Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori
Traduzione
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
profondamente convinti che l’interesse del minore è d’importanza primaria per ogni questione relativa alla sua custodia;
desiderosi di proteggere il minore, sul piano internazionale, contro gli effetti nocivi di un trasferimento o di un mancato ritorno illeciti, di stabilire procedure che garantiscano il ritorno immediato del minore nello Stato della sua dimora abituale e di assicurare la protezione del diritto di visita,
hanno risolto di concludere una Convenzione a tal fine e convenuto le seguenti disposizioni:
Capo I Campo d’applicazione della Convenzione
Art. 1
La presente Convenzione mira:
- a)
- ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente;
- b)
- a far rispettare di fatto negli altri Stati contraenti i diritti di custodia e di visita vigenti in uno Stato contraente.
Art. 2
Gli Stati contraenti prendono ogni provvedimento atto ad assicurare, nei limiti del loro territorio, il conseguimento degli obiettivi della Convenzione. A tal fine devono ricorrere alle loro procedure d’urgenza.
Art. 3
Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito:
- a)
- quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un’istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e
- b)
- quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti.
Il diritto di custodia di cui alla lettera a) può segnatamente discendere da un’attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato.
Art. 4
La Convenzione si applica ad ogni minore avente la dimora abituale in uno Stato contraente immediatamente prima che i diritti di custodia o di visita fossero lesi. Diventa inapplicabile quando il minore compie 16 anni.
Art. 5
A’ sensi della presente Convenzione:
- a)
- il «diritto di custodia» comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora;
- b)
- il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore, per un periodo limitato, in un luogo diverso da quello della sua dimora abituale.
Capo II Autorità centrali
Art. 6
Ogni Stato contraente designa un’Autorità centrale incaricata di soddisfare agli obblighi impostigli dalla Convenzione.
Uno Stato federale, uno Stato in cui vigano diversi ordinamenti giuridici o uno Stato che disponga di organizzazioni territoriali autonome è libero di designare più di un’Autorità centrale e di specificare l’estensione territoriale dei poteri di ognuna di queste Autorità. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l’Autorità centrale cui possono essere indirizzate le istanze affinché siano trasmesse all’Autorità centrale competente in seno a tale Stato.
Art. 7
Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro rispettivi Stati, per assicurare il ritorno immediato dei minori e realizzare gli altri obiettivi della presente Convenzione.
In particolare, sia direttamente, sia con l’ausilio di qualsiasi intermediario, devono prendere tutti i provvedimenti atti a:
- a)
- localizzare il minore trasferito o trattenuto illecitamente;
- b)
- prevenire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi per le parti interessate prendendo o facendo prendere provvedimenti provvisori;
- c)
- assicurare la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole;
- d)
- scambiare, se opportuno, informazioni relative alla situazione sociale del minore;
- e)
- fornire informazioni generali, riguardanti il diritto del loro Stato, relative all’applicazione della Convenzione;
- f)
- avviare un procedimento giudiziario o amministrativo, o favorirne l’apertura, al fine di ottenere il ritorno del minore e, se del caso, di permettere il disciplinamento o l’esercizio effettivo del diritto di visita;
- g)
- concedere o facilitare, se del caso, l’ottenimento del patrocinio giudiziario e giuridico, compresa la partecipazione di un avvocato;
- h)
- assicurare sul piano amministrativo, se necessario ed opportuno, il ritorno senza pericolo del minore;
- i)
- mantenere reciproche informazioni sul funzionamento della Convenzione ed eliminare, per quanto possibile, eventuali ostacoli sorti al momento della sua applicazione.
Capo III Ritorno del minore
Art. 8
La persona, l’istituzione o l’ente che sostenga che un minore sia stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di custodia può adire sia l’Autorità centrale della dimora abituale del minore, sia quella di qualsiasi altro Stato contraente, purché queste prestino la loro assistenza per assicurare il ritorno del minore.
L’istanza deve contenere:
- a)
- informazioni riguardanti l’identità dell’instante, del minore e della persona che si sostiene abbia portato via o trattenuto il minore;
- b)
- la data di nascita del minore, se è possibile procurarsela;
- c)
- i motivi su cui si fonda l’instante per esigere il ritorno del minore;
- d)
- tutte le informazioni disponibili riguardanti la localizzazione del minore e l’identità della persona con cui si presume che il minore si trovi.
L’istanza può essere corredata o completata da:
- e)
- una copia autenticata di qualsiasi decisione o accordo utili;
- f)
- un attestato o una dichiarazione asseverata, riguardante il diritto dello Stato in materia, promanante dall’Autorità centrale, o da un’altra autorità competente dello Stato della dimora abituale, o da una persona qualificata;
- g)
- qualsiasi altro documento utile.
