Ordinanza del DDPS
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP-DDPS)
del 12 marzo 2012 (Stato 1° aprile 2012)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli
di sicurezza relativi alle persone (OCSP),
ordina:
1 RS 120.4
Allegato 1
1
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OCSP per:
- a.
- le funzioni del DDPS di cui all’allegato 1 OCSP;
- b.
- le funzioni dell’esercito di cui all’allegato 2 OCSP.
2 I livelli di controllo per le funzioni del DDPS sono stabiliti nell’allegato 1.
3 I livelli di controllo per le funzioni dell’esercito sono stabiliti nell’allegato 2.
Art. 2 Aggiornamento degli allegati
1 La Segreteria generale del DDPS sottopone al capo del DDPS almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato 1.
2 L’Aggruppamento Difesa sottopone al capo del DDPS almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato 2.
3 In caso di modifica dell’allegato 1 OCSP, la Segreteria generale del DDPS propone le corrispondenti modifiche dell’allegato 1 alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
4 In caso di modifica dell’allegato 2 OCSP, l’Aggruppamento Difesa propone le corrispondenti modifiche dell’allegato 2 alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
Art. 3 Disposizione transitoria
Nel caso di persone con funzioni per le quali finora non era imposto nessun controllo di sicurezza relativo alle persone o ne era imposto uno di livello inferiore, il controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi delle nuove prescrizioni deve essere avviato al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.