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Art. 12 Divieto del traffico di animali; derogazioni
È vietato il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che, secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio di una epizoozia. Le derogazioni compatibili con la polizia delle epizoozie sono regolate dal Consiglio federale.
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Art. 13 Controllo del traffico di animali 36
1 Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica. 2 Il detentore di animali ha l’obbligo di informare gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull’agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.
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Art. 14 Identificazione e registrazione 37
1 Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato nella banca dati sul traffico di animali. I costi dell’identificazione e della registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.38 2 La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni. 3 Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali. 4 Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l’identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all’obbligo di identificazione e registrazione degli animali.
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Art. 15 Certificato d’accompagnamento 39
1 Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l’azienda, il detentore emette un certificato d’accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell’animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d’accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l’agricoltura. Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.40 2 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d’accompagnamento. Può prevedere ch’esso: - a.
- sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizoozia;
- b.
- in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell’animale.
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Art. 15a Registrazione del traffico di animali 41
1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. 2 I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.
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Art. 16 Estensione del campo d’applicazione delle prescrizioni in materia di controllo 43
Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione degli articoli 14–15a ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale.
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Art. 17 Trasporto di animali e di materie animali
1 ...44 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di animali e di materie animali e sui mezzi usati a tale scopo.
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Art. 18 Controllo su fiere, mercati, esposizioni e concorsi
1 Le fiere, i mercati o le esposizioni, cui sono presentati animali della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina, sono posti sotto sorveglianza veterinaria e di polizia. 2 A una fiera o un mercato di animali da reddito possono essere presentati soltanto quelli che il controllo veterinario di entrata non ha trovato ammalati né sospetti. 3 Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 15, nonché estendere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di trasmissione di epizoozie.45
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Art. 19 Alpeggio e svernamento
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per l’alpeggio, lo svernamento o altri spostamenti temporanei di animali.
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Art. 20 Commercio del bestiame 46
1 Il Consiglio federalepuò emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell’esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. 2 Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s’intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L’acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un’azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.
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Art. 21 Commercio ambulante, mandre transumanti
1 Il commercio ambulante di animali è vietato.48 2 Il Consiglio federale può assoggettare a disposizioni restrittive la circolazione di mandre transumanti o vietarla.
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Art. 22 Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende 49
Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.
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Art. 23 Pulizia e disinfezione dei veicoli
I veicoli, impianti e utensili usati per il trasporto di animali sono dei veicoli puliti dopo ogni uso e, su ordine dell’autorità, disinfettati.
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Art. 24 Importazione, esportazione e transito 50
1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici. 2 Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l’importazione, l’esportazione e il transito a un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)51.52 3 Allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, l’USAV può: - a.53
- limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; per la definizione delle zone e dei territori interessati dalle limitazioni o dai divieti può rinviare alle decisioni di esecuzione dell’Unione europea, anche se le zone e i territori in questione sono definiti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato;
- b.
- limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera;
- c.
- sottoporre l’autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla.
4 L’USAV, d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), designa i posti d’importazione, esportazione e transito.54 50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015). 51 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). 54 Nuovo testo giusta il n. I 34 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
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Art. 25 Visita veterinaria d’ufficio 55
1 Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d’ufficio all’importazione, all’esportazione o al transito. 2 Se non adempiono le condizioni per l’importazione, l’esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti. 3 Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un’epizoozia, l’autorità competente può ordinare l’uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.56
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Art. 27 Prodotti immunobiologici e altri preparati
1 ...58 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.59 3 Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le spese sono a carico del fabbricante o dell’importatore.60 4 Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrganismi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impedire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono responsabili dei danni. 5 Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere disposizioni. 58 Abrogato dall’all. n. II 9 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 20012790; FF 19992959). 59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 60 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 20012790; FF 19992959).
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Art. 29 Traffico di confine, transito per via aerea
Circa il traffico di confine e il transito per via aerea, il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti agli articoli 24 a 27.
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Art. 30 Controllo dei cani 62
1 I cani devono essere contrassegnati. Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno. 2 I cani devono essere registrati in una banca dati centrale. I Cantoni provvedono alla registrazione. La banca dati può anche contenere dati su cani che presentano disturbi del comportamento o su divieti di detenere animali.
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