Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi),
ordina:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
(art. 1 e 157 LInFi)
La presente ordinanza disciplina segnatamente:
- a.
- le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario;
- b.
- gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di derivati;
- c.
- la pubblicità delle partecipazioni;
- d.
- le offerte pubbliche di acquisto;
- e.
- le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
Art. 2 Definizioni
(art. 2 lett. b e c LInFi)
1Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.
2Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito segnatamente in funzione di:
- a.
- valori patrimoniali come azioni, obbligazioni, materie prime e metalli preziosi;
- b.
- valori di riferimento come valute, saggi di interesse e indici.
3Non sono considerati derivati:
- a.
- le operazioni di cassa;
- b.
- le operazioni in derivati sull’energia elettrica e sul gas che:
- 1.
- sono negoziate in un sistema organizzato di negoziazione,
- 2.
- devono essere regolate mediante la consegna fisica, e
- 3.
- una parte non ha la facoltà di compensare in contanti;
- c.
- le operazioni in derivati con riferimento a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi d’inflazione o altre statistiche economiche ufficiali che sono compensate in contanti soltanto in caso di inadempienza o di un altro evento che determini la disdetta del contratto.
4Sono considerate operazioni di cassa le operazioni regolate immediatamente o entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine differito per il regolamento. Sono parimenti considerate operazioni di cassa:
- a.
- le operazioni regolate entro un termine per il regolamento più lungo, usuale sul mercato per la coppia valutaria;
- b.
- gli acquisti o le vendite di valori mobiliari indipendentemente dalla loro valuta, pagati entro il termine per il regolamento usuale sul mercato o prescritto dalla legge;
- c.
- le operazioni prolungate in modo continuativo senza che sussista un obbligo giuridico oppure sia usuale un prolungamento tra le parti.
Art. 3 Società del gruppo importanti
(art. 3 cpv. 2 LInFi)
Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del commercio e del regolamento, nonché del diritto e della «compliance».
Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario
Capitolo 1: Disposizioni comuni
Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario
Art. 4 Richiesta di autorizzazione
(art. 4 e 5 LInFi)
1L’infrastruttura del mercato finanziario presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie alla sua valutazione, in particolare informazioni su:
- a.
- il campo di attività (art. 6);
- b.
- il luogo della direzione (art. 7);
- c.
- la conduzione e il controllo dell’impresa (art. 8);
- d.
- la gestione dei rischi (art. 9);
- e.
- la garanzia (art. 10);
- f.
- il capitale minimo (art. 13);
- g.
- i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 48, 49, 56, 57 e 69);
- h.
- la società di audit (art. 71).
2L’infrastruttura del mercato finanziario allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.
Art. 5 Mutamento dei fatti
(art. 7 LInFi)
1L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare:
- a.
- tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti;
- b.
- tutte le modificazioni importanti dell’attività di una filiale, di una succursale o di una rappresentanza all’estero;
- c.
- nel caso di una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, il cambiamento della società di audit o della competente autorità estera di vigilanza.
2Essa può notificare al registro di commercio le modificazioni degli statuti ai fini dell’iscrizione e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto se la FINMA le ha approvate.
Art. 6 Campo di attività
(art. 8 cpv. 2 LInFi)
1L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso.
2Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa dell’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 7 Luogo della direzione
(art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi)
1La direzione effettiva dell’infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.
2Le persone incaricate della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
Art. 8 Conduzione e controllo dell’impresa
(art. 8 cpv. 2 LInFi)
1L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e gli obblighi di rendiconto:
- a.
- dell’organo di direzione;
- b.
- dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo;
- c.
- dell’organo di audit interno.
2L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere composto da almeno tre membri. Questi non possono far parte degli organi di cui al capoverso 1 lettere a e c.
3L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo regola i principi della gestione dei rischi e determina la propensione ai rischi dell’infrastruttura del mercato finanziario. Esso fa valutare regolarmente il suo operato.
4L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a definire, a introdurre e a garantire una politica delle retribuzioni che promuova una gestione dei rischi solida ed efficace e che non incentivi ad allentare le norme relative ai rischi.
5Essa deve disporre di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei partecipanti in relazione ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 9 Gestione dei rischi
(art. 8 cpv. 3 LInFi)
1Per la gestione dei rischi l’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all’identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a:
- a.
- i rischi legali;
- b.
- i rischi di credito e di liquidità;
- c.
- i rischi di mercato;
- d.
- i rischi operativi;
- e.
- i rischi di regolamento;
- f.
- i rischi di reputazione; e
- g.
- i rischi aziendali generali.
2Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario.
3Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l’infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivarle da tali partecipanti indiretti.
4La documentazione interna dell’infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.
5L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno che assicuri, fra l’altro, la conformità alle prescrizioni giuridiche e aziendali («compliance»).
6L’organo di audit interno riferisce all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo o a uno dei suoi comitati. Esso deve disporre di risorse sufficienti e ha diritti di verifica incondizionati.
Art. 10 Garanzia
(art. 9 cpv. 2 e 3 LInFi)
1La richiesta di autorizzazione per l’apertura di una nuova infrastruttura del mercato finanziario deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione secondo l’articolo 9 capoverso 2 LInFi nonché sui titolari di partecipazioni qualificate secondo l’articolo 9 capoverso 3 LInFi:
- a.
- per le persone fisiche:
- 1.
- indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate in altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,
- 2.
- un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,
- 3.
- referenze,
- 4.
- un estratto del casellario giudiziale;
- b.
- per le società:
- 1.
- gli statuti,
- 2.
- un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente,
- 3.
- una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e, all’occorrenza, della struttura del gruppo,
- 4.
- indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.
2Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.
3Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’infrastruttura del mercato finanziario inoltra alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate. L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.
Art. 11 Esternalizzazione
(art. 11 LInFi)
1Vi è esternalizzazione a norma dell’articolo 11 capoverso 1 LInFi quando un’infrastruttura del mercato finanziario incarica un fornitore di servizi di assumere in modo autonomo e durevole un servizio essenziale per l’infrastruttura stessa ai sensi dell’articolo 12.
2In un accordo con il fornitore di servizi occorre disciplinare, in particolare:
- a.
- il servizio da esternalizzare e le prestazioni del fornitore di servizi;
- b.
- le competenze nonché i diritti e gli obblighi reciproci, segnatamente i diritti di consultazione, di istruzione e di controllo dell’infrastruttura del mercato finanziario;
- c.
- i requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare;
- d.
- il rispetto del segreto d’ufficio dell’infrastruttura del mercato finanziario da parte del fornitore di servizi e, se a quest’ultimo sono comunicati dati protetti dalla legge, del segreto professionale;
- e.
- il diritto di consultazione e di accesso dell’organo di audit interno, della società di audit e della FINMA e, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, della Banca nazionale svizzera (BNS).
3L’infrastruttura del mercato finanziario seleziona, istruisce e controlla accuratamente il fornitore di servizi. Essa integra il servizio esternalizzato nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi.
4In caso di esternalizzazione all’estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un’infrastruttura del mercato finanziario i cui dati potrebbero essere comunicati a un fornitore di servizi all’estero devono esserne informati.
5L’infrastruttura del mercato finanziario, il suo organo di audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS devono poter consultare e verificare il servizio esternalizzato.
6I capoversi 1–5 non si applicano se un depositario centrale esternalizza una parte dei propri servizi o delle proprie attività a una piattaforma tecnica che in qualità di servizio pubblico collega sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. Questo tipo di esternalizzazione deve essere disciplinato da un proprio quadro giuridico e operativo. Quest’ultimo richiede l’approvazione della FINMA.
Art. 12 Servizi essenziali
(art. 11 cpv. 1 LInFi)
1Si considerano essenziali i servizi necessari al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del diritto e della «compliance».
2Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche:
- a.
- nel caso delle sedi di negoziazione:
- 1.
- tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
- 2.
- la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
- b.
- nel caso delle controparti centrali:
- 1.
- la conclusione secondo il Codice delle obbligazioni di operazioni in valori mobiliari o di altri contratti relativi a strumenti finanziari tra due partecipanti o tra un partecipante e un’altra controparte centrale,
- 2.
- la messa a disposizione di meccanismi per la pianificazione e la copertura delle inadempienze di partecipanti o di controparti centrali legate da un accordo di interoperabilità, per la segregazione delle posizioni dei partecipanti indiretti e dei clienti dei partecipanti e per il trasferimento di posizioni ad altri partecipanti;
- c.
- nel caso dei depositari centrali:
- 1.
- l’esercizio di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli,
- 2.
- la prima registrazione di valori mobiliari su un conto titoli,
- 3.
- la riconciliazione dei portafogli;
- d.
- nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni:
- 1.
- la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati comunicati,
- 2.
- la pubblicazione dei dati comunicati,
- 3.
- la garanzia dell’accesso ai dati comunicati;
- e.
- nel caso dei sistemi di pagamento:
- 1.
- la ricezione e l’esecuzione di ordini di pagamento dei partecipanti,
- 2.
- la tenuta di conti di compensazione.
Art. 13 Capitale minimo
(art. 12 LInFi)
1Il capitale minimo ammonta:
- a.
- per le sedi di negoziazione a 1 milione di franchi, ma in casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore;
- b.
- per le controparti centrali a 10 milioni di franchi;
- c.
- per i depositari centrali a 5 milioni di franchi;
- d.
- per i repertori di dati sulle negoziazioni a 500 000 franchi;
- e.
- per i sistemi di pagamento a 1,5 milioni di franchi.
2Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi. Ciò vale anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in un’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 14 Continuità operativa
(art. 13 LInFi)
1La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere inserita nell’organizzazione aziendale e disciplina in particolare:
- a.
- i compiti, le responsabilità e le competenze;
- b.
- la periodicità della verifica dell’analisi di impatto sull’attività di cui al capoverso 2;
- c.
- il rendiconto, la comunicazione e la formazione.
2L’infrastruttura del mercato finanziario effettua un’analisi di impatto sull’attività, che stabilisce il livello e il tempo di ripristino dei processi operativi necessari all’esercizio.
3Essa determina le opzioni per il ripristino dei processi operativi necessari all’esercizio.
