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Ordinanza
concernente la perequazione finanziaria
e la compensazione degli oneri
(OPFC)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

ordina:

Titolo 1: Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni

Capitolo 1: Potenziale di risorse

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata  

1 Il po­ten­zia­le di ri­sor­se di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è sta­bi­li­to nell’al­le­ga­to 1. Es­so si fon­da sul­la ba­se im­po­ni­bi­le ag­gre­ga­ta del Can­to­ne. Que­st’ul­ti­ma cor­ri­spon­de al­la som­ma:

a.
dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che;
b.
dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti tas­sa­ti al­la fon­te;
c.
del­le so­stan­ze de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che;
d.2
de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che;
e.3 ...
f.
dei ri­par­ti fi­sca­li de­ter­mi­nan­ti dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta.

2 Il po­ten­zia­le di ri­sor­se del­la Sviz­ze­ra cor­ri­spon­de al­la som­ma dei po­ten­zia­li di ri­sor­se di tut­ti i Can­to­ni.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

3 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo  

1 L’an­no di ri­fe­ri­men­to del po­ten­zia­le di ri­sor­se cor­ri­spon­de all’an­no per il qua­le il po­ten­zia­le di ri­sor­se fun­ge da ba­se per la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se.

2 Il po­ten­zia­le di ri­sor­se di un an­no di ri­fe­ri­men­to cor­ri­spon­de al­la me­dia del­la ba­se im­po­ni­bi­le ag­gre­ga­ta di tre an­ni con­se­cu­ti­vi (an­ni di cal­co­lo).

3 Il pri­mo an­no di cal­co­lo ri­sa­le a sei an­ni pri­ma dell’an­no di ri­fe­ri­men­to men­tre l’ul­ti­mo a quat­tro an­ni pri­ma.

Art. 3 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti 4  

Il po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te de­gli abi­tan­ti è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 1. Es­so cor­ri­spon­de al rap­por­to tra il po­ten­zia­le di ri­sor­se e la me­dia del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te e non per­ma­nen­te me­dia du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo del po­ten­zia­le di ri­sor­se.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 4 Indice delle risorse  

1 L’in­di­ce del­le ri­sor­se di un Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 1. Es­so cor­ri­spon­de al rap­por­to mol­ti­pli­ca­to per il fat­to­re 100 tra il po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te de­gli abi­tan­ti di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne e il po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te de­gli abi­tan­ti di tut­ta la Sviz­ze­ra.

2 ...5

3 L’in­di­ce del­le ri­sor­se di tut­ta la Sviz­ze­ra è di 100 pun­ti.

4 I Can­to­ni il cui in­di­ce del­le ri­sor­se su­pe­ra il va­lo­re 100 so­no con­si­de­ra­ti fi­nan­zia­ria­men­te for­ti. Gli al­tri Can­to­ni so­no con­si­de­ra­ti fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

5 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 30 ott. 2013, con ef­fet­to dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

Art. 5 Gettito fiscale e aliquota d’imposta standardizzati  

1 Il get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al­le sue ri­sor­se pro­prie de­ter­mi­nan­ti. Que­sto get­ti­to ri­sul­ta dall’ap­pli­ca­zio­ne di un’ali­quo­ta pro­por­zio­na­le d’im­po­sta uni­for­me per tut­ti i Can­to­ni (ali­quo­ta d’im­po­sta stan­dar­diz­za­ta) al po­ten­zia­le di ri­sor­se.6

2 Il get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to del­la Sviz­ze­ra com­pren­de:7

a.8
la som­ma del­le en­tra­te fi­sca­li rea­liz­za­te da tut­ti i Can­to­ni e i Co­mu­ni nel­la me­dia de­gli an­ni di cal­co­lo se­con­do la sta­ti­sti­ca fi­nan­zia­ria de­gli en­ti pub­bli­ci ai sen­si dell’or­di­nan­za del 30 giu­gno 19939 sul­le ri­le­va­zio­ni sta­ti­sti­che;
b.
la quo­ta dei Can­to­ni al­le en­tra­te dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 196 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 14 di­cem­bre 199010 sull’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta (LI­FD) nel­la me­dia de­gli an­ni di cal­co­lo.

3 L’ali­quo­ta d’im­po­sta stan­dar­diz­za­ta cor­ri­spon­de al rap­por­to tra il get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to e il po­ten­zia­le di ri­sor­se del­la Sviz­ze­ra.

4 L’in­di­ce dei get­ti­ti fi­sca­li stan­dar­diz­za­ti pro ca­pi­te cor­ri­spon­de all’in­di­ce del­le ri­sor­se.

5 Il cal­co­lo del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to e l’ali­quo­ta d’im­po­sta stan­dar­diz­za­ta so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 1.11

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

9 RS 431.012.1

10 RS 642.11

11 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche

Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica  

1 Il red­di­to de­ter­mi­nan­te di una per­so­na fi­si­ca con­tri­buen­te cor­ri­spon­de al suo red­di­to im­po­ni­bi­le se­con­do la LI­FD12, do­po de­du­zio­ne di una fran­chi­gia uni­ta­ria.

2 La fran­chi­gia cor­ri­spon­de all’im­por­to im­po­ni­bi­le in­fe­rio­re per i co­niu­gi se­con­do l’ar­ti­co­lo 36 ca­po­ver­si 2 e 3 LI­FD, per il cor­ri­spon­den­te an­no di cal­co­lo.13

3 Se il red­di­to im­po­ni­bi­le di un con­tri­buen­te è in­fe­rio­re al­la fran­chi­gia, il suo red­di­to de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

12 RS 642.11

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 7 Base di calcolo per il Cantone  

Il red­di­to de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 2. Es­so cor­ri­spon­de al­la som­ma dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che con­tri­buen­ti nel re­la­ti­vo Can­to­ne se­con­do la LI­FD14.

Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte

Art. 8 Base di calcolo  

Il red­di­to de­ter­mi­nan­te tas­sa­to al­la fon­te è cal­co­la­to in ba­se al ri­le­va­men­to an­nua­le dei red­di­ti lor­di del­le per­so­ne fi­si­che tas­sa­te al­la fon­te e al nu­me­ro di con­tri­buen­ti con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 83 segg. e 91 segg. LI­FD15.

Art. 9 Composizione  

Il red­di­to de­ter­mi­nan­te tas­sa­to al­la fon­te di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 3. Es­so si com­po­ne del­la som­ma dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti tas­sa­ti al­la fon­te:

a.
de­gli stra­nie­ri re­si­den­ti sul ter­ri­to­rio se­con­do l’ar­ti­co­lo 83 LI­FD16;
b.
dei con­si­glie­ri di am­mi­ni­stra­zio­ne stra­nie­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 93 LI­FD;
c.
dei fron­ta­lie­ri tas­sa­ti in­te­gral­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 91 LI­FD;
d.
dei fron­ta­lie­ri tas­sa­ti li­mi­ta­ta­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 83 LI­FD e le con­ven­zio­ni di dop­pia im­po­si­zio­ne con Au­stria, Ger­ma­nia, Fran­cia e Ita­lia.
Art. 10 Calcolo 17  

1 Il cal­co­lo del red­di­to de­ter­mi­nan­te tas­sa­to al­la fon­te di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 3. La con­ver­sio­ne de­gli sti­pen­di lor­di al li­vel­lo dei red­di­ti sog­get­ti all’im­po­si­zio­ne or­di­na­ria av­vie­ne me­dian­te il fat­to­re gam­ma.

2 Il fat­to­re gam­ma cor­ri­spon­de al rap­por­to tra il red­di­to de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che del­la Sviz­ze­ra e il red­di­to pri­ma­rio del­le eco­no­mie do­me­sti­che pri­va­te del­la Sviz­ze­ra. Il cal­co­lo si ba­sa sul rap­por­to dell’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo di­spo­ni­bi­le. Il fat­to­re è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li.

3 Il fat­to­re gam­ma è ri­cal­co­la­to di vol­ta in vol­ta per l’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3. Per gli al­tri an­ni di cal­co­lo so­no ri­pre­si i fat­to­ri gam­ma dell’an­no pre­ce­den­te.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche

Art. 11 Base di calcolo  

1 La so­stan­za de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che è cal­co­la­ta in ba­se al ri­le­va­men­to del­la ba­se di cal­co­lo fi­sca­le ai fi­ni dell’im­po­sta can­to­na­le sul­la so­stan­za.

2 So­no in­te­gra­te nel cal­co­lo:

a.
la so­stan­za net­ta del­le per­so­ne im­po­ni­bi­li il­li­mi­ta­ta­men­te con do­mi­ci­lio nel Can­to­ne, do­po de­du­zio­ne del­la quo­ta che spet­ta ad al­tri Can­to­ni o all’este­ro; e
b.
la so­stan­za net­ta del­le per­so­ne im­po­ni­bi­li li­mi­ta­ta­men­te nel Can­to­ne di si­tua­zio­ne dei be­ni fon­dia­ri e del­la sta­bi­le or­ga­niz­za­zio­ne, in­clu­sa la quo­ta di so­stan­za net­ta im­po­ni­bi­le nel Can­to­ne del­le per­so­ne con do­mi­ci­lio all’este­ro.
Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile  

1 La so­stan­za de­ter­mi­nan­te di una per­so­na im­po­ni­bi­le cor­ri­spon­de al­la sua so­stan­za net­ta mol­ti­pli­ca­ta per il fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne al­fa.

2 Se la so­stan­za net­ta di un per­so­na im­po­ni­bi­le è ne­ga­ti­va, la so­stan­za de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

Art. 13 Calcolo del fattore alfa 18  

1 Il fat­to­re al­fa cor­ri­spon­de al rap­por­to tra lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le del­la so­stan­za e lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le dei red­di­ti. Il cal­co­lo si ba­sa sul­la me­dia di ta­le rap­por­to ne­gli ul­ti­mi sei an­ni di cal­co­lo di­spo­ni­bi­li. Il fat­to­re al­fa è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 4.

2 Il fat­to­re al­fa è ri­cal­co­la­to di vol­ta in vol­ta per l’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3. Per gli al­tri an­ni di cal­co­lo so­no ri­pre­si i fat­to­ri al­fa dei re­la­ti­vi an­ni pre­ce­den­ti.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone  

La so­stan­za de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che di un Can­to­ne è fis­sa­ta nell’al­le­ga­to 4. Es­sa cor­ri­spon­de al­la som­ma del­le so­stan­ze de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che li­mi­ta­ta­men­te e il­li­mi­ta­ta­men­te im­po­ni­bi­li nel re­la­ti­vo Can­to­ne.

Sezione 5: Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale

Art. 15 Calcolo per la singola persona giuridica  

1 L’uti­le de­ter­mi­nan­te di una per­so­na giu­ri­di­ca sen­za sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le cor­ri­spon­de all’uti­le net­to im­po­ni­bi­le con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 58 LI­FD19, do­po de­du­zio­ne del red­di­to net­to di par­te­ci­pa­zio­ni se­con­do la LI­FD.

2 Se il red­di­to net­to di par­te­ci­pa­zio­ni è su­pe­rio­re all’uti­le net­to im­po­ni­bi­le, l’uti­le de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

Art. 16 Calcolo per il Cantone  

Gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che sen­za sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 5. Es­si cor­ri­spon­do­no al­la som­ma de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che sen­za sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le im­po­ni­bi­li in det­to Can­to­ne.

Sezione 6: Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale

Art. 17 Calcolo per le singole persone giuridiche  

L’uti­le de­ter­mi­nan­te di una per­so­na giu­ri­di­ca con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le cor­ri­spon­de al­la som­ma:

a.
dell’uti­le im­po­ni­bi­le pro­ve­nien­te da pro­ven­ti dal­la Sviz­ze­ra con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­si 2–4 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 14 di­cem­bre 199020 sull’ar­mo­niz­za­zio­ne del­le im­po­ste di­ret­te dei Can­to­ni e dei Co­mu­ni (LAID);
b.
dell’uti­le net­to im­po­ni­bi­le con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 58 LI­FD21, do­po de­du­zio­ne del red­di­to net­to da par­te­ci­pa­zio­ni se­con­do la LI­FD e dell’uti­le im­po­ni­bi­le dal­la Sviz­ze­ra con­for­me­men­te al­la let­te­ra a, pon­de­ra­to con il fat­to­re be­ta.
Art. 18 Calcolo per il Cantone  

L’uti­le de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 6. Es­so cor­ri­spon­de al­la som­ma de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le im­po­ni­bi­li in det­to Can­to­ne.

Art. 19 Calcolo dei fattori beta  

1 Per ogni sin­go­la per­so­na giu­ri­di­ca se­con­do l’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­si 2–4 LAID22 vie­ne cal­co­la­to un fat­to­re be­ta. I fat­to­ri be­ta so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 6.

