­bli­go di al­le­ga­re l’au­to­riz­za­zio­ne al­la mer­ce in ca­so di mes­sa in com­mer­cio e di spo­sta­men­to;
e.
le con­di­zio­ni per ri­dur­re al mi­ni­mo il ri­schio di in­se­dia­men­to e di dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na.

43 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 63 Acquisto di merci  

Le per­so­ne che ac­qui­sta­no mer­ci con ob­bli­go del pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per l’uti­liz­zo pro­fes­sio­na­le de­vo­no ve­ri­fi­ca­re, pri­ma dell’ac­qui­sto, se le mer­ci so­no scor­ta­te da un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio con­for­me al­le pre­scri­zio­ni.

Sezione 8: Aziende con obbligo di notifica

Art. 64  

1 De­vo­no no­ti­fi­car­si pres­so il SFF le azien­de che im­por­ta­no, met­to­no in com­mer­cio o espor­ta­no mer­ci per le qua­li è ne­ces­sa­rio un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio o un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.44

2 De­vo­no no­ti­fi­car­si an­che le im­pre­se di tra­spor­to che ope­ra­no a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le, i ser­vi­zi po­sta­li e le im­pre­se che of­fro­no le lo­ro mer­ci tra­mi­te mez­zi di co­mu­ni­ca­zio­ne a di­stan­za.

3 So­no esen­ta­te dall’ob­bli­go di no­ti­fi­ca le azien­de:

a.
che ce­do­no esclu­si­va­men­te mer­ci, ad ec­ce­zio­ne di quel­le che rien­tra­no nell’am­bi­to di ap­pli­ca­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 33, in pic­co­le quan­ti­tà di­ret­ta­men­te e non tra­mi­te mez­zi di co­mu­ni­ca­zio­ne a di­stan­za a con­su­ma­to­ri fi­na­li che non uti­liz­za­no le mer­ci per sco­pi pro­fes­sio­na­li o com­mer­cia­li; op­pu­re
b.
con ob­bli­go di omo­lo­ga­zio­ne.45

4 Se la pro­du­zio­ne di ve­ge­ta­li o un’al­tra at­ti­vi­tà con ma­te­ria­le ve­ge­ta­le com­por­ta un ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te può pre­ve­de­re l’ob­bli­go di no­ti­fi­ca per:

a.
le azien­de ai sen­si del ca­po­ver­so 3 let­te­ra a;
b.
le azien­de che tra­spor­ta­no mer­ci;
c.
le azien­de che tra­spor­ta­no og­get­ti di qual­sia­si ti­po uti­liz­zan­do ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno.

5 Il SFF tie­ne un elen­co del­le azien­de no­ti­fi­ca­te.

6 Un’azien­da con ob­bli­go di no­ti­fi­ca de­ve co­mu­ni­ca­re al SFF tut­te le mo­di­fi­che ri­spet­to al­le in­for­ma­zio­ni for­ni­te all’at­to del­la no­ti­fi­ca en­tro 30 gior­ni dal­la mo­di­fi­ca.

44 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

45 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Capitolo 7: Certificato fitosanitario e passaporto fitosanitario

Sezione 1: Certificato fitosanitario di importazione

Art. 65 Principio  

Il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di im­por­ta­zio­ne at­te­sta che la mer­ce im­por­ta­ta:

a.
è in­den­ne da or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na e or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na po­ten­zia­li;
b.
adem­pie le di­spo­si­zio­ni con­cer­nen­ti la pre­sen­za di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si sui ve­ge­ta­li de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne (art. 29);
c.
adem­pie le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 33 ca­po­ver­so 2, 34 o 40 ca­po­ver­so 1; e
d.
è sta­ta as­sog­get­ta­ta, se ne­ces­sa­rio, al­le mi­su­re di­spo­ste dall’Uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te in vir­tù de­gli ar­ti­co­li 22, 23 e 36 ca­po­ver­so 1.
Art. 66 Modelli di certificati fitosanitari di importazione e di riesportazione  

1 Il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di im­por­ta­zio­ne de­ve es­se­re con­for­me al mo­del­lo di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 1.

2 Se una mer­ce è im­por­ta­ta in Sviz­ze­ra con un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di rie­spor­ta­zio­ne, il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio de­ve es­se­re con­for­me al mo­del­lo di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 2.

Art. 67 Rubrica «Dichiarazione supplementare»  

1 Nel­la ru­bri­ca «Di­chia­ra­zio­ne sup­ple­men­ta­re», de­ve es­se­re in­di­ca­to qua­le con­di­zio­ne è adem­piu­ta nel ca­so in cui l’ar­ti­co­lo 22, 23, 29 ca­po­ver­so 5, 33 ca­po­ver­so 2, 36 ca­po­ver­so 1 o 40 ca­po­ver­so 1 pre­ve­da più op­zio­ni. Que­sta in­di­ca­zio­ne de­ve con­te­ne­re il te­sto in­te­gra­le del­la per­ti­nen­te con­di­zio­ne.

2 Per le mer­ci im­por­ta­te da uno Sta­to ter­zo, le cui mi­su­re so­no sta­te ri­co­no­sciu­te equi­va­len­ti dall’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te (art. 34), nel­la ru­bri­ca «Di­chia­ra­zio­ne sup­ple­men­ta­re» de­ve es­se­re con­fer­ma­to che le mer­ci so­no sta­te as­sog­get­ta­te a ta­li mi­su­re.

Art. 68 Lingua  

1 Il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio de­ve es­se­re re­dat­to in te­de­sco, fran­ce­se, ita­lia­no o in­gle­se.

2 Se il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio non è pre­sen­ta­to in una del­le lin­gue di cui al ca­po­ver­so 1, il SFF può esi­ge­re una tra­du­zio­ne in una di que­ste lin­gue, cer­ti­fi­ca­ta con­for­me dall’au­to­ri­tà fi­to­sa­ni­ta­ria com­pe­ten­te.

Art. 69 Data del rilascio  

Il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio può es­se­re ri­la­scia­to non più di 14 gior­ni pri­ma del gior­no in cui la mer­ce la­scia il Pae­se d’espor­ta­zio­ne.

Art. 70 Riconoscimento di certificati fitosanitari  

1 Se la mer­ce è im­por­ta­ta da uno Sta­to ter­zo che è par­te con­traen­te del­la Con­ven­zio­ne in­ter­na­zio­na­le del 6 di­cem­bre 1951 per la pro­te­zio­ne dei ve­ge­ta­li, il SFF ri­co­no­sce sol­tan­to i cer­ti­fi­ca­ti fi­to­sa­ni­ta­ri ri­la­scia­ti:

a.
dall’or­ga­niz­za­zio­ne na­zio­na­le del­la pro­te­zio­ne dei ve­ge­ta­li del­lo Sta­to ter­zo; o
b.
sot­to la vi­gi­lan­za del­lo Sta­to ter­zo, da una per­so­na qua­li­fi­ca­ta e in­ca­ri­ca­ta dall’or­ga­niz­za­zio­ne na­zio­na­le del­la pro­te­zio­ne dei ve­ge­ta­li.

2 Se la mer­ce è im­por­ta­ta da uno Sta­to ter­zo che non è par­te con­traen­te del­la Con­ven­zio­ne in­ter­na­zio­na­le per la pro­te­zio­ne dei ve­ge­ta­li, il SFF ri­co­no­sce sol­tan­to i cer­ti­fi­ca­ti fi­to­sa­ni­ta­ri ri­la­scia­ti da au­to­ri­tà com­pe­ten­ti a tal fi­ne in vir­tù del­le di­spo­si­zio­ni na­zio­na­li del­lo Sta­to ter­zo in que­stio­ne e no­ti­fi­ca­te al SFF.

Sezione 2: Certificato fitosanitario di esportazione

Art. 71 Principio  

Il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di espor­ta­zio­ne at­te­sta che la mer­ce da espor­ta­re adem­pie le di­spo­si­zio­ni fi­to­sa­ni­ta­rie del Pae­se di de­sti­na­zio­ne.

Art. 72 Modello di certificato fitosanitario di esportazione  

1 In ca­so di espor­ta­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 57, il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio de­ve es­se­re con­for­me al mo­del­lo di cui all’al­le­ga­to 6 nu­me­ro 1.

2 In ca­so di espor­ta­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 58, il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio de­ve es­se­re con­for­me al mo­del­lo di cui all’al­le­ga­to 6 nu­me­ro 2.

Sezione 3: Certificato di pre-esportazione

Art. 73  

In ca­so di espor­ta­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 59, il cer­ti­fi­ca­to di pre-espor­ta­zio­ne de­ve es­se­re con­for­me al mo­del­lo di cui all’al­le­ga­to 6 nu­me­ro 3.

Sezione 4: Certificati fitosanitari e certificati di pre-esportazione elettronici

Art. 74  

1 I cer­ti­fi­ca­ti fi­to­sa­ni­ta­ri elet­tro­ni­ci e i cer­ti­fi­ca­ti di pre-espor­ta­zio­ne elet­tro­ni­ci so­no ri­co­no­sciu­ti sol­tan­to se so­no for­ni­ti tra­mi­te il si­ste­ma di ge­stio­ne del­le in­for­ma­zio­ni de­si­gna­to dal SFF o nell’am­bi­to di uno scam­bio elet­tro­ni­co con ta­le si­ste­ma.

2 Il SFF for­ni­sce cer­ti­fi­ca­ti fi­to­sa­ni­ta­ri di espor­ta­zio­ne elet­tro­ni­ci e cer­ti­fi­ca­ti di pre-espor­ta­zio­ne elet­tro­ni­ci uni­ca­men­te me­dian­te il si­ste­ma di ge­stio­ne del­le in­for­ma­zio­ni da es­so de­si­gna­to.

3 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no sta­bi­li­re con­di­zio­ni tec­ni­che per i cer­ti­fi­ca­ti fi­to­sa­ni­ta­ri elet­tro­ni­ci e i cer­ti­fi­ca­ti di pre-espor­ta­zio­ne elet­tro­ni­ci non­ché per il si­ste­ma di ge­stio­ne del­le in­for­ma­zio­ni.

Sezione 5: Passaporto fitosanitario

Art. 75  

1 Il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio de­ve ave­re la for­ma di un’eti­chet­ta.

2 De­ve con­te­ne­re:

a.
gli ele­men­ti di cui all’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 1 se si trat­ta di un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci dall’UE o per la mes­sa in com­mer­cio di mer­ci; o
b.
gli ele­men­ti di cui all’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 2 se si trat­ta di un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per lo spo­sta­men­to di mer­ci in zo­ne pro­tet­te o per la mes­sa in com­mer­cio di mer­ci in zo­ne pro­tet­te.

