Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2020)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera;
visti gli articoli 98 capoversi 1 e 2, nonché 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 20052,
decreta:
Titolo primo: Disposizioni generali
Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale.
Art. 2 Campo d’applicazione
1Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:
- a.1
- gli investimenti collettivi di capitale e le persone che li custodiscono;
- b.2
- gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti in Svizzera;
- c.–e.3
- ...
- f.
- le persone che rappresentano in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri.4
2Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente:
- a.
- gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento;
- b.
- gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;
- c.
- gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico;
- d.
- le società operative che svolgono un’attività imprenditoriale;
- e.
- le società che, per il tramite della maggioranza dei voti o in altro modo, riuniscono in un gruppo e sotto una direzione omogenea una o più società (società holding);
- f.
- i club di investimento, sempreché i loro membri siano in grado di tutelare essi stessi i loro interessi patrimoniali;
- g.
- le associazioni e le fondazioni ai sensi del Codice civile5;
- h.6
- ...
3Alla presente legge non sono sottoposte le società d’investimento svizzere nella forma di una società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:8
- a.9
- possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell’articolo 10 capoversi 3 e 3ter; e
- b.
- le azioni sono nominative.10
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 Abrogate dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
5 RS 210
6 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
7 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
11 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 3 a 6
…
1 Abrogati dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale
Art. 7 Definizione
1Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
2Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.
3Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l’articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 20181 sui servizi finanziari (LSerFi).23
4Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la SICAV possono delegare le decisioni di investimento all’investitore in questione. La FINMA può dispensare quest’ultimo dall’obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 36 capoverso 3.4
5Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.5
1 RS 950.1
2 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
4 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
5 Introdotto dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Art. 8 Investimenti collettivi di capitale aperti
1Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della società di investimento a capitale variabile (SICAV, art. 36 segg.).
2Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.
Art. 9 Investimenti collettivi di capitale chiusi
1Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg.) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110 segg.).
2Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale si fonda su un contratto di società.
4La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.
Art. 10 Investitori
1Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.
2Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.
3Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all’articolo 4 capoversi 3–5 o all’articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi1.2
3terSono considerati investitori qualificati anche i clienti privati per i quali un intermediario finanziario di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi o un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente fornisce, nell’ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi, sempre che i suddetti clienti non abbiano dichiarato di non voler essere considerati tali. La dichiarazione deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.4
5La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:7
- a.8
- ...
- b.9
- ...
- c.
- l’obbligo dell’allestimento del rapporto semestrale;
- d.
- l’obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;
- e.
- l’obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;
- f.
- la ripartizione dei rischi.
1 RS 950.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
3 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
4 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
5 Abrogato dall’all. n. 3 della L del sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
6 RS 956.1
7 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
8 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
9 Abrogata dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Art. 11 Quote
Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.
Art. 12 Protezione da confusioni e inganni
1La designazione dell’investimento collettivo di capitale non deve prestare a confusioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti.
2Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.1
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1507; FF 2014 8039).
Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione
Sezione 1: In generale
Art. 13 Obbligo di autorizzazione
1Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un’autorizzazione della FINMA.1
2Devono chiedere l’autorizzazione:
- a.2
- ...
- b.
- la SICAV;
- c.
- la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- d.
- la SICAF;
- e.3
- la banca depositaria;
- f. e g.4 ...
- h.
- il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
3Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un’altra vigilanza statale equivalente.5
5Le persone di cui al capoverso 2 lettere b–d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA.7
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
4 Abrogate dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
6 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 14 Condizioni di autorizzazione
1L’autorizzazione è rilasciata se:
- a.1
- le persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 e le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione offrono la garanzia di un’attività ineccepibile;
- abis.2
- le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione godono di buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie alla funzione;
- b.
- le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente;
- c.
- l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un’adeguata organizzazione d’esercizio;
- d.
- esistono sufficienti garanzie finanziarie;
- e.
- sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge.
1bisSe le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni3.4
1terIl Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti.5
3Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata, per quanto partecipino direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 o possano esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari:
- a.
- le persone fisiche o giuridiche;
- b.
- le società in nome collettivo e le società in accomandita;
- c.
- le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.7
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Introdotta dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 RS 220
4 Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
5 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
6 Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 15 Obbligo di approvazione
1I seguenti documenti necessitano dell’approvazione della FINMA:
- a.
- il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25);
- b.
- lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
- c.
- il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- d.
- lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
- e.1
- i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.
- 2Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un’apposita approvazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 16 Mutamento delle circostanze
Se mutano le circostanze su cui poggiano l’autorizzazione o l’approvazione, per continuare l’attività è necessario ottenere previamente l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA.
Art. 17 Procedura semplificata di autorizzazione e di approvazione
Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata di autorizzazione e di autorizzazione per gli investimenti collettivi di capitale.