2 I fat­to­ri be­ta so­no iden­ti­ci per tut­ti i Can­to­ni.

3 I fat­to­ri be­ta so­no va­li­di per un pe­rio­do qua­drien­na­le di pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se. Es­si si ba­sa­no sul­le ci­fre de­gli an­ni di cal­co­lo del pre­ce­den­te pe­rio­do qua­drien­na­le di pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se.

4 I fat­to­ri be­ta cor­ri­spon­do­no al­la som­ma di un fat­to­re di ba­se e di un fat­to­re di sup­ple­men­to.

5 Il fat­to­re be­ta del­le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le non tas­sa­te de­fi­ni­ti­va­men­te è 1, a me­no che pos­sa­no es­se­re for­ni­te in­di­ca­zio­ni prov­vi­so­rie in qua­li­tà equi­va­len­te a quel­la dei da­ti tas­sa­ti de­fi­ni­ti­va­men­te.23

6 Le in­di­ca­zio­ni prov­vi­so­rie so­no di qua­li­tà equi­va­len­te se, al mo­men­to del ri­le­va­men­to dei da­ti di un an­no di cal­co­lo, so­no no­ti i red­di­ti im­po­ni­bi­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 17 ba­sa­ti sul­la di­chia­ra­zio­ne di im­po­sta.24

22 RS 642.14

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

24 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 20 Fattore di base e fattore di supplemento  

1 Il fat­to­re di ba­se cor­ri­spon­de:

a.
per le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 2 LAID25: a ze­ro;
b.
per le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 3 LAID: al pri­mo quar­ti­le del­le quo­te im­po­ni­bi­li de­gli al­tri pro­ven­ti dall’este­ro di tut­te le per­so­ne giu­ri­di­che in Sviz­ze­ra che so­no tas­sa­te con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 3 LAID.
c.
per le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 4 LAID: al pri­mo quar­to del­le quo­te im­po­ni­bi­li de­gli al­tri pro­ven­ti dall’este­ro di tut­te le per­so­ne giu­ri­di­che in Sviz­ze­ra che so­no tas­sa­te con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 4 LAID.

2 Il cal­co­lo dei fat­to­ri di sup­ple­men­to è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 6.

Sezione 6a: Utili determinanti delle persone giuridiche, tenuto conto degli utili da brevetti26

26 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 20a Calcolo per la singola persona giuridica  

1 Il cal­co­lo dell’uti­le de­ter­mi­nan­te di una per­so­na giu­ri­di­ca si ba­sa sull’uti­le net­to im­po­ni­bi­le con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 58 LI­FD27, do­po de­du­zio­ne del ri­ca­vo net­to da par­te­ci­pa­zio­ni se­con­do la LI­FD. Gli uti­li de­vo­no es­se­re di­stin­ti in uti­li sog­get­ti ad im­po­si­zio­ne or­di­na­ria e uti­li da bre­vet­ti e di­rit­ti ana­lo­ghi se­con­do l’ar­ti­co­lo 24b del­la leg­ge fe­de­ra­le del 14 di­cem­bre 199028 sull’ar­mo­niz­za­zio­ne del­le im­po­ste di­ret­te dei Can­to­ni e dei Co­mu­ni (LAID).

2 Nell’an­no del­la pri­ma im­po­si­zio­ne ad ali­quo­ta ri­dot­ta de­gli uti­li da bre­vet­ti e di­rit­ti ana­lo­ghi, le spe­se di ri­cer­ca e svi­lup­po se­con­do l’ar­ti­co­lo 24b ca­po­ver­so 3 LAID so­no con­si­de­ra­te, ma sen­za un’even­tua­le de­du­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 25a LAID. A que­ste spe­se si ap­pli­ca una pon­de­ra­zio­ne più bas­sa; la pon­de­ra­zio­ne è fis­sa­ta nell’al­le­ga­to 6a. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to nel pri­mo an­no, an­che se il Can­to­ne ga­ran­ti­sce l’im­po­si­zio­ne in al­tro mo­do en­tro cin­que an­ni.

3 Gli uti­li da bre­vet­ti e di­rit­ti ana­lo­ghi so­no pon­de­ra­ti con il fat­to­re ze­ta 2.

4 L’uti­le de­ter­mi­nan­te di una per­so­na giu­ri­di­ca cor­ri­spon­de al­la som­ma pon­de­ra­ta con il fat­to­re ze­ta 1 de­gli uti­li sog­get­ti ad im­po­si­zio­ne or­di­na­ria se­con­do il ca­po­ver­so 1 e del ri­sul­ta­to dei cal­co­li se­con­do i ca­po­ver­si 2 e 3.

5 Se il ri­sul­ta­to del cal­co­lo è ne­ga­ti­vo, l’uti­le de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

Art. 20b Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2  

1 Il fat­to­re ze­ta 1 cor­ri­spon­de al rap­por­to tra lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le dell’uti­le del­le per­so­ne giu­ri­di­che e lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le dei red­di­ti e del­la so­stan­za del­le per­so­ne fi­si­che. Il cal­co­lo si ba­sa sul­la me­dia di ta­le rap­por­to ne­gli ul­ti­mi sei an­ni di cal­co­lo di­spo­ni­bi­li. Il fat­to­re ze­ta 1 è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 6a.

2 Il fat­to­re ze­ta 2 cor­ri­spon­de al­lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le me­dio de­gli uti­li da bre­vet­ti e di­rit­ti ana­lo­ghi se­con­do l’ar­ti­co­lo 24b LAID29. Il cal­co­lo si ba­sa sul­le ri­du­zio­ni dei Can­to­ni nell’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo di­spo­ni­bi­le. Il fat­to­re ze­ta 2 è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 6a.

3 I fat­to­ri ze­ta 1 e ze­ta 2 so­no ri­cal­co­la­ti di vol­ta in vol­ta per l’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3. Per gli al­tri an­ni di cal­co­lo so­no ri­pre­si i fat­to­ri dei re­la­ti­vi an­ni pre­ce­den­ti.

Art. 20c Calcolo per il Cantone  

Gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che di un Can­to­ne so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 6a. Es­si cor­ri­spon­do­no al­la som­ma de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che im­po­ni­bi­li in det­to Can­to­ne.

Sezione 7: Riparti fiscali determinanti

Art. 21  

1 I ri­par­ti fi­sca­li de­ter­mi­nan­ti di un Can­to­ne (al­le­ga­to 7) cor­ri­spon­do­no al sal­do pon­de­ra­to tra la som­ma de­gli ac­cre­di­ti d’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta:

a.
al­li­bra­ti ne­gli al­tri Can­to­ni a fa­vo­re di det­to Can­to­ne du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo;
b.
al­li­bra­ti da det­to Can­to­ne a fa­vo­re de­gli al­tri Can­to­ni du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo.

2 Il fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne di un Can­to­ne cor­ri­spon­de al rap­por­to tra la som­ma dei red­di­ti e de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti di det­to Can­to­ne ai sen­si del­le se­zio­ni 2, 3 e 6a e il get­ti­to dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta in det­to Can­to­ne du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo.30

30 Nuo­vo te­sto giu­ta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Sezione 8: Rilevamento dei dati

Art. 22  

Il DFF ema­na istru­zio­ni sul ri­le­va­men­to e la for­ni­tu­ra dei da­ti ne­ces­sa­ri da par­te dei Can­to­ni, co­me pu­re sul re­la­ti­vo trat­ta­men­to da par­te de­gli uf­fi­ci fe­de­ra­li. In me­ri­to coin­vol­ge i Can­to­ni e il Con­trol­lo fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze per pa­re­re.

Capitolo 2: Versamenti di compensazione

Art. 22a Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli 31  

1 La pro­gres­sio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 3a ca­po­ver­so 2 let­te­ra b LP­FC è sta­bi­li­ta in mo­do che:

a.
la do­ta­zio­ne mi­ni­ma ga­ran­ti­ta (art. 3a cpv. 2 lett. a LP­FC) pos­sa es­se­re rag­giun­ta con i mi­no­ri mez­zi fi­nan­zia­ri pos­si­bi­li;
b.
la gra­dua­to­ria dei Can­to­ni in fun­zio­ne del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to pro ca­pi­te, con il con­tri­bu­to pro ca­pi­te dal­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se, non ven­ga mo­di­fi­ca­ta.

2 Il cal­co­lo dei con­tri­bu­ti ai Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 7a.

31 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 23 Prestazione della Confederazione 32  

La Con­fe­de­ra­zio­ne ver­sa il 60 per cen­to dei mez­zi fi­nan­zia­ri ne­ces­sa­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 22a.

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 24 Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti 33  

1 La pre­sta­zio­ne com­ples­si­va dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti cor­ri­spon­de al 40 per cen­to dei mez­zi fi­nan­zia­ri ne­ces­sa­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 22a.

2 Il con­tri­bu­to pro ca­pi­te di un Can­to­ne fi­nan­zia­ria­men­te for­te è pro­por­zio­na­le al­la dif­fe­ren­za tra il suo in­di­ce del­le ri­sor­se e l’in­di­ce del­le ri­sor­se di tut­ta la Sviz­ze­ra.

3 Il cal­co­lo dei con­tri­bu­ti dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 8.

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 25 e 2634  

34 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione

Capitolo 1: Dati di base

Art. 27 Dati di base  

I da­ti di ba­se so­no co­sti­tui­ti dal­le sta­ti­sti­che del­la Con­fe­de­ra­zio­ne se­con­do la leg­ge fe­de­ra­le del 9 ot­to­bre 199235 sul­la sta­ti­sti­ca fe­de­ra­le, la leg­ge fe­de­ra­le del 26 giu­gno 199836 sul cen­si­men­to fe­de­ra­le del­la po­po­la­zio­ne e le re­la­ti­ve or­di­nan­ze dell’ul­ti­mo an­no di vol­ta in vol­ta di­spo­ni­bi­le.

35 RS 431.01

36 [RU 1999 917. RU 2007 6743art. 16]. Ve­di ora la L del 22 giu. 2007 (RS 431.112).

Art. 28 Obbligo di fornire i dati  

1 I Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché i da­ti sia­no mes­si a di­spo­si­zio­ne.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’in­ter­no ema­na istru­zio­ni sul ri­le­va­men­to e la for­ni­tu­ra dei da­ti da par­te dei Can­to­ni. In­vi­ta i Can­to­ni a pren­de­re po­si­zio­ne.

Capitolo 2: Compensazione dell’aggravio geotopografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti

Art. 29 Indicatori parziali  

1 La com­pen­sa­zio­ne dell’ag­gra­vio geo­to­po­gra­fi­co si ba­sa sui se­guen­ti quat­tro in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Can­to­ni:

a.37
al­ti­tu­di­ne de­gli in­se­dia­men­ti:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne to­ta­le re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te a ol­tre 800 me­tri sul li­vel­lo del ma­re;
b.
de­cli­vi­tà del ter­re­no:al­ti­tu­di­ne me­dia­na del­la su­per­fi­cie pro­dut­ti­va se­con­do la sta­ti­sti­ca di su­per­fi­cie;
c.38
strut­tu­ra dell’in­se­dia­men­to:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne to­ta­le re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te, do­mi­ci­lia­ta fuo­ri del ter­ri­to­rio dell’ag­glo­me­ra­to prin­ci­pa­le (al­le­ga­to 10);
d.39
bas­sa den­si­tà de­mo­gra­fi­ca: su­per­fi­cie to­ta­le in et­ta­ri pro ca­pi­te del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te se­con­do la sta­ti­sti­ca di su­per­fi­cie.

2 ...40

37 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

38 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

39 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

40 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti  

1 Per ogni in­di­ca­to­re par­zia­le so­no cal­co­la­ti un in­di­ce di ag­gra­vio e gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti dei Can­to­ni.

2 L’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al rap­por­to mol­ti­pli­ca­ta per il fat­to­re 100 tra il va­lo­re dell’in­di­ca­to­re par­zia­le di det­to Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te va­lo­re dell’in­di­ca­to­re par­zia­le di tut­ta la Sviz­ze­ra. È ar­ro­ton­da­to a una ci­fra do­po la vir­go­la.

3 L’in­di­ce di ag­gra­vio di tut­ta la Sviz­ze­ra è di 100 pun­ti.

4 Gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti di un Can­to­ne cor­ri­spon­do­no al­la dif­fe­ren­za pon­de­ra­ta tra l’in­di­ce di ag­gra­vio di det­to Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te in­di­ce di ag­gra­vio di tut­ta la Sviz­ze­ra. I fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne so­no dif­fe­ren­zia­ti in fun­zio­ne dell’in­di­ca­to­re par­zia­le su cui si ba­sa­no e cor­ri­spon­do­no:

a.41
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le al­ti­tu­di­ne de­gli in­se­dia­men­ti:al­la po­po­la­zio­ne del Can­to­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te a ol­tre 800 me­tri sul li­vel­lo del ma­re;
b.
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le de­cli­vi­tà del ter­re­no:al­la su­per­fi­cie pro­dut­ti­va del Can­to­ne se­con­do la sta­ti­sti­ca di su­per­fi­cie;
c.42
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le strut­tu­ra dell’in­se­dia­men­to: al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te, do­mi­ci­lia­ta fuo­ri del ter­ri­to­rio dell’ag­glo­me­ra­to prin­ci­pa­le del Can­to­ne;
d.43
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le bas­sa den­si­tà de­mo­gra­fi­ca: al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te del Can­to­ne..