4La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere approvata dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
Art. 15 Sistemi informatici
(art. 14 LInFi)
1I sistemi informatici devono essere concepiti in modo che:
- a.
- possano essere soddisfatti in misura adeguata i requisiti di disponibilità, di integrità e di riservatezza delle informazioni nell’ottica dell’attività;
- b.
- sia possibile un controllo affidabile degli accessi;
- c.
- esistano misure per individuare le lacune a livello di sicurezza e sia possibile reagire in maniera adeguata.
2L’infrastruttura del mercato finanziario adotta misure idonee affinché i dati rilevanti per l’attività possano essere ripristinati in caso di perdita.
Art. 16 Operazioni estere
(art. 17 LInFi)
1La comunicazione che l’infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, segnatamente:
- a.
- un piano d’attività che descriva in particolare il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;
- b.
- l’indirizzo della sede all’estero;
- c.
- i nomi delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
- d.
- la società di audit;
- e.
- l’autorità di vigilanza nel Paese ospite.
2L’infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
- a.
- la cessazione dell’attività all’estero;
- b.
- ogni importante modifica dell’attività all’estero;
- c.
- il cambiamento della società di audit;
- d.
- il cambiamento dell’autorità di vigilanza nel Paese ospite.
Art. 17 Accesso non discriminatorio e aperto
(art. 18 LInFi)
1L’accesso non discriminatorio non è assicurato in particolare se devono essere adempiuti requisiti troppo severi o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato.
2L’infrastruttura del mercato finanziario può subordinare l’accesso all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici.
3Nel caso in cui l’infrastruttura del mercato finanziario intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.
Art. 18 Prevenzione di conflitti di interessi
(art. 20 LInFi)
Se non è possibile attraverso misure organizzative escludere una discriminazione dei partecipanti causata da conflitti di interessi, i partecipanti devono esserne informati.
Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali
(art. 21 LInFi)
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 21 LInFi, l’infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente:
- a.
- le regole e le procedure per l’esercizio dell’infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell’infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti;
- b.
- i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni;
- c.
- i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti;
- d.
- i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante;
- e.
- le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante;
- f.
- le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti;
- g.
- i volumi e gli importi aggregati delle transazioni;
- h.
- il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata;
- i.
- ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti.
Sezione 2: Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica
Art. 20 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione
(art. 24 LInFi)
1Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.
2Il piano di stabilizzazione comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare e delle risorse richieste per attuare tali misure. Esso deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
3Al momento della presentazione del piano, l’infrastruttura del mercato finanziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero (art. 21) già attuate o previste.
4Essa presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.
5La FINMA accorda all’infrastruttura del mercato finanziario un termine appropriato per attuare a titolo preliminare le misure previste nel piano di liquidazione.
Art. 21 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione
(art. 24 cpv. 1 LInFi)
Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione dell’infrastruttura del mercato finanziario possono comprendere in particolare:
- a.
- miglioramento e decentramento strutturali:
- 1.
- struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»),
- 2.
- creazione di unità di servizi giuridicamente autonome,
- 3.
- soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
- 4.
- riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
- b.
- decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
- 1.
- riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,
- 2.
- limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,
- 3.
- creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;
- c.
- decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell’esercizio:
- 1.
- garanzia dell’accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici nonché della loro utilizzazione,
- 2.
- separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
- 3.
- accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulteriore utilizzazione.
Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione
Sezione 1: Definizioni
Art. 22 Negoziazione multilaterale
(art. 26 e 42 LInFi)
È considerata multilaterale la negoziazione che consente l’incontro degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari di molteplici partecipanti all’interno del sistema di negoziazione in vista della conclusione di un contratto.
Art. 23 Regole non discrezionali
(art. 26 e 42 LInFi)
Sono considerate non discrezionali le regole che non concedono margini di discrezionalità alla sede di negoziazione o al gestore di un sistema organizzato di negoziazione nel consentire l’incontro delle offerte.
Sezione 2: Sedi di negoziazione
Art. 24 Organismo di autodisciplina e sorveglianza
(art. 27 LInFi)
1Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:
- a.
- un organo che svolge i compiti di autodisciplina;
- b.
- un organo di sorveglianza del commercio;
- c.
- un organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio;
- d.
- un’autorità di ricorso.
2Gli organi che svolgono i compiti di autodisciplina e sorveglianza devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.
3Nell’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori.
4La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze degli organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori in seno all’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio.
Art. 25 Approvazione dei regolamenti
(art. 27 cpv. 4 LInFi)
1All’atto dell’approvazione dei regolamenti, la FINMA verifica in particolare se questi:
- a.
- garantiscono la trasparenza e la parità di trattamento degli investitori; e
- b.
- assicurano il buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari.
2Prima di prendere la sua decisione la FINMA può sentire il parere della Commissione della concorrenza. Quest’ultima si esprime sulla neutralità concorrenziale dei regolamenti e indica se essi favoriscono o meno accordi che ostacolano la concorrenza.
Art. 26 Organizzazione del commercio
(art. 28 LInFi)
La sede di negoziazione definisce procedure affinché le informazioni rilevanti che riguardano le operazioni in valori mobiliari possano essere confermate il giorno in cui l’operazione è stata eseguita.
Art. 27 Trasparenza pre-negoziazione
(art. 29 cpv. 1 e 3 lett. b LInFi)
1La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione e riguardanti le azioni.
2Per ogni azione devono essere pubblicati i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita e il volume degli ordini.
3I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione.
4La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:
- a.
- i sistemi dei corsi di riferimento, se i corsi di riferimento hanno un’ampia diffusione e sono considerati attendibili dai partecipanti;
- b.
- i sistemi che formalizzano esclusivamente le operazioni già negoziate;
- c.
- gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della loro divulgazione;
- d.
- gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato.
Art. 28 Trasparenza post-negoziazione
(art. 29 cpv. 2 e 3 lett. b LInFi)
1La sede di negoziazione pubblica le informazioni sulla trasparenza post-negoziazione relative alle transazioni effettuate al suo interno conformemente ai suoi regolamenti.
2Le informazioni post-negoziazione relative a transazioni effettuate in una sede di negoziazione al di fuori del normale orario di negoziazione devono essere pubblicate prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva nella sede di negoziazione in cui l’operazione è stata effettuata.
3Il capoverso 1 si applica anche alle transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione, purché queste siano state effettuate durante una giornata di negoziazione sul mercato più importante per i valori mobiliari in questione o durante il normale orario di negoziazione della sede di negoziazione. In caso contrario le informazioni devono essere pubblicate immediatamente prima dell’inizio del normale orario di negoziazione della sede di negoziazione o al più tardi prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva sul mercato più importante per questi valori mobiliari.
4La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti una pubblicazione successiva per:
- a.
- le operazioni di volume elevato secondo l’articolo 27 capoverso 4 lettera d;
- b.
- le operazioni:
- 1.
- che sono superiori alla dimensione tipica per il valore mobiliare,
- 2.
- che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e
- 3.
- che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al dettaglio o all’ingrosso;
- c.
- le operazioni in valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido.
Art. 29 Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione
(art. 29 cpv. 3 lett. b LInFi)
1Non sono soggette alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari che sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:
- a.
- la Confederazione, i Cantoni o i Comuni;
- b.
- la BNS;
- c.
- la Banca dei regolamenti internazionali (BRI);
- d.
- le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri (OFoP).
2Possono derogare alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:
- a.
- banche centrali estere;
- b.
- Banca centrale europea (BCE);
- c.
- enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- d.
- Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF);
- e.
- Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF).
3Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 2.
4La sede di negoziazione deve essere informata se le operazioni sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento.
Art. 30 Garanzia di un commercio ordinato
(art. 30 LInFi)
1La sede di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Essa deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l’esercizio dei suoi sistemi.
2La sede di negoziazione deve disporre di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per assicurare in particolare che i suoi sistemi di negoziazione:
- a.
- siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;
- b.
- siano in grado di garantire un commercio ordinato in condizioni di mercato critiche;
- c.
- siano soggetti a misure di emergenza efficaci per garantire la ripresa dell’attività in caso di perturbazioni dei suoi sistemi di negoziazione;
- d.
- rifiutino ordini che superano i limiti di volume e di corso fissati anticipatamente o che sono chiaramente errati;
- e.
- siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente la negoziazione qualora in un lasso di tempo breve si registri un’oscillazione significativa del prezzo di un valore mobiliare su questo mercato o su un mercato correlato;
- f.
- siano in grado, in casi eccezionali, di correggere, modificare o annullare qualsiasi operazione; e
- g.
- siano sottoposti a controlli regolari volti a garantire che i requisiti di cui alle lettere a–f siano soddisfatti.
3La sede di negoziazione deve concludere un accordo scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negoziazione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedure che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti.1
4La sede di negoziazione può prevedere nei suoi regolamenti che i partecipanti segnalino le vendite allo scoperto nel suo sistema di negoziazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza
(art. 30 LInFi)
1La sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:
- a.
- gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica;
- b.
- i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini;
- c.
- i commercianti dei partecipanti che hanno avviato tali ordini nel sistema di negoziazione.
2Essa esige dai partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche di comunicarlo e di segnalare gli ordini così generati, di conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, compresi quelli annullati, e di dotarsi in particolare di misure e controlli dei rischi efficaci al fine di garantire che i suoi sistemi:
- a.
- siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;
- b.
- siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati;
- c.
- non causino perturbazioni della sede di negoziazione né vi contribuiscano;
- d.
- impediscano efficacemente violazioni degli articoli 142 e 143 LInFi;
- e.
- siano soggetti a test adeguati degli algoritmi e a meccanismi di controllo, comprese le misure per:
- 1.
- limitare il rapporto tra ordini di negoziazione non eseguiti e operazioni che possono essere inserite nel sistema da un partecipante,
- 2.
- rallentare il flusso di ordini se vi è il rischio che sia raggiunta la capacità del sistema, e
- 3.
- limitare la variazione minima di prezzo consentita nella sede di negoziazione e garantirne il rispetto.
