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Ordinanza del DEFR
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP-DEFR)

del 2 novembre 2011 (Stato 1° giugno 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),1

visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli
di sicurezza relativi alle persone (OCSP),

ordina:

1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS 120.4

1

Art. 1 Oggetto

1 La pre­sen­te or­di­nan­za sta­bi­li­sce i li­vel­li di con­trol­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 OC­SP per le fun­zio­ni in se­no al DE­FR di cui all’al­le­ga­to 1 OC­SP.

2 I li­vel­li di con­trol­lo so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to.

Art. 2 Aggiornamento dell’allegato

In ca­so di mo­di­fi­ca dell’al­le­ga­to 1 OC­SP oc­cor­re pro­ce­de­re al­le re­la­ti­ve mo­di­fi­che dell’al­le­ga­to del­la pre­sen­te or­di­nan­za en­tro sei me­si.

Art. 3 Entrata in vigore

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2012.

Allegato 3

3 Aggiornato dal n. I dell’O del DEFR del 7 mag. 2013, in vigore il 1° giu. 2013 (RU 2013 1335).

Funzioni in seno al DEFR per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno al DEFR secondo l’allegato 1 OCSP

2. Funzioni supplementari in seno al DEFR

2.1 SG-DEFR

2.2 Segreteria di Stato dell’economia

2.3 Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese

2.4 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione

2.5 Settore dei PF

2.5.1 PF di Zurigo

2.5.2 PF di Losanna

2.5.3 Istituto Paul Scherrer

2.5.4 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

2.5.5 Laboratorio di prova dei materiali e di ricerca

2.5.6 Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque

3. Funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli accordi internazionali