(art. 38aLFo)76
1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:77
- a.78
- per le basi della pianificazione cantonale: secondo l’estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un’analisi dell’effetto dei provvedimenti;
- b.79
- per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale: in base all’entità e alla qualità dei provvedimenti di ottimizzazione previsti e attuati dal Cantone;
- c.
- per il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria: in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assorbire;
- d.
- in base alla qualità della fornitura della prestazione;
- e.80
- per la promozione della formazione professionale degli operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate presso un organizzatore di corsi riconosciuto dalla Confederazione;
- f.81
- per la formazione pratica degli operatori forestali con un titolo universitario: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate;
- g.82
- per la cura dei popolamenti giovani: secondo il numero di ettari di popolamenti giovani da curare;
- h.83
- per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti;
- i.84
- per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l’infrastruttura e l’equipaggiamento degli essicatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme;
- j.85
- per l’adattamento o il ripristino di strutture di raccordo: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata.
2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3 Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale sono accordati soltanto se:
- a.
- esiste un rapporto di cooperazione o un raggruppamento aziendale su base permanente;
- b.
- è utilizzata e smistata congiuntamente una quantità di legname significativa dal punto di vista economico; e
- c.
- è tenuta una contabilità commerciale.
4 Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.86
5 Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o un piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia del finanziamento.87
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).
79 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
80 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).
81 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).
82 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).
83 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).
84 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).
85 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
86 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).
87 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163215).