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Ordinanza del DDPS
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP-DDPS)

del 12 marzo 2012 (Stato 1° aprile 2012)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),

visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli
di sicurezza relativi alle persone (OCSP),

ordina:

Allegato 1

1

Art. 1 Oggetto

1 La pre­sen­te or­di­nan­za sta­bi­li­sce i li­vel­li di con­trol­lo ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 OC­SP per:

a.
le fun­zio­ni del DDPS di cui all’al­le­ga­to 1 OC­SP;
b.
le fun­zio­ni dell’eser­ci­to di cui all’al­le­ga­to 2 OC­SP.

2 I li­vel­li di con­trol­lo per le fun­zio­ni del DDPS so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 1.

3 I li­vel­li di con­trol­lo per le fun­zio­ni dell’eser­ci­to so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to 2.

Art. 2 Aggiornamento degli allegati

1 La Se­gre­te­ria ge­ne­ra­le del DDPS sot­to­po­ne al ca­po del DDPS al­me­no ogni cin­que an­ni l’ag­gior­na­men­to dell’al­le­ga­to 1.

2 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa sot­to­po­ne al ca­po del DDPS al­me­no ogni cin­que an­ni l’ag­gior­na­men­to dell’al­le­ga­to 2.

3 In ca­so di mo­di­fi­ca dell’al­le­ga­to 1 OC­SP, la Se­gre­te­ria ge­ne­ra­le del DDPS pro­po­ne le cor­ri­spon­den­ti mo­di­fi­che dell’al­le­ga­to 1 al­la pre­sen­te or­di­nan­za al più tar­di en­tro sei me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re di ta­le mo­di­fi­ca.

4 In ca­so di mo­di­fi­ca dell’al­le­ga­to 2 OC­SP, l’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa pro­po­ne le cor­ri­spon­den­ti mo­di­fi­che dell’al­le­ga­to 2 al­la pre­sen­te or­di­nan­za al più tar­di en­tro sei me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re di ta­le mo­di­fi­ca.

Art. 3 Disposizione transitoria

Nel ca­so di per­so­ne con fun­zio­ni per le qua­li fi­no­ra non era im­po­sto nes­sun con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne o ne era im­po­sto uno di li­vel­lo in­fe­rio­re, il con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne ai sen­si del­le nuo­ve pre­scri­zio­ni de­ve es­se­re av­via­to al più tar­di en­tro un me­se dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 4 Entrata in vigore

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° apri­le 2012.

Funzioni del DDPS per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno al DDPS

2. Funzioni supplementari in seno al DDPS

2.1 SG-DDPS

2.2 Ufficio dell’uditore in capo

2.3 Servizio delle attività informative della Confederazione

2.4 Aggruppamento Difesa

2.4.1 Stato maggiore dell’esercito

2.4.2 Stato maggiore di condotta dell’esercito

2.4.3 Istruzione superiore dei quadri dell’esercito

2.4.4 Forze terrestri

2.4.5 Forze aeree

2.4.6 Base logistica dell’esercito

2.4.7 Base d’aiuto alla condotta

2.5 Aggruppamento armasuisse

2.6 Ufficio federale della protezione della popolazione

2.7 Ufficio federale dello sport

3. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali

Allegato 2

Funzioni dell’esercito per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Quartiere generale dell’esercito (QG Es)

2. Stati maggiori di comando (SM cdo)

3. Fanteria (fant)

4. Forze aeree (FA)

5. Truppe d’aiuto alla condotta (trp aiuto cond)

6. Truppe di trasmissione (trp trm)

7. Truppe della logistica (trp log)

8. Truppe sanitarie (trp san)

9. Truppe della Sicurezza militare (trp Sic mil)

10. Truppe di difesa NBC (trp difesa NBC)

11. Giustizia militare (GM)

12. Istruzione e supporto

13. SM del Consiglio federale

14. Tutte le formazioni

15. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali