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Ordinanza
sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS
(OSIM)1

del 16 dicembre 2009 (Stato 1° aprile 2023)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 186 capoversi 1 e 2 della legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM);
visti gli articoli 100 capoverso 4 lettere b e c nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM);
vista la legge federale del 20 dicembre 20194 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
visto l’articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers),6

ordina:

2 RS 510.91

3 RS 510.10

4 RS 520.1

5 RS 172.220.1

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 7  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na il trat­ta­men­to di da­ti per­so­na­li di per­so­ne fi­si­che e giu­ri­di­che (da­ti) nei si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne e nell’am­bi­to dell’im­pie­go di mez­zi di sor­ve­glian­za dell’eser­ci­to e del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport (DDPS) da par­te di:

a.
au­to­ri­tà del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni;
b.
co­man­dan­ti e or­ga­ni di co­man­do dell’eser­ci­to (co­man­di mi­li­ta­ri) non­ché co­man­dan­ti del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le;
c.
al­tri mi­li­ta­ri e mi­li­ti del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le;
d.
ter­zi che adem­pio­no com­pi­ti in re­la­zio­ne con gli af­fa­ri mi­li­ta­ri e del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le o per il DDPS.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 2 Principi del trattamento di dati e rete integrata di sistemi d’informazione 8  

1 Le di­spo­si­zio­ni del­la LSIM so­no ap­pli­ca­bi­li per ana­lo­gia an­che:

a.
al trat­ta­men­to di da­ti ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za;
b.
ai si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne e ai mez­zi di sor­ve­glian­za di­sci­pli­na­ti uni­ca­men­te nel­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 I da­ti con­te­nu­ti nell’ar­chi­vio cen­tra­liz­za­to del­le iden­ti­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 dell’or­di­nan­za del 19 ot­to­bre 20169 sui si­ste­mi di ge­stio­ne del­le iden­ti­tà e sui ser­vi­zi di elen­chi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne (OIAM) pos­so­no es­se­re rac­col­ti at­tin­gen­do all’ar­chi­vio cen­tra­liz­za­to del­le iden­ti­tà per es­se­re trat­ta­ti nei si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­con­do la LSIM o la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 La re­te in­te­gra­ta di si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 LSIM com­pren­de an­che i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne di­sci­pli­na­ti sol­tan­to nel­la pre­sen­te or­di­nan­za. Sia tra i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne di­sci­pli­na­ti nel­la pre­sen­te or­di­nan­za sia tra que­st’ul­ti­mi e i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne di­sci­pli­na­ti nel­la LSIM è in par­ti­co­la­re au­to­riz­za­to il tra­sfe­ri­men­to di da­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­so 2 let­te­ra b LSIM, al­le con­di­zio­ni ivi men­zio­na­te.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

9 RS 172.010.59

Art. 2a Organi responsabili dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa 10  

(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

Per i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne ge­sti­ti, con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni del­la LSIM o del­la pre­sen­te or­di­nan­za, dall’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, l’or­ga­no fe­de­ra­le re­spon­sa­bi­le del­la pro­te­zio­ne dei da­ti è di vol­ta in vol­ta l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va in­di­ca­ta nell’al­le­ga­to 1.

10 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 2abis Trattamento dei dati da parte di responsabili del trattamento 11  

(art. 186 cpv. 1 lett. a ed e LSIM)

Pri­ma di af­fi­da­re il trat­ta­men­to dei da­ti a un re­spon­sa­bi­le del trat­ta­men­to che non è un’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne re­spon­sa­bi­le del­la pro­te­zio­ne dei da­ti con­clu­de con es­so un ac­cor­do scrit­to nel qua­le so­no de­fi­ni­te al­me­no le at­ti­vi­tà le­ga­te al trat­ta­men­to dei da­ti da af­fi­da­re e con cui il re­spon­sa­bi­le del trat­ta­men­to si im­pe­gna a:

a.
ef­fet­tua­re sol­tan­to i trat­ta­men­ti che l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to avreb­be il di­rit­to di ef­fet­tua­re;
b.
ri­spet­ta­re le pre­scri­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dei da­ti in par­ti­co­la­re del­la LSIM e del­la pre­sen­te or­di­nan­za;
c.
trat­ta­re i da­ti esclu­si­va­men­te in Sviz­ze­ra qua­lo­ra non sia­no adem­piu­te le con­di­zio­ni pre­vi­ste dal di­rit­to sviz­ze­ro per la co­mu­ni­ca­zio­ne dei da­ti all’este­ro;
d.
co­mu­ni­ca­re i da­ti a ter­zi che non so­no col­la­bo­ra­to­ri del re­spon­sa­bi­le del trat­ta­men­to so­lo se l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to:
1.
ha pre­sta­to il suo con­sen­so scrit­to in pre­ce­den­za, e
2.
ha con­clu­so an­che con il ter­zo un ac­cor­do scrit­to re­can­te i con­te­nu­ti mi­ni­mi in­di­ca­ti nel pre­sen­te ar­ti­co­lo;
e.
pro­teg­ge­re i da­ti dall’ac­ces­so di per­so­ne non au­to­riz­za­te e dal trat­ta­men­to in­de­bi­to adot­tan­do prov­ve­di­men­ti tec­ni­ci e or­ga­niz­za­ti­vi ido­nei e in­for­ma­re l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to in me­ri­to ai prov­ve­di­men­ti adot­ta­ti;
f.
co­mu­ni­ca­re il più ra­pi­da­men­te pos­si­bi­le una vio­la­zio­ne del­la si­cu­rez­za dei da­ti all’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to;
g.
co­mu­ni­ca­re il più ra­pi­da­men­te pos­si­bi­le una vio­la­zio­ne dei suoi ob­bli­ghi di cui al pre­sen­te ar­ti­co­lo all’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to;
h.
at­tua­re sen­za in­du­gio le istru­zio­ni for­ni­te dall’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za dei da­ti e del­le in­for­ma­zio­ni, per ri­spet­ta­re le pre­scri­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dei da­ti o per quan­to ri­guar­da le at­ti­vi­tà di trat­ta­men­to dei da­ti;
i.
con­sen­ti­re in qual­sia­si mo­men­to all’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to di con­sul­ta­re tut­ti i da­ti trat­ta­ti per suo con­to e tra­smet­ter­le i da­ti su sua ri­chie­sta nel­la for­ma ri­chie­sta;
j.
te­ne­re un re­gi­stro del­le pro­prie at­ti­vi­tà di trat­ta­men­to e sta­bi­li­re un re­go­la­men­to sul trat­ta­men­to;
k.
ver­ba­liz­za­re i pro­pri trat­ta­men­ti dei da­ti con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 2c;
l.
sot­to­por­re se stes­so e i suoi col­la­bo­ra­to­ri che si oc­cu­pa­no del trat­ta­men­to dei da­ti a un con­trol­lo di si­cu­rez­za pres­so gli or­ga­ni fe­de­ra­li com­pe­ten­ti al ri­guar­do, qua­lo­ra l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to lo ri­chie­da;
m.
aste­ner­si dal trat­ta­men­to dei da­ti qua­lo­ra l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to espri­ma dub­bi le­ga­ti al­la si­cu­rez­za o lo ri­chie­da per al­tri mo­ti­vi;
n.
co­mu­ni­ca­re i suoi col­la­bo­ra­to­ri che si oc­cu­pa­no del trat­ta­men­to dei da­ti all’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to su ri­chie­sta di que­st’ul­ti­ma for­nen­do no­mi e da­ti di con­tat­to;
o.
con­se­gna­re i da­ti all’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to do­po la con­clu­sio­ne del man­da­to e suc­ces­si­va­men­te di­strug­ger­li non­ché con­fer­ma­re per iscrit­to l’av­ve­nu­ta di­stru­zio­ne all’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to;
p.
pa­ga­re una mul­ta con­ven­zio­na­le de­ter­mi­na­ta dall’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che con­fe­ri­sce il man­da­to e il cui im­por­to de­ve es­se­re in­di­ca­to nell’ac­cor­do, se il re­spon­sa­bi­le del trat­ta­men­to non ri­spet­ta gli im­pe­gni con­trat­tua­li o le pre­scri­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dei da­ti.

11 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 2b Raggruppamento tecnico dei sistemi d’informazione 12  

(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)13

Più si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne pos­so­no es­se­re tec­ni­ca­men­te rag­grup­pa­ti e ge­sti­ti per mez­zo del­le me­de­si­me piat­ta­for­me, in­fra­strut­tu­re, ap­pli­ca­zio­ni o ban­che da­ti tec­ni­che se:

a. e b.14...
c.
per ogni sin­go­lo si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne so­no os­ser­va­te le di­spo­si­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dei da­ti di vol­ta in vol­ta ap­pli­ca­bi­li, in par­ti­co­la­re le di­spo­si­zio­ni in ma­te­ria di pro­te­zio­ne dei da­ti del­la LSIM e del­la pre­sen­te or­di­nan­za, e il rag­grup­pa­men­to tec­ni­co non com­por­ta un’esten­sio­ne dell’en­ti­tà e del­lo sco­po del trat­ta­men­to dei da­ti non­ché dei di­rit­ti d’ac­ces­so; e
d.
per ogni si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne in­te­res­sa­to, nel cor­ri­spon­den­te re­go­la­men­to sul trat­ta­men­to dei da­ti è men­zio­na­to che i re­qui­si­ti di cui al­la let­te­ra c so­no adem­piu­ti ed è il­lu­stra­to il mo­do in cui det­ti re­qui­si­ti so­no adem­piu­ti.

12 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

14 Abro­ga­te dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 2c15  

15 En­tra in vi­go­re il 1° set. 2023 (RU 2023 133).

Art. 2d Controllo, concessione e rifiuto dell’accesso 16  

(art. 2a e 186 cpv. 1 lett. b, c ed e LSIM)

1 Nei si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne e nel­le col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti ge­sti­ti se­con­do la LSIM o la pre­sen­te or­di­nan­za, l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va di vol­ta in vol­ta com­pe­ten­te può trat­ta­re i se­guen­ti da­ti de­gli uten­ti del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne o del­la col­le­zio­ne au­si­lia­ria di da­ti per con­trol­la­re, con­ce­de­re o ri­fiu­ta­re l’ac­ces­so al si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne o al­la col­le­zio­ne au­si­lia­ria di da­ti:

a.
le lo­ro iden­ti­tà tec­ni­che, da­ti e au­to­riz­za­zio­ni d’ac­ces­so;
b.
i lo­ro tem­pla­te bio­me­tri­ci e i da­ti bio­me­tri­ci ri­le­va­ti in oc­ca­sio­ne dell’iden­ti­fi­ca­zio­ne bio­me­tri­ca, se nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne o nel­la col­le­zio­ne au­si­lia­ria di da­ti so­no trat­ta­ti da­ti de­gni di par­ti­co­la­re pro­te­zio­ne o in­for­ma­zio­ni clas­si­fi­ca­te SE­GRE­TO o CON­FI­DEN­ZIA­LE.

2 Que­sti da­ti di un uten­te de­vo­no es­se­re di­strut­ti co­me se­gue se la LSIM o la pre­sen­te or­di­nan­za non pre­ve­do­no un al­tro pe­rio­do di con­ser­va­zio­ne dei da­ti nel ri­spet­ti­vo si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne:

a.
i da­ti bio­me­tri­ci ri­le­va­ti in oc­ca­sio­ne dell’iden­ti­fi­ca­zio­ne bio­me­tri­ca: al più tar­di un an­no do­po il lo­ro ri­le­va­men­to;
b.
tut­ti gli al­tri da­ti: al più tar­di un an­no do­po il de­ca­de­re dell’au­to­riz­za­zio­ne d’ac­ces­so dell’uten­te.

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale

Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile 17

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 3 Ripartizione dei costi  

1 Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 3, la Con­fe­de­ra­zio­ne as­su­me i co­sti:18

a.19
del­la ge­stio­ne e del­la ma­nu­ten­zio­ne del Si­ste­ma di ge­stio­ne del per­so­na­le dell’eser­ci­to e del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le (PI­SA);
b.
dell’uti­liz­za­zio­ne del PI­SA da par­te de­gli or­ga­ni in­te­res­sa­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
c.
del­la tra­smis­sio­ne dei da­ti si­cu­ra e crip­ta­ta tra la Con­fe­de­ra­zio­ne e i ri­ma­nen­ti or­ga­ni di cui all’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 1 LSIM.

2 Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 3, i ri­ma­nen­ti or­ga­ni di cui all’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 1 LSIM as­su­mo­no i co­sti ri­sul­tan­ti dall’uti­liz­za­zio­ne e dall’am­plia­men­to del PI­SA.20

3 I co­sti re­la­ti­vi al­la par­te del PI­SA che ser­ve al­la te­nu­ta dei con­trol­li re­la­ti­vi al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio di pro­te­zio­ne ci­vi­le so­no as­sun­ti con­for­me­men­te al­la LP­PC.21

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

19 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

21 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 4 Dati 22  

(art. 14 LSIM)

1 I da­ti23 con­te­nu­ti nel PI­SA so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 1a.

2 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 1a nu­me­ri 1.10 e 2.7 so­no ri­le­va­ti sol­tan­to pre­vio con­sen­so del­la per­so­na in­te­res­sa­ta.24

3 Dal mo­men­to del­la lo­ro at­tri­bu­zio­ne al­la for­ma­zio­ne, i mi­li­ta­ri di for­ma­zio­ni con ob­bli­ghi per­ma­nen­ti di pron­tez­za co­mu­ni­ca­no al co­man­dan­te com­pe­ten­te i lo­ro nu­me­ri di te­le­fo­no, i lo­ro in­di­riz­zi e-mail e il lo­ro in­di­riz­zo di do­mi­ci­lio non­ché spon­ta­nea­men­te, en­tro 14 gior­ni, i cam­bia­men­ti di ta­li da­ti.

4 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e i ser­vi­zi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni com­pe­ten­ti per la pro­te­zio­ne ci­vi­le trat­ta­no nel PI­SA per sco­pi am­mi­ni­stra­ti­vi, in par­ti­co­la­re per i con­tat­ti e per il ren­di­con­to del sa­la­rio, i da­ti dell’al­le­ga­to 1a con­tras­se­gna­ti con un aste­ri­sco, con­cer­nen­ti per­so­ne che, nel­la pro­te­zio­ne ci­vi­le, sen­za aver di­rit­to a un’in­den­ni­tà di per­di­ta di gua­da­gno:

a.
so­no chia­ma­te a pre­sta­re im­pie­ghi di du­ra­ta li­mi­ta­ta;
b.
im­par­ti­sco­no istru­zio­ni;
c.
par­te­ci­pa­no a istru­zio­ni;
d.
eser­ci­ta­no la fun­zio­ne di con­ta­bi­le.

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

23 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 5 Raccolta dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa25, i co­man­dan­ti di cir­con­da­rio e gli en­ti fe­de­ra­li e can­to­na­li re­spon­sa­bi­li del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le ac­qui­si­sco­no i da­ti per il PI­SA pres­so gli or­ga­ni e le per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 15 LSIM.26

1bis In quan­to or­ga­no com­pe­ten­te dell’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 32c ca­po­ver­so 4 del­la leg­ge del 20 giu­gno 199727 sul­le ar­mi (LArm), l’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie le co­mu­ni­ca­zio­ni dell’Uf­fi­cio cen­tra­le Ar­mi au­to­ma­ti­ca­men­te, tra­mi­te un’in­ter­fac­cia, a par­ti­re dal Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne in­te­gra­ta del­le ri­sor­se (PSN).28

2 Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, dei Can­to­ni e dei Co­mu­ni, i co­man­di mi­li­ta­ri non­ché ter­zi che trat­ta­no da­ti ai sen­si del di­rit­to mi­li­ta­re, del di­rit­to in ma­te­ria di tas­sa d’esen­zio­ne dall’ob­bli­go mi­li­ta­re, del di­rit­to in ma­te­ria di as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re, del di­rit­to pe­na­le mi­li­ta­re, del di­rit­to in ma­te­ria di ser­vi­zio ci­vi­le o del di­rit­to in ma­te­ria di pro­te­zio­ne ci­vi­le, so­no te­nu­ti a co­mu­ni­ca­re gra­tui­ta­men­te ta­li da­ti agli en­ti e al­le per­so­ne che li ac­qui­si­sco­no se­con­do il ca­po­ver­so 1.29

3 Re­la­ti­va­men­te al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va se­con­do gli ar­ti­co­li 11 e 27 LM, gli or­ga­ni com­pe­ten­ti per re­gi­stri de­gli abi­tan­ti o per ana­lo­ghi re­gi­stri can­to­na­li di per­so­ne co­mu­ni­ca­no al co­man­dan­te di cir­con­da­rio com­pe­ten­te, all’at­ten­zio­ne dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa:30

a.31
al­la fi­ne di ogni an­no ci­vi­le, i cit­ta­di­ni sviz­ze­ri che du­ran­te l’an­no in que­stio­ne han­no com­piu­to i 17 an­ni, con co­gno­me, no­me, in­di­riz­zo di re­si­den­za, da­ta di na­sci­ta, luo­go d’ori­gi­ne e nu­me­ro AVS;
b.
il de­po­si­to e il ri­ti­ro dei do­cu­men­ti di le­git­ti­ma­zio­ne;
c.
il cam­bia­men­to dell’in­di­riz­zo di re­si­den­za all’in­ter­no del Co­mu­ne;
d.32
l’ac­qui­si­zio­ne del­la na­zio­na­li­tà sviz­ze­ra da par­te di uo­mi­ni in età di es­se­re as­sog­get­ta­ti all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re;
e.
i cam­bia­men­ti di co­gno­me;
f.
i cam­bia­men­ti di cit­ta­di­nan­za;
g.
il de­ces­so;
h.33
...

4 Le rap­pre­sen­tan­ze sviz­ze­re all’este­ro no­ti­fi­ca­no all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa:

a.
le per­so­ne all’este­ro sog­get­te all’ob­bli­go di le­va;
b.
il de­ces­so all’este­ro di Sviz­ze­ri in età di es­se­re as­sog­get­ta­ti all’ob­bli­go mi­li­ta­re.

5 Gli uf­fi­ci di ese­cu­zio­ne e fal­li­men­to no­ti­fi­ca­no sen­za in­du­gio all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa i sot­tuf­fi­cia­li, gli uf­fi­cia­li e gli uf­fi­cia­li spe­cia­li­sti che, per leg­ge­rez­za o con­te­gno frau­do­len­to, so­no in sta­to di fal­li­men­to o nei con­fron­ti dei qua­li è ef­fet­tua­to un pi­gno­ra­men­to in­frut­tuo­so. Es­si co­mu­ni­ca­no all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, su ri­chie­sta, in­for­ma­zio­ni sul­le pro­ce­du­re di ese­cu­zio­ne e fal­li­men­to an­te­rio­ri e in cor­so con­tro per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re.

6 Le au­to­ri­tà in­qui­ren­ti e i tri­bu­na­li co­mu­ni­ca­no all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, su ri­chie­sta, in­for­ma­zio­ni sui pro­ce­di­men­ti pe­na­li pen­den­ti o con­clu­si con­tro per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va e mi­li­ta­ri, sem­pre che le in­for­ma­zio­ni sia­no ne­ces­sa­rie ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne di una so­spen­sio­ne del­la chia­ma­ta in ser­vi­zio, di un non re­clu­ta­men­to, di un’esclu­sio­ne dal ser­vi­zio mi­li­ta­re, di una mu­ta­zio­ne o di una chia­ma­ta a ser­vi­zi d’istru­zio­ne per un gra­do su­pe­rio­re op­pu­re ai fi­ni dell’esa­me dei mo­ti­vi d’im­pe­di­men­to per la con­se­gna34 dell’ar­ma per­so­na­le.35

7 Re­la­ti­va­men­te al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va e al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re, l’Uf­fi­cio dell’udi­to­re in ca­po no­ti­fi­ca all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa:

a.
le istru­zio­ni pre­pa­ra­to­rie del­la giu­sti­zia mi­li­ta­re e le as­sun­zio­ni pre­li­mi­na­ri del­le pro­ve;
b.
le de­ci­sio­ni di de­si­sten­za pas­sa­te in giu­di­ca­to;
c.
le sen­ten­ze dei tri­bu­na­li mi­li­ta­ri pas­sa­te in giu­di­ca­to;
d.
le re­vo­che di sen­ten­ze con­tu­ma­cia­li;
e.
le pe­ne di­sci­pli­na­ri in­flit­te dal­la giu­sti­zia mi­li­ta­re.

8 Re­la­ti­va­men­te al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va e al­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di giu­sti­zia no­ti­fi­ca sen­za in­du­gio all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa:

a.
le con­dan­ne a pe­ne de­ten­ti­ve, pe­ne pe­cu­nia­rie e la­vo­ri di pub­bli­ca uti­li­tà per un cri­mi­ne o un de­lit­to pas­sa­te in giu­di­ca­to e le mi­su­re pri­va­ti­ve del­la li­ber­tà;
b.
la re­vo­ca del­la so­spen­sio­ne con­di­zio­na­le o del­la so­spen­sio­ne con­di­zio­na­le par­zia­le di una pe­na;
c.
la re­vo­ca di una mi­su­ra pri­va­ti­va del­la li­ber­tà, la so­sti­tu­zio­ne di una mi­su­ra pri­va­ti­va del­la li­ber­tà con un’al­tra mi­su­ra ana­lo­ga e l’ese­cu­zio­ne di una pe­na re­si­dua.

9 Le isti­tu­zio­ni in­ca­ri­ca­te dell’ese­cu­zio­ne di pe­ne de­ten­ti­ve e di mi­su­re pri­va­ti­ve del­la li­ber­tà no­ti­fi­ca­no sen­za in­du­gio all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa l’en­tra­ta e l’usci­ta di una per­so­na sog­get­ta all’ob­bli­go di le­va o all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re.

25 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

27 RS 514.54

28 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

29 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

30 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

33 Abro­ga­ta dal n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, con ef­fet­to dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

34 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vi­go­re dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sezione 1a: Sistema d’informazione Gestione dei servizi36

36 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 5a  

(art. 17c LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Ge­stio­ne dei ser­vi­zi (GDS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 1b.

Sezione 2: Sistema d’informazione medica dell’esercito

Art. 6 Dati 37  

(art. 26 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne me­di­ca dell’eser­ci­to (ME­DI­SA) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 2.

37 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 7 Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per il ME­DI­SA pres­so:38

a.
le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va, per il tra­mi­te di que­stio­na­ri me­di­ci rac­col­ti al­le gior­na­te in­for­ma­ti­ve; que­stio­na­ri psi­co­lo­gi­ci e psi­chia­tri­ci di­stri­bui­ti al­la gior­na­ta di re­clu­ta­men­to non­ché ul­te­rio­ri in­ter­vi­ste e vi­si­te ese­gui­te nel­la me­de­si­ma oc­ca­sio­ne; scrit­ti per­so­na­li non­ché do­cu­men­ti me­di­ci;
b.
le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re, le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio ci­vi­le e le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio di pro­te­zio­ne ci­vi­le, per il tra­mi­te di scrit­ti per­so­na­li e do­cu­men­ti me­di­ci;
c.
i me­di­ci mi­li­ta­ri del­le com­mis­sio­ni per la vi­si­ta sa­ni­ta­ria, per il tra­mi­te di for­mu­la­ri sa­ni­ta­ri;
d.
i me­di­ci di trup­pa, per il tra­mi­te di for­mu­la­ri sa­ni­ta­ri;
e.
i me­di­ci im­pie­ga­ti, i me­di­ci del­le piaz­ze d’ar­mi e i me­di­ci spe­cia­li­sti del­le piaz­ze d’ar­mi, per il tra­mi­te di do­cu­men­ti me­di­ci e for­mu­la­ri sa­ni­ta­ri;
f.
i me­di­ci ci­vi­li che han­no in cu­ra per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va, per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re o per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio ci­vi­le, per il tra­mi­te di do­cu­men­ti me­di­ci;
g.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del ser­vi­zio ci­vi­le (CI­VI)39 e i me­di­ci di fi­du­cia a cui que­st’ul­ti­mo si è ri­vol­to;
h.
l’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re, per il tra­mi­te di scrit­ti uf­fi­cia­li e do­cu­men­ti me­di­ci;
i.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne, per il tra­mi­te di scrit­ti uf­fi­cia­li e do­cu­men­ti me­di­ci;
j. 40
il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to per i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne in se­no al DDPS, a par­ti­re dai ri­sul­ta­ti dei con­trol­li re­la­ti­vi al­le con­di­zio­ni fi­si­che o psi­chi­che del­la per­so­na da va­lu­ta­re;
k.41
i ser­vi­zi e le per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 113 ca­po­ver­si 7 e 8 LM che co­mu­ni­ca­no se­gni o in­di­zi se­ri re­la­ti­vi a mo­ti­vi d’im­pe­di­men­to per la con­se­gna dell’ar­ma per­so­na­le o dell’ar­ma in pre­sti­to.

38 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

39 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RU 2004 4937), con ef­fet­to dal 1° gen. 2019. Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

40 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

41 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Sezione 3: Dati di ulteriori sistemi d’informazione per la gestione del personale

Art. 842  

42 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 9 Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti  

(art. 32 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nei Si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne per la re­gi­stra­zio­ne dei pa­zien­ti (ISPE) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 4.

Art. 1043  

43 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 10a Sistema d’informazione di medicina aeronautica 44  

(art. 44 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne di me­di­ci­na ae­ro­nau­ti­ca (ME­DIS FA) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 5a.

44 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 11 Sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali 45  

(art. 50 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Per­so­na­le d’im­pie­go del co­man­do for­ze spe­cia­li (SI­PI CFS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 6.

45 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 12 Sistema d’informazione per la consulenza sociale 46  

(art. 56 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la con­su­len­za so­cia­le (ISB) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 7.

46 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 13 Sistema d’informazione Personale Difesa  

(art. 62 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Per­so­na­le Di­fe­sa (IPV) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 8.

Art. 14 Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero  

(art. 68 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne del per­so­na­le per im­pie­ghi all’este­ro (PE­RAUS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 9.

Sezione 4: Sistema d’informazione Contatti all’estero

Art. 15 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Con­tat­ti all’este­ro (Open­RID) ser­ve al­la pro­ce­du­ra d’au­to­riz­za­zio­ne per tut­ti i con­tat­ti all’este­ro di per­so­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za del 24 giu­gno 200947 sui con­tat­ti mi­li­ta­ri in­ter­na­zio­na­li, al­la va­lu­ta­zio­ne di ta­li con­tat­ti e dei re­so­con­ti di viag­gio non­ché all’or­ga­niz­za­zio­ne e al­la va­lu­ta­zio­ne di vi­si­te di per­so­ne, au­to­ri­tà e or­ga­niz­za­zio­ni stra­nie­re.48

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa49 ge­sti­sce l’Open­RID.

47 RS 510.215

48 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

49 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

Art. 16 Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nell’Open­RID so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 10.

Art. 17 Raccolta dei dati 50  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’Open­RID pres­so le per­so­ne in­te­res­sa­te e pres­so i lo­ro su­pe­rio­ri di­ret­ti e in­di­ret­ti.

50 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 18 Comunicazione dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti dell’Open­RID agli or­ga­ni e al­le per­so­ne com­pe­ten­ti per i con­tat­ti all’este­ro, ai su­pe­rio­ri di­ret­ti e in­di­ret­ti del­le per­so­ne in­te­res­sa­te e al­la Cen­tra­le viag­gi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

Art. 19 Conservazione dei dati  

I da­ti dell’Open­RID so­no con­ser­va­ti per cin­que an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dal­la con­clu­sio­ne del con­tat­to all’este­ro.

Sezione 5: ...

Art. 20a2451  

51 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 6: Sistema d’informazione Impieghi di verifica

Art. 25 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Im­pie­ghi di ve­ri­fi­ca (IVE) ser­ve all’im­pie­go di per­so­ne che pre­sta­no im­pie­ghi di ve­ri­fi­ca per l’Or­ga­niz­za­zio­ne per la si­cu­rez­za e la coo­pe­ra­zio­ne in Eu­ro­pa (OSCE) o l’Or­ga­niz­za­zio­ne del­le Na­zio­ni Uni­te (ONU).

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce l’IVE.

Art. 26 Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nell’IVE so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 12.

Art. 27 Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’IVE pres­so le per­so­ne che si met­to­no a di­spo­si­zio­ne per im­pie­ghi di ve­ri­fi­ca.

Art. 28 Comunicazione dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti dell’IVE uni­ca­men­te a or­ga­ni e a per­so­ne dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa com­pe­ten­ti per gli im­pie­ghi di ve­ri­fi­ca.

Art. 29 Conservazione dei dati  

I da­ti dell’IVE so­no con­ser­va­ti per cin­que an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dall’usci­ta dal pool di per­so­na­le.

Sezione 7: Sistema d’informazione Pontonieri

Art. 30 Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Pon­to­nie­ri (IPont) ser­ve al ri­la­scio dei li­bret­ti del­le pre­sta­zio­ni mi­li­ta­ri, al­la te­nu­ta dei con­trol­li re­la­ti­vi agli esa­mi at­ti­tu­di­na­li dei cor­si per pon­to­nie­ri 1–4 e dei con­trol­li re­la­ti­vi al per­mes­so di con­dur­re na­tan­ti mi­li­ta­re, al con­trol­lo del­le in­den­ni­tà nel set­to­re dell’istru­zio­ne pre­mi­li­ta­re non­ché al re­clu­ta­men­to in qua­li­tà di pon­to­nie­re.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa52 ge­sti­sce l’IPont.

52 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

Art. 31 Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nell’IPont so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 13.

Art. 32 Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’IPont con­cer­nen­ti l’istru­zio­ne pre­mi­li­ta­re vo­lon­ta­ria dei fu­tu­ri pon­to­nie­ri pres­so le so­cie­tà di pon­to­nie­ri e bat­tel­lie­ri e i fu­tu­ri pon­to­nie­ri.

Art. 33 Comunicazione dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa co­mu­ni­ca su ri­chie­sta i da­ti dell’IPont ai co­man­di com­pe­ten­ti per l’am­bi­to dei pon­to­nie­ri, al­le so­cie­tà di pon­to­nie­ri e bat­tel­lie­ri, agli uf­fi­cia­li pon­to­nie­ri, agli istrut­to­ri pon­to­nie­ri e ai cen­tri di re­clu­ta­men­to.

2 Es­so può ren­de­re ac­ces­si­bi­li i da­ti me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo.

Art. 34 Conservazione dei dati 53  

I da­ti dell’IPont so­no con­ser­va­ti per die­ci an­ni a de­cor­re­re dal ri­le­va­men­to.

53 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 8: Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero54

54 Introdotta l’all. 4 n. I 1 dell’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 34a Organo responsabile 55  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Am­mi­ni­stra­zio­ne de­gli im­pie­ghi all’este­ro (HY­DRA).

55 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 34b Scopo  

L’HY­DRA ser­ve all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa56 per:

a.
l’am­mi­ni­stra­zio­ne dei li­bret­ti di ser­vi­zio in ca­so di im­pie­ghi all’este­ro di mi­li­ta­ri;
b.
l’al­le­sti­men­to di di­stin­zio­ni per i par­te­ci­pan­ti a mis­sio­ni di man­te­ni­men­to del­la pa­ce all’este­ro;
c.
l’am­mi­ni­stra­zio­ne dei con­ge­di;
d.
la re­gi­stra­zio­ne di co­mu­ni­ca­zio­ni all’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re re­la­ti­ve a in­ci­den­ti.

56 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di det­ta mod.è te­nu­to con­to in tut­to il te­sto.

Art. 34c Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nell’HY­DRA so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 13a.

Art. 34d Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per l’HY­DRA:

a.
pres­so le per­so­ne in­te­res­sa­te;
b.
dal PE­RAUS.
Art. 34e Comunicazione dei dati  

I da­ti dell’HY­DRA so­no trat­ta­ti esclu­si­va­men­te all’in­ter­no dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa. I da­ti non so­no co­mu­ni­ca­ti.

Art. 34f Conservazione dei dati  

I da­ti nell’HY­DRA so­no con­ser­va­ti al più tar­di fi­no al rag­giun­gi­men­to del li­mi­te di età per un im­pie­go di pro­mo­vi­men­to del­la pa­ce.

Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta

Sezione 1: Sistemi d’informazione per la condotta secondo la LSIM 57

57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 35 Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato  

(art. 74 LSIM)

1 I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne e d’im­pie­go del Ser­vi­zio sa­ni­ta­rio coor­di­na­to (SII-SSC) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 14.

2 I da­ti del SII-SSC so­no co­mu­ni­ca­ti ai com­pe­ten­ti pe­ri­ti ester­ni nel qua­dro del­la va­lu­ta­zio­ne dell’ido­nei­tà nei cen­tri di re­clu­ta­men­to.

Art. 3658  

Art. 3759 Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per l’am­mi­ni­stra­zio­ne dei ser­vi­zi

(art. 86 LSIM)60

1 I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per l’am­mi­ni­stra­zio­ne dei ser­vi­zi (MIL Of­fi­ce) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 16.

2 ...61

58 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, con ef­fet­to dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

59 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

60 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

61 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 20 mag. 2020 (RU 20202035). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 38 Sistema d’informazione per la gestione delle competenze 6263  

(art. 92 LSIM)

1 I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne del­le com­pe­ten­ze (ISKM) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 17.64

2 I da­ti per l’ISKM pos­so­no es­se­re rac­col­ti, tra­mi­te un’in­ter­fac­cia, a par­ti­re dai si­ste­mi se­guen­ti:65

a.
il si­ste­ma PI­SA;
b.
il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne del­la for­ma­zio­ne (Lear­ning Ma­na­ge­ment Sy­stem DDPS, LMS DDPS);
c.66
il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne dei da­ti del per­so­na­le (SIGDP).

3 I da­ti dell’ISKM so­no re­si ac­ces­si­bi­li:67

a.
al­la per­so­na in­te­res­sa­ta, per la con­sul­ta­zio­ne e il trat­ta­men­to dei pro­pri da­ti;
b.
ai su­pe­rio­ri ci­vi­li e mi­li­ta­ri del­la per­so­na in­te­res­sa­ta, ai fi­ni dell’adem­pi­men­to dei ri­spet­ti­vi com­pi­ti le­ga­li;
c.68
agli or­ga­ni del per­so­na­le e ai re­spon­sa­bi­li del per­so­na­le com­pe­ten­ti non­ché al­le per­so­ne com­pe­ten­ti in se­no al DDPS per la pia­ni­fi­ca­zio­ne e lo svi­lup­po dei qua­dri non­ché per la ge­stio­ne del­le com­pe­ten­ze, ai fi­ni dell’adem­pi­men­to dei ri­spet­ti­vi com­pi­ti le­ga­li.

62 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

63 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

64 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

65 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

66 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 8 n. II 4 dell’O del 22 nov. 2017 sul­la pro­te­zio­ne dei da­ti per­so­na­li del per­so­na­le fe­de­ra­le, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

67 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

68 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 3969  

69 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, con ef­fet­to dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 40 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri  

(art. 104 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne e di con­dot­ta del­le For­ze ter­re­stri (FIS FT) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 19.

Art. 41 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree  

(art. 110 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne e di con­dot­ta del­le For­ze ae­ree (FIS FA) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 20.

Art. 42 Sistema d’informazione per la condotta dei militari  

(art. 116 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la con­dot­ta dei mi­li­ta­ri (IMESS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 21.

Sezione 2: ...

Art. 43a4770  

70 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 3: ...

Art. 48 a 5271  

71 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 3a: Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi72

72 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 52a Scopo e organo responsabile  

1 Il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne «Si­ste­ma di au­to­ma­zio­ne e di aiu­to al­la ge­stio­ne gui­da­to dai pro­ces­si e da­gli even­ti» (PE­GA­SUS) ser­ve all’am­mi­ni­stra­zio­ne de­gli uten­ti del­la re­te di da­ti del DDPS non­ché all’ela­bo­ra­zio­ne au­to­ma­ti­ca del­le iden­ti­tà tec­ni­che di ta­li per­so­ne per l’ac­ces­so a piat­ta­for­me e si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne dif­fe­ren­te­men­te clas­si­fi­ca­ti di det­ta re­te.

2 I da­ti del PE­GA­SUS se­con­do l’al­le­ga­to 23a nu­me­ri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 so­no trat­ta­ti in una ban­ca da­ti au­si­lia­ria del PE­GA­SUS al­lo sco­po di es­se­re co­mu­ni­ca­ti a for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni ester­ni.

2bis I da­ti del PE­GA­SUS pos­so­no es­se­re scam­bia­ti, al­lo sco­po di es­se­re ar­mo­niz­za­ti, con l’ar­chi­vio cen­tra­liz­za­to del­le iden­ti­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 OIAM73 e i si­ste­mi di ge­stio­ne del­le iden­ti­tà (si­ste­mi IAM) e i ser­vi­zi di elen­chi ge­sti­ti in ba­se all’OIAM, per quan­to vi pos­sa­no es­se­re trat­ta­ti. A ta­le sco­po il PE­GA­SUS può es­se­re in­te­gra­to nel­la re­te dei si­ste­mi IAM se­con­do l’ar­ti­co­lo 20 OIAM.74

3 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il PE­GA­SUS.

73 RS 172.010.59

74 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 52b Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nel PE­GA­SUS so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 23a.

Art. 52c Raccolta dei dati  

I da­ti nel PE­GA­SUS so­no rac­col­ti:

a.75
dal si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Piat­ta­for­ma di da­ti Di­fe­sa (SI PDD);
b.
dal si­ste­ma PI­SA;
c.76
dai si­ste­mi IAM e dai ser­vi­zi di elen­chi ge­sti­ti se­con­do l’OIAM77;
d.
dall’ar­chi­vio cen­tra­liz­za­to del­le iden­ti­tà di cui all’ar­ti­co­lo 13 OIAM.

75 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

76 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

77 RS 172.010.59

Art. 52d Comunicazione dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li i da­ti del PE­GA­SUS:

a.
agli uten­ti del­la re­te di da­ti del DDPS: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 23a nu­me­ri 1–28 e 35;
b.
al­le per­so­ne com­pe­ten­ti per l’am­mi­ni­stra­zio­ne del­la re­te di da­ti del DDPS: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 23a nu­me­ri 29–37; i da­ti se­con­do il nu­me­ro 36 pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti uni­ca­men­te a sco­pi di con­fi­gu­ra­zio­ne e non de­vo­no es­se­re vi­si­bi­li tra­mi­te le in­ter­fac­ce per uten­ti;
c.78
...
d.
al Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne «Piat­ta­for­ma mi­li­ta­re» (MIL PLATT­FORM): i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ro 1;
e.
al­le piat­ta­for­me e ai si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne del­la re­te di da­ti del DDPS per i qua­li so­no am­mi­ni­stra­ti nel PE­GA­SUS gli uten­ti e le ri­spet­ti­ve iden­ti­tà tec­ni­che: i da­ti ne­ces­sa­ri per l’ac­ces­so a ta­li piat­ta­for­me e si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne;
f.79
ai si­ste­mi IAM e ai ser­vi­zi di elen­chi ge­sti­ti se­con­do l’OIAM80;
g.81
all’ar­chi­vio cen­tra­liz­za­to del­le iden­ti­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 OIAM.

2 Me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo, ren­de ac­ces­si­bi­li i da­ti del­la ban­ca da­ti au­si­lia­ria del PE­GA­SUS ai for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni ester­ni au­to­riz­za­ti.

78 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

79 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

80 RS 172.010.59

81 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 52e Conservazione dei dati  

1 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 23a nu­me­ro 37 so­no di­strut­ti al più tar­di un an­no do­po il de­ca­de­re dell’au­to­riz­za­zio­ne all’ac­ces­so.

2Gli al­tri da­ti del PE­GA­SUS so­no con­ser­va­ti per die­ci an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dall’estin­zio­ne del di­rit­to all’uti­liz­za­zio­ne.

Sezione 3b: Sistema d’informazione Comunicazione militare82

82 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 52f Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Co­mu­ni­ca­zio­ne mi­li­ta­re (Com­Mil) ser­ve all’am­mi­ni­stra­zio­ne de­gli uten­ti di si­ste­mi di co­mu­ni­ca­zio­ne dell’eser­ci­to e dell’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re non­ché al­la co­mu­ni­ca­zio­ne dei lo­ro da­ti tra­mi­te l’in­fra­strut­tu­ra di que­sti si­ste­mi di co­mu­ni­ca­zio­ne.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il Com­Mil.

Art. 52g Dati  

I da­ti de­gli uten­ti di si­ste­mi di co­mu­ni­ca­zio­ne dell’eser­ci­to e dell’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re con­te­nu­ti nel Com­Mil so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 23b.

Art. 52h Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per il Com­Mil:

a.
pres­so le per­so­ne in­te­res­sa­te;
b.
pres­so gli or­ga­ni e le per­so­ne com­pe­ten­ti dell’eser­ci­to e dell’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re;
c.
dai se­guen­ti si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne:
1.
PI­SA,
2.
IPV,
3.
PE­GA­SUS,
4.
SI PDD,
5.
PSN;
d.
dai si­ste­mi IAM e dai ser­vi­zi di elen­chi ge­sti­ti se­con­do l’OIAM83;
e.
dall’ar­chi­vio cen­tra­liz­za­to del­le iden­ti­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 OIAM.
Art. 52i Comunicazione dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i se­guen­ti da­ti del Com­Mil:

a.
agli uten­ti di si­ste­mi di co­mu­ni­ca­zio­ne dell’eser­ci­to e dell’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 23b nu­me­ri 1–8, 12 e 16–26;
b.
agli or­ga­ni e al­le per­so­ne dell’eser­ci­to e dell’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re com­pe­ten­ti per i si­ste­mi di co­mu­ni­ca­zio­ne: tut­ti i da­ti.
Art. 52j Conservazione dei dati  

Do­po la de­re­gi­stra­zio­ne di un uten­te di un si­ste­ma di co­mu­ni­ca­zio­ne i da­ti del Com­Mil so­no con­ser­va­ti al mas­si­mo per cin­que an­ni.

Sezione 4: ...

Art. 53a5784  

84 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 5: Sistema militare di dosimetria85

85 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 57a Scopo e organo responsabile 86  

1 Il Si­ste­ma mi­li­ta­re di do­si­me­tria (MDS) ser­ve al ri­le­va­men­to e al con­trol­lo cen­tra­liz­za­ti dei va­lo­ri di al­ler­ta e dei va­lo­ri li­mi­te del­le do­si di ra­dia­zio­ni a cui so­no espo­sti i mi­li­ta­ri e i col­la­bo­ra­to­ri del DDPS du­ran­te l’istru­zio­ne o un im­pie­go.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il MDS.

86 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 57b Dati 87  

I da­ti con­te­nu­ti nel MDS so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 24a.

87 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 57c Raccolta dei dati  

I mi­li­ta­ri com­pe­ten­ti per il MDS e i col­la­bo­ra­to­ri ad­det­ti del DDPS rac­col­go­no i da­ti per il MDS:88

a.
pres­so i mi­li­ta­ri in­te­res­sa­ti, a par­ti­re dal PI­SA;
b.
pres­so i col­la­bo­ra­to­ri del DDPS in­te­res­sa­ti o i lo­ro su­pe­rio­ri;
c.
me­dian­te l’im­pie­go di do­si­me­tri elet­tro­ni­ci.

88 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 57d Comunicazione dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti del MDS agli or­ga­ni e al­le per­so­ne se­guen­ti: 89

a.90
ai pe­ri­ti in ra­dio­pro­te­zio­ne del Cen­tro di com­pe­ten­za dell’eser­ci­to per l’eli­mi­na­zio­ne di mez­zi di com­bat­ti­men­to nu­clea­ri, bio­lo­gi­ci e chi­mi­ci non­ché per lo smi­na­men­to (CC NBC-KA­MIR);
b.
ai mi­li­ta­ri com­pe­ten­ti per le mi­su­ra­zio­ni e i con­trol­li non­ché ai col­la­bo­ra­to­ri ad­det­ti del DDPS, per i ri­spet­ti­vi am­bi­ti.

89 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

90 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 57e Conservazione dei dati 91  

I da­ti del MDS so­no con­ser­va­ti per una du­ra­ta mas­si­ma di cin­que an­ni a de­cor­re­re dal ri­le­va­men­to.


91 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 6: Sistemi di geolocalizzazione92

92 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 57f  

1 Per for­ni­re tem­pe­sti­va­men­te pre­sta­zio­ni, l’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa può de­ter­mi­na­re, me­dian­te si­ste­mi di geo­lo­ca­liz­za­zio­ne di­sat­ti­va­bi­li, la po­si­zio­ne de­gli uten­ti di vei­co­li e di ap­pa­rec­chi di co­mu­ni­ca­zio­ne.93

2 I da­ti re­gi­stra­ti re­la­ti­vi al­la po­si­zio­ne so­no di­strut­ti en­tro 24 ore.

93 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Capitolo 4: Sistemi d’informazione per l’istruzione

Sezione 1: Sistemi d’informazione per l’istruzione secondo la LSIM 94

94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 58 Sistemi d’informazione per i simulatori  

(art. 122 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nei Si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne per i si­mu­la­to­ri so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 25.

Art. 59 Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione 95  

(art. 128 LSIM)

1 I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la ge­stio­ne dell’istru­zio­ne («Lear­ning Ma­na­ge­ment Sy­stem DDPS»; LMS DDPS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 26.

2 I da­ti per l’LMS DDPS pos­so­no es­se­re rac­col­ti a par­ti­re dall’ar­chi­vio cen­tra­liz­za­to del­le iden­ti­tà di cui all’ar­ti­co­lo 13 OIAM, nel­la mi­su­ra in cui ciò è pre­vi­sto nell’al­le­ga­to 26.96

95 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

96 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 60 Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione  

(art. 134 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per i cer­ti­fi­ca­ti di for­ma­zio­ne in ma­te­ria di buo­na pras­si di fab­bri­ca­zio­ne (ISGMP) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 27.

Art. 61 Sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito 97  

(art. 140 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Cir­co­la­zio­ne stra­da­le e na­vi­ga­zio­ne dell’eser­ci­to (SI CSNE) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 28.

97 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 61a Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici 98  

(art. 143c LSIM)99

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la for­ma­zio­ne e il per­fe­zio­na­men­to ae­ro­nau­ti­ci (SPHAIR Ex­pert) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 28a.

98 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

99 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 61b Sistema d’informazione Formazione alla condotta 100  

(art. 143i LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne For­ma­zio­ne al­la con­dot­ta (SI­FC) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 29.

100 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 2: ...

Art. 62 a 66101  

101 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 66aa66e102  

102 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 66fa66j103  

103 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Capitolo 5: Sistemi d’informazione di sicurezza

Sezione 1: Sistemi d’informazione di sicurezza secondo la LSIM 104

104 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 67 Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone  

(art. 146 LSIM)

1 I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne (Si­ste­ma in­for­ma­tiz­za­to per i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne, SI­BAD) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 30.

2 I da­ti del si­ste­ma SI­BAD in­di­ca­ti nel se­gui­to so­no co­mu­ni­ca­ti ai si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­guen­ti:

a.105
...
b.
al si­ste­ma MIL PLATT­FORM: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ro 2.106

105 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

106 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 68 Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale 107  

(art. 152 LSIM)

1 I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per il con­trol­lo del­la si­cu­rez­za in­du­stria­le (ISKO) e rac­col­ti dal si­ste­ma SI­BAD so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 31 nu­me­ri 1–16; i da­ti azien­da­li con­te­nu­ti nell’ISKO so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 31 nu­me­ri 17–50.

2 Uni­ta­men­te al li­vel­lo di si­cu­rez­za e al­la de­ci­sio­ne con­cer­nen­te il con­trol­lo, pos­so­no es­se­re co­mu­ni­ca­ti all’in­ca­ri­ca­to del­la tu­te­la del se­gre­to del da­to­re di la­vo­ro i da­ti ne­ces­sa­ri per l’iden­ti­fi­ca­zio­ne del­la per­so­na in­te­res­sa­ta se­con­do l’al­le­ga­to 31 nu­me­ri 1–10.

107 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 69 Sistema d’informazione per le richieste di visita  

(art. 158 LSIM)

1 I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per le ri­chie­ste di vi­si­ta (SI­BE) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 32.

2 Uni­ta­men­te al li­vel­lo di si­cu­rez­za e al­la de­ci­sio­ne con­cer­nen­te il con­trol­lo, pos­so­no es­se­re co­mu­ni­ca­ti al­le au­to­ri­tà di si­cu­rez­za del Pae­se og­get­to del­la ri­chie­sta di vi­si­ta com­pe­ten­ti per il trat­ta­men­to del­le ri­chie­ste di vi­si­ta i da­ti ne­ces­sa­ri per l’iden­ti­fi­ca­zio­ne del­la per­so­na in­te­res­sa­ta se­con­do l’al­le­ga­to 32 nu­me­ri 1–10.108

108 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70 Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso  

(art. 164 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per i con­trol­li dell’ac­ces­so (ZU­KO) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33.

Art. 70bis Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare 109  

(art. 167c LSIM, art. 100 cpv. 3 lett. a LM)

1 I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma di al­le­sti­men­to di gior­na­li e rap­por­ti per la po­li­zia mi­li­ta­re (JO­RA­SYS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33bis.

2 Lo JO­RA­SYS con­tie­ne an­che i da­ti trat­ta­ti con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 100 ca­po­ver­so 3 let­te­ra a LM.

109 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70ter Sistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito 110  

(art. 167i LSIM, art. 100 cpv. 3 lett. a LM)

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Pro­te­zio­ne pre­ven­ti­va dell’eser­ci­to (IP­SA) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33ter.

110 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 2: Sistema elettronico di chiamata in servizio 111112

111 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70a Scopo e organo responsabile 113  

1 Il Si­ste­ma elet­tro­ni­co di chia­ma­ta in ser­vi­zio (e-chia­ma­ta) ser­ve a chia­ma­re in ser­vi­zio i mi­li­ta­ri non­ché i mem­bri di sta­ti mag­gio­ri di cri­si.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce l’e-chia­ma­ta.

113 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70b Dati 114  

I da­ti con­te­nu­ti nell’e-chia­ma­ta so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33a.

114 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70c Raccolta dei dati 115  

Gli or­ga­ni e le per­so­ne re­spon­sa­bi­li dell’e-chia­ma­ta rac­col­go­no i da­ti:

a.
dei mi­li­ta­ri: dal si­ste­ma PI­SA;
b.
dei mem­bri di sta­ti mag­gio­ri di cri­si: pres­so i col­la­bo­ra­to­ri del DDPS in­te­res­sa­ti.

115 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70d Comunicazione dei dati  

I da­ti dell’e-Alarm in­di­ca­ti nel se­gui­to so­no co­mu­ni­ca­ti agli or­ga­ni e al­le per­so­ne se­guen­ti:116

a.
tut­ti i da­ti: al­le au­to­ri­tà mi­li­ta­ri re­spon­sa­bi­li e ai co­man­di mi­li­ta­ri com­pe­ten­ti;
b.117
i nu­me­ri di te­le­fo­no e gli in­di­riz­zi e-mail ne­ces­sa­ri per la chia­ma­ta in ser­vi­zio elet­tro­ni­ca: ai ter­zi in­ca­ri­ca­ti del­la chia­ma­ta in ser­vi­zio elet­tro­ni­ca.

116 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

117 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70e Conservazione dei dati 118  

I da­ti re­gi­stra­ti nell’e-chia­ma­ta so­no con­ser­va­ti al mas­si­mo si­no:

a.
al pro­scio­gli­men­to dei mi­li­ta­ri dall’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re;
b.
all’usci­ta dei mem­bri di sta­ti mag­gio­ri di cri­si dal ri­spet­ti­vo sta­to mag­gio­re di cri­si.

118 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 3: Sistema d’annuncio per la sicurezza aerea119

119 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 70f Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma elet­tro­ni­co d’an­nun­cio per la si­cu­rez­za ae­rea «Ha­zard and Ri­sk Ana­ly­sis Ma­na­ge­ment» (HA­RAM) ser­ve al trat­ta­men­to di an­nun­ci con­cer­nen­ti av­ve­ni­men­ti par­ti­co­la­ri, even­ti straor­di­na­ri e la­cu­ne in ma­te­ria di si­cu­rez­za nell’am­bi­to del­le ope­ra­zio­ni di vo­lo mi­li­ta­ri.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce l’HA­RAM.120

120 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70g Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nell’HA­RAM so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33b.

Art. 70h Raccolta dei dati  

I da­ti nell’HA­RAM so­no rac­col­ti pres­so:

a.
le per­so­ne che con­sul­ta­no i rap­por­ti del­le For­ze ae­ree in ma­te­ria di si­cu­rez­za in ca­so di even­ti straor­di­na­ri, av­ve­ni­men­ti par­ti­co­la­ri e la­cu­ne in ma­te­ria di si­cu­rez­za nel­le ope­ra­zio­ni di vo­lo;
b.
la Si­cu­rez­za di vo­lo del­le For­ze ae­ree.
Art. 70i Comunicazione dei dati  

Ha ac­ces­so ai da­ti dell’HA­RAM ri­fe­ri­ti a per­so­ne esclu­si­va­men­te la di­vi­sio­ne Si­cu­rez­za di vo­lo del­le For­ze ae­ree.

Art. 70j Conservazione dei dati  

I da­ti ri­fe­ri­ti a per­so­ne so­no ano­ni­miz­za­ti die­ci an­ni do­po l’an­nun­cio e con­ser­va­ti a tem­po in­de­ter­mi­na­to.

Sezione 4: ...

Art. 70la70p121  

121 In­tro­dot­ti dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 5: Sistema MIL PLATTFORM122

122 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 70q Scopo e organo responsabile  

1 Il si­ste­ma MIL PLATT­FORM ser­ve al­la con­dot­ta ope­ra­ti­va dell’eser­ci­to co­me si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per la con­dot­ta in tut­te le si­tua­zio­ni. In es­so so­no trat­ta­ti da­ti per l’adem­pi­men­to dei com­pi­ti se­guen­ti:

a.
iden­ti­fi­ca­zio­ne e in­di­vi­dua­zio­ne bio­me­tri­che del­le per­so­ne;
b.
con­trol­lo, con­ces­sio­ne, ri­fiu­to e ver­ba­liz­za­zio­ne dell’ac­ces­so al si­ste­ma MIL PLATT­FORM.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il si­ste­ma MIL PLATT­FORM.

Art. 70r Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma MIL PLATT­FORM so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 33d.

Art. 70s Raccolta dei dati  

I da­ti del si­ste­ma MIL PLATT­FORM so­no rac­col­ti:

a.
pres­so le per­so­ne au­to­riz­za­te ad ac­ce­de­re al si­ste­ma MIL PLATT­FORM;
b.
pres­so i co­man­di mi­li­ta­ri;
c.
pres­so le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve com­pe­ten­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
d.123
dal si­ste­ma PE­GA­SUS: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ro 1;
e.
dal si­ste­ma SI­BAD: i da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ro 2.

123 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 70t Comunicazione dei dati  

I da­ti del si­ste­ma MIL PLATT­FORM so­no re­si ac­ces­si­bi­li tra­mi­te un grup­po d’uten­za chiu­so:

a.
ai col­la­bo­ra­to­ri com­pe­ten­ti per l’eser­ci­zio tec­ni­co del si­ste­ma MIL PLATT­FORM;
b.
ai col­la­bo­ra­to­ri com­pe­ten­ti per l’am­mi­ni­stra­zio­ne de­gli uten­ti del si­ste­ma MIL PLATT­FORM, il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni d’ac­ces­so e il con­trol­lo dell’ac­ces­so.
Art. 70u Conservazione dei dati  

1 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ri 1, 2, 4 e 6 so­no di­strut­ti un an­no do­po il de­ca­de­re dell’au­to­riz­za­zio­ne d’ac­ces­so del­la per­so­na in­te­res­sa­ta.

2 I da­ti se­con­do l’al­le­ga­to 33d nu­me­ri 3 e 5 so­no di­strut­ti un an­no do­po il ri­le­va­men­to.

Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione

Sezione 1: Altri sistemi d’informazione secondo la LSIM 124

124 Introdotto dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 71 Sistema d’informazione Centro danni DDPS (SCHAMIS) 125  

(art. 170 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel­lo SCHA­MIS so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 34.

125 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 72 Sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD) 126  

(art. 176 LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel SI PDD so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35.

126 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 72bis Sistema PSN 127  

(art. 179c LSIM)

1 I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma PSN so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35bis.

2 Il si­ste­ma PSN è vol­to an­che al­lo scam­bio di da­ti tra i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne mi­li­ta­ri e i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 32a LArm.

3 La rac­col­ta di da­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 179d let­te­ra e LSIM può es­se­re ef­fet­tua­ta an­che a par­ti­re da tut­ti i si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 32a LArm.

4 Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa co­mu­ni­ca­no i da­ti del si­ste­ma PSN, per l’adem­pi­men­to dei ri­spet­ti­vi com­pi­ti le­ga­li o con­trat­tua­li, an­che:

a.
all’Uf­fi­cio cen­tra­le Ar­mi, per il trat­ta­men­to nei si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 32a LArm;
b.
al PI­SA tra­mi­te un’in­ter­fac­cia: le co­mu­ni­ca­zio­ni dell’Uf­fi­cio cen­tra­le Ar­mi se­con­do l’ar­ti­co­lo 32c ca­po­ver­so 4 LArm.

127 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vi­go­re dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Art. 72ter Sistema d’informazione per il tiro fuori del servizio 128  

(art. 179i LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne per il ti­ro fuo­ri del ser­vi­zio (TFS) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35ter.

128 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 72quater Sistema d’informazione Master Data Management 129  

(art. 179o LSIM)

I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Ma­ster Da­ta Ma­na­ge­ment (MDM) so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35qua­ter.

129 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 2: ...

Art. 72a a 72e130  

130 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Sezione 3: ...

Art. 72f a72fquinquies131  

131 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 4: ...

Art. 72g a72gsexies132  

132 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Sezione 4a: ...

Art. 72gseptiesa 72gundecies133  

133 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 5: Collezioni ausiliarie di dati134

134 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 72h Scopo e organo responsabile  

Per la ge­stio­ne di in­di­riz­zi, cor­si di for­ma­zio­ne e ri­sor­se le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa e i co­man­di mi­li­ta­ri pos­so­no trat­ta­re, in col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti ne­ces­sa­rie al ri­guar­do, da­ti che non so­no de­gni di par­ti­co­la­re pro­te­zio­ne, sem­pre che il trat­ta­men­to av­ven­ga per sco­pi in­ter­ni. Que­ste col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti ser­vo­no all’or­ga­niz­za­zio­ne dei pro­ces­si la­vo­ra­ti­vi non­ché al­la pia­ni­fi­ca­zio­ne e al­la ge­stio­ne di scuo­le, cor­si e ma­ni­fe­sta­zio­ni e non ne­ces­si­ta­no di ba­si spe­ci­fi­che.

Art. 72hbis Dati  

Nel­le col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti pos­so­no es­se­re trat­ta­ti esclu­si­va­men­te i da­ti ne­ces­sa­ri all’adem­pi­men­to del ri­spet­ti­vo com­pi­to se­con­do l’al­le­ga­to 35d.

Art. 72hter Raccolta dei dati  

Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa e i co­man­di mi­li­ta­ri rac­col­go­no i da­ti:

a.
dei mi­li­ta­ri: pres­so le per­so­ne in­te­res­sa­te op­pu­re dal PI­SA;
b.
pres­so gli im­pie­ga­ti del DDPS in­te­res­sa­ti op­pu­re pres­so i lo­ro su­pe­rio­ri;
c.
di ter­zi: pres­so le per­so­ne in­te­res­sa­te op­pu­re tra­mi­te fon­ti pub­bli­ca­men­te ac­ces­si­bi­li.
Art. 72hquater Comunicazione dei dati  

I da­ti del­le col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti pos­so­no es­se­re re­si ac­ces­si­bi­li, me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo, al­le per­so­ne com­pe­ten­ti dell’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa e ai co­man­di mi­li­ta­ri au­to­riz­za­ti.

Art. 72hquinquies Conservazione dei dati  

I da­ti in col­le­zio­ni au­si­lia­rie di da­ti pos­so­no es­se­re con­ser­va­ti per due an­ni al mas­si­mo a de­cor­re­re dal­la con­clu­sio­ne del­la scuo­la, del cor­so o del­la ma­ni­fe­sta­zio­ne o dal­la ri­so­lu­zio­ne del rap­por­to con il for­ni­to­re e del rap­por­to di la­vo­ro.

Sezione 6: ...

Art. 72i a 72iquinquies135  

135 In­tro­dot­ti dal n. I dell’O del 26 giu. (RU 2013 2209). Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Sezione 7: Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa136

136 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Art. 72j Organo responsabile  

Per le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS non ap­par­te­nen­ti all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, ar­ma­suis­se ge­sti­sce il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne con­cer­nen­te il per­so­na­le del­le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS ester­ne all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa (PSB) e lo met­te a di­spo­si­zio­ne di que­ste ul­ti­me.

