Ordinanza
sulle riserve d’importanza internazionale
e nazionale d’uccelli acquatici e migratori
(ORUAM)
del 21 gennaio 1991 (Stato 1° luglio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 20 giugno 19861 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia) e l’articolo 26
della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio,
nonché in applicazione della Convenzione del 2 febbraio 19713 sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e
palustri,
ordina:
Sezione 1: Riserve d’importanza internazionale e nazionale di uccelli acquatici e migratori
Art. 1 Scopo
Le riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori hanno per scopo la protezione e la conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici che vivono tutto l’anno in Svizzera.
Art. 2 Designazione
1 Sono riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori quelle enumerate nell’allegato 1.
2 L’inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:
- a.
- una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione della zona;
- b.
- lo scopo della protezione;
- c.4
- le disposizioni particolari e la loro durata di validità (art. 5 e 6);
- d.
- eventualmente, un perimetro all’esterno della zona protetta, nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina.
3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)5 (art. 5 della L del 18 giu. 20046 sulle pubblicazioni ufficiali).7
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
5 www.bafu.admin.ch > Pagina iniziale > Temi > Tema Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Misure > Infrastruttura ecologica > Riserve di uccelli acquatici e migratori
7 Nuovo testo giusta il n. I e III dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
Art. 3 Modifiche minime 8
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta.9 Sono considerate lievi:
- a.
- la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superficie dell’oggetto;
- b.
- la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell’oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente.
8 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 1265).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
Art. 4 Misure particolari in caso di soppressione o di modificazione di zone protette
Nelle zone riaperte alla caccia, i Cantoni provvedono affinché l’attività venatoria sia in un primo tempo praticata con moderazione e espletata appieno soltanto dopo un periodo di transizione appropriato.
Sezione 2: Protezione della diversità delle specie e dei biotopi
Art. 5 Protezione delle specie
1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
- a.10
- la caccia è vietata;
- b.
- gli animali non devono essere disturbati, braccati o attirati fuori della zona;
- bbis.11
- il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati. I Cantoni possono accordare deroghe nelle zone residenziali;
- c.12
- i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura;
- d.
- è vietato portare seco o conservare armi e trappole. I Cantoni possono autorizzare eccezioni per persone che abitano all’interno della zona. Le persone autorizzate a cacciare o obbligate al servizio militare hanno il diritto, rispettivamente durante la caccia o per adempiere gli obblighi militari (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di attraversare la zona lungo sentieri o strade muniti di armi scariche;
- e.13
- gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio come pure il decollo e l’atterraggio di aeromobili militari per scopi d’istruzione e addestramento sono vietati. Sono fatte salve l’utilizzazione vincolata da contratto di speciali poligoni di tiro e impianti militari nonché le regolamentazioni derogatorie per gli aeromobili militari stabilite dalle Forze aeree d’intesa con l’UFAM14;
- f.15
- sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 201416 sugli atterraggi esterni;
- fbis.17
- la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata;
- g.18
- la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati;
- h.19
- i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui ciò non comprometta l’obiettivo delle riserve d’uccelli acquatici e migratori.
2L’organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un’autorizzazione cantonale.
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.20
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
11 Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
14 Nuova esp. giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209
17 Introdotta dall’all. n. 7 dell’O del 14 mag. 204 sugli atterraggi esterni (RU 2014 1339). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209
18 Introdotta dal n. I dell’O del 13 mag. 2009 (RU 2009 2525). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209
19 Introdotta dal n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209
Art. 6 Protezione dei biotopi
1 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia tenuto conto degli obiettivi della protezione delle riserve di uccelli acquatici e migratori. Se, nel caso concreto, vi sono altri interessi, la decisione è presa ponderando i diversi interessi in causa.
1bis Se l’esecuzione compete ad autorità federali diverse dall’UFAM, la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.22
2 Le riserve di uccelli acquatici e migratori devono essere prese in considerazione durante l’elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione.
3 Sono fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 196623 sulla protezione della natura e del paesaggio.24
22 Introdotto dal II 21 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
Art. 7 Segnaletica e informazione
1 I Cantoni provvedono affinché i titolari di una patente di caccia e il pubblico siano informati sulle riserve di uccelli acquatici e migratori.
2 Essi provvedono a segnalare in loco le riserve d’uccelli acquatici e migratori.
3 Alle entrate principali delle riserve come pure, nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione all’interno di queste zone, vanno collocati pannelli con indicazioni sulla zona protetta, sullo scopo della protezione e sui principali provvedimenti.
Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina
Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina
1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli.
2 Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.
Art. 9 Provvedimenti particolari
1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25
1bis Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri:
- a.
- l’entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all’interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta;
- b.
- la natura, l’entità e l’area interessata dal pericolo o dal danno;
- c.
