(art. 102 cpv. 2 LStrI)
1 Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:
- a.
- impronte digitali;
- b.
- fotografie;
- c.
- profili del DNA secondo l’articolo 50 della legge federale del 15 giugno 2018230 sugli esami genetici sull’essere umano.
1bis I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:231
- a.
- certifica la sua identità con un documento d’identità o di viaggio falso o falsificato;
- b.
- è illecitamente in possesso del documento d’identità o di viaggio esibito;
- c.
- rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;
- d.
- presenta documenti falsi o falsificati;
- e.
- entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera;
- f.232
- dichiara di avere cambiato cognome;
- g.233
- non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen234 sono soddisfatte;
- h.235
- è tenuto a lasciare la Svizzera in seguito a una decisione di rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 LStrI e tale decisione si applica all’intero spazio Schengen, oppure se è oggetto di un divieto d’entrata nello spazio Schengen e le sue impronte digitali non sono contenute nell’AFIS.236
1ter Allo scopo di accertare e assicurare l’identità dello straniero in questione, le autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 6 dicembre 2013237 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica possono far registrare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.238
1quater La SEM può autorizzare un’autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (autorità committente) a eseguire confronti di dati in AFIS. L’autorità committente presenta prima una richiesta scritta alla SEM in cui spiega la necessità di eseguire i confronti dei dati per adempiere le sue mansioni.239
1quinquies Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso 1quater a un organo designato dalla SEM d’intesa con l’autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all’autorità committente.240
1sexies I dati segnaletici di natura biometrica rilevati dalle autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica non sono registrati in AFIS.241
2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impronte digitali sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.242
2bis Il rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h è effettuato esclusivamente al fine della loro trasmissione alla parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen. I dati sono cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di confronti.243
2ter Nei casi seguenti si rinuncia al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h:
- a.
- la persona è di età inferiore ai 12 anni;
- b.
- le condizioni fisiche o di salute della persona non permettono il rilevamento.244
2quaterSi può eccezionalmente rinunciare al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h se, sulla base di elementi concreti, vi è la certezza che la persona lascerà la Svizzera e lo spazio Schengen entro i termini previsti e non vi è una richiesta di non ammissione.245
2quinquies In caso di situazioni straordinarie, il DFGP è autorizzato a prevedere in un’ordinanza altre deroghe.246
3 Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la loro sicurezza sono retti dalle pertinenti disposizioni dell’ordinanza del 12 aprile 2006247 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, nonché 16–19 dell’ordinanza SIMIC.
4 L’immagine del volto e le due impronte digitali di cui all’articolo 71c sono utilizzate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002248. L’accesso a tali dati è disciplinato dall’ordinanza SIMIC (allegato 1).249
5 I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti:
- a.
- i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità;
- b.
- i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera;
- c.
- i richiedenti un visto D per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 agosto 2018250 concernente l’entrata e il rilascio del visto.251
230 RS 810.12. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° dic. 2022.
231 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).
232 Introdotta dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).
233 Introdotta dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).
234 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1.
235 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).
236 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
237 RS 361.3
238 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
239 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
240 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU 2014 163). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 20183085).
241 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).
243 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).
244 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).
245 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).
246 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).
247 RS 142.513
248 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.
249 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2010 (RU2011 99). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
250 RS 142.204
251 Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).