Art. 72jbis Scopo  

Il PSB ser­ve al trat­ta­men­to di da­ti re­la­ti­vi al­la ge­stio­ne del tem­po e del­le pre­sta­zio­ni del per­so­na­le del­le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS ester­ne all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa, al di­sbri­go dei pro­ces­si di sup­por­to «Fi­nan­ze» e «Lo­gi­sti­ca» non­ché all’adem­pi­men­to dei com­pi­ti del­la ge­stio­ne de­gli im­mo­bi­li.

Art. 72jter Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nel PSB so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35f.

Art. 72jquater Raccolta dei dati  

Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS ester­ne all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­col­go­no i da­ti per il PSB:

a.
pres­so i col­la­bo­ra­to­ri in­te­res­sa­ti di ta­li uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve;
b.
pres­so i su­pe­rio­ri di­ret­ti dei col­la­bo­ra­to­ri in­te­res­sa­ti;
c.
dal SIGDP.
Art. 72jquinquies Comunicazione dei dati  

1 Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del DDPS ester­ne all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­do­no ac­ces­si­bi­li me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo i da­ti del PSB agli or­ga­ni e al­le per­so­ne se­guen­ti:

a.
ai col­la­bo­ra­to­ri di ta­li uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve, per la con­sul­ta­zio­ne e il trat­ta­men­to dei pro­pri da­ti;
b.
agli or­ga­ni del per­so­na­le, per il trat­ta­men­to dei da­ti dei col­la­bo­ra­to­ri nel ri­spet­ti­vo am­bi­to;
c.
ai su­pe­rio­ri, per la con­sul­ta­zio­ne dei da­ti dei col­la­bo­ra­to­ri su­bor­di­na­ti non­ché per il con­trol­lo e l’ap­pro­va­zio­ne dei da­ti trat­ta­ti da det­ti col­la­bo­ra­to­ri;
d.
in ca­so di tra­sfe­ri­men­ti del per­so­na­le all’in­ter­no del DDPS, ai nuo­vi or­ga­ni del per­so­na­le e ai nuo­vi su­pe­rio­ri com­pe­ten­ti se­con­do le let­te­re b e c.
2 Es­se co­mu­ni­ca­no i da­ti del PSB:
a.
al SIGDP;
b.
al si­ste­ma IAM se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 ca­po­ver­so 1 let­te­ra c OIAM137.138

137 RS 172.010.59

138 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vi­go­re dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 72jsexies Conservazione dei dati  

I da­ti dei col­la­bo­ra­to­ri so­no con­ser­va­ti per una du­ra­ta mas­si­ma di die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la ces­sa­zio­ne del rap­por­to di la­vo­ro con un’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va del DDPS ester­na all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa.

Sezione 8: Sistema d’informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo139

139 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 72k Scopo e organo responsabile  

1 Il Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Pia­ni­fi­ca­zio­ne e ap­pog­gio al­le at­ti­vi­tà di vo­lo (PAV) ser­ve per vo­li del­le For­ze ae­ree:

a.
al­la pia­ni­fi­ca­zio­ne dei vo­li non­ché al­le at­ti­vi­tà pri­ma del vo­lo e do­po il vo­lo;
b.
al so­ste­gno del per­so­na­le di vo­lo e di ter­zi per:
1.
l’ese­cu­zio­ne dei vo­li,
2.
la for­ni­tu­ra di pre­sta­zio­ni a fa­vo­re dei vo­li e del­le per­so­ne a bor­do o che par­te­ci­pa­no al­le ope­ra­zio­ni di vo­lo;
c.
al­lo svol­gi­men­to di com­pi­ti ne­gli am­bi­ti del traf­fi­co ae­reo e del­la si­cu­rez­za di vo­lo;
d.
al­la ver­ba­liz­za­zio­ne dei vo­li;
e.
al­la li­qui­da­zio­ne di pre­te­se di in­den­niz­zo e di di­rit­ti de­ri­van­ti da as­si­cu­ra­zio­ni.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ge­sti­sce il PAV.

Art. 72kbis Dati  

I da­ti con­te­nu­ti nel PAV re­la­ti­vi a pi­lo­ti mi­li­ta­ri e ci­vi­li, ad al­tri mem­bri del per­so­na­le di vo­lo, a pas­seg­ge­ri, a esplo­ra­to­ri pa­ra­ca­du­ti­sti non­ché a ter­zi che for­ni­sco­no pre­sta­zio­ni in re­la­zio­ne a un vo­lo o a fa­vo­re del­le per­so­ne a bor­do o che par­te­ci­pa­no al­le ope­ra­zio­ni di vo­lo so­no in­di­ca­ti nell’al­le­ga­to 35g.

Art. 72kter Raccolta dei dati  

L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa rac­co­glie i da­ti per il PAV:

a.
pres­so la per­so­na in­te­res­sa­ta o il suo rap­pre­sen­tan­te le­ga­le;
b.
pres­so le per­so­ne di re­fe­ren­za in­di­ca­te dal­la per­so­na in­te­res­sa­ta;
c.
pres­so gli or­ga­ni mi­li­ta­ri e ci­vi­li non­ché le per­so­ne in­ter­ne ed ester­ne all’am­mi­ni­stra­zio­ne che:
1.
so­no com­pe­ten­ti per la pia­ni­fi­ca­zio­ne dei vo­li, le at­ti­vi­tà pri­ma del vo­lo e do­po il vo­lo non­ché l’ese­cu­zio­ne dei vo­li del­le For­ze ae­ree,
2.
svol­go­no com­pi­ti ne­gli am­bi­ti del traf­fi­co ae­reo o del­la si­cu­rez­za di vo­lo; o
3.
so­no com­pe­ten­ti per la li­qui­da­zio­ne di pre­te­se di in­den­niz­zo e di di­rit­ti de­ri­van­ti da as­si­cu­ra­zio­ni;
d.
dal FIS FA;
e.
dall’HA­RAM;
f.
da ban­che da­ti, si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne e piat­ta­for­me elet­tro­ni­che di ter­zi im­pie­ga­ti per la pia­ni­fi­ca­zio­ne dei vo­li, l’ap­pog­gio al­le at­ti­vi­tà di vo­lo, il traf­fi­co ae­reo e la si­cu­rez­za di vo­lo.
Art. 72kquater Comunicazione dei dati  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa ren­de ac­ces­si­bi­li i da­ti del PAV agli or­ga­ni e al­le per­so­ne se­guen­ti, qua­lo­ra que­sti ne ab­bia­no bi­so­gno per l’adem­pi­men­to dei lo­ro com­pi­ti:

a.
ai pi­lo­ti mi­li­ta­ri e ci­vi­li non­ché a tut­ti gli al­tri mem­bri del per­so­na­le di vo­lo che ef­fet­tua­no un vo­lo del­le For­ze ae­ree;
b.
agli esplo­ra­to­ri pa­ra­ca­du­ti­sti pre­sen­ti a bor­do di un vo­lo del­le For­ze ae­ree;
c.
agli al­tri or­ga­ni mi­li­ta­ri e ci­vi­li non­ché al­le per­so­ne in­ter­ne ed ester­ne all’am­mi­ni­stra­zio­ne che:
1.
so­no com­pe­ten­ti per la pia­ni­fi­ca­zio­ne dei vo­li, le at­ti­vi­tà pri­ma del vo­lo e do­po il vo­lo non­ché l’ese­cu­zio­ne dei vo­li del­le For­ze ae­ree,
2.
svol­go­no com­pi­ti ne­gli am­bi­ti del traf­fi­co ae­reo o del­la si­cu­rez­za di vo­lo per vo­li del­le For­ze ae­ree,
3.
for­ni­sco­no al­tre pre­sta­zio­ni le­ga­te a un vo­lo del­le For­ze ae­ree o a fa­vo­re del­le per­so­ne a bor­do o che par­te­ci­pa­no al­le ope­ra­zio­ni di un vo­lo del­le For­ze ae­ree, o
4.
so­no com­pe­ten­ti per la li­qui­da­zio­ne di pre­te­se di in­den­niz­zo e di di­rit­ti de­ri­van­ti da as­si­cu­ra­zio­ni;
d.
a ter­zi che ge­sti­sco­no ban­che da­ti, si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne e piat­ta­for­me elet­tro­ni­che che so­no im­pie­ga­ti per la pia­ni­fi­ca­zio­ne dei vo­li, l’ap­pog­gio al­le at­ti­vi­tà di vo­lo, il traf­fi­co ae­reo e la si­cu­rez­za di vo­lo.

2 At­tin­gen­do al PAV, ogni an­no co­mu­ni­ca ai di­par­ti­men­ti e al­la Can­cel­le­ria fe­de­ra­le ri­guar­do ai vo­li che so­no svol­ti per que­sti ul­ti­mi in ba­se all’or­di­nan­za del 24 giu­gno 2009140 sul Ser­vi­zio di tra­spor­to ae­reo del­la Con­fe­de­ra­zio­ne:

a.
la da­ta e il luo­go dell’at­ter­rag­gio;
b.
il mo­del­lo di ae­reo im­pie­ga­to;
c.
i no­mi e i co­gno­mi dei pas­seg­ge­ri che non fan­no par­te del per­so­na­le di vo­lo.
Art. 72kquinquies Conservazione dei dati  

1 I da­ti non re­la­ti­vi al vo­lo del PAV del­le per­so­ne in ser­vi­zio di vo­lo e del­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re so­no con­ser­va­ti fi­no a cin­que an­ni a de­cor­re­re dal lo­ro pro­scio­gli­men­to dal ser­vi­zio di vo­lo o dall’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re.

2 I da­ti del­le per­so­ne in ser­vi­zio di vo­lo e del­le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re in re­la­zio­ne al­la li­qui­da­zio­ne di pre­te­se di in­den­niz­zo e di di­rit­ti de­ri­van­ti da as­si­cu­ra­zio­ni so­no con­ser­va­ti fi­no a die­ci an­ni a de­cor­re­re dal pro­scio­gli­men­to dal ser­vi­zio di vo­lo o dall’ob­bli­go di pre­sta­re ser­vi­zio mi­li­ta­re.

3 Gli al­tri da­ti del PAV so­no con­ser­va­ti per due an­ni do­po l’ese­cu­zio­ne del vo­lo.

Capitolo 7: ...

Art. 73141  

141 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con ef­fet­to dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati  

1 L’eser­ci­to e l’am­mi­ni­stra­zio­ne mi­li­ta­re pos­so­no im­pie­ga­re uni­ca­men­te mez­zi di sor­ve­glian­za re­go­lar­men­te ac­qui­sta­ti op­pu­re in fa­se di va­lu­ta­zio­ne, di pro­va pres­so la trup­pa o di in­tro­du­zio­ne e il cui im­pie­go è pro­por­zio­na­to al man­da­to con­cre­to.

2 Al mo­men­to del­la pre­sen­ta­zio­ne di una do­man­da di im­pie­go di mez­zi di sor­ve­glian­za ae­ro­tra­spor­ta­ti, le au­to­ri­tà ci­vi­li for­ni­sco­no la pro­va che esi­sto­no le ba­si le­ga­li di cui all’ar­ti­co­lo 183 ca­po­ver­so 2 LSIM. La pro­va è ve­ri­fi­ca­ta dall’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa. Se det­te ba­si le­ga­li non esi­sto­no, la do­man­da è re­spin­ta.

3 Una vol­ta all’an­no, l’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa fa som­ma­ria­men­te rap­por­to al DDPS, all’at­ten­zio­ne del­le Com­mis­sio­ni del­la po­li­ti­ca di si­cu­rez­za del­le due Ca­me­re, in me­ri­to:142
a.143
al­lo sco­po, al­la du­ra­ta e al nu­me­ro de­gli im­pie­ghi ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 181 ca­po­ver­so 2 LSIM;
b.
al ge­ne­re di mez­zi di sor­ve­glian­za im­pie­ga­ti;
c.144
al ge­ne­re di au­to­ri­tà a fa­vo­re del­le qua­li han­no avu­to luo­go gli im­pie­ghi.

142 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

143 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

144 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vi­go­re dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Art. 75 Impiego mascherato  

I mez­zi di sor­ve­glian­za pos­so­no es­se­re im­pie­ga­ti in mo­do ma­sche­ra­to qua­lo­ra in ca­so con­tra­rio ri­sul­tas­se pre­giu­di­ca­to l’adem­pi­men­to dei com­pi­ti, se­gna­ta­men­te:

a.
se de­vo­no es­se­re rac­col­te in­for­ma­zio­ni che non sa­reb­be­ro ot­te­ni­bi­li con un im­pie­go non ma­sche­ra­to;
b.
per la pro­te­zio­ne de­gli or­ga­ni e del­le per­so­ne che im­pie­ga­no i mez­zi di sor­ve­glian­za;
c.
se un im­pie­go non ma­sche­ra­to è im­pos­si­bi­le.
Art. 76 Comunicazione dei dati  

So­no con­si­de­ra­ti ri­le­van­ti ai fi­ni del per­se­gui­men­to pe­na­le i da­ti con­cer­nen­ti:

a.
at­ti che po­treb­be­ro es­se­re pu­ni­bi­li;
b.
in­for­ma­zio­ni che po­treb­be­ro con­tri­bui­re a im­pe­di­re o chia­ri­re rea­ti.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 77 Modifica del diritto vigente  

La mo­di­fi­ca del di­rit­to vi­gen­te è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 36.

Art. 77a145  

145 In­tro­dot­to dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195, 2016 4331). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con ef­fet­to dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 78 Entrata in vigore  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2010.

2 L’ar­ti­co­lo 53 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b ha ef­fet­to si­no al 30 giu­gno 2011 al più tar­di.

Allegato 1 146

146 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 2a)

Organi responsabili della protezione dei dati per i sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa

Sistema d’informazione

Disposizioni LSIM/OSIM

Organo responsabile della protezione dei dati

PISA

Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile

Art. 12–17 LSIM,
art. 3–5 OSIM,
allegato 1a OSIM

Comando
Istruzione
(Cdo Istr)

GDS

Sistema d’informazione Gestione dei servizi

Art. 17a–17f LSIM,
art. 5a OSIM,
allegato 1b OSIM

Stato maggiore dell’esercito (SM Es)

MEDISA

Sistema d’informazione medica dell’esercito

Art. 24–29 LSIM,
art. 6–7 OSIM,
allegato 2 OSIM

Base logistica dell’esercito (BLEs)

ISPE

Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti

Art. 30–35 LSIM,
art. 9 OSIM,
allegato 4 OSIM

BLEs

MEDIS FA

Sistema d’informazione di medicina aeronautica

Art. 42–47 LSIM,
art. 10a OSIM,
allegato 5a OSIM

Comando Operazioni (Cdo Op), Istituto di medicina aeronautica

SIPI CFS

Sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali

Art. 48–53 LSIM,
art. 11 OSIM,
allegato 6 OSIM

Cdo Op

ISB

Sistema d’informazione per la consulenza sociale

Art. 54–59 LSIM,
art. 12 OSIM,
allegato 7 OSIM

Cdo Istr

IPV

Sistema d’informazione Personale Difesa

Art. 60–65 LSIM,
art. 13 OSIM,
allegato 8 OSIM

SM Es

PERAUS

Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero

Art. 66–71 LSIM,
art. 14 OSIM,
allegato 9 OSIM

Cdo Op

SII-SSC

Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato

Art. 72–77 LSIM,
art. 35 OSIM,
allegato 14 OSIM

BLEs

OpenRID

Sistema d’informazione Contatti all’estero

Art. 15–19 OSIM,
allegato 10 OSIM

SM Es

IVE

Sistema d’informazione Impieghi di verifica

Art. 25–29 OSIM,
allegato 12 OSIM

SM Es

IPont

Sistema d’informazione Pontonieri

Art. 30–34 OSIM,
allegato 13 OSIM

Cdo Istr

HYDRA

Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero

Art. 34a–34f OSIM,
allegato 13aOSIM

Cdo Op

MIL Office

Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi

Art. 84–89 LSIM,
art. 37 OSIM,
allegato 16 OSIM

Cdo Istr

FIS FT

Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri

Art. 102–107 LSIM,
art. 40 OSIM,
allegato 19 OSIM

Cdo Op

FIS FA

Sistema d’informazione
e di condotta delle Forze aeree

Art. 108–113 LSIM,
art. 41 OSIM,
allegato 20 OSIM

Cdo Op

IMESS

Sistema d’informazione
per la condotta dei militari

Art. 114–119 LSIM,
art. 42 OSIM,
allegato 21 OSIM

Cdo Op

PEGASUS

Sistema di automazione
e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi

Art. 52a–52eOSIM,
allegato 23a OSIM

SM Es

ComMil

Sistema d’informazione Comunicazione militare

Art. 52f–52j OSIM,
allegato 23b OSIM

Cdo Op

MDS

Sistema militare di dosimetria

Art. 57a–57e OSIM,
allegato 24a OSIM

Cdo Istr

Sistemi di geolocalizzazione

Art. 57f OSIM

SM Es, Cdo Op, Cdo Istr, BLEs e BAC per i rispettivi sistemi di geolocalizzazione che impiegano per adempiere i loro compiti

Sistemi d’informazione
per i simulatori

Art. 120–125 LSIM,
art. 58 OSIM,
allegato 25 OSIM

Cdo Istr

LMS DDPS

Sistema d’informazione
per la gestione dell’istruzione («Learning Management System DDPS»)

Art. 126–131 LSIM,
art. 59 OSIM,
allegato 26 OSIM

Cdo Istr

ISGMP

Sistema d’informazione
per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione

Art. 132–137 LSIM,
art. 60 OSIM,
allegato 27 OSIM

BLEs

SI CSNE

Sistema d’informazione Circolazione stradale
e navigazione dell’esercito

Art. 138–143 LSIM,
art. 61 OSIM,
allegato 28 OSIM

BLEs

SPHAIR-Expert

Sistema d’informazione
per la formazione e il perfezionamento aeronautici

Art. 143a–143f LSIM,
art. 61a OSIM,
allegato 28a OSIM

Cdo Op

SIFC

Sistema d’informazione Formazione alla condotta

Art. 143g–143l LSIM,
art. 61b OSIM,
allegato 29 OSIM

Cdo Istr

ZUKO

Sistema d’informazione
per i controlli dell’accesso

Art. 162–167 LSIM,
art. 70 OSIM,
allegato 33 OSIM

SM Es

JORASYS

Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare

Art. 167a–167f LSIM,
art. 70bis OSIM,
allegato 33bis OSIM

Cdo Op

IPSA

Sistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito

art. 167g–167l LSIM,
Art. 70ter OSIM,
allegato 33ter OSIM

Cdo Op

e-chiamata

Sistema elettronico di chiamata in servizio

Art. 70a–70e OSIM,
allegato 33a OSIM

Cdo Op

HARAM

Sistema elettronico d’annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management»

Art. 70f–70k OSIM,
allegato 33b OSIM

Cdo Op

MIL PLATT-FORM

Sistema d’informazione «Piattaforma militare»

Art. 70q–70uOSIM,
allegato 33d OSIM

Cdo Op

SI PDD

Sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa

Art. 174–179 LSIM,
art. 72 OSIM,
allegato 35 OSIM

BLEs

PSN

Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse

Art. 179a–179f LSIM,
art. 72bis OSIM,
allegato 35bis OSIM

SM Es

TFS

Sistema d’informazione per il tiro fuori del servizio

Art. 179g–179l LSIM,
art. 72ter OSIM,
allegato 35ter OSIM

Cdo Istr

PAV

Sistema d’informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo

Art. 72k–72kquinquies OSIM,
allegato 35g OSIM

Cdo Op

Allegato 1a 147

147 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

Dati del PISA

1 Dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell’esercito

1.1 Dati personali

1.1.1
Numero AVS
1.1.2
Cognome(i)
1.1.3
Nome(i)
1.1.4
Data di nascita (con l’indicazione dell’età attuale)
1.1.5
Sesso
1.1.6
Professione esercitata
1.1.7
Indirizzo di domicilio
1.1.8
Comune di domicilio
1.1.9
Comune(i) d’origine
1.1.10
Cantone(i) d’origine
1.1.11
Lingua materna
1.1.12
Data delle modifiche dei dati personali
1.1.13
Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d’età, con l’indicazione della data
1.1.14
Fotografia formato passaporto
1.1.15
Numeri di telefono e di telefax
1.1.16
Indirizzo e-mail
1.1.17
Recapito postale
1.1.18
Identità elettronica (e-ID)
1.1.19
Statuto di Svizzero all’estero

1.2 Dati di controllo

1.2.1
Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente
1.2.2
Ricerca del luogo di dimora
1.2.3
Comune(i) di domicilio precedente(i)
1.2.4
Congedo per l’estero
1.2.5
Segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in caso di ignota dimora
1.2.6
Statuto di frontaliere
1.2.7
Dichiarazione di «disperso»

