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Art. 7 Verifica periodica del modello SST e della determinazione del SST
(art. 14a, 46 cpv. 2 e 47 cpv. 3 OS) 1 Le imprese di assicurazione devono verificare periodicamente in funzione del rischio se: - a.
- la determinazione del SST riflette in misura sufficiente e permanente la propria situazione di rischio mediante:
- 1.
- il modello SST utilizzato (art. 9), e
- 2.
- l’utilizzo del modello SST nella determinazione del SST; e
- b.
- le altre esigenze qualitative, quantitative e organizzative relative al SST sono soddisfatte.
2 Esse devono documentare le verifiche effettuate congiuntamente ai punti deboli, alle carenze e alle limitazioni individuate, come pure la loro severità in base alla propria classificazione e le implicazioni che ne derivano per il campo di applicazione del modello. 3 Se le esigenze di cui al capoverso 1 non sono adempiute, le imprese di assicurazione devono adeguare, modificare o cambiare il modello oppure adeguarne la governance. 4 Per la verifica e la relativa documentazione come pure per l’adeguamento, la modifica o il cambio del modello e l’adeguamento della sua governance devono utilizzare procedure documentate, compresi processi e metodi.
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Art. 8 Perimetro e ambito di applicazione di un modello
(art. 45 e 46 OS) 1 Il perimetro di un modello indica quale parte del profilo di rischio dell’impresa di assicurazione deve essere rappresentata dal modello. 2 L’ambito di applicazione di un modello indica quali situazioni di rischio incluse nel perimetro del modello sono rappresentate in misura sufficiente dal modello.
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Art. 9 Modelli SST
(art. 45–47 OS) 1 Il modello che un’impresa di assicurazione utilizza per la determinazione del SST (modello SST) è uno dei seguenti modelli: - a.
- un modello standard della FINMA, con eventuali adeguamenti;
- b.
- un modello integralmente interno;
- c.
- una combinazione di modelli standard, con eventuali adeguamenti, e modelli parzialmente interni.
2 Tutti gli adeguamenti apportati ai modelli standard sono considerati adeguamenti dei modelli standard. 3 La FINMA decide nel singolo caso: - a.
- se un adeguamento a un modello standard è soggetto all’obbligo di approvazione; e
- b.
- se si tratta di un modello interno.
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Art. 10 Modifiche sostanziali ai modelli interni
(art. 45–47 OS) 1 Le modifiche a un modello interno sono sostanziali se soddisfano uno dei seguenti criteri: - a.
- comportano una modifica relativa del quoziente SST di almeno il 5 per cento; tale soglia si applica a ogni singola modifica e alla combinazione di tutte le modifiche che:
- 1.
- non sono state sottoposte alla FINMA per approvazione, e
- 2.
- sono state apportate dopo la data di riferimento dell’ultimo rapporto SST annuale in cui la FINMA ha preso atto senza obiezioni di tutte le modifiche oppure, in caso di obiezioni, queste sono state risolte di concerto con essa;
- b.
- rispetto al modello interno approvato per l’utilizzo, contengono modifiche concettuali o metodi nuovi oppure considerano dati o settori di attività sostanzialmente nuovi; fanno parte di queste modifiche gli elementi del modello non più utilizzati e le modifiche qualitative e organizzative in relazione al modello interno.
2 La FINMA decide se il criterio di cui al capoverso 1 lettera b è soddisfatto.
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Art. 11 Prova della necessità per i modelli interni e per gli adeguamenti soggetti ad approvazione ai modelli standard
(art. 46 OS) 1 L’approvazione per l’utilizzo di un modello interno o di un adeguamento soggetto all’obbligo di approvazione di un modello standard presuppone una prova della necessità. 2 La prova della necessità deve contenere: - a.
- la prova che nessuno dei modelli standard rifletta in misura sufficiente la situazione di rischio dell’impresa di assicurazione; e
- b.
- l’indicazione dello scopo e del perimetro del modello interno o dell’adeguamento al modello standard oggetto della richiesta e delimitazione del perimetro dagli altri modelli utilizzati.
3 Per i modelli interni, la richiesta di approvazione può essere presentata solo se la FINMA ne ha riconosciuto la necessità. 4 Per gli adeguamenti di un modello standard, la prova della necessità può essere presentata congiuntamente alla richiesta di approvazione.