Art. 9
L’Autorità centrale adita con un’istanza in virtù dell’articolo 8, qualora abbia motivo di credere che il minore si trovi in un altro Stato contraente, trasmette l’istanza direttamente e senza indugio all’Autorità centrale di questo Stato e ne informa l’Autorità centrale richiedente o, se del caso, l’instante.
Art. 10
L’Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prende o fa prendere ogni provvedimento atto ad assicurarne la consegna volontaria.
Art. 11
Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d’urgenza al fine del ritorno del minore.
Qualora l’autorità giudiziaria o amministrativa adita non abbia statuito entro sei settimane, l’instante o l’Autorità centrale dello Stato richiesto può, di sua iniziativa o su domanda dell’Autorità centrale dello Stato richiedente, chiedere una dichiarazione sui motivi del ritardo. Se la risposta è ricevuta dall’Autorità centrale dello Stato richiesto, quest’ultima deve trasmetterla all’Autorità centrale dello Stato richiedente o, se del caso, all’istante.
Art. 12
L’Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l’articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell’istanza innanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.
L’autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell’anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.
L’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l’istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato.
Art. 13
Nonostante il disposto del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l’istituzione o l’ente che vi si oppone accerti:
- a)
- che la persona, l’istituzione o l’ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno; oppure
- b)
- che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile.
L’autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un’età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.
Nell’apprezzamento delle circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie o amministrative devono tener conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore, fornite dall’Autorità centrale o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato della dimora abituale di costui.
Art. 14
Per accertare se vi sia trasferimento o mancato ritorno illecito a’ sensi dell’articolo 3, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente del diritto e delle decisioni giudiziarie o amministrative riconosciute formalmente o no nello Stato della dimora abituale del minore, senza far capo alle procedure specifiche sulla prova di questo diritto o per la delibazione delle decisioni estere che fossero altrimenti applicabili.
Art. 15
Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente possono, prima di ordinare il ritorno del minore, chiedere all’instante di produrre una decisione o un attestato promanante dalle autorità dello Stato della dimora abituale del minore e accertante che il trasferimento o il mancato ritorno era illecito a’ sensi dell’articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato si possa ottenere nello Stato in questione. Le Autorità centrali degli Stati contraenti assistono l’instante, per quanto possibile, nell’ottenimento di tale decisione o attestato.
Art. 16
Le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto, dopo essere state informate del suo trasferimento illecito o del suo mancato ritorno a norma dell’articolo 3, non possono statuire nel merito del diritto di custodia finché non sia accertato l’inadempimento delle condizioni della presente Convenzione per la restituzione del minore, ovvero finché non sia trascorso un periodo ragionevole senza che sia stata presentata un’istanza in applicazione della Convenzione.
Art. 17
Il mero fatto che una decisione riguardante la custodia sia stata presa o possa essere delibata nello Stato richiesto non giustifica il rifiuto di restituire il minore secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, ma le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione i motivi di questa decisione che ricadessero nell’ambito dell’applicazione della Convenzione.
Art. 18
Le disposizioni del presente capo non restringono il potere dell’autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare, in qualunque momento, il ritorno del minore.
Art. 19
Una decisione sul ritorno del minore presa nell’ambito della Convenzione non tange la sostanza del diritto di custodia.
Art. 20
Il ritorno del minore conformemente al disposto dell’articolo 12 può essere rifiutato qualora non fosse permesso dai principi fondamentali dello Stato richiesto sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Capo IV Diritto di visita
Art. 21
L’istanza volta al disciplinamento o alla protezione dell’esercizio effettivo di un diritto di visita può essere rivolta all’Autorità centrale di uno Stato contraente alle stesse modalità di un’istanza volta al ritorno del minore.
Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 7 per assicurare il pacifico esercizio del diritto di visita e l’adempimento di qualsiasi condizione cui l’esercizio di tale diritto fosse soggetto e affinché siano rimossi, per quanto possibile, gli ostacoli atti a frapporvisi.
Le Autorità centrali, direttamente o con l’ausilio di intermediari, possono avviare o favorire un procedimento legale al fine di disciplinare o proteggere il diritto di visita e le condizioni cui l’esercizio di tale diritto fosse soggetto.
Capo V Disposizioni generali
Art. 22
Per garantire il pagamento di spese e ripetibili nell’ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi considerati dalla Convenzione non si può imporre alcuna cauzione né alcun deposito, indipendentemente dalla loro denominazione.
Art. 23
Nell’ambito della Convenzione non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità simile.
Art. 24
Ogni istanza, comunicazione o altro documento sono spediti in lingua originale all’Autorità centrale dello Stato richiesto, corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato, ovvero, qualora la traduzione sia difficilmente eseguibile, di una traduzione in francese o inglese.
