Disposizioni generali (1 - 7)
Emolumenti cantonali (8 - 9)
Emolumenti federali (10 - 11)
Emolumenti per i visti (12 - 13)
Disposizioni finali (14 - 15)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 123 capoverso 2 legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)2, ordina: 2 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Campo di applicazione 3
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStrI e dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), della Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen nonché dell’Accordo del 25 febbraio 20196 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. 3 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853). 6 RS 0.142.113.672 |
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20047. |
Art. 5 Supplemento
Per le decisioni e le prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per le procedure e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento di base. |
Art. 6 Incasso
1 Gli emolumenti possono essere riscossi anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione. 2 All’estero gli emolumenti vanno pagati anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli emolumenti possono essere riscossi in un’altra valuta. 3 Il corso del cambio delle valute di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE. |
Sezione 2: Emolumenti cantonali |
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Art. 8 Emolumenti cantonali massimi 8
1 Gli emolumenti cantonali massimi relativi ad autorizzazioni previste dal diritto degli stranieri ammontano a:
2 Gli emolumenti cantonali massimi relativi all’allestimento e alla produzione delle carte di soggiorno ammontano a:
3 Gli emolumenti cantonali massimi relativi al rilevamento e alla registrazione dei dati ammontano a:
4 Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC9 o di uno Stato membro dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato parte dell’ALC o in uno Stato membro dell’AELS per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile, vigono gli emolumenti massimi seguenti:
5 Per i cittadini di uno Stato non parte dell’ALC e non membro dell’AELS, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’allegato I articolo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS, vigono gli emolumenti massimi seguenti:
6 Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4 e 5. 7 Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato. 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU2019 3041). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1841). |
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Art. 9 Determinazione degli emolumenti da parte dei Cantoni
I Cantoni possono fissare loro stessi gli emolumenti per altre decisioni o prestazioni di diritto degli stranieri non previsti dall’articolo 8 nonché per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 200711 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa. 11 RS 142.201 |
Sezione 3: Emolumenti federali |
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Art. 10 Emolumenti federali
1 Gli emolumenti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le decisioni ammontano a:
2 L’emolumento per il trattamento dei dati nel SIMIC è compreso nell’ammontare dell’emolumento secondo l’articolo 8 ed è prelevato dalla SEM13 direttamente presso i Cantoni.14 Esso ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo dell’emolumento da parte della SEM sono determinanti:
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 20153045). 13 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 sulle pubblicazioni ufficiali del 17 nov. 2004 (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo 14 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |
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Art. 11 Emolumenti per i datori di lavoro
1 Il calcolo degli emolumenti per le decisioni relative al mercato del lavoro della SEM è retto dagli articoli 2 e 4. 2 Gli emolumenti prelevati per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 200715 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, e che sono diretti al datore di lavoro, sono a carico di quest’ultimo. 15 RS 142.201 |
Sezione 4: Emolumenti per i visti |
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Art. 12 Emolumenti 16
1 L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro:
2 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti la SEM o il DFAE può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento:
3 …20 4 Sono fatti salvi gli emolumenti previsti da accordi internazionali. 5 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento alla SEM. 16 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). 17 RS 142.204 18 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2019 (RU 20192633). 19 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2019 (RU 20192633). 20 Abrogato dal n. II dell’O del 12 mar. 2010, con effetto dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205). |
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Art. 13 Visti esenti da emolumento
1 I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri :
2 D’intesa con il DFAE, la SEM può assoggettare all’emolumento i titolari di passaporti ufficiali rilasciati:
3 È fatta salva l’esenzione dagli emolumenti prevista in trattati internazionali.25 21 RS 192.12 22 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 set. 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23). 23 Introdotta dal n. II dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205). 24 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). 25 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 20 maggio 198726 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata. 26 [RU 1987784, 1995 5266, 1998 194art. 30 847, 2002 3985, 2003 1380art. 18 n. 2 4331, 2004 1569n. II 4, 2006 1945all. 3 n. 3 3363 4869 n. I 1] |
Allegato 27
27 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3725). |
(art. 1 cpv. 2) |
Accordi d’associazione a Schengen |
Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:
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