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Art. 12 Richiesta di approvazione
(art. 46 OS) 1 La richiesta di approvazione per l’utilizzo di un modello interno, la modifica sostanziale di un modello interno o l’adeguamento soggetto all’obbligo di approvazione di un modello standard deve consentire a uno specialista di valutare, in tempi e modi ragionevoli se i requisiti quantitativi, qualitativi e organizzativi sono soddisfatti. 2 Essa contiene: - a.
- una lettera redatta in una delle lingue ufficiali e firmata dalla direzione dell’impresa di assicurazione, con l’elenco degli allegati;
- b.
- la documentazione del modello interno, della modifica o dell’adeguamento;
- c.
- l’analisi dell’efficacia; e
- d.
- nel caso di un modello interno o di una modifica: il rapporto di convalida.
3 La documentazione del modello interno, della modifica o dell’adeguamento deve includere i seguenti elementi: - a.
- la descrizione del profilo di rischio e dei fattori di rischio;
- b.
- la documentazione tecnica del modello interno, della modifica o dell’adeguamento;
- c.
- la documentazione della governance del modello.
4 La documentazione tecnica di una modifica deve essere integrata nella documentazione tecnica del corrispondente modello interno. 5 Nell’analisi dell’efficacia devono essere confrontati i risultati della determinazione del SST con il modello interno oggetto della richiesta, con la modifica richiesta o con l’adeguamento richiesto, da un lato, e i risultati della determinazione del SST con il modello SST attualmente utilizzato o un modello standard determinato dalla FINMA, dall’altro. Le determinazioni devono essere presentate con la granularità minima di cui all’articolo 24 capoverso 1. Su richiesta motivata, la FINMA può esonerare l’impresa di assicurazione dall’analisi dell’efficacia.
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Art. 13 Modelli interni: concezione
(art. 46 cpv. 2 OS) 1 Il modello interno deve coprire permanentemente le voci del bilancio SST e i rischi che ne derivano considerati nel perimetro del modello interno. 2 Il modello deve consentire il calcolo della distribuzione di probabilità della differenza tra le lettere a e b dell’articolo 35 capoverso 2 OS (variazione di un anno del capitale sopportante il rischio), eventualmente insieme agli altri modelli utilizzati, nel caso di modelli interni parziali. 3 Il modello è concepito, per quanto possibile, in modo tale che rilevanti modifiche effettive e ipotetiche della situazione di rischio considerate nel perimetro del modello interno abbiano un impatto realistico sui risultati del modello in un campo di applicazione sufficientemente ampio. 4 La scelta dei metodi deve: - a.
- basarsi su informazioni attuali e credibili; e
- b.
- tenere conto di comprovate tecniche attuariali e di matematica finanziaria come pure dei progressi nelle tecniche di modellizzazione.
5 I dati e le informazioni utilizzati devono essere il più possibile aggiornati e oggettivamente osservabili, credibili e completi. 6 I parametri del modello devono essere determinati in relazione allo scopo del modello; ove possibile e appropriato occorre utilizzare metodi di stima statistica fondati o, in alternativa, valutazioni di esperti. 7 Le valutazioni di esperti devono soddisfare i seguenti requisiti: - a.
- sono aggiornate;
- b.
- sono elaborate da specialisti competenti;
- c.
- la loro derivazione, come pure i dati e le informazioni utilizzati a tale scopo, le ipotesi e le procedure soggiacenti, compresi i processi e i metodi, sono motivati in maniera chiara per le persone competenti in materia;
- d.
- gli ordini di grandezza degli effetti quantitativi e l’incertezza delle valutazioni di esperti sono indicati.
8 Le situazioni in cui le semplificazioni utilizzate nel modello non sono ammesse secondo l’articolo 42 OS possono essere identificate.
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Art. 14 Modelli interni: descrizione del profilo di rischio e dei fattori di rischio
(art. 46 cpv. 2 OS) 1 La descrizione del profilo di rischio e dei fattori di rischio deve comprendere in particolare: - a.
- il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione e la parte del profilo di rischio considerata nel perimetro del modello interno;
- b.
- i principali fattori di rischio per il SST della parte del profilo di rischio considerata nel perimetro del modello; e
- c.
- i possibili cambiamenti futuri della situazione di rischio e della parte della situazione di rischio considerata nel perimetro del modello, in considerazione del modello aziendale e del piano d’esercizio.
2 La descrizione deve includere elementi qualitativi e quantitativi che consentono una stima del profilo di rischio indipendentemente dai risultati del SST.