5 Se l’in­di­ce di ag­gra­vio di un Can­to­ne è in­fe­rio­re all’in­di­ce di ag­gra­vio di tut­ta la Sviz­ze­ra, i suoi one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti so­no ugua­li a ze­ro.

6 ...44

41 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

42 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

43 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

44 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Versamenti di compensazione

Art. 31 Determinazione 45  

L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’ag­gra­vio geo­to­po­gra­fi­co cor­ri­spon­de all’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’an­no pre­ce­den­te, ade­gua­to in fun­zio­ne del tas­so di va­ria­zio­ne dell’in­di­ce na­zio­na­le dei prez­zi al con­su­mo ri­spet­to al me­se dell’an­no pre­ce­den­te al mo­men­to del cal­co­lo.

45 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 32 Utilizzazione  

L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne è uti­liz­za­to nel mo­do se­guen­te:

a.
un ter­zo per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti all’al­ti­tu­di­ne de­gli in­se­dia­men­ti;
b.
un ter­zo per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la de­cli­vi­tà del ter­re­no;
c.
un se­sto per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­gli in­se­dia­men­ti;
d.46
un se­sto per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la bas­saden­si­tà de­mo­gra­fi­ca.

46 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 33 Contributi ai Cantoni  

1 I con­tri­bu­ti a un de­ter­mi­na­to Can­to­ne so­no pro­por­zio­na­li al­la sua per­cen­tua­le ri­spet­to al­la som­ma dei cor­ri­spon­den­ti one­ri spe­cia­li di tut­ti i Can­to­ni.

2 Es­si so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 12.

Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Art. 34 Indicatori parziali  

1 La com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri spe­cia­li so­cio­de­mo­gra­fi­ci in ba­se al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca si ba­sa sui se­guen­ti tre in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Can­to­ni:

a.
po­ver­tà:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te di be­ne­fi­cia­ri di pre­sta­zio­ni di aiu­to so­cia­le in sen­so la­to;
b.
strut­tu­ra di età:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te di abi­tan­ti di età pa­ri o su­pe­rio­re agli 80 an­ni;
c.
in­te­gra­zio­ne de­gli stra­nie­ri:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te di abi­tan­ti stra­nie­ri non pro­ve­nien­ti da­gli Sta­ti li­mi­tro­fi e re­si­den­ti da do­di­ci an­ni al mas­si­mo in Sviz­ze­ra.

2 Si con­si­de­ra­no pre­sta­zio­ni di aiu­to so­cia­le in sen­so la­to le pre­sta­zio­ni in de­na­ro orien­ta­te al bi­so­gno, per quan­to con­ces­se a per­so­ne o eco­no­mie do­me­sti­che e con­si­de­ra­te nel­la sta­ti­sti­ca dei be­ne­fi­cia­ri dell’aiu­to so­cia­le con­for­me­men­te all’or­di­nan­za del 30 giu­gno 199347 sull’ese­cu­zio­ne di ri­le­va­zio­ni sta­ti­sti­che fe­de­ra­li. In par­ti­co­la­re:

a.
l’aiu­to so­cia­le eco­no­mi­co in vir­tù del­la le­gi­sla­zio­ne can­to­na­le sull’aiu­to so­cia­le;
b.
l’an­ti­ci­po di ali­men­ti di­sci­pli­na­to a li­vel­lo can­to­na­le;
c.
le pre­sta­zio­ni com­ple­men­ta­ri del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, pon­de­ra­te in fun­zio­ne del­la quo­ta can­to­na­le di fi­nan­zia­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 200648 sul­le pre­sta­zio­ni com­ple­men­ta­ri all’as­si­cu­ra­zio­ne per la vec­chia­ia, i su­per­sti­ti e l’in­va­li­di­tà;
d.
gli as­se­gni can­to­na­li di vec­chia­ia e di in­va­li­di­tà;
e.
le pre­sta­zio­ni can­to­na­li in ca­so di bi­so­gno nel con­te­sto del­la di­soc­cu­pa­zio­ne;
f.
gli aiu­ti can­to­na­li al­la ma­ter­ni­tà, non­ché i con­tri­bu­ti di so­sten­ta­men­to al­le fa­mi­glie con fi­gli;
g.
le in­den­ni­tà di al­log­gio o gli an­ti­ci­pi can­to­na­li di spe­se di al­log­gio.49

3 Se una pre­sta­zio­ne di aiu­to so­cia­le in sen­so la­to pre­sen­ta un con­tri­bu­to di so­ste­gno an­nuo per be­ne­fi­cia­rio più bas­so nel con­fron­to na­zio­na­le, si pon­de­ra il nu­me­ro di be­ne­fi­cia­ri di que­sta pre­sta­zio­ne. La sta­ti­sti­ca fi­nan­zia­ria dell’aiu­to so­cia­le in sen­so la­to se­con­do l’or­di­nan­za sul­le ri­le­va­zio­ni sta­ti­sti­che co­sti­tui­sce la ba­se dei da­ti per la pon­de­ra­zio­ne.50

4 Le pre­sta­zio­ni mul­ti­ple so­no con­ta­te una so­la vol­ta.51

47 RS 431.012.1

48 RS 831.30

49 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).

50 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

51 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).

Art. 35 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti  

1 Gli in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Can­to­ni so­no stan­dar­diz­za­ti e sin­te­tiz­za­ti in un in­di­ce di ag­gra­vio con l’au­si­lio di fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne. I fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne so­no sta­bi­li­ti me­dian­te l’ana­li­si del­le com­po­nen­ti prin­ci­pa­li e ve­ri­fi­ca­ti ogni an­no. Il cal­co­lo si fon­da sull’al­le­ga­to 13.

2 L’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è ar­ro­ton­da­to di tre ci­fre do­po la vir­go­la.

3 Sul­la scor­ta dell’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è cal­co­la­to un coef­fi­cien­te de­gli one­ri per abi­tan­te. Ta­le coef­fi­cien­te cor­ri­spon­de al­la dif­fe­ren­za tra l’in­di­ce di ag­gra­vio di det­to Can­to­ne e quel­lo del Can­to­ne con l’in­di­ce più bas­so.

4 Gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti di un Can­to­ne cor­ri­spon­do­no al­la dif­fe­ren­za pon­de­ra­ta in fun­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te tra gli one­ri per abi­tan­te del Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te va­lo­re me­dio de­gli one­ri per abi­tan­te di tut­ti i Can­to­ni. Se gli one­ri per abi­tan­te di det­to Can­to­ne so­no in­fe­rio­ri a ta­le va­lo­re me­dio, i suoi one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti so­no ugua­li a ze­ro.

5 ...52

52 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo

Art. 36 Indicatori parziali  

La com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri spe­cia­li del­le cit­tà po­lo si ba­sa sui se­guen­ti tre in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Co­mu­ni:

a.
gran­dez­za del Co­mu­ne:po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te;
b.
den­si­tà dell’in­se­dia­men­to:po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te e nu­me­ro di per­so­ne oc­cu­pa­te ri­spet­to al­la su­per­fi­cie pro­dut­ti­va del Co­mu­ne;
c.
tas­so di oc­cu­pa­zio­ne:nu­me­ro di per­so­ne oc­cu­pa­te ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te del Co­mu­ne.
Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti  

1 Gli in­di­ca­to­ri par­zia­li so­no stan­dar­diz­za­ti e sin­te­tiz­za­ti in un in­di­ce di ag­gra­vio con l’au­si­lio di un’ana­li­si del­le com­po­nen­ti prin­ci­pa­li. L’in­di­ce di ag­gra­vio di un Co­mu­ne cor­ri­spon­de al­la pri­ma com­po­nen­te prin­ci­pa­le stan­dar­diz­za­ta de­gli in­di­ca­to­ri par­zia­li stan­dar­diz­za­ti. Il cal­co­lo si fon­da sull’al­le­ga­to 14.

2 L’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al va­lo­re me­dio pon­de­ra­to de­gli in­di­ci di ag­gra­vio dei suoi Co­mu­ni. La po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te dei Co­mu­ni fun­ge da fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne. L’in­di­ce di ag­gra­vio del Can­to­ne è ar­ro­ton­da­to di tre ci­fre do­po la vir­go­la.

3 Sul­la scor­ta dell’in­di­ce di ag­gra­vio di un Can­to­ne è cal­co­la­to un coef­fi­cien­te de­gli one­ri per abi­tan­te di det­to Can­to­ne. Ta­le coef­fi­cien­te cor­ri­spon­de al­la dif­fe­ren­za tra l’in­di­ce di ag­gra­vio di det­to Can­to­ne e quel­lo del Can­to­ne con l’in­di­ce più bas­so.

4 Gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti del­le cit­tà po­lo di un Can­to­ne cor­ri­spon­do­no al­la dif­fe­ren­za pon­de­ra­ta in fun­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te tra gli one­ri per abi­tan­te del Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te va­lo­re me­dio de­gli one­ri per abi­tan­te di tut­ti i Can­to­ni. Se gli one­ri per abi­tan­te di det­to Can­to­ne so­no in­fe­rio­ri a ta­le va­lo­re me­dio, i suoi one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti so­no ugua­li a ze­ro

5 ...53

53 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 3: Versamenti di compensazione

Art. 38 Determinazione 54  

1 L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’ag­gra­vio so­cio­de­mo­gra­fi­co cor­ri­spon­de all’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’an­no pre­ce­den­te, ade­gua­to in fun­zio­ne del tas­so di va­ria­zio­ne dell’in­di­ce na­zio­na­le dei prez­zi al con­su­mo ri­spet­to al me­se dell’an­no pre­ce­den­te al mo­men­to del cal­co­lo.

2 L’au­men­to dei con­tri­bu­ti di cui all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 2bisLP­FC non è ade­gua­to al rin­ca­ro.

54 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 39 Utilizzazione  

L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne è uti­liz­za­to nel mo­do se­guen­te:

a.
due ter­zi per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca;
b.
un ter­zo per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti del­le cit­tà po­lo.
Art. 40 Contributi ai Cantoni  

1 I con­tri­bu­ti at­tri­bui­ti a un de­ter­mi­na­to Can­to­ne per gli one­ri spe­cia­li do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca e al­le cit­tà po­lo so­no pro­por­zio­na­li al­la sua per­cen­tua­le ri­spet­to al­la som­ma dei cor­ri­spon­den­ti one­ri spe­cia­li di tut­ti i Can­to­ni.

2 I con­tri­bu­ti ai Can­to­ni so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 15.

Titolo 3: Garanzia della qualità

Art. 41 Controllo dei dati e rapporto  

1 L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te ai fi­ni del ri­le­va­men­to dei da­ti ve­ri­fi­ca la plau­si­bi­li­tà del­le ci­fre.

2 Se con­sta­ta ci­fre la­cu­no­se o man­can­ti, es­so rin­via i da­ti al Can­to­ne in­te­res­sa­to per rie­la­bo­ra­zio­ne en­tro un con­gruo ter­mi­ne.

3 Suc­ces­si­va­men­te, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te tra­smet­te i da­ti all’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze (AFF) e pre­sen­ta un rap­por­to sul ri­le­va­men­to, la plau­si­bi­li­tà e la rie­la­bo­ra­zio­ne dei da­ti.

Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente  

1 In ca­so di da­ti er­ra­ti, man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li re­la­ti­vi al po­ten­zia­le del­le ri­sor­se, l’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le con­tri­bu­zio­ni (AFC) e l’AFF pren­do­no i se­guen­ti prov­ve­di­men­ti:

a.
l’AFC cor­reg­ge ade­gua­ta­men­te i da­ti di qua­li­tà in­suf­fi­cien­te ma ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li;
b.
in ca­so di da­ti man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li l’AFF sti­ma il po­ten­zia­le del­le ri­sor­se con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 16.

2 In ca­so di da­ti er­ra­ti, man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li re­la­ti­vi all’in­di­ce di ag­gra­vio, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di sta­ti­sti­ca (UFS) ef­fet­tua cor­re­zio­ni o sti­me in col­la­bo­ra­zio­ne con l’AFF.

