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Ordinanza della Cancelleria federale
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP-CaF)

del 30 novembre 2011 (Stato 1° giugno 2016)

La Cancelleria federale svizzera (CaF),

visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli
di sicurezza relativi alle persone (OCSP),

ordina:

1

Art. 1 Oggetto  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za sta­bi­li­sce i li­vel­li di con­trol­lo ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 OC­SP per le fun­zio­ni del­la CaF se­con­do l’al­le­ga­to 1 OC­SP.

2 I li­vel­li di con­trol­lo so­no de­fi­ni­ti nell’al­le­ga­to.

Art. 2 Aggiornamento degli allegati  

1 Lo Sta­to mag­gio­re di di­re­zio­ne del­la CaF sot­to­po­ne al can­cel­lie­re del­la Con­fe­de­ra­zio­ne al­me­no ogni cin­que an­ni l’ag­gior­na­men­to dell’al­le­ga­to.

2 In ca­so di mo­di­fi­ca dell’al­le­ga­to 1 OC­SP, lo Sta­to mag­gio­re di di­re­zio­ne del­la CaF pro­po­ne le cor­ri­spon­den­ti mo­di­fi­che dell’al­le­ga­to al­la pre­sen­te or­di­nan­za al più tar­di en­tro sei me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re di ta­le mo­di­fi­ca.

Art. 3 Disposizione transitoria  

Nel ca­so di per­so­ne con fun­zio­ni per le qua­li fi­no­ra non era im­po­sto nes­sun con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne o ne era im­po­sto uno di li­vel­lo in­fe­rio­re, il con­trol­lo di si­cu­rez­za di li­vel­lo su­pe­rio­re de­ve es­se­re av­via­to al più tar­di en­tro un me­se dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 4 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2012.

Allegato 2

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della CaF del 29 apr. 2016, in vigore dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1365).

(art. 1 cpv. 2)

Funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni in seno alla Cancelleria federale

Funzione

Livello di controllo

1.1 Vicecancelliere

12

1.2 Capo del settore Servizi interni e suo supplente

12

1.3 Capo dello Stato maggiore di direzione

12

1.4 Collaboratore personale del cancelliere della Confederazione

12

1.5 Relatore del cancelliere della Confederazione

12

1.6 Collaboratore del servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone nella Cancelleria federale

12

1.7 Assistente di direzione

11

1.8 Membro dello Stato maggiore di crisi della CaF

11

1.9 Responsabile della sicurezza; gestore dei rischi

11

1.10 Capo della Sezione del diritto e suo supplente

11

1.11 Capo del Centro delle pubblicazioni ufficiali e suo supplente

11

1.12 Capo della Sezione comunicazione e suo supplente

11

1.13 Collaboratore della Sezione comunicazione con accesso a documenti segreti

11

1.14 Capo dei Servizi linguistici centrali e suo supplente

11

1.15 Responsabile della protezione dei dati, della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere

11

1.16 Collaboratore del Centro servizi informatici

11

1.17 Autista del cancelliere della Confederazione

11

1.18 Usciere del Consiglio federale

11

1.19 Collaboratore della Sezione degli affari del Consiglio federale

10

1.20 Collaboratore della Sezione del diritto

10

1.21 Collaboratore del Centro delle pubblicazioni ufficiali

10

1.22 Portavoce della Sezione comunicazione

10

1.23 Fornitore di certificati elettronici (Local Registration Authority Officer, LRA-Officer)

10

2. Funzioni presso l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Funzione

Livello di controllo

2.1 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e suo supplente

12

2.2 Capo del segretariato permanente e suo supplente

11

2.3 Capo dell’unità 1, 2 o 3

11

2.4 Collaboratore dell’unità 3 (Principio di trasparenza)

11

2.5 Coordinatore informatico

11

2.6. Collaboratore con accesso regolare a informazioni segrete relative alla sicurezza interna o esterna

11

2.7 Collaboratore del segretariato permanente

10

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