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Art. 11 Concessione dei contributi
(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI) Nel quadro dei crediti stanziati, la SEM concede contributi finanziari secondo l’articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrI per: - a.
- i programmi cantonali d’integrazione;
- b.
- i programmi e i progetti di portata nazionale.
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Art. 12 Settori da promuovere
(art. 58 cpv. 5 LStrI) 1 I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per: - a.
- garantire la prima informazione e la consulenza;
- b.
- garantire la tutela dalla discriminazione;
- c.
- promuovere le competenze linguistiche e la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio;
- d.
- migliorare l’accesso alle misure di promozione durante la prima infanzia;
- e.
- favorire l’accesso ai servizi d’interpretariato interculturale e di sostegno alla comunicazione;
- f.
- promuovere la convivenza della popolazione indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza;
- g.
- facilitare agli stranieri l’accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;
- h.
- sostenere le misure di portata nazionale che servono segnatamente a promuovere la garanzia della qualità e le innovazioni, nonché ad assicurare lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all’integrazione e terzi.
2 D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può definire altri settori da promuovere.
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Art. 13 Presentazione delle domande e versamento dei contributi
(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI) 1 Le domande di contributi finanziari devono essere presentate alla SEM. 2 La SEM decide sulla concessione dei contributi. 3 Emana istruzioni concernenti le modalità della procedura di domanda e di versamento.
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Art. 14 Programmi cantonali d’integrazione
(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI) 1 Gli obiettivi strategici della promozione dell’integrazione convenuti da Confederazione e Cantoni sono fissati in un accordo di programma secondo l’articolo 20adella legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi (LSu); sono realizzati per mezzo di programmi cantonali d’integrazione. 2 L’accordo di programma fissa in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contributo della Confederazione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell’accordo di programma è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata inferiore.5 3 I Comuni vanno coinvolti adeguatamente nell’elaborazione dei programmi cantonali d’integrazione. 4 I Cantoni decidono nel quadro dei loro programmi d’integrazione circa la concessione di contributi finanziari a singoli progetti. 5 La SEM collabora strettamente con i Cantoni all’attuazione dei programmi d’integrazione. 6 L’impiego dei contributi della Confederazione conformemente agli articoli 15 e 16 deve essere specificato nei programmi cantonali d’integrazione.6 4 RS 616.1 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1229). 6 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1229).
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Art. 14a Promozione della prima integrazione 7
(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI) 1 Per promuovere la prima integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sono attuate misure nei settori da promuovere secondo l’articolo 12 e la promozione specifica dell’integrazione è coordinata con la promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie (art. 17). 2 La Confederazione contribuisce al finanziamento di queste misure mediante i contributi di cui all’articolo 15. 3 In merito alla promozione della prima integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente, l’accordo di programma contiene in particolare gli elementi seguenti: - a.
- prima informazione e fabbisogno in termini di promozione dell’integrazione;
- b.
- gestione dei casi continuativa e valutazione del potenziale;
- c.
- lingua e formazione;
- d.
- potenziale in ambito formativo e occupazionale;
- e.
- lingua e formazione nella prima infanzia;
- f.
- coesistenza.
7 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1229).
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Art. 15 Somma forfettaria a favore dell’integrazione 8
(art. 58 cpv. 2 LStrI) 1 La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 18 000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora. 2 La somma forfettaria si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l’anno civile seguente. 3 La SEM versa la somma forfettaria sulla base di accordi di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione. 4 Versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l’anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati Finanziamento Asilo. 5 I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure ai sensi dell’articolo 14a capoverso 3 lettere c ed e volte a promuovere l’integrazione dei richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata. 6 I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure d’integrazione a favore di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, attuate nelle strutture ordinarie dell’aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19779 sull’assistenza. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1229). 9 RS 851.1
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Art. 16 Altri contributi a favore dei programmi cantonali d’integrazione
(art. 58 cpv. 2 LStrI) 1 Dopo aver sentito i Cantoni, il DFGP stabilisce la ripartizione dei contributi finanziari secondo l’articolo 58 capoverso 3 LStrI che sono stati versati ai Cantoni a favore dei programmi cantonali d’integrazione. 2 La SEM versa i contributi sulla base di un accordo di programma secondo l’articolo 20aLSu10. In via eccezionale è possibile prevedere i contributi anche in accordi di prestazione o concederli mediante decisione. 3 Le spese dei Cantoni per finanziare i programmi cantonali d’integrazione devono corrispondere almeno all’importo del contributo federale secondo l’articolo 58 capoverso 3 LStrI.
