|
Art. 1 Definizioni
Ai sensi del presente accordo, si intende: - a)
- per «veicolo», ogni automobile o rimorchio; tale termine comprende ogni complesso di veicoli;
- b)
- per «automobile», ogni veicolo provvisto di un motore a propulsione, circolante su strada per proprio mezzo e che serve normalmente al trasporto su strada di persone o di merci o alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende i trattori agricoli;
- c)
- per «rimorchio», ogni veicolo destinato ad essere agganciato a un’automobile; tale termine comprende i semi-rimorchi;
- d)
- per «semi-rimorchio», ogni rimorchio destinato ad essere agganciato a un’automobile in modo tale che in parte poggi su di essa e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato da detta automobile;
- e)
- per «complesso di veicoli», i veicoli agganciati che circolano su strada come una sola unità;
- f)2
- per «massa massima ammissibile», la massa massima del veicolo carico, dichiarato ammissibile dall’autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;
- g)3
- per «trasporti su strada», qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
- h)
- per «trasporto internazionale su strada», ogni trasporto su strada che comporta l’attraversamento di almeno una frontiera;
- i)
- per «servizi regolari», i servizi che assicurano il trasporto di persone effettuato in base a una frequenza e a un rapporto determinato, in quanto tali servizi possano prendere e depositare persone a fermate preventivamente fissate. Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi, approvati dalle autorità competenti delle parti contraenti e pubblicati dal trasportatore prima della loro applicazione, definiscono le condizioni di trasporto, in particolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l’obbligo di trasportare, nella misura in cui tali condizioni non siano precisate da un testo legale o da un regolamento. Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, vengono ugualmente considerati come servizi regolari quei servizi che assicurano il trasporto di categorie determinate di persone escludendo altri viaggiatori, nella misura in cui tali servizi vengano effettuati alle condizioni indicate nel primo comma della presente definizione. I servizi di questa categoria, in particolare quelli che assicurano il trasporto dei viaggiatori al luogo di lavoro e da quest’ultimo al loro domicilio oppure il trasporto degli scolari agli istituti di insegnamento e da questi ultimi al loro domicilio, sono detti qui di seguito «servizi regolari speciali»;
- j)4
- per «conducente», ogni persona, salariata o no, che conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure che, nel quadro delle sue funzioni, si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre, se del caso;
- k)
- per «membro dell’equipaggio» oppure «membro di equipaggio», il conducente o una delle persone seguenti, sia che il conducente o dette persone siano salariati o no:
- i)
- l’assistente alla guida, cioè colui che accompagna il conducente al fine di assisterlo in alcune manovre e che prende abitualmente parte effettiva alle operazioni di trasporto, senza essere un conducente ai sensi del paragrafo j) del presente articolo;
- ii)
- un fattorino, cioè colui che accompagna il conducente di un veicolo che trasporta persone e che di solito è incaricato di rilasciare o di controllare i biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri di viaggiare sul veicolo;
- l)
- per «settimana», il periodo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 di domenica;
- m)5
- per «riposo», qualsiasi periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
- n)6
- per «interruzione», ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
- o)7
- per «periodo di riposo giornaliero», il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
- –
- «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno tre ore senza interruzione e il secondo di almeno nove ore senza interruzione,
- –
- «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno nove ore, ma inferiore a 11 ore;
- p)8
- per «periodo di riposo settimanale», il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
- –
- «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni periodo di riposo di almeno 45 ore,
- –
- «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni periodo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8 paragrafo 6 dell’accordo, a una durata minima di 24 ore continuative;
- q)9
- per «altre mansioni», le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida» nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti. Il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altre mansioni»;
- r)10
- per «durata di guida», la durata di guida registrata automaticamente o semiautomaticamente oppure manualmente nelle condizioni definite nel presente accordo;
- s)11
- per «periodo di guida giornaliero», il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
- t)12
- per «periodo di guida settimanale», il periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
- u)13
- per «periodo di guida», il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato;
- v)14
- per «multipresenza»: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;
- w)15
- per «impresa di trasporto», persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto di terzi che per conto proprio.