3Per tenere conto dello sfruttamento aggiuntivo della capacità del sistema, la sede di negoziazione può prevedere emolumenti più elevati per:
- a.
- il conferimento di ordini annullati successivamente;
- b.
- i partecipanti cha hanno una quota elevata di ordini annullati;
- c.
- i partecipanti con:
- 1.
- un’infrastruttura volta a ridurre al minimo i ritardi nella trasmissione degli ordini,
- 2.
- un sistema che determina l’inizializzazione, la generazione, la trasmissione o l’esecuzione di un ordine, e
- 3.
- un numero elevato di offerte di prezzo, di ordini o di annullamenti infragiornalieri.
Art. 32 Sorveglianza del commercio
(art. 31 cpv. 2 LInFi)
1L’organo di sorveglianza del commercio deve disporre di sistemi e risorse appropriati per l’adempimento dei propri compiti.
2Il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio deve essere garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati.
3L’organo di sorveglianza del commercio sorveglia il commercio in modo da permettere di identificare i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi, indipendentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automatizzate o algoritmiche.
Art. 33 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa
(art. 35 LInFi)
1La borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e tutti quelli quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.
2Nel caso dei derivati essa assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi.
3La borsa si dota dei dispositivi necessari per controllare l’osservanza dei requisiti di ammissione e quotazione per i valori mobiliari da essa ammessi al commercio e quotati.
Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione
(art. 36 LInFi)
1Il sistema multilaterale di negoziazione garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.
2Nel caso dei derivati esso assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi.
3Il sistema multilaterale di negoziazione si dota dei dispositivi necessari per controllare l’osservanza dei requisiti di ammissione per i valori mobiliari da esso ammessi al commercio.
Art. 35 Autorità di ricorso
(art. 37 cpv. 1–3 LInFi)
1Nella sua attività giurisdizionale l’autorità di ricorso è indipendente e sottostà al solo diritto.
2I suoi membri non possono far parte dell’organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio né avere un rapporto di lavoro o un altro rapporto contrattuale con la sede di negoziazione che generi conflitti di interessi.
3Ai membri dell’autorità indipendente di ricorso si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale.
4Il regolamento dell’autorità indipendente di ricorso contiene prescrizioni concernenti la composizione, la nomina, l’organizzazione e le procedure di tale autorità.
Art. 36 Obbligo di registrazione dei partecipanti
(art. 38 LInFi)
1I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione registrano tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da loro effettuate.
2L’obbligo di registrazione si applica anche agli ordini e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione.
3L’obbligo di registrazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
4La FINMA determina quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse debbano essere registrate.
Art. 37 Obbligo di comunicazione dei partecipanti
(art. 39 LInFi)
1I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione comunicano tutte le operazioni da loro effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. Devono essere comunicati in particolare:
- a.
- la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;
- b.
- il volume, la data e l’ora della conclusione della transazione;
- c.
- il corso; e
- d.
- le informazioni per l’identificazione dell’avente economicamente diritto.
2L’obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione.
3L’obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
4Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all’estero:
- a.
- le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all’obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LInFi o nell’ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se:
- 1.
- le operazioni sono effettuate dalla succursale di una società di intermediazione mobiliare1 svizzera o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione, e
- 2.
- la succursale o il partecipante estero sono autorizzati al commercio dalla competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
- b.
- le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, effettuate in una sede di negoziazione estera riconosciuta.
5Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.
1 Nuova espressione giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 3: Sistemi organizzati di negoziazione
Art. 38 Condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento
(art. 43 cpv. 1 LInFi)
Le condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento applicabili al gestore di un sistema organizzato di negoziazione sono rette dalle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari.
Art. 39 Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi
(art. 44 LInFi)
1Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione emana regole per l’organizzazione del commercio e sorveglia il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari nonché lo svolgimento del commercio.
2Esso effettua registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell’ambito del sistema organizzato di negoziazione.
3In caso di contratti conclusi secondo regole discrezionali si possono effettuare negoziazioni «matched principal» soltanto se è possibile garantire l’esecuzione alle migliori condizioni. Deroghe sono ammesse soltanto se i clienti interessati rinunciano esplicitamente a un’esecuzione alle migliori condizioni.
Art. 40 Garanzia di un commercio ordinato
(art. 45 LInFi)
Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Esso deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l’esercizio dei suoi sistemi secondo l’articolo 30 capoversi 2–4.
Art. 41 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza
(art. 45 LInFi)
Per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione deve adottare misure efficaci secondo l’articolo 31.
Art. 42 Trasparenza pre-negoziazione
(art. 46 cpv. 2 e 3 LInFi)
1Alla negoziazione multilaterale e alla negoziazione bilaterale per la quale esiste un mercato liquido si applicano per analogia gli articoli 27 e 29.
2Nel caso di negoziazione bilaterale per la quale non esiste un mercato liquido sono sufficienti offerte di corsi su richiesta.
Art. 43 Trasparenza post-negoziazione per i valori mobiliari
Capitolo 3: Controparti centrali
Art. 44 Funzione
(art. 48 LInFi)
La controparte centrale garantisce in particolare la registrazione standardizzata di tutti i dettagli delle operazioni da essa compensate, dei crediti e degli impegni dei partecipanti nonché delle sue comunicazioni al repertorio di dati sulle negoziazioni.
Art. 45 Organizzazione, continuità operativa e sistemi informatici
(art. 8, 13 e 14 LInFi)
1La controparte centrale è tenuta a istituire un comitato di rischio comprendente rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Il comitato fornisce consulenza alla controparte centrale in tutti gli ambiti che possono ripercuotersi sulla gestione del rischio della controparte centrale.
2La controparte centrale deve prevedere procedure, una pianificazione delle capacità e capacità ridondanti sufficienti affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.
Art. 46 Garanzie
(art. 49 LInFi)
1Se i valori soglia prestabiliti sono superati, la controparte centrale richiede il versamento di margini iniziali e di variazione almeno una volta al giorno.
2Essa evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.
3Essa prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.
4La controparte centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, essa affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.
Art. 47 Adempimento delle obbligazioni reciproche
(art. 50 LInFi)
La controparte centrale consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adempimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un’obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell’altra obbligazione.
Art. 48 Fondi propri
(art. 51 LInFi)
1La controparte centrale deve coprire con fondi propri pari all’8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l’articolo 42 OFoP1. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.2
2I fondi propri dedicati di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi ammontano almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo il titolo terzo dell’OFoP.
3La controparte centrale detiene altri fondi propri per coprire i costi della cessazione dell’attività o della ristrutturazione volontarie. Nel caso di controparti centrali di rilevanza sistemica tali fondi devono permettere di attuare il piano ai sensi dell’articolo 72, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi.
4In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire i requisiti di cui ai capoversi 1–3.
5La controparte centrale deve disporre di un piano che indichi come reperire altri fondi propri qualora i suoi fondi propri non soddisfino più i requisiti di cui ai capoversi 1–4. Il piano deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
6Se i suoi fondi scendono al di sotto del 110 per cento dei requisiti di cui ai capoversi 1–4, la controparte centrale ne informa immediatamente la FINMA e la sua società di audit e trasmette alla FINMA un piano indicando come intende rispettare nuovamente il limite.
1 RS 952.03
2 Nuovo testo giusta l’appendice n. 2 dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
Art. 49 Ripartizione dei rischi
(art. 51 LInFi)
La controparte centrale sorveglia i rischi di credito nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate basandosi sui principi di calcolo stabiliti alla sezione 4 del capitolo 1 del titolo quarto dell’OFoP1.
Art. 50 Liquidità
(art. 52 LInFi)
1Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 52 capoverso 1 LInFi si intendono:
- a.
- il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile;
- b.
- il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;
- c.
- le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulteriore decisione creditizia;
- d.
- le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;
- e.
- le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti contro termine concordate contrattualmente.
2La controparte centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 52 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Essa diversifica i suoi fornitori di liquidità.
3La strategia d’investimento della controparte centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. La controparte è tenuta a evitare i rischi di concentrazione.
Art. 51 Trasferibilità
(art. 55 LInFi)
1La trasferibilità è garantita se:
- a.
- il trasferimento è legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili; e
- b.
- l’altro partecipante è tenuto nei confronti del partecipante indiretto ad assumere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest’ultimo.
2Se un trasferimento non può avere luogo entro il termine fissato dalla controparte centrale, quest’ultima può adottare tutte le misure previste dalle sue regole per gestire attivamente i rischi relativi alle posizioni interessate, compresa la liquidazione dei valori patrimoniali e delle garanzie che il partecipante inadempiente detiene per conto di un partecipante indiretto o dei suoi clienti.
Capitolo 4: Depositari centrali
Art. 52 Organizzazione
(art. 8 LInFi)
1Il depositario centrale istituisce, per ogni sistema di regolamento delle operazioni in titoli da lui gestito, un comitato degli utenti in cui sono rappresentati gli emittenti e i partecipanti a tali sistemi di regolamento delle operazioni in titoli.
2Il comitato degli utenti fornisce consulenza ai depositari centrali nei principali ambiti che riguardano gli emittenti e i partecipanti.
Art. 53 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari
(art. 62 LInFi)
I depositari centrali che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici per:
- a.
- l’immissione degli ordini di pagamento e di trasferimento nel sistema dell’infrastruttura di regolamento comune;
- b.
- l’irrevocabilità degli ordini di pagamento e di trasferimento.
Art. 54 Garanzie
(art. 64 LInFi)
1Il depositario centrale deve disporre di sufficienti garanzie per coprire interamente i suoi rischi di credito correnti.
2Esso evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.
3Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.
4Il depositario centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, esso affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.
Art. 55 Adempimento delle obbligazioni reciproche
(art. 65 LInFi)
Il depositario centrale consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adempimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un’obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell’altra obbligazione.
Art. 56 Fondi propri
(art. 66 LInFi)
1Il depositario centrale deve coprire con fondi propri pari all’8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l’articolo 42 OFoP1. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.2
2Per il resto si applica per analogia l’articolo 48 capoversi 3–6.
