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Art. 20 Contenuto, forma e lingua 38
1 I documenti giustificativi sono prodotti in forma originale o in forma di copia autenticata cartacea o elettronica. 2 I documenti giustificativi devono essere firmati in modo conforme alla legge. I documenti giustificativi in forma elettronica devono recare una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettera e j FiEle39. 3 Atti pubblici in forma elettronica e autenticazioni elettroniche nonché copie cartacee di documenti elettronici devono essere conformi ai requisiti dell’OAPuE40. 4 Se i documenti giustificativi sono prodotti in una lingua che non è la lingua ufficiale del Cantone, l’ufficio del registro di commercio può esigere una traduzione purché sia necessario per l’esame o la consultazione da parte di terzi. Se necessario può designare il traduttore. In questo caso la traduzione funge anche da documento giustificativo. 38 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). 39 RS 943.03 40 RS 211.435.1
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Art. 21 Firme
1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l’iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l’ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: - a.
- firmando presso l’ufficio del registro di commercio;
- b.
- consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo all’ufficio del registro di commercio:
- 1.
- su carta, autenticata da un pubblico ufficiale,
- 2.
- digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o
- 3.
- digitalizzata e attestata dalla persona stessa.41
2 Se firma presso l’ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno svizzera validi. L’ufficio del registro di commercio legalizza la firma.42 3 Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettere e e j FiEle43.44 41 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 43 RS 943.03 44 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
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Art. 22 Statuto e atto di fondazione
1 Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui: - a.
- i promotori hanno accettato lo statuto; o
- b.
- l’organo competente della società ha deciso l’ultima modifica dello statuto.
2 Nel registro di commercio è iscritta come data dell’atto di fondazione il giorno in cui: - a.
- l’atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito;
- b.
- la disposizione a causa di morte è stata allestita; o
- c.
- l’atto di fondazione è stato modificato da un tribunale o un’autorità.
3 Qualora lo statuto o l’atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all’ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell’atto di fondazione. 4 I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale: - a.
- gli statuti di:
- 1.
- società anonime,
- 2.
- società in accomandita,
- 3.
- società a garanzia limitata,
- 4.
- società cooperative,
- 5.
- società di investimento a capitale fisso,
- 6.
- società di investimento a capitale variabile;
- b.
- atti di fondazione.45
5 Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione.46 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 46 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
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Art. 23 Verbali concernenti le deliberazioni
1 Se i fatti da iscrivere si fondano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e le deliberazioni non necessitano dell’atto pubblico, il verbale o l’estratto del verbale concernente la deliberazione o una deliberazione per circolazione è prodotto come documento giustificativo. 2 I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del segretario e del presidente dell’organo che ha deliberato, mentre le deliberazioni per circolazione la firma di tutte le persone appartenenti all’organo. 3 Non è necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’organo superiore di direzione o di amministrazione se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i membri di tale organo. Non è neppure necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’assemblea dei soci delle società a garanzia limitata se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i soci iscritti nel registro di commercio.
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Art. 24 Esistenza di enti giuridici
1 Se un fatto da iscrivere si riferisce a un ente giuridico iscritto nel registro di commercio svizzero, non è necessario documentarne l’esistenza. L’ufficio del registro di commercio, competente per l’iscrizione di tale fatto, verifica l’esistenza dell’ente giuridico consultando la banca dati cantonale del registro di commercio.47 2 L’esistenza di un ente giuridico che non è iscritto nel registro di commercio svizzero è documentata mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente. 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
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Art. 24a Identificazione di persone fisiche 48
1 L’identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante passaporto, carta di identità o carta di soggiorno svizzera validi oppure mediante una copia di uno di questi documenti. Ai fini della raccolta dei dati necessari a identificare la persona indicati nell’articolo 24b, l’ufficio del registro di commercio può allestire una copia del documento presentato. 2 L’identità di una persona fisica può essere provata anche mediante un atto pubblico o un’autentica di firma, se riportano i dati indicati all’articolo 24b. 3 Eventuali copie dei documenti di identitàsono archiviate con la corrispondenza. Possono essere distrutte non appena l’iscrizione della persona fisica nel registro giornaliero è giuridicamente efficace. 48 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario (RU 2011 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
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Art. 24b Dati per l’identificazione 49
1 Sulla base del documento di identità e ai fini dell’identificazione delle persone fisiche vengono iscritti nel registro di commercio i seguenti dati: - a.
- il cognome;
- b.
- se del caso, il cognome prima del matrimonio;
- c.
- tutti i nomi nell’ordine corretto;
- d.
- la data di nascita;
- e.
- il sesso;
- f.
- il Comune politico del luogo d’origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
- g.
- il tipo, il numero e lo Stato di emissione del documento di identità.
2 Nel registro di commercio sono inoltre iscritti i seguenti dati: - a.
- eventuali nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d’arte, cognomi d’affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell’unione domestica registrata;
- b.
- il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato;
- c.
- se del caso, il numero personale già assegnato e non significante della banca dati centrale delle persone.50
3 La pubblicità di questi dati è retta dall’articolo 119 capoverso 1. 49 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).
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Art. 25 Atti pubblici e legalizzazioni allestite all’estero
1 Gli atti pubblici e le legalizzazioni allestite all’estero devono essere corredati di una dichiarazione della competente autorità del luogo ove furono allestiti, dalla quale risulti che essi sono stati allestiti dall’ufficiale pubblico competente. Inoltre devono essere prodotte, salvo che i trattati non dispongano diversamente, le legalizzazioni del Governo estero e delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera. 2 Se occorre allestire un atto pubblico ai sensi del diritto svizzero e produrlo come documento giustificativo all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può esigere la prova che la procedura di certificazione estera equivale alla procedura di certificazione pubblica applicata in Svizzera. A tal proposito esso può chiedere una perizia e nominare il perito.
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