Ordinanza della Cancelleria federale
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP-CaF)
del 30 novembre 2011 (Stato 1° giugno 2016)
La Cancelleria federale svizzera (CaF),
visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli
di sicurezza relativi alle persone (OCSP),
ordina:
1 RS 120.4
1
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni della CaF secondo l’allegato 1 OCSP.
2 I livelli di controllo sono definiti nell’allegato.
Art. 2 Aggiornamento degli allegati
1 Lo Stato maggiore di direzione della CaF sottopone al cancelliere della Confederazione almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato.
2 In caso di modifica dell’allegato 1 OCSP, lo Stato maggiore di direzione della CaF propone le corrispondenti modifiche dell’allegato alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
Art. 3 Disposizione transitoria
Nel caso di persone con funzioni per le quali finora non era imposto nessun controllo di sicurezza relativo alle persone o ne era imposto uno di livello inferiore, il controllo di sicurezza di livello superiore deve essere avviato al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Allegato 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della CaF del 29 apr. 2016, in vigore dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1365).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della CaF del 29 apr. 2016, in vigore dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1365).