Convenzione relativa alla procedura civile
Traduzione
Gli Stati firmatari della presente convenzione,
animati dal desiderio di apportare alla convenzione del 17 luglio 19052 relativa alla procedura civile i miglioramenti suggeriti dall’esperienza;
hanno risolto di conchiudere a tale scopo una nuova convenzione e hanno convenuto le seguenti disposizioni:
I. Comunicazione di atti giudiziali e stragiudiziali
Art. 1
In materia civile o commerciale, le notificazioni di atti destinati a persone che si trovano all’estero si faranno, negli Stati contraenti, a domanda del console dello Stato richiedente trasmessa all’autorità che sarà designata dallo Stato richiesto. La domanda contenente l’indicazione dell’autorità da cui emana l’atto trasmesso, il nome e la qualità delle parti, l’indirizzo del destinatario, la natura dell’atto del quale si tratta, dev’essere redatta nella lingua dell’autorità richiesta. Questa autorità manderà al console il documento che costata la notificazione o che indica il fatto che l’ha impedita.
Tutte le difficoltà che sorgessero in occasione della domanda del console saranno regolate per via diplomatica.
Ciascuno Stato contraente può chiedere, per mezzo di una comunicazione trasmessa agli altri Stati contraenti, che la domanda di notificazione da eseguirsi sul suo territorio, contenente le menzioni indicate al primo capoverso, gli sia trasmessa per via diplomatica.
Le disposizioni che precedono non s’oppongono a che due Stati contraenti si intendano per ammettere la comunicazione diretta fra le loro autorità rispettive.
Art. 2
La notificazione sarà effettuata per cura dell’autorità competente secondo le leggi dello Stato richiesto. Salvo nel caso previsto all’articolo 3, questa autorità potrà limitarsi a eseguire la notificazione per mezzo della consegna dell’atto al destinatario che l’accetta volontariamente.
Art. 3
L’atto da notificarsi sarà allegato, in doppio esemplare, alla domanda.
Se l’atto da notificarsi è compilato, sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, o se è corredato di una traduzione in una di queste lingue, l’autorità richiesta, ove il desiderio le sia stato espresso nella domanda, farà notificare l’atto nella forma prescritta nella sua legislazione interna per l’esecuzione di notificazioni analoghe o in una forma speciale, purché questa non sia contraria a detta legislazione. Se siffatto desiderio non è stato espresso, l’autorità richiesta procurerà, dapprima, di eseguire la consegna nei termini dell’articolo 2.
Salvo intesa contraria, la traduzione, prevista nel capoverso precedente, sarà certificata conforme dall’agente diplomatico consolare dello Stato richiedente o dal traduttore giurato dello Stato richiesto.
Art. 4
L’esecuzione della notificazione prevista negli articoli 1, 2 e 3 non potrà esser ricusata se non quando lo Stato, sul cui territorio la notificazione dovrebbe essere eseguita, la ritiene tale da portar pregiudizio alla sua sovranità o alla sua sicurezza.
Art. 5
La prova della notificazione sarà effettuata per mezzo, sia di una ricevuta datata e legalizzata del destinatario, sia di un’attestazione dell’autorità dello Stato richiesto da cui risulti il fatto, la forma e la data della notificazione.
La ricevuta o l’attestazione devono trovarsi su uno dei doppi dell’atto da notificarsi o esservi allegata.
Art. 6
Le disposizioni degli articoli che precedono non escludono:
- 1.
- la facoltà di spedire direttamente, per mezzo della posta, degli atti agli interessati che si trovano all’estero;
- 2.
- la facoltà per gl’interessati di fare eseguire delle notificazioni direttamente dagli uscieri o dai funzionari competenti del paese di destinazione;
- 3.
- la facoltà per ogni Stato di fare eseguire direttamente dai suoi agenti diplomatici o consolari, le notificazioni destinate alle persone che si trovano all’estero. In ognuno di questi casi, la facoltà prevista non sussiste che se le convenzioni stipulate fra gli Stati interessati l’ammettono o se, in mancanza di convenzioni, lo Stato sul cui territorio la notificazione deve essere eseguita non vi si oppone. Questo Stato non potrà opporvisi qualora, nel caso del primo capoverso, numero 3, l’atto debba essere notificato senza coercizione a un cittadino dello Stato richiedente.
Art. 7
Le notificazioni non potranno giustificare il rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura.
Tuttavia, salvo intesa contraria, lo Stato richiesto avrà il diritto d’esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle spese cagionate dall’intervento d’un usciere o dall’uso d’una forma speciale nei casi dell’articolo 3.
