Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordinanza del DFGP
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP-DFGP)

del 26 giugno 2013 (Stato 1° settembre 2013)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP),

ordina:

1

Art. 1 Oggetto

1 La pre­sen­te or­di­nan­za de­fi­ni­sce i li­vel­li di con­trol­lo ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 OC­SP per le fun­zio­ni in se­no al DFGP elen­ca­te nell’al­le­ga­to 1 OC­SP.

2 I li­vel­li di con­trol­lo so­no de­fi­ni­ti nell’al­le­ga­to.

Art. 2 Aggiornamento dell’allegato

1 La Se­gre­te­ria ge­ne­ra­le del DFGP ve­ri­fi­ca al­me­no ogni cin­que an­ni la va­li­di­tà dell’al­le­ga­to al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 In ca­so di mo­di­fi­ca dell’al­le­ga­to 1 OC­SP oc­cor­re pro­ce­de­re al­le re­la­ti­ve mo­di­fi­che dell’al­le­ga­to al­la pre­sen­te or­di­nan­za en­tro sei me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re dell’al­le­ga­to 1 OC­SP mo­di­fi­ca­to.

Art. 3 Disposizione transitoria

Nel ca­so di per­so­ne con fun­zio­ni per le qua­li fi­no­ra non era im­po­sto nes­sun con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne o ne era im­po­sto uno di li­vel­lo in­fe­rio­re, il con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne ai sen­si del­le nuo­ve pre­scri­zio­ni de­ve es­se­re av­via­to en­tro un me­se dall'en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 4 Entrata in vigore

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° set­tem­bre 2013.

Allegato

Funzioni in seno al DFGP per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno al DFGP

2. Funzioni supplementari in seno al DFGP

2.1 SG DFGP

2.2 Ufficio federale di polizia (fedpol)

2.3 Ufficio federale di giustizia (UFG)

2.4 Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 2

2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2015.