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Art. 17 Spese sussidiabili nel quadro dei programmi cantonali d’integrazione
1 I contributi finanziari ai programmi cantonali d’integrazione sono concessi per la realizzazione nei Cantoni di misure di promozione specifica dell’integrazione che esulano dall’offerta delle strutture ordinarie. 2 Nel quadro dei programmi cantonali d’integrazione, i Cantoni possono versare un finanziamento iniziale per promuovere innovazioni nelle strutture ordinarie. In linea di principio le istituzioni delle strutture ordinarie partecipano alle spese almeno in parti uguali. 2bis Nel quadro di programmi cantonali d’integrazione i Cantoni possono finanziare misure per l’ulteriore sviluppo concettuale e qualitativo dei programmi nonché le loro valutazioni allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici.11 3 Non sono computabili i compiti amministrativi di carattere generale, in particolare i compiti dei servizi competenti per questioni inerenti all’integrazione nonché dei servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione secondo gli articoli 4 e 5. 11 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1229).
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Art. 18 Rapporto e controllo sui programmi cantonali d’integrazione
1 I Cantoni riferiscono annualmente alla SEM in merito all’utilizzo dei contributi finanziari ai programmi cantonali d’integrazione. 2 I rapporti illustrano in particolare: - a.
- i progressi nel raggiungimento degli obiettivi strategici del programma cantonale d’integrazione, sulla base degli obiettivi convenuti in materia di prestazioni ed efficacia o delle misure attuate;
- b.
- le avvenute valutazioni dell’efficacia delle misure;
- c.
- gli indicatori importanti riguardanti le misure attuate;
- d.
- il coordinamento delle misure cantonali d’integrazione, nonché la collaborazione dei servizi e delle organizzazioni competenti per le questioni inerenti all’integrazione.
3 La SEM svolge una funzione di controllo in base a una strategia di vigilanza finanziaria sui programmi cantonali d’integrazione orientata alla gestione dei rischi. Sono applicabili le disposizioni della LSu12. 4 Ogni Cantone deve disporre di una strategia di vigilanza finanziaria sul proprio programma cantonale d’integrazione orientata alla gestione dei rischi. Informa la SEM in merito alla propria attività di vigilanza finanziaria.
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Art. 19 Rimborso dei contributi finanziari concessi ai programmi cantonali d’integrazione
1 La Confederazione esige dal Cantone il rimborso dei contributi finanziari concessi ai programmi cantonali d’integrazione secondo l’articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrI se: - a.
- il Cantone non adempie gli obiettivi convenuti in materia di prestazioni e di efficacia o li adempie solo parzialmente;
- b.
- non sono possibili ulteriori miglioramenti; e
- c.
- il Cantone non dimostra di essere esente da colpa.
2 Se non adempie gli obiettivi in materia di prestazione e di efficacia neppure entro il termine supplementare convenuto o li adempie solo parzialmente e se non è in grado di dimostrare di essere esente da colpa, il Cantone è tenuto a rimborsare alla Confederazione i contributi secondo l’articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrI. 3 Se ha raggiunto gli obiettivi convenuti e rimangono dei contributi, il Cantone li impiega per tali obiettivi entro due anni dalla fine del programma cantonale d’integrazione. Allo scadere di questo termine il Cantone rimborsa i contributi rimanenti alla Confederazione.
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Art. 20 Qualità delle misure d’integrazione
(art. 56 cpv. 5 LStrI) 1 In collaborazione con i Cantoni, la SEM stabilisce i criteri necessari a garantire e sviluppare la qualità delle misure sostenute da Confederazione e Cantoni. 2 La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le istituzioni delle strutture ordinarie nell’elaborazione e nell’attuazione dei criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità.
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Art. 21 Programmi e progetti di portata nazionale
1 Nel quadro di programmi e progetti di portata nazionale, la SEM può sostenere misure secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera h. Può segnatamente incentivare in particolare misure per lo sviluppo e la garanzia della qualità, sostenere indagini scientifiche oppure accordare i finanziamenti iniziali per innovazioni inerenti alla promozione dell’integrazione specifica o alla promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie. 2 La SEM può delegare a terzi l’esecuzione e il coordinamento delle attività di progetto.
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