Ordinanza dell’UFAG
concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura
e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
(OMF-UFAG)
del 29 novembre 2019 (Stato 15 dicembre 2022)
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visti gli articoli 3 lettera b, 22, 23, 31 capoverso 1, 32 e 36 dell’ordinanza
del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV),
ordina:
Allegato 1 77 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371), dal n. I delle O dell’UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817) e dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).
7 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371), dal n. I delle O dell’UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817) e dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).
1
Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell’allegato 1 numero 1.
2 Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero di cui all’allegato 1 numero 2.
Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’importazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.
Art. 3 Misure contro organismi da quarantena potenziali 2
Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell’allegato 3.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).
Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato 3
Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20194 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 4.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).
Art. 5 Divieto d’importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato 5
Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate all’allegato 5.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020, in vigore dal 15 agosto 2020 (RU 2020 3371).
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20176 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è abrogata.
6 [RU 2017 7587, 2018 847n. II2383, 2019 1819]
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1 Equivalenze terminologiche
2 Diritto applicabile
Allegato 2 1111 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).
11 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).
Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
1 Patate originarie dell’Egitto
1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi
1.3 Notifica di una partita
1.4 Controllo all’importazione
1.5 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
Allegato 3 1515 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 26 mag. 2020 (RU 2020 1831), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371), dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021 (RU 2021 832) e dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).
15 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 26 mag. 2020 (RU 2020 1831), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371), dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021 (RU 2021 832) e dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).
Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali
1 ...
2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
2.2 Disposizioni speciali
3 Specie di lumache del genere Pomacea (Perry)
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
3.2 Disposizioni speciali
4 ...
5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
5.2 Disposizioni speciali
6 Virus Rose Rosette
6.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
6.2 Disposizioni speciali
Allegato 4 2020 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021 (RU 2021 832) e dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).
20 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG del 30 ott. 2020 (RU 2020 4817), dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021 (RU 2021 832) e dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).
Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC 2121
1 ...
2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
2.2 Disposizioni speciali
3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
3.2 Disposizioni speciali
4 Spodoptera frugiperda (Smith)
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
4.2 Disposizioni speciali
5 Aromia bungii (Faldermann)
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
5.2 Disposizioni speciali
6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018
6.1 Misure volte a impedire la diffusione
6.2 Disposizioni speciali
7 Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
7.1 Misure volte a impedire la diffusione
7.2 Disposizioni speciali
8 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014
8.1 Misure volte a impedire la diffusione
8.2 Disposizioni speciali
9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
9.1 Misure volte a impedire la diffusione
9.2 Disposizioni speciali
Allegato 5 3030 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021 (RU 2021 832). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).
30 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020 (RU 2020 3371). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021 (RU 2021 832). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFAG dell’8 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022 (RU 2022 715).