1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.9
2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.10
3 I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.
4 La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l’informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d’importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.11
4bis In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione rileva, predisponendo inoltre la relativa documentazione, gli effettivi dei grandi predatori, il loro ruolo nell’ecosistema e i danni da questi direttamente o indirettamente provocati; informa il pubblico a questo riguardo.12
5 La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.13 Può affidare l’esecuzione di tali compiti, contro indennità, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.14
9 Nuovo testo giusta l’all. n. II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
10 Introdotto dall’all. n. II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104).
12 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104).
13 Introdotto dall’all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757).
14 Per. introdotto dall’all. n. 2 della L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).