II. Commissioni rogatorie
Art. 8
In materia civile o commerciale, l’autorità giudiziaria di uno Stato contraente potrà, conformemente alle disposizioni della sua legislazione, rivolgersi per mezzo di commissione rogatoria all’autorità competente di un altro Stato contraente per chiederle di eseguire, nella propria giurisdizione, sia un atto di istruzione, sia altri atti giudiziari.
Art. 9
Le commissioni rogatorie saranno trasmesse dal console dello Stato richiedente all’autorità che sarà designata dallo Stato richiesto. Quest’autorità manderà al console il documento che costata l’esecuzione della commissione rogatoria o che indica il fatto che ne ha impedito l’esecuzione.
Tutte le difficoltà che sorgessero all’atto di tale trasmissione saranno regolate per via diplomatica.
Ciascuno Stato contraente può chiedere, per mezzo di una comunicazione agli altri Stati contraenti, che le commissioni rogatorie da eseguirsi sul suo territorio gli siano trasmesse per via diplomatica.
Le disposizioni che precedono non s’oppongono a che due Stati contraenti s’intendano per ammettere la trasmissione diretta delle commissioni rogatorie fra le loro autorità rispettive.
Art. 10
Salvo intesa contraria, la commissione rogatoria dev’essere compilata, sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, oppure deve essere corredata di una traduzione in una di queste lingue, certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.
Art. 11
L’autorità giudiziaria a cui è diretta la commissione rogatoria sarà obbligata a eseguirla, servendosi degli stessi mezzi coercitivi che per l’esecuzione d’una commissione delle autorità dello Stato richiesto o d’una domanda formulata a questo scopo da una parte interessata. L’uso di tali mezzi coercitivi non è necessario, ove si tratti della comparsa di parti in causa.
L’autorità richiedente sarà, se lo domanda, avvertita della data e del luogo ove si procederà alla misura sollecitata, affinché la parte interessata possa assistervi.
L’esecuzione della commissione rogatoria non potrà essere ricusata che:
- 1.
- se l’autenticità del documento non è accertata;
- 2.
- se, nello Stato richiesto, l’esecuzione della commissione rogatoria non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario;
- 3.
- se lo Stato, sul cui territorio la commissione rogatoria dovrebbe essere eseguita, la giudica di natura tale da portare pregiudizio alla sua sovranità o alla sua sicurezza.
Art. 12
In caso d’incompetenza dell’autorità richiesta, la commissione rogatoria sarà trasmessa, d’ufficio, all’autorità giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite nella legislazione di questo.
Art. 13
In tutti i casi, in cui la commissione rogatoria non sia eseguita dall’autorità richiesta, questa ne darà subito avviso all’autorità richiedente, indicando, nel caso dell’articolo 11, i motivi, per cui l’esecuzione della commissione rogatoria è stata ricusata e, nel caso dell’articolo 12, l’autorità alla quale la commissione è stata trasmessa.
Art. 14
L’autorità giudiziaria che eseguisce una commissione rogatoria applicherà le leggi del suo paese per ciò che riguarda le forme da seguirsi.
Se, però, l’autorità richiedente desidera che si proceda all’esecuzione della commissione rogatoria secondo una forma speciale, si annuirà alla domanda, purché la forma, di cui si tratta, non sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto.
Art. 15
Le disposizioni degli articoli che precedono non escludono la facoltà per ogni Stato di fare eseguire direttamente dai suoi agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie, se delle convenzioni stipulate fra gli Stati interessati l’ammettono e se lo Stato, sul cui territorio la commissione rogatoria deve essere eseguita, non vi si oppone.
Art. 16
L’esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà giustificare il rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura.
Tuttavia, salvo intesa contraria, lo Stato richiesto avrà diritto d’esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni o ai periti, come pure delle spese cagionate dall’intervento d’un usciere, reso necessario dalla mancata comparsa volontaria dei testimoni, o delle spese che risultano dall’applicazione eventuale dell’articolo 14, secondo capoverso.
III. Cauzione «judicatum solvi»
Art. 17
Nessuna cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.
La stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o intervenienti per garantire le spese giudiziarie.
Le convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate.
Art. 18
Le condanne alle spese e ai disborsi processuali, pronunciate in uno degli Stati contraenti contro l’attore o l’interveniente dispensati dalla cauzione, dal deposito o dal versamento in virtù, sia dell’articolo 17, capoversi primo e secondo, sia della legge dello Stato dove l’azione è intentata, saranno, a domanda effettuata per via diplomatica, dichiarate gratuitamente esecutive dall’autorità competente in ciascuno degli altri Stati contraenti.