Tuttavia, uno Stato contraente, avvalendosi della riserva di cui all’articolo 42, può opporsi all’uso sia del francese sia dell’inglese in ogni istanza, comunicazione o altro documento rivolti alla propria Autorità centrale.
Art. 25
I cittadini di uno Stato contraente e le persone che vi dimorano abitualmente hanno diritto, per quanto concerne l’applicazione della Convenzione, al patrocinio giudiziario e giuridico in ogni altro Stato contraente, alle medesime condizioni di cui godrebbero se fossero essi stessi cittadini di quest’altro Stato e vi dimorassero abitualmente.
Art. 26
Ogni Autorità centrale sopperisce alle proprie spese nell’applicazione della Convenzione.
L’Autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non impongono spese per le istanze presentate in applicazione della Convenzione. Segnatamente, non possono pretendere dall’instante il pagamento delle spese processuali e ripetibili o, eventualmente, delle spese dovute alla partecipazione di un avvocato. Nondimeno possono chiedere il pagamento delle spese insorte o che potrebbero insorgere per le operazioni connesse con il ritorno del minore.
Tuttavia, uno Stato contraente, avvalendosi della riserva di cui all’articolo 42, può dichiarare d’essere tenuto al pagamento delle spese di cui al capoverso precedente, dovute alla partecipazione di un avvocato o di un consulente giuridico, ovvero delle spese giudiziarie, solamente in quanto dette spese possano essere coperte dal suo sistema di patrocinio giudiziario e giuridico.
L’autorità giudiziaria o amministrativa, ordinando il ritorno del minore o statuendo sul diritto di visita nell’ambito della Convenzione, può, se del caso, accollare tutte le spese necessarie sostenute dall’instante o da altri in suo nome, segnatamente le spese di viaggio, di rappresentanza giudiziaria dell’attore e di ritorno del minore, come pure tutte le spese e gli esbordi sostenuti per localizzare il minore, alla persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l’esercizio del diritto di visita.
Art. 27
Qualora l’inadempimento delle condizioni poste dalla Convenzione, ovvero l’infondatezza dell’istanza risultino manifesti, l’Autorità centrale non tenuta ad accettare l’istanza. In tal caso, essa informa immediatamente l’instante delle proprie ragioni o, all’occorrenza, l’Autorità centrale che le ha trasmesso l’istanza.
Art. 28
L’Autorità centrale può esigere che l’istanza sia corredata di un’autorizzazione scritta che le conferisca la facoltà di agire per conto dell’instante, ovvero di designare un rappresentante legittimato ad agire in suo nome.
Art. 29
La Convenzione non impedisce alla persona, all’istituzione o all’ente, che fa valere una violazione del diritto di custodia o di visita a’ sensi degli articoli 3 o 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati contraenti, in applicazione o no delle disposizioni della Convenzione.
Art. 30
Ogni istanza sottoposta all’Autorità centrale o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione ad essa allegata o fornita da un’Autorità centrale, sono ricevibili innanzi ai tribunali o alle autorità amministrative degli Stati contraenti.
Art. 31
Nel caso di uno Stato dotato, in materia di custodia di minori, di due o più ordinamenti giuridici applicabili in unità territoriali diverse:
- a)
- qualsiasi riferimento alla dimora abituale in questo Stato concerne la dimora abituale in una unità territoriale di questo Stato;
- b)
- qualsiasi riferimento alla legge dello Stato della dimora abituale concerne la legge dell’unità territoriale in cui il minore ha la dimora abituale.
Art. 32
Nel caso di uno Stato dotato, in materia di custodia di minori, di due o più ordinamenti giuridici applicabili a diverse categorie di persone, qualsiasi riferimento alla legge di questo Stato concerne l’ordinamento giuridico designato dal diritto del medesimo.
Art. 33
Uno Stato in cui diverse unità territoriali hanno norme giuridiche proprie in materia di custodia di minori non è tenuto ad applicare la Convenzione qualora non lo fosse uno Stato a ordinamento giuridico unitario.
Art. 34
La presente Convenzione, nel suo campo di applicazione per materia, prevale sulla Convenzione del 5 ottobre 19611 riguardante la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, fra gli Stati Parti alle due Convenzioni. Peraltro, la presente Convenzione non impedisce di avvalersi di un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d’origine e lo Stato richiesto, come pure del diritto non convenzionato dello Stato richiesto, per ottenere il ritorno di un minore trasferito o trattenuto illecitamente, ovvero per disciplinare il diritto di visita.
1 RS 0.211.231.01
Art. 35
La Convenzione si applica fra gli Stati contraenti soltanto in caso di rapimento o di mancato ritorno illecito avvenuti dopo la sua entrata in vigore in questi Stati.
