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Art. 14 Dignità
1 La dignità umana è inviolabile. 2 La pena di morte è vietata.
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Art. 15 Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali davanti alla legge. 2 Nessuno deve essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della situazione sociale, dell’orientamento sessuale, delle convinzioni o di una disabilità. 3 Donne e uomini hanno pari diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, la formazione e il lavoro. 4 Donne e uomini hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
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Art. 16 Diritti dei disabili
1 Per i disabili, l’accesso a edifici, impianti e attrezzature, nonché la fruizione di prestazioni destinate al pubblico sono garantiti. 2 Nei rapporti con lo Stato, i disabili hanno il diritto di ricevere informazioni e di comunicare in forma adeguata alle loro esigenze e capacità. 3 La lingua dei segni è riconosciuta.
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Art. 17 Divieto dell’arbitrarietà e tutela della buona fede
Ognuno ha il diritto di essere trattato in modo non arbitrario e secondo il principio della buona fede.
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Art. 18 Diritto alla vita e all’integrità
1 Ognuno ha il diritto alla protezione della propria vita e della propria integrità fisica e psichica. 2 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. 3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano o altri gravi danni alla propria integrità.
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Art. 19 Diritto a un ambiente sano
Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano.
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Art. 20 Libertà personale
Ognuno ha diritto alla libertà personale, alla sicurezza e alla libertà di movimento.
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Art. 21 Protezione della sfera privata
1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio, della sua corrispondenza e delle sue comunicazioni. 2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
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Art. 22 Matrimonio, famiglia e altri modi di vita
Ognuno ha il diritto di contrarre matrimonio, di costituire un’unione domestica registrata, di fondare una famiglia o di scegliere un altro modo di vita, da solo o in comune.
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Art. 23 Diritti dei fanciulli
1 I diritti fondamentali dei fanciulli devono essere rispettati. 2 L’interesse preminente del fanciullo e il suo diritto di essere sentito sono garantiti per le decisioni e le procedure che lo concernono. 3 Il fanciullo è protetto contro ogni forma di maltrattamento, di sfruttamento, di trasferimento illecito o di prostituzione. 4 Il diritto a un assegno di nascita o di adozione e a un assegno mensile per ogni fanciullo è garantito.
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Art. 24 Diritto alla formazione
1 Il diritto all’istruzione, alla formazione e al perfezionamento è garantito. 2 Ognuno ha diritto a una formazione iniziale pubblica gratuita. 3 Chiunque sia sprovvisto delle risorse finanziarie necessarie a una formazione riconosciuta ha il diritto di ottenere un aiuto dallo Stato.
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Art. 25 Libertà di credo e di coscienza
1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente le proprie convinzioni religiose o filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. 3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa e di uscirne. 4 Nessuno può essere tenuto a contribuire alle spese di un culto.
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Art. 26 Libertà di opinione e di espressione
1 Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di diffonderla liberamente. 2 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. 3 Chiunque, in buona fede e per salvaguardare l’interesse generale, riveli agli organi competenti comportamenti illegali constatati in maniera lecita beneficia di una protezione adeguata.
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Art. 27 Libertà dei media
1 La libertà dei media e il segreto delle fonti sono garantiti. 2 La censura è vietata.
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Art. 28 Diritto all’informazione
1 Il diritto all’informazione è garantito. 2 Ognuno ha il diritto di prendere conoscenza delle informazioni e di consultare i documenti ufficiali, a meno che interessi preponderanti non vi si oppongano. 3 L’accesso ai media di servizio pubblico è garantito. 4 Ognuno ha il diritto a un’informazione sufficiente e pluralista che gli permetta di partecipare pienamente alla vita politica, economica, sociale e culturale.
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Art. 29 Libertà dell’arte
La libertà dell’arte e della creazione artistica è garantita.
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Art. 30 Libertà della scienza
La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.
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Art. 31 Libertà d’associazione
La libertà d’associazione è garantita.
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Art. 32 Libertà di riunione e di manifestazione
1 La libertà di riunione e di manifestazione è garantita. 2 La legge può sottoporre ad autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.
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Art. 33 Diritto di petizione
1 Ognuno ha il diritto, senza che gliene derivino pregiudizi, di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine. 2 Le autorità esaminano le petizioni loro rivolte. Forniscono una risposta al più presto.
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Art. 34 Garanzia della proprietà
1 La proprietà è garantita. 2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
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Art. 35 Libertà economica
1 La libertà economica è garantita. 2 Include in particolare la libera scelta della professione e dell’impiego, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.
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Art. 36 Libertà sindacale
1 La libertà sindacale è garantita. 2 Nessuno deve subire pregiudizi a causa della sua appartenenza a un sindacato o a causa della sua attività sindacale. 3 Le informazioni sindacali sono consultabili sul posto di lavoro. 4 I conflitti sono innanzitutto composti in via negoziale o conciliativa.
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Art. 37 Diritto di sciopero
1 Il diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere alla conciliazione. 2 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone o limitarne l’uso per garantire un servizio minimo.
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Art. 38 Diritto all’alloggio
Il diritto all’alloggio è garantito. Chiunque si trovi in stato di bisogno ha il diritto di essere alloggiato in modo appropriato.
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Art. 39 Diritto a un livello di vita adeguato
1 Ognuno ha il diritto alla copertura del proprio fabbisogno vitale per favorire la propria integrazione sociale e professionale. 2 Ognuno ha il diritto di ricevere le cure e l’assistenza personale necessarie al suo stato di salute, all’età o a una disabilità.
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Art. 40 Garanzie procedurali
1 Ognuno ha diritto che la sua causa sia trattata con imparzialità ed entro un termine ragionevole. 2 Il diritto d’essere sentiti è garantito. 3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo.
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Art. 41 Attuazione dei diritti fondamentali
1 I diritti fondamentali devono essere rispettati e protetti e devono improntare l’intero ordinamento giuridico. 2 Chi svolge compiti pubblici è tenuto a rispettare, proteggere e attuare i diritti fondamentali. 3 Per quanto vi si prestino, i diritti fondamentali sono realizzati anche nelle relazioni tra privati. 4 Lo Stato dispensa l’educazione al rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali.
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Art. 42 Valutazione
L’attuazione dei diritti fondamentali è valutata periodicamente in maniera indipendente.
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Art. 43 Limitazioni dei diritti fondamentali
1 Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste da una legge. Sono fatti salvi i casi di pericolo serio, diretto e imminente. 2 Le limitazioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. 3 La limitazione di un diritto fondamentale dev’essere proporzionata allo scopo prefissato. 4 L’essenza dei diritti fondamentali è inviolabile.
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