3 Per i ve­ge­ta­li de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne mes­si in com­mer­cio co­me ma­te­ria­le cer­ti­fi­ca­to in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 10 dell’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 199846 sul ma­te­ria­le di mol­ti­pli­ca­zio­ne, il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio de­ve con­te­ne­re:

a.
gli ele­men­ti di cui all’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 3 se si trat­ta di un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per l’im­por­ta­zio­ne di mer­ci dall’UE o per la mes­sa in com­mer­cio di mer­ci; o
b.
gli ele­men­ti di cui all’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 4 se si trat­ta di un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per lo spo­sta­men­to di mer­ci in zo­ne pro­tet­te o per la mes­sa in com­mer­cio di mer­ci in zo­ne pro­tet­te.

4 Il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio de­ve es­se­re re­dat­to in mo­do che:

a.
sia chia­ra­men­te leg­gi­bi­le e le in­for­ma­zio­ni ivi ri­por­ta­te sia­no inal­te­ra­bi­li e per­ma­nen­ti;
b.
sia di­stin­gui­bi­le da tut­te le al­tre in­for­ma­zio­ni o eti­chet­te ap­po­ste sul­la mer­ce.

5 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no i re­qui­si­ti for­ma­li del pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

6 Il co­di­ce di trac­cia­bi­li­tà di cui all’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 1.1.5 non è ri­chie­sto per i ve­ge­ta­li de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne se:

a.47
so­no pre­pa­ra­ti per con­su­ma­to­ri fi­na­li che non uti­liz­za­no le mer­ci per sco­pi pro­fes­sio­na­li o com­mer­cia­li e so­no pron­ti per la ven­di­ta; e
b.
non pre­sen­ta­no ri­schi di dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na o di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na po­ten­zia­li.

7 Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no per qua­li ti­pi e spe­cie di ve­ge­ta­li non si ap­pli­ca l’ec­ce­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 6.

46 RS 916.151

47 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Sezione 6: Altri attestati ufficiali per l’attuazione di misure48

48 Introdotta dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 75a  

1 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no pre­ve­de­re per de­ter­mi­na­te mer­ci, ad ec­ce­zio­ne del ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno, l’ob­bli­go di con­fer­ma­re l’ado­zio­ne di de­ter­mi­na­te mi­su­re vol­te a im­pe­di­re l’in­tro­du­zio­ne e la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na in par­ti­co­la­re nell’im­por­ta­zio­ne, nel­la mes­sa in com­mer­cio e nell’ab­ban­do­no di un’area de­li­mi­ta­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 15.

2 Sta­bi­li­sco­no qua­li mi­su­re de­vo­no es­se­re at­tua­te per qua­li mer­ci.

3 Inol­tre sta­bi­li­sco­no le pre­scri­zio­ni for­ma­li per gli at­te­sta­ti.

4 Pos­so­no al­tre­sì di­sci­pli­na­re l’omo­lo­ga­zio­ne di azien­de per il ri­la­scio di at­te­sta­ti.

Capitolo 8: Aziende che rilasciano passaporti fitosanitari 49

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Sezione 1: Omologazione delle aziende

Art. 76 Aziende con obbligo di omologazione  

Le azien­de che met­to­no in com­mer­cio mer­ci, che in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 60 pos­so­no es­se­re mes­se in com­mer­cio sol­tan­to con un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio, e che per ta­li mer­ci ri­la­scia­no pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri ne­ces­si­ta­no di un’omo­lo­ga­zio­ne da par­te del SFF.

Art. 77 Procedura di omologazione  

1 L’omo­lo­ga­zio­ne va ri­chie­sta al SFF me­dian­te l’ap­po­si­to mo­du­lo di do­man­da.

2 Il SFF at­tri­bui­sce all’azien­da un nu­me­ro di omo­lo­ga­zio­ne.

3Il SFF con­ce­de un’omo­lo­ga­zio­ne per il ri­la­scio di pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri per le fa­mi­glie, i ge­ne­ri o le spe­cie ve­ge­ta­li e per le ca­te­go­rie di og­get­ti men­zio­na­ti nel­la do­man­da se l’azien­da di­mo­stra che:50

a.
è in gra­do di ef­fet­tua­re le ana­li­si di cui all’ar­ti­co­lo 84 con­cer­nen­ti gli or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si che po­treb­be­ro in­fe­sta­re le sue mer­ci;
b.
di­spo­ne del­le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie per iden­ti­fi­ca­re i se­gni del­la pre­sen­za di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si e i re­la­ti­vi sin­to­mi;
c.
co­no­sce le mi­su­re da pren­de­re per im­pe­di­re la com­par­sa e la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si; e
d.
di­spo­ne di si­ste­mi e pro­ce­du­re che le con­sen­to­no di as­si­cu­ra­re la trac­cia­bi­li­tà del­le mer­ci.

4Il SFF met­te a di­spo­si­zio­ne del­le azien­de con ob­bli­go di omo­lo­ga­zio­ne ma­te­ria­le in­for­ma­ti­vo che con­sen­te lo­ro di ac­qui­si­re le co­no­scen­ze di cui al ca­po­ver­so 3 let­te­re b e c ne­ces­sa­rie per l’omo­lo­ga­zio­ne.51

5Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no co­me si de­vo­no di­mo­stra­re le co­no­scen­ze di cui al ca­po­ver­so 3 let­te­re b e c. Pos­so­no pre­ve­de­re in par­ti­co­la­re che la pro­va deb­ba es­se­re for­ni­ta tra­mi­te la par­te­ci­pa­zio­ne a un cor­so o il su­pe­ra­men­to di un esa­me.52

50 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

51 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

52 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Art. 78 Controllo dell’omologazione  

1 Il SFF con­trol­la an­nual­men­te se l’azien­da adem­pie an­co­ra le con­di­zio­ni di omo­lo­ga­zio­ne per il ri­la­scio di pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri.

2 Può ri­dur­re la fre­quen­za dei con­trol­li se:

a.
esi­ste un pia­no di ge­stio­ne dei ri­schi ri­co­no­sciu­to; o
b.
ri­tie­ne che il ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio pre­sen­ta­to dall’azien­da sia bas­so.

3 Può au­men­ta­re la fre­quen­za dei con­trol­li se ri­tie­ne che il ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio pre­sen­ta­to dall’azien­da sia ele­va­to.

4 I con­trol­li so­no ef­fet­tua­ti me­dian­te ispe­zio­ni, cam­pio­na­tu­ra e te­st.

5 Il SFF re­vo­ca l’omo­lo­ga­zio­ne o vin­co­la il suo man­te­ni­men­to a one­ri se l’azien­da:

a.
non adem­pie più le con­di­zio­ni re­la­ti­ve all’omo­lo­ga­zio­ne per il ri­la­scio di pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri;
b.
non adem­pie più i suoi ob­bli­ghi (art. 80–82); o
c.
non pren­de le mi­su­re or­di­na­te dal SFF.
Art. 79 Riconoscimento di piani di gestione dei rischi  

1 Le azien­de omo­lo­ga­te pos­so­no ela­bo­ra­re pia­ni di ge­stio­ne dei ri­schi per la lo­ro azien­da.

2 Il SFF ri­co­no­sce un pia­no di ge­stio­ne dei ri­schi se que­st’ul­ti­mo pre­ve­de mi­su­re at­te ad adem­pie­re gli ob­bli­ghi di cui agli ar­ti­co­li 80 e 84 e con­tie­ne:

a.
in­di­ca­zio­ni con­cer­nen­ti l’ob­bli­go di te­ne­re un re­gi­stro se­con­do l’ar­ti­co­lo 81;
b.
una de­scri­zio­ne dei pro­ces­si di pro­du­zio­ne e del­la mes­sa in com­mer­cio del­le mer­ci;
c.
i ri­sul­ta­ti dell’ana­li­si dei pun­ti cri­ti­ci se­con­do l’ar­ti­co­lo 80 ca­po­ver­so 1 e dell’ana­li­si del­le mi­su­re che so­no già sta­te pre­se e che sa­ran­no pre­se per ri­dur­re il ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio con­nes­so a ta­li pun­ti;
d.
una de­scri­zio­ne del­le mi­su­re che ven­go­no pre­se in ca­so di so­spet­ta­ta in­fe­sta­zio­ne o di con­sta­ta­zio­ne del­la pre­sen­za di or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na o, se del ca­so, di de­ter­mi­na­ti or­ga­ni­smi no­ci­vi per i qua­li so­no sta­te de­li­mi­ta­te zo­ne pro­tet­te;
e.
re­gi­stra­zio­ni dei ca­si di so­spet­ta­ta in­fe­sta­zio­ne e di pre­sen­ze se­con­do la let­te­ra d e del­le mi­su­re pre­se;
f.
un elen­co dei com­pi­ti e del­le com­pe­ten­ze del per­so­na­le in re­la­zio­ne all’ob­bli­go di no­ti­fi­ca (art. 8), al­le ana­li­si pri­ma del ri­la­scio di pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri e al ri­la­scio e all’ap­po­si­zio­ne dei pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri (art. 85–87);
g.
in­di­ca­zio­ni sul­la for­ma­zio­ne del per­so­na­le in re­la­zio­ne al­le let­te­re a–f.

Sezione 2: Obblighi delle aziende omologate

Art. 80 Obblighi generali  

1 Le azien­de omo­lo­ga­te per il ri­la­scio di pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri ri­le­va­no qua­li pun­ti cri­ti­ci all’in­ter­no dei lo­ro pro­ces­si azien­da­li rap­pre­sen­ta­no un ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio. De­vo­no sor­ve­glia­re ta­li pun­ti.

2 De­vo­no te­ne­re un re­gi­stro sul ri­le­va­men­to e sul­la sor­ve­glian­za dei pun­ti di cui al ca­po­ver­so 1 e con­ser­var­lo per al­me­no tre an­ni.

2bisDi­spon­go­no di un pia­no d’emer­gen­za. Que­sto sta­bi­li­sce le mi­su­re im­me­dia­te da at­tua­re in ca­so di so­spet­to o di con­sta­ta­zio­ne del­la pre­sen­za di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si, on­de evi­tar­ne l’in­se­dia­men­to o la dif­fu­sio­ne. Il pia­no va ela­bo­ra­to con­for­me­men­te al­le in­di­ca­zio­ni del SFF.53

3 Han­no inol­tre i se­guen­ti ob­bli­ghi:

a.
ga­ran­ti­re che il per­so­na­le di­spon­ga di co­no­scen­ze fi­to­sa­ni­ta­rie, in par­ti­co­la­re per l’ese­cu­zio­ne del­le ana­li­si di cui all’ar­ti­co­lo 84;
b.
no­ti­fi­ca­re al SFF en­tro 30 gior­ni ogni mo­di­fi­ca del­le in­for­ma­zio­ni for­ni­te all’at­to dell’omo­lo­ga­zio­ne, in par­ti­co­la­re se in­ten­do­no im­por­ta­re, pro­dur­re o met­te­re in com­mer­cio nuo­ve ca­te­go­rie di mer­ci;
c.
con­trol­la­re re­go­lar­men­te lo sta­to di sa­lu­te del­le lo­ro mer­ci;
d.
ve­ri­fi­ca­re che le mer­ci da lo­ro ac­qui­sta­te sia­no scor­ta­te da un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio con­for­me al­le pre­scri­zio­ni;
e.54
di­mo­stra­re re­go­lar­men­te al SFF di di­spor­re del­le co­no­scen­ze fi­to­sa­ni­ta­rie di cui all’ar­ti­co­lo 77 ca­po­ver­so 3 let­te­re b e c.

