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Art. 40
1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione potranno rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti. 2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, fino a prova contraria. 3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.
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Art. 41
I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi.
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Art. 42
Le autorità che ricevano informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.
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Art. 43
I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità.
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Art. 44
Ogni Stato contraente potrà designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8, 9 e 33.
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Art. 45
1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all’Ufficio Permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. 2. La dichiarazione di cui all’articolo 34 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione.
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Art. 46
Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.
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Art. 47
Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione: - 1.
- ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un’unità territoriale;
- 2.
- ogni riferimento alla presenza del minore in tale Stato riguarda la presenza del minore in un’unità territoriale;
- 3.
- ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in tale Stato riguarda la situazione dei beni del minore in un’unità territoriale;
- 4.
- ogni riferimento allo Stato di cui il minore sia cittadino riguarda l’unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l’unità territoriale con la quale il minore presenti il legame più stretto;
- 5.
- ogni riferimento allo Stato una cui autorità sia chiamata a conoscere di un’istanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio, riguarda l’unità territoriale una cui autorità sia chiamata a conoscere di tale istanza;
- 6.
- ogni riferimento allo Stato con il quale il minore presenti uno stretto legame riguarda l’unità territoriale con la quale il minore presenti tale legame;
- 7.
- ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda l’unità territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto;
- 8.
- ogni riferimento agli enti o autorità di tale Stato, diversi dalle Autorità centrali, riguarda gli enti o le autorità abilitati ad agire nell’unità territoriale interessata;
- 9.
- ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o l’autorità dell’unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
- 10.
- ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o l’autorità dell’unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l’esecuzione.
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Art. 48
Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme: - a.
- in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscano l’unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;
- b.
- in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell’articolo 47.
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Art. 49
Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme: - a.
- in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscano quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;
- b.
- in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto.
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Art. 50
La presente Convenzione non interferisce con la Convenzione del 25 ottobre 19804 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni. Niente impedisce tuttavia che siano invocate disposizioni della presente Convenzione per ottenere la consegna di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente, o per organizzare il diritto di visita.
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Art. 51
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata all’Aia il 12 giugno 19025, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la citata Convenzione del 5 ottobre 1961.
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Art. 52
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti. 2. La Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione. 3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell’ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti. 4. I paragrafi 1–3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.
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Art. 53
1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato. 2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell’ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.
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Art. 54
1. Ogni comunicazione all’Autorità centrale o a ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. 2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo la riserva di cui all’articolo 60, opporsi all’uso del francese o dell’inglese.
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Art. 55
1. Uno Stato contraente potrà, conformemente all’articolo 60: - a.
- riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;
- b.
- riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che sia incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni.
2. La riserva potrà essere limitata ad alcune categorie di beni.
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Art. 56
Il Segretario generale della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.
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