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Art. 77 Principi
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1Nell’accertare se i presupposti di cui all’articolo 37 LIVA siano adempiuti, occorre considerare le prestazioni imponibili eseguite in territorio svizzero dietro controprestazione. 2Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che: - a.
- in virtù dell’articolo 37 capoverso 5 LIVA, hanno la possibilità di applicare il metodo delle aliquote forfetarie;
- b.
- applicano la procedura di riporto del pagamento dell’imposta secondo l’articolo 63 LIVA;
- c.
- applicano l’imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 LIVA;
- d.
- hanno la loro sede o uno stabilimento d’impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;
- e.1
- realizzano più del 50 per cento della loro cifra d’affari con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica;
- f.2
- in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA eseguono forniture in territorio svizzero.
3I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’AFC fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 2 Introdotta dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3143). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 78 Adesione al metodo delle aliquote saldo all’inizio dell’assoggettamento
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dei contribuenti) che intendono applicare il metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all’AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA. 2L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nei primi 12 mesi sia la cifra d’affari preventivata sia le imposte previste non superano i limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA. 3Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre anni prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.1 4I capoversi 1–3 si applicano per analogia anche in caso di iscrizione retroattiva. 5L’imposta sul valore aggiunto che, all’inizio dell’assoggettamento, grava le scorte di merci, i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 79 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all’inizio del periodo fiscale successivo. 2L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA. 3In caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta salva una correzione conformemente all’articolo 93, se dal momento del passaggio i beni immobili vengono utilizzati in minor misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.1 4Se, simultaneamente all’adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno effettuate le seguenti correzioni: - a.
- se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l’AFC accredita al contribuente, applicando l’aliquota legale corrispondente, l’imposta sulle prestazioni imponibili da questi fatturate al momento del passaggio ma non ancora incassate (posizioni debitori) e addebita nel contempo l’imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturate al contribuente ma non ancora pagate (posizioni creditori);
- b.
- se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l’AFC addebita l’imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio applicando l’aliquota legale corrispondente e accredita nel contempo l’imposta precedente gravante le posizioni creditori.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 80 Revoca dell’autorizzazione
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) Se l’applicazione del metodo delle aliquote saldo è stata concessa in base a indicazioni false, l’AFC può revocare l’autorizzazione retroattivamente sino al momento della concessione di questo metodo di rendiconto.
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Art. 81 Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo per scritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all’inizio del periodo fiscale successivo. 2Chi, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, supera del 50 per cento al massimo uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del periodo fiscale successivo. 3Chi supera di oltre il 50 per cento uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del periodo fiscale successivo. Se i limiti sono già superati nei primi 12 mesi dall’adesione al metodo delle aliquote saldo, l’autorizzazione è revocata con effetto retroattivo. 4Se il superamento di uno o di entrambi i limiti di oltre il 50 per cento è riconducibile all’assunzione di un patrimonio o di parte di esso nell’ambito della procedura di notifica, il contribuente può decidere se intende passare al metodo di rendiconto effettivo retroattivamente, all’inizio del periodo fiscale in cui ha avuto luogo l’assunzione, o all’inizio del periodo fiscale successivo. 5In caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta salvo uno sgravio fiscale successivo conformemente all’articolo 32 LIVA, se dal momento del passaggio le scorte di merci, i mezzi d’esercizio o i beni d’investimento vengono utilizzati in maggior misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.1 6Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, occorre effettuare le seguenti correzioni: - a.
- se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l’AFC accredita al contribuente, applicando le aliquote saldo autorizzate, l’imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni;
- b.
- se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l’AFC addebita, applicando le aliquote saldo autorizzate, l’imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 82 Fine dell’assoggettamento
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall’assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d’affari di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d’affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate. 2Al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti l’imposta sul valore attuale dei beni immobili è conteggiata all’aliquota normale in vigore in quel momento se:1 - a.
- il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava ancora il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell’imposta precedente;
- b.2
- il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.
3Per stabilire il valore dei beni immobili si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 83 Assunzione di un patrimonio nell’ambito della procedura di notifica
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo non utilizza oppure utilizza in misura inferiore rispetto all’alienante, per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, un patrimonio o parte di esso dal momento della sua assunzione nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA, occorre procedere come segue:1 - a.