1 RS 952.03
2 Nuovo testo giusta l’appendice n. 2 dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
Art. 57 Ripartizione dei rischi
(art. 66 LInFi)
Il depositario centrale sorveglia i rischi di credito nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo basandosi sui principi di calcolo stabiliti alla sezione 4 del capitolo 1 del titolo quarto dell’OFoP1.
Art. 58 Liquidità
(art. 67 LInFi)
1Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono:
- a.
- il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile;
- b.
- il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;
- c.
- le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulteriore decisione creditizia;
- d.
- le garanzie di cui all’articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;
- e.
- le garanzie di cui all’articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti contro termine concordate contrattualmente.
2Il depositario centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 67 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Esso diversifica i sui fornitori di liquidità.
3La strategia d’investimento del depositario centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il depositario centrale è tenuto a evitare i rischi di concentrazione.
Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni
Art. 59 Servizi accessori
(art. 10 LInFi)
Se offre servizi accessori, il repertorio di dati sulle negoziazioni mantiene tali servizi operativamente separati dai suoi servizi essenziali.
Art. 60 Conservazione dei dati
(art. 75 LInFi)
1Per quanto riguarda i dati comunicati, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve:
- a.
- registrarli immediatamente e integralmente;
- b.
- salvarli sia online che offline;
- c.
- copiarli in numero appropriato.
2Esso registra tutte le modifiche dei dati comunicati, indicando:
- a.
- chi ha chiesto la modifica apportata;
- b.
- i motivi della modifica;
- c.
- il momento della modifica;
- d.
- una descrizione chiara della modifica.
Art. 61 Pubblicazione dei dati
(art. 76 LInFi)
1Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica almeno settimanalmente le posizioni aperte, il volume delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati:
- a.
- derivati su merci;
- b.
- derivati su crediti;
- c.
- derivati su valute;
- d.
- derivati su azioni;
- e.
- derivati su tassi d’interesse;
- f.
- altri derivati.
2I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico.
3I dati pubblicati non devono permettere di trarre conclusioni sulle parti contrattuali.
Art. 62 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere
(art. 77 LInFi)
1Fatto salvo il capoverso 2, il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda l’accesso alle seguenti autorità:
- a.
- alla FINMA, per tutti i dati relativi alle transazioni;
- b.
- alla BNS, per tutti i dati relativi alle transazioni;
- c.
- alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura concernente un’offerta pubblica d’acquisto;
- d.
- all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, per i dati relativi alle transazioni in derivati di cui necessita nell’ambito di una procedura di sorveglianza concreta delle società di audit;
- e.
- alla Commissione della concorrenza, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura in materia di concorrenza;
- f.
- alla Commissione dell’energia elettrica, per i dati relativi alle transazioni in derivati il cui sottostante è un valore che riguarda l’energia elettrica.
2Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali.
Art. 63 Accesso ai dati da parte di autorità estere
(art. 78 LInFi)
1Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso ai dati relativi alle transazioni esclusivamente ai fini dell’esecuzione di loro competenza delle leggi sui mercati finanziari.
2Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali.
Art. 64 Procedura
(art. 77 e 78 LInFi)
1L’accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale.
2Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività.
3Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:
- a.
- i dati concernenti l’autorità;
- b.
- il motivo della richiesta dei dati e il riferimento al loro mandato;
- c.
- la base giuridica per la richiesta dei dati;
- d.
- la descrizione dei dati richiesti;
- e.
- una spiegazione delle misure adottate per garantire la riservatezza dei dati ricevuti.
4Il repertorio di dati sulle negoziazioni esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell’esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all’articolo 78 capoverso 1 LInFi.
5Registra le informazioni relative all’accesso ai dati.
Art. 65 Trasmissione di dati a privati
(art. 79 LInFi)
1Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione di privati un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:
- a.
- i dati concernenti la persona;
- b.
- il motivo della richiesta dei dati;
- c.
- la descrizione dei dati richiesti.
2I dati trasmessi non devono permettere di identificare le parti contrattuali.
Capitolo 6: Sistemi di pagamento
Art. 66 Principi di compensazione e regolamento
(art. 82 LInFi)
1Il sistema di pagamento garantisce una compensazione e un regolamento corretti e conformi alla legge delle obbligazioni di pagamento.
2Esso stabilisce il momento a partire dal quale:
- a.
- un ordine di pagamento non può più essere modificato o revocato;
- b.
- un pagamento è regolato.
3I sistemi di pagamento che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici per:
- a.
- l’immissione degli ordini di pagamento nel sistema dell’infrastruttura di regolamento comune;
- b.
- l’irrevocabilità degli ordini di pagamento.
4Il sistema di pagamento regola i pagamenti per quanto possibile in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.
Art. 67 Garanzie
(art. 82 LInFi)
1Il sistema di pagamento adotta misure adeguate per coprire i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito.
2Esso accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Valuta con prudenza le garanzie.
3Il sistema di pagamento evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.
4Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.
5Il sistema di pagamento riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.
Art. 68 Adempimento delle obbligazioni di pagamento
(art. 82 LInFi)
1Il sistema di pagamento permette il regolamento di pagamenti mediante trasferimento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale.
2Qualora questo sia impossibile o non praticabile, utilizza un mezzo di pagamento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. Il sistema di pagamento riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.
3Per il regolamento di obbligazioni reciproche, il sistema di pagamento consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adempimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un’obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell’altra obbligazione.
Art. 69 Fondi propri
(art. 82 LInFi)
Nel caso di sistemi di pagamento di rilevanza sistemica i fondi propri devono permettere di attuare il piano ai sensi dell’articolo 72, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi.
Art. 70 Liquidità
(art. 82 LInFi)
1Il sistema di pagamento deve disporre di liquidità di cui all’articolo 58 capoverso 1 sufficienti per:
- a.
- far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta l’esposizione maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e
- b.
- poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regolamentare.
2Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato.
3Il sistema di pagamento verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Diversifica i sui fornitori di liquidità.
4La strategia d’investimento del sistema di pagamento deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il sistema di pagamento è tenuto a evitare i rischi di concentrazione.
Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza
Art. 71 Verifica
(art. 84 cpv. 1 LInFi)
1La società di audit dell’infrastruttura del mercato finanziario verifica se quest’ultima adempie le obbligazioni risultanti dalla legge, dalla presente ordinanza e dalle proprie basi contrattuali.
2La società di audit della sede di negoziazione coordina le sue verifiche con l’organo di sorveglianza del commercio e gli sottopone il rapporto di audit.
Art. 72 Restituzione volontaria dell’autorizzazione
(art. 86 LInFi)
1Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica predispongono un piano che indichi come concludere in modo ordinato i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell’attività. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un’infrastruttura alternativa. Deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
2Il capoverso 1 si applica anche se la conclusione di un processo operativo di rilevanza sistemica non comporta la restituzione dell’autorizzazione.
Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza
Art. 73 Protezione del sistema
(art. 89 LInFi)
1Sono istruzioni impartite da partecipanti segnatamente le istruzioni che:
- a.
- riguardano direttamente il regolamento di pagamenti o di transazioni di valori mobiliari; o
- b.
- servono per il reperimento di mezzi finanziari o garanzie richiesti conformemente alle regole del sistema.
2A partire dal momento di cui all’articolo 62 capoverso 4 lettera a LInFi e all’articolo 66 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza, un ordine di pagamento o di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a tale sistema né da un terzo.
Art. 74 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza
(art. 90 e 91 LInFi)
1Fanno parte degli accordi di compensazione segnatamente le disposizioni sulla compensazione e sul «netting» nonché gli accordi sull’inadempienza negli accordi bilaterali o negli accordi quadro.
2Per trasferimento di crediti e obbligazioni si intendono segnatamente la cessione, la cancellazione e la ricostituzione mediante convenzione come pure la chiusura di una posizione seguita dalla riapertura di una posizione equivalente.
3Se nella catena delle transazioni sono state ulteriormente trasferite, le garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri valori patrimoniali il cui valore può essere determinato in modo oggettivo passano, con il trasferimento di una posizione, al partecipante assuntore.
Art. 75 Differimento della disdetta di contratti
(art. 92 LInFi)
1Possono essere differiti in particolare:
- a.
- i contratti sull’acquisto, sulla vendita, sul riacquisto, sul prestito di valori mobiliari e diritti valori e sulla negoziazione di opzioni su valori mobiliari e diritti valori;
- b.
- i contratti sull’acquisto e sulla vendita con futura fornitura di materie prime nonché sulla negoziazione di opzioni su materie prime o sulla fornitura di materie prime;
- c.
- i contratti sull’acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);
- d.
- i contratti su operazioni «swap» relative a divise, monete, metalli preziosi e crediti come pure valori mobiliari, diritti valori, materie prime e i relativi indici.
2L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all’articolo 30a LBCR.
Titolo terzo: Comportamento sul mercato
Capitolo 1: Commercio di derivati
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 76 Investimenti collettivi di capitale
(art. 93 cpv. 2 lett. e e f LinFi)
Per determinare se un investimento collettivo di capitale sia da considerarsi quale controparte finanziaria o piccola controparte finanziaria ci si basa, a prescindere dal fatto che esso abbia o meno personalità giuridica, sulle operazioni in derivati OTC effettuate per suo conto secondo l’articolo 99 LInFi.
Art. 77 Imprese
(art. 93 cpv. 3 LInFi)
1È considerato impresa ai sensi della LInFi chi è iscritto nel registro di commercio come unità giuridica.
2Sono considerate imprese anche le società estere economicamente attive aventi personalità giuridica secondo il diritto ad esse applicabile nonché i trust e altre strutture analoghe.
Art. 78 Succursali
(art. 93 cpv. 5 LInFi)
Se constata che una succursale svizzera di una controparte estera sottostà a una regolamentazione che in punti essenziali non corrisponde ai requisiti di legge, la FINMA può assoggettare la succursale, per le operazioni in derivati effettuate da quest’ultima, agli articoli 93–117 LInFi relativi al commercio di derivati.