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Art. 15 Modelli interni: documentazione tecnica
(art. 46 cpv. 2 OS) 1 La documentazione tecnica deve essere strutturata in modo chiaro, in linea con la struttura del modello interno, nonché essere aggiornata, comprensibile, inequivocabile, completa e coerente. I singoli documenti devono essere delimitati in modo chiaro sotto il profilo contenutistico. 2 La documentazione tecnica deve descrivere e motivare i seguenti aspetti del modello: - a.
- lo scopo;
- b.
- il perimetro;
- c.
- il campo di applicazione;
- d.
- il funzionamento del modello;
- e.
- i punti deboli, le carenze e le limitazioni del modello, nonché la relativa severità in base alla propria classificazione e le relative conseguenze per il campo di applicazione del modello;
- f.
- la scelta del modello, compresi i criteri utilizzati a tale scopo;
- g.
- la teoria e la base matematica del modello;
- h.
- le ipotesi soggiacenti al modello, comprese quelle dovute a semplificazioni; e
- i.
- l’adempimento delle ulteriori esigenze quantitative, comprese quelle menzionate all’articolo 13.
3 La documentazione tecnica deve includere in particolare la descrizione e la motivazione dei seguenti elementi del funzionamento del modello: - a.
- l’integrazione del modello interno nel calcolo del capitale sopportante il rischio o della variazione su un anno del capitale sopportante il rischio secondo l’articolo 13 capoverso 2;
- b.
- l’assetto, la struttura, le componenti, i metodi, i parametri del modello e i risultati del modello;
- c.
- i dati e le informazioni utilizzati con le caratteristiche, le fonti e l’utilizzo;
- d.
- i dati e le informazioni, le valutazioni di esperti e le procedure, inclusi i processi e i metodi, per determinare i parametri del modello e per rideterminare i parametri del modello determinati nella concezione dello stesso;
- e.
- la determinazione concreta dei parametri del modello determinati nella concezione dello stesso;
- f.
- le possibili valutazioni di esperti in ogni determinazione del SST, nonché i dati e le informazioni utilizzati per la loro derivazione, le ipotesi e le procedure soggiacenti, inclusi i processi e i metodi.
4 La documentazione tecnica deve contenere almeno un elenco delle modifiche apportate al modello dall’ultima documentazione tecnica sottoposta alla FINMA per una verifica dello stesso. Ogni modifica deve essere indicata in modo inequivocabile e spiegata brevemente.
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Art. 16 Modelli interni: documentazione della governance del modello
(art. 46 cpv. 2 OS) La documentazione della governance del modello interno deve descrivere e motivare in particolare: - a.
- le competenze, le responsabilità e le procedure, compresi i processi e i metodi, per lo sviluppo, il perfezionamento, l’implementazione, l’utilizzo, in particolare la determinazione del SST compresa la determinazione dei parametri del modello, e per la convalida del modello interno;
- b.
- le procedure per la verifica periodica del modello SST secondo l’articolo 7;
- c.
- il processo di convalida di cui all’articolo 17;
- d.
- le procedure, inclusi i processi e i metodi, per adempiere le ulteriori esigenze qualitative e organizzative; e
- e.
- le modifiche apportate alla governance del modello, almeno dall’ultima documentazione in materia sottoposta alla FINMA per la verifica del modello.
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Art. 17 Modelli interni: processo di convalida e direttiva sulla convalida
(art. 46 cpv. 2 OS) 1 Le imprese di assicurazione che utilizzano un modello interno devono disporre di un processo e di metodi per la convalida del modello. 2 Il processo di convalida, congiuntamente alle misure derivanti da quest’ultima, deve garantire che le esigenze di cui all’articolo 7 per il modello sono adempiute. A tale scopo, nel processo di convalida deve essere effettuata un’analisi critica efficace e specialistica del modello e della sua governance. 3 Il processo di convalida deve essere documentato in un’apposita direttiva. 4 La direttiva sulla convalida deve descrivere e spiegare in particolare i seguenti aspetti della convalida: - a.
- la visione d’insieme dell’intero processo di convalida, in particolare:
- 1.
- le singole fasi come pure le rispettive responsabilità e competenze,
- 2.
- la frequenza delle convalide regolari,
- 3.
- il processo per le convalide eccezionali, comprese le cause alla loro origine, e
- 4.
- la procedura volta a garantire che il processo di convalida copra integralmente il modello interno e il profilo di rischio all’interno del perimetro del modello;
- b.
- il processo e i metodi con cui viene stabilito lo scopo e la portata di una singola convalida (piano di convalida), comprese:
- 1.