Se una dichiarazione è stata fatta conformemente agli articoli 39 o 40, il riferimento, di cui al capoverso precedente, ad uno Stato contraente, indica la o le unità territoriali cui la Convenzione si applica.
Art. 36
La Convenzione non impedisce affatto a due o più Stati contraenti, che volessero limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di convenire fra loro la deroga a quelle fra le sue disposizioni che possono implicare tali restrizioni.
Capo VI Disposizioni finali
Art. 37
La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato al momento della sua Quattordicesima sessione.
Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Art. 38
Ogni altro Stato può aderire alla Convenzione.
Lo strumento di adesione è depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
La Convenzione entra in vigore, per lo Stato aderente, il primo giorno del terzo mese civile dopo il deposito del suo strumento di adesione.
L’adesione ha effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettarla. Tale dichiarazione deve essere fatta anche da ogni Stato membro che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione dopo l’adesione. Questa dichiarazione è depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, che, per via diplomatica, ne invia copia certificata conforme ad ogni Stato contraente.
La Convenzione entra in vigore fra lo Stato aderente e lo Stato che ha dichiarato di accettarne l’adesione il primo giorno del terze mese civile dopo il deposito della dichiarazione di accettazione.
Art. 39
Ogni Stato, all’atto della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare che la Convenzione si estende all’insieme dei territori ch’esso rappresenta sul piano internazionale, ovvero ad uno o a diversi di essi. Questa dichiarazione ha effetto al momento della sua entrata in vigore per questo Stato.
Questa dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, son notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Art. 40
Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi per le materie disciplinate dalla presente Convenzione può all’atto della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali, ovvero soltanto ad una o a diverse di esse, e può in qualunque momento modificare questa dichiarazione facendone una nuova.
Queste dichiarazioni son notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicano esplicitamente le unità territoriali cui la Convenzione si applica.
Art. 41
Qualora uno Stato contraente abbia un sistema di governo per cui i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra Autorità centrali e altre esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra Autorità centrali e altre sue autorità, la firma, ratificazione, accettazione o approvazione della Convenzione, ovvero l’adesione a quest’ultima, o una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 40, non implica conseguenze circa la divisione interna dei poteri in questo Stato.
Art. 42
Ogni Stato contraente può, al più tardi all’atto della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, ovvero al momento di una dichiarazione fatta in virtù degli articoli 39 o 40, avvalersi sia di una, sia di entrambe le riserve previste negli articoli 24 e 26 capoverso 3. Non sono ammesse altre riserve.
Ogni Stato può, in qualunque momento, ritirare una riserva; il ritiro è notificato al Ministero degli Affari Esteri del Reno dei Paesi Bassi.
L’effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese civile dopo la notificazione di cui al capoverso precedente.
Art. 43
La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese civile dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione previsto dagli articoli 37 e 38.
Inoltre, la Convenzione entra in vigore:
- 1.
- per ogni Stato che la ratifichi, la accetti, la approvi o vi aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese civile dopo il deposito del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- 2.
- per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa conformemente agli articoli 39 o 40, il primo giorno del terzo mese civile dopo la notificazione indicata in questi articoli.
Art. 44
La Convenzione ha una durata di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, conformemente all’articolo 43 capoverso 1, anche per gli Stati che l’abbiano ratificata, accettata o approvata o vi abbiano aderito successivamente.
La Convenzione si rinnova tacitamente ogni cinque anni, salvo denunzia.
La denunzia è notificata almeno sei mesi prima dello scadere dei cinque anni al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Può limitarsi ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione. La denunzia ha effetto soltanto nei confronti dello Stato che l’ha notificata. La Convenzione permane in vigore per gli altri Stati contraenti.
Art. 45
Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notifica agli Stati Membri della Conferenza, nonché agli Stati che hanno aderito conformemente al disposto dell’articolo 38:
- 1.
- le firme, ratificazioni, accettazioni e approvazioni di cui all’articolo 37;
- 2.
- le adesioni di cui all’articolo 38;
- 3.
- la data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente al disposto dell’articolo 43;
- 4.
- le estensioni indicate nell’articolo 39;
- 5.
- le dichiarazioni menzionate negli articoli 38 e 40;
- 6.
- le riserve previste negli articoli 24 e 26 capoverso 3 e il ritiro delle riserve previsto nell’articolo 42;
- 7.
- le denunzie indicate nell’articolo 44.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto all’Aja, il 25 ottobre 1980, in francese e inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui sarà consegnata, per via diplomatica, una copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato al momento della sua Quattordicesima sessione.
(Seguono le firme)