Ordinanza del DEFR
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP-DEFR)
del 2 novembre 2011 (Stato 1° giugno 2013)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),1
visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli
di sicurezza relativi alle persone (OCSP),
ordina:
1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 RS 120.4
1
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni in seno al DEFR di cui all’allegato 1 OCSP.
2 I livelli di controllo sono stabiliti nell’allegato.
Art. 2 Aggiornamento dell’allegato
In caso di modifica dell’allegato 1 OCSP occorre procedere alle relative modifiche dell’allegato della presente ordinanza entro sei mesi.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Allegato 33 Aggiornato dal n. I dell’O del DEFR del 7 mag. 2013, in vigore il 1° giu. 2013 (RU 2013 1335).
3 Aggiornato dal n. I dell’O del DEFR del 7 mag. 2013, in vigore il 1° giu. 2013 (RU 2013 1335).