2 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 3 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 4 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 5 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 6 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 7 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 8 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 9 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 10 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 11 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 12 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 13 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 14 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 15 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 2 Campo di applicazione 16
1. Il presente accordo si applica sul territorio di ciascuna parte contraente a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di detta parte contraente o sul territorio di qualsiasi altra parte contraente. 2. Tuttavia, salvo accordo contrario intercorso fra le parti contraenti sul cui territorio avviene il transito, il presente accordo non si applica ai trasporti internazionali su strada effettuati a mezzo di: - a)
- veicoli adibiti al trasporto di merci se la massa massima autorizzata del veicolo, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, non supera 3,5 tonnellate;
- b)
- veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
- c)
- veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
- d)
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- e)
- veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- f)
- veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio, comprese operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
- g)
- veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- h)
- carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- i)
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- j)
- veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- k)
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione della parte contraente nella quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
16 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 3 Applicazione di alcune disposizioni dell’accordo ai trasportisu strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non parti contraenti
1. Ciascuna parte contraente applicherà sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non parte contraente del presente accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli articoli 5–10 del presente accordo. 2. a) Tuttavia, ogni parte contraente potrà, nel caso di un veicolo immatricolato in uno Stato non parte contraente del presente accordo, esigere, invece dell’apparecchio di controllo conforme alle specificazioni dell’allegato al presente accordo, solo fogli di registrazione quotidiana compilati a mano da ogni membro dell’equipaggio per il periodo di tempo trascorso a partire dall’entrata sul territorio della prima parte contraente. - b)
- A tal fine, ogni membro dell’equipaggio iscriverà sul foglio di registrazione le indicazioni relative ai suoi periodi di attività professionale e di riposo utilizzando i corrispondenti simboli grafici definiti all’articolo 12 dell’allegato al presente accordo.17
17 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 4 Principi generali
Ogni parte contraente può applicare minimi più elevati o massimi più bassi di quelli previsti negli articoli 5–8. Le disposizioni del presente accordo rimangono tuttavia applicabili ai conducenti che effettuano operazioni di trasporto internazionali su veicoli immatricolati in un altro Stato contraente o non contraente.
|
Art. 5 Equipaggi
1. L’età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue: - a)
- per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti;
- b)
- per gli altri veicoli:
- –
- 21 anni compiuti, o
- –
- 18 anni compiuti a condizione che l’interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da una delle parti contraenti, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada. Le parti contraenti si terranno informate sul livello minimo nazionale di formazione richiesta e su altre condizioni pertinenti applicabili ai conducenti adibiti ai trasporti di merci conformemente al presente accordo.
2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche una delle seguenti condizioni: - a)
- avere esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 tonnellate;
- b)
- aver esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presente accordo, sempreché l’autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l’esperienza necessaria;
- c)
- essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da una delle parti contraenti, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada.
|
Art. 6 Periodi di guida 18
1. Il periodo di guida giornaliero di cui all’articolo 1 lettera s) del presente accordo non deve superare nove ore. Può essere esteso fino a dieci ore, ma non più di due volte nell’arco della settimana. 2. Il periodo di guida settimanale di cui all’articolo 1 lettera t) del presente accordo non può superare 56 ore. 3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore. 4. Il periodo di guida comprende tutti i periodi trascorsi alla guida sul territorio sia delle parti contraenti che degli Stati non parti contraenti. 5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all’articolo 1 lettera q) e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente accordo e registra i tempi di «disponibilità», di cui all’articolo 12 paragrafo 3 lettera c) dell’allegato al presente accordo. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, oppure grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo. 18 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 7 Interruzioni
1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.19 2. Questa interruzione conforme all’articolo 1 lettera n) del presente accordo può essere suddivisa in un’interruzione di 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1.20 3. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altre mansioni» ai sensi dell’articolo 1 lettera q) del presente accordo e potranno essere considerate «interruzioni».21 4. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero. 19 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 20 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 21 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 8 Periodi di riposo 22
1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali di cui ai paragrafi o) e p) dell’articolo 1. 2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno nove ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno nove ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. 4. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato in modo da far risultare un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di risposo settimanale ridotto. 5. Un conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. 6. a) Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - i)
- due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
- ii)
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
- Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
- b)
- In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 a), un conducente che effettua un singolo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, al di fuori dal servizio regolare, può rinviare il suo periodo di riposo settimanale fino al più tardi alla fine di 12 periodi di 24 ore a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
- i)
- il servizio duri almeno 24 ore consecutive in una parte contraente o in un Paese terzo diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio; e
- ii)
- dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
- a.
