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Art. 15 Autorità competente 17
1 L’Ufficio federale dello stato civile (Ufficio) tiene un registro (registro dei donatori di sperma) nel quale conserva i dati di cui all’articolo 24 della legge. 2 In un regolamento per il trattamento, l’Ufficio disciplina l’istituzione e la tenuta del registro dei donatori di sperma, definendo in particolare la struttura, le procedure e le persone autorizzate ad accedere al registro. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097).
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Art. 15a Tenuta elettronica 18
1 Il registro dei donatori di sperma è tenuto sotto forma elettronica. 2 I dati trasmessi sono conservati sotto forma elettronica. 3 Il sistema elettronico per la tenuta del registro e per la conservazione dei dati rispetta le esigenze seguenti: - a.
- l’integrità e la qualità dei dati sono garantite a lungo termine;
- b.
- la salvaguardia dei dati è conforme alle norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica;
- c.
- la programmazione e il formato dei dati sono documentati.
18 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097).
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Art. 15b Struttura del registro dei donatori di sperma 19
1 Il registro contiene un elenco dei donatori di sperma. 2 A ogni dossier di dono di sperma sono allegate le informazioni seguenti: - a.
- i dati trasmessi dal medico curante mediante modulo per l’iscrizione dei dati del donatore di sperma (art. 16 cpv. 1);
- b.
- i risultati degli esami medici (art. 16 cpv. 1);
- c.
- se del caso, gli altri dati da conservare su richiesta del donatore di sperma (art. 17).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097).
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Art. 16 Trasmissione di dati all’Ufficio 20
1 La trasmissione da parte del medico all’Ufficio dei dati concernenti i donatori secondo gli articoli 24 e 25 della legge avviene contemporaneamente alla comunicazione cartacea (art. 16a) o elettronica (art. 16b) mediante modulo per l’iscrizione allestito dall’Ufficio. 2 Gli altri dati possono essere comunicati in un secondo momento rispetto alla data stabilita dal capoverso 1. 3 Il modulo per l’iscrizione contiene i dati seguenti: - a.
- in merito al donatore:
- 1.
- cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, luogo d’origine o nazionalità, professione e formazione,
- 2.
- data del dono di sperma,
- 3.
- risultati degli esami medici,
- 4.
- informazioni relative all’aspetto fisico: corporatura, altezza, colore dei capelli, colore degli occhi, colore della pelle, segni particolari;
- b.
- in merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati e al marito o alla moglie:21
- 1.
- cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, luogo d’origine o nazionalità,
- 2.
- data dell’inseminazione o del trasferimento embrionale;
- c.
- in merito al figlio, se il medico curante è informato della nascita: cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, domicilio; se non è informato della nascita: la data presunta;
- d.
- in merito al medico che ha conservato o ha procurato lo sperma, se non si tratta del medico curante: nome e indirizzo.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097). 21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).
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Art. 16a Trasmissione per via cartacea 22
1 Se compilato a mano, il modulo cartaceo deve essere redatto in modo leggibile, in stampatello e firmato. 2 Se il modulo è illeggibile, incompleto, non è firmato oppure presenta altre irregolarità, l’Ufficio può rispedirlo al medico con l’avviso che, in caso di mancato rimedio alle irregolarità constatate, viola l’obbligo di trasmissione dei dati previsto dall’articolo 25 della legge. 3 I dati di cui all’articolo 24 della legge e all’articolo 17 della presente ordinanza vanno trasmessi all’Ufficio mediante lettera raccomandata o per il tramite di un corriere privato. 22 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097).
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Art. 16b Trasmissione per via elettronica 23
1 L’Ufficio può chiedere ai medici che intendono trasmettere i dati per via elettronica di registrarsi su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del 18 giugno 201024 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento. 2 I medici utilizzano il modulo messo a disposizione dall’Ufficio sul suo sito Internet, sulla piattaforma per la trasmissione sicura oppure per invio postale. 3 Il modulo deve essere munito di una firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201625 sulla firma elettronica.26 4 La firma elettronica qualificata non è richiesta se l’identificazione del mittente e l’integrità della trasmissione sono adeguatamente garantite per altri mezzi. 5 I risultati degli esami medici sono trasmessi all’Ufficio in formato PDF/A. 6 I medici inviano all’Ufficio, per lettera raccomandata o per il tramite di un corriere privato, i documenti che non sono stati trasmessi per via elettronica. 7 I documenti elettronici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dell’Ufficio e criptati mediante la chiave pubblica di quest’ultimo. 8 L’iscrizione sulla piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura vale quale consenso a ricevere comunicazioni dell’Ufficio per via elettronica. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 9 Si applicano per analogia i principi relativi alla costatazione e alla soppressione di irregolarità sui moduli trasmessi per via cartacea (art. 16a cpv. 2). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097). 24 RS 272.1 25 RS 943.03 26 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
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Art. 17 Conservazione di altri dati sui donatori
Oltre ai dati di cui all’articolo 24 della legge, su richiesta del donatore si conservano altri dati, in particolare una fotografia di quest’ultimo.
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Art. 18 Aggiornamento dei dati
Su richiesta della coppia interessata, si aggiornano i dati figuranti nel registro dei donatori di sperma. La coppia fornisce le indicazioni relative.
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Art. 19 Sicurezza nella conservazione dei dati 27
1 L’Ufficio provvede affinché le iscrizioni nel registro dei donatori di sperma e i dati di cui all’articolo 15b capoverso 2 siano conservati in modo sicuro secondo i principi del diritto sulla protezione dei dati. 2 Provvede in particolare a proteggere i dati dal fuoco, dall’acqua, dal furto e dal trattamento abusivo. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097).
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Art. 19a Supporti elettronici 28
1 I dossier cartacei trasmessi sono digitalizzati e conservati sotto forma elettronica. Dopo la digitalizzazione, il supporto cartaceo è distrutto. 2 L’Ufficio può affidare questo compito a un’impresa esterna che, nel quadro di un accordo scritto, s’impegna a digitalizzare tutti i dati e a garantirne la confidenzialità e la sicurezza. L’articolo 9 della legge federale del 25 settembre 202029 sulla protezione dei dati è applicabile per analogia.30 3 Su richiesta, l’Ufficio conferma che i documenti digitalizzati corrispondono agli originali cartacei. 28 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097). 29 RS 235.1 30 Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 90 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
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Art. 20 Archiviazione e distruzione dei dati 31
1 Scaduto il termine di conservazione di 80 anni (art. 26 della legge), i dati del registro dei donatori di sperma e i dati di cui all’articolo 15b capoverso 2 sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. 2 I dati che secondo l’Archivio federale non hanno valore archivistico sono distrutti. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097).
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