|
Art. 3 Lavoratori a domicilio
(art. 8 cpv. 2 LADI) 1 Sono considerati lavoratori a domicilio, giusta la presente ordinanza, le persone che lavorano a domicilio in base a un contratto di lavoro a domicilio secondo l’articolo 351 del Codice delle obbligazioni15. 2 Le prescrizioni speciali concernenti i lavoratori a domicilio sono applicate qualora l’assicurato abbia ottenuto, mediante lavoro a domicilio, l’ultimo guadagno prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.
|
Art. 3a Termini quadro dopo l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione 16
(art. 9a cpv. 1 e 2 LADI) 1 I termini quadro per il periodo di contribuzione e per la riscossione della prestazione non sono prolungati se l’attività svolta era soggetta a contribuzione secondo l’articolo 13 LADI. 2 L’assicurato che ha ricevuto prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione durante l’esercizio della propria attività lucrativa indipendente non può beneficiare del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione. 3 Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo. 16 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 3b Termini quadro in caso di periodo educativo 17
(art. 9b LADI) 1 I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del riannuncio (art. 9b cpv. 1 lett. a e b LADI) o dell’annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2 LADI), il figlio dell’assicurato ha un’età inferiore ai dieci anni. 2 L’assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione in caso di periodo educativo. 3 I periodi di contribuzione dell’assicurato presi in considerazione per l’apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo. 4 Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni previsto all’articolo 9bcapoverso 2 LADI è prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni. 5 Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo. 6 I capoversi 1–5 si applicano per analogia se il fanciullo è collocato in vista dell’adozione secondo l’articolo 264 del Codice civile18 o se il periodo educativo è dedicato al figlio del coniuge. 17 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 18 RS 210
|
Art. 4 Giorno lavorativo intero
(art. 11 cpv. 1 LADI) 1 È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro. 2 Se l’assicurato ha esercitato da ultimo un’occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno durante il quale l’assicurato è totalmente disoccupato.19 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
|
Art. 5 Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate
(art. 11 cpv. 1 LADI) La perdita di lavoro di persone parzialmente disoccupate (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) è computabile se ammonta almeno a due giorni lavorativi interi nel periodo di due settimane.
|
Art. 6 Periodi di attesa speciali 20
(art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI)21 1 Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni.22 1bis Gli assicurati di cui al capoverso 1 che, dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, si mettono a disposizione dell’ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa di cui al capoverso 1.23 1ter Gli assicurati di cui al capoverso 1 possono partecipare a un periodo di pratica professionale secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento.24 2 Gli altri assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione devono compiere un periodo di attesa di cinque giorni. 3 ...25 4 Dopo un’attività stagionale (art. 7) o un’attività nell’ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti di impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di attesa è di 1 giorno. Dev’essere compiuto una sola volta durante un periodo di controllo. 5 Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev’essere compiuto: - a.
- se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo determina;
- b.
- se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno;
- c.
- se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente per motivi economici;
- d.
- se, per un periodo di controllo, l’assicurato non comprova più di cinque giorni di lavoro.
6 Il periodo di attesa dev’essere compiuto ulteriormente al periodo di attesa generale di cui all’articolo 18 capoverso 1 LADI. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI). 20Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 24 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 25 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
|
Art. 6a Periodo di attesa generale 26
(art. 18 cpv. 1 e 1bis LADI) 1 Il periodo di attesa generale deve essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI). 2 Il periodo di attesa generale non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera 36 000 franchi all’anno. 3 Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000 franchi all’anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale. 26Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
|
Art. 7 Attività stagionale
(art. 18 cpv. 3 LADI)27 Un’attività è considerata stagionale se: - a.
- l’assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro limitato a una stagione, oppure
- b.
- il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un impiego stagionale.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 8 Professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata
(art. 18 cpv. 3 LADI)28 1 Sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, in particolare le seguenti: - a.
- musicista;
- b.
- attore;
- c.
- artista;
- d.
- collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema;
- e.
- tecnico del film;
- f.
- giornalista.