3 I ri­sul­ta­ti con­cer­nen­ti la qua­li­tà dei da­ti e i prov­ve­di­men­ti pre­si so­no co­mu­ni­ca­ti al Can­to­ne in­te­res­sa­to e al­la Con­fe­ren­za dei di­ret­to­ri can­to­na­li del­le fi­nan­ze (CDCF). Il Can­to­ne in­te­res­sa­to ha la pos­si­bi­li­tà di espri­mer­si en­tro bre­ve ter­mi­ne sul­le cor­re­zio­ni e le sti­me ef­fet­tua­te.

Art. 42a Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione 55  

1 I ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne so­no cor­ret­ti a po­ste­rio­ri se l’er­ro­re ri­le­va­to per ta­li ver­sa­men­ti in un Can­to­ne cor­ri­spon­de per abi­tan­te al­me­no al­lo 0,17 per cen­to del po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te me­dio del­la Sviz­ze­ra (so­glia di ri­le­van­za).56

2 Per il cal­co­lo del­la so­glia di ri­le­van­za è de­ter­mi­nan­te il po­ten­zia­le del­le ri­sor­se dell’an­no di ri­fe­ri­men­to in­te­res­sa­to dall’er­ro­re.

3 I ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne so­no cor­ret­ti so­lo per l’an­no di ri­fe­ri­men­to nel qua­le l’er­ro­re rag­giun­ge la so­glia di ri­le­van­za.

55 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).

56 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4653).

Art. 43 Documentazione  

Le cor­re­zio­ni dei da­ti e le sti­me de­vo­no es­se­re do­cu­men­ta­te. De­ve es­se­re ga­ran­ti­ta l’at­tua­bi­li­tà.

Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità  

1 Per ga­ran­ti­re la qua­li­tà del­le ba­si di cal­co­lo del po­ten­zia­le del­le ri­sor­se e de­gli in­di­ci di ag­gra­vio, il DFF isti­tui­sce un grup­po di stu­dio di ac­com­pa­gna­men­to com­po­sto in mo­do pa­ri­te­ti­co di rap­pre­sen­tan­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni.

2 Il grup­po di stu­dio si com­po­ne di:

a.
due rap­pre­sen­tan­ti dell’AFF;
b.
un rap­pre­sen­tan­te cia­scu­no dell’AFC e dell’UFS;
c.
due rap­pre­sen­tan­ti cia­scu­no dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti e dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

3 Dei rap­pre­sen­tan­ti dei Can­to­ni con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2 let­te­ra c, al­me­no un rap­pre­sen­tan­te pro­vie­ne da un Can­to­ne con one­ri spe­cia­li geo­to­po­gra­fi­ci e da un Can­to­ne con one­ri spe­cia­li so­cio­de­mo­gra­fi­ci.

4 Il Con­trol­lo fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze è rap­pre­sen­ta­to nel grup­po di stu­dio da un os­ser­va­to­re.

5 Il se­gre­ta­rio del­la CDCF sie­de in qua­li­tà di os­ser­va­to­re nel grup­po di stu­dio.

6 Il grup­po di stu­dio è di­ret­to da un rap­pre­sen­tan­te dei Can­to­ni con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2 let­te­ra c.

7 L’AFF ne as­su­me il se­gre­ta­ria­to.

Art. 45 Compiti del gruppo di studio  

1 Il grup­po di stu­dio as­si­ste gli uf­fi­ci fe­de­ra­li com­pe­ten­ti nei se­guen­ti com­pi­ti:

a.
ve­ri­fi­ca del ri­le­va­men­to dei da­ti ine­ren­ti al­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e al­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri nei Can­to­ni;
b.
ve­ri­fi­ca del­la plau­si­bi­li­tà ed ela­bo­ra­zio­ne dei da­ti;
c.
cor­re­zio­ni o sti­me in ca­so di da­ti er­ra­ti, man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li.

2 Il grup­po di stu­dio pre­sen­ta al DFF e ai Can­to­ni un rap­por­to an­nua­le sul­la sua at­ti­vi­tà.

Titolo 4: Rapporto sull’efficacia

Art. 46 Contenuti  

1 Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia ha il con­te­nu­to se­guen­te:

a.
for­ni­sce in­for­ma­zio­ni:
1.
sull’ese­cu­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria, in par­ti­co­la­re sull’ac­qui­si­zio­ne dei da­ti per la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri,
2.
sul­la vo­la­ti­li­tà an­nua­le dei con­tri­bu­ti dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti nel­la pe­re­qua­zio­ne oriz­zon­ta­le del­le ri­sor­se e dei ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne ai Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li nel pe­rio­do in ras­se­gna;
b.
ana­liz­za in che mi­su­ra gli obiet­ti­vi del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri so­no sta­ti rag­giun­ti nel pe­rio­do in ras­se­gna;
c.57
pre­sen­ta pos­si­bi­li prov­ve­di­men­ti, se­gna­ta­men­te:
1.
l’ade­gua­men­to del­la do­ta­zio­ne mi­ni­ma ga­ran­ti­ta del­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se (art. 3a cpv. 2 lett. a LP­FC),
2.
l’ade­gua­men­to del­la do­ta­zio­ne del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri (art. 9 LP­FC),
3.
l’abro­ga­zio­ne to­ta­le o par­zia­le del­la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re (art. 19 cpv. 4 LP­FC).

2 Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia può con­te­ne­re rac­co­man­da­zio­ni per la ve­ri­fi­ca del­le ba­si di cal­co­lo del­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri.

3 Con­tie­ne inol­tre in una spe­cia­le pre­sen­ta­zio­ne in­for­ma­zio­ni su­gli ef­fet­ti del­la col­la­bo­ra­zio­ne in­ter­can­to­na­le con com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 3 in com­bi­na­to di­spo­sto con l’ar­ti­co­lo 11 LP­FC.

4 Nel­la va­lu­ta­zio­ne de­gli obiet­ti­vi, il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia si ba­sa in par­ti­co­la­re sui cri­te­ri di cui all’al­le­ga­to 17 e tie­ne con­to de­gli stan­dard ri­co­no­sciu­ti di va­lu­ta­zio­ne.

5Ri­fe­ri­sce in me­ri­to a even­tua­li pa­re­ri di­ver­gen­ti all’in­ter­no del grup­po pa­ri­te­ti­co di stu­dio.

57 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 47 Basi di dati  

1 Per va­lu­ta­re l’ef­fi­ca­cia ven­go­no uti­liz­za­te le sta­ti­sti­che del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni e, se op­por­tu­no, da­ti e ana­li­si ester­ni all’am­mi­ni­stra­zio­ne.

2 I Can­to­ni met­to­no a di­spo­si­zio­ne del­la Con­fe­de­ra­zio­ne i da­ti ne­ces­sa­ri.

Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia  

1 Un grup­po di stu­dio com­po­sto in mo­do pa­ri­te­ti­co di rap­pre­sen­tan­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni ac­com­pa­gna l’ela­bo­ra­zio­ne del rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia. Es­so si espri­me in par­ti­co­la­re in me­ri­to all’as­se­gna­zio­ne di man­da­ti a pe­ri­ti ester­ni e all’ela­bo­ra­zio­ne di rac­co­man­da­zio­ni ai fi­ni del­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri e dei ca­si di ri­go­re.

2 I Can­to­ni prov­ve­do­no a una rap­pre­sen­tan­za equi­li­bra­ta del­la lo­ro de­le­ga­zio­ne nel grup­po di stu­dio; in par­ti­co­la­re es­si de­vo­no te­ne­re con­to in mo­do ade­gua­to dei di­ver­si grup­pi lin­gui­sti­ci, ur­ba­ni e re­gio­na­li, non­ché dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti e di quel­li fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

3 Il DFF de­ter­mi­na la com­po­si­zio­ne del­la de­le­ga­zio­ne del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, tra cui i rap­pre­sen­tan­ti dell’AFF. Un rap­pre­sen­tan­te dell’AFF di­ri­ge il grup­po di stu­dio.

4 L’AFF ne as­su­me il se­gre­ta­ria­to.

Art. 49 Consultazione 58  

Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia è sot­to­po­sto ai Can­to­ni per con­sul­ta­zio­ne.

58 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Titolo 5: Scadenza dei contributi

Art. 50  

I con­tri­bu­ti per la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri e dei ca­si di ri­go­re so­no ver­sa­ti se­me­stral­men­te, al­la fi­ne di ogni se­me­stre.

Titolo 6: Disposizioni transitorie

Sezione 1: ...

Art. 51a5359  

59 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 5460  

60 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore

Art. 55 Bilancio globale  

1 Il bi­lan­cio glo­ba­le del­la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni (NPC) co­sti­tui­sce la ba­se dei ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re.

2 Il bi­lan­cio glo­ba­le del­la NPC il­lu­stra l’ag­gra­vio o lo sgra­vio fi­nan­zia­rio net­to sti­ma­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni che ri­sul­ta in me­dia ne­gli an­ni 2004 e 2005 con­for­me­men­te:

a.
al de­cre­to fe­de­ra­le del 3 ot­to­bre 200361 con­cer­nen­te la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni;
b.
al­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 200662 che ema­na e mo­di­fi­ca at­ti le­gi­sla­ti­vi per la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni (NPC); e
c.
agli ar­ti­co­li 3–9 e 23 LP­FC.
Art. 56 Contributi ai Cantoni  

1 La com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re prov­ve­de af­fin­ché il bi­lan­cio glo­ba­le di ogni Can­to­ne con un in­di­ce del­le ri­sor­se in­fe­rio­re al va­lo­re 100 nel­la me­dia de­gli an­ni 2004 e 2005 pre­sen­ti uno sgra­vio fi­nan­zia­rio net­to in per­cen­to del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to al­me­no ugua­le al va­lo­re li­mi­te del Can­to­ne.

2 Il va­lo­re li­mi­te del Can­to­ne di­pen­de dal suo in­di­ce del­le ri­sor­se nel­la me­dia de­gli an­ni 2004 e 2005 e dall’im­por­to glo­ba­le a di­spo­si­zio­ne per la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re. Es­so è cal­co­la­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 18.

3 I Can­to­ni il cui in­di­ce del­le ri­sor­se nel­la me­dia de­gli an­ni 2004 e 2005 è in­fe­rio­re a 100 pun­ti e il cui sgra­vio net­to in per­cen­to del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to è in­fe­rio­re al va­lo­re li­mi­te ri­ce­vo­no ne­gli an­ni 2008–2015 un con­tri­bu­to pa­ri al­la dif­fe­ren­za tra lo sgra­vio net­to e il va­lo­re li­mi­te (al­le­ga­to 18). Gli al­tri Can­to­ni non ri­ce­vo­no al­cun con­tri­bu­to.

4 A con­ta­re dal no­no an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za il con­tri­bu­to di­mi­nui­sce in ra­gio­ne del cin­que per­cen­to l’an­no dell’im­por­to ini­zia­le.

5 I Can­to­ni per­do­no il di­rit­to al­la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re a con­ta­re dall’an­no di ri­fe­ri­men­to in cui il lo­ro in­di­ce del­le ri­sor­se su­pe­ra 100 pun­ti. L’im­por­to to­ta­le del­la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re è di­mi­nui­to in mo­do cor­ri­spon­den­te.

Sezione 2a: Misure temporanee di attenuazione63

63 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 3823).

Art. 56a  

1 La quo­ta di un Can­to­ne aven­te di­rit­to ai mez­zi fi­nan­zia­ri di cui all’ar­ti­co­lo 19c ca­po­ver­so 2 LP­FC cor­ri­spon­de al nu­me­ro di abi­tan­ti di det­to Can­to­ne, di­vi­so per la som­ma de­gli abi­tan­ti di tut­ti i Can­to­ni aven­ti di­rit­to.

2 Gli im­por­ti di com­pen­sa­zio­ne del­le mi­su­re di at­te­nua­zio­ne so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 19.

Sezione 3: Rapporto sull’efficacia

Art. 5764  

1 Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia per il pe­rio­do 2020–2025 il­lu­stra an­che l’at­tua­zio­ne del­la leg­ge fe­de­ra­le del 28 set­tem­bre 201865 con­cer­nen­te la ri­for­ma fi­sca­le e il fi­nan­zia­men­to dell’AVS nei Can­to­ni, se­gna­ta­men­te per quan­to ri­guar­da la de­du­zio­ne del­le spe­se di ri­cer­ca e svi­lup­po e la de­du­zio­ne per l’au­to­fi­nan­zia­men­to.

2 I Can­to­ni met­to­no a di­spo­si­zio­ne del­la Con­fe­de­ra­zio­ne le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie.

64 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

65 RU 20192395

Sezione 3a: Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche66

66 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 57a Applicazione agli anni di calcolo 67  

1 Agli an­ni di cal­co­lo fi­no al 2019 si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni del ti­to­lo 1 ca­pi­to­lo 1 se­zio­ni 5 e 6, agli an­ni di cal­co­lo dal 2020 le di­spo­si­zio­ni del­la se­zio­ne 6a.

