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Ordinanza del DATEC
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP-DATEC)

del 15 febbraio 2013 (Stato 1° aprile 2013)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli
di sicurezza relativi alle persone (OCSP),

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Allegato

1

Art. 1 Oggetto

1 La pre­sen­te or­di­nan­za sta­bi­li­sce i li­vel­li di con­trol­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 OC­SP per le fun­zio­ni del DA­TEC di cui all’al­le­ga­to 1 OC­SP.

2 I li­vel­li di con­trol­lo so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to.

Art. 2 Aggiornamento dell’allegato

In ca­so di mo­di­fi­ca dell’al­le­ga­to 1 OC­SP oc­cor­re pro­ce­de­re al­le re­la­ti­ve mo­di­fi­che dell’al­le­ga­to del­la pre­sen­te or­di­nan­za en­tro sei me­si.

Art. 3 Entrata in vigore

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° apri­le 2013.

Funzioni del DATEC per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno al DATEC

2. Funzioni supplementari in seno al DATEC

2.1 SG-DATEC

2.2 Ufficio federale dell’energia

2.3 Ufficio federale dell’ambiente

2.4 Ufficio federale dell’aviazione civile

2.5 Ufficio federale delle strade

2.6 Ufficio federale delle comunicazioni

2.7 Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti

2.8 Ispettorato federale della sicurezza nucleare

2.9 Consiglio dell’IFSN