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Art. 349
1 Abrogato dal n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
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Art. 349a
1. Protezione dei dati personali
a. Basi legali
Le autorità federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale ai sensi dell'articolo 7 della legge del 28 settembre 20182 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS) oppure se: - a.
- la comunicazione dei dati personali è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di un terzo;
- b.
- l'interessato ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposto espressamente alla comunicazione.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 2 RS 235.3
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Art. 349b
b. Parità di trattamento
1La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen) non può essere soggetta a regole di protezione dei dati personali più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità penali svizzere. 2Le leggi speciali che prevedono regole di protezione dei dati personali più severe per la comunicazione di dati personali alle autorità estere competenti non si applicano alla comunicazione alle autorità competenti degli Stati Schengen.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 349c
c. Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale
1Non possono essere comunicati dati personali all'autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell'interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una protezione adeguata. 2Una protezione adeguata è garantita: - a.
- dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l'Unione europea l'abbia constatato tramite decisione;
- b.
- da un trattato internazionale;
- c.
- da garanzie specifiche.
3Se è un'autorità federale, l'autorità che comunica i dati informa l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) sulle categorie delle comunicazioni di dati personali effettuate sulla base di garanzie specifiche secondo il capoverso 2 lettera c. Ogni comunicazione è documentata. 4In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per: - a.
- proteggere la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di un terzo;
- b.
- prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
- c.
- prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato si opponga alla comunicazione;
- d.
- esercitare o far valere un diritto davanti a un'autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato si opponga alla comunicazione.
5Se è un'autorità federale, l'autorità che comunica i dati informa l'Incaricato sulla comunicazione di dati personali effettuata in virtù del capoverso 4.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 349d
d. Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen
1I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se: - a.
- la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- b.
- lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- c.
- le condizioni di cui all'articolo 349c sono adempiute.
2In deroga al capoverso 1 lettera b, i dati personali possono essere comunicati se nel caso specifico: - a.
- il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b.
- la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 349e
e. Comunicazione di dati personali a un destinatario domiciliato in uno Stato terzo
1Se i dati personali non possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo tramite i canali consueti della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d'urgenza, l'autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un destinatario domiciliato in questo Stato se: - a.
- la comunicazione è indispensabile per l'adempimento di un compito legale dell'autorità che comunica i dati; e
- b.
- nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato vi si oppone.
2Al momento della comunicazione dei dati, l'autorità competente comunica al destinatario che può utilizzarli unicamente per gli scopi da essa fissati. 3L'autorità competente informa senza indugio l'autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che lo consideri appropriato. 4Se è un'autorità federale, l'autorità competente informa l'Incaricato senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 1. 5L'autorità competente documenta le comunicazioni di dati personali. Il Consiglio federale disciplina le modalità.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 349f
f. Esattezza dei dati personali
1L'autorità competente rettifica senza indugio i dati personali inesatti. 2Informa senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati. 3Indica al destinatario l'attualità e l'affidabilità dei dati personali che comunica. 4Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile: - a.
- le diverse categorie di interessati;
- b.
- i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
5L'obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 3 o 4 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 349g
g. Verifica della liceità del trattamento
1L'interessato può chiedere all'Incaricato di verificare se gli eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito qualora: - a.
- il suo diritto di essere informato su uno scambio di dati che lo concernono sia limitato o differito (art. 18a e 18b della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati);
- b.
- il suo diritto d'accesso sia negato, limitato o differito (art. 17 e 18 LPDS3); o
- c.
- il suo diritto di esigere la rettifica, la distruzione o la cancellazione dei dati che lo concernono sia parzialmente o totalmente negato (art. 19 cpv. 2 lett. a LPDS).
2Una verifica può essere effettuata unicamente nei confronti di un'autorità federale soggetta alla sorveglianza dell'Incaricato. 3L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 22 LPDS. 4Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l'Incaricato ordina all'autorità federale competente di porvi rimedio. 5Le comunicazioni di cui al capoverso 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 2 RS 235.1 3 RS 235.3
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Art. 349h
1Chi rende verosimile che uno scambio di dati personali che lo concernono potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati personali può chiedere all'Incaricato di aprire un'inchiesta ai sensi dell'articolo 22 LPDS2. 2Un'inchiesta può essere aperta unicamente nei confronti di un'autorità federale soggetta alla sorveglianza dell'Incaricato. 3L'interessato e l'autorità federale nei confronti della quale è stata aperta un'inchiesta hanno qualità di parte. 4Per il rimanente sono applicabili gli articoli 23 e 24 LPDS.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 2 RS 235.3
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Art. 350
2. Collaborazione con INTERPOL
a. Competenza1
1L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). 2 Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall'altro.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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Art. 351
1L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure. 2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto. 3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti. 4Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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Art. 352
c. Protezione dei dati1
1Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. 2La legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi. 3L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati.
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Art. 353
d. Aiuti finanziari e indennità1
La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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Art. 354
3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone1
1Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. 2Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: - a.
- il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- b.
- l'Ufficio federale di polizia;
- c.
- i posti di confine;
- d.
- le autorità cantonali di polizia.
3I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull'asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri. Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA.6 4Il Consiglio federale: - a.
- disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
- b.
- designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;
- c.
- disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 2 RS 361 3 RS 142.31 4 RS 142.20 5 RS 363 6 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
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Art. 355
1 Abrogato dal n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
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Art. 355a
5. Cooperazione con Europol
a. Scambio di dati2
1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.3 2La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10-13 dell'Accordo del 24 settembre 20044 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. 3Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale. 4Gli scambi di dati personali con Europol sono equiparati a uno scambio con un'autorità competente di uno Stato Schengen (art. 349b).5
1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859). 2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 3 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). 4 RS 0.362.2 5 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 355b
b. Estensione del mandato2
Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d'applicazione del mandato nell'ambito dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859). 2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 3 RS 0.362.2
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Art. 355c
5bis. Cooperazione nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Competenza
Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen2 attenendosi alla legislazione nazionale.
1 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273). 2 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).
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Art. 355d
1 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273). Abrogato dal n. II dell'all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
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Art. 355e
5quater. Ufficio SIRENE
1Presso l'Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE2) responsabile del N-SIS. 2L'ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L'ufficio esamina l'ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.
1 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273). 2 Supplementary information request at the national entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).
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Art. 355f e 355g
1 Introdotti dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873). Abrogati dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
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Art. 356 a 361
1 Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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Art. 362
6. Avviso in caso di pornografia
L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 cpv. 4) sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
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