2 ...29 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 29Abrogato dal n. I dell’O del 6 nov. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
|
Art. 9 Indennità di vacanze in casi speciali 30
(art. 11 cpv. 4 LADI) 1 Se l’assicurato ha riscosso un’indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per cento del salario sottoposto all’AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev’essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui: - a.
- nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e
- b.
- la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.
2 Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l’assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere. 30Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).
|
Art. 10 Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento contestato di un rapporto di servizio di diritto pubblico
(art. 11 cpv. 5 LADI) 1 Se l’assicurato ha interposto ricorso contro la sospensione del pagamento di salario nel quadro di un procedimento inteso allo scioglimento del suo rapporto di servizio di diritto pubblico, la perdita di lavoro subita dall’assicurato sino al termine del procedimento principale è computata provvisoriamente. La cassa paga l’indennità qualora l’assicurato adempia tutte le altre condizioni da cui dipende il diritto all’indennità ed in particolare sia idoneo al collocamento. 2 Con il pagamento, i diritti dell’assicurato al salario o al risarcimento, accertati nel procedimento o riconosciuti dal datore di lavoro, sono trasferiti alla cassa sino a concorrenza dell’importo dell’indennità; la cassa deve far valere senza indugio i diritti presso il datore di lavoro. 3 Se il procedimento ricorsuale rivela che l’assicurato, mediante il suo comportamento, in particolare la violazione di obblighi incombentigli in virtù del suo contratto di lavoro, ha fornito al datore di lavoro il motivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa lo sospende nell’esercizio del suo diritto ed esige da lui la restituzione delle indennità giornaliere pagate in più.
|
Art. 10a Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro 31
(art. 11a LADI) Sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l’articolo 11 capoverso 3 LADI. 31 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 10b Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale 32
(art. 11a cpv. 3 LADI) Gli importi destinati alla previdenza professionale sono dedotti dalle prestazioni volontarie da considerare secondo l’articolo 11a capoverso 2 LADI sino a concorrenza dell’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198233 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 32 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 33 RS 831.40
|
Art. 10c Periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile 34
(art. 11a LADI) 1 Il periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile decorre dal primo giorno successivo alla cessazione dei rapporti di lavoro per i quali sono state versate le prestazioni volontarie, indipendentemente dalla data in cui l’assicurato si annuncia alla disoccupazione. 2 La durata di tale periodo è determinata dividendo l’importo delle prestazioni volontarie considerate per il salario percepito nell’ambito dell’attività per cui sono state versate, a prescindere dal fatto che l’assicurato abbia o meno esercitato un’attività lucrativa durante questo periodo. 34 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 10d Prestazioni volontarie mensili 35
(art. 11a e 13 LADI) 1 Se sono state convenute prestazioni volontarie sotto forma di versamenti mensili per un periodo determinato, la somma di tali prestazioni mensili è decurtata dell’importo annuo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2 LADI e divisa per il numero di mesi convenuto. L’importo risultante è dedotto dall’indennità di disoccupazione. 2 Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 10e Termine quadro per la riscossione della prestazione 36
(art. 11 cpv. 1 LADI) Il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che ha percepito prestazioni volontarie dal datore di lavoro decorre dal primo giorno in cui la perdita di lavoro è computabile e tutti i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione sono adempiuti (art. 9 cpv. 2 LADI). 36 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 10f Periodi parificati a periodi di contribuzione 37
(art. 11a cpv. 2 e 13 LADI) I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione. 37 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 10g Guadagno assicurato 38
(art. 11a cpv. 2 e 23 cpv. 1 LADI) Le prestazioni volontarie considerate sono incluse nel calcolo del guadagno assicurato secondo l’articolo 37. Se l’assicurato ha esercitato un’attività lucrativa dipendente durante il periodo di cui all’articolo 10c, il calcolo del guadagno assicurato si basa sul salario percepito nella misura in cui si rivela favorevole per l’assicurato. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 10h Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento anticipato consensuale del rapporto di lavoro 39
(art. 11 cpv. 3 e 11a LADI) 1 Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo. 2 Se le prestazioni del datore di lavoro superano l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI. 39 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 11 Calcolo del periodo di contribuzione
(art. 13 cpv. 1 LADI) 1 È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l’assicurato è soggetto a contribuzione. 2 I periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati. 30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione. 3 I periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l’assicurato riscuote un’indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo. 4 Il periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se l’assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione conta un’unica volta. 5 ...40 40 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Abrogato dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1203).
