Ordinanza
sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN
(OMPAH)1
del 4 dicembre 2009 (Stato 1° aprile 2021)
1 Nuovo testo giusta l’appendice 2 n. 1 all’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 24a capoversi 7 e 8 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),3
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- l’esecuzione di misure di polizia amministrativa, sulla base della LMSI, da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol);
- b.
- il sistema d’informazione HOOGAN di fedpol;
- c.4
- ...
4 Abrogata dell’appendice 2 n. 1 dell’O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).
Art. 25
5 Abrogato dAll’appendice 2 n. 1 dell’O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).
Sezione 2: Misure di polizia amministrativa contro il materiale di propaganda
Art. 3
1 Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell’articolo 13e LMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).6
2 L’autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest’ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.
3 Fedpol confisca il materiale se l’incitamento alla violenza è concreto e serio.
4 Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d’istruzione.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
Sezione 3: Misure di polizia amministrativa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 4 Comportamento violento
1 Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere:7
- a.8
- reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)9;
- b.
- danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP;
- c.
- coazione ai sensi dell’articolo 181 CP;
- d.
- incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP;
- e.
- esplosione ai sensi dell’articolo 223 CP;
- f.10
- uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell’articolo 224 CP;
- g.11
- pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell’articolo 259 CP;
- h.12
- sommossa ai sensi dell’articolo 260 CP;
- i.13
- violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell’articolo 285 CP;
- j.14
- impedimento di atti dell’autorità ai sensi dell’articolo 286 CP.
2 È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
9 RS 311.0
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
13 Introdotta dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
14 Introdotta dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
Art. 5 Prova del comportamento violento
1 Sono considerate prove di un comportamento violento:
- a.
- sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
- b.
- dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell’Amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
- c.
- divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
- d.
- comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia.
2 Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.
Art. 6 Competenza e obbligo di comunicazione
1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.
2 Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:
- a.
- le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:
- 1.
- il divieto di accedere a stadi,
- 2.
- il divieto di accedere a un’area15,
- 3.
- l’obbligo di presentarsi alla polizia,
- 4.
- il fermo preventivo di polizia;
- b.
- le violazioni delle misure di cui alla lettera a;
- c.
- le aree da loro interdette, allegando le relative piantine.
3 Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c.16
15 Nuova espr. giusta n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
Art. 7 Divieto limitato di lasciare la Svizzera
1 A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.
2 La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.
3 Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l’ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.
4 Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:
- a.
- ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
- b.
- è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all’estero; oppure
- c.
- è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero.
5 Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull’intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all’estero per seguire la manifestazione sportiva.
6 Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un divieto di accedere a un’area per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:
- a.
- secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all’estero;
- b.
- è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero; e
- c.
- risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all’estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.
7 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere.
Art. 7a Divieto di accedere agli stadi, divieto di accedere a un’area e obbligo di presentarsi alla polizia 17
1 Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all’articolo 24a capoverso 3 LMSI.
2 Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un’area o obblighi di presentarsi alla polizia.
17 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
Sezione 4: Sistema d’informazione HOOGAN
Art. 8 Dati
1 Nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all’estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all’articolo 7.18
2 In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree interdette dai Cantoni.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
Art. 9 Diritti d’accesso
1 Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:
- a.
- i servizi seguenti di fedpol:
- 1.19
- la sezione Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,
- 2.
- la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,
- 3.
- l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol: per trattare le richieste d’informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;
- b.
- i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare interdizioni di accedere a un’area, obblighi di presentarsi alla polizia e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;
- c.
- i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
- d.
- i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD): per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata;
- e.
- le unità del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale): per eseguire una prima valutazione delle comunicazioni pervenute in materia di divieti di accedere a stadi e dei rapporti sulle manifestazioni sportive redatti dagli organizzatori delle medesime, nonché per richiedere di pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, interdizioni di accedere a un’area e obblighi di presentarsi alla polizia.
2 Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d’accesso integrale o limitato. L’accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L’accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto.20
3 Beneficiano dell’accesso integrale:
- a.21
- la sezione Tifoseria violenta;
- b.
- il Servizio centrale;
- c.
- i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4 Beneficiano dell’accesso limitato:
- a.
- la Centrale operativa di fedpol;
- b.
- l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol;
- c.
- le autorità di polizia dei Cantoni;
- d.
- il Cgcf.
5 L’accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf funziona per mezzo di un’interfaccia nel sistema d’informazione RIPOL.
6 I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell’allegato.22
7 Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.23
8 Il capo della sezione Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d’accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1.24
9 La responsabilità per HOOGAN è assunta dalla sezione Tifoseria violenta.25
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
25 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
Art. 10 Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di manifestazioni sportive
1 Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
2 I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall’autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d’identificazione delle persone.
3 Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L’autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.
4 Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l’utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.
Art. 11 Trasmissione dei dati ad autorità straniere
1 Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.
2 Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.
3 Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull’attendibilità e l’attualità dei dati.
4 Fedpol avverte il destinatario che:
- a.
- le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
- b.
- si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che ne è stato fatto.
Art. 12 Durata di conservazione e cancellazione dei dati
1 I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.
2 Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.
3 I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.
Art. 13 Disposizioni organizzative
1 La sicurezza dei dati è retta:
- a.
- dall’articolo 20 dell’ordinanza del 14 giugno 199326 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
- b.27
- dall’ordinanza del 27 maggio 202028 sui ciber-rischi.
2 Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati:
- a.
- le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati;
- b.
- la verbalizzazione automatica dei dati introdotti;
- c.
- le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.
26 RS 235.11
27 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
28 RS 120.73
Sezione 5: ...
Art. 14a2829
29 Abrogati dell’appendice 2 n. 1 all’O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).
Sezione 6: Entrata in vigore
Art.29
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Allegato 3030 Introdotto dal n. II dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).
30 Introdotto dal n. II dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131).