Art. 79 Eccezioni per altre istituzioni pubbliche
(art. 94 cpv. 2 LInFi)
1Le operazioni in derivati con le seguenti controparti sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi ma non agli altri obblighi relativi al commercio di derivati:
- a.
- banche centrali estere;
- b.
- la BCE;
- c.
- il FESF;
- d.
- il MESF;
- e.
- enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- f.
- istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.
2Le operazioni in derivati con banche centrali estere e con enti di cui al capoverso 1 lettera e possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione se è concessa la reciprocità.
3Il DFF pubblica un elenco degli enti esteri a cui si applica il capoverso 2.
Art. 80 Derivati esclusi
(art. 94 cpv. 4 LInFi)
Oltre ai derivati di cui all’articolo 94 capoverso 3 LInFi, sono esclusi dall’applicazione degli articoli 93–117 LInFI relativi al commercio di derivati:
- a.
- i derivati emessi sotto forma di cartevalori o di diritti valori;
- b.
- i derivati accettati sotto forma di deposito.
Art. 81 Adempimento di obblighi secondo il diritto estero
(art. 95 LInFi)
1La FINMA riconosce come equivalente il diritto estero se gli obblighi relativi al commercio di derivati e le disposizioni sulla vigilanza sono paragonabili a quelle svizzere nei loro effetti sostanziali.
2Questa condizione è soddisfatta in riferimento a:
- a.
- l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 97 LInFI, se la compensazione riduce considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC standardizzati;
- b.
- l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi, se la comunicazione contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 105 capoverso 2 LInFi;
- c.
- l’obbligo di riduzione dei rischi secondo gli articoli 107–110 LInFi, se le relative misure riducono considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC non standardizzati;
- d.
- l’obbligo di negoziazione su una piattaforma secondo l’articolo 112 LInFi, se la negoziazione di derivati standardizzati tramite sedi di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione migliora adeguatamente la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sul mercato dei derivati.
3Una controparte svizzera può adempiere i propri obblighi relativi al commercio di derivati con un’altra controparte svizzera secondo un diritto di vigilanza estero riconosciuto dalla FINMA, se vi è un nesso materiale tra l’operazione in derivati o una controparte e tale diritto. La mera scelta del diritto applicabile non crea un nesso materiale.
Art. 82 Flusso di informazioni all’interno del gruppo
(art. 96 LInFi)
Se incarica società del gruppo e succursali in Svizzera e all’estero di adempiere i suoi obblighi secondo gli articoli 93–117 LInFi, la controparte può scambiare con esse tutte le informazioni richieste a tal fine, compresi i dati dei clienti, senza che sia necessario il consenso del cliente.
Art. 83 Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte
(art. 97 cpv. 3 LInFi)
1La dichiarazione di una controparte circa le sue caratteristiche si applica in riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolo.
2Le controparti sono tenute a informare tempestivamente della modifica del loro statuto le controparti con cui effettuano abitualmente operazioni in derivati.
Art. 84 Swap su valute e contratti in cambi a termine
(art. 101 cpv. 3, art. 107 cpv. 2, art. 113 cpv. 3 LInFi)
Sono considerati swap su valute e contratti in cambi a termine esclusi dall’obbligo di compensazione (art. 97 LInFi), dagli obblighi di riduzione dei rischi (art. 107–111 LInFi) e dall’obbligo di negoziazione su una piattaforma (art. 112 LInFi) indipendentemente dal metodo di regolamento impiegato tutte le operazioni di scambio di valute per le quali è garantita la conclusione effettiva.
Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale
Art. 85 Inizio dell’obbligo
(art. 97 e 101 cpv. 2 LInFi)
L’obbligo di compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta le operazioni in derivati si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per la relativa categoria di derivati:
- a.
- dopo la scadenza di un termine di sei mesi, per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;
- b.
- dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per le nuove operazioni in derivati che:
- 1.
- i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie che non siano piccole, o
- 2.
- altre controparti finanziarie non piccole concludono tra loro;
- c.
- dopo la scadenza di un termine di 18 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.
Art. 86 Operazioni non considerate
(art. 94 cpv. 4 e 97 cpv. 2 LInFi)1
1Se sono state concluse prima dell’assoggettamento all’obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l’articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno a tale obbligo non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
2Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
3Le operazioni in derivati a cui partecipa l’emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- l’operazione in derivati serve esclusivamente a coprire i rischi di tasso o di cambio per l’aggregato di copertura che derivano dal titolo di credito coperto;
- b.
- l’operazione in derivati non cessa in caso di apertura di una procedura di risanamento o di fallimento nei confronti dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell’aggregato di copertura;
- c.
- la controparte dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell’aggregato di copertura ha almeno lo stesso rango dei creditori dei titoli di credito coperti; sono fatti salvi i casi in cui:
- 1.
- la controparte è la parte inadempiente o interessata, o
- 2.
- la controparte rinuncia alla parità di rango;
- d.
- le altre operazioni in derivati concluse nel quadro del «netting set» sono collegate all’aggregato di copertura;
- e.
- la quota di garanzia dell’aggregato di copertura ammonta almeno al 102 per cento.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 87 Operazioni in derivati volte a ridurre i rischi
(art. 98 cpv. 3 LInFi)
Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi sono direttamente correlate all’attività aziendale oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte non finanziaria se:
- a.
- servono a coprire i rischi derivanti da una variazione del valore degli attivi o dei passivi di cui la controparte non finanziaria o il suo gruppo dispone ragionevolmente in funzione della sua attività;
- b.
- servono a coprire i rischi derivanti da un impatto indiretto sul valore degli attivi e dei passivi dovuto alla fluttuazione dei tassi d’interesse, dei tassi d’inflazione, dei tassi di cambio o dei rischi di credito;
- c.
- sono considerate operazioni di copertura secondo una norma contabile riconosciuta di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 21 novembre 20121 sulle norme contabili riconosciute; o
- d.
- sono concluse, secondo standard internazionali riconosciuti, come operazioni di copertura forfettarie nell’ambito di una gestione dei rischi aziendali («portfolio hedging» o «macro hedging») o mediante copertura indiretta («proxy hedging»).
Art. 88 Valori soglia
(art. 100 LInFi)
1Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano i valori soglia seguenti:
- a.
- 1,1 miliardi di franchi per i derivati su crediti;
- b.
- 1,1 miliardi di franchi per i derivati su azioni;
- c.
- 3,3 miliardi di franchi per i derivati su tassi d’interesse;
- d.
- 3,3 miliardi di franchi per i derivati su valute;
- e.
- 3,3 miliardi di franchi per i derivati su materie prime e altri derivati.
2Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un valore soglia di 8 miliardi di franchi a livello di gruppo finanziario o assicurativo.
Art. 89 Media di una posizione lorda
(art. 100 LInFi)
Per il calcolo della media di una posizione lorda nelle operazioni in derivati OTC in corso si applicano le regole seguenti:
- a.
- nel calcolo si utilizzano tassi di cambio attuali;
- b.
- le posizioni di operazioni in derivati OTC sono considerate nel calcolo anche se sono oggetto di una compensazione centrale volontaria;
- c.
- le posizioni di società del gruppo integralmente consolidate, comprese quelle con sede all’estero, sono considerate nel calcolo indipendentemente dalla sede della società madre qualora in Svizzera tali società del gruppo fossero considerate controparti finanziarie o non finanziarie;
- d.
- gli adeguamenti dell’importo nominale durante il periodo di validità sono considerati se contrattualmente sono previsti già all’inizio della transazione;
- e.
- anche le operazioni successive, nella catena, a un’operazione di copertura di una controparte non finanziaria sono considerate operazioni di copertura;
- f.
- è consentita una compensazione con posizioni in derivati di segno opposto che si riferiscono agli stessi strumenti sottostanti, sono denominati nella stessa valuta e hanno la stessa scadenza. I tassi di riferimento nel caso di posizioni a tasso variabile, i tassi di interesse fissi e la data di fissazione del tasso di interesse devono essere identici;
- g.
- i derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sottostanno all’obbligo di compensazione non sono considerati nel calcolo.
Art. 90 Operazioni transfrontaliere
(art. 94 cpv. 2 e art. 102 LInFi)
Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la compensazione per il tramite di una controparte centrale, se la controparte estera:
- a.
- ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
- b.
- non è soggetta all’obbligo di compensazione secondo il diritto di questo Stato.
Art. 91 Operazioni infragruppo
(art. 103 lett. b LInFi)
Le controparti non finanziarie sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, di misurazione e di controllo dei rischi se dispongono di una tesoreria centrale professionale.
Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni
Art. 92 Obbligo
(art. 104 LInFi)
1Le operazioni in derivati effettuate con controparti a cui non si applicano le disposizioni sul commercio di derivati devono essere comunicate dalla controparte sottoposta alla legge.
2Fatto salvo l’articolo 104 capoverso 4 LInFi, le operazioni compensate centralmente, effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, devono essere comunicate di volta in volta dalla controparte che nella catena è più vicina alla controparte centrale.
3Fatti salvi accordi di altro tenore, la qualifica di controparte alienante è determinata secondo gli standard internazionali consueti per il settore e riconosciuti.
4Fatto salvo l’articolo 105 capoverso 4 LInFi, una controparte può comunicare dati a un repertorio di dati sulle negoziazioni in Svizzera o all’estero senza il consenso della sua controparte o di un cliente finale o senza informarli se ciò avviene in adempimento di obblighi sanciti dal titolo terzo della LInFi.
Art. 93 Contenuto della comunicazione
(art. 105 cpv. 2 LInFi)
La comunicazione contiene le indicazioni di cui all’allegato 2.
Sezione 4: Riduzione dei rischi
Art. 94 Obblighi
(art. 107–111 LInFi)
1Gli obblighi di riduzione dei rischi si applicano soltanto alle operazioni in derivati tra imprese.
2Se stabilisce che un’operazione in derivati non deve più essere assoggettata all’obbligo di compensazione, la FINMA lo comunica tempestivamente alle controparti e accorda loro un termine appropriato per gli adeguamenti necessari.