4 Le azien­de che pro­du­co­no e met­to­no in com­mer­cio mer­ci se­con­do l’ar­ti­co­lo 60 e per ta­li mer­ci ri­la­scia­no un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio, no­ti­fi­ca­no an­nual­men­te al SFF le par­ti­cel­le e le uni­tà di pro­du­zio­ne non­ché le mer­ci ivi pro­dot­te.

5Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no con che fre­quen­za e in qua­le for­ma de­ve es­se­re for­ni­ta la pro­va di cui al ca­po­ver­so 3 let­te­ra e. Pos­so­no pre­ve­de­re in par­ti­co­la­re che la pro­va deb­ba es­se­re for­ni­ta tra­mi­te la par­te­ci­pa­zio­ne a un cor­so o il su­pe­ra­men­to di un esa­me.55

53 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

54 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

55 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Art. 81 Obblighi di tenere un registro  

1 Le azien­de omo­lo­ga­te de­vo­no te­ne­re un re­gi­stro de­gli ac­qui­sti, del­la pro­du­zio­ne, del­le ven­di­te e del­le ri­ven­di­te di ogni lot­to.

2 Nell’ot­ti­ca del­la trac­cia­bi­li­tà del­le mer­ci de­vo­no re­gi­stra­re le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti i lot­ti ri­ce­vu­ti o mes­si in com­mer­cio:56

a.
in­di­ca­zio­ni con­cer­nen­ti l’azien­da che ha for­ni­to il lot­to, qua­lo­ra non ab­bia pro­dot­to es­sa stes­sa tut­te le mer­ci del lot­to in que­stio­ne;
b.
in­di­ca­zio­ni con­cer­nen­ti l’azien­da cui il lot­to in que­stio­ne è sta­to for­ni­to; e
c.57
gli ele­men­ti di cui all’al­le­ga­to 7 sui pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri da es­si so­sti­tui­ti e ri­la­scia­ti.

3 Le re­gi­stra­zio­ni de­vo­no es­se­re con­ser­va­te per al­me­no tre an­ni e, su ri­chie­sta, mes­se a di­spo­si­zio­ne del SFF.

4 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no ema­na­re ul­te­rio­ri pre­scri­zio­ni sul­la te­nu­ta del re­gi­stro e sta­bi­li­re ec­ce­zio­ni al­la du­ra­ta di con­ser­va­zio­ne del­le re­gi­stra­zio­ni.

56 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

57 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 82 Ricostruibilità degli spostamenti di merci  

1 Le azien­de omo­lo­ga­te de­vo­no di­spor­re di si­ste­mi o pro­ce­du­re per la trac­cia­bi­li­tà del­le mer­ci che con­sen­to­no lo­ro di ri­co­strui­re lo spo­sta­men­to di mer­ci all’in­ter­no dell’area azien­da­le o tra le lo­ro uni­tà azien­da­li.

2 Su ri­chie­sta, met­to­no a di­spo­si­zio­ne del SFF le in­for­ma­zio­ni su­gli spo­sta­men­ti.

Sezione 3: Rilascio di passaporti fitosanitari

Art. 83 Principio  

1 I pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri pos­so­no es­se­re ri­la­scia­ti sol­tan­to per le mer­ci che:

a.
so­no in­den­ni da or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na o da or­ga­ni­smi da qua­ran­te­na po­ten­zia­li;
b.
adem­pio­no le di­spo­si­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 29;
c.58
adem­pio­no le con­di­zio­ni spe­ci­fi­che del­le mer­ci se­con­do l’ar­ti­co­lo 59a, se si trat­ta di mer­ci pro­dot­te in Sviz­ze­ra o nell’UE;
d.
adem­pio­no le con­di­zio­ni di­spo­ste in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 33 ca­po­ver­so 2, se so­no sta­te im­por­ta­te da uno Sta­to ter­zo; e
e.59
so­no sta­te as­sog­get­ta­te, se ne­ces­sa­rio, al­le mi­su­re di­spo­ste in vir­tù de­gli ar­ti­co­li 13 ca­po­ver­so 1, 16 ca­po­ver­so 3, 22, 23 e 36 ca­po­ver­so 1.

2 ...60

3 I pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri per zo­ne pro­tet­te pos­so­no es­se­re ri­la­scia­ti sol­tan­to per le mer­ci che:

a.
adem­pio­no le con­di­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1;
b.
so­no in­den­ni dall’or­ga­ni­smo per il qua­le è sta­ta de­li­mi­ta­ta la zo­na pro­tet­ta in que­stio­ne;
c.
adem­pio­no le con­di­zio­ni di­spo­ste in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 40 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b.

4 I pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri so­no ri­la­scia­ti da un’azien­da omo­lo­ga­ta a tal fi­ne o dal SFF.

58 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

59 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

60 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, con ef­fet­to dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

Art. 84 Analisi della merce precedente il rilascio di un passaporto fitosanitario  

1 Le azien­de omo­lo­ga­te ana­liz­za­no la mer­ce per cui de­ve es­se­re ri­la­scia­to un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio in un pe­rio­do op­por­tu­no e te­nen­do con­to del ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio.

2 Pos­so­no ana­liz­za­re le mer­ci una per una op­pu­re sul­la ba­se di cam­pio­ni rap­pre­sen­ta­ti­vi.

3 L’ana­li­si con­si­ste al­me­no in un’ispe­zio­ne vi­si­va e ri­guar­da an­che il ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio del­le mer­ci.

4 I ri­sul­ta­ti dell’ana­li­si de­vo­no es­se­re re­gi­stra­ti e con­ser­va­ti per al­me­no tre an­ni.

5 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no ema­na­re pre­scri­zio­ni ri­guar­dan­ti le ispe­zio­ni vi­si­ve, la cam­pio­na­tu­ra e i te­st non­ché la fre­quen­za e il ca­len­da­rio del­le ana­li­si.

Art. 85 Apposizione del passaporto fitosanitario  

Le azien­de omo­lo­ga­te ap­pon­go­no i pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri da es­se ri­la­scia­ti in ma­nie­ra ben vi­si­bi­le e per­ma­nen­te sul­la sin­go­la mer­ce o sul lot­to pri­ma del­la sua mes­sa in com­mer­cio.

Art. 86 Apposizione del passaporto fitosanitario con etichetta ufficiale per la certificazione  

Nel ca­so dei ve­ge­ta­li de­sti­na­ti al­la pian­ta­gio­ne mes­si in com­mer­cio co­me ma­te­ria­le cer­ti­fi­ca­to con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 10 dell’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 199861 sul ma­te­ria­le di mol­ti­pli­ca­zio­ne, le azien­de omo­lo­ga­te al­le­ga­no il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio, ben ri­co­no­sci­bi­le, all’eti­chet­ta uf­fi­cia­le per la cer­ti­fi­ca­zio­ne con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 17 dell’or­di­nan­za sul ma­te­ria­le di mol­ti­pli­ca­zio­ne.

Art. 87 Rilascio di passaporti fitosanitari in caso di divisione di lotti  

1 Se un lot­to è di­vi­so in di­ver­si lot­ti più pic­co­li, l’azien­da omo­lo­ga­ta ri­la­scia un nuo­vo pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio per ognu­no di es­si.

2 Può ri­la­scia­re i nuo­vi pas­sa­por­ti fi­to­sa­ni­ta­ri sol­tan­to se l’iden­ti­tà e la trac­cia­bi­li­tà del lot­to so­no ga­ran­ti­te e se la mer­ce con­ti­nua ad adem­pie­re le con­di­zio­ni per il ri­la­scio del pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

Art. 88 Rimozione del passaporto fitosanitario  

1 Il de­sti­na­ta­rio di una mer­ce de­ve ri­muo­ve­re il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio se con­sta­ta che la mer­ce ri­ce­vu­ta non adem­pie una del­le con­di­zio­ni del pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

2 De­ve no­ti­fi­ca­re la non con­for­mi­tà al SFF e all’azien­da che ha ri­la­scia­to il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

3 Se il de­sti­na­ta­rio è un’azien­da omo­lo­ga­ta, de­ve con­ser­va­re per al­me­no tre an­ni il pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio ri­mos­so o gli ele­men­ti di cui all’al­le­ga­to 7 sul pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio non­ché la mo­ti­va­zio­ne del­la ri­mo­zio­ne.

Capitolo 9: Aziende che trattano o marcano legno nonché materiale da imballaggio e altri oggetti in legno

Sezione 1: Omologazione delle aziende

Art. 89 Aziende con obbligo di omologazione  

Le azien­de che trat­ta­no o mar­ca­no le­gno, ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio e al­tri og­get­ti in le­gno ne­ces­si­ta­no di un’omo­lo­ga­zio­ne da par­te del SFF.

Art. 90 Procedura di omologazione  

1 L’omo­lo­ga­zio­ne va ri­chie­sta al SFF me­dian­te l’ap­po­si­to mo­du­lo di do­man­da.

2 Il SFF at­tri­bui­sce all’azien­da un nu­me­ro di omo­lo­ga­zio­ne.

3 Il SFF con­ce­de un’omo­lo­ga­zio­ne per il trat­ta­men­to o la mar­ca­tu­ra di le­gno non­ché ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio e al­tri og­get­ti in le­gno se l’azien­da:

a.
di­spo­ne del­le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie per pro­ce­de­re al trat­ta­men­to o al­la mar­ca­tu­ra; e
b.
di­spo­ne di im­pian­ti e in­stal­la­zio­ni ade­gua­ti per pro­ce­de­re al trat­ta­men­to o al­la mar­ca­tu­ra.
Art. 91 Controllo dell’omologazione  

1 Il SFF con­trol­la an­nual­men­te se l’azien­da adem­pie an­co­ra le con­di­zio­ni di omo­lo­ga­zio­ne per il trat­ta­men­to o la mar­ca­tu­ra di le­gno, ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio e al­tri og­get­ti in le­gno.

2 Può ri­dur­re la fre­quen­za dei con­trol­li se ri­tie­ne che il ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio pre­sen­ta­to dall’azien­da sia bas­so.