- due periodi di riposo settimanale regolari, oppure
- b.
- un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. In ogni caso la riduzione deve essere compensata da un periodo di riposto equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla fine del periodo di deroga, e
- iii)
- quattro anni dopo che il Paese d’immatricolazione ha introdotto il tachigrafo digitale, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo; e
- iv)
- dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il veicolo sia guidato in multipresenza oppure il periodo di guida menzionato all’articolo 7 sia ridotto a tre ore.
- c)
- In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 a), in caso di multipresenza ogni conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto a un minimo di 24 ore (risposo settimanale ridotto). In ogni caso ogni riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto al più tardi nel corso della terza settimana successiva alla settimana in cui è stata presa la riduzione.
- Un periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno nove ore. 8. Se il conducente lo desidera, in trasferta i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato, per ogni conducente, delle opportune attrezzature per il riposo come previsto dal costruttore al momento della concezione del veicolo e sia in sosta. 9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe. 22 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 8bis Deroghe alle disposizioni dell’articolo 8 23
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni, purché ricorrano le seguenti condizioni: - a)
- la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio ferroviario;
- b)
- il periodo compreso tra le parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in alcun caso eccedere un’ora prima dell’imbarco o dopo lo sbarco; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco.
Durante tutte le parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di una cuccetta. 2. Il tempo impiegato per recarsi in un luogo per prendere in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, o per tornare, se tale veicolo non si trova nel luogo di domicilio del conducente né nel centro operativo del datore di lavoro a cui fa normalmente capo il conducente non sarà conteggiato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un treno e disponga di opportune attrezzature per il riposo. 3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente accordo per raggiungere un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, o per tornare, se tale veicolo non si trova nel luogo di domicilio del conducente né nel centro operativo del datore di lavoro a cui fa normalmente capo il conducente sarà contabilizzato come «altra mansione». 23 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 9 Deroghe
A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente accordo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo o nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.24 24 Nuovo testo del per. giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 10 Apparecchio di controllo 25
1. Le parti contraenti devono prescrivere, sui veicoli immatricolati sul loro territorio, il montaggio e l’utilizzazione di un apparecchio di controllo conformemente alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 2. L’apparecchio di controllo ai sensi del presente accordo deve rispondere, per quanto concerne le sue condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 3. Un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizzazione e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 25 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209).
|
Art. 11 Controlli effettuati dall’impresa
1. L’impresa deve organizzare il servizio di trasporto su strada e dare opportune istruzioni ai membri dell’equipaggio in modo tale che questi ultimi possano conformarsi alle disposizioni del presente accordo.26 2. Essa deve sorvegliare regolarmente i periodi di guida e di altri lavori, nonché le ore di riposo, servendosi di tutti i documenti di cui dispone, come ad esempio i libretti individuali di controllo. Se essa constata infrazioni al presente accordo, deve porvi fine senza indugio e adottare misure per evitare che si ripetano, ad esempio modificando gli orari e gli itinerari. 3. È vietato retribuire i conducenti salariati anche mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale o da incitare a commettere infrazioni al presente accordo.27 4. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un’altra parte contraente o di uno Stato non parte contraente. Fatto salvo il diritto delle parti contraenti di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, dette parti contraenti possono subordinare tale responsabilità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell’impresa. Le parti contraenti possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa.28 5. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al presente accordo.29 26 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 27 Ultima parte del per. introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 28 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 29 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 12 Misure per assicurare l’applicazione dell’accordo 30
1. Ogni parte contraente prende tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo, in particolare mediante adeguati controlli effettuati nei locali delle imprese e sulle strade, che coprano annualmente una parte importante e rappresentativa dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporto compresi nel campo di applicazione del presente accordo. - a)31
- Le amministrazioni competenti delle parti contraenti devono organizzare i controlli in modo che:
- i)
- nel corso di un anno civile sia controllato almeno l’1 per cento dei giorni lavorativi effettuati dai conducenti di veicoli ai quali si applica il presente accordo; a partire dal 1° gennaio 2010 tale percentuale sarà di almeno il 2 per cento e a partire dal 1° gennaio 2012 di almeno il 3 per cento;
- ii)
- almeno il 15 per cento del totale dei giorni lavorativi controllati lo sia sulle strade e almeno il 25 per cento nei locali delle imprese. A partire dal 1° gennaio 2010, la percentuale dei giorni lavorativi controllati sulle strade sarà di almeno il 30 per cento e quella nei locali delle imprese di almeno il 50 per cento.