Art. 95 Conferma delle condizioni contrattuali
(art. 108 lett. a LInFi)
1Le condizioni contrattuali devono essere confermate reciprocamente al più tardi il secondo giorno operativo successivo alla conclusione dell’operazione in derivati OTC.
2Le operazioni in derivati OTC concluse dopo le ore 16 devono essere confermate al più tardi il terzo giorno operativo successivo alla conclusione dell’operazione.
3Per le transazioni complesse e le piccole controparti i termini si allungano di un giorno operativo.
4Le controparti possono concordare che un’operazione in derivati OTC è considerata confermata anche quando una di esse non faccia opposizione contro la conferma dell’altra.
Art. 96 Riconciliazione del portafoglio
(art. 108 lett. b LInFi)
1Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima della conclusione di un’operazione in derivati OTC.
2La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle operazioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione.
3Essa può essere effettuata da un terzo a cui le controparti hanno fatto ricorso.
4La riconciliazione del portafoglio deve essere effettuata:
- a.
- ogni giorno operativo se tra le controparti sono in corso 500 o più operazioni in derivati OTC;
- b.
- una volta alla settimana se tra le controparti sono in corso da 51 a 499 operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi della settimana;
- c.
- una volta ogni trimestre se tra le controparti sono in corso 50 o meno operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi del trimestre.
5I derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all’obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle operazioni in corso secondo il capoverso 4.
Art. 97 Risoluzione di controversie
(art. 108 lett. c LInFi)
1Il foro e il diritto applicabile in caso di eventuali controversie devono essere concordati al più tardi all’atto della conclusione di un’operazione in derivati OTC.
2Nell’accordo devono essere definite procedure per:
- a.
- l’accertamento, la registrazione e la sorveglianza di controversie relative al riconoscimento o alla valutazione dell’operazione e allo scambio di garanzie tra le controparti; la registrazione deve comprendere almeno il tempo durante il quale la controversia è pendente, la controparte e l’importo contestato;
- b.
- la risoluzione tempestiva delle controversie e per un processo specifico alle controversie che non sono risolte entro cinque giorni operativi.
Art. 98 Compressione del portafoglio
(art. 108 lett. d LInFi)
1È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporti alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e la controparte obbligata sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi.
2La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se:
- a.
- il portafoglio non comprende o comprende soltanto poche operazioni di pareggio («offset») effettuate con derivati OTC;
- b.
- la compressione metterebbe a rischio l’efficacia dei processi e dei controlli di rischio interni.
3È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relativo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte.
Art. 99 Valutazione delle operazioni in corso
(art. 109 LInFi)
1Condizioni di mercato che impediscono la valutazione di un’operazione in derivati OTC sono date se:
- a.
- il mercato è inattivo; o
- b.
- la fascia di oscillazione delle stime plausibili del valore equo («fair value») è significativa e le probabilità delle diverse stime non possono essere sufficientemente valutate.
2Il mercato è considerato inattivo per un’operazione in derivati OTC quando:
- a.
- i prezzi quotati non sono disponibili facilmente né sistematicamente; e
- b.
- i prezzi disponibili non sono riconducibili a transazioni di mercato effettuate regolarmente e nel rispetto delle usuali condizioni di mercato.
3Se è consentita una valutazione in base a prezzi risultanti da un modello, il modello deve:
- a.
- tenere conto di tutti i fattori che le controparti considererebbero nella definizione di un prezzo, utilizzando, per quanto possibile, anche le informazioni utili per la valutazione del mercato;
- b.
- essere conforme ai modelli economici riconosciuti per la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari;
- c.
- essere calibrato e testato, in quanto a validità, in base ai prezzi delle operazioni correnti osservabili sul mercato per lo stesso strumento finanziario oppure basarsi su dati di mercato osservabili a disposizione;
- d.
- essere convalidato e controllato in modo indipendente nell’ambito dei processi interni di gestione dei rischi;
- e.
- essere debitamente documentato e approvato almeno una volta all’anno dall’organo di direzione, dalla direzione o da un comitato dei rischi delegato da quest’ultima.
Art. 100 Obbligo di scambiare garanzie
(art. 110 LInFi)
1Nel caso in cui le controparti debbano scambiarsi garanzie, lo scambio avviene sotto forma di:
- a.
- un margine iniziale adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del prezzo di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di inadempienza di una controparte; e
- b.
- un margine di variazione adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro il rischio corrente di variazione del prezzo di mercato dopo l’esecuzione della transazione.
2Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC che non sono compensati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l’articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFi, a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo supera per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno gli 8 miliardi di franchi; le operazioni infragruppo non sono prese in considerazione più di una volta per ogni società del gruppo.
3L’obbligo di cui al capoverso 2 sussiste di volta in volta durante l’intero anno civile successivo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 100a Deroghe all’obbligo di scambiare garanzie
(art. 110 LInFi)
1È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se:
- a.
- la garanzia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi;
- b.
- all’operazione partecipano piccole controparti non finanziarie.
2È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali se questi devono essere versati per la componente valutaria dei derivati su valute per i quali, a una data prestabilita e secondo un metodo predefinito, il valore nominale e gli interessi in una valuta sono scambiati contro il valore nominale e gli interessi in un’altra valuta.
3Se una delle controparti di un’operazione in derivati è un emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti, alle condizioni di cui all’articolo 86 capoverso 3 tale controparte può convenire con la sua controparte:
- a.
- la rinuncia a uno scambio di margini iniziali; o
- b.
- che l’emittente del titolo di credito coperto o il soggetto giuridico dell’aggregato di copertura non versi alcun margine di variazione e la controparte versi margini di variazione in contanti.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 100b Riduzione dei margini iniziali
(art. 110 LInFi)
1Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo.
2L’entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo.
3Nelle operazioni infragruppo il margine iniziale può essere ridotto di 10 milioni di franchi al massimo.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 101 Momento del calcolo e del versamento del margine iniziale
(art. 110 LInFi)
1Il margine iniziale deve essere calcolato la prima volta il giorno operativo successivo all’esecuzione dell’operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato regolarmente, ma almeno ogni 10 giorni operativi.
2Se le due controparti sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve essere effettuato in base al «netting set» del giorno precedente. Se le due controparti non sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve basarsi sulle transazioni nel «netting set» eseguite il giorno precedente entro le ore 16 secondo l’ora del fuso orario in cui le ore 16 scoccano prima.
3Il margine iniziale deve essere versato il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 101a Momento del calcolo e del versamento del margine di variazione
(art. 110 LInFi)
1I margini di variazione devono essere ricalcolati almeno ogni giorno operativo.
2La valutazione dell’operazione in corso di cui all’articolo 109 LInFi funge da base di calcolo. Per il resto si applica per analogia l’articolo 101 capoverso 2.
3I margini di variazione devono essere versati il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.
4In deroga al capoverso 3, è consentito versare i margini di variazione entro due giorni operativi dal giorno del calcolo se:
- a.
- una controparte, che non è tenuta a versare un margine iniziale, ha prestato garanzie supplementari prima del giorno del calcolo e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- 1.
- nel calcolo delle garanzie supplementari si tiene conto di un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento applicato al pertinente periodo con rischio di margine per la valutazione delle operazioni in derivati OTC da garantire,
- 2.
- il periodo con rischio di margine è pari almeno al numero di giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, compresi questi due giorni; o
- b.
- le controparti hanno versato margini iniziali tenendo conto di un periodo con rischio di margine che copre almeno i seguenti periodi:
- 1.
- il periodo che intercorre tra l’ultimo versamento dei margini di variazione e la possibile inadempienza della controparte, più i giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, e
- 2.
- il periodo che è stimato necessario per sostituire le operazioni in derivati OTC interessate o per coprire i rischi a esse connesse.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 102 Trattamento del margine iniziale
(art. 110 LInFi)
1Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.
2I margini iniziali versati in contanti devono essere detenuti presso una banca centrale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che li versa o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate.
3I margini iniziali che non sono versati in contanti possono essere detenuti dalla controparte beneficiaria o da un terzo da essa incaricato. Il terzo può essere la controparte che versa il margine iniziale.
4Un riutilizzo dei margini iniziali non è consentito. È fatto salvo il riutilizzo, da parte di un terzo depositario, dei margini iniziali versati in contanti se un contratto assicura che il riutilizzo non pregiudica la garanzia né la realizzazione.
5La controparte beneficiaria e il terzo depositario devono separare i margini iniziali non ricevuti in contanti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:
- a.
- il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte beneficiaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e
- b.
- la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria o del terzo depositario.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 103 Calcolo del margine iniziale
(art. 110 LInFi)
1Il margine iniziale è calcolato quale riduzione percentuale sulle posizioni lorde delle singole operazioni in derivati. Le operazioni in derivati oggetto di un accordo di compensazione stipulato tra le controparti («netting set») possono essere riunite.
2Per le singole categorie di derivati il margine iniziale ammonta a:
- a.
- l’1 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua fino a 2 anni;
- b.
- il 2 per cento per i derivati su crediti con una durata residua fino a 2 anni e per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
- c.
- il 4 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua superiore a 5 anni;
- d.
- il 5 per cento per i derivati su crediti con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
- e.
- il 6 per cento per i derivati su valute estere;
- f.
- il 10 per cento per i derivati su crediti con una durata residua superiore a 5 anni;
- g.
- il 15 per cento per i derivati su azioni, materie prime, merci nonché per tutti gli altri derivati.
3Se un’operazione rientra in più di una categoria di derivati secondo il capoverso 2, è assegnata:
- a.
- alla categoria di derivati del fattore di rischio principale, se quest’ultimo è identificabile univocamente nell’operazione in questione;
- b.
- alla categoria di derivati con la riduzione percentuale più elevata, se il fattore di rischio principale non è identificabile univocamente nell’operazione in questione.
4Il margine iniziale per un «netting set» è calcolato secondo l’allegato 3.
5Le controparti finanziarie che applicano un approccio modello dei rischi di mercato autorizzato dalla FINMA secondo l’articolo 88 OFoP1 per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio o che applicano un modello di mercato autorizzato dalla FINMA per il calcolo della solvibilità nel quadro del Test svizzero di solvibilità (SST) secondo gli articoli 50a–50d dell’ordinanza del 9 novembre 20052 sulla sorveglianza possono calcolare il margine iniziale su questa base fino a quando non si sarà affermato un modello standard riconosciuto in tutto il settore e armonizzato a livello internazionale. La FINMA disciplina i criteri tecnici che devono essere soddisfatti dall’approccio modello o dal modello di mercato.