3 Può au­men­ta­re la fre­quen­za dei con­trol­li se ri­tie­ne che il ri­schio fi­to­sa­ni­ta­rio pre­sen­ta­to dall’azien­da sia ele­va­to.

4 I con­trol­li so­no ef­fet­tua­ti me­dian­te ispe­zio­ni, cam­pio­na­tu­ra e te­st.

5 Il SFF re­vo­ca l’omo­lo­ga­zio­ne o vin­co­la il suo man­te­ni­men­to a one­ri se l’azien­da:

a.
non adem­pie più le con­di­zio­ni re­la­ti­ve all’omo­lo­ga­zio­ne per il trat­ta­men­to o la mar­ca­tu­ra di le­gno;
b.
non adem­pie più i suoi ob­bli­ghi (art. 95); op­pu­re
c.
non pren­de le mi­su­re or­di­na­te dal SFF.

Sezione 2: Trattamento e marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno

Art. 92 Principio  

1 Le azien­de omo­lo­ga­te per il trat­ta­men­to o la mar­ca­tu­ra di le­gno, ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio e al­tri og­get­ti in le­gno pos­so­no trat­ta­re o mar­ca­re sol­tan­to:

a.
ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno pro­dot­to in Sviz­ze­ra ed espor­ta­to in uno Sta­to ter­zo, sal­vo che si ap­pli­chi un’ec­ce­zio­ne se­con­do l’ISP­M15;
b.
le­gno, ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio e al­tri og­get­ti in le­gno mes­si in com­mer­cio in Sviz­ze­ra o nell’UE, se l’ar­ti­co­lo 22, 23, 36 o 40 pre­scri­ve il trat­ta­men­to o la mar­ca­tu­ra.

2 Il mar­chio può es­se­re ap­po­sto sol­tan­to se il le­gno, il ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio o gli al­tri og­get­ti in le­gno so­no sta­ti sot­to­po­sti al­me­no a uno dei trat­ta­men­ti di cui all’al­le­ga­to 1 ISP­M15.

3 Il mar­chio è ap­po­sto con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 2 ISP­M15.

Art. 93 Riparazione di materiale da imballaggio in legno  

1 Le azien­de omo­lo­ga­te pos­so­no ri­pa­ra­re sol­tan­to ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno prov­vi­sto di un mar­chio se­con­do l’ar­ti­co­lo 92.

2 Per la ri­pa­ra­zio­ne può es­se­re uti­liz­za­to sol­tan­to ma­te­ria­le trat­ta­to se­con­do l’ISP­M15.

3 Il ma­te­ria­le uti­liz­za­to per la ri­pa­ra­zio­ne de­ve es­se­re mar­ca­to.

4 Il ca­po­ver­so 1 non si ap­pli­ca se un’azien­da ri­muo­ve in mo­do per­ma­nen­te, con qual­sia­si mez­zo, dal ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno i mar­chi ap­po­sti pre­ce­den­te­men­te.

5 Il DE­FR e il DA­TEC pos­so­no sta­bi­li­re con­di­zio­ni re­la­ti­ve al ma­te­ria­le, al trat­ta­men­to e al­la mar­ca­tu­ra in ca­so di ri­pa­ra­zio­ni. Ten­go­no con­to del­le nor­me in­ter­na­zio­na­li e in par­ti­co­la­re dell’ISP­M15.

Art. 94 Trattamento del legno acquistato  

Un’azien­da omo­lo­ga­ta che ac­qui­sta le­gno per fab­bri­ca­re ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno de­ve:

a.
trat­ta­re per­so­nal­men­te il le­gno ac­qui­sta­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1 ISP­M15; o
b.
ac­qui­star­lo da un’azien­da omo­lo­ga­ta che ha trat­ta­to il le­gno.
Art. 95 Obblighi delle aziende omologate  

1 Le azien­de omo­lo­ga­te han­no i se­guen­ti ob­bli­ghi:

a.
de­si­gna­re una per­so­na re­spon­sa­bi­le dell’os­ser­van­za del­le esi­gen­ze dell’ISP­M15;
b.
te­ne­re un re­gi­stro de­gli ac­qui­sti, del­la pro­du­zio­ne e del­le ven­di­te di ma­te­ria­le da im­bal­lag­gio in le­gno;
c.
con­ser­va­re per al­me­no due an­ni i ri­spet­ti­vi bol­let­ti­ni di con­se­gna e le fat­tu­re;
d.
no­ti­fi­ca­re al SFF, en­tro 30 gior­ni, tut­te le mo­di­fi­che del­le in­for­ma­zio­ni for­ni­te all’at­to dell’omo­lo­ga­zio­ne.

2 Le azien­de omo­lo­ga­te per il trat­ta­men­to de­vo­no inol­tre:

a.
con­ser­va­re per al­me­no due an­ni i ver­ba­li di trat­ta­men­to;
b.
met­te­re a di­spo­si­zio­ne del SFF, per i con­trol­li, la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca su­gli im­pian­ti per il trat­ta­men­to se­con­do l’al­le­ga­to 1 ISP­M15.

Capitolo 10: Finanziamento

Sezione 1: Disposizioni applicabili all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale

Art. 96 Indennità per danni causati da misure della Confederazione  

1La Con­fe­de­ra­zio­ne ver­sa, su ri­chie­sta, un’in­den­ni­tà di equi­tà per dan­ni cau­sa­ti all’agri­col­tu­ra o all’or­to­flo­ro­vi­vai­smo eser­ci­ta­to a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le da mi­su­re pre­se dal SFF in vir­tù de­gli ar­ti­co­li 10, 13, 16, 22, 23, 25 e 29 ca­po­ver­so 5. Il DE­FR sta­bi­li­sce i cri­te­ri per il cal­co­lo dell’in­den­ni­tà.62

2 Non ven­go­no ver­sa­te in­den­ni­tà se il ri­chie­den­te non si è at­te­nu­to al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za; so­no fat­te sal­ve le pre­scri­zio­ni del­la leg­ge fe­de­ra­le del 14 mar­zo 195863 sul­la re­spon­sa­bi­li­tà.

3Le do­man­de d’in­den­ni­tà, de­bi­ta­men­te mo­ti­va­te, so­no pre­sen­ta­te all’UFAG im­me­dia­ta­men­te do­po la con­sta­ta­zio­ne del dan­no, ma al più tar­di un an­no do­po l’ese­cu­zio­ne del­la mi­su­ra che lo ha cau­sa­to.

62 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

63 RS 170.32

Art. 97 Indennità ai Cantoni  

1 La Con­fe­de­ra­zio­ne, su ri­chie­sta, rim­bor­sa ai Can­to­ni il 50 per cen­to del­le spe­se ri­co­no­sciu­te oc­ca­sio­na­te lo­ro dal­le mi­su­re di cui agli ar­ti­co­li 10, 11, 13–19, 22 let­te­ra c, 23, 25 e 29b.64

2 Rim­bor­sa il 75 per cen­to del­le spe­se ri­co­no­sciu­te se:

a.
in un Can­to­ne, un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na, un or­ga­ni­smo da qua­ran­te­na po­ten­zia­le o un or­ga­ni­smo no­ci­vo per il qua­le è sta­ta de­li­mi­ta­ta una zo­na pro­tet­ta com­pa­re per la pri­ma vol­ta;
b.
il pe­ri­co­lo di dif­fu­sio­ne è par­ti­co­lar­men­te ele­va­to; e
c.
la pro­ba­bi­li­tà di era­di­ca­zio­ne è an­co­ra al­ta nel­le si­tua­zio­ni in que­stio­ne.

3 Può ri­dur­re i con­tri­bu­ti se le mi­su­re di lot­ta e di sor­ve­glian­za re­la­ti­ve a or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si pre­se dai Can­to­ni non so­no ade­gua­te o se le mi­su­re di lot­ta e di sor­ve­glian­za e or­di­na­te dal SFF non so­no sta­te at­tua­te o lo so­no sta­te so­lo in par­te.

4 Il DE­FR sta­bi­li­sce la pro­ce­du­ra per la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da e qua­li spe­se so­no ri­co­no­sciu­te dal­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

64 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).

Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste

Art. 98  

La pro­mo­zio­ne di mi­su­re di pro­te­zio­ne del­la fo­re­sta è ret­ta da­gli ar­ti­co­li 40–40b dell’or­di­nan­za del 30 no­vem­bre 199265 sul­le fo­re­ste.

Capitolo 11: Competenza ed esecuzione

Art. 99 Competenze del DEFR e del DATEC  

1 Il DE­FR è com­pe­ten­te per gli or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si che rap­pre­sen­ta­no una mi­nac­cia pre­va­len­te­men­te per le pian­te agri­co­le col­ti­va­te e l’or­to­flo­ro­vi­vai­smo eser­ci­ta­to a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le.

2 Il DA­TEC è com­pe­ten­te per gli or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si che rap­pre­sen­ta­no una mi­nac­cia pre­va­len­te­men­te per gli al­be­ri e gli ar­bu­sti fo­re­sta­li.

3 Il DE­FR e il DA­TEC coor­di­na­no le lo­ro at­ti­vi­tà per l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 100 Competenze dell’UFAG e dell’UFAM  

1 L’UFAG è com­pe­ten­te per l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za e del­le pre­scri­zio­ni ema­na­te in vir­tù di es­sa, pur­ché in­te­res­si­no or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si che rap­pre­sen­ta­no una mi­nac­cia pre­va­len­te­men­te per le pian­te agri­co­le col­ti­va­te e l’or­to­flo­ro­vi­vai­smo eser­ci­ta­to a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le.

2 L’UFAM è com­pe­ten­te per l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za e del­le pre­scri­zio­ni ema­na­te in vir­tù di es­sa, pur­ché in­te­res­si­no or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si che rap­pre­sen­ta­no una mi­nac­cia pre­va­len­te­men­te per gli al­be­ri e gli ar­bu­sti fo­re­sta­li.

3 Se l’ese­cu­zio­ne ri­guar­da en­tram­bi i set­to­ri di com­pe­ten­za men­zio­na­ti nei ca­po­ver­si 1 e 2, l’UFAG de­ci­de con il con­sen­so dell’UFAM.

4 L’UFAG as­si­cu­ra il coor­di­na­men­to e i con­tat­ti nel set­to­re del­la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le.