- se l’alienante applica il metodo delle aliquote saldo, non vanno apportate correzioni;
- b.
- se l’alienante applica il metodo effettivo, il consumo proprio ai sensi dell’articolo 31 LIVA va conteggiato, tenendo conto dell’articolo 38 capoverso 4 LIVA, sulla parte del patrimonio che in seguito all’assunzione è utilizzata per un’attività che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
2Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo utilizza un patrimonio, o parte di esso, assunto nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA in misura superiore rispetto all’alienante per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, non possono essere apportate correzioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall’AFC. 2Se cessa o inizia un’attività o le quote di cifra d’affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l’AFC. 3I contribuenti ai quali sono state concesse due distinte aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna delle due aliquote saldo.
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Art. 85 Autorizzazione all’applicazione di un’unica aliquota saldo
art. 37 cpv. 1–4 LIVA) Il contribuente è autorizzato ad applicare un’unica aliquota saldo tranne nei casi di cui all’articolo 86 capoverso 1 o 89 capoverso 3 o 5.
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Art. 86 Autorizzazione all’applicazione di due aliquote saldo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1Il contribuente è autorizzato ad applicare due aliquote saldo se: - a.
- esercita due o più attività per le quali l’AFC ha previsto due aliquote saldo distinte;
- b.1
- almeno due di queste attività costituiscono ciascuna oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.
2Il limite del 10 per cento è calcolato: - a.
- per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: sulla base delle cifre d’affari presumibili;
- b.
- per gli altri contribuenti: sulla base della cifra d’affari degli ultimi due periodi fiscali.
3Nell’accertare se il limite del 10 per cento sia superato, le cifre d’affari di attività cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate. 4Se, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, soltanto un’attività o più attività per le quali è prevista la medesima aliquota saldo superano il limite del 10 per cento, l’autorizzazione all’applicazione della seconda aliquota saldo decade all’inizio del terzo periodo fiscale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 87 Aliquote saldo autorizzate
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1Se soltanto due attività del contribuente superano il limite del 10 per cento, è autorizzata l’applicazione delle due aliquote saldo previste per tali attività. 2Se più di due attività superano il limite del 10 per cento, è autorizzata l’applicazione delle seguenti aliquote saldo: - a.
- l’aliquota saldo più elevata tra quelle previste per le attività che costituiscono oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva;
- b.
- una seconda aliquota saldo, che il contribuente può scegliere tra le aliquote previste per le altre attività che costituiscono oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva.
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Art. 88 Imposizione delle singole attività
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 Le cifre d’affari delle attività del contribuente autorizzato ad applicare due aliquote saldo vanno conteggiate: - a.
- all’aliquota saldo autorizzata più elevata, se l’aliquota saldo prevista per l’attività in questione è superiore all’aliquota saldo autorizzata più bassa;
- b.
- all’aliquota saldo autorizzata più bassa, negli altri casi.
2Nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all’aliquota saldo autorizzata applicabile alla prestazione preponderante. Se tuttavia le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all’articolo 25 LIVA, la controprestazione complessiva andrà conteggiata all’aliquota saldo autorizzata più elevata, salvo che il contribuente riesca a dimostrare quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole prestazioni parziali.1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 89 Regola speciale per i settori misti
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1I settori misti sono settori in cui sono svolte usualmente numerose attività che, considerate singolarmente, andrebbero conteggiate ad aliquote saldo distinte. 2L’AFC stabilisce in un’ordinanza: - a.
- l’aliquota saldo applicabile ai vari settori misti;
- b.
- le attività principali e accessorie usuali nei vari settori misti.
3Se un’attività accessoria usuale per il settore o più attività accessorie usuali per il settore per le quali l’ordinanza dell’AFC prevede la stessa aliquota saldo costituiscono oltre il 50 per cento della cifra d’affari complessiva realizzata con l’attività principale imponibile e con le attività accessorie imponibili usuali per il settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo è retto dagli articoli 86–88.1 4Il limite del 50 per cento è calcolato: - a.
- per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: sulla base delle cifre d’affari presumibili;
- b.
- per gli altri contribuenti: sulla base della cifra d’affari degli ultimi due periodi fiscali.
