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Art. 132 Vigilanza 158
1 La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari. 2 Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione. 158 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625).
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Art. 133 Strumenti di vigilanza 159
1 In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30–37 LFINMA160.161 2 L’articolo 37 LFINMA si applica per analogia anche all’approvazione secondo la presente legge. 3 Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a prestare garanzie. 4 Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l’operazione ordinata.
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Art. 134 Liquidazione 162
La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell’autorizzazione ai quali è stata revocata l’autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l’approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 162 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625).
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Art. 135 Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata
1 La FINMA può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione. 2 Per tutelare gli interessi degli investitori, la FINMA può prescrivere la trasformazione dell’investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.
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Art. 136 Altre misure
1 La FINMA può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento. 2 Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.
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Art. 137 Dichiarazione di fallimento 163
1 Ove vi sia il timore fondato che il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca all’istituto finanziario l’autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.164 2 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 1889165 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF) e all’avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 8, 725a cpv. 3, 725bcpv. 3 e 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni166) non si applicano al titolare dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.167 3 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.168
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Art. 138 Effetti e svolgimento 169
1 Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF170. 2 Fatti salvi gli articoli 138a–138c, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF. 3 La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.
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Art. 138a Assemblea dei creditori e comitato dei creditori 171
1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di: - a.
- indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
- b.
- istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.
2 Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell’articolo 94, può essere indetta un’assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale. 3 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.
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Art. 138b Ripartizione e chiusura della procedura 172
1 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 260 LEF173 non sono considerati.174 2 La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per 30 giorni per consultazione. L’avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; il deposito è notificato previamente a ciascun creditore con indicazione del suo riparto e, se del caso, ai proprietari.175 3 La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.
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Art. 138c Procedure estere di insolvenza 176
Gli articoli 37f e 37g della legge dell’8 novembre 1934177 sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.
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Art. 138d Ricorso 178
1 Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell’autorizzazione contemplato dall’articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF179. 2 Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito. 3 I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell’istruzione può accordare l’effetto sospensivo.
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Art. 139 Obbligo di informazione 180
1 Le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito. 2 La FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.181 180 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625). 181 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
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Art. 141183
183 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
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Art. 142184
184 Abrogato dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625).
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Art. 143185
185 Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
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Art. 144 Rilevamento e notifica di dati 186
1 Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all’attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione e all’evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell’autorizzazione a notificarglieli.187 2 I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati. 3 Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 2003188 sulla Banca nazionale e la competenza della FINMA e della Banca nazionale di scambiarsi dati.
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