5 L’UFAG e l’UFAM col­la­bo­ra­no per as­si­cu­ra­re un’ese­cu­zio­ne uni­for­me e coe­ren­te del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 101 Compiti dell’UFAG e dell’UFAM  

L’UFAG e l’UFAM svol­go­no i com­pi­ti se­guen­ti:

a.
de­ter­mi­na­re qua­li mi­su­re pren­de­re con­tro la pre­sen­za e la dif­fu­sio­ne di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si e sor­ve­gliar­ne l’ese­cu­zio­ne;
b.
re­gi­stra­re le azien­de e ri­la­scia­re le omo­lo­ga­zio­ni;
c.
ese­gui­re le mi­su­re fi­to­sa­ni­ta­rie ne­ces­sa­rie nel­la pro­du­zio­ne di se­men­ti e di tu­be­ri-se­me do­po aver sen­ti­to i ser­vi­zi re­spon­sa­bi­li dell’ese­cu­zio­ne del­le di­spo­si­zio­ni con­cer­nen­ti la mes­sa in com­mer­cio di se­men­ti e tu­be­ri-se­me e le or­ga­niz­za­zio­ni pro­fes­sio­na­li in­te­res­sa­te;
d.
in­for­ma­re i Can­to­ni e le or­ga­niz­za­zio­ni pro­fes­sio­na­li in me­ri­to al­la pre­sen­za di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si, met­te­re a di­spo­si­zio­ne il re­la­ti­vo ma­te­ria­le in­for­ma­ti­vo e for­ma­re gli esper­ti;
e.
eser­ci­ta­re l’al­ta vi­gi­lan­za sul­le at­ti­vi­tà dei ser­vi­zi can­to­na­li e dei ser­vi­zi in­ca­ri­ca­ti nell’am­bi­to del­la pre­sen­te or­di­nan­za.
Art. 102 Servizio fitosanitario federale  

1 L’UFAG e l’UFAM de­si­gna­no con­giun­ta­men­te il SFF. Es­so si com­po­ne di col­la­bo­ra­to­ri dell’UFAG e dell’UFAM.

2 Es­si sta­bi­li­sco­no:

a.
il re­go­la­men­to in­ter­no del SFF;
b.
i com­pi­ti che de­le­ga­no al SFF, se non so­no sta­bi­li­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za.
Art. 103 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio  

L’Isti­tu­to fe­de­ra­le di ri­cer­ca per la fo­re­sta, la ne­ve e il pae­sag­gio è com­pe­ten­te per gli aspet­ti tec­ni­co-scien­ti­fi­ci del­la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li nel set­to­re fo­re­sta­le.

Art. 104 Servizi cantonali  

1 I ser­vi­zi can­to­na­li so­no com­pe­ten­ti per l’ado­zio­ne del­le mi­su­re di pre­ven­zio­ne e di lot­ta sta­bi­li­te nel­la pre­sen­te or­di­nan­za con­tro gli or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si all’in­ter­no del Pae­se, se ta­li mi­su­re non com­pe­to­no al SFF. Coor­di­na­no la lo­ro at­ti­vi­tà con gli al­tri Can­to­ni in­te­res­sa­ti.

2 Es­si han­no inol­tre i se­guen­ti com­pi­ti:

a.
in­for­ma­re gli uf­fi­ci fe­de­ra­li com­pe­ten­ti in me­ri­to al­le no­ti­fi­che ri­ce­vu­te in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 8 non­ché ai ri­sul­ta­ti del­la sor­ve­glian­za di cui all’ar­ti­co­lo 18 e dei ri­le­va­men­ti di cui agli ar­ti­co­li 17 e 19;
b.
col­la­bo­ra­re all’ese­cu­zio­ne del­le mi­su­re vol­te a ri­le­va­re la si­tua­zio­ne fi­to­sa­ni­ta­ria con­cer­nen­te un de­ter­mi­na­to or­ga­ni­smo no­ci­vo par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­so;
c.
col­la­bo­ra­re all’ese­cu­zio­ne del­le mi­su­re di cui agli ar­ti­co­li 22 e 23;
d.
prov­ve­de­re af­fin­ché sia­no re­se no­te le ca­rat­te­ri­sti­che di­stin­ti­ve de­gli or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si che van­no no­ti­fi­ca­ti;
e.
in­for­ma­re re­go­lar­men­te i pro­dut­to­ri e gli al­tri am­bien­ti in­te­res­sa­ti in me­ri­to al­la pre­sen­za e agli ef­fet­ti con­cre­ti di or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si;
f.
for­ni­re in­for­ma­zio­ni, svol­ge­re di­mo­stra­zio­ni e or­ga­niz­za­re cor­si af­fin­ché le mi­su­re di pre­ven­zio­ne e di lot­ta che en­tra­no in con­si­de­ra­zio­ne sia­no ese­gui­te tem­pe­sti­va­men­te e cor­ret­ta­men­te; a ta­le sco­po van­no se­gui­te le istru­zio­ni dell’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te.

3 I Can­to­ni so­no re­spon­sa­bi­li del di­sci­pli­na­men­to de­gli or­ga­ni­smi no­ci­vi che rap­pre­sen­ta­no una mi­nac­cia per le pian­te agri­co­le col­ti­va­te o l’or­to­flo­ro­vi­vai­smo eser­ci­ta­to a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le e de­gli or­ga­ni­smi no­ci­vi non o non più par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si con­for­me­men­te al­la pre­sen­te or­di­nan­za, a con­di­zio­ne che non sia­no di­sci­pli­na­ti se­con­do al­tre di­spo­si­zio­ni del di­rit­to fe­de­ra­le.

Art. 105 Rilevamenti e misure di controllo  

1 Gli or­ga­ni pre­po­sti al­le mi­su­re per la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li so­no au­to­riz­za­ti a or­di­na­re i ri­le­va­men­ti e le mi­su­re di con­trol­lo ne­ces­sa­ri per l’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za, sem­pre che es­sa non di­spon­ga al­tri­men­ti.

2 A ta­le sco­po, i sud­det­ti or­ga­ni o i lo­ro in­ca­ri­ca­ti so­no au­to­riz­za­ti a ri­chie­de­re le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie. Han­no ac­ces­so al­le col­tu­re, al­le azien­de, ai fon­di, ai lo­ca­li am­mi­ni­stra­ti­vi e ai ma­gaz­zi­ni e pos­so­no, se ne­ces­sa­rio, con­sul­ta­re i re­gi­stri e la cor­ri­spon­den­za.

3 I sud­det­ti or­ga­ni o i lo­ro in­ca­ri­ca­ti so­no inol­tre au­to­riz­za­ti a ve­ri­fi­ca­re se le mi­su­re e le istru­zio­ni con­cer­nen­ti la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li so­no os­ser­va­te dal­le azien­de e dal­le per­so­ne che:

a.
in qual­sia­si mo­do han­no a che fa­re con or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si;
b.
uti­liz­za­no a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le mer­ci che pos­so­no es­se­re in­fe­sta­te da or­ga­ni­smi no­ci­vi par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­si.
Art. 106 Altri organi  

1 Gli uf­fi­ci fe­de­ra­li com­pe­ten­ti pos­so­no de­le­ga­re all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la do­ga­na e del­la si­cu­rez­za dei con­fi­ni, ai ser­vi­zi can­to­na­li com­pe­ten­ti e al­le se­guen­ti or­ga­niz­za­zio­ni di con­trol­lo in­di­pen­den­ti i com­pi­ti di se­gui­to:

a.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la do­ga­na e del­la si­cu­rez­za dei con­fi­ni, di co­mu­ne ac­cor­do: i con­trol­li all’im­por­ta­zio­ne di cui agli ar­ti­co­li 49 e 50;
b.
ai ser­vi­zi can­to­na­li com­pe­ten­ti: il ri­la­scio dei cer­ti­fi­ca­ti fi­to­sa­ni­ta­ri di cui agli ar­ti­co­li 57–59;
c.
al­le or­ga­niz­za­zio­ni di con­trol­lo in­di­pen­den­ti con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 180 del­la leg­ge del 29 apri­le 1998 sull’agri­col­tu­ra o agli ar­ti­co­li 32 e 50a del­la leg­ge fo­re­sta­le del 4 ot­to­bre 1991: i con­trol­li del­le azien­de se­con­do gli ar­ti­co­li 78 e 91 non­ché con­trol­li spe­ci­fi­ci all’im­por­ta­zio­ne.

2 Le or­ga­niz­za­zio­ni di con­trol­lo pos­so­no ri­scuo­te­re tas­se per co­pri­re le spe­se del­la lo­ro at­ti­vi­tà di con­trol­lo.

3 Gli or­ga­ni di po­li­zia com­pe­ten­ti in vir­tù del di­rit­to can­to­na­le, non­ché il per­so­na­le del­le do­ga­ne, del­la po­sta, del­le fer­ro­vie, del­le com­pa­gnie di na­vi­ga­zio­ne e de­gli ae­ro­por­ti coa­diu­va­no gli or­ga­ni pre­po­sti al­le mi­su­re per la sa­lu­te dei ve­ge­ta­li nell’adem­pi­men­to dei lo­ro com­pi­ti.

Capitolo 12: Procedura di opposizione

Art. 107  

Con­tro le de­ci­sio­ni ema­na­te in ba­se agli ar­ti­co­li 10 ca­po­ver­so 4, 13 ca­po­ver­so 4, 51, 55 ca­po­ver­si 4 e 5 o 56 ca­po­ver­so 2 può es­se­re fat­ta op­po­si­zio­ne en­tro il ter­mi­ne di die­ci gior­ni pres­so l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 108 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del 27 ot­to­bre 201066 sul­la pro­te­zio­ne dei ve­ge­ta­li è abro­ga­ta.

66 [RU 2010 6167, 2011 3331all. 3 n. 17, 2012 6385, 2014 4009, 2015 4567, 2016 2445all. 3 n. 13 3215 all. n. II 4, 2017 6141, 2018 2041]

Art. 109 Modifica di altri atti normativi  

La mo­di­fi­ca di al­tri at­ti nor­ma­ti­vi è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 8.

Art. 110 Disposizioni transitorie  

1 Le omo­lo­ga­zio­ni di azien­de ri­la­scia­te pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za re­sta­no va­li­de al mas­si­mo fi­no al 31 di­cem­bre 2022.

2 Le azien­de che in vir­tù del nuo­vo di­rit­to de­vo­no no­ti­fi­car­si al SFF o ne­ces­si­ta­no di un’omo­lo­ga­zio­ne de­vo­no pre­sen­ta­re i do­cu­men­ti per la no­ti­fi­ca o la do­man­da di omo­lo­ga­zio­ne all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te en­tro il 31 mar­zo 2020.

3 Le mer­ci mes­se in com­mer­cio con un pas­sa­por­to fi­to­sa­ni­ta­rio pri­ma del 1° gen­na­io 2020 pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re com­mer­cia­liz­za­te scor­ta­te da ta­le pas­sa­por­to fi­no al 31 di­cem­bre 2022.

