Ordinanza
sulla sicurezza degli apparecchi a gas
(Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)
del 25 ottobre 2017 (Stato 21 aprile 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni;
in esecuzione della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio,
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Allegato
1
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, pubblicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2016/4265 (regolamento [UE] sugli apparecchi a gas):
- a.
- l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
- b.
- l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 paragrafi 1–5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
3 La Segreteria di Stato dell’economia pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi.
4 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 23–25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
5 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
6 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
5 Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio
1 Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:
- a.
- utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
- b.
- soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas7 e all’allegato I menzionato in tale disposizione.
2 Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
- a.
- utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
- b.
- soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all’allegato I menzionato in tale diposizione.
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
1 Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13–15 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas8 e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni.
2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
3 All’apposizione delle iscrizioni sull’apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica nonché, eventualmente, sull’accessorio o sulla sua targhetta si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l’allegato IV menzionato in tale disposizione.
4 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:
- a.
- essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
- b.
- essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c.
- essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
5 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas10:
- a.
- fabbricanti: articolo 7;
- b.
- mandatari: articolo 8;
- c.
- importatori: articolo 9;
- d.
- distributori: articolo 10.
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6 Sorveglianza del mercato
La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas è retta dagli articoli 19–29 OSPro11.
11 RS 930.111
Art. 7 Modifica di altri atti normativi
Art. 8 Disposizioni transitorie
1 Gli apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dal 21 aprile 2018.
2 Gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato anche dal 21 aprile 2018.
Art. 9 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.
2 L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.