2 Il fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne dei ri­par­ti fi­sca­li di cui all’ar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 2 si ba­sa su­gli uti­li se­con­do il ti­to­lo 1 ca­pi­to­lo 1 se­zio­ni 5 e 6 per gli an­ni di cal­co­lo fi­no al 2019 e su­gli uti­li se­con­do la se­zio­ne 6a per gli an­ni di cal­co­lo dal 2020.

67 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta  

1 Per le so­cie­tà che han­no per­du­to lo sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­si 2–4 LAID68, nel­la ver­sio­ne va­li­da fi­no al 31 di­cem­bre 2019, ne­gli an­ni di cal­co­lo 2020–2024 al­la quo­ta di uti­li di cui all’ar­ti­co­lo 17 let­te­ra b del­la pre­sen­te or­di­nan­za, nel­la ver­sio­ne va­li­da fi­no al 31 di­cem­bre 2025, si ap­pli­ca­no i fat­to­ri be­ta de­fi­ni­ti nell’ar­ti­co­lo 23a ca­po­ver­so 1 LP­FC. Que­sta re­go­la va­le an­che per le so­cie­tà che han­no ri­nun­cia­to al lo­ro sta­tu­to fi­sca­le, per gli an­ni di cal­co­lo 2017–2024. Le quo­te di uti­li da pro­ven­ti rea­liz­za­ti in Sviz­ze­ra so­no con­si­de­ra­te nel­la ba­se di cal­co­lo nel­la mi­su­ra del 100 per cen­to.

2 Gli uti­li, ai qua­li non si ap­pli­ca più la pon­de­ra­zio­ne con i fat­to­ri be­ta a se­gui­to del­la ri­du­zio­ne dell’en­ti­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 23a ca­po­ver­so 1 LP­FC, so­no pon­de­ra­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 20a del­la pre­sen­te or­di­nan­za.69

3 Il cal­co­lo e i fat­to­ri be­ta per l’an­no di ri­fe­ri­men­to 2020 so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 6a.70

68 RS 642.14

69 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

70 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta  

1 I Can­to­ni iden­ti­fi­ca­no le per­so­ne giu­ri­di­che a cui con­ti­nua­no ad es­se­re ap­pli­ca­ti i fat­to­ri be­ta di cui all’ar­ti­co­lo 57b.

2 Per quan­to ri­guar­da l’uti­le di que­ste per­so­ne giu­ri­di­che, il cal­co­lo del­la quo­ta di uti­li di cui all’ar­ti­co­lo 57b ca­po­ver­so 1 mol­ti­pli­ca­to per il re­la­ti­vo fat­to­re be­ta si ba­sa sul­la me­dia pon­de­ra­ta de­gli ul­ti­mi tre an­ni in cui la per­so­na giu­ri­di­ca ave­va uno sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le.

2bis Per le so­cie­tà non tas­sa­te de­fi­ni­ti­va­men­te ne­gli an­ni di cal­co­lo 2020–2024, la quo­ta di uti­li cal­co­la­ta se­con­do il ca­po­ver­so 2 è con­si­de­ra­ta di qua­li­tà equi­va­len­te a quel­la dei da­ti tas­sa­ti de­fi­ni­ti­va­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­si 5 e 6 nel­la ver­sio­ne del 1° gen­na­io 201671.72

3 Se una per­so­na giu­ri­di­ca con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le è og­get­to di una ri­strut­tu­ra­zio­ne, la pon­de­ra­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 57b è con­si­de­ra­ta in mi­su­ra pro­por­zio­na­le.

71 RU 2015 4753

72 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 761).

Art. 57d Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2 73  

1 Se per il cal­co­lo del fat­to­re ze­ta 1 di cui all’ar­ti­co­lo 20b ca­po­ver­so 1 non so­no di­spo­ni­bi­li i da­ti di sei an­ni di cal­co­lo, so­no uti­liz­za­ti i da­ti de­gli an­ni di cal­co­lo di­spo­ni­bi­li.

2 Se ne­gli an­ni di cal­co­lo 2020–2026 i fat­to­ri ze­ta 1 e ze­ta 2 si si­tua­no al di fuo­ri de­gli in­ter­val­li in­di­ca­ti di se­gui­to, il re­la­ti­vo fat­to­re ze­ta è fis­sa­to al va­lo­re più vi­ci­no all’in­ter­no dell’in­ter­val­lo. Gli in­ter­val­li so­no com­pre­si:

a.
per il fat­to­re ze­ta 1: tra il 27,3 e il 37,3 per cen­to;
b.
per il fat­to­re ze­ta 2: tra il 27,5 e il 37,5 per cen­to.

73 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Sezione 3b: Contributi complementari74

74 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 57e Base di calcolo  

1 I con­tri­bu­ti com­ple­men­ta­ri di cui all’ar­ti­co­lo 23a ca­po­ver­so 4 LP­FC so­no cal­co­la­ti sul­la ba­se dei get­ti­ti fi­sca­li stan­dar­diz­za­ti dell’an­no di ri­fe­ri­men­to 2023, ad­di­zio­na­ti al­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se del re­la­ti­vo an­no di ri­fe­ri­men­to.

2 I ver­sa­men­ti so­no ri­par­ti­ti fra i Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li in mo­do che tut­ti i Can­to­ni aven­ti di­rit­to rag­giun­ga­no, in­sie­me al­la som­ma de­fi­ni­ta nel ca­po­ver­so 1, lo stes­so va­lo­re. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 20.

Art. 57f Considerazione dei contributi complementari  

1 I con­tri­bu­ti com­ple­men­ta­ri non fan­no par­te del­le pre­sta­zio­ni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne al­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 LP­FC.

2 Es­si non so­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne nel cal­co­lo del­la do­ta­zio­ne mi­ni­ma.

Titolo 7: Disposizioni finali

Art. 58 Diritto previgente: abrogazione  

Le se­guen­ti or­di­nan­ze so­no abro­ga­te:

1.
or­di­nan­za del 21 di­cem­bre 197375 che di­sci­pli­na la gra­dua­zio­ne dei con­tri­bu­ti fe­de­ra­li se­con­do la ca­pa­ci­tà fi­nan­zia­ria dei Can­to­ni;
2.
or­di­nan­za del 27 no­vem­bre 198976 sul­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria me­dian­te la quo­ta can­to­na­le dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta.

75 [RU 1974146]

76 [RU 1989 2470, 2002 3069]

Art. 59 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2008

Allegato 1 77

77 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2014 (RU 2014 3825). Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753) e dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 1–5)

Potenziale delle risorse e gettito fiscale standardizzato

1. Potenziale delle risorse

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2024

Cantone

Potenziale
di risorse

(in 1000 fr.)

Popolazione residente
permanente e non
permanente media
(valore medio 2018–2020)

Potenziale di
risorse
pro capite (in fr.)

Indice delle
risorse

Zurigo

66 282 603

1 540 569

43 025

121.2

Berna

27 768 683

1 043 168

26 620

75.0

Lucerna

13 573 498

414 145

32 775

92.3

Uri

925 732

36 918

25 075

70.6

Svitto

10 104 117

160 525

62 944

177.3

Obvaldo

1 490 413

38 183

39 033

109.9

Nidvaldo

2 458 213

43 409

56 630

159.5

Glarona

1 051 280

40 847

25 737

72.5

Zugo

12 245 279

128 918

94 985

267.5

Friburgo

8 188 413

321 956

25 433

71.6

Soletta

7 053 088

276 439

25 514

71.9

Basilea Città

10 978 574

198 357

55 347

155.9

Basilea Campagna

10 139 351

290 430

34 912

98.3

Sciaffusa

2 942 991

82 901

35 500

100.0

Appenzello Esterno

1 682 319

55 416

30 358

85.5

Appenzello Interno

600 227

16 229

36 986

104.2

San Gallo

15 040 548

512 156

29 367

82.7

Grigioni

6 319 603

205 848

30 700

86.5

Argovia

19 951 648

686 825

29 049

81.8

Turgovia

8 117 240

279 920

28 998

81.7

Ticino

11 585 845

355 030

32 633

91.9

Vaud

28 737 137

811 648

35 406

99.7

Vallese

8 170 361

352 781

23 160

65.2

Neuchâtel

4 861 447

177 977

27 315

76.9

Ginevra

25 097 699

504 889

49 709

140.0

Giura

1 738 477

73 716

23 583

66.4

Totale Cantoni

307 104 787

8 649 199

35 507

100.0

2. Gettito fiscale standardizzato

Commento del calcolo

Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera corrisponde alla media delle entrate fiscali di tutti i Cantoni e Comuni. Queste vengono calcolate deducendo le perdite su debitori dal gettito fiscale complessivo di Cantoni e Comuni e addizionando la quota cantonale del prodotto delle imposte federali dirette (17 %).

L’aliquota d’imposta standardizzata è uguale per tutti i Cantoni e si basa sul potenziale delle risorse e le entrate fiscali della totalità dei Cantoni.

Valore dell’aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2024

Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2024 = 27,0 %

Allegato 2 78

78 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 7)

Reddito determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2024

Cantone

Reddito determinante delle
persone fisiche (in 1000 fr.)

Zurigo

42 807 298

Berna

18 924 223

Lucerna

8 471 054

Uri

616 051

Svitto

6 409 002

Obvaldo

971 821

Nidvaldo

1 386 601

Glarona

674 031

Zugo

6 085 714

Friburgo

5 824 996

Soletta

5 322 016

Basilea Città

5 522 288

Basilea Campagna

7 447 618

Sciaffusa

1 544 259

Appenzello Esterno

1 109 802

Appenzello Interno

368 949

San Gallo

9 197 600

Grigioni

3 884 014

Argovia

14 334 723

Turgovia

5 445 716

Ticino

7 198 435

Vaud

18 937 854

Vallese

5 737 818

Neuchâtel

3 055 776

Ginevra

13 853 851

Giura

1 090 763

Totale Cantoni

196 222 273

Allegato 3 79

79 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 9 e 10)

Reddito determinante tassato alla fonte

1. Definizione delle variabili e dei parametri

BQA
Reddito lordo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri
BQB
Reddito lordo dei frontalieri tassati integralmente
BQC
Reddito lordo dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente
BQD
Reddito lordo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente
BQE
Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra
BQF
Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia
BQG
Reddito lordo dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente
TC
Quota della perequazione fiscale che spetta all’Austria conformemente alla CDI-A
TD
Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all’articolo 15a CDI-D
TE
Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 29.1.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia
TF
Quota massima (aliquota d’imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell’11.4.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia
TG
Quota delle entrate fiscali lorde provenienti dai frontalieri dell’Italia tassati limitatamente, rimborsata all’Italia conformemente all’articolo 14a CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l’Italia
Ultima aliquota d’imposta standardizzata disponibile per l’anno di calcolo t (anno di calcolo + 3 anni)
γ
Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo, arrotondato a tre decimali. Il fattore gamma è calcolato annualmente
δ
Fattore delta: fattore con il quale sono presi in considerazione gli oneri dei frontalieri ed è applicata una ponderazione più bassa ai loro redditi BQB, BQC, BQD, BQE, BQF e BQG

2. Formule di calcolo

(1)
Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri di un determinato Cantone:
γ · BQA
(2)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone:
γ · δ BQB
(3)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente:

(4)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente:

(5)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra:

(6)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia:

(7)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente:

3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2024

Parametro

Valore

γ2018

0.381

γ2019

0.385

γ2020

0.392

δ

0.750

SST2021

0.259

SST2022

0.258

SST2023

0.255

TC

0.125

TD

0.045

TE

0.035

TF

0.045

TG

0.4

4. Commento del calcolo

4.1
Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG).
4.2
Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore γ i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri, per stabilire il reddito determinante è necessaria solo una moltiplicazione del relativo reddito lordo per il fattore γ [formula di calcolo (1)].
4.3
Oltre al fattore γ, gli stipendi lordi dei frontalieri sono ponderati con il fattore δ, pari a 0,75. In tal modo, gli stipendi lordi dei frontalieri ponderati con il fattore δ confluiscono soltanto nella misura del 75 per cento nel calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte. Questo vale per tutte le categorie di frontalieri.
4.3.1
Formula (2), frontalieri tassati integralmente: il reddito imponibile determinante ammonta a γ ‧ δ ‧ BQB.
4.4
Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitatamente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia.
4.4.1
Formula (3), frontalieri dell’Austria: i redditi lordi sono tassati in Svizzera e all’Austria viene versata una perequazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQC, viene corretto della quota che spetta all’Austria, TC.
4.4.2
Formula (4), frontalieri della Germania: i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un’aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TD ⋅ δ ⋅ BQD, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.
4.4.3
Formula (5), frontalieri della Francia a Ginevra: l’imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma salariale lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione integrale da parte di Ginevra, γ ⋅ δ ⋅ BQE, viene dedotta la quota che deve essere versata alla Francia Questa quota si calcola estrapolando l’imposta da versare alla Francia, TE ⋅ δ ⋅ BQE, dal reddito imponibile mediante divisione per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3
4.4.4
Formula (6), frontalieri della Francia (esclusi i frontalieri della Francia a Ginevra): l’imposizione ha luogo da parte della Francia; la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TF ⋅ δ ⋅ BQF, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.
4.4.5
Formula (7), frontalieri dell’Italia: rimborso del 40 per cento delle entrate fiscali all’Italia. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQG, è corretto della quota che spetta all’Italia, TG.