Sezione 2: ...
Art. 18 a 18c
…
1 Abrogati dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Sezione 3: ...
Art. 19
…
1 Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Capitolo 4: Tutela degli interessi degli investitori
Art. 20 Principi
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:1
- a.
- obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori;
- b.
- obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un’attività ineccepibile;
- c.2
- obbligo di informazione: rendono conto degli investimenti collettivi che gestiscono, custodiscono e rappresentano e informano in merito a tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché alle indennità da parte di terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l’insieme delle loro attività.4
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
3 Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
4 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Art. 21 Investimenti patrimoniali
1Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponde durevolmente al carattere di investimento dell’investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.1
2Nel contesto dell’acquisto e dell’alienazione di beni e di diritti i titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le indennità secondo l’articolo 26 LSerFi2 devono essere accreditate all’investimento collettivo di capitale.3
3I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
2 RS 950.1
3 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Art. 22
…
1 Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Art. 23 Esercizio dei diritti societari e di creditore
1I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori.
2L’articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni1 non si applica ai fondi di investimento.
3Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l’ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l’articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.
4Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.
Art. 24
…
1 Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Titolo secondo: Investimenti collettivi di capitale aperti
Capitolo 1: Fondo contrattuale di investimento
Sezione 1: Definizione
Art. 25
1Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:
- a.
- fare partecipare l’investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite;
- b.
- gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.
2La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
3Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.
Sezione 2: Contratto del fondo
Art. 26 Contenuto
1La direzione del fondo redige il contratto del fondo e lo sottopone per approvazione alla FINMA, con l’accordo della banca depositaria.
2Il contratto del fondo descrive i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria.
3Il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 27 Modifica del contratto del fondo
1La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per approvazione alla FINMA, con l’accordo della banca depositaria.
2Se modifica il contratto del fondo, la direzione del fondo pubblica previamente un compendio delle principali modifiche, con l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del regolamento possono essere ottenute gratuitamente.
3Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.2
4La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.
1 RS 172.021
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Sezione 3: ...
Art. 28–35
…
1 Abrogati dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 36 Definizione e compiti
1La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società:
- a.
- il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo;
- b.
- il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore;
- c.
- dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale;
- d.
- il cui scopo esclusivo consiste nell’investimento collettivo di capitale.
2La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.
3La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono dell’autorizzazione necessaria all’esercizio di tale attività. Gli articoli 14 e 35 della legge del 15 giugno 20182 sugli istituti finanziari (LIsFi) si applicano per analogia.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
2 RS 954.1
3 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 37 Costituzione
1La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l’assunzione di beni e i vantaggi speciali.
2Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del conferimento minimo all’atto della costituzione della SICAV.2
1 RS 220
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
3 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 38 Ditta
Art. 39 Mezzi propri
1Tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.
2In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.
Art. 40 Azioni
1Le azioni di imprenditore sono nominative.
2Le azioni di imprenditore e le azioni di investitore non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in contanti.
3Le azioni sono liberamente trasferibili. Lo statuto può limitare la cerchia degli investitori a investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L’articolo 82 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni.
4Lo statuto può prevedere diverse categorie di azioni cui competono diritti diversificati.
5È vietata l’emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.
Art. 41 Azionisti imprenditori
1Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV.
2Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l’articolo 96 capoversi 2 e 3.1
3Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.).
4I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all’acquirente con il trasferimento delle azioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 42 Emissione e ripresa di azioni
1Sempreché la presente legge e lo statuto non prevedano altrimenti, la SICAV può emettere in ogni momento nuove azioni al valore netto di inventario e, su richiesta di un azionista, deve riprendere in ogni momento le azioni al valore netto di inventario. A tale scopo non sono necessarie né una modifica statutaria, né un’iscrizione nel registro di commercio.
2La SICAV non può detenere azioni proprie né direttamente, né indirettamente.
3Gli azionisti non possono pretendere la parte delle nuove azioni emesse corrispondente alla loro attuale partecipazione. Nel caso dei fondi immobiliari è fatto salvo l’articolo 66 capoverso 1.
4Per il rimanente l’emissione e la ripresa di azioni sono disciplinate dagli articoli 78–82.
Art. 43 Statuto
1Lo statuto deve contenere disposizioni relative:
- a.
- alla ditta e alla sede;
- b.
- allo scopo;
- c.
- al conferimento minimo;
- d.
- alla convocazione dell’assemblea generale;
- e.
- agli organi;
- f.
- agli organi di pubblicazione.
2Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative:
- a.
- alla durata;
- b.
- alla limitazione della cerchia degli azionisti a investitori qualificati e alla connessa limitazione della trasferibilità delle azioni (art. 40 cpv. 3);
- c.