- b)32
- I controlli effettuati sulle strade devono mirare agli elementi seguenti:
- i)
- i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni e i periodi di riposo giornalieri e settimanali;
- ii)
- i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo e/o sui tabulati stampati, se del caso;
- iii)
- il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo.
- Questi controlli sono effettuati senza discriminazione dei veicoli, delle imprese e dei conducenti residenti o non residenti e indipendentemente dal punto di partenza e di arrivo del percorso o dal tipo di tachigrafo.
- c)33
- Nei locali delle imprese, oltre agli elementi sottoposti ai controlli sulle strade e oltre al rispetto delle disposizioni dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’allegato, devono essere controllati gli elementi seguenti:
- i)
- i periodi di riposo settimanali e i periodi di guida tra questi periodi di riposo;
- ii)
- la limitazione su due settimane delle ore di guida;
- iii)
- la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo settimanali in applicazione dell’articolo 8 paragrafo 6;
- iv)
- l’utilizzazione dei fogli di registrazione e/o dei dati e dei tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente e/o l’organizzazione del tempo di lavoro dei conducenti.
2. Nell’ambito di questo aiuto reciproco, le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili concernenti: - –
- le infrazioni al presente accordo commesse dai non residenti e ogni sanzione applicata per tali infrazioni;
- –
- le sanzioni applicate da una parte contraente ai suoi residenti per infrazioni di questo genere commesse sul territorio di altre parti contraenti.
Nel caso di infrazioni gravi, tale informazione deve includere le sanzioni applicate. 3. Se, in occasione di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un’altra parte contraente, gli accertamenti effettuati danno motivo di credere che sono state commesse infrazioni non rilevabili nel corso di tale controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti delle parti contraenti interessate si forniscono reciproco aiuto per chiarire la situazione. Nel caso in cui, a tale scopo, la parte contraente competente proceda a un controllo nei locali dell’impresa, i risultati di tale controllo sono comunicati all’altra parte contraente interessata. 4. Le parti contraenti cooperano allo scopo di organizzare controlli concertati sulle strade. 5. Ogni due anni, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite pubblica un rapporto concernente l’applicazione, nelle parti contraenti, del paragrafo 1 del presente articolo. 6. a) Ogni parte contraente autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un conducente per un’infrazione al presente accordo rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un’altra parte contraente o di uno Stato non parte contraente. - b)
- Ogni parte contraente autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa per un’infrazione al presente accordo rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un’altra parte contraente o di uno Stato non parte contraente.