La stessa regola è applicabile alle decisioni giudiziarie, per le quali l’importo delle spese del processo è stabilito ulteriormente.
Le precedenti disposizioni non si oppongono a che due Stati contraenti s’intendano per permettere che la domanda di exequatur sia pure presentata direttamente dalla parte interessata.
Art. 19
Le decisioni relative alle spese e ai disborsi saranno dichiarate esecutive senza sentire le parti, ma riservato il ricorso ulteriore della parte condannata, in conformità alla legislazione del paese, ove l’esecuzione è effettuata.
L’autorità competente per statuire sulla domanda d’exequatur si limiterà a esaminare:
- 1.
- se, giusta la legge del paese dove è stata pronunciata la condanna, la copia della decisione adempie le condizioni necessarie alla sua autenticità;
- 2.
- se, giusta la medesima legge, la decisione è cresciuta in giudicato;
- 3.
- se il dispositivo della decisione è redatto, sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, oppure se è corredata di una traduzione in una di queste lingue, salvo intesa contraria certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.
Per adempiere le condizioni prescritte nel secondo capoverso, numeri 1 e 2, basterà, sia una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato richiedente costatante che la decisione è cresciuta in giudicato, sia la presentazione di documenti debitamente legalizzati, atti per la loro stessa natura, a stabilire che la decisione è cresciuta in giudicato. La competenza dell’autorità qui sopra indicata, sarà, salvo intesa contraria1, certificata dal più alto funzionario preposto all’amministrazione della giustizia nello Stato richiedente. La dichiarazione e il certificato testè citati devono essere redatti o tradotti conformemente alla norma contenuta nel secondo capoverso, numero 3.
L’autorità competente a statuire sulla domanda d’exequatur valuterà, in quanto la parte lo domandi contemporaneamente, l’importo delle spese di attestazione, di traduzione e di legalizzazione, nel senso del secondo capoverso, numero 3. Queste spese sono considerate come spese e disborsi processuali.
1 Vedi l’art. 3 cpv. 2 della dichiarazione del 30 apr. 1910 fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d’assistenza giudiziaria (RS 0.274.181.362).
IV. Assistenza giudiziaria
Art. 20
In materia civile e commerciale, i cittadini di ciascuno degli Stati contraenti saranno ammessi, in tutti gli altri Stati contraenti, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, come i propri cittadini, conformandosi alla legislazione dello Stato, nel quale l’assistenza giudiziaria è chiesta.
Negli Stati, in cui l’assistenza giudiziaria esiste anche in materia amministrativa, le disposizioni del precedente capoverso sono applicabili pure agli affari portati davanti ai tribunali competenti in detta materia.
Art. 21
In ogni caso, l’attestato o la dichiarazione d’indigenza deve essere rilasciato o ricevuto dalle autorità della residenza abituale dello straniero o, in mancanza di queste, dalle autorità della sua residenza attuale. Qualora queste ultime autorità non appartenessero a uno Stato contraente e non ricevessero o non rilasciassero attestati o dichiarazioni di tale natura, basterà un attestato o una dichiarazione, rilasciato o ricevuto da un agente diplomatico o consolare del paese, al quale appartiene lo straniero.
Se il richiedente non risiede nel paese, dove è formulata la domanda, l’attestato o la dichiarazione d’indigenza sarà legalizzato gratuitamente da un agente diplomatico o consolare del paese, nel quale il documento deve essere prodotto.
Art. 22
L’autorità competente a rilasciare l’attestato o a ricevere la dichiarazione d’indigenza potrà prendere informazioni sulle condizioni finanziarie del richiedente presso le autorità degli altri Stati contraenti.
L’autorità che deve decidere sulla domanda d’assistenza giudiziaria conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare gli attestati, dichiarazioni e informazioni che le vengono presentate e di farsi dare informazioni complementari per accertarsi sufficientemente.
Art. 23
Se l’indigente si trova in un altro paese che quello nel quale l’assistenza giudiziaria deve essere domandata, la sua domanda intesa a ottenere l’assistenza giudiziaria, corredata degli attestati e dichiarazioni d’indigenza e, se necessario, di altri documenti utili all’istruzione della domanda, potrà essere trasmessa, dal console del suo paese, all’autorità competente a statuire su detta domanda o all’autorità designata dallo Stato, nel quale la domanda deve essere istruita.
Le disposizioni, contenute nell’articolo 9, capoversi secondo, terzo e quarto, e negli articoli 10 e 12 qui sopra concernenti le commissioni rogatorie, sono applicabili alla trasmissione delle domande intese a ottenere l’assistenza giudiziaria e dei loro allegati.