- alle categorie di azioni e ai diritti ad esse connessi;
- d.
- alla delega della gestione e della rappresentanza e alle relative modalità (art. 51);
- e.
- al voto per corrispondenza.
Art. 44 Regolamento di investimento
La SICAV si dota di un regolamento di investimento. Il suo contenuto è disciplinato dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempreché la presente legge e lo statuto non dispongano altrimenti.
Art. 44a Banca depositaria
1La SICAV deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72–74.
2In casi motivati la FINMA può autorizzare deroghe a questo obbligo, se
- a.
- la SICAV è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
- b.
- uno o più istituti sottostanti a una vigilanza equivalente effettuano le transazioni connesse all’esecuzione e sono specializzati in simili transazioni («prime broker»); e
- c.
- è garantito che i prime broker o le competenti autorità di vigilanza estere dei prime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
1 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 45 Relazione con la legge sull’infrastruttura finanziaria
Le disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 125–141 della L del 19 giu. 20152 sull’infrastruttura finanziaria) non si applicano alla SICAV.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
2 RS 958.1
Sezione 2: Diritti e obblighi degli azionisti
Art. 46 Diritti societari
1Può esercitare i diritti societari chiunque è riconosciuto come azionista dalla SICAV.
2Gli azionisti possono rappresentare personalmente le loro azioni all’assemblea generale o farle rappresentare da un terzo. Sempreché lo statuto non preveda altrimenti, non è necessario che i terzi siano azionisti.
3La SICAV tiene un registro delle azioni d’imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e indirizzi. Essa tiene inoltre conformemente all’articolo 697l del Codice delle obbligazioni1 un elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori.2
4Lo statuto può prevedere che gli azionisti imprenditori e gli azionisti investitori abbiano entrambi diritto ad almeno un seggio nel consiglio di amministrazione sia nelle SICAV con gestione autonoma che in quelle con gestione di terzi.3
1 RS 220
2 Per. introdotto dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
3 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 46a Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori
1Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all’obbligo di annunciare di cui all’articolo 697j del Codice delle obbligazioni2.
2Le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di annunciare sono rette dall’articolo 697m del Codice delle obbligazioni.
1 Introdotto dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
2 RS220
Art. 47 Diritti di voto
1Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.
2Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Art. 48 Diritti di controllo
Art. 49 Altri diritti
Per il rimanente sono applicabili le disposizioni degli articoli 78 segg.
Sezione 3: Organizzazione
Art. 50 Assemblea generale
1L’organo supremo della SICAV è l’assemblea generale degli azionisti.
2L’assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
3Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sull’assemblea generale della società anonima.2
1 RS 220
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Art. 51 Consiglio di amministrazione
1Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette.
2Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conformemente al regolamento di organizzazione.
3Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.
4Il consiglio di amministrazione adempie gli obblighi connessi all’offerta di strumenti finanziari secondo il titolo terzo della LSerFi1.2
5L’amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo ai sensi dell’articolo 32 LIsFi3 che dispone di un’autorizzazione.4
6Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni5 sul consiglio di amministrazione della società anonima.6
1 RS 950.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
3 RS 954.1
4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
5 RS 220
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Art. 52 Società di audit
La SICAV designa una società di audit (art. 126 segg.).
Capitolo 3: Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento
Sezione 1: Fondi in valori mobiliari
Art. 53 Definizione
I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari e corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.
Art. 54 Investimenti ammessi
1Per i fondi in valori mobiliari sono ammessi investimenti in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, come pure altri investimenti finanziari liquidi.
2In misura limitata sono ammessi anche altri investimenti e la detenzione di adeguate liquidità.
Art. 55 Tecniche di investimento
1Nell’ambito di un’amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento:
- a.
- prestito di valori mobiliari;
- b.
- operazioni pensionistiche;
- c.
- assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale;
- d.
- costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.
- 2Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.
3Esso stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 56 Impiego di strumenti derivati
1La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché:
- a.
- tali operazioni non comportino una modifica del carattere di investimento del fondo in valori mobiliari;
- b.
- dispongano di un’organizzazione idonea e di un’adeguata gestione dei rischi;
- c.
- il personale incaricato del disbrigo e della sorveglianza sia qualificato e possa comprendere e seguire in qualsiasi momento il funzionamento degli strumenti derivati utilizzati.
2La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da operazioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi.
3Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 57 Ripartizione del rischio
1La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa.
2I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un’impresa non devono superare una determinata percentuale.
3Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.
Sezione 2: Fondi immobiliari
Art. 58 Definizione
I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari.
Art. 59 Investimenti ammessi
1Per i fondi immobiliari sono ammessi investimenti in:
- a.
- beni fondiari, accessori inclusi;
- b.