5Se un contribuente attivo in un settore misto esercita anche attività estranee al settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo relativo a tali attività è retto dagli articoli 86–88.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 90 Procedure speciali
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1L’AFC mette a disposizione dei contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo una procedura per il rimborso approssimativo delle imposte precedenti in caso di: - a.
- forniture di beni verso l’estero, sempre che il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall’imposta;
- b.
- prestazioni a beneficiari di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite (LSO), sempre che il luogo della prestazione sia situato in territorio svizzero e, in caso di forniture, il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall’imposta.
2I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano beni mobili accertabili senza che sia loro chiaramente trasferita l’imposta possono applicare, al momento della vendita di questi beni, la procedura di computo dell’imposta precedente fittizia messa a disposizione dall’AFC. Tale procedura non è applicabile agli autoveicoli usati il cui peso complessivo non supera i 3500 kg né ai beni: - a.
- che il contribuente ha ricevuto nell’ambito della procedura di notifica da una persona che applica il metodo di rendiconto effettivo;
- b.
- di cui il contribuente sa o dovrebbe sapere che sono stati importati in esenzione d’imposta;
- c.
- che il contribuente ha acquistato in territorio svizzero in esenzione d’imposta; o
- d.
- che il contribuente ha ricevuto nell’ambito di una liquidazione dei danni, se gli importi pagati eccedono il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.2
2bisLa procedura di cui al capoverso 2 si applica per analogia quando si vendono pezzi da collezione (art. 48a).3 3Per aziende e manifestazioni di cui all’articolo 55 capoverso 3, l’AFC prevede un disciplinamento forfetario per la ripartizione approssimativa delle cifre d’affari sulle due aliquote saldo.
1 RS 192.12 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 3 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 91 Rendiconto dell’imposta sull’acquisto
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano prestazioni di imprese con sede all’estero secondo gli articoli 45–49 LIVA devono versare semestralmente l’imposta sull’acquisto all’aliquota legale corrispondente.
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Art. 92 Consumo proprio
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) Eccezion fatta per l’articolo 83 capoverso 1 lettera b, il consumo proprio è considerato mediante l’applicazione del metodo delle aliquote saldo.
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Art. 93 Correzioni per beni immobili
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1Se un bene immobile non è più utilizzato nell’ambito dell’attività imprenditoriale del contribuente o viene destinato a un’attività esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA, l’imposta è calcolata sul valore attuale all’aliquota normale in vigore in quel momento se:1 - a.
- il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell’imposta precedente;
- b.2
- il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.
2Per stabilire il valore dei beni immobili si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 94 Prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)1 1Fatto salvo l’articolo 93, le prestazioni a persone strettamente vincolate vanno considerate, nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, come segue: - a. e b.2
- ...
- c.3
- i beni e le prestazioni di servizi sono conteggiati all’aliquota saldo autorizzata alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;
- d.
- se si applicano due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un’attività, si applica l’aliquota più elevata.
2Nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, le prestazioni al personale vanno considerate come segue: - a.
- i beni consegnati a titolo oneroso e le prestazioni di servizi eseguite a titolo oneroso al personale vanno conteggiati all’aliquota saldo autorizzata;
- b.
- se si applicano due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un’attività, si applica l’aliquota più elevata.
3Alle persone strettamente vincolate che fanno parte del personale si applica il capoverso 2.4 4Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono considerate come eseguite a titolo oneroso. L’imposta è calcolata sull’importo determinante anche per le imposte dirette.5
1 La correzione del 12 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7263). 2 Abrogate dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 95 Vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) La vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta è conteggiata all’aliquota saldo autorizzata. Se sono state autorizzate due aliquote saldo e il mezzo d’esercizio o il bene d’investimento è stato utilizzato in entrambe le attività, le controprestazioni sono conteggiate all’aliquota saldo più elevata.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 96 Fatturazione a un’aliquota troppo elevata
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) Se applica il metodo delle aliquote saldo e fattura una prestazione applicando un’aliquota troppo elevata, il contribuente deve corrispondere, oltre all’imposta sul valore aggiunto calcolata mediante l’aliquota saldo, anche la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota dichiarata e quella calcolata in base all’aliquota applicabile secondo l’articolo 25 LIVA. La controprestazione è considerata comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto.
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