4 Per Am­bro­sia ar­te­mi­sii­fo­lia L.le di­spo­si­zio­ni con­cer­nen­ti le pian­te in­fe­stan­ti par­ti­co­lar­men­te pe­ri­co­lo­se se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re si ap­pli­ca­no fi­no al 31 di­cem­bre 2023.

Art. 111 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2020.

Allegato 1

(art. 4, 5, 24 e 29)

Criteri di identificazione di organismi da quarantena, organismi da quarantena da trattare in via prioritaria e organismi regolamentati non da quarantena

1. Organismi da quarantena

Il DEFR e il DATEC classificano un organismo nocivo particolarmente pericoloso come organismo da quarantena o come organismo da quarantena rilevante per le zone protette se questi soddisfa i seguenti criteri inerenti all’identità, alla presenza, alle capacità e al potenziale di danno.

1.1
Identità
1.1.1
La sua identità tassonomica è chiaramente definita o se è dimostrato che produce sintomi coerenti ed è trasmissibile.
1.1.2
La sua identità tassonomica è definita a livello della specie, oppure a un livello tassonomico superiore o inferiore, se il livello tassonomico superiore o inferiore è adeguato dal profilo scientifico per quanto riguarda la virulenza, la gamma di organismi ospiti o le relazioni con i vettori.
1.2
Presenza
1.2.1
La sua presenza non è nota in Svizzera o nell’UE.
1.2.2
La sua presenza è nota soltanto in una parte limitata della Svizzera o dell’UE.
1.2.3
La sua presenza è nota in Svizzera o nell’UE soltanto in casi rari, irregolari, isolati e sporadici.
Se sono adempiuti i presupposti di cui al numero 1.2.2 o 1.2.3, l’organismo nocivo è considerato non ampiamente diffuso.
1.3
Capacità di introdursi nel territorio in questione
Un organismo nocivo è considerato capace di introdursi nel territorio in questione se riesce a introdurvisi per via naturale oppure se sono adempiuti tutti i criteri seguenti.
1.3.1
È associato a merci trasportate nel territorio in questione, al territorio di origine di tali merci o al territorio di provenienza da cui sono trasportate nel territorio in questione.
1.3.2
Sopravvive durante il trasporto o l’immagazzinamento.
1.3.3
Potrebbe essere trasferito a un ospite adatto sotto forma di merce nel territorio in questione.
1.4
Capacità di insediarsi nel territorio in questione
Un organismo nocivo è considerato capace di insediarsi nel territorio in questione se adempie i criteri seguenti.
1.4.1
Nel territorio in questione esistono ospiti dell’organismo nocivo e, se del caso, vettori di trasmissione dell’organismo nocivo.
1.4.2
I fattori ambientali decisivi sono favorevoli all’organismo nocivo in questione e, se del caso, al suo vettore, gli consentono di sopravvivere in fasi di stress climatico e di completare il suo ciclo vitale.
1.4.3
Le pratiche colturali e le misure di lotta applicate nel territorio in questione sono favorevoli all’organismo nocivo.
1.4.4
I metodi di sopravvivenza applicati dall’organismo nocivo, la sua strategia riproduttiva, la sua adattabilità genetica e la dimensione della sua popolazione minima vitale ne favoriscono l’insediamento.
1.5
Capacità di diffondersi nel territorio in questione
Un organismo nocivo è considerato capace di diffondersi nel territorio in questione se adempie almeno uno dei criteri seguenti.
1.5.1
Le condizioni ambientali nel territorio in questione favoriscono la diffusione naturale dell’organismo nocivo.
1.5.2
Gli ostacoli alla diffusione naturale dell’organismo nocivo sono insufficienti.
1.5.3
Lo spostamento dell’organismo nocivo su merci e mezzi di trasporto nel territorio in questione è possibile.
1.5.4
Nel territorio in questione esistono ospiti e, se del caso, vettori dell’organismo nocivo.
1.5.5
Le pratiche colturali e le misure di lotta applicate nel territorio in questione sono favorevoli all’organismo nocivo.
1.5.6
Nel territorio in questione non esistono nemici naturali e antagonisti dell’organismo nocivo oppure non sono sufficientemente in grado di contrastarlo.
1.6
Potenziale di causare ingenti danni economici, sociali o ecologici
L’introduzione dell’organismo nocivo nel territorio in questione, il suo insediamento e la sua diffusione nel territorio in questione oppure, se già presente ma non ampiamente diffuso, nella parte di territorio in cui è assente, ha il potenziale di causare i seguenti danni economici, sociali o ecologici inaccettabili sul territorio in questione oppure sulla parte di territorio in cui non è ampiamente diffuso, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti.
1.6.1
Perdite quantitative e qualitative del raccolto.
1.6.2
Costi delle misure di lotta.
1.6.3
Costi di reimpianto o dovuti alla necessità di vegetali sostitutivi.
1.6.4
Effetti sulle pratiche di produzione esistenti.
1.6.5
Effetti sugli alberi lungo le strade, in parchi nonché sulle superfici naturali e impiantate.
1.6.6
Effetti sui vegetali autoctoni, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici.
1.6.7
Effetti sull’insediamento, sulla diffusione e sull’impatto di altri organismi nocivi riconducibili, ad esempio, alla capacità dell’organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi.
1.6.8
Effetti sui costi di produzione o sulle esigenze in termini di mezzi di produzione, compresi i costi della lotta e quelli di eradicazione e di contenimento.
1.6.9
Effetti sui profitti dei produttori a causa di variazioni della qualità, dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo.
1.6.10
Effetti sulla domanda interna ed estera di un determinato prodotto vegetale a causa di variazioni della qualità.
1.6.11
Effetti sul mercato nazionale e sui mercati di esportazione nonché sui prezzi pagati, compresi gli effetti sull’accesso ai mercati di esportazione e la probabilità che i partner commerciali ordinino restrizioni fitosanitarie.
1.6.12
Risorse necessarie per attività supplementari di ricerca e consulenza.
1.6.13
Effetti sull’ambiente e altri effetti indesiderati delle misure di lotta contro l’organismo nocivo.
1.6.14
Effetti sulle zone protette.
1.6.15
Variazioni dei processi ecologici nonché della struttura e della stabilità degli ecosistemi, compresi ulteriori effetti relativamente a specie vegetali, erosione, livello della falda, pericoli d’incendio e ciclo delle sostanze nutritive.
1.6.16
Costi del ripristino ambientale e delle misure di prevenzione.
1.6.17
Effetti sulla sicurezza alimentare e sulla sicurezza delle derrate alimentari.
1.6.18
Effetti sull’occupazione.
1.6.19
Effetti sulla qualità delle acque, sulle attività ricreative, sul turismo, sul patrimonio paesaggistico, sui pascoli, sulla caccia e sulla pesca.

2. Organismi da quarantena da trattare in via prioritaria

Il DEFR e il DATEC classificano un organismo nocivo particolarmente pericoloso come organismo da quarantena con danni economici, sociali ed ecologici più gravi per il territorio della Svizzera o dell’UE (organismo da quarantena prioritario), se la sua introduzione, il suo insediamento e la sua diffusione hanno un impatto sotto almeno uno degli aspetti seguenti.

2.1
Danni economici
L’organismo nocivo ha il potenziale di causare ingenti perdite legate agli effetti diretti e indiretti di cui al numero 1.6 per i vegetali aventi un valore economico estremamente grande sul territorio della Svizzera o dell’UE. I vegetali ai sensi del presente numero possono essere alberi giovani.
2.2
Danni sociali
L’organismo nocivo ha il potenziale di causare almeno uno dei danni seguenti:
2.2.1
significativa diminuzione dell’occupazione nel settore agricolo, ortoflorovivaistico o silvicolo o in settori connessi, compresi il turismo e le attività ricreative;
2.2.2
rischi considerevoli per la sicurezza alimentare e la sicurezza delle derrate alimentari;
2.2.3
scomparsa o danneggiamento a lungo termine su vasta scala di importanti specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio della Svizzera o dell’UE o di specie di alberi di grande importanza sul piano paesaggistico e del patrimonio culturale o storico della Svizzera o dell’UE.
2.3
Danni ecologici
L’organismo nocivo ha il potenziale di causare almeno uno dei danni seguenti:
2.3.1
effetti negativi considerevoli sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici.
2.3.2
aumenti considerevoli e a lungo termine dell’impiego di prodotti fitosanitari sui vegetali in questione;
2.3.3
scomparsa o danneggiamento a lungo termine su vasta scala di importanti specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio della Svizzera o dell’UE o di specie di alberi di grande importanza sul piano paesaggistico e del patrimonio culturale o storico della Svizzera o dell’UE.

3. Organismi regolamentati non da quarantena

Il DEFR e il DATEC classificano un organismo nocivo particolarmente pericoloso come organismo regolamentato non da quarantena se adempie uno dei seguenti criteri inerenti all’identità, alla diffusione e al potenziale di danno.

3.1
Identità
L’organismo nocivo adempie il criterio di cui al numero 1.1.
3.2
Diffusione
Sulla base degli aspetti seguenti il DEFR e il DATEC constatano che l’organismo nocivo si diffonde prevalentemente attraverso specifici vegetali destinati alla piantagione e in misura minore per via naturale o attraverso lo spostamento di prodotti vegetali o altre merci.
3.2.1
Numero dei cicli vitali dell’organismo nocivo sugli ospiti in questione.
3.2.2
Biologia, epidemiologia e capacità di sopravvivenza dell’organismo nocivo.
3.2.3
Possibili vie naturali, antropiche o di altro tipo per la trasmissione dell’organismo nocivo all’ospite in questione ed efficienza delle vie di trasmissione, compresi i meccanismi di diffusione e il tasso di diffusione.
3.2.4
Successiva infestazione secondaria e successiva trasmissione dell’organismo nocivo dall’ospite in questione ad altri vegetali e viceversa.
3.2.5
Fattori climatici.
3.2.6
Pratiche colturali prima e dopo il raccolto.
3.2.7
Tipi di terreno.
3.2.8
Predisposizione dell’ospite in questione e fasi di sviluppo rilevanti delle piante ospiti.
3.2.9
Presenza di vettori dell’organismo nocivo.
3.2.10
Presenza di nemici naturali e di antagonisti dell’organismo nocivo.
3.2.11
Presenza di altri ospiti sensibili all’organismo nocivo.
3.2.12
Prevalenza dell’organismo nocivo nel territorio della Svizzera o dell’UE.
3.2.13
Impiego previsto dei vegetali.
3.3
Potenziale di causare danni economici e sociali
L’infestazione dei vegetali destinati alla piantagione di cui al numero 3.2 da parte dell’organismo nocivo ha il potenziale di causare danni economici inaccettabili per l’impiego previsto di tali vegetali sotto almeno uno degli aspetti seguenti.
3.3.1
Perdite quantitative e qualitative del raccolto.
3.3.2
Costi delle misure di lotta.
3.3.3
Costi aggiuntivi di raccolto e cernita.
3.3.4
Costi di reimpianto.
3.3.5
Perdite dovute alla necessità di vegetali sostitutivi.
3.3.6
Effetti sulle pratiche di produzione esistenti.
3.3.7
Effetti su altre piante ospiti nel luogo di produzione.
3.3.8
Effetti sull’insediamento, sulla diffusione e sull’impatto di altri organismi nocivi riconducibili, ad esempio, alla capacità dell’organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi.
3.3.9
Effetti sui costi di produzione o sulle esigenze in termini di mezzi di produzione, compresi i costi della lotta e quelli di eradicazione e di contenimento.
3.3.10
Effetti sui profitti dei produttori a causa di variazioni della qualità, dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo.
3.3.11
Effetti sulla domanda interna ed estera di un prodotto vegetale a causa di variazioni della qualità.
3.3.12
Effetti sul mercato nazionale e sui mercati di esportazione e sui prezzi pagati, compresi gli effetti sull’accesso ai mercati d’esportazione e la probabilità che i partner commerciali ordinino restrizioni fitosanitarie.
3.3.13
Effetti sull’occupazione.