A titolo eccezionale, se è constatata un’infrazione commessa da un’impresa con sede in un’altra parte contraente o in uno Stato non parte contraente, sarà applicata una sanzione sulla base della procedura prevista nell’accordo bilaterale sul trasporto su strada concluso tra le parti in questione. Le parti contraenti esamineranno, a partire dal 2011, l’eventualità di sopprimere la deroga prevista al paragrafo 6 b), a condizione che lo auspichino tutte.34 7. La parte contraente che avvia procedimenti o infligge una sanzione per una particolare infrazione fornisce per iscritto al conducente le debite prove.35 8. Le parti contraenti provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente accordo da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.36 30 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209). 31 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 32 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 33 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 34 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 35 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 36 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 12bis Formulari tipo 37
1. Per facilitare i controlli sulle strade a livello internazionale, nell’allegato al presente accordo, completato a tal fine con una nuova appendice 3, saranno inseriti formulari tipo, se necessario. Tali formulari saranno inseriti o modificati conformemente alla procedura definita all’articolo 22ter. 2. I formulari che figurano nell’appendice 3 non hanno carattere obbligatorio. Se saranno utilizzati, dovranno tuttavia rispettare il contenuto definito, segnatamente per quanto riguarda la numerazione, l’ordine e la designazione delle rubriche. 3. Le parti contraenti possono completare tali dati con altre informazioni allo scopo di rispondere a esigenze nazionali o regionali. Queste informazioni supplementari non potranno in alcun caso essere pretese per i trasporti provenienti da un’altra parte contraente o da un Paese terzo. A tal fine, sul formulario dovranno figurare in modo completamente separato dai dati definiti per la circolazione internazionale. 4. Tali formulari dovranno essere accettati in caso di presentazione durante i controlli stradali effettuati sul territorio delle parti contraenti al presente accordo. 37 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 13 Disposizioni transitorie 38
1. Tutte le nuove disposizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le appendici 1B e 2 relative all’introduzione di un apparecchio di controllo digitale, diventeranno obbligatorie nei Paesi che sono parti contraenti di tale accordo al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore degli emendamenti risultanti dall’applicazione della procedura di cui all’articolo 21. Di conseguenza, tutti i veicoli toccati dal presente accordo messi in circolazione per la prima volta dopo la scadenza di questo termine dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle nuove prescrizioni. Durante il periodo transitorio di quattro anni le parti contraenti che non avranno ancora applicato tali disposizioni dovranno accettare e controllare sul loro territorio i veicoli immatricolati in un’altra parte contraente già muniti dell’apparecchio di controllo digitale in questione. 2. a)Le parti contraenti prendono le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente di cui all’allegato del presente accordo, nella sua versione emendata, al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine di quattro anni di cui al paragrafo 1. Questo termine minimo di tre mesi deve essere rispettato anche nel caso in cui una parte contraente applichi le disposizioni relative all’apparecchio di controllo digitale, conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo, prima della scadenza del termine di quattro anni. La parte contraente deve in questo caso informare il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa del modo in cui procede, sul suo territorio, l’introduzione dell’apparecchio di controllo digitale conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo. b) Nell’attesa che le parti contraenti rilascino le carte di cui al comma a), le disposizioni dell’articolo 14 dell’allegato al presente accordo sono applicabili ai conducenti che potrebbero trovarsi a condurre veicoli muniti di un apparecchio di controllo digitale conforme all’appendice 1B del presente allegato. 3. Ogni strumento di ratifica o d’adesione depositato da uno Stato dopo l’entrata in vigore del presente emendamento sarà considerato applicabile all’accordo nella sua forma emendata, compreso il termine di applicazione di cui al paragrafo 1. Se tale adesione avviene meno di due anni prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, lo Stato, al momento di depositare il suo strumento di ratifica o d’adesione, informerà il depositario in merito alla data a partire dalla quale l’apparecchio di controllo digitale entrerà in vigore sul suo territorio. Questo Stato può avvalersi di un periodo transitorio che non deve superare due anni a partire dall’entrata in vigore dell’accordo nei suoi confronti. Il Depositario ne informerà allora tutte le parti contraenti. Le disposizioni del comma precedente si applicano ugualmente in caso di adesione di uno Stato dopo la scadenza del termine di applicazione di quattro anni di cui al paragrafo 1. 38 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209).
|
Art. 13bis Disposizioni transitorie 39
Le disposizioni previste alla fine dell’articolo 12 paragrafi 7 a) e 7 b) dell’allegato al presente accordo si applicheranno tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente emendamento. 39 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 14 Disposizioni finali
1. Il presente accordo è aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all’adesione degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 o 11 del mandato di detta Commissione. L’adesione in virtù del paragrafo 11 del mandato della Commissione è limitata ai seguenti Stati: Algeria, Giordania, Libano, Marocco e Tunisia.40 2. Il presente accordo sarà ratificato. 3. Gli strumenti di ratifica o d’adesione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Il presente accordo entrerà in vigore il centottantesimo giorno dopo il deposito dell’ottavo strumento di ratifica o d’adesione. 5. Per ciascuno Stato che ratificherà il presente accordo o vi aderirà dopo il deposito dell’ottavo strumento di ratifica o d’adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il presente accordo entrerà in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o d’adesione. 40 Nuovo testo giusta la mod. del 18 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dall’8 gen. 2020 (RU 2020 349).