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2024

Cantone

Reddito determinante tassato alla fonte
(in 1000 fr.)

Zurigo

2 160 107

Berna

668 051

Lucerna

334 314

Uri

33 484

Svitto

171 374

Obvaldo

42 087

Nidvaldo

46 063

Glarona

48 847

Zugo

254 713

Friburgo

268 349

Soletta

225 005

Basilea Città

834 651

Basilea Campagna

437 653

Sciaffusa

155 579

Appenzello Esterno

21 279

Appenzello Interno

9 963

San Gallo

523 094

Grigioni

443 477

Argovia

785 262

Turgovia

355 947

Ticino

1 166 005

Vaud

1 374 625

Vallese

431 066

Neuchâtel

287 351

Ginevra

2 755 968

Giura

111 329

Totale Cantoni

13 945 643

Allegato 4 80

80 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 13 e 14)

Sostanza determinante delle persone fisiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni
Sostanza netta
Entrate dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni
Entrate dell’imposta alla fonte dei Cantoni e dei Comuni
Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD81

Entrate dell’imposta federale diretta sul reddito

Redditi determinanti delle persone fisiche

Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche

2. Calcolo del fattore alfa

2.1
Il fattore alfa di cui all’articolo 13 è calcolato secondo la seguente formula:

2.2
Il fattore alfa è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.

3. Fattore alfa per gli anni di calcolo 2018–2020

2018

2019

2020

Fattore alfa

0.015

0.015

0.015

4. Commento del calcolo del fattore alfa

Il fattore alfa si calcola dividendo lo sfruttamento fiscale della sostanza per lo sfruttamento fiscale dei redditi. Lo sfruttamento fiscale della sostanza corrisponde al totale delle entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni, diviso per il totale della sostanza netta della Svizzera. Lo sfruttamento fiscale dei redditi si calcola sommando le entrate complessive dell’imposta sul reddito e dell’imposta alla fonte realizzate dai Cantoni e dai Comuni, compresa la quota cantonale alle entrate dell’imposta federale diretta sul reddito, e dividendo tale somma per i redditi determinanti delle persone fisiche secondo l’allegato 2 e i redditi determinanti tassati alla fonte secondo l’allegato 3.

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2024

Cantone

Sostanza determinante delle persone fisiche (in 1000 fr.)

Zurigo

6 808 256

Berna

2 972 653

Lucerna

1 588 851

Uri

118 664

Svitto

2 002 912

Obvaldo

235 831

Nidvaldo

593 311

Glarona

126 431

Zugo

1 269 242

Friburgo

511 650

Soletta

449 714

Basilea Città

1 014 084

Basilea Campagna

726 751

Sciaffusa

238 810

Appenzello Esterno

239 535

Appenzello Interno

104 461

San Gallo

1 859 931

Grigioni

1 057 076

Argovia

1 987 817

Turgovia

994 216

Ticino

1 209 986

Vaud

2 411 939

Vallese

904 880

Neuchâtel

305 994

Ginevra

2 293 556

Giura

116 119

Totale Cantoni

32 142 671

Allegato 5 82

82 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 16)

Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale

Valori cantonali per gli anni di calcolo 2018 e 2019

Secondo l’articolo 57a capoverso 1, agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni del titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a. Nella tabella seguente figurano gli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale per gli anni di calcolo 2018 e 2019. Gli utili determinanti delle persone giuridiche per l’anno di riferimento 2024 (anni di calcolo 2018–2020) sono esposti nell’allegato 6a.

Cantone

Utili determinanti delle persone giuridiche
senza statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)

2018

2019

Zurigo

17 853 573

17 150 562

Berna

7 025 131

6 723 569

Lucerna

3 528 199

3 494 293

Uri

210 594

196 490

Svitto

1 553 410

1 793 220

Obvaldo

277 942

281 630

Nidvaldo

549 725

506 449

Glarona

200 329

202 392

Zugo

3 376 925

3 515 711

Friburgo

1 446 486

1 636 853

Soletta

1 253 999

1 247 246

Basilea Città

2 811 921

4 697 037

Basilea Campagna

1 322 943

1 410 179

Sciaffusa

425 183

550 981

Appenzello Esterno

380 825

371 589

Appenzello Interno

135 906

152 018

San Gallo

4 182 776

3 850 521

Grigioni

920 816

868 681

Argovia

3 322 451

3 380 977

Turgovia

1 495 355

1 717 035

Ticino

2 599 792

2 188 955

Vaud

4 162 810

4 986 300

Vallese

1 221 589

1 294 116

Neuchâtel

1 055 234

1 083 771

Ginevra

5 184 689

5 134 010

Giura

487 032

516 233

Totale Cantoni

66 985 633

68 950 817

Allegato 6 83

83 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 al 31 dic. 2025 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 18–20)

Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale

Fattori di supplemento per il calcolo dei fattori beta

1. Definizione delle variabili e dei parametri

π
Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD84
TDBG
Aliquota dell’imposta federale diretta sull’utile secondo l’articolo 68 LIFD
β*
Fattore di base secondo l’articolo 20 capoverso 1
ω
Fattore di riduzione (retribuzione ai Cantoni per la riscossione dell’imposta federale diretta)
SST2019
Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2019

2. Calcolo dei fattori di supplemento

I fattori di supplemento di cui all’articolo 20 capoverso 2 sono calcolati secondo la seguente formula:

3. Valori parametrici per gli anni di riferimento dal 2020

Parametro

Valore

π

0,17

TDBG

0,085

SST2019

0,261

ω

0,5


4. Fattori beta per gli anni di riferimento dal 2020

Fattore di base β*

Fattore di supplemento

Fattore β

Società holding

0,0 %

2,8 %

2,8 %

Società di domicilio

9,9 %

2,5 %

12,4 %

Società miste

10,0 %

2,5 %

12,5 %

5. Commento del calcolo dei fattori di supplemento

I fattori beta si calcolano partendo da un fattore di base β* e da un fattore di supplemento. Il fattore di supplemento è calcolato nel seguente modo: in una prima fase l’aliquota dell’imposta federale diretta riscossa sull’utile, TDBG, è moltiplicata per la quota cantonale, π, (TDBG ‧ π). Successivamente ha luogo una correzione pari alla parte già contenuta nel fattore di base (1–β*). Con un’ulteriore correzione (1–ϖ) si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta equivale almeno in parte a un emolumento di riscossione destinato ai Cantoni. In un’ultima fase, questa aliquota d’imposta rettificata è divisa per l’aliquota d’imposta standardizzata dell’anno 2019, SST2019. In tal modo si ottiene per estrapolazione un fattore applicabile agli utili.

6. Valori cantonali per gli anni di calcolo 2018 e 2019

Secondo l’articolo 57a capoverso 1, agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni del titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a. Nella tabella seguente figurano gli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale per gli anni di calcolo 2018 e 2019. Gli utili determinanti delle persone giuridiche per l’anno di riferimento 2024 (anni di calcolo 2018–2020) sono esposti nell’allegato 6a.

Cantone

Utili determinanti delle persone giuridiche
con statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)

2018

2019

Zurigo

822 325

1 694 879

Berna

226 844

413 092

Lucerna

345 082

713 242

Uri

1 057

1 005

Svitto

180 659

227 045

Obvaldo

15 580

25 919

Nidvaldo

31 057

35 289

Glarona

37 752

44 902

Zugo

1 755 699

2 423 292

Friburgo

384 056

374 020

Soletta

27 857

41 504

Basilea Città

527 460

967 721

Basilea Campagna

368 216

689 403

Sciaffusa

580 303

640 753

Appenzello Esterno

25 042

21 551

Appenzello Interno

638

552

San Gallo

345 626

386 582

Grigioni

106 290

91 778

Argovia

115 605

39 947

Turgovia

10 782

17 797

Ticino

99 948

140 314

Vaud

2 798 601

2 346 761

Vallese

7 921

7 244

Neuchâtel

443 248

98 567

Ginevra

1 851 934

2 296 165

Giura

6 104

26 437

Totale Cantoni

11 115 685

13 765 760

Allegato 6a 85

85 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 20a, 20b e 20c)

Utili determinanti delle persone giuridiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

I fattori zeta servono a ponderare gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in funzione del loro sfruttamento fiscale. Si distingue tra utili soggetti ad imposizione ordinaria, ponderati esclusivamente con il fattore zeta 1, e utili da brevetti e diritti analoghi (utili rientranti nel patent box) soggetti all’imposizione ad aliquota ridotta, ponderati quindi prima con il fattore zeta 2 e successivamente con il fattore zeta 1.

Fattore di ponderazione per gli utili delle persone giuridiche. Corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche.

Fattore di ponderazione per gli utili rientranti nel patent box. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario), tenuto conto della quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta π.

Fattore di base per. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario).

Utili determinanti del Cantone k

Redditi determinanti delle persone fisiche in totale

Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche in totale

Sostanza determinante delle persone fisiche in totale

Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche del Cantone k

Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche in totale

Utili rientranti nel patent box in totale

Utili rientranti nel patent box del Cantone k

Utili ordinari in totale

Utili ordinari del Cantone k

Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)

Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (senza le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)

Entrate dell’imposta sul reddito, alla fonte e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)

Riduzione nel calcolo dell’utile imponibile secondo l’articolo 24b LAID86 del Cantone k

Entrate dell’imposta federale diretta sull’utile delle persone giuridiche

Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD

Somma delle spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24b capoverso 3, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a LAID per le imprese nel Cantone k

Quota degli utili non più ponderati con i fattori beta secondo l’articolo 57b (fattore di conversione)

2. Calcolo

2.1
Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono calcolati moltiplicando la base di calcolo per il fattore zeta 1:

2.2
Il fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche:

2.3
Il fattore zeta 1 è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.
2.4
La base di calcolo degli utili delle persone giuridiche è data dalla somma degli utili soggetti ad imposizione ordinaria, degli utili rientranti nel patent box ponderati e delle spese di ricerca e sviluppo ponderate secondo l’articolo 20a capoverso 2:

2.5
Il fattore zeta 2 di cui all’articolo 20b capoverso 2 è calcolato annualmente sulla base di una ponderazione media più bassa degli utili rientranti nel patent box nell’ultimo anno di calcolo disponibile (fattore di base ). Inoltre si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta spetta loro senza riduzione.

3. Fattori zeta e ponderazione delle spese di ricerca e sviluppo per l’anno di calcolo 2020

2018

2019

2020

34,0 %

31,6 %

Ponderazione spese R+S

68,4 %

4. Continuazione dell’applicazione dei fattori beta negli anni di calcolo 2017–2024

4.1
Per gli anni di calcolo t = 2017–2024, gli utili determinanti delle persone giuridiche secondo l’articolo 57b sono calcolati secondo il metodo descritto nell’allegato 6 e il metodo descritto nel numero 2 del presente allegato . Gli utili determinanti sono calcolati sulla base della media dei due risultati ponderata con il fattore di conversione :

4.2
Fattori di conversione nei seguenti anni di calcolo:

t

2017–2020

2021

2022

2023

2024

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

4.3
Fattori beta nel periodo di transizione:

Fattore di base β*

Fattore
di supplemento

Fattore β

Società holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Società di domicilio

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Società miste

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2024

Cantone

Utili determinanti delle persone giuridiche
(in 1000 fr.)

Zurigo

14 495 404

Berna

5 575 086

Lucerna

3 235 776

Uri

156 650

Svitto

1 530 169

Obvaldo

238 471

Nidvaldo

436 683

Glarona

196 447

Zugo

4 671 541

Friburgo

1 635 447

Soletta

1 022 808

Basilea Città

3 707 085

Basilea Campagna

1 537 285

Sciaffusa

986 888

Appenzello Esterno

312 613

Appenzello Interno

116 429

San Gallo

3 446 686

Grigioni

840 836

Argovia

2 680 720

Turgovia

1 316 393

Ticino

1 953 401

Vaud

6 067 625

Vallese

982 380

Neuchâtel

1 022 756

Ginevra

6 125 229

Giura

407 035

Totale Cantoni

64 697 843

Allegato 7 87

87 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 21)

Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2024

Cantone

Riparti fiscali determinanti dell’imposta
federale diretta (in 1000 fr.)