1.3 Dati relativi al reclutamento

1.3.1
Dati per la stesura dell’ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento
1.3.2
Informazioni concernenti l’assolvimento della giornata informativa
1.3.3
Data desiderata per il reclutamento
1.3.4
Dati organizzativi quali:
a.
cicli di reclutamento e cicli d’esercizio
b.
caratteristiche per il raggruppamento automatico
c.
numeri di gruppo e numeri progressivi
1.3.5
Autorità o organo incaricato della chiamata (Cantone, formazione d’addestramento, centro di competenza)
1.3.6
Zona di reclutamento e circondario di reclutamento
1.3.7
Data del reclutamento, luogo di reclutamento e momento dell’entrata in servizio
1.3.8.
Durata del reclutamento/dell’accertamento
1.3.9
Numero dei giorni di reclutamento prestati
1.3.10
Stato del partecipante in relazione con un ciclo d’esercizio (preavviso allestito/aggiornato/concluso, avviso di servizio/chiamata in servizio stampato(a)/spedito(a), chiamato, dispensato, entrato in servizio/non entrato in servizio, proscioglimento regolare/amministrativo alla visita sanitaria d’entrata [VSE])
1.3.11
Annotazioni di servizio correlate al reclutamento e all’attribuzione nonché codici del controllo dell’obbligo di prestare servizio
1.3.12
Dati necessari per l’attribuzione e concernenti i contingenti delle scuole e i contingenti cantonali
1.3.13
Dati statistici costituiti dagli indicatori di un ciclo di reclutamento, all’attenzione dei servizi competenti presso la Confederazione e i Cantoni

1.4 Dati rilevati mediante esami, test e questionari:

1.4.1
Stato di salute:
a.
anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale])
b.
elettrocardiogramma (ECG), misurazioni della pressione arteriosa
c.
funzione polmonare, compreso il test riuscito per il porto di apparecchi di protezione delle vie respiratorie
d.
udito
e.
vista, compresi daltonismo, ambliopia, cecità notturna e mezzi visivi ausiliari
f.
test d’intelligenza
g.
test di comprensione di testi
h.
questionario per l’individuazione di malattie psichiche nonché risorse e problemi psichici attuali
i.
esami di laboratorio facoltativi (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia)
j.
vaccinazioni facoltative
1.4.2
Attitudini fisiche: condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché capacità di coordinazione
1.4.3
Attitudini intellettuali e personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d’attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all’azione
1.4.4
Stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare
1.4.5
Competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo
1.4.6
Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione:
a.
marciare, portare o sollevare pesi
b.
disturbi ai ginocchi/ai piedi
c.
problemi alle vie respiratorie
d.
problemi alla pelle/allergie
e.
claustrofobia
f.
idoneità al tiro
g.
guida di veicoli a motore militari
1.4.7
Idoneità medica
1.4.8
Idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 1.4.1–1.4.6 del presente allegato
1.4.9
Risultati dell’esame d’idoneità per conducenti
1.4.10
Potenziale di base per funzioni di quadro: potenziale per un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale nonché dati necessari per il rilevamento del potenziale quali:
a.
motivazione alla condotta
b.
capacità cognitive
c.
competenza personale: motivazione a fornire prestazioni, resistenza allo stress, scrupolosità, autonomia, capacità di persuasione
d.
competenza sociale: comportamento sociale, comportamento in situazioni conflittuali, estroversione, compiacenza/maniere concilianti, spirito di gruppo
e.
caratteristiche supplementari: integrità, instabilità
f.
valutazione dell’esercizio di presentazione
1.4.11
Interesse personale a determinate attività rilevanti ai fini della funzione e all’esercizio di determinate funzioni militari (comprese indicazioni risultanti dal questionario «Inventario degli interessi»)
1.4.12
Abitudini sportive attuali e quotidiane e abitudini sportive previste per il futuro
1.4.13
Conoscenze della grammatica inglese (per il personale previsto per il promovimento della pace)
1.4.14
Rischio potenziale di abuso dell’arma personale (compreso il risultato e lo stato dell’analisi dei rischi/del controllo di sicurezza relativo alle persone al momento dell’attribuzione)
1.4.15
Ulteriori dati forniti dalla persona interessata (per mezzo del «foglio rosa»):
a.
formazione professionale e scolastica
b.
formazione preliminare (corsi e conoscenze prima del servizio)
c.
conoscenze linguistiche
d.
portatore di occhiali o lenti a contatto
e.
mancino, occhio di mira sinistro
f.
licenza di condurre, desideri personali per quanto concerne la funzione di conducente
g.
desideri personali per quanto concerne l’attribuzione
h.
desideri personali per quanto concerne il servizio militare, per es. interesse a un avanzamento militare, alla prestazione del servizio militare come militare in ferma continuata o a un servizio non armato
i.
data desiderata per l’inizio della scuola reclute

1.5 Dati relativi all’attribuzione

1.5.1
Dati relativi all’attribuzione concernenti le persone idonee al servizio militare, comprendenti:
a.
l’Arma, la funzione, la scuola e la data dell’inizio della scuola in occasione della prima attribuzione
b.
ove opportuno, l’Arma e la funzione in occasione della seconda attribuzione
c.
i previsti impieghi speciali del militare
1.5.2
Dati relativi all’attribuzione concernenti le persone abili al servizio di protezione civile, comprendenti:
a.
la funzione
b.
la durata, il luogo e la data della manifestazione

1.6 Incorporazione, grado, funzione e istruzione

1.6.1
Appartenenza a un’Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data
1.6.2
Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione
1.6.3
Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari
1.6.4
Dati sull’unità con i codici linguistici, indicazione dell’organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali
1.6.5
Sezione d’incorporazione in seno alla formazione
1.6.6
Grado o funzione d’ufficiale con la data della promozione o della nomina
1.6.7
Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali
1.6.8
Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
1.6.9
Funzione con la data dell’assunzione della funzione
1.6.10
Nuova incorporazione e trasferimento, con la data
1.6.11
Servizi comandati all’estero
1.6.12
Istruzione militare speciale, comprese le istruzioni assolte e le autorizzazioni conseguite per l’impiego di sistemi militari
1.6.13
Corsi d’istruzione per ufficiali di professione e sottufficiali di professione
1.6.14
Equipaggiamento speciale, con l’indicazione dell’eventuale numero degli oggetti
1.6.15
Deposito o ritiro dell’equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l’indicazione della data
1.6.16
Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell’arma personale nonché cessione in proprietà
1.6.17
Consegna, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell’arma in prestito
1.6.18
Accertamenti e circostanze in relazione con la consegna, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito
1.6.19
Comunicazioni dell’Ufficio centrale secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm148
1.6.20
Certificati militari d’idoneità o di capacità, con l’anno dell’ottenimento o del rinnovo
1.6.21
Primo conferimento di una distinzione
1.6.22
Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II–IV e Z
1.6.23
Esame attitudinale e controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data dell’esame/del controllo
1.6.24
Esame dell’integrità con raccomandazione (adempiuto/non adempiuto) e data dell’esame dei militari per la funzione di contabile della truppa
1.6.25
Dati destinati all’allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall’ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre militare
1.6.26
Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace
1.6.27
Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all’articolo 6 dell’ordinanza del 29 marzo 2017149 sulle strutture dell’esercito
1.6.28
Stato dell’adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio
1.6.29
Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
1.6.30
Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità, comprese le restrizioni in materia di consegna dell’arma per motivi medici (contrassegno «R»)
1.6.31
Presentazione di una domanda d’ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell’organo di decisione
1.6.32
Valutazione di un’esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospeso)
1.6.33
Dati per la preparazione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare
1.6.34
Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa
1.6.35
Perdita della cittadinanza svizzera
1.6.36
Decesso nonché annotazioni di servizio e informazioni relative al momento del decesso, quali «decesso durante il SIB», «decesso durante il SPT», «decesso durante l’impiego all’estero» o «decesso fuori del servizio»

1.7 Servizi

1.7.1
Dati per la stesura dell’ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)
1.7.2
Spostamento o dispensa di/da servizi con l’indicazione del motivo e dell’anno dello spostamento o della dispensa
1.7.3
Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell’entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l’indicazione del motivo
1.7.4
Servizio d’istruzione non compiuto, con l’indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento
1.7.5
Servizi in dettaglio, con l’indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario
1.7.6
Proposta per l’istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l’indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell’avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di formazione previsto nonché della funzione, del grado e dell’incorporazione nel grado superiore
1.7.7
Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali
1.7.8
Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare
1.7.9
Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d’attesa
1.7.10
Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti

1.8 Statuto secondo la legge militare

1.8.1
Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4 e 18 LM o proscioglimento dall’esercito conformemente all’articolo 49 capoverso 2 LM; nel caso dell’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
1.8.2
Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all’articolo 5 LM
1.8.3
Attribuzione e assegnazione di persone all’esercito conformemente all’articolo 6 LM
1.8.4
Esenzione dal reclutamento conformemente all’articolo 9 LM
1.8.5
Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’articolo 13 LM
1.8.6
Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM
1.8.7
Ammissione al servizio militare non armato conformemente all’articolo 16 LM
1.8.8
Esenzione dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio conformemente all’articolo 17 LM
1.8.9
Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21–24 LM
1.8.10
Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all’articolo 24 LM
1.8.11
Inabilità al servizio
1.8.12
Messa a disposizione conformemente all’articolo 61 LM; con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
1.8.13
Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo conformemente all’articolo 145 LM, con l’indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell’attività indispensabile
1.8.14
Ammissione al servizio civile conformemente all’articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 1995150 sul servizio civile sostitutivo
1.8.15
Revoca di un’assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare
1.8.16
Riammissione all’obbligo di prestare servizio militare
1.8.17
Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 1979151
1.8.18
Data della motivazione o della modifica dello statuto
1.8.19
Incorporazione in gruppi d’impiego in relazione con la valutazione della funzione

1.9 Pene, pene accessorie e misure penali

1.9.1
Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l’indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
1.9.2
Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni preparatorie)
1.9.3
Condanne passate in giudicato, con l’indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d’esecuzione e del Cantone incaricato dell’esecuzione
1.9.4
Misure privative della libertà
1.9.5
Decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova
1.9.6
Dati comunicati in merito a procedimenti penali pendenti
1.9.7
Dati relativi a procedimenti penali secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera m LSIM
1.9.8
Esclusione dall’esercito conformemente al Codice penale militare del 13 giugno 1927152
1.9.9
Degradazione
1.9.10
Inizio e fine dell’esecuzione di una pena
1.9.11
Data della sentenza
1.9.12
Sospensione della chiamata in virtù dell’articolo 34 o 38 dell’ordinanza del 22 novembre 2017153 concernente l’obbligo di prestare servizio militare
1.9.13
Comunicazioni secondo l’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM

1.10 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

1.10.1
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)
1.10.2
Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d’emergenza, compresi il numero di telefono e il numero di fax nonché l’indirizzo e-mail
1.10.3
Proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare
1.10.4
Blocco della comunicazione di dati secondo l’articolo 16 capoverso 4 LSIM
1.10.5
Relazione per i pagamenti

1.11 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza

1.11.1
Controllo delle pratiche, con l’indicazione della data delle singole operazioni e dell’organo che effettua la mutazione
1.11.2
Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differimento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle persone
1.11.3
Dati per la selezione dei quadri e il controllo della procedura per le qualificazioni e le mutazioni nell’esercito

1.12 Contributi per la formazione

1.12.1
Domanda di riscossione di contributi per la formazione (comprese le indicazioni relative alla formazione)
1.12.2
Indicazioni relative all’esame e al controllo della domanda (compresi le prove dei costi e i giustificativi del pagamento nonché il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso)
1.12.3
Decisione sulla domanda di contributo per la formazione
1.12.4
Conto per i contributi per la formazione (avere iniziale, contributi versati, saldo attivo)

1.13 Ulteriori dati delle persone assistite dal Servizio psicopedagogico dell’esercito (SPP)

A. Dati della persona assistita

1.13.1
Situazione sul mercato del lavoro
1.13.2
Situazione abitativa sociale
1.13.3
Situazione durante l’infanzia
1.13.4
Titolo di studio più elevato
1.13.5
Funzione militare attuale e servizio
1.13.6
Cognome, nome, indirizzo, luogo di domicilio, numero di telefono di un genitore / un parente prossimo
1.13.7
Paese d’origine della madre / del padre
1.13.8
Dati concernenti lo stato psichico
1.13.9
Dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnestico-biografici
1.13.10
Risultati di test psicologici
1.13.11
Certificati di specialisti civili in psicologia
1.13.12
Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 13 LSIM
1.13.13
Corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi e le persone interessati
1.13.14
Dati forniti volontariamente dalla persona assistita

B. Rapporto sul caso

1.13.15
Motivo dell’assistenza
1.13.16
Persona che ha inviato la persona assistita
1.13.17
Assistito precedentemente da
1.13.18
Problema secondo la persona che ha inviato
1.13.19
Problema secondo il militare / la persona assistita
1.13.20
Military-related quality of life
1.13.21
Impressione durante il colloquio
1.13.22
Anamnesi
1.13.23
Valutazione dell’idoneità a prestare servizio
1.13.24
Problematica dal punto di vista del SPP
1.13.25
Proposta del SPP
1.13.26
Destinatario della proposta
1.13.27
Ulteriore procedura
1.13.28
Resoconto della procedura
1.13.29
Motivazione della procedura
1.13.30
Decisore della procedura

2 Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

2.1 Dati personali

2.1.1
Numero AVS*
2.1.2
Cognome(i)*
2.1.3
Nome(i)*
2.1.4
Data di nascita (con l’indicazione dell’età attuale)*
2.1.5
Sesso*
2.1.6
Professione esercitata
2.1.7
Indirizzo di domicilio*
2.1.8
Comune di domicilio*
2.1.9
Comune(i) d’origine
2.1.10
Cantone(i) d’origine
2.1.11
Cittadinanza (per persone secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. d LPPC154)
2.1.12
Lingua materna*
2.1.13
Datore di lavoro con indirizzo*
2.1.14
Numero(i) di telefono*
2.1.15
Indirizzo(i) e-mail*
2.1.16
Recapito postale*
2.1.17
e-ID

2.2 Dati di controllo

2.2.1
Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente
2.2.2
Accertamento del luogo di dimora
2.2.3
Comune(i) di domicilio precedente(i)
2.2.4
Congedo per l’estero
2.2.5
Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora
2.2.6
Statuto di frontaliere
2.2.7
Dichiarazione di «disperso»

2.3 Dati relativi al reclutamento

2.3.1
Data del reclutamento
2.3.2
Giorni di reclutamento prestati
2.3.3
Idoneità per la protezione civile
2.3.4
Funzione di base*
2.3.5
Punteggio della prova sportiva
2.3.6
Esame della vista superato
2.3.7
Data dell’istruzione di base

2.4 Incorporazione, grado e funzione

2.4.1
Organizzazione di protezione civile/Cantone*
2.4.2
Unità/formazione*
2.4.3
Settore specialistico*
2.4.4
Grado*
2.4.5
Funzione(i)*
2.4.6
Livello di funzione*
2.4.7
Istruzione particolare nella protezione civile*
2.4.8
Conferimento di una distinzione
2.4.9
Raccomandazione per una funzione di quadro
2.4.10
Controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data del controllo
2.4.11
Statuto (p. es. attivo, riserva, prosciolto)*
2.4.12
Assunzione volontaria dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile*
2.4.13
Disponibilità (disponibile, disponibile con limitazioni [indicazioni temporali], non disponibile)
2.4.14
Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
2.4.15
Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità
2.4.16
Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile*
2.4.17
Decesso
2.4.18
Allarme
2.4.19
Equipaggiamento personale

2.5 Servizi

2.5.1
Designazione del servizio
2.5.2
Codice, numero (di riferimento) del servizio
2.5.3
Scuola
2.5.4
Tipo di servizio
2.5.5
Base legale della convocazione
2.5.6
Data e ora dell’entrata in servizio
2.5.7
Luogo d’entrata in servizio
2.5.8
Data e ora del licenziamento
2.5.9
Luogo di licenziamento
2.5.10
Differimento del servizio, congedo
2.5.11
Durata del servizio (dal ... al ...)
2.5.12
Mutazioni
2.5.13
Giorni di servizio
2.5.14
Giorni di servizio complessivi (tutti i giorni di servizio finora prestati, cronologia dei servizi)
2.5.15
Qualificazioni

2.6 Profilo attitudinale

2.6.1
Statura
2.6.2
Idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
2.6.3
Portatore di occhiali o lenti a contatto

2.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

2.7.1
Licenze di condurre civile e militare
2.7.2
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (p. es. lingue, formazione particolare)
2.7.3
Relazione per i pagamenti*
2.7.4
Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d’emergenza (con numero di telefono e indirizzo e-mail)

2.8 Pene

2.8.1
Pene disciplinari passate in giudicato per mancanza di disciplina, con indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
2.8.2
Condanne passate in giudicato, con l’indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d’esecuzione, del Cantone incaricato dell’esecuzione nonché dell’inizio e della fine dell’esecuzione
2.8.3
Misure privative della libertà
2.8.4
Decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova
2.8.5
Esclusione dalla protezione civile
2.8.6
Degradazione
2.8.7
Sospensione della chiamata

2.9 Varia

2.9.1
Carta d’identità della protezione civile (incl. foto)
2.9.2
Controlli amministrativi (indicazioni sui processi amministrativi effettuati nel PISA)
2.9.3
Gestione elettronica dei documenti (archivio centrale PISA)
2.9.4
Dati per la selezione dei quadri (pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti)
2.9.5
Ruolo di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile*
*
dati, trattati conformemente all’articolo 4 capoverso 4, di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

Allegato 1b 155

155 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 5a)

Dati del GDS

1 Dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell’esercito

1.1 Dati civili

1.1.1
Numero AVS
1.1.2
Cognome(i)
1.1.3
Nome(i)
1.1.4
Sesso
1.1.5
Data di nascita
1.1.6
Indirizzo
1.1.7
Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d’emergenza
1.1.8
Indirizzo e-mail
1.1.9
Numeri di telefono
1.1.10
Fotografia formato passaporto
1.1.11
Professione appresa e professione esercitata (funzione)
1.1.12
Datore di lavoro con indirizzo e dati di contatto
1.1.13
Relazione per i pagamenti
1.1.14
Formazione
1.1.15
e-ID
1.1.16
Luogo d’origine
1.1.17
Cantone d’origine
1.1.18
Lingua

1.2 Dati relativi al reclutamento

1.2.1
Informazioni concernenti l’assolvimento della giornata informativa
1.2.2
Data desiderata per la giornata informativa
1.2.3
Data desiderata per il reclutamento
1.2.4
Data del reclutamento
1.2.5
Arma del reclutato
1.2.6
Funzione e seconda funzione (seconda attribuzione) del reclutato
1.2.7
Anno di reclutamento
1.2.8
Comandante del reclutamento con firma
1.2.9
Attribuzione e assegnazione all’esercito conformemente all’articolo 6 LM
1.2.10
Funzione desiderata
1.2.11
Data desiderata per l’inizio della scuola reclute
1.2.12
Dichiarazioni d’impegno

1.3 Dati relativi al servizio

1.3.1
Statuto secondo la legge militare e ammissione al servizio civile
1.3.2
Sospensione della chiamata ed esclusione dall’esercito
1.3.3
Grado e funzione d’ufficiale con la data della promozione e della nomina
1.3.4
Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione
1.3.5
Funzione con la data dell’assunzione della funzione
1.3.6
Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’articolo 13 LM
1.3.7
Esame attitudinale, esame dell’integrità e controlli di sicurezza relativi alle persone
1.3.8
Proposte d’avanzamento e di perfezionamento
1.3.9
Qualificazioni ricevute nonché valutazioni e raccomandazioni per una funzione di quadro
1.3.10
Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
1.3.11
Arma, servizio ausiliario e servizio
1.3.12
Ammissione al servizio militare non armato conformemente all’articolo 16 LM
1.3.13
Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM
1.3.14
Esenzione dal servizio secondo l’articolo 17 LM e dispensa secondo l’articolo 145 LM
1.3.15
Messa a disposizione conformemente all’articolo 61 LM
1.3.16
Anno del proscioglimento

1.4 Informazioni generali

1.4.1
Nome, cognome, grado, funzione, incorporazione, indirizzi e dati di contatto dei comandanti responsabili della persona interessata
1.4.2
Dati di contatto dei servizi della Confederazione e del Cantone competenti per la persona interessata
1.4.3
Dati sulla mobilitazione
1.4.4
Richieste e risposte (piattaforma sociale)
1.4.5
Informazioni su richieste, proposte e iscrizioni
1.4.6
Informazioni sull’obbligo di prestare servizio militare e sull’assicurazione militare
1.4.7
Informazioni sui diritti e doveri del militare
1.4.8
Informazioni sui corsi prima del servizio e fuori del servizio
1.4.9
Informazioni sui corsi di perfezionamento militari