1 RS 952.03
2 RS 961.011
3 Abrogato dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, con effetto dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 104 Garanzie consentite per il margine iniziale e il margine di variazione
(art. 110 LInFi)
1Sono garanzie consentite:
- a.
- i versamenti in contanti, comprese le obbligazioni di cassa o altri strumenti paragonabili emessi da una banca;
- b.
- i titoli di credito di elevata qualità emessi da un governo centrale, da una banca centrale, da un ente di diritto pubblico competente per la riscossione delle imposte, dalla BRI, dal Fondo monetario internazionale, dal MESF e da banche multilaterali di sviluppo;
- c.
- i titoli di credito di elevata qualità emessi da imprese;
- d.
- le obbligazioni fondiarie di elevata qualità e i titoli di credito coperti;
- e.
- le azioni di un indice principale secondo l’articolo 4 lettera b OFoP1, comprese le obbligazioni convertibili;
- f.
- l’oro;
- g.
- i fondi del mercato monetario;
- h.2
- le quote di fondi in valori mobiliari secondo l’articolo 53 della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi se:
- 1.
- le quote sono valutate quotidianamente, e
- 2.
- i fondi in valori mobiliari investono esclusivamente in valori patrimoniali secondo le lettere a–g o in derivati che coprono tali valori patrimoniali.
2Sono garanzie di elevata qualità le garanzie altamente liquide caratterizzate da un’elevata stabilità del valore anche in periodi di stress e che possono essere monetizzate entro un termine appropriato.
3Le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite quali garanzie.
4Le garanzie devono essere rivalutate giornalmente.
1 RS 952.03
2 Introdotta dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
3 RS 951.31
Art. 105 Riduzioni di valore applicabili alle garanzie
(art. 110 LInFi)
1Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l’allegato 4.
2Un’ulteriore riduzione dell’8 per cento deve essere applicata nei casi in cui:
- a.
- la valuta del margine iniziale versato è diversa da quella convenuta per il corrispondente pagamento in caso di risoluzione;
- b.
- la valuta del margine di variazione non versato in contanti è diversa da quelle convenute per il margine di variazione nel contratto derivato, nell’accordo quadro di compensazione o nell’allegato sulla garanzia.1
3Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell’allegato 5.
4Esse adottano misure per:
- a.
- escludere concentrazioni di rischi su determinati tipi di garanzie;
- b.
- escludere che le garanzie accettate siano emesse dal prestatore della garanzia o da un’impresa ad esso legata;
- c.
- evitare rischi di correlazione significativi dalle garanzie ricevute.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 106 Operazioni transfrontaliere
(art. 94 cpv. 2 e art. 107 LInFi)
1Fatti salvi i capoversi 2, 2bis e 2ter, per le operazioni transfrontaliere l’obbligo di scambiare garanzie sussiste anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all’obbligo di scambio sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.1
2Non occorre scambiare garanzie, se la controparte estera:
- a.
- ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
- b.
- non è tenuta allo scambio di garanzie secondo il diritto di questo Stato.
2bisLa controparte svizzera può rinunciare al versamento di margini iniziali e di variazione a favore della controparte estera se un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che:
- a.
- gli accordi di compensazione o di garanzia non possono essere giuridicamente applicati con certezza in ogni momento nei confronti della controparte estera; o
- b.
- gli accordi di separazione delle garanzie non corrispondono a standard internazionali riconosciuti.2
2terEssa può rinunciare ad esigere il versamento di margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2bis lettera a o b e se:
- a.
- un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che la raccolta dei margini iniziali e di variazione della controparte estera conformemente alle disposizioni della LInFi o della presente ordinanza non sarebbe possibile; e
- b.
- il rapporto tra le transazioni non garantite, sia in corso che concluse dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di esigere margini iniziali e di variazione, e tutte le operazioni in derivati OTC è inferiore al 2,5 per cento; le operazioni infragruppo non sono incluse nel calcolo.3
3Gli altri obblighi di riduzione dei rischi che richiederebbero una collaborazione da parte della controparte possono essere adempiuti unilateralmente, purché ciò sia conforme agli standard internazionali riconosciuti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Sezione 5: Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione
Art. 108 Inizio dell’obbligo
(art. 112 LInFi)
L’obbligo di negoziare un derivato presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (obbligo di negoziazione su una piattaforma) secondo l’articolo 112 LInFi si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per l’operazione in derivati in questione:
- a.
- dopo la scadenza di un termine di sei mesi, per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;
- b.
- dopo la scadenza di un termine di nove mesi, per le nuove operazioni in derivati che:
- 1.
- i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie, o
- 2.
- le altre controparti finanziarie che non sono piccole concludono traloro;
- c.
- dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.
Art. 109 Operazioni non considerate
(art. 112 LInFi)
1Le controparti che in virtù degli articoli 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sono assoggettate all’obbligo di negoziazione su una piattaforma non sono tenute a negoziare le operazioni concluse prima che insorgesse tale obbligo presso sedi di negoziazione autorizzate o riconosciute o attraverso gestori di un sistema organizzato di negoziazione.
2Le operazioni in derivati con controparti secondo l’articolo 94 capoverso 1 LInFi non sono soggette all’obbligo di negoziazione su una piattaforma.
Art. 110 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri
(art. 95 e 112 LInFi)
L’obbligo di negoziazione su una piattaforma può essere adempiuto attraverso la negoziazione presso un sistema organizzato di negoziazione estero purché questo sia soggetto a una regolamentazione estera riconosciuta equivalente dalla FINMA in applicazione per analogia dell’articolo 41 LInFi.
Art. 111 Operazioni transfrontaliere
(art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi)
Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la negoziazione presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, se la controparte estera:
- a.
- ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA;
- b.
- non è soggetta all’obbligo di negoziazione su una piattaforma secondo il diritto di questo Stato.
Art. 112 Operazioni infragruppo
(art. 94 cpv. 2 e art. 115 LInFi)
Alle operazioni infragruppo si applica l’articolo 91.
Sezione 6: Documentazione e verifica
Art. 113 Documentazione
(art. 116 LInFi)
1Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo i processi con cui garantiscono l’adempimento degli obblighi per:1
- a.
- la compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi);
- b.
- la determinazione dei valori soglia (art. 100 LInFi);
- c.
- la comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi);
- d.
- la riduzione dei rischi (art. 107 LInFi);
- e.
- il commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione (art. 112 LInFi).
2Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono fissare questa decisione per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sono quindi esonerate dall’obbligo di cui al capoverso 1.2
3Le controparti finanziarie che sono incaricate da altre controparti finanziarie o non finanziarie di adempiere i loro obblighi disciplinano i relativi processi ai sensi del capoverso 1 per analogia.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 114 Verifica e avviso
(art. 116 e 117 LInFi)
1L’ufficio di revisione verifica se le controparti non finanziarie hanno adottato misure per rispettare in particolare gli obblighi relativi al commercio di derivati menzionati all’articolo 113 capoverso 1 lettere a–e.
2In occasione della verifica, tiene conto dei principi dell’importanza e della verifica basata sul rischio.
3L’ufficio di revisione di cui all’articolo 727 del Codice delle obbligazioni1 presenta al consiglio d’amministrazione il risultato della verifica in una relazione completa secondo l’articolo 728b capoverso 1 CO.
4L’ufficio di revisione di cui all’articolo 727a CO informa del risultato della verifica l’organo responsabile dell’impresa sottoposta a verifica.
5Se l’ufficio di revisione riscontra infrazioni alle disposizioni in materia di commercio di derivati, le registra nel rendiconto secondo i capoversi 3 e 4. Esso fissa un termine per l’eliminazione delle infrazioni comunicate.
6Se durante il periodo di verifica la società sottoposta a verifica non ha effettuato operazioni in derivati e al termine di tale periodo non sono in corso operazioni in derivati, il rendiconto secondo i capoversi 3 e 4 può essere tralasciato.
7Se la società non elimina entro il termine stabilito secondo il capoverso 5 le infrazioni che le sono state comunicate o se queste si ripetono, l’ufficio di revisione segnala le infrazioni al DFF.
Capitolo 2: Pubblicità delle partecipazioni
Art. 115
(art. 120 LInFi)
1I titoli di partecipazione di una società con sede all’estero sono considerati quotati principalmente in Svizzera se la società è tenuta ad adempiere almeno gli stessi obblighi delle società con sede in Svizzera per quanto riguarda la quotazione e il mantenimento della quotazione presso una borsa in Svizzera.
2La borsa pubblica i titoli di partecipazione di società con sede all’estero quotati principalmente in Svizzera.
3Le società con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera pubblicano il numero complessivo attuale dei titoli di partecipazione emessi e i relativi diritti di voto.
Capitolo 3: Offerte pubbliche di acquisto
Art. 116 Quotazione principale
(art. 125 cpv. 1 LInFi)
Per le offerte pubbliche di acquisto si applica l’articolo 115 relativo alla quotazione principale.
Art. 117 Emolumenti per la verifica dell’offerta
(art. 126 cpv. 5 LInFi)
1Per la verifica dell’offerta al momento della sua sottomissione la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto preleva emolumenti da ogni offerente.
2L’emolumento è calcolato proporzionalmente al valore della transazione:
- a.
- 0,5 per mille fino a 250 milioni di franchi;
- b.
- 0,2 per mille per la parte compresa tra 250 e 625 milioni di franchi;
- c.
- 0,1 per mille per la parte che supera 625 milioni di franchi.
3L’emolumento ammonta al minimo a 50 000 franchi e al massimo a 250 000 franchi. In casi particolari, a seconda dell’entità e della complessità della transazione, l’emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al massimo.
4Se vengono offerti valori mobiliari in permuta che sono quotati in una borsa, l’importo complessivo dell’offerta è determinato sulla base del corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni che precedono la sottomissione dell’offerta o l’annuncio preliminare alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Per valori mobiliari illiquidi o non quotati, l’emolumento è determinato sulla base della valutazione effettuata dal controllore.
