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Art. 293518
I. Moratoria concordataria
A. Introduzione
La procedura concordataria è promossa mediante: - a.
- l’istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio;
- b.
- l’istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;
- c.
- la trasmissione degli atti conformemente all’articolo 173acapoverso 2.
518 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 293a519
B. Moratoria provvisoria
1. Concessione
1 Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria e adotta d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore. Su domanda può prorogare la moratoria provvisoria. 2 La durata della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi. Su domanda del commissario o, se questo non è stato designato, del debitore, in casi motivati la moratoria provvisoria può essere prorogata al massimo di 4 mesi.520 3 Se manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento. 519 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). 520 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 20 ott. 2020 (RU 2020 40054145; FF 2017 325).
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Art. 293b521
2. Commissario provvisorio
1 Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia. 2 In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio. 521 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 293c522
3. Effetti della moratoria provvisoria
1 La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria definitiva. 2 In casi motivati è possibile rinunciare alla pubblicazione fino alla scadenza della moratoria provvisoria purché ne sia stata fatta richiesta e sia garantita la tutela dei terzi. In tal caso: - a.
- la comunicazione agli uffici non ha luogo;
- b.
- un’esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita;
- c.
- le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 297 capoverso 4 si esplicano soltanto dal momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario;
- d.
- è designato un commissario provvisorio.
522 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 293d523
La concessione della moratoria provvisoria e la designazione del commissario provvisorio non sono impugnabili. 523 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 294524
C. Moratoria definitiva
1. Udienza e decisione
1 Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria. 2 Il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori. 3 Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento. 524 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 295525
1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. 2 Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: - a.
- elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario;
- b.
- vigila sugli atti del debitore;
- c.
- esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298–302 e 304;
- d.
- presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull’andamento della moratoria.
3 Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. 525 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 295a526
3. Delegazione dei creditori
1 Se le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce una delegazione dei creditori; le diverse categorie di creditori devono esservi adeguatamente rappresentate. 2 La delegazione dei creditori vigila sul commissario; può rivolgergli raccomandazioni ed è da questi periodicamente informata sullo stato della procedura. 3 La delegazione dei creditori autorizza, in vece del giudice del concordato, gli atti di cui all’articolo 298 capoverso 2. 526 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 295b527
4. Proroga della moratoria
1 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi. 2 In caso di proroga superiore a 12 mesi il commissario convoca un’assemblea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva. L’articolo 301 si applica per analogia. 3 Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, nominare o revocare membri nonché nominare un nuovo commissario. L’articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia. 527 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 295c528
1 Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice del concordato mediante reclamo secondo il CPC529. 2 Al reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non può essere attribuito l’effetto sospensivo.
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Art. 296530
Il giudice del concordato pubblica la concessione della moratoria e la comunica senza indugio all’ufficio d’esecuzione, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa. 530 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 296a531
1 Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la annulla d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia. 2 Il giudice convoca per un’udienza il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori. 3 La decisione di annullamento può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC532.
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Art. 296b533
8. Dichiarazione di fallimento
Il fallimento è dichiarato d’ufficio prima della scadenza della moratoria se: - a.
- è necessario per preservare il patrimonio del debitore;
- b.
- manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato; o
- c.
- il debitore contravviene all’articolo 298 o alle istruzioni del commissario.
533 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 297534
D. Effetti della moratoria
1. Sui diritti dei creditori
1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l’esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. 2 L’articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. 3 I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. 4 La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. 5 Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. 6 Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. 7 La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. 8 La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. 9 L’articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. 534 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 297a535
2. Sui contratti di durata del debitore
Con il consenso del commissario e dietro indennizzo del cocontraente, il debitore può in ogni tempo disdire per una scadenza qualsiasi un contratto di durata se altrimenti lo scopo del risanamento risulterebbe vanificato; l’indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro. 535 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 298536
3. Sulla capacità di disporre del debitore
1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore. 2 Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito. 3 Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede. 4 Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento. 536 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 299
E. Procedura di moratoria
1. Inventario e stima del pegno
1 Il commissario, appena nominato, fa l’inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti. 2 Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell’assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore. 3 Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.
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Art. 300
2. Avviso ai creditori
1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.539 2 Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati. 539 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
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Art. 301
3. Convocazione dell’assemblea dei creditori
1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea.540 La pubblicazione dell’avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell’assemblea. 2 Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.541
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Art. 302
F. Assemblea dei creditori
1 Nell’assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull’andamento reddituale del debitore. 2 Il debitore deve intervenire all’assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti. 3 Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l’approvino con la loro sottoscrizione. 4 Abrogato
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Art. 303
G. Diritti contro i coobbligati
1 Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 216). 2 Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell’assemblea, offrendo loro la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501 CO544). 3 Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso a deliberare in sua vece sull’adesione al concordato.
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Art. 304
H. Relazione del commissario; pubblicazione dell’udienza d’omologa-zione
1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l’omologazione o il rigetto del concordato. 2 Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. 3 Il giorno e il luogo dell’udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l’avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.
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