|
Art. 15
1. Qualsiasi parte contraente potrà denunciare il presente accordo con notifica indirizzata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.
|
Art. 16
Il presente accordo cesserà di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle parti contraenti sarà inferiore a tre durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.
|
Art. 17
1. Ogni Stato potrà, allorché firmerà il presente accordo o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare, a mezzo di notifica indirizzata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la validità del presente accordo sarà estesa a tutti o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. Il presente accordo si applicherà al territorio o ai territori menzionati nella notifica a decorrere dal centottantesimo giorno dopo la ricezione di detta notifica da parte del segretario generale o, qualora a tale data il presente accordo non sia ancora entrato in vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore. 2. Qualsiasi Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione avente lo scopo di rendere il presente accordo applicabile a un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale potrà, conformemente all’articolo 15 del presente accordo, denunciare il presente accordo per quel che concerne detto territorio.
|
Art. 18
1. Qualsiasi controversia fra due o più parti contraenti che riguardi l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo sarà, per quanto possibile, regolata mediante negoziato fra le parti in lite. 2. Qualsiasi controversia che non sia stata regolata mediante negoziato sarà sottoposta ad arbitraggio se lo domanderà una delle parti contraenti in lite e sarà, di conseguenza, devoluta a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle parti in lite. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitraggio, le parti in lite non riusciranno a mettersi d’accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di queste parti potrà domandare al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale sarà devoluta la controversia per una decisione. 3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo precedente sarà vincolante per le parti contraenti in lite.
|
Art. 19
1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente accordo o vi aderirà, dichiarare che esso non si considera legato dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 18 del presente accordo. Le altre parti contraenti non saranno legate da detti paragrafi nei confronti di qualsiasi parte contraente che avrà formulato una tale riserva. 2. Qualora, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione, uno Stato formuli una riserva diversa da quella prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà tale riserva agli Stati che hanno già depositato il loro strumento di ratifica o d’adesione e non abbiano successivamente denunciato il presente accordo. La riserva sarà ritenuta accettata se, entro un termine di sei mesi a decorrere da detta comunicazione, nessuno di tali Stati si sia opposto alla sua ammissione. In caso contrario, la riserva non sarà ammessa e, se lo Stato che l’ha formulata non la ritira, il deposito dello strumento di ratifica o d’adesione di tale Stato non avrà effetto. Per l’applicazione del presente paragrafo non si terrà conto dell’opposizione di Stati la cui adesione o ratifica sia senza effetto, in virtù del presente paragrafo, per il fatto che hanno formulato delle riserve. 3. Qualsiasi parte contraente la cui riserva sia stata adottata nel protocollo di firma del presente accordo o che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o fatto una riserva che sia stata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante una notifica indirizzata al segretario generale.
|
Art. 20
1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi parte contraente potrà, mediante notifica indirizzata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza al fine di revisionare l’accordo. Il segretario generale notificherà tale richiesta a tutte le parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un terzo delle parti contraenti gli avranno comunicato il loro consenso a tale richiesta. 2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente al paragrafo che precede, il segretario generale ne informerà tutte le parti contraenti e le inviterà a presentare, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderino vedere esaminate da parte della conferenza. Il segretario generale comunicherà a tutte le parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di tali proposte, almeno tre mesi prima della data d’inizio della conferenza. 3. Il segretario generale inviterà a ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo.
|
Art. 21
1. Qualsiasi parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunicherà a tutte le parti contraenti e lo porterà a conoscenza degli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo. 2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione da parte del segretario generale del progetto di emendamento, qualsiasi parte contraente potrà far conoscere al segretario generale: - a)
- che ha un’obiezione circa l’emendamento proposto; o
- b)
- che, pur intendendo accettare il progetto di emendamento, le condizioni necessarie a tale accettazione non siano state ancora soddisfatte nel proprio Stato.