Allegato 2

(art. 22)

Gestione dei rischi per gli organismi da quarantena

La gestione dei rischi in relazione agli organismi da quarantena deve comprendere almeno una delle seguenti misure.

1.
Misure di prevenzione e di eliminazione dell’infestazione
1.1
Restrizioni per quanto riguarda l’identità, la specie, l’origine, l’ascendenza, la provenienza e la cronologia della produzione delle piante coltivate.
1.2
Restrizioni per quanto riguarda la coltivazione, il raccolto e l’uso dei vege­tali. Le presenti misure possono comprendere esigenze riguardanti test su specie e varietà vegetali per verificarne la resistenza all’organismo da quarantena in questione e l’iscrizione di specie e varietà vegetali per le quali è stata riscontrata una resistenza all’organismo da quarantena nel rispettivo elenco.
1.3
Restrizioni per quanto riguarda l’uso di prodotti vegetali, aree aziendali, superfici, acqua, terra, substrati di coltivazione, impianti, macchinari, attrezzature e altri oggetti.
1.4
Sorveglianze, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio concernenti vegetali, prodotti vegetali, aree aziendali, superfici, acque, terra, substrati di coltivazione, impianti, macchinari, attrezzature e altri oggetti per rilevare l’eventuale presenza di organismi da quarantena.
1.5
Sorveglianza della perdita o dell’alterazione della resistenza di specie o varietà vegetali resistenti connessa con un cambiamento della composizione dell’organismo da quarantena o del suo biotipo, patotipo, razza o gruppo di virulenza.
1.6
Trattamento fisico, chimico e biologico di vegetali, prodotti vegetali, aziende, superfici, acqua, terra, substrati di coltivazione, impianti, macchinari, attrezzature e altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi da quarantena.
Le presenti misure possono comprendere esigenze riguardanti:
1.6.1
la registrazione, l’omologazione e la sorveglianza ufficiale delle aziende che applicano il trattamento in questione;
1.6.2
il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto fitosanitario, di un’etichetta o di un altro attestato ufficiale per le merci trattate e l’apposizione del marchio successiva al trattamento.
1.7
Distruzione di merci infestate o potenzialmente infestate da organismi da quarantena oppure distruzione a scopo di prevenzione.
1.8
Oneri riguardanti l’informazione, il rilevamento di dati, la comunicazione e la stesura di rapporti.
1.9
Registrazione e omologazione delle aziende in questione.
2.
Misure riguardanti gli invii di merci
2.1
Restrizioni per quanto riguarda l’identità, la specie, l’origine, l’ascendenza, la provenienza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabilità delle merci.
2.2
Restrizioni per quanto riguarda l’importazione, la messa in commercio, l’uso, la manipolazione, la trasformazione, l’imballaggio, l’immagazzina­mento, la distribuzione e il luogo di destinazione delle merci.
2.3
Sorveglianza, ispezioni visive, campionatura e test di laboratorio concernenti vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l’eventuale presenza di organismi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena e ispezioni prima dell’esportazione in Stati terzi.
2.4
Trattamento fisico, chimico e biologico e, se necessario, distruzione delle merci infestate o potenzialmente infestate da organismi da quarantena.
2.5
Oneri riguardanti l’informazione, il rilevamento di dati, la comunicazione e la stesura di rapporti.
2.6
Registrazione e omologazione delle aziende in questione.
Per gli scopi di cui ai numeri 2.1–2.4, le presenti misure possono comprendere esigenze riguardanti:
2.7
il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto fitosanitario, di un’etichetta o di un altro attestato ufficiale, compresa l’apposizione del marchio, per attestare la conformità ai numeri 2.1–2.4;
2.8
la registrazione, l’omologazione e la sorveglianza ufficiale delle aziende che applicano il trattamento di cui al numero 2.4.
3.
Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi da quarantena, non correlate a invii di merci
3.1
Restrizioni per quanto riguarda l’importazione e la messa in commercio di organismi da quarantena come merci.
3.2
Sorveglianza, ispezioni visive e test di laboratorio e, se necessario, distruzione degli organismi da quarantena come merci.
3.3
Restrizioni per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai viaggiatori.
3.4
Sorveglianza, ispezioni visive, campionatura, test di laboratorio e, se necessario, trattamento o distruzione di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai viaggiatori.
3.5
Restrizioni per quanto riguarda i veicoli, gli imballaggi e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
3.6
Sorveglianza, ispezioni visive, campionatura, test di laboratorio e, se necessario, trattamento di veicoli, trattamento o distruzione di imballaggi e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
3.7
Oneri riguardanti il rilevamento di dati, la comunicazione e la stesura di rapporti.
3.8
Registrazione e omologazione delle aziende in questione.

Allegato 3

(art. 31)

Criteri di valutazione di merci ad alto rischio fitosanitario

L’ufficio federale competente prende in considerazione i seguenti criteri per la valutazione di merci ad alto rischio fitosanitario.

1.
Per quanto riguarda i vegetali destinati alla piantagione, eccetto le sementi
1.1
Sono importati solitamente sotto forma di arbusto o albero o sono presenti in Svizzera o nel territorio dell’UE sotto tale forma o sono affini a tali vegetali dal punto di vista tassonomico.
1.2
Sono raccolti nell’ambiente selvatico o coltivati a partire da vegetali raccolti nell’ambiente selvatico.
1.3
Sono coltivati all’aperto o a partire da vegetali coltivati all’aperto negli Stati terzi o in determinati territori degli Stati terzi.
1.4
È risaputo che ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ecologica per la Svizzera o per il territorio dell’UE.
1.5
È risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne i segni o i sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima che si manifestino tali segni o sintomi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi durante le ispezioni all’importazione.
1.6
Sono vegetali perenni comunemente commercializzati come vegetali vecchi.
2.
Per quanto riguarda altre merci
2.1
È risaputo che ospitano e rappresentano un’importante via di trasmissione per organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi una grande importanza economica, sociale o ecologica per la Svizzera o per il territorio dell’UE.
2.2
È risaputo che ospitano comunemente e rappresentano un’importante via di trasmissione per organismi nocivi senza mostrarne i sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali sintomi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi durante le ispezioni all’importazione.

Allegato 4

(art. 36)

Criteri di identificazione di merci che possono verosimilmente comportare nuovi rischi fitosanitari

Si considera che le merci provenienti da Stati terzi possono verosimilmente comportare nuovi rischi fitosanitari se adempiono almeno tre delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate nel numero 1.1, 1.2 o 1.3.

1.
Caratteristiche della merce
1.1
La merce appartiene a, o è prodotta a partire da un genere o una famiglia di cui è risaputo che ospita organismi nocivi classificati come organismi da quarantena in Svizzera, nell’UE o in uno Stato terzo.
1.2
La merce appartiene a, o è prodotta a partire da un genere o una famiglia di cui è risaputo che ospita organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali coltivate in Svizzera o nel territorio dell’UE e aventi grande importanza economica, sociale o ecologica per la Svizzera o per il territorio dell’UE.
1.3
La merce appartiene a, o è prodotta a partire da un genere o una famiglia di cui è risaputo che ospita organismi nocivi senza mostrarne i segni o i sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima che si manifestino tali segni o sintomi di almeno tre mesi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi sulle merci in questione durante i controlli ufficiali all’importazione in Svizzera o nel territorio dell’UE, senza ricorrere alla campionatura e ai test o all’applicazione delle procedure di quarantena.
1.4
La merce è coltivata all’aperto o a partire da vegetali coltivati all’aperto nello Stato terzo di origine.
1.5
La merce non è spedita in contenitori o imballaggi chiusi oppure, se lo è, non è possibile aprire gli invii, a causa delle loro dimensioni, in locali chiusi a fini del controllo ufficiale all’importazione in Svizzera o nel territorio dell’UE.
2.
Origine della merce
2.1
La merce è originaria o proviene da uno Stato terzo che è oggetto di ripetute notifiche di contestazioni di organismi nocivi particolarmente pericolosi non regolamentati come organismi da quarantena secondo l’articolo 4 capoverso 3.
2.2
La merce è originaria o proviene da uno Stato terzo che non è parte contraente della Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali.

Allegato 5

(art. 66)

Certificati fitosanitari di importazione e riesportazione

1. Modello di certificato fitosanitario di importazione

N.

Servizio fitosanitario di

Al: Servizio fitosanitario di

I. Descrizione dell’invio

Nome e indirizzo dell’esportatore:

Nome e indirizzo del destinatario dichiarato:

Numero e descrizione dei colli:

Segni particolari:

Luogo di origine:

Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i):

Punto di entrata dichiarato:

Tipologia di prodotto e quantitativo dichiarato:

Nome botanico dei vegetali:

Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certificato sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e sono considerati indenni da organismi da quarantena specificati dalla Parte contraente importatrice, e sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, comprese quelle relative agli organismi regolamentati non da quarantena.

Sono considerati praticamente indenni da altri organismi nocivi (*).

II. Dichiarazione supplementare

[Inserire il testo qui]

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data Trattamento Prodotto (principio attivo)

Durata e temperatura

Concentrazione

Informazioni supplementari

Luogo del rilascio

(Timbro ufficiale) Nome dell’organo di controllo

Data

(Firma)

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il ……………… (nome del Servizio fitosanitario), i suoi funzionari o rappresentanti (*).