1.5 Dati relativi all’idoneità

1.5.1
Decisioni concernenti l’idoneità
1.5.2
Profilo attitudinale
1.5.3
Attribuzione
1.5.4
Idoneità a esercitare determinate funzioni e funzioni speciali con esigenze più elevate
1.5.5
Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione
1.5.6
Stato di salute (per es. peso, udito, vista, anamnesi con il risultato, esami di laboratorio facoltativi, gruppo sanguigno)
1.5.7
Attitudini fisiche
1.5.8
Attitudini intellettuali e personalità
1.5.9
Stato psichico e competenza sociale
1.5.10
Esami attitudinali
1.5.11
Vaccinazioni effettuate durante il servizio
1.5.12
Documenti medici presentati
1.5.13
Decisioni mediche durante il servizio (dispense e limitazioni)
1.5.14
Informazioni e decisioni delle assicurazioni militari

1.6 Dati relativi alla formazione

1.6.1
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazioni particolari)
1.6.2
Istruzioni assolte durante il servizio, licenze di condurre e brevetti
1.6.3
Competenze acquisite
1.6.4
Distinzioni
1.6.5
Istruzioni militari specifiche
1.6.6
Risultati di tiro con simulatori
1.6.7
Risultati di tiro con armi di corpo
1.6.8
Istruzioni prima del servizio e fuori del servizio
1.6.9
Risultati di gare e corsi fuori del servizio
1.6.10
Date e iscrizioni a corsi per istruzioni prima e fuori del servizio

1.7 Dati relativi alle prestazioni

1.7.1
Risultati di test prestazionali sportivi e fisici
1.7.2
Risultati di tiro con fucile d’assalto e pistola
1.7.3
Dati di tiro
1.7.4
Invito ad assolvere il tiro obbligatorio
1.7.5
Adempimento del tiro obbligatorio (incluso foglio di stand)
1.7.6
Risultati del programma fitness, alimentazione e sport

1.8 Servizi attuali e previsti

1.8.1
Totale dei giorni di servizio prestati
1.8.2
Totale dei giorni di servizio ancora da prestare
1.8.3
Chiamata in servizio militare, con relativi dettagli
1.8.4
Notificazioni di servizio
1.8.5
Informazioni relative all’entrata in servizio e al licenziamento
1.8.6
Avviso di servizio
1.8.7
Indirizzo militare
1.8.8
Informazioni e comunicazioni del comandante attuale e dell’unità attuale
1.8.9
Servizi assolti
1.8.10
Servizi registrati
1.8.11
Ordini di marcia
1.8.12
Domande di differimento del servizio e servizi differiti
1.8.13
Domande di congedo e fogli di congedo
1.8.14
Domande di congedo per l’estero e relative autorizzazioni
1.8.15
Conteggio dei giorni di servizio alla fine del servizio (approvazione da parte del militare)
1.8.16
Conferma di ricevimento del soldo
1.8.17
Richiesta di un’indennità di perdita di guadagno con tutti i dati necessari, quali il datore di lavoro o la situazione professionale nonché relativi al pagamento dell’indennità di perdita di guadagno
1.8.18
Versamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare
1.8.19
Domande di servizi volontari e relative autorizzazioni
1.8.20
Informazioni sul servizio (quali ordini del giorno, pianificazione settimanale, promemoria in caso d’emergenza, controllo dei tempi di riposo, possibilità di viaggiare, dispensa dal servizio d’appoggio e piano dei menu)

1.9 Dati relativi al materiale

1.9.1
Equipaggiamento personale
1.9.2
Consegna, deposito e ritiro ordinario dell’equipaggiamento personale e dell’arma personale
1.9.3
Informazioni sul ritiro e la riconsegna di materiale, comprese le relative chiamate in servizio
1.9.4
Consegna, deposito e ritiro di altro materiale
1.9.5
Risultato dei controlli del materiale
1.9.6
Sostituzione, scambio o ritiro di materiale
1.9.7
Quote disponibili per il ritiro di materiale
1.9.8
Prescrizioni per vestiario su misura
1.9.9
Annuncio di perdita di materiale (compresa la perdita di armi)
1.9.10
Taglie delle scarpe e del vestiario
1.9.11
Numero dello strumento
1.9.12
Numero dell’arma personale o dell’arma in prestito
1.9.13
Ispezioni delle armi
1.9.14
Controllo delle armi
1.9.15
Informazioni sull’arma
1.9.16
Buoni
1.9.17
Informazioni sui punti di ristabilimento e sulla piattaforma online per ordinazioni di materiale
1.9.18
Armi militari cedute in proprietà

1.10 Dati di legittimazione

1.10.1
Documenti di legittimazione, compresi il tipo e il numero di documento
1.10.2
Tessera d’identità militare
1.10.3
Dati d’identificazione
1.10.4
Numero di smartcard e numero della carta SD-PKI
1.10.5
Notifica di smarrimento di mezzi d’identità
1.10.6
Biglietto per i trasporti pubblici

1.11 Richieste, proposte, iscrizioni e sondaggi

1.11.1
Documenti elettronici, corrispondenza
1.11.2
Richieste, proposte e iscrizioni inoltrate, compresi gli allegati
1.11.3
Stato delle richieste, proposte e iscrizioni
1.11.4
Decisioni sulle richieste, proposte e iscrizioni
1.11.5
Conto per i contributi per la formazione
1.11.6
Sondaggi e relativi dati
1.11.7
Blocco della comunicazione di dati secondo l’articolo 16 capoverso 4 LSIM

1.12 Altri dati

1.12.1
Dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata

2 Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile

2.1 Dati civili

2.1.1
Numero AVS
2.1.2
Cognome(i)
2.1.3
Nome(i)
2.1.4
Sesso
2.1.5
Data di nascita
2.1.6
Indirizzo
2.1.7
Indirizzo di parenti o indirizzo per i casi d’emergenza
2.1.8
Indirizzo e-mail
2.1.9
Numeri di telefono
2.1.10
Fotografia formato passaporto
2.1.11
Professione appresa e professione esercitata (funzione)
2.1.12
Datore di lavoro con indirizzo e dati di contatto
2.1.13
Relazione per i pagamenti
2.1.14
Formazione
2.1.15
e-ID
2.1.16
Luogo d’origine
2.1.17
Cantone d’origine
2.1.18
Lingua

2.2 Dati relativi al reclutamento

2.2.1
Informazioni concernenti l’assolvimento della giornata informativa
2.2.2
Data desiderata per la giornata informativa
2.2.3
Data desiderata per il reclutamento
2.2.4
Data del reclutamento
2.2.5
Arma del reclutato
2.2.6
Funzione e seconda funzione (seconda attribuzione) del reclutato
2.2.7
Anno di reclutamento
2.2.8
Comandante del reclutamento con firma
2.2.9
Funzione desiderata
2.2.10
Dichiarazioni d’impegno

2.3 Dati relativi al servizio

2.3.1
Statuto secondo la LPPC
2.3.2
Sospensione della chiamata ed esclusione dalla protezione civile
2.3.3
Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione
2.3.4
Funzione nella protezione civile con la data dell’assunzione della funzione
2.3.5
Proroga dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile conformemente all’articolo 31 LPPC
2.3.6
Esame attitudinale, esame dell’integrità e controlli di sicurezza relativi alle persone
2.3.7
Proposta d’avanzamento e di perfezionamento
2.3.8
Qualificazioni ricevute nonché valutazioni e raccomandazioni per una funzione di quadro
2.3.9
Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
2.3.10
Statuto di specialista conformemente all’articolo 54 LPPC
2.3.11
Esenzione dal servizio secondo l’articolo 30 LPPC
2.3.12
Anno del proscioglimento

2.4 Informazioni generali

2.4.1
Nome, cognome, grado, funzione, incorporazione, indirizzi e dati di contatto dei comandanti responsabili della persona interessata
2.4.2
Dati di contatto dei servizi della Confederazione e del Cantone competenti per la persona interessata
2.4.3
Dati sulla mobilitazione
2.4.4
Richieste e risposte (piattaforma sociale)
2.4.5
Informazioni su richieste, proposte e iscrizioni
2.4.6
Informazioni sull’obbligo di prestare servizio di protezione civile e sull’assicurazione militare
2.4.7
Informazioni sui diritti e doveri dei militi della protezione civile
2.4.8
Informazioni sui corsi prima del servizio e fuori del servizio
2.4.9
Informazioni sui corsi di perfezionamento della protezione civile

2.5 Dati relativi all’idoneità

2.5.1
Decisioni concernenti l’idoneità
2.5.2
Profilo attitudinale
2.5.3
Attribuzione
2.5.4
Idoneità a esercitare determinate funzioni e funzioni speciali con esigenze più elevate
2.5.5
Informazioni e decisioni delle assicurazioni militari

2.6 Dati relativi alla formazione

2.6.1
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazioni particolari)
2.6.2
Istruzioni assolte durante il servizio, licenze di condurre e brevetti
2.6.3
Competenze acquisite
2.6.4
Distinzioni
2.6.5
Istruzioni specifiche della protezione civile
2.6.6
Istruzioni prima e fuori del servizio
2.6.7
Risultati di corsi fuori del servizio
2.6.8
Date e iscrizioni a corsi per istruzioni prima e fuori del servizio

2.7 Servizi attuali e previsti

2.7.1
Totale dei giorni di servizio prestati
2.7.2
Totale dei giorni di servizio ancora da prestare
2.7.3
Chiamate per un servizio di protezione civile, con relativi dettagli
2.7.4
Notificazioni di servizio
2.7.5
Informazioni relative all’entrata in servizio e al licenziamento
2.7.6
Avviso di servizio
2.7.7
Indirizzo di protezione civile
2.7.8
Informazioni e comunicazioni del comandante attuale e dell’unità attuale
2.7.9
Servizi assolti
2.7.10
Servizi registrati
2.7.11
Ordini di marcia
2.7.12
Domande di differimento del servizio e servizi differiti
2.7.13
Domande di congedo e fogli di congedo
2.7.14
Domande di congedo per l’estero e relative autorizzazioni
2.7.15
Conteggio dei giorni di servizio alla fine del servizio (approvazione da parte del milite della protezione civile)
2.7.16
Conferma di ricevimento del soldo
2.7.17
Richiesta di un’indennità di perdita di guadagno con tutti i dati necessari, quali il datore di lavoro o la situazione professionale nonché relativi al pagamento dell’indennità di perdita di guadagno
2.7.18
Versamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare
2.7.19
Domande di servizi volontari e relative autorizzazioni
2.7.20
Informazioni sul servizio (quali ordini del giorno, pianificazione settimanale, promemoria in caso d’emergenza, controllo dei tempi di riposo, possibilità di viaggiare, dispensa dal servizio d’appoggio e piano dei menu)

2.8 Dati relativi al materiale

2.8.1
Equipaggiamento personale
2.8.2
Consegna e ritiro ordinario dell’equipaggiamento personale
2.8.3
Informazioni sul ritiro e la riconsegna di materiale, comprese le relative chiamate in servizio
2.8.4
Consegna e ritiro di altro materiale
2.8.5
Risultato dei controlli del materiale
2.8.6
Sostituzione, scambio o ritiro di materiale
2.8.7
Quote disponibili per il ritiro di materiale
2.8.8
Prescrizioni per vestiario su misura
2.8.9
Annuncio di perdita di materiale
2.8.10
Taglie delle scarpe e del vestiario
2.8.11
Buoni
2.8.12
Informazioni sui punti di ristabilimento e sulla piattaforma online per ordinazioni di materiale

2.9 Dati di legittimazione

2.9.1
Documenti di legittimazione, compresi il tipo e il numero di documento
2.9.2
Tessera d’identità della protezione civile
2.9.3
Dati d’identificazione
2.9.4
Numero della carta d’accesso
2.9.5
Notifica di smarrimento di mezzi d’identità
2.9.6
Biglietto per i trasporti pubblici

2.10 Richieste, proposte, iscrizioni e sondaggi

2.10.1
Documenti elettronici, corrispondenza
2.10.2
Richieste, proposte e iscrizioni inoltrate, compresi gli allegati
2.10.3
Stato delle richieste, proposte e iscrizioni
2.10.4
Decisioni sulle richieste, proposte e iscrizioni
2.10.5
Sondaggi e relativi dati

2.11 Altri dati

2.11.1
Dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata

Allegato 2 156

156 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggionato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

(art. 6)

Dati del MEDISA

1.
Dati:
a.
cognome;
b.
nome;
c.
indirizzo;
d.
numero AVS157.
2.
Decisioni in merito all’idoneità (al servizio militare e, se necessario, al servizio nella protezione civile), comprese:
a.
la motivazione medica (se la persona interessata non è idonea al servizio militare senza restrizioni);
b.
le restrizioni in materia di consegna dell’arma (contrassegno «R») in presenza di corrispondenti motivi medici.
3.
Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni):
a.
malattie familiari;
b.
situazione scolastica e professionale;
c.
anamnesi della dipendenza;
d.
malattie e infortuni;
e.
valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare;
f.
nominativo dell’attuale medico di famiglia.
4.
Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
a.
dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]);
b.
misure del corpo (peso, altezza, circonferenza addominale);
c.
capacità uditive e visive;
d.
stato medico (esame: dell’apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell’addome; dell’organo genitale [soltanto per gli uomini]);
e.
ECG, misurazioni della pressione arteriosa;
f.
esame del funzionamento polmonare;
g.
dati psicologici e psichiatrici:
risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)
referto medico degli specialisti;
h.
capacità fisiche (risultati sportivi).
5.
Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
a.
esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);
b.
vaccinazioni.
6.
Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).
7.
Certificati e perizie di medici militari e civili:
a.
certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all’obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare;
b.
documenti medici di medici militari di scuole e corsi.
8.
Certificati e pareri di specialisti non medici:
a.
fisioterapisti, psicologi, servizi sociali ecc.;
b.
familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.
9.
Documenti ufficiali (selezione):
a.
giudice istruttore, uditore (domande relative all’idoneità al momento del fatto);
b.
rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell’arma).
10.
Corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di leva, con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:
a.
in merito all’idoneità al servizio o all’idoneità a prestare servizio;
b.
in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all’obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare.
11.
Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
a.
domande di carattere medico dell’assicurazione militare;
b.
tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
c.
protezione civile.
12.
Dati necessari per l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile:
a.
certificati di medici civili, forniti dal CIVI o dalle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito;
b.
certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 8;
c.
corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa;
d.
referti di medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito concernenti l’entità della capacità lavorativa della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.
13.
Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l’apprezzamento medico e psicologico:
a.
da risultati del controllo nel quadro dell’analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS;
b.
da indicazioni relative a motivi d’impedimento concernenti la cessione dell’arma personale o dell’arma in prestito.
14.
Dati sanitari di medici di truppa in relazione con esami, diagnosi, terapie e dispense mediche; sono comprese anche le decisioni in merito all’idoneità a prestare servizio militare e, se necessario, le domande di convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria.
15.
Documenti relativi alle cure (in caso di soggiorno stazionario).
16.
Dati sanitari rilevati dal SPP in relazione con l’accertamento psicologico dell’idoneità a prestare servizio militare.

157 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Allegato 3 158

158 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 4

(art. 9)

Dati degli ISPE

1.
Dati
2.
Genere di visita medica
3.
Diagnosi
4.
Decisione concernente il luogo di cura
5.
Date di arrivo e di partenza dei pazienti
6.
Decisioni concernenti dispense
7.
Esami effettuati

Allegato 5 159

159 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 5a 160

160 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 10a)

Dati del MEDIS FA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Data di nascita
5.
Numero AVS
6.
Incorporazione e grado
7.
Funzione
8.
Questionario medico
9.
Rapporti di specialisti esterni
10.
Dati anamnestici sullo stato di salute e iter di medicina e psicologia aeronautiche
11.
Referti da esami di medicina e psicologia aeronautiche
12.
Referti di analisi chimiche di laboratorio nonché di test medici
13.
Radiografie e relativi referti
14.
Corrispondenza e documenti d’invio a specialisti
15.
Indicazioni concernenti misure di medicina e psicologia aeronautiche adottate
16.
Decisioni in merito all’incorporazione nonché in merito all’idoneità al volo e al lancio con il paracadute

Allegato 6 161

161 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 11)

Dati del SIPI CFS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Grado
4.
Numero AVS
5.
Incorporazione militare
6.
Arma, servizio o servizio ausiliario
7.
Funzione
8.
Istruzione militare speciale
9.
Indirizzo di residenza e Comune di domicilio
10.
Data e luogo di nascita
11.
Comune e Cantone d’origine
12.
Lingua materna
13.
Professione appresa e professione esercitata
14.
Stato civile
15.
Risultati degli esami attitudinali con data
16.
Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
17.
Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000162 sul personale federale

Complemento in caso d’impiego presso il distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10 (DEE 10), il distaccamento speciale della polizia militare o lo stato maggiore del comando forze speciali (CFS):

18.
Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, compresi eventuali aggiunte come contratti di impiego
19.
Luogo di lavoro
20.
Dati relativi alla prontezza di base per impieghi (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno ecc.) e necessari per l’adempimento dei compiti
21.
Dati relativi all’impiego, segnatamente la partecipazione a impieghi, corsi e servizi comandati all’estero
22.
Dati relativi ai brevetti ottenuti e alle istruzioni assolte, con data, risultato e data di scadenza
23.
Dati per il servizio dei morti e dei dispersi

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

24.
Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.)
25.
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni
26.
Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d’emergenza
27.
Numeri di telefono e di telefax
28.
Indirizzo e-mail
29.
Indirizzi del dentista e del medico di famiglia
30.
Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni
31.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 7 163

163 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 12)

Dati dell’ISB

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzi (privato, militare)
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero di telefono
6.
Data di nascita
7.
Numero AVS
8.
Incorporazione
9.
Grado
10.
Funzione
11.
Decisione in merito alla permanenza nella scuola reclute/decisione in merito all’assolvimento della scuola per quadri
12.
Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare (codice «E»)
13.
Conoscenze linguistiche
14.
Sesso
15.
Formazione professionale
16.
Attività professionale esercitata
17.
Indicazioni sulla formazione e sul diploma di fine tirocinio
18.
Datore di lavoro attuale e precedente
19.
Indicazioni sullo stato civile
20.
Cognome e nome del coniuge o del partner
21.
Figli (cognome, nome, data di nascita)
22.
Indicazioni sull’eventuale condivisione di un appartamento
23.
Genitori (cognomi, nomi, attività professionale, indirizzo, stato civile)
24.
Fratelli e sorelle (numero, sesso, età, attività professionale)
25.
Situazione finanziaria (reddito, reddito del partner, spese, patrimonio, debiti ecc.) compresi i relativi giustificativi
26.
Domanda di assistenza sociale al servizio sociale dell’esercito (esigenze della persona interessata)
27.
Ordinazioni di abiti (compresi, segnatamente, la taglia, la statura, la misura del collo, numero di scarpa)
28.
Persone terze coinvolte (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto)
29.
Consulente competente del servizio sociale dell’esercito
30.
Rapporto e domanda del consulente del servizio sociale dell’esercito
31.
Luogo/data del rilevamento
32.
Assistenza prestata dal servizio sociale dell’esercito (consulenza, assistenza finanziaria ecc.)
33.
Decisione in merito all’assistenza finanziaria (data, motivo, importo, consulente competente)
34.
Indicazioni sul conto
35.
Assegno pagabile in contanti emesso (importo, data di emissione)
36.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 8 164

164 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 13)

Dati dell’IPV

1.
Dati
2.
Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione
3.
Dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile
4.
Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile
5.
Dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile
6.
Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni
7.
Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment
8.
Dati concernenti le conoscenze linguistiche
9.
Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l’indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie
10.
Dati per il calcolo dello stipendio
11.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
12.
Dati relativi all’organizzazione dell’Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico
13.
Interessi professionali nonché relativi alla formazione e al perfezionamento

Allegato 9 165

165 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 14)