Zurigo

11 538

Berna

–371 330

Lucerna

–56 496

Uri

882

Svitto

–9 340

Obvaldo

2 203

Nidvaldo

–4 445

Glarona

5 525

Zugo

–35 931

Friburgo

–52 029

Solothurn

33 544

Basilea Città

–99 534

Basilea Campagna

–9 955

Sciaffusa

17 456

Appenzello Esterno

–910

Appenzello Interno

425

San Gallo

13 236

Grigioni

94 200

Argovia

163 126

Turgovia

4 967

Ticino

58 018

Vaud

–54 907

Vallese

114 216

Neuchâtel

189 570

Ginevra

69 096

Giura

13 231

Totale Cantoni

96 357

Allegato 7a 88

88 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 22a)

Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Contributo al Cantone finanziariamente debole r
Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo
Indice delle risorse del Cantone finanziariamente debole r
Valore dell’indice della dotazione minima garantita
Gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante

2. Calcolo

2.1
Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:

2.2
I valori dei parametri p e t sono calcolati come segue:

3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2024

Parametro

Valore

9 594

86.5


4. Commento del calcolo

4.1
Il calcolo si fonda sul valore dell’indice delle risorse. Se l’indice delle risorse è inferiore a 70 punti, l’importo di compensazione è fissato in modo che, dopo la perequazione, il Cantone raggiunga esattamente la dotazione minima garantita M.
4.2
Se l’indice delle risorse è superiore a 70 punti, l’indice risultante dopo la perequazione aumenta progressivamente. Se l’indice delle risorse corrisponde esattamente a 70 punti, l’aumento di un’unità del gettito fiscale standardizzato deve ridurre l’importo di compensazione del 90 per cento di questa unità (prelievo marginale). L’entità della progressione è definita dai parametri p e t, che dipendono dalla quota della dotazione minima garantita M, dal limite di 70 punti da cui inizia la progressione e da un tasso di prelievo marginale del 90 per cento.

5. Versamento per l’anno 2024

Cantone

Indice delle
risorse

Perequazione delle risorse in franchi

orizzontale

verticale

totale

Zurigo

121.2

0

0

0

Berna

75.0

–491 105 240

–736 657 861

–1 227 763 101

Lucerna

92.3

–28 293 587

–42 440 381

–70 733 968

Uri

70.6

–22 589 398

–33 884 098

–56 473 496

Svitto

177.3

0

0

0

Obvaldo

109.9

0

0

0

Nidvaldo

159.5

0

0

0

Glarona

72.5

–22 453 481

–33 680 222

–56 133 703

Zugo

267.5

0

0

0

Friburgo

71.6

–186 061 245

–279 091 867

–465 153 112

Soletta

71.9

–157 667 191

–236 500 786

–394 167 977

Basilea Città

155.9

0

0

0

Basilea Campagna

98.3

–1 639 185

–2 458 778

–4 097 963

Sciaffusa

100.0

–300

–450

–750

Appenzello Esterno

85.5

–10 678 045

–16 017 067

–26 695 112

Appenzello Interno

104.2

0

0

0

San Gallo

82.7

–131 638 569

–197 457 854

–329 096 423

Grigioni

86.5

–35 444 258

–53 166 387

–88 610 645

Argovia

81.8

–191 743 536

–287 615 304

–479 358 840

Turgovia

81.7

–79 151 940

–118 727 910

–197 879 850

Ticino

91.9

–26 340 949

–39 511 423

–65 852 372

Vaud

99.7

–250 678

–376 016

–626 694

Vallese

65.2

–288 008 536

–432 012 804

–720 021 340

Neuchâtel

76.9

–73 327 884

–109 991 826

–183 319 710

Ginevra

140.0

0

0

0

Giura

66.4

–56 807 868

–85 211 801

–142 019 669

Totale Cantoni

100.0

–1 803 201 890

–2 704 802 835

–4 508 004 725

Allegato 8 89

89 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753) e dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 24)

Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

1. Definizione delle variabili e dei parametri

A contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti

Aq contributo di un Cantone finanziariamente forte q

eq media della popolazione residente permanente e non permanente media di un Cantone finanziariamente forte q durante gli anni di calcolo

RIq indice delle risorse di un Cantone finanziariamente forte q

n numero di Cantoni finanziariamente forti

2. Calcolo

Il contributo di un Cantone finanziariamente forte q è calcolato come segue:

3. Commento del calcolo

Per determinare il contributo di un Cantone finanziariamente forte q, il suo indice delle risorse che supera 100 punti, RIq–100, è moltiplicato per la sua popolazione residente permanente e non permanente media, eq. Questo valore è infine messo in relazione con la somma dei valori di tutti i Cantoni n finanziariamente forti,

Ne risulta la quota dei Cantoni finanziariamente forti al contributo globale, A.


4. Contributo per l’anno 2024

Cantone

Indice delle risorse

Contributi
in franchi

Zurigo

121.2

582 784 556

Berna

75.0

0

Lucerna

92.3

0

Uri

70.6

0

Svitto

177.3

221 620 237

Obvaldo

109.9

6 775 175

Nidvaldo

159.5

46 137 214

Glarona

72.5

0

Zugo

267.5

385 829 747

Friburgo

71.6

0

Soletta

71.9

0

Basilea Città

155.9

198 029 144

Basilea Campagna

98.3

0

Sciaffusa

100.0

0

Appenzello Esterno

85.5

0

Appenzello Interno

104.2

1 207 938

San Gallo

82.7

0

Grigioni

86.5

0

Argovia

81.8

0

Turgovia

81.7

0

Ticino

91.9

0

Vaud

99.7

0

Vallese

65.2

0

Neuchâtel

76.9

0

Ginevra

140.0

360 817 879

Giura

66.4

0

Totale Cantoni

100.0

1 803 201 890

Allegato 9 90

90 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Allegato 10 91

91 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

(art. 29)

Definizione del concetto di territorio dell’agglomerato principale e di base dei dati

Nell’ambito della compensazione dell’aggravio geotopografico si considerano territorio dell’agglomerato principale i quartieri contigui con una popolazione minima di 200 persone.

La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento.

Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.

Allegato 11 92

92 Abrogato dal n. II 3 dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Allegato 12 93

93 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 21)

Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2024

Cantone

Riparti fiscali determinanti dell’imposta
federale diretta (in 1000 fr.)

Zurigo

11 538

Berna

–371 330

Lucerna

–56 496

Uri

882

Svitto

–9 340

Obvaldo

2 203

Nidvaldo

–4 445

Glarona

5 525

Zugo

–35 931

Friburgo

–52 029

Solothurn

33 544

Basilea Città

–99 534

Basilea Campagna

–9 955

Sciaffusa

17 456

Appenzello Esterno

–910

Appenzello Interno

425

San Gallo

13 236

Grigioni

94 200

Argovia

163 126

Turgovia

4 967

Ticino

58 018

Vaud

–54 907

Vallese

114 216

Neuchâtel

189 570

Ginevra

69 096

Giura

13 231

Totale Cantoni

96 357

Allegato 13 94

94 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753) e dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 35)

Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Calcolo dell’indice di aggravio

a) Variabili e parametri:

Indicatore parziale «Povertà» del Cantone k

Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantone k

Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantone k

Valore medio degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni

Valore medio degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni

Valore medio degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni

Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantone k

Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantone k

Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del Cantone k

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale standardizzato «Povertà»

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale standardizzato «Struttura di età»

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri»

Indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantone k

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantone k è calcolato come segue:

d) Le ponderazioni sono calcolate mediante un’analisi delle componenti principali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula:

,

dove

µLS
Vettore dei fattori di ponderazione
λZS
Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati
xZS
Vettore proprio del valore proprio λZS

e) Fattori di ponderazione per l’anno 2024:

μZSA

0.56

μZSS

0.03

μZSI

0.55

Allegato 14 95

95 Aggiornato dal n. II cpv. 2 delle O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), del 16 nov. 2022 (RU 2022 761) e dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 37)

Oneri speciali determinanti delle città polo

1. Calcolo dell’indice di aggravio dei Comuni

a) Variabili e parametri:

Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comune g

Indicatore parziale «Densità dell’insediamento» del Comune g

Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comune g

Valore medio degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni

Valore medio degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni

Valore medio degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni

Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comune g

Indicatore parziale standardizzato «Densità dell’insediamento» del Comune g

Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comune g

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale «Grandezza del Comune»

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale «Densità dell’insediamento»

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale «Tasso di occupazione»

Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo del Comune g

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue:

d) Le ponderazioni sono calcolate con l’ausilio di un’analisi delle componenti principali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula:

,

dove

µZF
Vettore dei fattori di ponderazione
λZF
Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati
xZF
Vettore proprio del valore proprio λZF

e) Fattori di ponderazione per l’anno 2024:

μZFG

0.48

μZFS

0.50

μZFB

0.33


2. Calcolo dell’indice di aggravio dei Cantoni

a) Variabili e parametri:

LFg,k
Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Comune g nel Cantone k
LFk
Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Cantone k
eg,k
Popolazione residente permanente del Comune g nel Cantone k
ek
Popolazione permanente residente del Cantone k
Gk
Numero di Comuni nel Cantone k

b) Calcolo:

L’indice di aggravio di un Cantone è la media ponderata con la popolazione dell’indice di aggravio dei suoi Comuni. È quindi dato dalla somma degli indici di aggravio dei Comuni nel Cantone moltiplicati per la popolazione residente permanente, divisa per la popolazione residente permanente del Cantone:

Allegato 15 96

96 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 40)

Compensazione dell’aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2024

Cantone

Importi di compensazione in franchi

Oneri speciali dovuti
alla struttura demografica

Oneri speciali
delle città polo

Totale

Zurigo

33 545 920

97 906 544

131 452 464

Berna

0

0

0

Lucerna

0

0

0

Uri

0

0

0

Svitto

0

0

0

Obvaldo

0

0

0

Nidvaldo

0

0

0

Glarona

0

0

0

Zugo

3 784 024

0

3 784 024

Friburgo

511 131

0

511 131

Soletta

9 372 030

0

9 372 030

Basilea Città

42 034 747

24 477 534

66 512 281

Basilea Campagna

0

0

0

Sciaffusa

0

0

0

Appenzello Esterno

0

0

0

Appenzello Interno

0

0

0

San Gallo

0

0

0

Grigioni

0

0

0

Argovia

0

0

0

Turgovia

0

0

0

Ticino

0

0

0

Vaud

116 985 807

5 167 994

122 153 801

Vallese

8 420 585

0

8 420 585

Neuchâtel

12 476 367

0

12 476 367

Ginevra

119 588 951

45 807 709

165 396 660

Giura

0

0

0

Totale Cantoni

346 719 562

173 359 781

520 079 343

Allegato 16 97

97 Aggiornato dal n. III dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).

(art. 42)

Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili

In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili le componenti del potenziale delle risorse vengono stimate. Per determinare i coefficienti delle equazioni di stima vengono effettuate analisi di regressione con i dati dei Cantoni che li forniscono correttamente. Come valore di sostituzione per i dati mancanti a partire dall’anno di calcolo 2003 viene utilizzato il limite massimo dell’intervallo di confidenza del 95 per cento. Come valore di sostituzione per i dati mancanti del bilancio globale (anni di calcolo 1998–2001) viene utilizzato il valore di stima. I coefficienti per gli anni di calcolo del bilancio globale ai fini del reddito determinante tassato alla fonte, della sostanza determinante nonché dell’utile determinante delle persone giuridiche sono calcolati sulla base del valore medio dei dati degli anni 2003 e 2004.