[* Clausola facoltativa]

2. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione

N

Servizio fitosanitario di (Parte contraente di riesportazione)

Al: Servizio fitosanitario di (Parte(i) contraente(i) di importazione)

I. Descrizione dell’invio

Nome e indirizzo dell’esportatore:

Nome e indirizzo del destinatario dichiarato:

Numero e descrizione dei colli:

Segni particolari:

Luogo di origine:

Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i):

Punto di entrata dichiarato:

Tipologia di prodotto e quantitativo dichiarato:

Nome botanico dei vegetali:

Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certificato sono stati importati da ……………… (Parte contraente di origine) in ……………… (Parte contraente di riesportazione) sulla scorta del certificato fitosanitario n. ………………

di cui (*) l’originale la copia certificata conforme è allegato(a) al presente certificato
che (*) sono imballati reimballati in contenitori originali nuovi e
che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale e di ulteriori verifiche sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e
che durante l’immagazzinamento in ……………… (Parte contraente di riesportazione) non sono stati esposti al rischio di infestazione o di infezione.

II. Dichiarazione supplementare

[Inserire il testo qui]

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data Trattamento Prodotto (principio attivo)

Durata e temperatura

Concentrazione

Informazioni supplementari

Luogo del rilascio

(Timbro ufficiale) Nome dell’organo di controllo

Data

(Firma)

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il ……………… (nome del Servizio fitosanitario), i suoi funzionari o rappresentanti (**).

[* Contrassegnare le caselle opportune; ** clausola facoltativa]

Allegato 6 67

67 Aggiornato dal n. II dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).

(art. 72 e 73)

Certificati fitosanitari di esportazione e riesportazione nonché certificato di pre-esportazione

1. Modello di certificato fitosanitario di esportazione

(conformemente alla Conv. internazionale del 6 dic. 1951 per la protezione dei vegetali)

1 Nome e indirizzo dell’esportatore

2 Certificato fitosanitario

n.

3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato

4 Servizio fitosanitariodi

al(ai) Servizio(i) fitosanitario(i) di

5 Luogo di origine

6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)

7 Punto di entrata dichiarato

8 Segni particolari; numero e descrizione dei colli;

nome del prodotto, nome botanico dei vegetali

9 Quantitativo dichiarato

10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certificato:

sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e
sono considerati indenni da organismi da quarantena specificati dalla Parte contraente importatrice, e sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, comprese quelle relative agli organismi regolamentati non da quarantena.

I vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati sono considerati praticamente indenni da altri organismi nocivi.

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE

18 Luogo del rilascio

12 Data

13 Trattamento

14 Sostanza chimica (principio attivo)

Data
Nome dell’organo di controllo

15 Durata e temperatura

16 Concentrazione

17 Informazioni supplementari

(Firma) (Timbro ufficiale)

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.

2. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione

(conformemente alla Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali)

1 Nome e indirizzo dell’esportatore

2 Certificato fitosanitario
di riesportazione

n.

3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato

4 Servizio fitosanitario di

al(ai) Servizio(i) fitosanitario(i) di

5 Luogo di origine

6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)

7 Punto di entrata dichiarato

8 Segni particolari; numero e descrizione dei colli;

nome del prodotto, nome botanico dei vegetali

9 Quantitativo dichiarato

10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti regolamentati descritti nel presente certificato sono stati importati da ……………… (Parte contraente di origine) in ……………… (Parte contraente di riesportazione) sulla scorta del certificato fitosanitario n. ………………,

di cui (*) l’originale la copia certificata conforme è allegato(a) al presente certificato
che (*) sono imballati reimballati in contenitori originali nuovi e
che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale e di ulteriori controlli sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e
che durante l’immagazzinamento in ……………… (Parte contraente di riesportazione) non sono stati esposti al rischio di infestazione o di infezione.

(*) Contrassegnare la casella/le caselle opportuna/e

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE

18 Luogo del rilascio

12 Data

13 Trattamento

14 Sostanza chimica (principio attivo)

Data
Nome dell’organo di controllo

15 Durata e temperatura

16 Concentrazione

17 Informazioni supplementari

(Firma) (Timbro ufficiale)

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.

3. Modello di certificato di pre-esportazione

1 Certificato di pre-esportazione

N. CH / Numero interno di riferimento individuale

Il presente documento è rilasciato dall’autorità competente svizzera in conformità dell’ordinanza sulla salute dei vegetali (RS 916.20) su richiesta di un’azienda, al fine di comunicare alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE l’avvenuta applicazione di determinate procedure fitosanitarie.

2 Nome del Paese di origine e nome dell’autorità competente che rilascia la dichiarazione (e, se richiesto, logo dell’autorità competente del Paese di origine)

3 Azienda

4 Descrizione dell’invio

5 Quantitativo dichiarato

6 L’invio descritto sopra

[Contrassegnare le caselle delle opzioni (A–G) e compilare il campo «Specifiche degli organismi nocivi»]

adempie le esigenze specifiche dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201)
è stato esaminato secondo un’adeguata procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura], ed è risultato indenne da (A)
è stato testato secondo un’adeguata procedura ufficiale: [se necessario indicare la procedura], ed è risultato indenne da (B)
proviene da un campo ufficialmente riconosciuto come indenne da (C)
proviene da un’unità di produzione ufficialmente riconosciuta come indenne da (D)
proviene da un luogo di produzione ufficialmente riconosciuto come indenne da (E)
proviene da un’area ufficialmente riconosciuta come indenne da (F)
proviene da un Paese ufficialmente riconosciuto come indenne da (G)

Specifiche degli organismi nocivi e identificazione del campo/dell’unità di produzione/dell’area (se del caso, con riferimento alle caselle A–G di cui sopra):

7 Altre informazioni ufficiali

[p.es. relative alle prescrizioni fitosanitarie per l’importazione, al trattamento dell’invio ecc.]

8 Luogo del rilascio

Coordinate (telefono/e-mail/fax):

Data:

9 Nome e firma del funzionario autorizzato

(Firma) (Timbro ufficiale)

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.

Allegato 7

(art. 75, 81 e 88)

Passaporti fitosanitari

1. Passaporto fitosanitario per l’importazione dall’UE e per la messa in commercio

1.1
Il passaporto fitosanitario deve contenere i seguenti elementi:
1.1.1
la dicitura «Passaporto fitosanitario» nell’angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’UE e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua;
1.1.2
lo stemma della Svizzera o la bandiera dell’UE nell’angolo superiore sinistro, a colori o in bianco e nero;
1.1.3
la lettera «A», seguita dal nome botanico della specie o del taxon in questione (in caso di vegetali e prodotti vegetali) oppure, se del caso, il nome dell’oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà;
1.1.4
la lettera «B», seguita da «CH», o dal codice di due lettere68 dello Stato membro dell’UE, da un trattino e dal numero di omologazione dell’azienda che rilascia – o per cui l’autorità competente rilascia – il passaporto fitosanitario;
1.1.5
la lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità della merce in questione;
1.1.6
la lettera «D», se del caso seguita da:
1.1.6.1
il nome o il codice di due lettere dello Stato terzo di origine, oppure
1.1.6.2
il codice di due lettere del Paese di origine membro dell’UE o della Sviz­zera.
1.2
Il codice di tracciabilità di cui al numero 1.1.5 può essere integrato da un riferimento a un codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul lotto.

68 ISO 3166-1:2006, «Codici per la rappresentazione dei nomi dei Paesi e delle loro suddivisioni» – Parte 1: Codici dei Paesi. Organizzazione internazionale per la normazione ISO, Ginevra.

2. Passaporto fitosanitario per le zone protette

2.1
Il passaporto fitosanitario per lo spostamento in zone protette e per la messa in commercio in zone protette deve contenere i seguenti elementi:
2.1.1
la dicitura «Passaporto fitosanitario – ZP» nell’angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’UE e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua;
2.1.2
immediatamente sotto tale dicitura, le denominazioni scientifiche o i codici dei rispettivi organismi da quarantena rilevanti per le zone protette;
2.1.3
lo stemma della Svizzera o la bandiera dell’UE nell’angolo superiore sinistro, a colori o in bianco e nero;
2.1.4
la lettera «A», seguita dal nome botanico della specie o del taxon in questione (in caso di vegetali e prodotti vegetali) oppure, se del caso, il nome dell’oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà;
2.1.5
la lettera «B», seguita da «CH», o dal codice di due lettere dello Stato membro dell’UE, da un trattino e dal numero di omologazione dell’azienda che rilascia – o per cui l’autorità competente rilascia – il passaporto fitosanitario;
2.1.6
la lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità della merce in questione;
2.1.7
la lettera «D», se del caso seguita da:
2.1.7.1
il nome o il codice di due lettere dello Stato terzo di origine, oppure
2.1.7.2
il codice di due lettere del Paese di origine membro dell’UE o della Svizzera e, in caso di sostituzione del passaporto fitosanitario, il numero di omologazione dell’azienda che aveva rilasciato – o per cui l’autorità competente aveva rilasciato – il passaporto fitosanitario originario.
2.2
Il codice di tracciabilità di cui al numero 2.1.6 può essere integrato da un riferimento a un codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul lotto.

3. Passaporto fitosanitario combinato con un’etichetta di certificazione

3.1
Il passaporto fitosanitario per l’importazione dall’UE e per la messa in commercio combinato, in un’etichetta unica, con l’etichetta ufficiale per la certificazione secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 7 dicembre 199869 sul materiale di moltiplicazione, deve essere posizionato nell’etichetta unica immediatamente sopra l’etichetta ufficiale per la certificazione, avere la sua stessa larghezza e contenere i seguenti elementi:
3.1.1
la dicitura «Passaporto fitosanitario» nell’angolo superiore destro dell’etichetta unica, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’UE e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua;
3.1.2
lo stemma della Svizzera o la bandiera dell’UE nell’angolo superiore sinistro dell’etichetta unica, a colori o in bianco e nero.
3.2
Il numero 1.2 si applica per analogia.

4. Passaporto fitosanitario per le zone protette combinato con un’etichetta di certificazione

4.1
Il passaporto fitosanitario per lo spostamento in zone protette e per la messa in commercio in tali zone, combinato, in un’etichetta unica, con l’etichetta ufficiale per la certificazione secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione, deve essere posizionato nell’etichetta unica immediatamente sopra l’etichetta ufficiale per la certificazione, avere la sua stessa larghezza e contenere i seguenti elementi:
4.1.1
la dicitura «Passaporto fitosanitario – ZP» nell’angolo superiore destro dell’etichetta unica, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’UE e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua;
4.1.2
immediatamente sotto tale dicitura, le denominazioni scientifiche o i codici dei rispettivi organismi da quarantena rilevanti per le zone protette;
4.1.3
lo stemma della Svizzera o la bandiera dell’UE nell’angolo superiore sinistro dell’etichetta unica, a colori o in bianco e nero.
4.2
Il numero 2.2 si applica per analogia.

Allegato 8

(art. 109)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

70

70 Le mod. possono essere consultate alla RU2018 4209.

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