Dati del PERAUS

1.
Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace
2.
Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell’esercito e nella protezione civile
3.
Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile
4.
Dati medici e psicologici sullo stato di salute
5.
Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici
6.
Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all’apprezzamento o in cura
6a.
Dati relativi all’idoneità di base per impieghi all’estero (stato di vaccinazione ecc.) e necessari per l’invio
7.
Numero di passaporto
8.
Carriera professionale e militare
9.
Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale
10.
Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner
11.
Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
12.
Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000166 sul personale federale
13.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
14.
Dati per il servizio dei morti e dei dispersi
15.
Appartenenza religiosa
16.
Cognome
17.
Nome
18.
Data di nascita
19.
Luogo d’origine
20.
Cittadinanza
21.
Stato civile
22.
Numero AVS
23.
Indirizzo di domicilio
24.
Indirizzi per i casi d’emergenza
25.
Ubicazione del libretto di servizio
26.
Appunti
27.
Distintivi di missioni all’estero
28.
Indicazioni concernenti l’assicurazione militare (numero di riferimento dell’assicurazione militare, data di scadenza e durata dell’incapacità al lavoro)
29.
Periodo e contributi alla cassa pensioni

Allegato 10 167

167 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 16)

Dati dell’OpenRID

1.
Indicazioni sul partecipante al viaggio (grado, cognome, nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d’origine, possibilità di contatto private)
2.
Indirizzo per i casi d’emergenza/persona da contattare in caso d’emergenza
3.
Indicazioni professionali (funzione, numero personale, unità organizzativa, luogo di servizio, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.)
4.
Numero AVS/numero d’assicurazione sociale all’estero
5.
Indicazioni sui documenti di viaggio (carta d’identità, passaporto)
6.
Indicazioni sul rimborso delle spese
7.
Evento
8.
Organo estero
9.
NATO Security Clearance
10.
Obiettivo e scopo dell’evento all’estero
11.
Motivo, valore aggiunto
12.
Conseguenze in caso di mancata autorizzazione
13.
Costi
14.
Mezzi di viaggio
15.
Vestiario (uniforme, abiti civili)
16.
Resoconto di viaggio

Allegato 11 168

168 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 12

(art. 26)

Dati dell’IVE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Data di nascita
4.
Grado
5.
Indirizzo
6.
Numero AVS
7.
Luogo di lavoro
8.
Professione
9.
Conoscenze linguistiche
10.
Dati del passaporto
11.
Impieghi prestati sinora
12.
Corsi d’istruzione per verificatori assolti

Allegato 13

(art. 31)

Dati dell’IPont

1.
Dati
2.
Indirizzo
3.
Numero telefonico
4.
Nazionalità e luogo d’origine
5.
Proposta di reclutamento
6.
Corso per pontonieri
7.
Indennità
8.
Idoneità al servizio militare (sì/no)
9.
Dati, indirizzi, numeri telefonici e numeri AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

Allegato 13a 169

169 Introdotto dal n. II dell’all. 4 all’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 34c)

Dati dell’HYDRA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Lingua materna
5.
Data di nascita
6.
Numero AVS
7.
Numero PERAUS
8.
Date dell’impiego con la designazione e la durata della missione
9.
Incorporazione e grado militare nell’ambito di impieghi nazionali
10.
Grado militare nell’ambito di impieghi internazionali
11.
Data dell’immissione
12.
Ubicazione del libretto di servizio
13.
Appunti
14.
Distintivi di missioni all’estero
15.
Indicazioni concernenti l’assicurazione militare (numero di riferimento AMIL, data di scadenza e durata dell’incapacità al lavoro)
16.
Periodo e contributi alla cassa pensioni

Allegato 14

(art. 35)

Dati del SII-SSC

1.
Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
2.
Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC:
a.
dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
b.
dati concernenti gli impieghi.
3.
Dati civili e militari del personale medico:
a.
dati concernenti la funzione e l’istruzione civile o militare;
b.
dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
c.
dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile;
d.
dati ai sensi dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 2006170 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
e.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
4.
Dati civili e militari dei pazienti:
a.
statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
b.
dati sanitari;
c.
dati della carta elettronica del paziente e del sistema d’accompagnamento dei pazienti;
d.
verbale di trasporto;
e.
connotati;
f.
registro delle modifiche.

Allegato 15 171

171 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 16 172

172 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 37)

Dati del MIL Office

1.
Dati (cognome, nome, indirizzo, indirizzo per i casi d’emergenza, dati di contatto ecc.)
2.
Incorporazione
3.
Grado
4.
Funzione
5.
Istruzione ed equipaggiamento
6.
Dati concernenti le qualificazioni e le proposte d’avanzamento
7.
Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese
8.
Referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità a prestare servizio
9.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
10.
Dati concernenti l’ordinamento disciplinare (registro delle punizioni)
11.
Dati concernenti le assenze e le convocazioni
12.
Dati sull’amministrazione e l’attribuzione di materiale dell’esercito a livello d’unità

Allegato 17 173

173 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 38 cpv. 1)

Dati dell’ISKM

1.
Nome e cognome*
2.
Numero personale*
3.
Numero AVS*
4.
Sesso*
5.
Stato civile*
6.
Data di nascita* e età
7.
Cittadinanza*
8.
Luogo d’origine*
9.
Recapiti postali*, professionale e privato
10.
Indirizzo e-mail professionale*/indirizzo e-mail privato
11.
Numero telefonico professionale*/numero telefonico privato
12.
Persone da contattare in caso d’emergenza
13.
Informazioni militari
14.
Grado
15.
Funzione
16.
Incorporazione
17.
Categoria di personale
18.
Formazione e formazione continua civile e militare
19.
Certificazioni
20.
Carriera professionale
21.
Esperienza in materia di condotta
22.
Esperienze maturate a livello internazionale
23.
Esperienza in materia di progetti
24.
Conoscenze informatiche
25.
Lingua madre*
26.
Lingua di corrispondenza*
27.
Conoscenze linguistiche*
28.
Attività extraprofessionali
29.
Valutazione delle prestazioni con incidenza sullo stipendio
30.
Profilo del collaboratore
31.
Competenze personali
32.
Competenze sociali
33.
Competenze di condotta
34.
Competenze specialistiche
35.
Idoneità alla successione e pianificazione delle successioni
36.
Misure di sviluppo
37.
Rilevamento del potenziale
38.
Assessment
39.
Gestione del pool
40.
Carriera militare
41.
Gruppi d’impiego
42.
Servizi comandati e servizi comandati d’impiego
43.
Unità amministrativa originaria
44.
Giorni di servizio
45.
Codice e denominazione del posto in organico*
46.
Classe di stipendio*
47.
Tasso d’occupazione*
48.
Durata della funzione*
49.
Data dell’entrata in servizio e data di partenza*
50.
Statuto del collaboratore*
51.
Settore dipartimentale*
52.
Unità amministrativa*

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

53.
Foto formato passaporto digitalizzata
*
dati estratti dal SIGDP

Allegato 18 174

174 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 19 175

175 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 40)

Dati del FIS FT

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Data di nascita
6.
Sesso
7.
Appartenenza religiosa
8.
Incorporazione
9.
Grado
10.
Funzione
11.
Istruzione
12.
Dati sanitari rilevanti per l’impiego
13.
Dati del Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS)
14.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 20 176

176 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 41)

Dati del FIS FA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero di telefono
5.
Indirizzo e-mail
6.
Numero AVS, numero d’assicurazione sociale all’estero
7.
Numero personale della Confederazione
8.
Numero degli effetti
9.
Sesso
10.
Incorporazione
11.
Grado
12.
Funzione
13.
Istruzione
14.
Numero, data di rilascio e data di scadenza del documento di legittimazione ufficiale (passaporto, carta d’identità ecc.)
15.
Informazioni per l’ingresso e l’uscita transfrontalieri e lo sdoganamento
16.
Informazioni sul volo, tra cui la data, l’ora e il luogo di partenza e di atterraggio, nonché le indicazioni sull’aereo impiegato
17.
Rotta
18.
Luogo di soggiorno, coordinate
19.
Volume degli effetti di volo
20.
Peso corporeo
21.
Dati sanitari rilevanti per l’impiego
22.
Ruolo e compiti assunti nella pianificazione dei voli, nelle attività prima del volo e dopo il volo, nell’esecuzione e nella verbalizzazione di un volo
23.
Prestazioni fornite in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo
24.
Prestazioni di cui si usufruisce in veste di persona a bordo o che partecipa alle operazioni di volo
25.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 21

(art. 42)

Dati dell’IMESS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Sesso
6.
Incorporazione
7.
Grado
8.
Funzione
9.
Istruzione
10.
Dati concernenti le condizioni fisiche
11.
Profili attitudinali
12.
Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

Allegato 21a 177

177 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Allegato 22 178

178 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Allegato 23 179

179 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 23a 180

180 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

(art. 52b)

Dati del PEGASUS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Iniziali
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero personale
6.
Data di nascita
7.
Funzione
8.
Appellativo/titolo
9.
Gruppo di utenti
10.
Tipo di utente
11.
Statuto di utente
12.
Ufficio
13.
Numeri telefonici
14.
Fax
15.
Pager
16.
Indirizzo
17.
Datore di lavoro
18.
Unità amministrativa, primo livello
19.
Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
20.
Paese
21.
Stato (Cantoni ecc.)
22.
Numero AVS
23.
Risorse (autorizzazioni d’accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
24.
Certificati pubblici
25.
Amministratore
26.
Numeri degli apparecchi e delle tessere di identificazione personali
27.
Ubicazione di rete
28.
Collocazione dell’elenco personale
29.
Durata di validità del conto
30.
Data dell’ultimo log in
31.
Numero di log in eseguiti
32.
Data dell’ultima modifica della password
33.
Password
34.
Autorizzazioni d’accesso
35.
Opzioni di telefonia (autorizzazioni di selezione)
36.
Livello di controllo conformemente all’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 marzo 2011181 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) e data del passaggio in giudicato della dichiarazione di sicurezza notificata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP alla persona autorizzata ad accedere; termine della successiva ripetizione del controllo di sicurezza relativo alle persone conformemente all’articolo 18 capoverso 1 OCSP
37.
I seguenti dati biometrici (template) della persona: impronta delle vene, scansione dell’iride, impronte digitali

Allegato 23b 182

182 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 52g)

Dati del ComMil

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzi
4.
Domicilio, luogo di soggiorno, luogo di lavoro, luogo di servizio
5.
Numeri di telefono
6.
Numeri di fax
7.
Indirizzi e-mail
8.
Numeri e indirizzi di contatto nel sistema di comunicazione
9.
Numero del posto in organico
10.
Identificativi personali locali
11.
Numero AVS, numero d’assicurazione sociale all’estero
12.
Datore di lavoro
13.
Numero personale della Confederazione
14.
Numero del documento d’identità
15.
Numero di smartcard
16.
Sesso
17.
Lingua
18.
Incorporazione, unità, formazione
19.
Presta servizio presso
20.
Servizio dal/al
21.
Grado con complemento di grado
22.
Funzione
23.
Supplenza (supplente di, rappresentato da)
24.
Ambiti fondamentali di condotta
25.
Gruppi di utenti
26.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
27.
Autorizzazioni e ruolo di autorizzazione nel sistema di comunicazione

Allegato 24 183

183 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 24a 184

184 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 57b)

Dati del MDS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Sesso
4.
Numero AVS
5.
Incorporazione
6.
Numeri dosimetrici
7.
Annunci dosimetrici (valori di dose, status del dosimetro)
8.
Valori di allerta e valori limite

Allegato 25 185

185 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 58)

Dati dei sistemi d’informazione per i simulatori

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Incorporazione
6.
Grado
7.
Funzione
8.
Istruzione
9.
Qualificazioni
10.
Equipaggiamento nell’esercito
11.
Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati
12.
Immagini e filmati

Allegato 26 186

186 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020 (RU 20202035) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 59)

Dati del LMS DDPS

1.
Numero AVS*
1a.
Numero d’assicurazione sociale all’estero
2.
Numero personale*
3.
Cognome*
4.
Nome*
5.
Luogo di lavoro / luogo di servizio (numero postale d’avviamento)*
6.
Data di nascita*
7.
Indirizzo e-mail*
8.
Numero telefonico del cellulare
9.
Lingua madre
10
Lingua di corrispondenza*
11.
Unità organizzativa*
12.
Superiore gerarchico
13.
Funzione*, profilo del posto*
14.
Livello gerarchico/gruppo d’impiego
15.
Sesso*
16.
Incorporazione
17.
Servizio presso
18.
Grado
19.
Dati rilevanti per la formazione (formazioni particolari, distinzioni, brevetti)
20.
Successo d’apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto»)
21.
Ritmo d’apprendimento (unità d’apprendimento assolte, in termini percentuali)
22.
Capacità e competenze acquisite nel quadro di formazioni
23.
Identificativi personali locali*
24.
Autorizzazioni, competenze e ruoli nel LMS DDPS
25.
Categorie di autorizzazione a condurre
26.
Corso per pontonieri
27.
Formazione e formazione continua civile e militare
28.
Competenze personali
29.
Competenze sociali
30.
Competenze di condotta
31.
Competenze specialistiche
*
Dati che possono essere acquisiti a partire dall’archivio centralizzato delle identità.

Allegato 27

(art. 60)

Dati dell’ISGMP

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Professione
6.
Funzione
7.
Settore d’impiego
8.
Dati concernenti l’assolvimento dell’istruzione e del perfezionamento

Allegato 28 187

187 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 61)

Dati del SI CSNE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4
Numero AVS
5.
Formazione
6.
Professione
7.
Luogo d’origine
8.
Nazionalità
9.
Lingua materna
10.
Data di nascita
11.
Sesso
12.
Categorie delle autorizzazioni a condurre militari per conducenti di veicoli e di natanti e licenze di condurre natanti federali
13.
Categorie delle licenze di condurre civili e le relative condizioni
14.
Categorie d’esami degli esperti militari della circolazione per i conducenti di veicoli e natanti
15.
Istruzioni complementari
16.
Grado
17.
Funzione
18.
Incorporazione
19.
Unità organizzativa
20.
Servizio
21.
Luogo di lavoro
22.
Categoria di personale
23.
Numero d’identificazione personale
24.
Informazione sull’ultima e sulla prossima visita di controllo
25.
Risultati della visita di controllo
26.
Informazioni sui mezzi visivi ausiliari
27.
Informazioni sugli esami attitudinali
28.
Misure amministrative militari e civili, in particolare:
a.
tipo di misura
b.
motivo
c.
durata della revoca
d.
organo decisionale
e.
organo di registrazione
29.
Data di entrata e di uscita Amministrazione federale

Allegato 28a 188

188 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 61a)

Dati del sistema SPHAIR Expert

1.
Generalità, indirizzo e stato civile
2.
Indirizzo e-mail
3.
Curriculum vitae e indicazioni concernenti l’esperienza di lancio e di volo
4.
Numero AVS
5.
Nazionalità, data e luogo di nascita
6.
Conoscenze linguistiche
7.
Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell’esercito
8.
Risultati dei test con commenti
9.
Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)
10.
Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d’esclusione per piloti o esploratori paracadutisti
11.
Indicazioni concernenti la taglia del vestiario
12.
Numeri telefonici (privato/cellulare)

Allegato 29 189

189 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 63)

Dati del SIFC

1.
Indirizzo militare
1a.
Servizi prestati nell’esercito
2.
Inizio del servizio
3.
Fine del servizio
4.
Numero di candidato
5.
Numero AVS
6.
Sesso
7.
Grado
7a.
Incorporazione
7b.
Funzione
8.
Cognome
9.
Nome
10.
Indirizzo di residenza
11.
Domicilio
12.
Luogo d’origine
13.
Cantone d’origine
14.
Data di nascita
14a.
Dati relativi all’istruzione e agli esami
14b.
Dati per il controllo dell’istruzione
14c.
Risultati dell’istruzione e progressi
15.
Lingua d’esame
16.
Indicazioni concernenti l’esame (data, ora, luogo, esperto ecc.)
17.
Prestazioni proprie (data della consegna, risultato)
17a.
Partecipazione all’esame (ha partecipato/non ha partecipato, motivo dell’assenza)
18.
Risultati dell’esame, risultati per ogni modulo

Allegato 29a 190

190 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Allegato 29b 191

191 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Allegato 30 192

192 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 67)

Dati del sistema SIBAD

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Nazionalità
6.
Luogo d’origine
7.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8.
Stato civile
9.
Luogo di nascita
10.
Data di nascita
11.
Data della naturalizzazione
12.
Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13.
Cognome e nome del coniuge o del partner
14.
Funzione
15.
Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 20 della legge federale del 21 marzo 1997193 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
16.
Analisi dei rischi
17.
Risultato del controllo (compresi il livello del controllo, la data del rilascio e la data di scadenza)
18.
Controllo della pratica
19.
Mandante e indirizzo del mandante
20.
Progetto

Allegato 31 194

194 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 68)

Dati dell’ISKO

Dati delle persone fisiche (acquisiti a partire dal sistema SIBAD)

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Nazionalità
6.
Luogo d’origine
7.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8.
Stato civile
9.
Luogo di nascita
10.
Data di nascita
11.
Data della naturalizzazione
12.
Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13.
Cognome e nome del coniuge o del partner
14.
Funzione
15.
Mandante e indirizzo del mandante
16.
Progetto

Dati concernenti l’azienda

Azienda

17.
Numero di dossier
18.
Denominazione
19.
Indirizzo
20.
Numero telefonico
21.
Fax
22.
Indirizzo e-mail
23.
Indirizzo Internet

Incaricato della tutela del segreto

24.
Appellativo/titolo
25.
Cognome
26.
Nome
27.
Sesso
28.
Indirizzo e-mail

Dati concernenti i controlli

29.
Data dell’accertamento preliminare
30.
Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)
31.
Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)
32.
Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)
33.
Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)
34.
Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico)

Atti

35.
Numero di esemplare
36.
Mittente
37.
Data dell’atto
38.
Data di spedizione
39.
Data del controllo
40.
Data di restituzione
41.
Denominazione

Mandati

42.
Denominazione (mandato principale)
43.
Mandante
44.
Denominazione (mandati)
45.
Classificazione
46.
Data di notifica
47.
Data d’inizio della validità
48.
Data di scadenza della validità
49.
Denominazione abbreviata (ramo)
50.
Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)

Allegato 32

(art. 69)

Dati del SIBE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Numero AVS
4.
Nazionalità
5.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
6.
Luogo di nascita
7.
Data di nascita
8.
Funzione
9.
Numero di passaporto
10.
Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

Allegato 33 195

195 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

(art. 70)

Dati del sistema ZUKO

Dati di base

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Nazionalità
4.
Numero AVS
5.
Numero d’assicurazione sociale all’estero
6.
Data di nascita
7.
Data del controllo di sicurezza relativo alle persone
8.
Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette
9.
Grado militare
10.
Incorporazione militare
11.
Dipartimento
12.
Organizzazione
13.
Azienda
14.
Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell’iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale)
14a.
Firma
14b.
Lingua

Dati di base ZUKO

15.
Numero della persona
16.
Numero del documento di legittimazione
17.
Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smartcard
18.
Caratteristiche biologiche della persona
19.
Foto
20.
Categoria di persona
21.
Servizio presso (incorporazione)
22.
Funzione
22a.
Testo per la tessera di legittimazione (compito, autorizzazione)
23.
Amministrazione dei record di dati di base

Dati di base ZUKO concernenti i diritti

24.
Diritto d’accesso

Dati di base ZUKO concernenti le autorizzazioni

25.
Autorizzazione d’accesso
26.
Impianto(i) oggetto dell’autorizzazione

Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo

27.
Ruolo
28.
Detentore del ruolo

Dati concernenti gli impianti

29.
Profili d’accesso
30.
Profili dei detentori di ruolo
31.
Profili delle sezioni di controllo
32.
Dati di configurazione degli impianti

Dati dei sistemi

33.
Dati di configurazione dei sistemi

Dati di log

34.
Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

Allegato 33 bis196

196 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 70bis)

Dati del sistema JORASYS

Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi

1.
Cognome, nome
2.
Pseudonimi
3.
Sesso
4.
Numero AVS
5.
Data e luogo di nascita
6.
Indirizzo
7.
Luogo d’origine
8.
Nazionalità e statuto di dimora
9.
Stato civile
10.
Lingua
11.
Professione, funzione e datore di lavoro
12.
Formazione, professione appresa
13.
Etnia, se pertinente al caso
14.
Religione, se pertinente al caso
15.
Orientamento politico e ideologico, se pertinente al caso
16.
Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale
17.
Tipo di documento d’identità e numero
18.
Connotati quali segni particolari, statura, colore degli occhi, della pelle e dei capelli
19.
Mezzi di comunicazione e dati sui collegamenti di telecomunicazione
20.
Riprese videofotografiche e registrazioni audio
21.
Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti)
22.
Dati medici e biometrici, se pertinenti al caso
23.
Pericolo derivante dalla persona
24.
Misure coercitive applicate
25.
Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo
26.
Elenco degli oggetti collegati al caso
27.
Informazioni e dati necessari per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 100 capoverso 1 LM

Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare

28.
Incorporazione, grado e funzione
29.
Servizi prestati nell’esercito
30.
Numero dell’arma e tipo di arma dell’esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo
31.
Sequestro o confisca della licenza di condurre
32.
Analisi dell’alito e del sangue e relativi risultati
33.
Situazione reddituale e patrimoniale
34.
Elenco degli oggetti sequestrati

Allegato 33 ter197

197 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 70ter)

Dati dell’IPSA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Pseudonimi
4.
Data di nascita
5.
Luogo di nascita
6.
Luogo d’origine
7.
Nazionalità
8.
Statuto di dimora
9.
Sesso
10.
Stato civile
11.
Luogo d’origine
12.
Numero AVS
13.
Etnia
14.
Religione
15.
Orientamento politico e ideologico
16.
Formazione, professione appresa
17.
Attività professionali
18.
Indirizzo
19.
Documenti, numeri dei documenti
20.
Indicazioni concernenti l’identità, caratteristiche fisiche
21.
Connotati quali segni particolari, statura, colore degli occhi, della pelle e dei capelli
22.
Persone di riferimento, familiari, soci in affari e altri contatti con indicazioni relative alla loro identità e al tipo delle rispettive relazioni
23.
Mezzi di trasporto e numeri delle targhe di controllo, inclusi i dati relativi all’utilizzo e alla posizione
24.
Mezzi di comunicazione e dati sui collegamenti di telecomunicazione, inclusi i dati relativi all’utilizzo e alla posizione
25.
Luogo di soggiorno, informazioni geografiche, coordinate e profilo di spostamento
26.
Riprese videofotografiche e registrazioni audio
27.
Dati medici e biometrici
28.
Dettagli relativi alla possibile minaccia derivante dalla persona o collegata a essa (in particolare evento con descrizione, oggetto con descrizione e numero, legame tra la persona e un evento e/o un oggetto)
29.
Situazione reddituale e patrimoniale
30.
Indicazioni sul conto
31.
Dati concernenti l’esercito e la protezione civile:
a.
Risultati del reclutamento
b.
Incorporazione
c.
Grado
d.
Funzione
e.
Istruzione
f.
Qualificazioni
g.
Servizi
h.
Impieghi
i.
Equipaggiamento
32.
Informazioni e dati secondo l’articolo 167i lettera n LSIM

Allegato 33a 198

198 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 70b)

Dati dell’e-chiamata

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Funzione in seno all’Organizzazione di crisi e d’allarme D
4.
Funzione nell’esercito e gruppo d’allarme
5.
Numero AVS
6.
Numeri di telefono
7.
Indirizzi e-mail
8.
Indirizzo di domicilio
9.
Incorporazione, grado e funzione nell’esercito
10.
Dati sul servizio o sull’impiego al quale si riferisce la chiamata in servizio
11.
Ulteriori dati necessari per la chiamata in servizio

Allegato 33b 199

199 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 70g)

Dati dell’HARAM

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Organizzazione
4.
Funzione
5.
Indirizzo e-mail
6.
Descrizione del rischio in caso di evento straordinario, di avvenimento particolare e di una lacuna in materia di sicurezza nell’ambito delle operazioni di volo
7.
Tipo di aeromobile e numero
8.
Cognomi, nomi e indirizzi di altre persone e organizzazioni coinvolte

Allegato 33c 200

200 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 33d 201

201 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020 (RU 20202035) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 70r)

Dati del sistema MIL PLATTFORM

1.
Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, indirizzo privato, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero AVS della persona autorizzata ad accedere
2.
Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza rilasciata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP202 alla persona autorizzata ad accedere
3.
Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell’accesso al sistema MIL PLATTFORM
4.
Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema MIL PLATTFORM
5.
Ora e luogo dell’avvenuto o tentato accesso della persona al sistema MIL PLATTFORM e scansione delle vene rilevata (dati di log)
6.
Dati e autorizzazioni d’accesso

Allegato 34 203

203 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 71)

Dati del sistema SCHAMIS

Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero AVS
5.
Data di nascita
6.
Sesso
7.
Numero di telefono
8.
Indirizzo e-mail
9.
Lingua di corrispondenza
10.
Luogo di lavoro
11.
Esecuzioni
12.
Professione e funzione
13.
Reddito
14.
Salute
15.
Situazione finanziaria
16.
Patrimonio
17.
Capitale
18.
Atti e dati di assicurazioni
19.
Dati medici e sanitari
19a.
Dati relativi a procedimenti penali, disciplinari e amministrativi militari
19b.
Dati relativi a procedimenti penali, disciplinari e amministrativi civili nonché a procedimenti civili
19c.
Documenti e rapporti di condotta militari
19d.
Dati relativi ai detentori di veicoli

Dati concernenti terzi

19e.
Cognome
19f.
Nome
19g.
Indirizzo
19h.
Data di nascita
19i.
Sesso
19j.
Numero di telefono
19k.
Indirizzo e-mail
19l.
Lingua di corrispondenza
19m.
Luogo di lavoro
19n.
Professione e funzione

Dati concernenti i danni

20.
Indicazioni concernenti i danni
21.
Indicazioni concernenti l’ammontare dei danni
22.
Accertamenti di periti

Allegato 35 204

204 Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72)

Dati del SI PDD

1.
Numero d’identificazione personale PISA
2.
Cognome
3.
Nome
4.
Indirizzo
5.
Cantone
6.
Numero AVS
7.
Data di nascita
8.
Luogo d’origine
9.
Cantone d’origine
10.
Professione
11.
Conoscenze linguistiche
12.
Sesso
13.
Statuto PISA
14.
Incorporazione, con l’indicazione della data
15.
Grado, con l’indicazione della data
16.
Funzione, con l’indicazione della data
17.
Appartenenza allo stato maggiore generale
18.
Funzione in sostituzione
19.
Categoria di personale
20.
Numero d’assicurazione sociale all’estero
21.
Ultima scuola
22.
Data dell’ultima entrata in servizio 23. Dati ai sensi degli allegati 1–32: unicamente durante lo scambio di dati conformemente all’articolo 175 lettera c LSIM
23.
Dati dei sistemi d’informazione militari, in particolare quelli figuranti negli allegati della presente ordinanza, unicamente durante lo scambio di dati conformemente all’articolo 175 lettera c LSIM

Allegato 35 bis205

205 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72bis cpv. 1)

Dati del sistema PSN

Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi che detengono un’arma in prestito o che detengono oppure ordinano materiale dell’esercito

1
Dati
1.1
Cognome, nome
1.2
Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d’avviamento
2
Dati di base
2.1
Numero AVS
2.2
Data di nascita
2.3
Sesso
2.4
Lingua madre
2.5
Professione
2.6
Numeri telefonici, professionale e privato
2.7
Numeri di fax, professionale e privato
2.8
Indirizzi e-mail
3
Amministrazione
3.1
Numero personale
3.2
Valido da/fino a
3.3
Modificato da/il
3.4
Motivo e data della convocazione
3.5
Convocato da
3.6
Osservazione interna
3.7
Diritto alla cessione in proprietà dell’arma
3.8
Tipo di arma e numero
3.9
Data del disbrigo
3.10
Richiamo
3.11
Cessione alla BLEs
3.12
Cessione alla Sicurezza militare
3.13
Cessione alla regione della Sicurezza militare
3.14
Cessione all’Ufficio dell’uditore in capo
3.15
Cessione al comando di circondario
3.16
Restituzione alla Base logistica dell’esercito
3.17
Restituzione al centro logistico dell’esercito
3a
Equipaggiamento
3a.1
Valido da / fino a
3a.2
Modificato da / il
3a.3
Materiale
3a.4
Numero di serie del materiale serializzato
3a.5
Taglia (taglia del vestiario)
3a.6
Restituzione del materiale
3a.7
Buono di ritiro delle quote
3a.8
Ordinazioni (data(e) dell’ordinazione, articoli ordinati, quantità, taglia del vestiario, data di consegna, indirizzo di consegna, indicazioni concernenti i rinvii effettuati o ancora da effettuare di articoli soggetti all’obbligo di restituzione, impiego dei buoni)
3a.9
Dati relativi ai conti utenti della piattaforma online per ordinazioni di materiale (nome utente, password, validità e durata di validità del conto, data dell’ultima modifica della password, data dell’ultimo login, numero di login, dati tecnici)
4
Deposito dell’equipaggiamento
4.1
Valido da/fino a
4.2
Modificato da/il
4.3
Tipo di deposito, motivo e luogo
4.4
Numero di deposito
4.5
Assoggettamento alle spese di deposito
4.6
Spese di deposito fino al
4.7
Numero della fattura
5
Corrispondenza concernente l’equipaggiamento personale
5.1
Valido da/fino a
5.2
Modificato da/il
5.3
Documenti (tipo, versione, documenti parziali)
6
Impiego all’estero
6.1
Valido da/fino a
6.2
Modificato da/il
6.3
Tipo d’impiego
6.4
Fine dell’impiego
7
Arma ceduta in proprietà
7.1
Valido da/fino a
7.2
Modificato da/il
7.3
Materiale
7.4
Numero dell’arma

Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare

8
Amministrazione
8.1
Libretto di servizio ricevuto da
8.2
Libretto di servizio consegnato a
9
Statuto secondo la legge militare
9.1
Idoneità con data
10
Catalogo delle osservazioni di servizio
10.1
Codice osservazioni di servizio
10.2
Data e statuto di validità
11
Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all’arma
11.1
Annotazione di servizio codificata in merito all’arma con data e scadenza
11.2
Contrassegno R: inidoneità medica
11.3
Codice 91: ritiro cautelare dell’arma personale o dell’arma in prestito
11.4
Codice 90: ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito
11.5
Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi d’impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell’arma personale
11.6
Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale
11.7
Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm
12
Senz’arma
12.1
Valido da/fino a
12.2
Modificato da/il
12.3
Senz’arma
13
Munizione da tasca
13.1
Valido da/fino a
13.2
Modificato da/il
13.3
Munizione da tasca
14
Altri dati
14.1
Portatore di occhiali
14.2
Categoria della licenza di condurre

Dati su militari, ex militari e personale militare

15
Dati di base
15.1
Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità)
15.2
Numero dell’unità con l’attuale/l’ultima incorporazione
15.3
Funzione e grado con complemento di grado
15.4
Giorni di servizio ancora da prestare
15.5
Istruzione speciale
15.6
Distinzioni (al massimo 10)
15.7
Arma
15.8
Giorni di servizio computabili
16
Avviso di servizio
16.1
Unità/scuola/corso
16.2
Genere del servizio
16.3
Unità diversa da quella d’incorporazione
16.4
Controllo dell’obbligo di prestare servizio
16.5
Data del licenziamento

Dati sul personale militare

17
Personale militare
17.1
Valido da/fino a
17.2
Modificato da/il
17.3
Istruzione supplementare del personale militare
17.4
Buono per il personale militare

Dati dei collaboratori

18
Reclutamento del personale
18.1
Dossier di candidatura
18.2
Documenti d’assunzione
18.3
Sicurezza
19
Gestione del personale
19.1
Dati e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
19.2
Descrizioni del posto
19.3
Certificati
19.4
Tempo di lavoro
19.5
Impiego del personale
19.6
Affari disciplinari
19.7
Autorizzazioni
19.8
Cariche pubbliche e attività accessorie
20
Retribuzione del personale
20.1
Stipendio/indennità
20.2
Spese
20.3
Premi
20.4
Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni
20.5
Custodia di bambini complementare alla famiglia
21
Assicurazioni sociali
21.1
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione
21.2
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni
21.3
Assegni familiari
21.4
Cassa pensioni della Confederazione
21.5
Assicurazione militare
22
Salute
22.1
Attestato d’idoneità all’entrata
22.2
Valutazione dell’idoneità medica
22.3
Certificati medici
22.4
Autorizzazione per medici e assicurazioni
22.5
Richieste/pareri del Servizio medico
22.6
Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio
23
Assicurazioni in generale
23.1
Documentazione su casi di responsabilità civile
23.2
Danni agli effetti personali
24
Sviluppo del personale
24.1
Formazione e perfezionamento
24.2
Misure di sviluppo
24.3
Qualificazioni
24.4
Competenze comportamentali e competenze specialistiche
24.5
Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità
24.6
Sviluppo dei quadri
24.7
Formazione professionale di base
25
Uscita/trasferimento
25.1
Disdetta da parte del datore di lavoro
25.2
Disdetta da parte del collaboratore
25.3
Pensionamento
25.4
Decesso
25.5
Formalità d’uscita/colloquio d’uscita
25.6
Formalità di trasferimento
26
Personale militare
26.1
Incorporazione/grado/equipaggiamento
26.2
Risultati di esami e di test militari
26.3
Promozioni/servizi comandati
26.4
Prepensionamento
26.5
Militare a contratto temporaneo
27
Dati aziendali
27.1
Organizzazione dell’Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico
27.2
Attribuzione organizzativa
27.3
Gestione del tempo e delle prestazioni
27.4
Oggetti in prestito
27.5
Altri dati aziendali rilevanti

Allegato 35 ter206

206 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72ter)

Dati del TFS

1.
Cognome, nome
2.
Sesso
3.
Numero AVS
3a.
Identificativi personali locali
4.
Data di nascita
5.
Indirizzo
5a.
Indirizzi e-mail
5b.
Numeri di telefono
6.
Professione
7.
Lingua madre
8.
Comune d’origine
8a.
Grado
9.
Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp)
10.
Incorporazione
10a.
Funzione
11.
Numero del fucile d’assalto o della pistola
12.
Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera)
13.
Annotazione di servizio codificata per l’inidoneità medica o l’inabilità al tiro (contrassegno «R»)
13a.
Restrizioni in materia di consegna di armi personali o di armi in prestito
14.
Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione)
15.
Dati amministrativi per la pianificazione, lo svolgimento e il controllo di esercizi di tiro e corsi di tiro, compresi i dati:
sui militari soggetti all’obbligo di tiro e altri tiratori partecipanti a questi esercizi e corsi
sulle società di tiro riconosciute, sui membri di tali società e sui funzionari per il tiro fuori del servizio coinvolti in questi esercizi e corsi
sugli impianti di tiro
16.
Ordinazione di munizioni e di armi, compresi i dati sulla fornitura e la restituzione
17.
Conteggi di contributi federali e ordinazioni di munizioni destinati alle società di tiro riconosciute, di corsi di tiro per ritardatari e di spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio, comprese le necessarie indicazioni sui conti
18.
Appartenenza a una società di tiro riconosciuta, con nome, indirizzo, dati di contatto e identificatore locale di tale società
19.
Dati sull’istruzione al tiro
20.
Risultati di tiro
21.
Dati sull’adempimento del tiro obbligatorio
22.
Ammissione alla partecipazione volontaria agli esercizi federali secondo l’articolo 12 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003207 sul tiro
23.
Permesso di domicilio nonché altre autorizzazioni e attestazioni necessarie per l’ammissione alla partecipazione volontaria agli esercizi federali secondo l’articolo 12 dell’ordinanza sul tiro
24.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 35 quater208

208 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72quater)

Dati del MDM

Dati relativi a persone private

1.
Numero AVS, numero d’assicurazione sociale all’estero
2.
Cognome
3.
Nome
4.
Data di nascita
5.
Sesso
6.
Professione
7.
Indirizzo di domicilio
8.
Comune di domicilio
9.
Indirizzo postale
10.
Indicazioni sul conto
11.
Lingua di corrispondenza
12.
Blocco quale socio in affari
13.
Numeri di telefono, di cellulare e di fax
14.
Indirizzo e-mail
15.
Nazionalità
16.
Categoria di stranieri
17.
Numero d’identificazione dell’impresa (IDI)

Dati relativi a imprese

18.
Nome, impresa
19.
Indirizzi
29.
Persona di contatto (cognome, nome, settore, funzione)
21.
Indicazioni sul conto
22.
Lingua di corrispondenza
23.
Blocco quale socio in affari
24.
Numeri di telefono, di cellulare e di fax
25.
Indirizzo e-mail
26.
Numero fiscale
27.
Numero d’identificazione dell’impresa (IDI)
28.
Forma giuridica
29.
Numero d’identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS)
30.
Categoria secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (codice NOGA)
31.
Data Universal Numbering System(numero DUNS)
32.
Numero d’identificazione internazionale unico(Legal Identity Identifier, LEI)
33.
National Identify Number
34.
Ulteriori numeri e codici di incorporazione specifici dell’impresa
35.
Fallimento/validità

Dati di base logistici collegati con i soci in affari

36.
Dati di base del materiale (in particolare numero del materiale, designazione del materiale, tipo di materiale, dati relativi alle merci e alle sostanze pericolose, dati relativi al fornitore, dati relativi al produttore, dati relativi alla provenienza, dimensioni, dati sull’acquisto / sull’immagazzinamento / sulle disposizioni di manutenzione / sulle direttive per la contrassegnazione, dati relativi alla sicurezza / allo stato / alla configurazione)
37.
Dati sulla struttura dei sistemi (dati relativi alla struttura di base dei sistemi)

Allegato 35a 209

209 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).

Allegato 35b e 35c 210

210 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).

Allegato 35c bis211

211 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 35d 212

212 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 72hbis)

Dati delle collezioni ausiliarie di dati

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Sesso
4.
Data di nascita
5.
Numero AVS
6.
Numero personale
7.
Lingua materna
8.
Nazionalità
9.
Indirizzo per la corrispondenza, indirizzo in caso d’emergenza e indirizzo e‑mail
10.
Numero telefonico e numero di fax
11.
Incorporazione, grado, funzione, istruzione, funzione prevista
12.
Professione e titolo
13.
Stato civile
14.
Genere di entrata in servizio con le indicazioni relative al veicolo
15.
Pagamento del soldo e riferimento bancario per il pagamento del soldo
16.
Compendio dei documenti presentati
17.
Formazione dei gruppi e attribuzione delle camere
18.
Istruzioni assolte e funzioni speciali
19.
Giorni di servizio ancora da prestare
20.
Presenze e assenze
21.
Equipaggiamento
22.
Inventario, ordinazioni, prenotazioni, prestiti
23.
Descrizione delle risorse (veicoli, materiali, locali, apparecchi)

Allegato 35e 213

213 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Allegato 35f 214

214 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72jter)

Dati del PSB

I seguenti dati del SIGDP conformemente all’allegato 3 dell’ordinanza del 22 novembre 2017215 sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal SIGDP:

Misure in materia di personale
Attribuzione organizzativa
Dati personali
Stato del conteggio
Indirizzi
Relazioni bancarie
Privilegi concernenti i viaggi
Famiglia/parenti
Dati interni all’azienda
Funzioni aziendali
Indicazione della data
Servizio militare/civile
Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti
Oggetto
Collegamento
Descrizione verbale
Vacante
Gruppo/cerchia di collaboratori
Assicurazione sociale CH

Allegato 35g 216

216 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

(art. 72kbis)

Dati del PAV

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Impresa e forma giuridica
4.
Data di nascita
5.
Indirizzo
6.
Numero di telefono
7.
Indirizzo e-mail
8.
Numero AVS, numero d’assicurazione sociale all’estero
9.
Numero personale della Confederazione
10.
Numero degli effetti
11.
Sesso
12.
Lingua
13.
Incorporazione
14.
Grado
15.
Funzione
16.
Statuto militare
17.
Data di entrata e di uscita
18.
Istruzione
19.
Numero, data di rilascio e data di scadenza del documento di legittimazione ufficiale (passaporto, carta d’identità ecc.)
20.
Numero d’identificazione dell’impresa e ulteriori numeri specifici dell’impresa
21.
Informazioni per l’ingresso e l’uscita transfrontalieri e lo sdoganamento
22.
Informazioni sul volo, tra cui la data, l’ora e il luogo di partenza e di atterraggio, nonché le indicazioni sull’aereo impiegato
23.
Rotta
24.
Luogo di soggiorno, coordinate
25.
Volume degli effetti di volo
26.
Ruolo e compiti assunti nella pianificazione dei voli, nelle attività prima del volo e dopo il volo, nell’esecuzione e nella verbalizzazione di un volo
27.
Prestazioni fornite in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo
28.
Prestazioni di cui si usufruisce in veste di persona a bordo o che partecipa alle operazioni di volo
29.
Dati assicurativi, comprese le polizze
30.
Coordinate bancarie
31.
Diritto a pretese di indennizzo e a diritti derivanti da assicurazioni, compresi i dati sul trattamento e il versamento
32.
Categoria di versamento
33.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata, quali ad esempio il peso corporeo

Allegato 36

(art. 77)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...217

217 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6667.

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