3. Fintantoché una parte contraente che ha inviato la comunicazione prevista nel paragrafo 2b) del presente articolo non avrà notificato la propria accettazione al segretario generale, essa potrà, entro un termine di nove mesi a decorrere dalla fine del termine di sei mesi previsto per l’invio della comunicazione, presentare un’obiezione all’emendamento proposto. 4. Se viene formulata un’obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento sarà considerato come non accettato e non avrà effetto. 5. Se non viene formulata alcuna obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento sarà considerato accettato alla data seguente: - a)
- se nessuna parte contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 2b) del presente articolo, alla fine del termine di sei mesi previsto dallo stesso paragrafo 2 del presente articolo;
- b)
- se almeno una parte contraente ha inviato una comunicazione in applicazione del paragrafo 2b) del presente articolo, alla data più vicina delle due date seguenti:
- –
- data alla quale tutte le parti contraenti che hanno inviato tale comunicazione avranno notificato al segretario generale la loro accettazione del progetto, data che sarà tuttavia differita alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, qualora tutte le accettazioni siano state notificate prima della scadenza di detto termine,
- –
- scadenza del termine di nove mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo.
5bis. Se un Paese diventa parte contraente del presente accordo tra il momento della notifica di un progetto di emendamento e il momento in cui esso è accettato, il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa notifica al più presto l’emendamento proposto al nuovo Stato parte. Quest’ultimo può comunicare la sua eventuale obiezione al Segretariato generale, entro un termine di sei mesi a partire dal momento in cui la comunicazione di emendamento originale è stata messa in circolazione tra tutte le parti contraenti.41 6. Ogni emendamento giudicato accettato entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui sarà stato giudicato accettato. 7. Il segretario generale invierà il più presto possibile una notifica a tutte le parti contraenti per far loro conoscere se è stata formulata un’obiezione contro il progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2a) del presente articolo e se una o più parti contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2b) del presente articolo. Nel caso in cui una o più parti contraenti abbiano inviato tale comunicazione, egli notificherà ulteriormente a tutte le parti contraenti se la o le parti contraenti che hanno inviato tale comunicazione muovono un’obiezione contro il progetto di emendamento o l’accettano. 8. Indipendentemente dalla procedura relativa all’emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’allegato al presente accordo potrà essere modificato in seguito ad accordo fra le amministrazioni competenti di tutte le parti contraenti; qualora l’amministrazione competente di una parte contraente abbia dichiarato che il proprio diritto nazionale la obbliga a subordinare il proprio accordo all’ottenimento di un’autorizzazione speciale a tal fine o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso alla modifica dell’allegato dell’amministrazione competente della parte contraente in questione non sarà considerato come dato se non al momento in cui detta amministrazione competente avrà dichiarato al segretario generale che sono state ottenute le autorizzazioni o le approvazioni richieste. L’accordo fra le amministrazioni competenti stabilirà la data di entrata in vigore dell’allegato modificato e potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, resterà in vigore il precedente allegato, in tutto o in parte, contemporaneamente all’allegato modificato. 41 Introdotto dalle mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209).
|
Art. 22
1. Le appendici 1 e 2 dell’allegato del presente accordo potranno essere emendate secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. A richiesta di una parte contraente, ogni emendamento alle appendici 1 e 2 dell’allegato del presente accordo proposto da questa parte sarà esaminato dal gruppo di lavoro principale dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa. 3. Se è adottato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e se questa maggioranza comprende la maggioranza delle parti contraenti e votanti, l’emendamento sarà comunicato per approvazione alle amministrazioni competenti di tutte le parti contraenti dal segretario generale. 4. L’emendamento sarà accettato se, entro sei mesi dalla data di questa comunicazione, meno di un terzo delle amministrazioni competenti delle parti contraenti notifica al segretario generale la sua obiezione all’emendamento. 4bis. Se un Paese diventa parte contraente del presente accordo tra il momento della notifica di un progetto di emendamento e il momento in cui esso è accettato, il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa notifica al più presto l’emendamento proposto al nuovo Stato parte. Quest’ultimo può comunicare la sua eventuale obiezione al Segretariato generale, entro un termine di sei mesi a partire dal momento in cui la comunicazione di emendamento originale è stata messa in circolazione tra tutte le parti contraenti.42 5. Ogni emendamento accettato sarà comunicato dal segretario generale a tutte le parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data di questa notifica. 42 Introdotto dalle mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209).).