Art. 24
Se il beneficio dell’assistenza giudiziaria è stato accordato al cittadino d’uno degli Stati contraenti, le notificazioni, di qualsiasi forma, relative al suo processo e che dovrebbero essere effettuate in un altro di questi Stati, non giustificheranno alcun rimborso di spese da parte dello Stato richiedente allo Stato richiesto.
Lo stesso vale per le commissioni rogatorie, eccettuate le indennità pagate ai periti.
V. Rilascio gratuito di estratti di atti dello stato civile
Art. 25
Gli indigenti, cittadini di uno degli Stati contraenti, potranno, nelle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in questione, farsi rilasciare gratuitamente degli estratti di atti dello stato civile. I documenti necessari al loro matrimonio saranno legalizzati senza spese dagli agenti diplomatici o consolari degli Stati contraenti.
VI. Arresto personale
Art. 26
L’arresto personale, sia come mezzo d’esecuzione, sia come semplice provvedimento conservativo, potrà essere applicato, in materia civile o commerciale, agli stranieri appartenenti a uno degli Stati contraenti, solo nei casi in cui fosse applicabile ai cittadini del paese. Un fatto che possa essere invocato da un cittadino domiciliato nel paese, per ottenere la levata dell’arresto personale, deve produrre il medesimo effetto a profitto del cittadino d’uno Stato contraente, anche se tal fatto si sia prodotto all’estero.
VII. Disposizioni finali
Art. 27
La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla settima sessione della Conferenza di diritto internazionale privato.
Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
Per ogni deposito degli strumenti di ratificazione sarà steso un processo verbale, di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati firmatari.
Art. 28
La presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di deposito del quarto strumento di ratificazione previsto nell’articolo 27, secondo capoverso.
Per ciascuno Stato firmatario, che la ratificherà dopo, la convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di deposito dello strumento di ratificazione di detto Stato.
Art. 29
La presente convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l’avranno ratificata, la convenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aia il 17 luglio 1905.
Art. 30
La presente convenzione è applicabile di pieno diritto ai territori metropolitani degli Stati contraenti.
Uno Stato contraente, se desidera metterla in vigore per tutti gli altri territori che rappresenta nelle relazioni internazionali o per taluni di detti territori, notificherà la sua intenzione a questo scopo mediante un atto che sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Questo ne invierà, per via diplomatica, una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti.
La convenzione entrerà in vigore nei rapporti fra gli Stati, che non solleveranno obiezioni entro sei mesi da questa comunicazione, e il territorio o i territori che lo Stato interessato rappresenta nelle relazioni internazionali e per il quale o per i quali la notificazione è stata effettuata.
Art. 31
Qualsiasi Stato, non rappresentato alla settima sessione della conferenza, può aderire alla presente convenzione, salvo che uno o più Stati aventi ratificato la convenzione vi si oppongano entro un termine di sei mesi dalla data della comunicazione, da parte del Governo dei Paesi Bassi, di detta adesione. L’adesione sarà effettuata nella forma prevista nell’articolo 27, secondo capoverso.
È inteso che le adesioni potranno essere effettuate solo dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, in virtù dell’articolo 28, primo capoverso.
Art. 32
Ciascuno Stato contraente, firmando o ratificando la presente convenzione o aderendovi, può riservarsi il diritto di limitare l’applicazione dell’articolo 17 ai cittadini degli Stati contraenti che hanno la loro residenza abituale sul suo territorio.
Lo Stato, che avrà usato della facoltà prevista nel precedente capoverso, potrà pretendere l’applicazione dell’articolo 17, da parte degli altri Stati contraenti, solo a beneficio dei suoi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul territorio dello Stato contraente davanti ai cui tribunali essi sono attori o intervenienti.
Art. 33
La presente convenzione avrà una durata di cinque anni dalla data indicata nell’articolo 28, primo capoverso, qui sopra.
Questo termine incomincerà a decorrere da tale data, anche per gli Stati che solo successivamente avranno ratificato la convenzione, o vi avranno aderito.
La convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo che sia disdetta. La disdetta dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, che la porterà a conoscenza di tutti gli altri Stati contraenti.
La disdetta potrà essere limitata ai territori o a taluni dei territori indicati in una notificazione effettuata conformemente all’articolo 30, secondo capoverso.
La disdetta esplicherà i suoi effetti solo rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La convenzione rimarrà in vigore per tutti gli altri Stati contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto all’Aia, il 1° marzo 1954, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi, e una copia del quale, certificata conforme, sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla settima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
(Seguono le firme)