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Art. 9
1 La Confederazione concede l’autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente: - a.
- è titolare di un permesso di domicilio; e
- b.
- dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.
2 Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l’8° e il 18° anno d’età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.
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Art. 10
1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: - a.
- aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e
- b.
- vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.
2 La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell’unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: - a.
- reintegrazione; o
- b.
- naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
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Art. 11
La concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: - a.
- si sia integrato con successo;
- b.
- si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e
- c.
- non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
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Art. 12
1 Un’integrazione riuscita si desume segnatamente: - a.
- dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
- b.
- dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
- c.
- dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
- d.
- dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e
- e.
- dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.
2 Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà. 3 I Cantoni possono prevedere altri criteri d’integrazione.
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Art. 13
1 Il Cantone designa l’autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione. 2 Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell’esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). 3 Se tutte le condizioni formali e materiali sono adempiute, la SEM concede l’autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all’autorità cantonale di naturalizzazione. 4 L’autorizzazione federale di naturalizzazione può essere modificata successivamente riguardo ai figli ai quali si estende.
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Art. 14
1 La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l’autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità. 2 L’autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata. 3 Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l’acquisizione dell’attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.
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Art. 15
1 La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale. 2 Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale.
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Art. 16
1 Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato. 2 Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se questa è stata oggetto di una proposta di rifiuto presentata e motivata.
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Art. 17
1 I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata. 2 Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti: - a.
- cittadinanza;
- b.
- durata del soggiorno;
- c.
- informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all’integrazione riuscita.
3 Nella scelta dei dati di cui al capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.
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Art. 18
1 La legislazione cantonale prevede una durata minima del soggiorno da due a cinque anni. 2 Nel caso in cui il candidato alla naturalizzazione trasferisca il domicilio in un altro Comune o Cantone, il Cantone e il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti se hanno concluso l’esame delle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12.
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Art. 19
Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l’autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.
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