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Art. 132 Vigilanza
1La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari. 2Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
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Art. 133 Strumenti di vigilanza
1In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30–37 LFINMA2.3 2L’articolo 37 LFINMA si applica per analogia anche all’approvazione secondo la presente legge. 3Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a prestare garanzie. 4Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l’operazione ordinata.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 2 RS 956.1 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
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Art. 134 Liquidazione
La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell’autorizzazione ai quali è stata revocata l’autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l’approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
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Art. 135 Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata
1La FINMA può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione. 2Per tutelare gli interessi degli investitori, la FINMA può prescrivere la trasformazione dell’investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.
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Art. 136 Altre misure
1La FINMA può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento. 2Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.
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Art. 137 Dichiarazione di fallimento
1Ove vi sia il timore fondato che il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca all’istituto finanziario l’autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.2 2Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF3), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni4) e all’avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell’autorizzazione di cui al capoverso 1. 3La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.5
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 3 RS 281.1 4 RS 220 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
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Art. 138 Effetti e svolgimento
1Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF2. 2Fatti salvi gli articoli 138a–138c, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF. 3La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.
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Art. 138a Assemblea dei creditori e comitato dei creditori
1Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di: - a.
- indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
- b.
- istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.
2Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell’articolo 94, può essere indetta un’assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale. 3La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.
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Art. 138b Ripartizione e chiusura della procedura
1Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 260 LEF2 non sono considerati.3 2La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per 30 giorni per consultazione. L’avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; il deposito è notificato previamente a ciascun creditore con indicazione del suo riparto e, se del caso, ai proprietari.4 3La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.
1 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). 2 RS 281.1 3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
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Art. 138c Procedure estere di insolvenza
Gli articoli 37f e 37g della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.
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Art. 138d Ricorso
1Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell’autorizzazione contemplato dall’articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF2. 2Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito. 3I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell’istruzione può accordare l’effetto sospensivo.
1 Introdotto dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 2 RS 281.1
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Art. 139 Obbligo di informazione
1Le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito. 2La FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.2
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 2 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
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Art. 140
…1 Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
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Art. 141
…1 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
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Art. 142
…1 Abrogato dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
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Art. 143
…1 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
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Art. 144 Rilevamento e notifica di dati
1Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all’attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione e all’evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell’autorizzazione a notificarglieli.2 2I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati. 3Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 20033 sulla Banca nazionale e la competenza della FINMA e della Banca nazionale di scambiarsi dati.
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