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Art. 2 Aggiornamento degli allegati
1 Il settore Risorse della CaF sottopone al cancelliere della Confederazione almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato. 2 In caso di modifica dell’allegato 1 dell’OCSP, il settore Risorse della CaF propone le corrispondenti modifiche dell’allegato alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della CaF del 28 giu. 2021, in vigore dal 28 giu. 2021 (RU 2022 118). |
Art. 3 Disposizione transitoria
Nel caso di persone con funzioni per le quali finora non era imposto nessun controllo di sicurezza relativo alle persone o ne era imposto uno di livello inferiore, il controllo di sicurezza di livello superiore deve essere avviato al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza. |
Allegato 3
3 Nuovo testo giusta il n. II dell’O della CaF del 28 giu. 2021, in vigore dal 28 giu. 2021 (RU 2022 118). |
(art. 1 cpv. 2) |
Funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone |
2. Funzioni presso l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza |
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