- partecipazioni e crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo è soltanto l’acquisto e la vendita o la locazione e l’affitto di propri beni fondiari, sempreché il fondo immobiliare riunisca almeno i due terzi del loro capitale e dei diritti di voto;
- c.
- quote di altri fondi immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate in borsa, sino a un massimo del 25 per cento del patrimonio complessivo del fondo;
- d.
- valori immobiliari esteri il cui valore può essere giudicato sufficiente.
2La comproprietà di beni fondiari è ammessa sempreché la direzione del fondo o la SICAV possa esercitare un influsso determinante.
Art. 60 Garanzia degli impegni
Per garantire i loro impegni, la direzione del fondo e la SICAV devono mantenere una percentuale adeguata del patrimonio del fondo sotto forma di valori mobiliari a breve scadenza e interesse fisso o in altri mezzi disponibili a breve scadenza.
Art. 61 Impiego di strumenti derivati
La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabili per analogia le disposizioni relative all’utilizzazione di strumenti derivati in ambito di fondi in valori mobiliari (art. 56).
Art. 62 Ripartizione dei rischi
Gli investimenti devono essere ripartiti per oggetti, tipo di utilizzazione, età, struttura edile e ubicazione.
Art. 63 Obblighi speciali
1La direzione del fondo risponde nei confronti degli investitori del rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento del fondo da parte delle società immobiliari facenti parte del fondo immobiliare.
2La direzione del fondo, la banca depositaria, i loro mandatari e le persone fisiche e giuridiche loro vicine non possono assumere valori immobiliari dai fondi immobiliari, né cedere loro tali valori.
3La SICAV non può assumere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori, dai loro mandatari e da persone fisiche e giuridiche loro vicine, né cedere loro tali valori.
4In singoli casi motivati la FINMA può concedere nell’interesse degli investitori deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui ai capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di deroga.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 64 Periti incaricati delle stime
1La direzione del fondo e la SICAV designano almeno due persone fisiche o una persona giuridica come periti incaricati delle stime. L’incarico necessita dell’approvazione della FINMA.1
2L’approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:
- a.
- dispongono delle qualifiche richieste;
- b.
- sono indipendenti;
- c.2
- ...
3I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordinario e qualificato.
4La FINMA può fare dipendere l’approvazione dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova dell’esistenza di garanzie finanziarie.3
5Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e definire i metodi di stima.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
2 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 65 Competenze speciali
1La direzione del fondo e la SICAV possono procedere ad edificazioni sempreché il regolamento del fondo preveda espressamente l’acquisto di terreni edificabili e la realizzazione di progetti edili.
2Esse possono costituire in pegno i beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo di garanzia; nella media di tutti i beni fondiari, l’onere non può nondimeno superare una determinata percentuale del valore venale.
3Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 66 Emissione e riscatto delle quote
Art. 67 Commercio di quote
La direzione del fondo e la SICAV garantiscono per il tramite di una banca o di un commerciante di valori mobiliari il commercio regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo immobiliare.
Sezione 3: Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi
Art. 68 Definizione
Gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono investimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari, né fondi immobiliari.
Art. 69 Investimenti autorizzati
1Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, prodotti di base (commodities), strumenti derivati, quote di altri investimenti collettivi di capitale, nonché in altri beni e diritti.
2Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che:
- a.
- hanno soltanto un accesso limitato al mercato;
- b.
- sono soggetti a forti fluttuazioni del corso;
- c.
- comportano una ripartizione limitata dei rischi;
- d.
- sono più difficilmente valutabili.
Art. 70 Altri fondi per investimenti tradizionali
1Si considerano altri fondi per investimenti tradizionali gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, tecniche e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti tradizionali.
2Le disposizioni sull’utilizzazione di tecniche di investimento e di strumenti derivati dei fondi in valori mobiliari si applicano per analogia ai fondi per investimenti tradizionali.
Art. 71 Altri fondi per investimenti alternativi
1Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi.
2L’effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.
3I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati nella designazione, nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi1 nonché nella pubblicità.2
5La FINMA può consentire che i servizi connessi all’esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («prime broker»). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzione del fondo e la SICAV devono assumere.
1 RS 950.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
3 Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Capitolo 4: Disposizioni comuni
Sezione 1: Banca depositaria
Art. 72 Organizzazione
1La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche e deve disporre di un’organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.2
2Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a.
1 RS 952.0
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 73 Compiti
1La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti.
2La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Gli investitori devono essere informati sui rischi connessi al trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi1.2
2bisNel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita secondo il capoverso 2 soltanto a depositari terzi e centrali sottoposti a vigilanza. È eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d’investimento. Nella documentazione relativa al prodotto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.3
3La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se:
- a.
- il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
- b.
- le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
- c.
- il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.