5In casi particolari, segnatamente quando la società bersaglio o un azionista qualificato causa alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto oneri supplementari, quest’ultima può obbligare anche la società bersaglio e l’azionista qualificato a versare un emolumento. Tale emolumento ammonta almeno a 20 000 franchi ma non può superare l’importo pagato dall’offerente.
Art. 118 Emolumenti per altre decisioni
(art. 126 cpv. 5 LInFi)
1La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto riscuote un emolumento anche quando decide in merito ad altre procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto, in particolare in merito all’obbligo di presentare un’offerta. Può riscuotere un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione.
2A seconda dell’entità e della complessità del caso, l’emolumento ammonta fino a 50 000 franchi.
3Qualora il richiedente presenti un’offerta successiva alla decisione della delegazione, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può detrarre questo emolumento da quello previsto all’articolo 117.
Art. 119 Anticipo dell’emolumento
(art. 126 cpv. 5 LInFi)
La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può esigere da ciascuna delle parti un anticipo dell’emolumento previsto.
Art. 120 Calcolo dei diritti di voto in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti
(art. 137 cpv. 1 LInFi)
Per accertare se la soglia del 98 per cento ai sensi dell’articolo 137 capoverso 1 LInFi è stata superata o meno, oltre che delle azioni detenute direttamente si tiene conto:
- a.
- delle azioni i cui diritti di voto sono in sospeso;
- b.
- delle azioni che l’offerente detiene indirettamente o d’intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.
Art. 121 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti
(art. 137 LInFi)
1Se l’offerente intenta un’azione contro la società in vista dell’annullamento dei titoli restanti, il tribunale ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che possono partecipare alla procedura. A tale scopo fissa un termine minimo di tre mesi a contare dal giorno della prima pubblicazione.
2La pubblicazione prevista viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il tribunale può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione.
3Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendentemente dalla società convenuta.
4L’annullamento è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o altrove, su apprezzamento del tribunale.
Capitolo 4: Deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
Art. 122 Oggetto
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono i casi in cui sono ammessi i comportamenti che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 e 143 capoverso 1 LInFi.
Art. 123 Riacquisto di titoli di partecipazione propri
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
1Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un’offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:
- a.
- il programma di riacquisto dura al massimo tre anni;
- b.
- il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
- c.
- il volume dei riacquisti non supera al giorno il 25 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
- d.
- il prezzo di acquisto non supera:
- 1.
- l’ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, o
- 2.
- il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, purché quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero 1;
- e.
- durante le interruzioni della negoziazione e all’asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi;
- f.
- le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacquisto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipazione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni:
- 1.
- sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecuzione,
- 2.
- sono pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, e
- 3.
- non superano al giorno il 5 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
- g.
- il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
- h.
- i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto.
2Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell’ambito di un programma di riacquisto che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:
- a.
- il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa;
- b.
- il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
- c.
- il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
- d.
- i singoli riacquisti sono pubblicati dall’emittente al più tardi il giorno di borsa successivo al termine del programma di riacquisto.
3La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori.
4Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:
- a.
- l’ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o
- b.
- il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.
Art. 124 Periodi di blackout
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
1L’articolo 123 capoversi 1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di partecipazione propri è effettuato:
- a.
- mentre l’emittente rinvia la notifica di un fatto che potrebbe influenzare i corsi secondo le disposizioni della borsa;
- b.
- durante dieci giorni di borsa prima della notifica dei risultati finanziari; o
- c.
- più di nove mesi dopo il giorno di riferimento dell’ultima chiusura consolidata pubblicata.
2È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:
- a.
- un società di intermediazione mobiliare incaricata prima dell’apertura del programma di riacquisto e che prende le sue decisioni, nel quadro dei parametri fissati dall’emittente, senza essere influenzato da questo ultimo;
- b.
- un’unità di negoziazione protetta da barriere informative, purché l’emittente sia un società di intermediazione mobiliare.
3I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell’offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso 1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni.
Art. 125 Contenuto dell’inserzione di riacquisto
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
L’inserzione di riacquisto di cui all’articolo 123 capoversi 1 lettera g e 2 lettera c deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a.
- informazioni sull’emittente, in particolare:
- 1.
- la sua identità,
- 2.
- il capitale emesso,
- 3.
- la sua partecipazione al capitale proprio,
- 4.
- le partecipazioni degli azionisti ai sensi dell’articolo 120 LInFi;
- b.
- il tipo, lo scopo e l’oggetto del programma di riacquisto;
- c.
- il calendario.
Art. 126 Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori mobiliari
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:
- a.
- sono effettuate entro 30 giorni dal collocamento pubblico dei valori mobiliari da stabilizzare;
- b.
- sono effettuate al massimo al prezzo di emissione oppure, in caso di commercio con diritti preferenziali o di conversione, al massimo al prezzo di mercato;
- c.
- il periodo massimo durante il quale le operazioni in valori mobiliari possono essere effettuate e il nome del commerciante di valori immobiliari competente per la loro esecuzione sono pubblicati prima dell’inizio del commercio dei valori mobiliari da stabilizzare;
- d.
- sono annunciate alla borsa al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esecuzione e pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e
- e.
- l’emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esercizio di un’opzione di sovrallocazione sul momento dell’esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.
Art. 127 Altre operazioni in valori mobiliari ammesse
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
1Le seguenti operazioni in valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi:
- a.
- operazioni in valori mobiliari per attuare la propria decisione di effettuare un’operazione in valori mobiliari, in particolare l’acquisto da parte dell’offerente potenziale di valori mobiliari della società bersaglio in vista della pubblicazione di un’offerta pubblica di acquisto, a condizione che la decisione non sia stata presa sulla base di un’informazione privilegiata;
- b.
- operazioni in valori mobiliari se sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:
- 1.
- la Confederazione, i Cantoni o i Comuni,
- 2.
- la BNS,
- 3.
- la BRI, e
- 4.
- le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2 lettera c OFoP1.
2È possibile stabilire che il capoverso 1 venga applicato anche a operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni siano effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:
- a.
- banche centrali estere;
- b.
- la BCE;
- c.
- enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- d.
- il FESF; e
- e.
- il MESF.
3Il DFF pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 1 lettera b numero 2.
Art. 128 Comunicazione ammessa di informazioni privilegiate
(art. 142 cpv. 2 LInFi)
La comunicazione di un’informazione privilegiata a una persona non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 142 capoverso 1 lettera b LInFi se:
- a.
- questa persona necessita dell’informazione privilegiata per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o
- b.
- la comunicazione è indispensabile in vista della conclusione di un contratto e il detentore dell’informazione:
- 1.
- avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l’informazione privilegiata, e
- 2.
- documenta la trasmissione dell’informazione privilegiata e l’avvertimento ai sensi del numero 1.
Titolo quarto: Disposizioni transitorie e finali
Art. 129 Infrastrutture del mercato finanziario
1Gli obblighi di cui agli articoli 27, 28 capoversi 2–4, 30 capoversi 2 e 3, 31, 40 secondo periodo e 41–43 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° gennaio 2018.2
1bisGli obblighi di registrazione e di comunicazione secondo gli articoli 36 capoverso 2 e 37 capoversi 1 lettera d e 2 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° ottobre 2018. I fatti che si verificano tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere registrati e comunicati retroattivamente entro il 31 dicembre 2018.3
1terLe succursali estere di commercianti svizzeri di valori mobiliari e i partecipanti esteri di una sede di negoziazione devono adempiere i loro obblighi di cui agli articoli 36 capoverso 2 e 37 capoversi 1 lettera d e 2 al più tardi dal 1° gennaio 2019.4
2Fino al 31 dicembre 2017 la deroga all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 37 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2703).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 130 Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni
1L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:
- a.
- dopo 6 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione non è una piccola controparte finanziaria o è una controparte centrale;
- b.
- dopo 9 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che non è piccola;
- c.
- dal 1° gennaio 2024, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.1
2Per la comunicazione di operazioni in derivati negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi.
3In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3377).
Art. 131 Obblighi di riduzione dei rischi
1Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l’articolo 108 lettere a–d LInFi si applicano, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza:
- a.
- dopo 12 mesi, per le operazioni in derivati in corso a tale data tra controparti non piccole e per le operazioni in derivati in corso a tale data con una piccola controparte finanziaria;
- b.
- dopo 18 mesi, per tutte le altre operazioni in derivati in corso a tale data.
2L’obbligo di valutare le operazioni in derivati in corso secondo l’articolo 109 LInFi si applica, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, dopo 12 mesi alle operazioni in derivati in corso a tale data.
3L’obbligo di scambiare garanzie di cui all’articolo 110 LInFi si applica soltanto alle operazioni in derivati concluse dopo l’insorgere degli obblighi di cui ai capoversi 4–5bis.1
4L’obbligo di scambiare margini di variazione si applica:
- a.
- dal 1° settembre 2016 alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera i 3000 miliardi di franchi;
- b.
- dal 1° settembre 2017 a tutte le altre controparti.
5L’obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo:
- a.
- in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2016;
- b.
- in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 supera di volta in volta i 2250 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2017;
- c.
- in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 supera di volta in volta i 1500 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2018;
- d.
- in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 supera di volta in volta i 750 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2019;
- dbis.2
- in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 supera di volta in volta i 50 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2020;
- e.3
- in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 supera di volta in volta gli 8 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2021.4
5bisPer le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l’obbligo di scambiare garanzie si applica dal 4 gennaio 2020.5
6La FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
2 Introdotta dall’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
3 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
Art. 132 Verifica
L’obbligo di verifica da parte degli uffici di revisione di cui all’articolo 114 si applica 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 133 Istituti di previdenza e fondazioni d’investimento
1Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48–60a della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’obbligo di compensazione secondo l’articolo 97 LInFi non si applica fino al 30 settembre 2021 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 87.3
2Il Dipartimento federale dell’interno può prorogare il termine di cui al capoverso 1 per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
2 RS 831.40
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 set. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3801).
Art. 134 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 1.
Art. 135 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.