|
Art. 11a e 11b41
41Introdotti dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Abrogati dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
|
Art. 12 Periodo di contribuzione degli assicurati pensionati anticipatamente
(art. 13 cpv. 3 LADI) 1 Per gli assicurati che sono stati pensionati prima del raggiungimento dell’età della rendita AVS, è computata, come periodo di contribuzione, soltanto l’attività contributiva esercitata dopo il pensionamento. 2 Il capoverso 1 non è applicabile qualora l’assicurato: - a.
- sia stato pensionato anticipatamente per motivi economici o in base a regolamentazioni imperative nell’ambito della previdenza professionale, e
- b.42
- possa pretendere prestazioni di vecchiaia inferiori all’indennità di disoccupazione che gli spetta conformemente all’articolo 22 LADI.43
3 Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e di quella più estesa, nonché le prestazioni di vecchiaia di un’assicurazione per la vecchiaia estera obbligatoria o facoltativa, indipendentemente dal fatto che si tratti di una rendita di vecchiaia ordinaria o di una prestazione di prepensionamento.44 42Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 43Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). 44Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).
|
Art. 12a Periodo di contribuzione nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata 45
(art. 13 cpv. 4 e 5 LADI) Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di contribuzione calcolato in base all’articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 60 giorni civili di un contratto di durata determinata. 45 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
|
Art. 13 Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione
(art. 14 LADI)46 1 Sono considerate maternità ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.47 1bis Vi è motivo analogo ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se le persone sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente in quanto non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di persone bisognose di cure a condizione che: - a.
- le persone bisognose di cure necessitavano di un aiuto permanente;
- b.
- tali persone vivevano in comunione domestica con l’assicurato e
- c.
- la durata dell’assistenza era superiore ad un anno.48
2 L’attività soggetta a contribuzione svolta per almeno sei mesi ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LADI primo e secondo periodo deve essere stata esercitata entro il termine quadro per il periodo di contribuzione49 3 Gli stranieri domiciliati che non sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio e che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno all’estero sono esonerati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero e abbiano svolto in Svizzera per almeno sei mesi un’attività soggetta a contribuzione. Il capoverso 2 si applica per analogia.50 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 845). 47Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). 48 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 845). 50 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 845).
|
Art. 14 Idoneità al collocamento dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori temporanei 51
(art. 15 cpv. 1 LADI) 1 ...52 2 Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano occupati come lavoratori a domicilio, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti ad assumere parimente lavoro fuori domicilio, a meno che provino di non esserne capaci a cagione della loro situazione personale. 3 Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano lavoratori temporanei, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti e capaci ad assumere un impiego durevole. 51Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). 52Abrogato dal n. I dell’O del 28 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).
|
Art. 15 Esame dell’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici 53
(art. 32 cpv. 2 LPGA, art. 15 cpv. 2 e 96b LADI)54 1 Per stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell’assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)55 disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno.56 2 Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all’esame del diritto all’indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell’assicurazione-infortuni obbligatoria, dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza professionale. 3 Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità o a un’altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945). 55 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).
|
Art. 1657
57Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
|
Art. 17 Eccezioni all’idoneità finanziaria 58
(art. 16 cpv. 2 lett. i LADI) Vi è situazione eccezionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettera i LADI segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un’attività: - a.
- per la quale l’assicurato non ha né il livello di formazione né l’esperienza richiesti;
- b.
- la cui rimunerazione è sensibilmente superiore alle condizioni usuali;
- c.
- altamente rimunerata e se presumibilmente l’assicurato non può più esercitare un’attività equivalente corrispondentemente retribuita.
58Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295).
|