4Il Consiglio federale disciplina i requisiti per le attività della banca depositaria e può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.4
1 RS 950.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
3 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
4 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 74 Cambiamento di banca depositaria
1Le disposizioni sul cambiamento di direzione del fondo (art. 39 LIsFi1) si applicano per analogia al cambiamento di banca depositaria.2
2Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contratto in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e della previa approvazione della FINMA.3
3La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.
1 RS 954.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Sezione 2: ...
Art. 75 a 77
…
1 Abrogati dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Sezione 3: Statuto degli investitori
Art. 78 Acquisto e riscatto
1Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano:
- a.
- nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote da loro acquistate, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento;
- b.
- nel caso della SICAV, in funzione delle azioni da loro acquistate, una partecipazione alla società e all’utile di bilancio.
2Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote.
4La FINMA può autorizzare deroghe all’obbligo di versamento e pagamento.
5Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2.
Art. 79 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento
1Il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento (art. 54 segg., 59 segg. e 69 segg.), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.
2Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni.
Art. 80 Prezzo di emissione e di riscatto
Il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto delle quote sono stabiliti in funzione del valore netto di inventario per quota il giorno di valutazione, aumentato o diminuito delle commissioni e dei costi eventuali.
Art. 81 Dilazione del rimborso
1Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il regolamento del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, prevedere una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.
2In casi straordinari la FINMA può, nell’interesse di tutti gli investitori, autorizzare una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.
Art. 82 Riscatto coatto
Il Consiglio federale prescrive il riscatto coatto se:
- a.
- è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
- b.
- l’investitore non adempie più le esigenze legali, regolamentari, contrattuali o statutarie per partecipare a un investimento collettivo di capitale.
Art. 83 Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario
1Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell’esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote.
2Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo deduzione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione.
3La FINMA può ammettere un metodo diverso da quello di cui al capoverso 2 per calcolare il valore netto di inventario, a condizione che corrisponda agli standard internazionali e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.
4La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario.
Art. 84 Diritto di informazione
1La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota.
2Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.1
3Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 85 Azione di restituzione
In caso di prelievo illecito di beni o di privazione di vantaggi patrimoniali a scapito dell’investimento collettivo di capitale aperto, gli investitori possono intentare un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo leso.
Art. 86 Rappresentante della comunità di investitori
1Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto.
2Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell’investimento collettivo di capitale aperto.
3La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti.
4Se il rappresentante propone un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione.
5Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione.
Sezione 4: Contabilità, valutazione e rendiconto
Art. 87 Obbligo di tenere una contabilità
Per ogni investimento collettivo di capitale aperto è tenuta una contabilità separata. Sono applicabili gli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni1 sempreché la presente legge o le disposizioni di esecuzione non dispongano altrimenti.
Art. 88 Valutazione al valore venale
1Gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale.
2Gli altri investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione.
Art. 89 Rapporto annuale e semestrale
1Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:
- a.
- il conto annuale, composto del conto patrimoniale o del bilancio e del conto economico, nonché le indicazioni relative all’utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi;
- b.
- il numero di quote emesse e di quote riscattate durante l’esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell’esercizio;
- c.
- l’inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l’ultimo giorno dell’esercizio;
- d.
- i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario;
- e.
- un elenco delle compere e delle vendite;
- f.
- il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti;
- g.
- indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su:
- 1.
- modifiche del regolamento del fondo,
- 2.
- questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del fondo,
- 3.
- cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria,
- 4.1
- cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale,
- 5.
- contenzioso;
- h.
- il risultato dell’investimento collettivo di capitale aperto (performance), eventualmente confrontato con investimenti similari (benchmark);
- i.
- un rapporto succinto della società di audit sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all’articolo 90.
2Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali.
3Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della prima metà dell’esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a verifica2 o un bilancio non sottoposto a verifica e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.
4I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione.
5Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
2 Nuova espressione giusta l’all.n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 90 Conto e rapporto annuali dei fondi immobiliari
1Il conto annuale dei fondi immobiliari mobiliari è composto di un conto patrimoniale consolidato o di un bilancio e di un conto economico consolidati del fondo immobiliare e delle società immobiliari che ne fanno parte. L’articolo 89 si applica per analogia.
2I beni fondiari devono essere allibrati al loro venale nel conto patrimoniale.
3L’inventario del patrimonio del fondo deve menzionare il prezzo di acquisto e la stima del valore venale dei beni fondiari.
4Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 89, il rapporto e il conto annuali contengono indicazioni relative ai periti incaricati delle stime, ai metodi di stima e ai tassi di capitalizzazione e di sconto utilizzati.
Art. 91 Prescrizioni della FINMA
La FINMA emana le altre prescrizioni relative all’obbligo di tenere una contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all’obbligo di pubblicazione.