- la determinazione delle affermazioni da convalidare e delle analisi da effettuare a tale scopo, compresi i processi, gli strumenti di convalida, i dati e le informazioni nonché le valutazioni di esperti,
- 2.
- la determinazione dei criteri secondo cui sono tratte le conclusioni in materia di convalida fondate sui risultati dell’analisi e i punti deboli, le carenze e le limitazioni del modello che ne derivano nonché la relativa severità in base alla propria classificazione,
- 3.
- la determinazione del modo in cui, sulla base della severità dei punti deboli, delle carenze e delle limitazioni del modello, le misure sono state definite,
- 4.
- la descrizione del modo in cui i punti deboli, le carenze e le limitazioni della convalida vengono identificate, valutate e documentate, e
- 5.
- la descrizione del modo in cui viene ricavata un’affermazione complessiva in relazione allo scopo e alla portata della convalida;
- c.
- le disposizioni concernenti:
- 1.
- la documentazione di una convalida, e
- 2.
- l’aggiornamento dell’elenco dei punti deboli, delle carenze e delle limitazioni identificate, comprese le misure che ne derivano, le relative scadenze e lo stato di attuazione delle misure; e
- d.
- gli strumenti di convalida disponibili, compreso il confronto con i dati empirici, l’analisi degli scenari, l’analisi delle modifiche ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 e la valutazione della coerenza delle ipotesi soggiacenti, nonché le conclusioni in materia di convalida che possono essere ricavate dal rispettivo strumento di convalida.
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Art. 18 Modelli interni: convalida e rapporto di convalida per l’approvazione di un modello
(art. 46 cpv. 2 OS) 1 Il rapporto di convalida per l’approvazione dell’utilizzo di un modello interno deve documentare una convalida aggiornata di tale modello. Tale convalida deve costituire un’analisi critica, efficace e tecnicamente competente del modello e della sua governance, come pure della scelta del modello rispetto alle alternative. 2 La convalida deve essere effettuata da persone: - a.
- tecnicamente competenti ad analizzare criticamente il modello interno; e
- b.
- indipendenti per quanto riguarda le possibilità e le motivazioni ad analizzare criticamente il modello e, in particolare, a identificare punti deboli, carenze e limitazioni.
3 L’impresa di assicurazione è responsabile per l’adeguatezza della convalida e per la sua descrizione corretta nel rapporto di convalida. 4 Il rapporto di convalida deve descrivere in modo inequivocabile il modello convalidato e in particolare descrivere e motivare i seguenti aspetti: - a.
- lo scopo e il perimetro del modello;
- b.
- la dichiarazione complessiva concernente la misura in cui il modello soddisfa le esigenze di cui all’articolo 7 capoverso 1;
- c.
- le persone che hanno effettuato la convalida e l’indicazione se soddisfano le esigenze di cui al capoverso 2;
- d.
- il piano di convalida utilizzato secondo l’articolo 17 capoverso 4 lettera b, in cui per i criteri il confronto con modelli alternativi deve essere tematizzato in modo particolare; e
- e.
- l’esecuzione della convalida, in particolare le singole analisi svolte, i risultati e le conclusioni in materia di convalida che ne sono state tratte, i punti deboli, le carenze e le limitazioni del modello identificati nonché della convalida effettuata, in particolare in riferimento alle esigenze di cui al capoverso 1, e la deduzione concreta della dichiarazione complessiva secondo la lettera b.
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Art. 19 Modelli interni: rischi di catastrofi naturali
(art. 46 cpv. 2 OS) Nel caso dei modelli interni per i rischi di catastrofi naturali, nella valutazione della prova della necessità e della domanda di approvazione la FINMA considera l’importanza e la complessità del profilo di rischio considerato nel perimetro del modello e l’utilizzo di procedure scientificamente fondate.
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Art. 20 Esigenze relative a modifiche sostanziali ai modelli interni
(art. 47 OS) Per le modifiche sostanziali ai modelli interni, gli articoli 13–19 si applicano per analogia.
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Art. 21 Esigenze relative agli adeguamenti soggetti all’obbligo di approvazione ai modelli standard
(art. 46 cpv. 2 OS) Per gli adeguamenti soggetti all’obbligo di approvazione ai modelli standard, gli articoli 13–16 e l’articolo 17 capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. Nella valutazione di una domanda di approvazione, la FINMA considera gli effetti quantitativi e la complessità degli adeguamenti rispetto ai modelli interni.
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