1. Variabili

MEk,t

Reddito determinante delle persone fisiche per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo t

GMEt

Tasso di crescita del reddito determinante per abitante di tutta la Svizzera nell’anno t

RMk,T

Rapporto tra il reddito determinante tassato alla fonte e il reddito determinante delle persone fisiche del Cantone k nell’anno di calcolo T

EAk,T

Numero dei dimoranti (compresi i dimoranti temporanei >12 mesi) del Cantone k nell’anno di calcolo T

EKk,T

Numero dei dimoranti temporanei (<12 mesi o stagionali) del Cantone k nell’anno di calcolo T

ECHk,T

Numero dei cittadini svizzeri della popolazione residente permanente del Cantone k nell’anno di calcolo T

ENk,T

Numero degli stranieri domiciliati del Cantone k nell’anno di calcolo T

Ponderazione del reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3

Reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3

RVk,T

Sostanza netta per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

EVk,T

Reddito dell’imposta sulla sostanza per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

tvk,T

Onere medio dell’imposta sulla sostanza del Cantone k nell’anno di calcolo T

GKk,T

Somma degli utili tassati integralmente delle persone giuridiche per
abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

EJPk,T

Reddito dell’imposta sull’utile per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

GDBk,T

Utili secondo l’imposta federale diretta (dopo deduzione della partecipazione) per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

Fattore beta del tipo di società «società mista» nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 6

WGDBt

Tasso di crescita degli utili secondo l’imposta federale diretta di tutta la Svizzera nell’anno t

2. Parametri da stimare

a
Costanti
b, c, d
Coefficienti per le variabili indipendenti
vk
Costante di tempo (strutturale) effetti cantonali (effetti fissi) per equazioni di stima che comprendono dati di diversi periodi (dati «panel»)
uk,t
Residui (errori di stima)

3. Equazioni di stima

Caso

Componente potenziale delle risorse

Equazione di regressione per determinare i coefficienti

1

Reddito determinante delle persone fisiche

per

2

Redditi determinanti tassati alla fonte

con

3

Sostanza determinante delle persone fisiche

con

4

Utili determinanti delle persone giuridiche

Passo 1:

con

Passo 2:

5

Utile secondo l’imposta
federale diretta

per

Allegato 17 98

98 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

(art. 46)

Rapporto sull’efficacia

Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell’efficacia

Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni
Trasferimenti dai Cantoni alla Confederazione
Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfettari e globali
Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni
Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse
Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse
Ammontare della franchigia per il calcolo del reddito determinante delle persone fisiche
Oneri speciali per abitante
Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali
Entrate, uscite e debiti dei Cantoni
Differenze di onere fiscale
Quota d’incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale
Agevolazioni fiscali in virtù della legge federale del 6 ottobre 199599 in favore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny»)
Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e internazionale
Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale
Numero di società con imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b capoverso 1 LAID100
Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone
Ripercussioni di importanti decisioni di politica fiscale su altri Cantoni
Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale standardizzato dei Cantoni
Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover

99 [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197all. n. 144 4301. RU 2007 681all. n. I 4]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale (RS 901.0).

100 RS 642.14

Allegato 18 101

101 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 56)

Compensazione dei casi di rigore

1. Variabili e parametri

gwk

Valore limite per il raggiungimento dello sgravio minimo di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k

ε

Fattore per determinare lo sgravio perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell’indice delle risorse

Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2004

Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2005

Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2004

Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2005

Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2004 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2005 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

nesk

Risultato netto del Cantone k in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k(valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

HAk

Contributo iniziale a titolo di compensazione dei casi di rigore per il Cantone k

2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore

Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore à calcolato come segue:

Il valore limite di un Cantone si calcola moltiplicando il fattore epsilon, ε, per la divergenza dell’indice delle risorse del Cantone dalla media svizzera negli anni 2004 e 2005. I valori negativi significano uno sgravio, i valori positivi un aggravio. Dalla formula risulta che il valore limite per un Cantone in media finanziariamente debole è negativo, vale a dire che si persegue uno sgravio.

3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato

Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue:

I valori negativi significano uno sgravio netto, i valori positivi un aggravio netto.

4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore

Il contributo iniziale a un Cantone k per la compensazione dei casi di rigore risulta dalla seguente tabella:

Condizioni (se …,)

Compensazione dei casi di rigore (allora …)

HAk = 0

nesk ≤ gwk

HAk = 0

nesk > gwk

Condizione 1: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è superiore alla media svizzera,

,

il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Condizione 2:Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è inferiore alla media svizzera,

,

occorre distinguere tra due casi:

Caso 2a:Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è superiore allo sgravio perseguito), il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Caso 2b: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è superiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è inferiore allo sgravio perseguito o che il Cantone presenta un aggravio netto), il Cantone riceve una compensazione dei casi di rigore pari alla differenza tra il risultato netto e il valore limite, moltiplicato per il suo gettito fiscale standardizzato medio negli anni 2004 e 2005:

5. Determinazione del fattore epsilon

Il fattore ε è stabilito in modo che la somma di tutti i versamenti di compensazione al numero h di Cantoni z che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore corrisponda all’importo globale H a disposizione per la compensazione dei casi di rigore:

.

Con z si definiscono i Cantoni finanziariamente deboli che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore, vale a dire tutti i Cantoni k, per i quali il risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato presenta un valore superiore al valore limite:

.

Il fattore ε e i Cantoni z sono stabiliti con un processo iterativo.

6. Contributi in base al bilancio globale 2004/2005

+ = aggravio; – = sgravio dei Cantoni

Cantone

Indice medio delle risorse 2004/05

Valore limite
per la riscossione della compensazione dei casi di rigore
(in percento del gettito fiscale standardizzato)

Risultato netto del bilancio globale 2004/05 (in percento del gettito fiscale standardizzato)

Differenza tra
il risultato netto del bilancio globale e il valore limite
(in percento del gettito fiscale standardizzato)

Importo
di compensazione
in franchi

Zurigo

132.1

0.0 %

0.9 %

0.9 %

0

Berna

74.0

-1.9 %

-0.8 %

1.1 %

52 134 660

Lucerna

77.0

-1.7 %

-0.4 %

1.3 %

23 692 069

Uri

67.0

-2.4 %

-15.1 %

-12.7 %

0

Svitto

135.6

0.0 %

3.9 %

3.9 %

0

Obvaldo

67.0

-2.4 %

3.8 %

6.2 %

9 441 566

Nidvaldo

124.6

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Glarona

96.1

-0.3 %

2.9 %

3.1 %

8 168 757

Zugo

204.0

0.0 %

6.8 %

6.8 %

0

Friburgo

74.9

-1.8 %

9.1 %

11.0 %

137 280 030

Soletta

75.8

-1.8 %

-6.8 %

-5.1 %

0

Basilea Città

148.6

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0

Basilea Campagna

110.2

0.0 %

0.4 %

0.4 %

0

Sciaffusa

92.9

-0.5 %

0.9 %

1.4 %

6 640 279

Appenzello Esterno

79.8

-1.5 %

-3.3 %

-1.8 %

0

Appenzello Interno

82.7

-1.3 %

-6.1 %

-4.8 %

0

San Gallo

77.0

-1.7 %

-7.4 %

-5.7 %

0

Grigioni

84.9

-1.1 %

-1.3 %

-0.2 %

0

Argovia

87.8

-0.9 %

-4.4 %

-3.5 %

0

Turgovia

76.5

-1.7 %

-5.3 %

-3.6 %

0

Ticino

102.8

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Vaud

96.7

-0.2 %

1.3 %

1.5 %

64 876 643

Vallese

61.6

-2.8 %

-4.5 %

-1.7 %

0

Neuchâtel

91.0

-0.7 %

9.5 %

10.2 %

108 832 726

Ginevra

155.4

0.0 %

1.9 %

1.9 %

0

Giura

66.5

-2.4 %

3.7 %

6.1 %

19 387 554

Totale Cantoni

100.0

430 454 285

7. Contributi per l’anno 2024: appuramento del diritto sulla base dell’indice delle risorse 2024

+ = Aggravio; – = Sgravio dei Cantoni

Cantone

Indice delle
risorse

Compensazione dei casi di rigore appurata in franchi

Versamento

Contributo

Saldo

Zurigo

121.2

0

10 845 139

10 845 139

Berna

75.0

–28 674 063

8 461 940

–20 212 123

Lucerna

92.3

–13 030 638

3 068 103

–9 962 535

Uri

70.6

0

307 554

307 554

Svitto

177.3

0

1 135 405

1 135 405

Obvaldo

109.9

0

285 732

285 732

Nidvaldo

159.5

0

327 724

327 724

Glarona

72.5

–4 492 816

340 438

–4 152 378

Zugo

267.5

0

871 808

871 808

Friburgo

71.6

–75 504 016

2 106 692

–73 397 324

Soletta

71.9

0

2 155 006

2 155 006

Basilea Città

155.9

0

1 709 646

1 709 646

Basilea Campagna

98.3

0

2 283 650

2 283 650

Sciaffusa

100.0

0

650 940

650 940

Appenzello Esterno

85.5

0

474 277

474 277

Appenzello Interno

104.2

0

129 988

129 988

San Gallo

82.7

0

3 983 302

3 983 302

Grigioni

86.5

0

1 675 147

1 675 147

Argovia

81.8

0

4 802 090

4 802 090

Turgovia

81.7

0

2 020 431

2 020 431

Ticino

91.9

0

2 727 137

2 727 137

Vaud

99.7

0

5 580 277

5 580 277

Vallese

65.2

0

2 425 379

2 425 379

Neuchâtel

76.9

–59 858 000

1 480 226

–58 377 774

Ginevra

140.0

0

3 626 436

3 626 436

Giura

66.4

–10 663 155

599 762

–10 063 393

Totale Cantoni

100.0

–192 222 688

64 074 229

–128 148 459

Allegato 19 102

102 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 56a)

Misure temporanee di attenuazione

1. Calcolo dei versamenti di compensazione

1.1
Hanno diritto ai versamenti di compensazione tutti i Cantoni che negli anni compresi tra il 2021 e l’attuale anno di riferimento non hanno mai raggiunto un indice delle risorse maggiore o uguale a 100 punti.
1.2
Tutti i Cantoni che hanno diritto ai versamenti di compensazione ricevono negli anni 2021–2025 un contributo uniforme per abitante. Questo contributo è calcolato in modo che la somma totale corrisponda ai mezzi finanziari di cui all’articolo 19c capoverso 2 LPFC.

2. Contributi per l’anno 2024

Cantone

Popolazione
determinante

Misure di attenuazione
in franchi

Zurigo

0

0

Berna

1 043 168

24 043 186

Lucerna

414 145

9 545 312

Uri

36 918

850 891

Svitto

0

0

Obvaldo

0

0

Nidvaldo

0

0

Glarona

40 847

941 459

Zugo

0

0

Friburgo

321 956

7 420 518

Soletta

276 439

6 371 439

Basilea Città

0

0

Basilea Campagna

290 430

6 693 899

Sciaffusa

82 901

1 910 722

Appenzello Esterno

55 416

1 277 230

Appenzello Interno

0

0

San Gallo

512 156

11 804 285

Grigioni

205 848

4 744 429

Argovia

686 825

15 830 113

Turgovia

279 920

6 451 662

Ticino

355 030

8 182 804

Vaud

0

0

Vallese

352 781

8 130 972

Neuchâtel

177 977

4 102 048

Ginevra

0

0

Giura

73 716

1 699 031

Totale Cantoni

5 206 472

120 000 000

Allegato 20 103

103 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 748).

(art. 57e)

Contributi complementari

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Contributo complementare del Cantone finanziariamente debole

Contributo complementare per abitante del Cantone finanziariamente debole

Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole durante gli anni di calcolo

Valore mirato del contributo complementare per abitante

Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente debole nel 2023

Versamenti di compensazione per abitante del Cantone finanziariamente debole

2. Calcolo

2.1
I contributi complementari sono versati negli anni 2024–2030. I versamenti sono destinati esclusivamente ai Cantoni finanziariamente deboli. Il contributo complementare è calcolato sulla base delle risorse determinanti di ciascun Cantone nel 2023 (gettito fiscale standardizzato per abitante prima della perequazione, , ultimo anno di riferimento in cui tutti gli anni di calcolo derivano dal vecchio sistema. A queste risorse si sommano i versamenti di compensazione dell’attuale anno di riferimento.
2.2
I mezzi finanziari provenienti dal contributo complementare sono interamente ripartiti tra i Cantoni finanziariamente più deboli in modo che tutti i Cantoni finanziariamente deboli raggiungano almeno il valore mirato del contributo complementare.
2.3
La somma dei contributi complementari dei Cantoni finanziariamente deboli negli anni 2024–2030 ammonta a 180 000 000 franchi per anno:

2.4
Il contributo complementare di un Cantone finanziariamente debole si calcola moltiplicando il contributo complementare per abitante per la popolazione

2.5
Se la somma del gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone r nel 2023 e dei versamenti di compensazione per abitante nell’attuale anno di riferimento è inferiore al valore mirato del contributo complementare, , il contributo complementare per abitante corrisponde alla differenza tra tale somma e il valore mirato. In caso contrario, il contributo complementare è uguale a zero.

2.6
Il limite del contributo complementare, , è stabilito annualmente in modo che il totale dei contributi di tutti i Cantoni ammonti esattamente a 180 milioni di franchi.

3. Contributi per l’anno 2024

Cantone

Contributo complementare
in franchi

Zurigo

0

Berna

0

Lucerna

0

Uri

1 445 726

Svitto

0

Obvaldo

0

Nidvaldo

0

Glarona

377 843

Zugo

0

Friburgo

61 108 748

Soletta

42 771 397

Basilea Città

0

Basilea Campagna

0

Sciaffusa

0

Appenzello Esterno

0

Appenzello Interno

0

San Gallo

0

Grigioni

0

Argovia

0

Turgovia

0

Ticino

0

Vaud

0

Vallese

71 484 522

Neuchâtel

0

Ginevra

0

Giura

2 811 764

Totale Cantoni

180 000 000

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