- la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all’interno della zona protetta;
- d.
- la possibilità di adottare misure più protettive per l’eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno;
- e.
- i possibili effetti indesiderati dell’intervento sulla zona protetta.26
1ter Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l’articolo 2 capoverso 2, devono essere:
- a.
- per le riserve d’importanza internazionale d’uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall’UFAM;
- b.
- per le riserve d’importanza nazionale d’uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un’indagine conoscitiva da parte dell’UFAM.27
2 Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28
3 Per l’esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209(.
26 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
27 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209)-
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209
Art. 9a Prevenzione dei danni causati dai cormorani 29
Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell’ambito della pesca professionale, l’UFAM emana, su domanda dei Cantoni e in collaborazione con gli stessi, un aiuto all’esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, nonché per il coordinamento intercantonale.
29 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni 30
1 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori possono abbattere in qualsiasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali.
1bis Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 198831 sulla caccia.
2 Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio cantonale competente.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
Art. 10a Rendiconto 32
I Cantoni presentano ogni anno all’UFAM un rapporto sui provvedimenti adottati secondo gli articoli 8–10.
32 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
Sezione 4: Sorveglianti delle riserve
Art. 11 Statuto e nomina
1 I Cantoni designano uno o più sorveglianti per ogni riserva d’uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l’articolo 26 della legge sulla caccia.
2 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.33
3 Sono subordinati al servizio cantonale competente.
4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.34
5 Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
Art. 12 Compiti
1 Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:
- a.
- esecuzione dei compiti di polizia della caccia secondo la legge sulla caccia;
- b.
- censimento e sorveglianza delle popolazioni d’animali selvatici nella riserva;
- c.
- partecipazione alla pianificazione, alla cura e alla manutenzione di particolari biotopi;
- d.
- demarcazione e segnaletica in loco delle riserve;
- e.35
- informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
- f.
- partecipazione alla pianificazione di misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina, nonché all’esecuzione di questi provvedimenti;
- fbis.36
- coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9);
- g.
- organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nella riserva;
- h.
- allacciamento di contatti, informazione e collaborazione con i rappresentanti dei Comuni, dell’agricoltura e della selvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della caccia;
- i.
- difesa degli interessi della protezione delle specie all’atto dell’elaborazione dei piani direttori e dei piani d’utilizzazione comunali e regionali, nella misura in cui questi ultimi concernano la riserva;
- k.
- presa di contatto con i servizi regionali responsabili delle piazze d’armi e dei poligoni di tiro, nella misura in cui la riserva ne sia coinvolta, e consulenza ai comandanti di truppe in loco;
- l.37
- sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale competente.
2 °Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda dell’UFAM, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve. Per la sorveglianza delle riserve può ricorrere ad altri specialisti.38
3 I sorveglianti delle riserve tengono un diario sui lavori eseguiti.
4 Sull’adempimento di questi compiti viene fatto rapporto ogni anno all’UFAM.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
36 Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
Art. 13 Formazione
1 I Cantoni si occupano della formazione di base dei sorveglianti delle riserve.
2 L’UFAM organizza corsi di perfezionamento sui problemi particolari relativi alle riserve degli uccelli acquatici e migratori.
Sezione 5: Indennità3939 Nuovo testo giusta il n. I 23 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
39 Nuovo testo giusta il n. I 23 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 14 Sorveglianza
1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. È stabilito in base:
- a.
- all’importanza internazionale o nazionale delle riserve;
- b.
- ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per gli addetti alla sorveglianza delle riserve;
- c.
- all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve;
- d.
- ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’UFAM e volti a prevenire disturbi rilevanti.
2 Il sussidio di base annuo è fissato come segue:
- a.
- per tutte le riserve d’importanza internazionale: 28 000 franchi;
- b.
- per tutte le riserve d’importanza nazionale: 14 000 franchi.
Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina
1 Indennità globali sono accordate per coprire i costi:
- a.
- del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d’uccelli acquatici o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo 2 capoverso 2 nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina;
- b.
- della prevenzione di tali danni.
2 L’ammontare delle indennità è stabilito in base:
- a.
- all’importanza internazionale o nazionale delle riserve;
- b.
- in via eccezionale, all’entità dei danni superiori alla media.
3 L’ammontare delle indennità è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.40
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).
Art. 16
Abrogato
Art. 16a Competenza e procedura
1 L’UFAM stipula gli accordi programmatici con l’autorità cantonale competente.
2 L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
3 Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l’adempimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 199141 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 17
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.
Allegato 1 4242Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152209). Aggiornato dal n. II dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
42Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 1° lug. 2015 (RU 20152209). Aggiornato dal n. II dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 286).
Riserve d’importanza internazionale
Riserve d’importanza nazionale
Allegato 2 4343Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 13 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).
43Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 13 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).