Sezione 5: Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto
Art. 92 Definizione
Ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto (Umbrella-Funds) costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante e ha un proprio valore netto di inventario.
Art. 93 Fondo di investimento multi-comparto
Art. 94 SICAV multi-comparto
1Gli investitori partecipano soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale di cui detengono le azioni.
2Ogni segmento patrimoniale secondo il capoverso 1 risponde soltanto dei propri impegni.1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Sezione 6: Ristrutturazione e scioglimento
Art. 95 Ristrutturazione
1Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti:
- a.
- l’unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;
- b.
- la trasformazione di un investimento collettivo di capitale in un’altra forma giuridica;
- c.
- nel caso della SICAV, il trasferimento di patrimonio ai sensi degli articoli 69–77 della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione.
2Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettere b e c può essere iscritta nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione da parte della FINMA conformemente all’articolo 15.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
2 RS 221.301
Art. 96 Scioglimento
1Il fondo di investimento è sciolto:
- a.
- se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria;
- b.
- se è di durata determinata, alla data stabilita;
- c.
- per decisione della FINMA:
- 1.
- se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta della direzione del fondo o della banca depositaria,
- 2.
- se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
- 3.
- nei casi di cui agli articoli 133 segg.
2La SICAV è sciolta:
- a.
- se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse;
- b.
- se è di durata determinata, alla data stabilita;
- c.
- per decisione della FINMA:
- 1.
- se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse,
- 2.
- se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
- 3.
- nei casi di cui agli articoli 133 segg;
- d.
- negli altri casi previsti dalla legge.
3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali.
4La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento alla FINMA e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.
Art. 97 Conseguenze dello scioglimento
1A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono più essere emesse o riscattate quote.
2Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione.
3Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 segg. del Codice delle obbligazioni1.
Titolo terzo: Investimenti collettivi di capitale chiusi
Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
Art. 98 Definizione
1La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è una società il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale. Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato).
2Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Se non dispone di un’autorizzazione quale gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, una società anonima può operare come accomandataria soltanto in un’unica società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.1
2bisLe condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.2
3Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 o 3ter.3
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 99 Relazione con il Codice delle obbligazioni
Art. 100 Registro di commercio
1La società è costituita mediante l’iscrizione nel registro di commercio.
2La notificazione dei fatti da iscrivere o delle loro modifiche deve essere firmata da tutti gli accomandatari al registro di commercio, oppure essergli inoltrata per scritto, munita delle loro firme legalizzate.
Art. 101 Ditta
La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1507; FF 2014 8039).
Art. 102 Contratto di società e prospetto
1Il contratto di società deve contenere disposizioni relative:
- a.
- alla ditta e alla sede;
- b.
- allo scopo;
- c.
- alla ditta e alla sede degli accomandatari;
- d.
- all’importo del capitale accomandato complessivo:
- e.
- alla durata;
- f.
- alle esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti;
- g.
- alla tenuta del registro degli accomandanti;
- h.
- agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento;
- i.
- alla delega della gestione e della rappresentanza;
- j.
- al ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento.
2Il contratto di società necessita della forma scritta.
1 Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Art. 103 Investimenti
Art. 104 Divieto di concorrenza
1Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell’accomandatario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese.
2Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari possono effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.
Art. 105 Ingresso e uscita degli accomandanti
1Sempreché il contratto di società lo preveda, l’accomandatario può decidere in merito all’ingresso e all’uscita degli accomandanti.
2Sono fatte salve le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 relative all’esclusione dei soci della società in accomandita.
3Il Consiglio federale può prescrivere l’esclusione coatta. Essa è retta dall’articolo 82.
Art. 106 Consultazione e informazione
1Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della società. I segreti d’affari delle società in cui investe la società in accomandita rimangono preservati.
2Gli accomandanti hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trimestre sull’andamento degli affari della società.
Art. 107 Società di audit
La società designa una società di audit (art. 126 segg.).
Art. 108 Rendiconto
Art. 109 Scioglimento
La società è sciolta:
- a.
- per decisione dei soci;
- b.
- per i motivi previsti dalla legge e dal contratto di società;
- c.
- per decisione della FINMA nei casi previsti dagli articoli 133 segg.
Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso
Art. 110 Definizione
1La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni1 (art. 620 segg. CO):
- a.
- il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitali;
- b.
- i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3; e
- c.
- la quale non è quotata in una borsa svizzera.
2Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.2
1 RS 220
2 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 111 Ditta
Art. 112 Relazione con il Codice delle obbligazioni
Art. 113 Azioni
1Le azioni sono interamente liberate.
2È vietata l’emissione di azioni con diritto di voto privilegiato1, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.
3Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dall’articolo 82.