|
Art. 22bis Procedura di emendamento dell’appendice 1B 43
1. L’appendice 1B dell’allegato al presente accordo sarà emendata sulla base della procedura definita nel presente articolo. 2. Ogni proposta di emendamento agli articoli introduttivi dell’appendice 1B sarà adottata dal Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa alla maggioranza delle parti contraenti presenti e votanti. L’emendamento così adottato sarà trasmesso dal Segretariato del Sottocomitato summenzionato al Segretario generale per la notifica a tutte le parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data di tale notifica. 3. L’appendice 1B costituisce l’adattamento al presente accordo dell’allegato 1B44 del regolamento (CEE) n. 3821/85 di cui dall’articolo 10. Poiché essa dipende pertanto direttamente dalle evoluzioni introdotte dalle istanze dell’Unione europea in tale allegato, ogni emendamento a quest’ultimo le sarà applicabile alle condizioni seguenti: - –
- il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa informerà ufficialmente le amministrazioni competenti di tutte le parti contraenti che la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ha pubblicato emendamenti all'allegato 1B del regolamento comunitario e, nel contempo, comunicherà questa informazione al Segretario generale, fornendo una copia dei testi in questione;
- –
- tali emendamenti entreranno direttamente in vigore a livello di appendice 1B tre mesi dopo la data in cui l’informazione è stata comunicata alle parti contraenti.
4. Se una proposta di emendamento concernente l’allegato del presente accordo implica un emendamento dell’appendice 1B, gli emendamenti relativi a tale appendice non potranno entrare in vigore prima di quelli relativi all’allegato. Nel caso in cui, in tale contesto, gli emendamenti all’appendice 1B saranno presentati contemporaneamente a quelli concernenti l’allegato, la loro entrata in vigore sarà determinata dalla data risultante dall’applicazione della procedura di cui all’articolo 21. 43 Introdotto dalle mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209). 44 Modificata in ultima istanza dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1360/2002 del 13 giu. 2002 (GU L 207 del 5 ago. 2002, rettifica GU L 77 del 13 mar. 2004) e n. 432/2004 del 5 mar. 2004 (GU L 71 del 10 mar. 2004).
|
Art. 22ter Procedura di emendamento dell’appendice 3 45
1. L’appendice 3 dell’allegato al presente accordo sarà emendata sulla base della procedura definita qui di seguito. 2. Ogni proposta volta a inserire formulari tipo nell’appendice 3 conformemente all’articolo 12bis del presente accordo o a modificare i formulari esistenti sarà sottoposta all’adozione del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. La proposta sarà ritenuta accettata se sarà adottata dalla maggioranza delle parti contraenti presenti e votanti. Il Segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite informerà ufficialmente le autorità competenti di tutte le parti contraenti dell’accordo dell’adozione di tali emendamenti e, nel contempo, comunicherà questa informazione al Segretario generale, fornendo una copia del testo in questione. 3. Ogni formulario tipo così adottato potrà essere utilizzato tre mesi dopo la data in cui l’informazione è stata comunicata alle parti contraenti dell’accordo. 45 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
|
Art. 23
Oltre alle notifiche previste dagli articoli 20 e 21 del presente accordo, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo: - a)
- le ratifiche e le adesioni ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;
- b)
- le date in cui entrerà in vigore il presente accordo conformemente all’articolo 14 del presente accordo;
- c)
- le denunce ai sensi dell’articolo 15 del presente accordo;
- d)
- l’abrogazione del presente accordo conformemente all’articolo 16 del presente accordo;
- e)
- le notifiche ricevute conformemente all’articolo 17 del presente accordo;
- f)
- le dichiarazioni e notifiche ricevute conformemente all’articolo 19 del presente accordo;
- g)
- l’entrata in vigore di qualsiasi emendamento conformemente all’articolo 21 del presente accordo.
|
Art. 24
Il protocollo di firma del presente accordo avrà la stessa efficacia, valore e durata del presente accordo di cui sarà considerato come facente parte integrante.
|
Art. 25
Dopo il 31 marzo 1971, l’originale del presente accordo sarà depositato presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo.
|