Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle autorità federali (autorità committenti) che impiegano un’impresa di sicurezza privata (impresa) per l’esecuzione di compiti di protezione in Svizzera o all’estero. 2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 27 settembre 20132 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero, se l’autorità committente impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione in un ambiente complesso secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 giugno 20153 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. |
Art. 3 Consultazione
1 L’autorità committente che impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione in Svizzera consulta l’incaricato della sicurezza del suo dipartimento. 2 L’autorità committente che impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione all’estero consulta il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
Sezione 2: Requisiti |
Art. 4 Requisiti dell’impresa
1 Prima di impiegare un’impresa, l’autorità committente deve assicurarsi che questa:
2 Ai fini dell’esecuzione di un compito di protezione all’estero, l’autorità committente può eccezionalmente impiegare un’impresa che non ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile se:
3 Il capoverso 1 non si applica nel caso in cui la sorveglianza o la guardia delle opere militari è assicurata da persone assunte contrattualmente a tale scopo conformemente all’articolo 6 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 19904 concernente la protezione delle opere militari. |
Art. 5 Formazione del personale
1 L’autorità committente si assicura che il personale abbia ricevuto una formazione adeguata in considerazione del compito di protezione da svolgere e che comprenda in particolare i seguenti temi:
2 Se il compito di protezione è eseguito all’estero, l’autorità committente si assicura inoltre che il personale abbia acquisito una formazione adeguata e conforme al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabile. 3 Ai fini dell’esecuzione di un compito di protezione all’estero, l’autorità committente può eccezionalmente impiegare un’impresa che non soddisfa completamente i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 qualora nel luogo di esecuzione della prestazione non vi siano imprese che adempiono detti requisiti e il compito di protezione non possa essere eseguito altrimenti. 4 Un contratto concluso in virtù del capoverso 3 può avere una durata massima di sei mesi. L’autorità committente prende misure per assicurarsi che l’impresa soddisfi quanto prima i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Essa prevede tali misure nel contratto. |
Art. 7 Equipaggiamento del personale in Svizzera
1 L’autorità committente disciplina contrattualmente se il personale debba portare un’arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità. 2 Essa si assicura che il personale disponga delle autorizzazioni necessarie. 3 Sono fatte salve le pertinenti disposizioni in materia di legittima difesa e stato di necessità. |
Art. 8 Equipaggiamento del personale all’estero
1 In linea di principio il personale non è armato. 2 Se la situazione all’estero esige eccezionalmente che il personale porti un’arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità, l’autorità committente lo prevede nel contratto. 3L’autorità committente si assicura che il personale disponga delle autorizzazioni necessarie secondo il diritto applicabile. 4 È fatta salva la legislazione sulle armi applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione. |
Art. 9 Coercizione di polizia e misure di polizia in Svizzera
1 L’autorità committente può prevedere nel contratto la possibilità per il personale incaricato del compito di protezione di impiegare la coercizione di polizia e le misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 20085 sulla coercizione (LCoe) se lo prevede una base legale. 2 L’autorità committente si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria. 3 L’impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia è retto dalle disposizioni della LCoe. 5 RS 364 |
Art. 10 Coercizione di polizia e misure di polizia all’estero
1 Se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti, il Consiglio federale può autorizzare l’impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia ai sensi della LCoe6 anche al di fuori di una situazione di legittima difesa o stato di necessità se lo prevede una base legale. 2 Il Consiglio federale si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria. 3 È fatta salva la legislazione applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione. 6 RS 364 |
Art. 11 Contenuto del contratto
1 Il contratto prevede che l’impresa debba in particolare:
2 Il contratto contiene inoltre:
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Art. 12 Contratto tipo
1 Per i contratti da eseguire in Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia allestisce un contratto tipo. Questo contratto è reperibile online. 2 Per i contratti da eseguire all’estero, il DFAE allestisce un contratto tipo secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 24 giugno 20157 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. |
Art. 13 Comunicazione 8
1 L’autorità committente trasmette all’incaricato della sicurezza del proprio dipartimento una copia del contratto concluso con l’impresa e lo informa su eventuali problemi in relazione all’esecuzione del contratto in Svizzera. 2 L’autorità committente trasmette al DFAE e all’incaricato della sicurezza del proprio dipartimento una copia del contratto concluso con l’impresa e li informa su eventuali problemi in relazione all’esecuzione del contratto all’estero. 8 La correzione del 20 ott. 2015 concerne solamente i testi tedesco e francese (RU 2015 3975). |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Art. 14 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 31 ottobre 20079 sull’impiego di società di sicurezza è abrogata. 2 …10 9 [RU 2007 5225] 10 La mod. può essere consultata alla RU 2015 2333. |