Art. 114 Banca depositaria
La SICAF deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72–74.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 115 Politica di investimento e limitazioni di investimento
1La SICAF disciplina nello statuto e nel regolamento di investimento gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti.
2Agli investimenti si applicano l’articolo 69 e, per analogia, gli articoli 64, 70 e 71.
3Le modifiche del regolamento di investimento sono decise dall’assemblea generale a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate.
Art. 116
…
1 Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Art. 117 Rendiconto
Oltre alle disposizioni della legislazione sulle società anonime in materia di presentazione dei conti, al rendiconto si applicano per analogia l’articolo 89 capoverso 1 lettere a e c–i, nonché capoversi 2–4 e l’articolo 90.
Art. 118 Società di audit
La SICAF designa una società di audit (art. 126 segg.).
Titolo quarto: Investimenti collettivi di capitale esteri
Capitolo 1: Definizione e approvazione
Art. 119 Definizione
1Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
- a.
- i patrimoni accumulati in vista dell’investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all’estero;
- b.
- le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
2Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
Art. 120 Obbligo di approvazione
1Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell’approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all’obbligo di approvazione.1
2L’approvazione è concessa se:2
- a.3
- l’investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore patrimoniale dell’investimento collettivo di capitale e l’ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
- b.4
- la direzione del fondo o la società nonché l’ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l’organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;
- c.
- la designazione dell’investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
- d.5
- sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
- e.6
- tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l’offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
2bisIl rappresentante e l’ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.7
3Il Consiglio federale può prevedere una procedura d’approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un’autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
4Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 20188 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.9
5I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.10
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
6 Introdotta dal della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
7 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
8 RS 950.1
9 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
10 Introdotto dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 121 Ufficio di pagamento
Art. 122 Trattati internazionali
Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, sulla base del riconoscimento reciproco di normative e di misure equivalenti, trattati internazionali che, per gli investimenti collettivi di capitale originari degli Stati contraenti, prevedono un mero obbligo di comunicazione invece dell’obbligo di approvazione.
Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri
Art. 123 Mandato
1Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati e a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LSerFi1 soltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all’articolo 124 della presente legge. È fatto salvo l’articolo 122 della presente legge.2
2La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all’assunzione dei suoi compiti.
1 RS 950.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 124 Obblighi
1Il rappresentante rappresenta l’investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e della FINMA. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato.
2Il rappresentante adempie gli obblighi legali di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che la FINMA ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.
Art. 125 Luogo di esecuzione e foro
1Il luogo di esecuzione delle quote offerte in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.2
2Esso sussiste alla sede del rappresentante anche dopo la revoca dell’autorizzazione o lo scioglimento dell’investimento collettivo di capitale estero.
3Il foro è:
- a.
- quello della sede del rappresentante; o
- b.
- quello della sede o del domicilio dell’investitore.3
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 Introdotto dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Titolo quinto: Verifica e vigilanza
Capitolo 1: Verifica
Art. 126 Mandato
1Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 LFINMA2:3
- a.4
- la direzione del fondo per i fondi di investimento che amministra;
- b.
- la SICAV;
- c.
- la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- d.
- la SICAF;
- e.5
- ...
- f.
- il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
3La SICAV e la direzione del fondo da essa incaricata conformemente all’articolo 51 capoverso 5 devono essere sottoposte a verifica dalla medesima società di audit. La FINMA può consentire eccezioni.7
5Le persone menzionate al capoverso 1, i fondi d’investimento amministrati nonché tutte le società immobiliari appartenenti ai fondi immobiliari o alle società d’investi-mento immobiliare sottopongono il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni9.10
6Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni d’esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.11
1 RS 221.302
2 RS 956.1
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
5 Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
6 Abrogato dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
8 Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
9 RS 220
10 Introdotto dall’all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
11 Introdotto dall’all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Art. 127 a 129
…
1 Abrogati dall’all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Art. 130 Obblighi di informazione
1I periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell’investimento collettivo di capitale consentono alla società di audit di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti di stima; le forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie all’adempimento del suo obbligo di verifica.
2La società di audit della banca depositaria e la società di audit degli altri titolari dell’autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Art. 131
…
1 Abrogato dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Capitolo 2: Vigilanza
Art. 132 Vigilanza
1La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.
2Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Art. 133 Strumenti di vigilanza
1In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30–37 LFINMA2.3
2L’articolo 37 LFINMA si applica per analogia anche all’approvazione secondo la presente legge.
3Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a prestare garanzie.
4Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l’operazione ordinata.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
2 RS 956.1
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 134 Liquidazione
La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell’autorizzazione ai quali è stata revocata l’autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l’approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Art. 135 Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata
1La FINMA può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione.
2Per tutelare gli interessi degli investitori, la FINMA può prescrivere la trasformazione dell’investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.
Art. 136 Altre misure
1La FINMA può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento.
2Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.
Art. 137 Dichiarazione di fallimento
1Ove vi sia il timore fondato che il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca all’istituto finanziario l’autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.2
2Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF3), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni4) e all’avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.
3La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.5
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 RS 281.1
4 RS 220
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 138 Effetti e svolgimento
1Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF2.
2Fatti salvi gli articoli 138a–138c, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF.
3La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
2 RS 281.1
Art. 138a Assemblea dei creditori e comitato dei creditori
1Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di:
- a.
- indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
- b.
- istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.
2Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell’articolo 94, può essere indetta un’assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale.
3La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.
1 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 138b Ripartizione e chiusura della procedura
1Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 260 LEF2 non sono considerati.3
2La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per 30 giorni per consultazione. L’avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; il deposito è notificato previamente a ciascun creditore con indicazione del suo riparto e, se del caso, ai proprietari.4
3La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.
1 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
2 RS 281.1
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 138c Procedure estere di insolvenza
Gli articoli 37f e 37g della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.
1 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
2 RS 952.0
Art. 138d Ricorso
1Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell’autorizzazione contemplato dall’articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF2.
2Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.
3I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell’istruzione può accordare l’effetto sospensivo.
1 Introdotto dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 RS 281.1
Art. 139 Obbligo di informazione
1Le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
2La FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.2
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
2 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Art. 140
…
1 Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 141
…
1 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
Art. 142
…
1 Abrogato dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Art. 143
…
1 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
Art. 144 Rilevamento e notifica di dati
1Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all’attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione e all’evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell’autorizzazione a notificarglieli.2
2I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati.
3Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 20033 sulla Banca nazionale e la competenza della FINMA e della Banca nazionale di scambiarsi dati.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
3 RS 951.11
Titolo sesto: Responsabilità e disposizioni penali
Capitolo 1: Responsabilità
Art. 145 Principio
1Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell’amministrazione patrimoniale, della verifica o della liquidazione appartenenti:1
- a.
- alla direzione del fondo;
- b.
- alla SICAV;
- c.
- alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- d.
- alla SICAF;
- e.
- alla banca depositaria;
- f.2
- al gestore di patrimoni collettivi;
- g.
- al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri;
- h.
- alla società di audit;
- i.
- al liquidatore.
2La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.3
3Chiunque delega a un terzo l’esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l’articolo 68 capoverso 3 LIsFi4.56
4La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni7 relative alla società anonima.
5La responsabilità della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.
1 Nuovo testo della seconda frase giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
4 RS 954.1
5 Nuovo testo del terzo per. giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
7 RS 220
Art. 146 Solidarietà e regresso
1Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmente nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze.
2L’attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell’ambito della medesima procedura il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.
3Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circostanze.
Art. 147 Prescrizione
1L’azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in tre anni dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
2Se il fatto dannoso commesso dalla persona tenuta al risarcimento costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 28 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
Capitolo 2: Disposizioni penali
Art. 148 Crimini e delitti
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
- a.2
- ...
- b.
- costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento collettivo di capitale;
- c.3
- ...
- d.4
- offre a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri non approvati;
- e.
- non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;
- f.5
- nel rapporto annuale o nel rapporto semestrale:
- 1.
- fornisce indicazioni false o tace fatti importanti,
- 2.
- non fornisce tutte le indicazioni prescritte;
- g.6
- quanto al rapporto annuale o al rapporto semestrale:
- 1.
- non li allestisce o non li allestisce in modo regolare,
- 2.
- non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto;
- h.
- fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni alla società di audit, all’incaricato dell’inchiesta, all’amministratore, al liquidatore o alla FINMA;
- i.7
- ...
- j.
- in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono;
- k.8
- ...
- l.9
- ...
2È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).
2 Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
3 Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
7 Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
8 Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
9 Introdotta dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
10 Introdotto dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
11 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
Art. 149 Contravvenzioni
1È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- a.
- viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12);
- b.
- fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un investimento collettivo di capitale;
- c.1
- ...
- d.
- non effettua le comunicazioni prescritte alla FINMA, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce false indicazioni;
- e.2
- ...
- f.3
- non tiene in modo corretto il registro delle azioni di cui all’articolo 46 capoverso 3.
1 Abrogata dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
2 Abrogata dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
3 Introdotta dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
4 Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
5 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
6 Abrogato dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Art. 150
…
1 Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 151
…
1 Abrogato dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Titolo settimo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione; abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 152 Esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2Nell’emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
Art. 153 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Capitolo 2: ...
Art. 154 a 158
…
1 Abrogati dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Capitolo 3: ...
Art. 158a a 158e
…
1 Introdotti dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Abrogati dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore
Art. 159 ...
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
1 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).